J'accuse/2 - Constitutionnellement ridicule!


AGORA: CONFERENZA MOVIMENTO DEI CLUB PANNELLA

12910 13-Mag-97,11:14,E.Colombo,IT,Viareggio,12855
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Constitutionnellement ridicule

I costituzionalisti del Comdirelcu hanno redatto la seguente nota, in merito alla manipolazione -da parte di esponenti della lista Pannella- del quesito referendario elettorale opportunista sulla Camera elaborato dal Comdirelcu :

"Gli anonimi colleghi ispiratori della mutilazione del quesito referendario cd. "opportunista" del Comdirelcu sulla legge elettorale per la Camera dei deputati, bene han fatto a mantenere l'anonimato.

Il vulnus arrecato al quesito dai loro improvvidi suggerimenti è irreparabile. Non possiamo che sbiancare, dinanzi a tanta leggerezza e pressappochismo.

Il quesito elettorale del Comdirelcu, con un'accurata opera di ritaglio del testo unico, si reggeva su un delicato equilibrio, in piena adesione ai requisiti valutati dalla corte costituzionale ai fini della dichiarazione di ammissibilità dei referendum.

L'estensione del quesito al secondo comma dell'art. 59 del t.u. ha irrimediabilmente compromesso tale equilibrio.

Ci lascia peraltro attoniti il fatto che tale esiziale modifica sia stata apportata al solo quesito cd. "opportunista" del Comdirelcu, e non già al quesito cd. "integralista" per l'abolizione incondizionata della quota proporzionale del 25 per cento, testé depositato in Cassazione, ben due volte rigettato dalla Corte costituzionale, e destinato quindi a sicura reiezione.

I nostri omonimi, quanto anonimi, sono probabilmente stati sviati, nella loro analisi, dalla considerazione che le norme contenute nell'art. 59 del t.u. fondino la loro ragion d'essere nella necessità di distinguere i voti validi della lista da quelli del candidato uninominale.

Va da sé, nondimeno, che, i due voti essendo espressi su due diverse schede, tale premessa è infondata. Il problema, invero, non è la distinzione tra voto individuale e di lista, ma la definizione di che cosa sia un voto valido.

Ma passiamo alle conseguenze probabili dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 59 del t.u., che così recita: "Una scheda valida per l'elezione del candidato nel collegio uninominale rappresenta un voto individuale".

Che la ratio della norma in oggetto sia non la distinzione tra i voti di lista e quelli per il candidato uninominale, ma la definizione di quale valore attribuire ad una scheda valida, è invero deducibile da una pur distratta lettura dello stesso art. 59 ante modificazione da parte della legge Mattarella.

Abolendo una norma che stabilisce che un voto espresso in un certo modo sia valido, si crea un paradosso, superabile in due modi:

a) o considerando che l'abrogazione corrisponda ad una volontà contraria alle disposizioni della norma abroganda, e quindi ciò che prima aveva un certo senso, dopo l'abrogazione deve essere interpretato in modo opposto, con la conseguenza che l'abrogazione sarebbe nociva ;

b) oppure, più ragionevolmente, colmando il vuoto normativo prodotto dall'abrogazione alla luce dei principi generali dell'ordinamento giuridico, con la creazione di una norma equivalente a quella abrogata : in questo caso, l'abrogazione sarebbe pleonastica.

Incombe ai promotori del referendum evitare problemi interpretativi derivanti dagli effetti dell'atto abrogativo. In sede di giudizio di ammissibilità, potrebbero sorgere fondati dubbi sulla coerenza intrinseca della volontà abrogativa desumibile dal testo del quesito, stante l'abrogazione della definizione di voto valido.

Purtroppo, gli stessi argomenti a sostegno dell'azzardata interferenza dei nostri anonimi colleghi nel quesiti elettorale cd. "opportunista", sono, oltre che non condivisibili, non conoscibili."

Uni.Cost. pro Com.Di.R.El.C.U. (Unione dei costituzionalisti pro Comitato per la difesa dei referendum elettorali e del collegio uninominale)

 

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