SENTENZA N. 302
ANNO 1994
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994,
n. 10,
recante: "Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre
disposizioni
in materia di parchi nazionali", promossi con ricorsi della Regione
autonoma Valle d'Aosta e
della Provincia autonoma di Trento, notificati l'8 e 9 febbraio 1994, depositati
in cancelleria
il 17 e 18 successivi ed iscritti ai nn. 15 e 18 del registro ricorsi 1994.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1994 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
uditi l'avv. Guido Romanelli per la Regione autonoma Valle d'Aosta, l'avv. Valerio Onida
per la
Provincia autonoma di Trento e l'avv. dello Stato Antonino Freni per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso regolarmente notificato e
depositato, la Regione Valle d'Aosta ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 116 della
Costituzione;2,
lett. d), g) ed l) dello statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4),
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale
dell'arcipelago
de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella
parte in cui
demanda al Ministro dell'ambiente di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della
disciplina dei parchi nazionali (di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6
dicembre 1991, n.394), senza prevedere alcuna intesa, o comunque alcun coordinamento, con
la
regione Valle d'Aosta.
A sostegno della declaratoria di illegittimità costituzionale la Regione
ricorrente rileva come
l'intervento legislativo statale in questione é incentrato su materie connesse con quelle
riservate alla competenza legislativa regionale, quando non direttamente interferenti
sulle
materie di competenza legislativa primaria della regione. La materia dei parchi
nazionali
rientra infatti sotto vari profili nella competenza regionale esclusiva di cui all'art. 2
(in
particolare lettere d), g) ed l)) dello statuto, o comunque deve necessariamente con esse
interagire, stante il principio secondo cui la materia della protezione della natura (e
quindi
anche i parchi nazionali) é organicamente connessa alle materie di competenza regionale
dell'agricoltura e dell'urbanistica.
Relativamente al Parco del Gran Paradiso, poi, si sottolinea che non esiste alcuna riserva
di
competenza statale, né che dal relativo atto costitutivo é possibile concepire tale
Parco
scorporato dal contesto territoriale su cui esso insiste.
Ricorda inoltre la Regione come l'art. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616 abbia
trasferito in
via generale alle Regioni la materia dei Parchi naturali, e come tale norma sia stata
ritenuta
da questa Corte applicabile anche alle regioni a statuto speciale.
2. Anche la Provincia autonoma di Trento, con
ricorso regolarmente notificato e depositato, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994,
n.
10, in quanto riferibile al Parco nazionale dello Stelvio, in riferimento all'art. 8,
numeri 5,
6, 16 e 21, 16 e all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige (d.P.R.
31
agosto 1972, n. 670).
Rileva la Provincia ricorrente che ai sensi della norma di attuazione dello statuto
speciale,
contenuta nell'art. 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, relativa alle competenze
attribuite
alla Provincia ricorrente dall'art. 8, n. 5, 6, 16 e 21 dello statuto di autonomia, le
funzioni
concernenti il Parco nazionale dello Stelvio sono di spettanza delle province di Trento e
Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio.
Coerentemente rispetto a tale criterio, l'art. 35, primo comma, della legge 6 dicembre
1991, n.
394, ha previsto che, a differenza degli altri Parchi, per quello dello Stelvio "si
provveda in
base a quanto stabilito dell'art. 3 del d.P.R. n. 279 del 1974", precisando che
"le intese ivi
previste vanno assunte anche con la Regione Lombardia e devono essere informate ai
principi
generali della presente legge".
L'art. 4 in questione, senza modificare formalmente l'art. 35 della legge quadro,
sostituisce
un atto dello Stato (e precisamente un semplice decreto del Ministro dell'ambiente) alla
legge
provinciale, eliminando altresì le necessarie intese già previste tra Stato, Province
autonome
e Regione Lombardia.
Sembra evidente, a giudizio della Provincia ricorrente, la violazione delle competenze
provinciali, giacché in una materia rientrante nella sfera di competenza legislativa
primaria
si prevede una normativa di "adeguamento" statale, per di più adottata con atto
di un Ministro,
e senza nemmeno una previa intesa con le Province autonome, con connessa violazione anche
dell'art. 107 dello statuto.
3. In relazione ad entrambi i ricorsi si é
costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di
legittimità costituzionale siano dichiarate infondate.
Ritiene la difesa erariale che la disposizione impugnata abbia una portata innovativa solo
in
ordine alla sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con quello
del
Ministro dell'ambiente, senza peraltro modificare in altra parte quanto previsto dall'art.
l'art. 35, primo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Considerato in diritto
1. Con due distinti ricorsi proposti dalla Regione
Valle d'Aosta e dalla Provincia autonoma di
Trento sono state sollevate due questioni di legittimità costituzionale entrambe relative
all'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10 (Istituzione del parco nazionale
dell'arcipelago
de La Maddalena e altre disposizioni in materia di parchi nazionali), nella parte in cui
demanda al Ministro dell'ambiente di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della
disciplina dei parchi nazionali (di cui all'art. 35, primo e secondo comma, della legge 6
dicembre 1991, n.394).
In particolare, lamenta la Regione Valle d'Aosta la violazione degli artt.116 della
Costituzione; 2, lett. d), g) ed l) dello statuto speciale (legge costituzionale 26
febbraio
1948, n. 4);mentre la Provincia autonoma di Trento ritiene la disposizione contrastante
con
l'art. 8, n. 5, 6, 16 e 21, 16 e con l'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino -
Alto
Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n.670).
2. Data la connessione, i due giudizi possono
essere riuniti e decisi con unica sentenza.
Invero, anche se i parametri costituzionali invocati sono diversi e particolari sono i
problemi
relativi al Parco del Gran Paradiso rispetto a quello dello Stelvio, le questioni di
costituzionalità presentano forti motivi di analogia, tali da giustificarne un esame
congiunto.
3. Le questioni meritano entrambe accoglimento.
Occorre preliminarmente ricordare che la normativa in materia é stata negli ultimi anni
profondamente innovata soprattutto in virtù della legge n. 394 del 1991, che ha -tra
l'altro-
introdotto il concetto di area protetta, quale centro di imputazione di una serie di
valori non
meramente naturalistici, ma anche culturali, educativi e ricreativi, in una corretta e
moderna
concezione di ambiente.
In tema di aree protette o parchi naturali nazionali, va anche ricordata la numerosa e
costante
giurisprudenza di questa Corte relativa al riparto di competenze fra lo Stato e le
regioni,
nonché ai reciproci rapporti che devono ispirarsi al modello di cooperazione ed
integrazione,
per la realizzazione combinata ed armonica degli interessi locali e di quelli unitari
della
Nazione (tra le più recenti, sentenze n.116 del 1994; n.366 del 1992; nn. 148, 422, 464
del
1991; n. 337 del 1989; nn.1029 e 1031 del 1988; n. 344 del 1987).
Parimenti numerose e consolidate sono le pronunce di questa Corte relative alle procedure
di
intesa fra i predetti enti, nelle quali si é precisato che la nozione in questione deve
intendersi come paradigma di concertazione, cui tuttavia non é possibile attribuire un
contenuto di uguale spessore nelle varie ipotesi (sent. n. 21 del 1991 e n. 6 del 1993),
variando esso anche a seconda delle diverse forme di partecipazione stabilite dalla legge
(come
nel caso ad esempio in cui la regione a statuto speciale o la provincia autonoma siano
titolari
principali della competenza, ovvero allorché alla stessa sia riconosciuto un ruolo di
mera
consultazione). Certo é comunque che, ove sia prevista una delle figure d'intesa,
l'atteggiamento delle parti deve essere "ispirato alla correttezza e all'apertura
verso le
posizioni altrui" (sentenze n. 116 del 1994, n. 379 del 1992), mentre l'ente cui
spetta
esprimere il proprio consenso, in quanto titolare di un potere di effettiva partecipazione
all'esercizio di una particolare competenza, deve essere coinvolto altresì nella
determinazione
del contenuto del provvedimento: con il conseguente necessario annullamento dell'atto
adottato
senza l'osservanza di tale meccanismo di collaborazione (sentenza n.747 del 1988).
4. La Regione Valle d'Aosta, richiamando non solo
l'art. 116 della Costituzione, ma anche
l'art. 2 dello Statuto speciale (approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4),
fa leva sulla sussistenza della propria competenza legislativa in materia di agricoltura e
foreste, flora e fauna, urbanistica e zone turistiche, caccia e pesca; inoltre,
richiamando le
norme di cui agli artt. 83 del d.P.R. 24 luglio 1977, n.616 e 35 della legge-quadro sulle
aree
protette (n. 394 del 1991), rileva che l'adeguamento della disciplina ai principi fissati
da
quest'ultima legge può essere disposto -per quanto attiene al Parco nazionale del Gran
Paradiso- con atto statale emesso previa intesa con la Regione stessa.
Non appare alla Regione ricorrente che di questi principi sia rispettosa la norma
impugnata
(art. 4 della legge n. 10 del 1994) la quale, in occasione dell'istituzione del parco
nazionale
dell'arcipelago de La Maddalena, ha stabilito che le disposizioni di adeguamento alla
disciplina prevista dall'art. 35 della legge- quadro debbano essere date, entro novanta
giorni
dall'entrata in vigore della legge n. 10 del 1994, direttamente dal Ministro
dell'ambiente,
senza fare più menzione, come invece previsto dalla legge-quadro, della previa intesa con
le
regioni interessate.
5. L'Avvocatura dello Stato deduce che con la norma
impugnata nel presente giudizio il
legislatore ha inteso solo sollecitare l'emanazione delle disposizioni di adeguamento,
sostituendo, al fine di semplificare, l'autorità competente a provvedere (il Ministro
dell'ambiente anziché il Presidente del Consiglio dei ministri), senza peraltro
modificare la
residua parte dell'art.35 della legge n. 394 del 1991.
Ritiene tuttavia questa Corte che la dizione della norma impugnata resti obiettivamente
equivoca, anche in relazione al breve termine fissato per l'emanazione delle disposizioni
di
adeguamento, circa il rispetto dello strumento di concertazione con le regioni
interessate, e
pertanto non possa sfuggire ad una pronuncia di illegittimità costituzionale parziale.
6. Analogamente la Provincia autonoma di Trento ha
proposto questione di legittimità
costituzionale della stessa norma nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di
applicazione la disciplina relativa al Parco nazionale dello Stelvio, in riferimento
all'art.
8, n. 5, 6, 16, 21 e all'art. 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670).
Le norme di attuazione dello statuto testé richiamato, emanate con d.P.R.22 marzo 1974,
n. 279,
stabiliscono all'art. 3 che "tra le funzioni esercitate dalle province di Trento e
Bolzano,
ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sono
comprese
quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sarà conservata una
configurazione unitaria", precisando che "le province per la parte di rispettiva
competenza
territoriale, disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela",
mentre "allo
scopo di favorire l'omogeneità delle discipline relative, lo Stato e le province adottano
previamente le intese necessarie".
Coerentemente con la normativa di attuazione, l'art. 35 della legge n.394 del 1991 ha
distinto
dalla disciplina prevista per gli altri parchi la normativa concernente il Parco nazionale
dello Stelvio, soggiungendo che per esso si provvede in base a quanto stabilito dall'art.
3 del
d.P.R. n. 279 del 1974, e specificando che le intese ivi previste devono essere assunte
anche
con la Regione Lombardia ed informarsi ai principi generali della stessa legge.
Con riguardo a tale disposizione, questa Corte ha già affermato che essa ha lo scopo
"di far
salve le procedure di intesa contenute nell'art.3 del d.P.R. n. 279 del 1974 e di
inserirle,
senza apportarvi modifica alcuna, nel quadro della disciplina, tendenzialmente uniforme,
stabilita dalla legge-quadro riguardo alle aree protette che presentino caratteristiche
naturalistiche tali da far ritenere sussistente un interesse nazionale alla loro
tutela"
(sentenza n. 366 del 1992).
La disposizione impugnata nel presente giudizio non tiene conto dunque del particolare
riparto
di competenze vigente per il Parco nazionale dello Stelvio, e va pertanto dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte in cui si riferisce alla disciplina per esso
stabilita.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10
(Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena e altre disposizioni in
materia di parchi nazionali), nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la
Regione
autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio
decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e
secondo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1994, n. 10,
nella
parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adegua
mento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma,
della
legge 6 dicembre 1991, n. 394 si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di
attuazione
dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige emanate con d.P.R. 22 marzo
1974, n.
279.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il
Francesco Paolo CASAVOLA, Presidente
Fernando SANTOSUOSSO, Redattore