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Limitazioni e Divieti nell'Area Marina "Ta"        nuvola.gif (8191 byte)

Nelle Zona Ta dell'area terrestre del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

La cattura, l'uccisione, il danneggiamento,il disturbo delle specie animali; La raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione; L'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti; L'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile; Le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni; La raccolta di fossili, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati; L'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole; L'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; L'apertura e l'esercizio di cave e miniere; Il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e privato,fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali; Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore; Il pascolo; Il prelievo delle uova; L'abbandono di qualunque oggetto; La realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni; L'apertura di nuove discariche di rifiuti solidi urbani; L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo con esclusione della segnaletica stradale di cui a normativa vigente e di quella informativa del Parco; La realizzazione di nuovi edifici; La realizzazione di nuove opere infrastrutturali per la mobilità;

Sono CONSENTITI :

L'accesso ai residenti nell'area del Parco nazionale per esercizio dei diritti di usi civici; Visite mirate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.

 

Limitazioni e Divieti nell'Area Marina "Tb"

Nelle Zona Tb dell'area terrestre del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

La cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; La raccolta ed il danneggiamento della flora endemica e rara o in pericolo di estinzione; L'introduzione di specie esotiche nei rimboschimenti; L'introduzione di specie animali estranee ai luoghi e in contrasto con la fauna esistente o compatibile; Le opere che comportino modifiche permanenti al regime delle acque, fatte salve le opere necessarie per la sicurezza delle popolazioni; La raccolta di fossili, concrezioni, minerali con esclusione di quanto necessario per le attività scientifiche effettuate anche da amatori purché all'uopo autorizzati; L'apertura di nuovi campeggi su tutte le isole; L'accesso nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; L'apertura e l'esercizio di cave e miniere; La realizzazione di nuovi edifici: la ristrutturazione delle costruzioni di proprietà demaniale per uso turistico residenziale anche legata all'attività di ricerca; fermo restando che tali strutture possono essere recuperate e ristrutturate per usi di interesse generale compatibili.

Sono CONSENTITI:

Le escursioni su tutte le isole dell'arcipelago, ad eccezione delle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini. In tali aree, in determinati periodi, sono consentite visite guidate, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco; Il prelievo dei soli minerali lapidei necessari ai restauri conservativi e particolari opere monumentali e/o di arredo urbano, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco.

 

Limitazioni e Divieti nell'Area Marina "Ma"                 fulmine.gif (582 byte)

Nelle Zona Ma dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena vigono i divieti stabiliti per le Zone Mb ed i seguenti ULTERIORI DIVIETI :

La pesca professionale e sportiva con qualunque mezzo esercitata; L'immersione con apparecchi autorespiratori, fatte salve le immersioni effettuate per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco; La navigazione, l'accesso e la sosta non regolamentari di navi e di natanti di qualsiasi genere e tipo, fatta eccezione per le attività di sorveglianza e di soccorso; L'alterazione diretta o indiretta dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche fisiche e biologiche delle acque nonché l'immissione di rifiuti e di sostanze solide che possano modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino; Le attività che possono arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione delle finalità di studio e di ricerca scientifica da attuarsi nell'area; L'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerali; L'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; L'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione del organismo di gestione del Parco.

In tutta l'area potranno essere attrezzati, previa autorizzazione e regolamentazione dell'organismo di gestione del Parco, ormeggi tramite gavitelli e boe.

 

Limitazioni e Divieti nell'Area Marina "Mb"

Nelle Zona Mb dell'area marina del Parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena sono VIETATI:

L'asportazione, anche parziale, e il danneggiamento delle formazioni litologiche e minerarie; L'approdo nelle aree di nidificazione coloniale degli uccelli marini; La pesca subacquea non regolamentata; L'utilizzo di armi, di qualsiasi mezzo distruttivo, nonché di sostanze tossiche ed inquinanti, di esplosivi, tranne per necessità inerenti sostanze lavori di interesse pubblico, previa autorizzazione dell'organismo di gestione del Parco; La pesca esercitata con reti a strascico, attrezzi derivanti di lunghezza superiore ad un chilometro, salvo norme regionali più restrittive.

Sono CONSENTITI:

Le attività di pesca, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di pesca previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco, per la pesca sportiva, e dalla capitaneria di porto, per la pesca professionale riservata ai pescatori professionisti residenti nell'area del Parco nazionale; La balneazione e l'immersione con apparecchi autorespiratori; La pesca subacquea, previa autorizzazione rilasciata dall'organismo di gestione del Parco che ne determinerà i criteri con priorità ai residenti di la Maddalena; La navigazione, la sosta e l'ancoraggio di navi e natanti di ogni genere e tipo oltre i 300 mt. dalla costa; in tutta l'area, evidenziata dal tratteggio orizzontale, ivi compresi i canali di transito, sarà rispettata la velocità massima di 15 nodi. Tutte le compagnie di navigazione che effettuano servizi di linea per i collegamenti con la Sardegna e con la Corsica, le navi da crociera, le compagnie di navigazione con sede nel territorio del Parco che effettuano servizi commerciali seguiranno soltanto le rotte evidenziate sulla carta dal tratteggio verticale; La navigazione, la sosta, l'ancoraggio e l'ormeggio di navi e natanti di ogni genere e tipo entro i 300 mt. dalla costa ai residenti e a tutti coloro che siano muniti di regolare permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco. In prossimità di zone di particolare interesse, o al fine di evitare il danneggiamento delle praterie di Posidonia sarà proibito l'uso di ancore e assicurato l'ormeggio tramite gavitelli e boe il cui utilizzo sarà regolamentato dall'organismo di gestione del Parco. Resta fermo, comunque, il limite di velocità, entro i 300 mt. dalla costa di 7 nodi. Allo scopo di controllare il flusso turistico giornaliero e il traffico delle imbarcazioni per il trasporto turistico sulle isole dell'arcipelago, tutte le armatorie dotate di apposito permesso rilasciato dall'organismo di gestione del Parco, dovranno preventivamente concordare con lo stesso i percorsi, gli itinerari, gli orari di partenza e di arrivo. In attesa di apposita normativa regolamentare, l'attività di trasporto con unità da traffico e da noleggio sarà svolta dagli operatori in possesso di regolare autorizzazione rilasciata entro il 31 dicembre 1995, come risultante dalle relative certificazioni. Nell'affidamento dei nuovi permessi, sarà data priorità ai consorzi di operatori con sede nel territorio del Parco. I nuovi permessi saranno assegnati ai residenti nell'area del Parco fino al raggiungimento del 75% del servizio, secondo le modalità che saranno stabilite dall'organismo di gestione del Parco tenuto conto della necessità delle armatorie frontaliere sulla base della stagionalità e del numero di visitatori. L'attività dei centri di immersione subacquea sarà svolta prioritariamente da soggetti residenti a la Maddalena, che dovranno conseguire il raggiungimento del 75% dei permessi assegnati dall'organismo di gestione del Parco.

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