Le norme per la pesca subacquea Molti siti riportano le norme per l'esercizio della pesca subacquea e molte riviste specializzate le pubblicano regolarmente ogni mese. Abbiamo deciso ugualmente di raccoglierle e presentarle perchè qualche piccola puntualizzazione e chiarimento appare necessaria , che per poter risolvere i nostri famosi dubbi.
Le norme di legge sono dettate principalmente nella Legge 14 luglio 1965 n° 963, Disciplina della pesca marittima, e nel suo regolamento d'esecuzione, il D.P.R. 2 ottobre 1968 n° 1639 (in particolare il Titolo III, Capo III, sezione "Della pesca subacquea"), e successive modificazioni. Vi sono poi le norme contenute nelle Ordinanze Balneari emanate dalle Capitanerie di Porto (che hanno efficacia nell'ambito del compartimento marittimo per la stagione balneare), nonchè i regolamenti delle zone protette e le norme di emanazione regionale per le acque interne.
Per esercitare la pesca professionale occorre la specializzazione di pescatore subacqueo, la pesca sportiva, invece, cioè compiuta a fine ricreativo e sportivo, in mare non richiede, generalmente, il possesso della licenza di pesca. Naturalmente, è vietata, sotto qualsiasi forma, la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca.
Sintesi della disciplina della pesca subacquea sportiva. E' vietata la pesca subacquea:
· di notte (consentita solo dall'alba al tramonto);
· a distanza inferiore a 500 m dalle spiagge frequentate da bagnanti;
· a distanza inferiore a 100 m da impianti fissi di pesca, da reti, da navi all'ancora;
· in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita o l'entrata nei porti ed ancoraggi (determinate dal capo del compartimento marittimo);
· nelle zone protette.
È inoltre vietato:
· l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione; è consentito però trasportare su un mezzo nautico fucili subacquei e apparecchi di respirazione della capacità massima di 10 litri, fermo restando il divieto del loro utilizzo contemporaneo. In tal caso, sul mezzo nautico deve restare una persona pronta a intervenire in caso di emergenza.
· tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione e transitando in zone frequentate da bagnanti;
· l'uso del fucile subacqueo ai minori di anni 16. Chiunque cede o affida (se all'affidamento segue l'uso) un fucile o attrezzo simile a minore di anni sedici è punito con S.A. da L. 500.000 a L 3.000.000.
È obbligatorio:
· denunciare all'Autorità Marittima il rinvenimento di relitti di apparecchiature militari, armi, bombe ed altri ordigni esplosivi, oggetti d'interesse storico, archeologico ed etnografico;
· che il subacqueo si segnali con una una boa visibile a 300 m; nel caso - sempre opportuno - che il subacqueo si appoggi ad una barca, può essere esposta su questa una bandiera (il che è obbligatorio se nessuno resta a bordo): quella bianco-celeste corrispondente alla lettera A del Codice Internazionale dei Segnali, o quella rossa con una striscia diagonale bianca, se si è in acque nazionali;
· che il subacqueo rimanga entro un raggio di 50 m dalla verticale del segnale (boa o mezzo nautico).
Limiti di cattura: per il pescatore sub sportivo sono gli stessi che per la pesca sportiva di superficie:
· 5 kg giornalieri, complessivi tra pesci, mollusci e crostacei (salvo il caso di un singolo pesce di peso superiore);
· 1 sola cernia al giorno, di qualsiasi specie.
Prede vietate:
- non si possono raccogliere "coralli, molluschi e crostacei". Il termine "molluschi" va inteso in senso restrittivo, rimanendo la possibilità di catturare molluschi cefalopodi (polpi, totani e seppie); è invece strettamente vietata la pesca dei datteri (lithofagus-lithofagus). La raccolta del riccio di mare è consentita solo in apnea, manualmente e fino a 50 esemplari al giorno.