Crediti verso clienti

Torna



Principio contabile C.N.D.C.R. n. 15 (I crediti)
Cassazione, 29 aprile 1994 (Non deve essere svalutato un credito sorto nei confronti di un cliente ammesso alla procedura di amministrazione controllata nell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, in considerazione del fatto che tale procedura concorsuale tende al risanamento dell'impresa e quindi all'integrale soddisfacimento dei propri debiti)

Sintesi
La voce "Crediti verso clienti" accoglierà i crediti verso la clientela, già scaduti o scadenti entro l'esercizio successivo, sorti a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi rientranti nell'attività tipica dell'impresa. Si tratta di crediti originati dalla vendita di beni o servizi prodotti dall'impresa o da essa commercializzati nei confronti di terzi diversi dalle imprese controllate, collegate e controllanti. Normalmente si tratta di crediti esigibili entro i dodici mesi; possono esserlo anche dopo i dodici mesi, purché la dilazione rientri negli usuali termini di pagamento. In questi casi, i crediti andranno esposti in questa voce, con la separata indicazione della quota esigibile oltre i dodici mesi. Contabilmente devono essere incluse nel mastro "Crediti verso clienti" le seguenti voci:

"crediti v/clienti Italia" e "crediti v/clienti estero" che accolgono i crediti sorti all'emissione di una fattura di vendita; nella prassi operativa i conti accesi alle varie tipologie di clienti verranno gestiti mediante partitari che ne permettono la tenuta analitica (in pratica a ciascun cliente viene affidato un sottoconto della contabilità sezionale clienti);
"crediti v/consociate" che accoglierà i crediti sorti per operazioni intrattenute con società consociate (cioè società del gruppo che non siano controllate, collegate o controllanti), per le quali può essere comodo avere in contabilità una evidenza sia per permettere una agevole stesura della relazione della gestione, sia ai fini redazionali dell'eventuale bilancio consolidato;

"clienti c/ricevute bancarie", "effetti attivi commerciali", "effetti allo sconto" ed "effetti all'incasso" che accolgono i crediti per il cui pagamento è stata emessa ricevuta bancaria o è stata rilasciata una cambiale tratta o un pagherò;
"clienti per fatture e note debito da emettere" che viene utilizzato in chiusura d'esercizio come contropartita della rilevazione dei ricavi di competenza dello stesso, ma non ancora fatturati. La scelta di iscrivere nei crediti le fatture da emettere deriva giocoforza dal fatto che la prassi contabile e di bilancio, talvolta adottata, di considerare tali operazioni come ratei per fatture da emettere non è più proponibile con le nuove norme del Codice, a seguito della precisazione del legislatore che nella voce ratei e risconti possono trovare accoglimento solo costi e proventi comuni a due o più esercizi (art. 2424-bis);

"crediti in sofferenza", "effetti insoluti e protestati" e "ricevute bancarie insolute" accolgono: il primo, i crediti in contenzioso o con problemi di incasso o relativi a clienti sottoposti a procedure concorsuali, in pratica i crediti per i quali vi sono problemi di esigibilità; il secondo ed il terzo, gli effetti tornati insoluti e/o per i quali si è elevato protesto e le ricevute bancarie tornate insolute. In teoria sarebbe più corretto utilizzare il sottoconto "clienti in sofferenza" ogni qual volta un credito verso un cliente giunge a scadenza e non viene incassato, tuttavia ciò significherebbe effettuare periodici giroconti contabili per riclassificare il credito ogni qual volta esso giunge a scadenza senza essere onorato, e non è chi non veda l'appesantimento per le procedure contabili che ne conseguirebbe. In pratica una gestione di questo tipo si può più semplicemente ovviare mediante l'utilizzo di una procedura extracontabile di gestione di uno scadenzario;

"crediti verso clienti per interessi di mora" accoglierà i crediti relativi ad interessi che vengono addebitati ai clienti morosi; il motivo per cui si preferisce utilizzare un sottoconto diverso da quello che accoglie il credito commerciale verso il cliente è di avere una distinta indicazione contabile di importi che non hanno la stessa natura del credito commerciale, ma sono più propriamente collegati al loro incasso, non dimenticando che tale distinta indicazione ritorna utile soprattutto dal punto di vista fiscale;

"altri crediti verso clienti" è una voce residuale che potrebbe accogliere eventuali altre tipologie di crediti verso clienti per le quali non si ritiene necessario accendere un apposito sottoconto da aggiungere a quelli esaminati (ad es. i crediti commerciali ceduti in factoring potrebbero essere registrati in questo sottoconto se si tratta di una operazione effettuata una tantum e di importo non rilevante);
i fondi svalutazione (crediti e interessi di mora).