Studio Associato FARA-LIETO

Consulenze del Lavoro

Con la presente si porta a conoscenza dei responsabili amministratori e/o titolari di aziende consorzi e di studi professionali, delle possibili forme di assunzioni agevolate che attualmente sono in vigore.

Si premette che per le attività esercitate da professionisti o da studi associati fra professionisti, il trattamento agevolato previsto è stabilito nella misura del 50%.

Forme di Assunzioni Agevolate:

Credito' d'imposta (L.449/97 Art.4 e succ. modifiche)

L’Art.4 della legge di cui all’oggetto, prevede incentivi alle piccole e medie imprese che assumono nuovi dipendenti. Tale agevolazione prevede un credito d’imposta concesso nel caso di espansione della base occupazionale. Soggetti interessati sono le piccole e medie imprese (esclusi i lavoratori autonomi) operanti nelle regioni al Sud Italia che effettuano assunzioni a tempo pieno ed indeterminato ad incremento della forza lavorativa al 30-09-1997 nel periodo dal 01-10-1997 al 31-12-2000.

La misura del credito d’imposta è legata al numero dei dipendenti che vengono assunti. Per il 1° dipendente la misura è pari a lire10 milioni, per i dipendenti successivi ammonta a lire 8 milioni e per un importo totale annuo non superiore a lire 60 milioni (10 milioni per il primo dipendente, 8 milioni dal 2° al 7°, e 2 milioni per 8° dipendente).

Possono effettuarsi anche assunzioni:

-a tempo determinato con durata almeno triennale (il credito d’imposta spetta in misura del 50%)

-Part-Time (il credito d’imposta spetta in misura proporzionale delle ore lavorate)

Le condizioni per poter beneficiare di tale agevolazione sono il rispetto dei seguenti parametri:

Se non vengono rispettati tutte le condizioni, il credito d’imposta non spetta. Verrà revocato se s’incorre in violazioni di tipo fiscali, previdenziale o relative alla sicurezza (si deve trattare di violazioni non formali e superiori a 3 milioni).

L’utilizzo del credito d’imposta potrà avvenire a partire dal 01-01-1998 e riguarderà il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF-IRPEG-IVA) o la compensazione dei versamenti periodici di imposte e contributi previdenziali). Non è ammesso il rimborso di tale credito e può essere riportato nei periodi successivi. Il bonus non concorre alla formazione del reddito.

Sgravio Totale Triennale (L.448/98 Art.3 e succ. modifiche)

Come per il credito d'imposta di cui sopra, ai datori che rivestono la qualifica di impresa ecc., operanti al sud, che effettuano nuove assunzioni nel triennio 1999-2001, in soprannumero alle unità occupate con riferimento alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti l'assunzione. E' riconosciuto lo sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS per un periodo di tre anni dalla data di assunzione.

Condizioni essenziali sono:

Altre forme di Assunzioni Agevolate:

Rimangono pur sempre valide le solite forme di assunzioni agevolate che vorremmo ancora ricordare:

APPRENDISTATO - contratto a tempo determinato (variabile in ragione del tipo di CCNL applicato)

CFL (Contratto di Formazione e Lavoro)

  • ASSUNZIONE L.407/90

  • Lavoro a tempo parziale (Part-Time)

    Un’altra formula vantaggiosa è il rapporto di lavoro a tempo parziale che può realizzarsi secondo le seguenti modalità:

    Il vantaggio sta’ nel fatto che i contributi sono pressoché dimezzati in rapporto della prestazione lavorativa effettuata. Anche le altre forme di contratti agevolati sopra elencati possono svolgersi con la formula P.Time.

    Sono in fase di emanazione le modalità applicative di incentivi (sgravio triennale) anche per tali tipi di assunzione a tempo parziale.

    Le novità - II Consiglio dei Ministri, in data 28 gennaio 2000, ha definitivamente approvato, in attuazione della direttiva UÈ 97/81/CE, la riforma di lavoro a tempo parziale (il provvedimento è ora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Le principali novità introdotte dal nuovo provvedimento legislativo riguardano: la possibilità di concordare clausole elastiche in ordine alla sola collocazione temporale della prestazione lavorativa con diritto di ripensamento da parte del lavoratore; la possibilità di effettuare (entro determinati limiti) prestazioni supplementari anche in assenza di una previsione contrattuale; il diritto di precedenza dei lavoratori occupati; il computo proporzionale dei part time in tutte le ipotesi in cui la legge o il CCNL rende necessario l'accertamento di una consistenza di organico. Dall'entrata in vigore del nuovo provvedimento sono abrogati:

    Contributo in conto occupazione

    L.R. 33/88 (Art.7, Legge Regionale 24 ottobre 1988, n° 33). (NON PIU' UTILIZZABILE)

    Oltre alle agevolazioni fiscali/previdenziali sopra evidenziate possiamo ricordare inoltre i contributi regionali in conto occupazione. Si tratta di incentivi che premiano quelle aziende che hanno incrementato la loro forza lavoro. Vengono calcolati in percentuale alle retribuzioni lorde erogate ( % variabili in ragione della tipologia dell’assunzione effettuata e del periodo preso in considerazione)

    Tipologia d'Assunzione % di contributo durata mesi
    Giovani tra 18/32 anni (a tempo indeterminato)

    40%

    24

    Assunzioni L.407/90 (a tempo indeterminato)

    40%

    24

    Contr. Form. Lavoro/Apprendisti (per il periodo a termine)

    10%

    24

    Contr. Form. Lavoro/Apprendisti (periodo successivo a trasformaz.)

    40%

    24

    L.R. 28/84 (Legge Regionale 7 giugno 1984, n° 28). (NON PIU' UTILIZZABILE)

    Art. 17 (Contributi per l'apprendistato nelle imprese artigiane)

    1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo di cui all’art. 9 della legge 25-7-1956, n. 860, ed aventi sede legale in Sardegna, e' concesso un contributo in conto occupazione per ogni giovane di età' compresa tra i 15 e i 20 anni, assunto con contratto di apprendistato ai sensi della legge 25-1-1955, n. 25, e successive modificazioni. Il contributo, pari a 3.000.000 annui, e' concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 4.000.000 annui - è concesso per ulteriori due anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell'Istituto centrale di statistica: ramo 3 <<industrie manifatturiere>> e ramo 4 <<industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti>>.

    L.R. 36/98 (Legge Regionale n° 36 del 24/12/1998) (NON ANCORA UTILIZZABILE)

    Questa nuova forma d'incentivo a carattere regionale, la cui normativa applicativa non è ancora stata definita, promuove le aziende che effettuano nuove assunzioni ad incremento della forza occupazionale. Tale agevolazione regionale è ad integrazione di quella nazionale e pertanto una ulteriore forma di contribuzione che si sommerà ad eventuali precedenti formule già utilizzate. Trattandosi di una norma ancora in via di approvazione, daremmo informazioni più dettagliate non appena ci sarà un quadro normativo ufficiale.


    Dopo la decisione della Commissione Ue gli sgravi contributivi si distinguono in base a stipula e trasformazione dei contratti

    Formazione, agevolazioni ripartite su due livelli

    Come preannunciato da tempo, la Commissione europea, con decisione dell' 11 maggio 1999, ha verificato che le agevolazioni contributive connesse ai contratti di formazione lavoro, così come introdotti con la legge 863/84 e successive modificazioni e integrazioni, possono produrre l'effetto di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra gli stati membri. Implicitamente riconoscendo la validità dello strumento formativo per l'inserimento di giovani disoccupati, la medesima Commissione ha disposto che la fruizione di tali agevolazioni può realizzarsi solo in presenza di taluni requisiti, riallineati alla normativa comunitaria e più restrittivi di quelli sinora adottati. Sono pertanto ritenuti illegittimi i benefìci precedentemente concessi. Solo in data 15/2/2000 il ministero del lavoro ha inviato le relative istruzioni agli assessori regionali al lavoro e ai propri uffici periferici. Trattasi comunque di istruzioni transitorie, in attesa della riforma in materia di ammortizzatori sociali e rapporti a contenuto formativo di cui alla delega ex legge 144/99.

    Preliminarmente va evidenziato che la Commissione, con la suddetta decisione, obbliga tra l'altro lo stato italiano a procedere in conformità alle procedure di diritto interno, al recupero dei benefìci già illegittimamente concessi con relativo calcolo degli interessi a decorrere dalla data in cui i benefìci medesimi sono stati usufruiti. Particolare non da poco, in considerazione delle centinaia di migliaia di CFL stipulati nel corso della vigenza della normativa italiana e della cui evenienza o modalità non si fa alcun cenno nella lettera ministeriale. Ciò evidentemente in presenza dell'impugnazione della decisione proposta dal governo italiano, il cui esito comporterà azioni conseguenti da adottarsi conformemente.

    Le agevolazioni contributive sinora complessivamente riconosciute vengono ora subordinate a specifiche condizioni e distinte tra quelle fruibili per la sola stipula e compimento di un CFL e quelle connesse alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato.

    Stipula del CFL. Anche senza necessità che il CFL realizzi un incremento netto aziendale di occupazione (ovvero anche a compensazione di posti liberati da dimissioni o pensionamento) può effettuarsi tale assunzione nel caso:

    • di giovani con meno di 25 anni di età (elevabili a 29 anni compresi se laureati) che incontrano difficoltà specifiche all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro;

    • di giovani disoccupati di lunga durata, vale a dire di lavoratori disoccupati da almeno un anno.

    I suddetti requisiti dettati dalla decisione dell’Ue vanno attentamente valutati. Si noti per esempio che nell'adottare la formula "con meno di 25 anni", per interpretazione ormai comune e consolidata, ai fini del collocamento al lavoro si deve intendere persona con 25 anni non ancora compiuti (ovvero con 24 anni e 364 giorni all'atto dell'assunzione). Diversa invece la terminologia usata per l'elevabilità del limite di età, laddove si indicano per i lavoratori laureati i "29 anni compresi", volendosi intendere evidentemente l'anno 29° compreso di età, ovvero 29 anni e 364 giorni e quindi non compiuti i 30 anni.

    Da evidenziarsi che tale distinzione del criterio di calcolo dell'età ammissibile è rilevabile unicamente dal testo originario della decisione Ce (art. 1, comma 1) e non dalla nota ministeriale interpretativa, che accomuna invece le due classi di età in un unico "fino a...".

    Circa il requisito, poi, dell'anzianità di disoccupazione di almeno un anno detenuto dal lavoratore, si ritiene che debba interpretarsi come alternativo e non complementare al requisito dell'età prima citato. In merito, per tale categoria di lavoratori, non essendo espressamente prevista alcuna limitazione ulteriore dell'età, può intendersi che resta invariato il limite di 32 anni già preesistente nell'ambito della normativa italiana vigente.

    Va anche qui evidenziato che la Commissione individua questi lavoratori tra quelli con difficoltà specifiche di inserimento nel mercato del lavoro (pertanto gli inoccupati), con difficoltà di reinserimento (ovvero coloro che hanno perso la precedente occupazione, i cosiddetti disoccupati). Non può pertanto convenirsi con l'unica terminologia usata in merito nella nota ministeriale, che limiterebbe l'ambito di applicazione a una sola delle categorie di lavoratori in cerca di occupazione, in contrasto con la decisione della Commissione europea.

    Trasformazione del CFL. All'atto della trasformazione del contratto di formazione lavoro in rapporto a tempo indeterminato, non può più sussistere l'automatismo dell'ulteriore sgravio contributivo per ulteriori 12 mesi così come introdotto con l'articolo 15 della legge n. 196/97 (il pacchetto Treu) che invece viene riconosciuto a condizione che la trasformazione medesima realizzi la creazione netta di un posto di lavoro aggiuntivo e stabile (con esclusione quindi delle trasformazioni che compensano la sostituzione di un dipendente calcolando la forza lavoro oggetto dell'incremento al netto del personale in forza a tempo determinato.

    Resta tuttavia in dubbio 1'arco temporale nel quale rilevare l'incremento richiesto, ovvero se individuabile all'atto della trasformazione del CFL o alla fine dell'anno precedente quello in cui si compie la trasformazione (in analogia, per esempio, allo sgravio triennale di cui l'articolo 3 della legge n. 488/98) o in riferimento alla media degli occupati in un periodo campione precedente, similarmente ad altre misure agevolative.

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    Aggiornato il: 28 marzo 2000