LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI       

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Le immobilizzazioni immateriali hanno la caratteristica dell'intangibilità e dell'utilità pluriennale; esse possono essere costituite da diritti, acquisiti a titolo oneroso e la cui utilizzazione compete all'azienda, e da costi pluriennali la cui utilità si estende su più esercizi.
Tra le immobilizzazioni immateriali il codice civile prevede:


I costi di impianto e di ampliamento


I costi di impianto sono spese relative al periodo iniziale della vita di una azienda in cui vengono predisposte le strutture necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi strategici aziendali; si tratta quindi di costi relativi ad imprese da poco costituite, la cui attività di produzione o non ha avuto inizio o non ha prodotto apprezzabili ricavi. Vi rientrano sia le spese necessarie alla costituzione dell'impresa quali spese notarili, imposta di registro, spese di stampa per azioni o quote, tassa di concessioni governative, altre spese relative a costituzione di capitale sociale, sia le spese di avviamento produttivo quali il costo del personale addetto, il materiale di diretto consumo, quota di spese amministrative, consulenze esterne, costi relativi a collaudi e permessi, costi di creazione di una rete commerciale. I costi di ampliamento sono spese sostenute nella fase di variazione della capacità strutturale, in rapporto a nuovi o diversi obiettivi strategici. Vi rientrano anche quei costi relativi all'emissione di prestiti obbligazionari e alle operazioni di aumento di capitale sociale.



I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità



I costi di ricerca sono spese sostenute in indagini programmate al fine di ottenere nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.
I costi di sviluppo rappresentano uno stadio successivo rispetto alla ricerca, in quanto sono spese sostenute per l'implementazione degli esiti di ricerche o di altre conoscenze in un progetto per la produzione di nuovi dispositivi, materiali, processi, prodotti, servizi o per il loro perfezionamento prima che ne inizi la loro produzione commerciale o la loro utilizzazione all'interno dell'azienda. I costi di pubblicità sono spese sostenute per diffondere la conoscenza dell'impresa, del suo marchio e dell'insieme dei suoi prodotti o servizi. Tra i costi di pubblicità vengono ricompresi a seconda della forma di comunicazione adottata: la pubblicità, la promozione o propaganda, la sponsorizzazione. Come pubblicità si può intendere pubblicità redazionale o radiotelevisiva quando si commissiona rispettivamente la pubblicazione di articoli su giornali o riviste oppure di spazi televisivi, al fine di richiamare l'attenzione sull'impresa commissionaria. Come propaganda si può intendere qualsiasi iniziativa volta ad accrescere la notorietà di una impresa, del suo marchio, o dell'insieme dei suoi servizi o prodotti, creando una opinione favorevole nei suoi confronti, il favore di un pubblico sempre più vasto, per mezzo di parole, immagini o scritti. Essa favorisce l'insorgere di maggiori motivazioni di acquisto per la vendita di prodotti (ad esempio: le offerte speciali temporanee). Come sponsorizzazione si intende un tipo di contratto a prestazioni corrispettive per mezzo del quale un soggetto detto sponsorizzato si obbliga verso un altro soggetto detto sponsor ad effettuare prestazioni pubblicitarie a fronte di un corrispettivo.



I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno


I diritti di brevetto industriale sono un insieme di studi ed esperienze aventi contenuto inventivo ed applicazione industriale, che conducono all'ottenimento di un prodotto, una macchina, uno strumento, un utensile, un metodo o un processo di lavorazione industriale, una applicazione tecnica di un principio scientifico purché essa dia immediati risultati industriali. (c.c. artt. 2584 - 2594) I diritti di utilizzazione delle opere di ingegno sono diritti a pubblicare e ad utilizzare economicamente in ogni forma o modo, per un determinato periodo di tempo, le opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione (c.c. artt. 2575 e segg.).



Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili


Le concessioni sono atti emessi esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione che permettono a privati o enti pubblici di sfruttare beni pubblici (per es. sfruttamento di cave e miniere, occupazioni di suoli demaniali, ecc.) o di gestire servizi pubblici in condizioni regolamentate (per es. telecomunicazioni, trasporti pubblici, autostrade, acquedotti, parcheggi pubblici ecc.). Le licenze sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione permette ad un soggetto la facoltà di esercitare un attività che in assenza sarebbe illecita (licenze amministrative) oppure diritti di sfruttare con possibili limitazioni spazio-temporali altri beni immateriali brevetti, knowhow, software. I marchi sono il segno distintivo del prodotto (o servizio) fabbricato da una certa impresa o della merce commercializzata dalla medesima; il marchio è disciplinato dal c.c. (artt. 2569-2574) e dal dlgs n. 480 del 4/12/1992. Ricordiamo che con quest'ultimo intervento del legislatore è stato prevista la dissociazione tra trasferimento dell'azienda e trasferimento del marchio: in sostanza è oggi possibile trasferire un marchio senza cedere l'azienda o ramo di essa . I diritti simili: il legislatore ha previsto la nascita di nuovi rapporti giuridici con finalità affini ai precedenti (per es. franchising).



Avviamento


Rappresenta la differenza positiva tra il prezzo di cessione di una impresa (o parte di essa) e il suo patrimonio netto  (differenza tra attività e passività contabili) , per la parte che non è stato possibile attribuire alle singole attività e passività dell'impresa acquisita. L'avviamento rappresenta il riconoscimento dell'esistenza di elementi immateriali non iscritti in bilancio, che possono migliorare le prospettive di redditività dell'impresa. Esso può scaturire da operazioni straordinarie di impresa come fusioni, conferimenti, acquisto di azienda, acquisto di partecipazioni. Le immobilizzazioni in corso rappresentano i costi relativi ai processi di creazione interna di immobilizzazioni immateriali che a fine periodo non sono ancora stati completati; essi, pertanto, non possono né essere iscritti in bilancio nella relativa voce delle immobilizzazioni immateriali, né essere assoggettati ad un processo di ammortamento in quanto non ancora utilizzabili. La voce "acconti" accoglie gli importi versati a fornitori a fronte di immobilizzazioni immateriali per le quali non è ancora avvenuto il passaggio di proprietà, o non è ancora terminato il processo di fabbricazione interna.



Altre immobilizzazioni immateriali


Il legislatore ha previsto questa voce residuale che può accogliere altre tipologie di beni immateriali non esplicitamente previsti nelle voci precedenti e che, tuttavia, potrebbero assumere una notevole importanza nella normale gestione aziendale. Tra questi possiamo ricordare:
il software che l'azienda ha autoprodotto;
l'usufrutto di azioni, operazione in cui il cessionario sostiene un costo per l'acquisto del diritto di godimento, relativo a più esercizi. Il costo deve essere ammortizzato per tutti gli esercizi in cui vengono percepiti i dividendi.

 

 

 Immobilizzazioni Immateriali:  Criterio di iscrizione

Titolo I : beni al netto dei relativi fondi


La mancanza di un'esplicita previsione dei fondi rettificativi delle immobilizzazioni (fondi ammortamento e fondi di svalutazione) nello schema di stato patrimoniale ex art. 2424 C.C., comporta l'iscrizione delle immobilizzazioni al valore al netto di tali fondi, lasciando alla nota integrativa il compito di evidenziare tali informazioni. L'iscrivibilità di un costo pluriennale o di un bene immateriale è subordinato all'accertamento dell'utilità futura, compito che nel caso dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità è demandato, oltre che agli amministratori, anche al controllo del collegio sindacale a causa di una intrinseca maggiore aleatorietà rispetto ad altre voci quali marchi, brevetti, concessioni o licenze. Ricordiamo che per i costi di impianto e ampliamento, e per i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità il c.c. prevede all'art. 2426 n. 6 che fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. I costi di impianto e ampliamento, se producono un'utilità che non si esaurisce nell'esercizio di sostenimento, ma si estende anche agli esercizi successivi, devono essere capitalizzati. Per effettuare detta iscrizione in bilancio il collegio sindacale deve sostanzialmente valutare, secondo prudente giudizio, se i costi in oggetto abbiano o meno una effettiva utilità pluriennale. In merito ai costi di ricerca e sviluppo ricordiamo che in tale categoria non devono essere ricompresi costi per ricerche finalizzate all'ottenimento di una attività iscrivibile in bilancio (ad es. un brevetto), in quanto per essi è più corretta l'imputazione alla voce "immobilizzazioni immateriali in corso" fino al completamento della ricerca e, quando questa si conclude positivamente, alla iscrizione del bene immateriale in bilancio, o alla eliminazione dei costi sospesi se essa non sia andata a buon fine. Per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti per conto terzi, in quanto facenti parte del costo specifico del servizio offerto, dovranno essere spesati nell'esercizio o compresi nella valutazione delle rimanenze quali lavori in corso di esecuzione. Per quelli sostenuti in conto proprio in linea generale saranno imputati a conto economico a meno che non rivestano le caratteristiche qui sotto esposte tratte dai principi emanati dallo IASC e dall'ASSONIME. Sulla base di questi documenti si può sintetizzare che occorre spesare i costi di ricerca pura (ricerca protesa al progresso scientifico senza alcuna potenzialità economica) e i costi di ricerca per il miglioramento corrente di prodotti o processi, mentre sono capitalizzabili i soli costi di ricerca e sviluppo sostenuti per progetti nuovi o per sostanziali modifiche a processi già esistenti, a patto che rispettino le seguenti condizioni: 

il progetto o l'invenzione devono risultare attuabili; 


devono esistere prospettive di redditività per tale progetto; 


l'ammortamento deve avvenire in modo sistematico sulla base della correlazione con i ricavi scaturenti dal progetto; 
occorre verificare al termine di ogni esercizio che i costi capitalizzati non ancora ammortizzati siano superiori alla redditività del progetto stesso (tenendo conto anche dell'esperienza storica dell'impresa), e in caso negativo procedere a portare a costo di esercizio i costi di ricerca che eccedono i futuri benefici. La capitalizzazione dei costi di pubblicità è possibile per le sole spese che hanno il carattere dell'eccezionalità e siano affrontate per campagne relative a nuovi prodotti e a nuovi marchi sempre che esistano prospettive di utilità futura della campagna stessa. Non possono essere capitalizzate spese per campagne ricorrenti relative a prodotti o servizi già in commercio o anche al fine di ottenerne un loro riposizionamento nel mercato. Ricordiamo che sull'argomento si è espresso l'autorevole organismo americano AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) che ha sostenuto un'interpretazione assai rigida circa la capitalizzazione dei costi di pubblicità. In sintesi si è sostenuto che condizione per la capitalizzazione è la dimostrabilità di un legame diretto tra vendite specifiche alla clientela e i costi di pubblicità, in modo che sia possibile effettivamente supporre il recupero delle spese di pubblicità capitalizzate. Nella voce "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno" rientrano tutti i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere di ingegno autoprodotti o acquistati esternamente all'impresa. Le modalità di acquisizione esterna sono la cessione e la licenza; nel primo caso si acquista la titolarità del brevetto, nel secondo si assume la titolarità dei diritti di godimento sull'invenzione con limitazioni spazio temporali. Nel caso di acquisto a titolo di proprietà occorre capitalizzare l'intero costo; in caso di acquisto da terzi a titolo di godimento, se il corrispettivo viene pagato annualmente il costo di acquisto deve essere spesato a conto economico nella voce "spese per godimento di beni di terzi" (royalty), se invece viene pagato un una tantum, costituisce una spesa relativa a tutto il periodo per il quale si estende la durata della licenza. Occorrerà dunque iscriverla fra le licenze. In caso di autoproduzione il brevetto deve essere classificato tra le immobilizzazioni in corso nel momento in cui la sua produzione si prolunghi oltre l'anno.

In merito ai marchi occorre tenere conto delle modalità di acquisizione: se il marchio è stato acquisito da terzi a titolo di proprietà esso dovrà essere iscritto alla voce B I 4; in caso di acquisizione da terzi a titolo di godimento se il pagamento viene effettuato una tantum, il costo dovrà essere capitalizzato, mentre in caso di pagamento periodico occorrerà spesare il costo a conto economico. Se il marchio è il risultato di una produzione interna all'azienda quando il bene raggiunge una propria individualità e autonomia giuridica le spese capitalizzate nel corso degli esercizi precedenti alla voce B.I.6. (immobilizzazioni in corso e acconti) dovranno essere riclassificate alla voce B.I.4. . L'art. 2426 c.c al n. 6 sancisce che l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, solo se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. La possibilità di iscrivere nell'attivo di stato patrimoniale l'avviamento acquisito a titolo oneroso, vieta come conseguenza la possibilità di iscrivere l'avviamento prodotto dall'impresa stessa. La norma però non obbliga che l'azienda (o il ramo) sia pervenuta per mezzo di una compravendita e quindi con il pagamento di un prezzo (la norma infatti non parla di prezzo pagato), ma è sufficiente che ci sia stato un onere indiretto; pertanto il complesso aziendale può essere stato acquisito per mezzo di una permuta, di una fusione o anche di un conferimento.

 

 

Immobilizzazioni Immateriali
argomento: Criterio di valutazione
titolo: La valutazione al costo di acquisto o produzione


L'art. 2426 c.c., comma 1, sub 1 prevede la valutazione delle immobilizzazioni immateriali al costo di acquisto o di produzione. Per costo di acquisto si intende l'intero costo sostenuto per acquistare la proprietà dell'immobilizzazione al netto di sconti commerciali e comprensivi di oneri accessori esclusi gli oneri finanziari. Il costo di produzione è costituito da tutti i costi imputabili alla realizzazione dell'immobilizzazione; tra questi si ricomprendono i costi direttamente imputabili e altri costi per la quota ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione fino a quando questa inizia a produrre la sua utilità; pertanto possono essere ricompresi anche oneri finanziari sostenuti per il finanziamento della produzione interna o esterna del bene; non sono invece ricomprensibili i costi che comunque sarebbero stati sostenuti dall'impresa indipendentemente dalla realizzazione dell'immobilizzazione immateriale. Ricordiamo che l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto o di produzione, rettificato per gli ammortamenti e le rettifiche di valore, deve essere iscritta a tale minor valore.



Immobilizzazioni in corso e acconti


Per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali in corso valgono tutte le considerazioni inerenti ai criteri di valutazione delle voci a cui essi fanno riferimento, ad eccezione dell'ammortamento che non è applicabile in quanto il processo produttivo non è ancora ultimato. Ricordiamo inoltre che nel caso in cui tali costi precedentemente sospesi non dovessero raggiungere una propria autonomia patrimoniale, il costo precedentemente capitalizzato deve essere stornato e spesato a conto economico interamente nell'esercizio in cui sono venuti meno i presupposti. Per gli acconti a fornitori il valore da iscrivere è evidentemente quello nominale sostenuto o più correttamente, essendo dei veri e propri crediti verso il fornitore, quello di presunto realizzo.

gruppo Immobilizzazioni Immateriali
argomento Informativa di bilancio
titolo La movimentazione delle immobilizzazioni


Per le classe "immobilizzazioni immateriali" le informazioni obbligatoriamente richieste dall'art. 2427 C.C. sono la movimentazione, dalla quale devono emergere i movimenti cumulati negli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio di chiusura, e la composizione delle voci "costi di impianto ed ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità". Il commento in nota integrativa, tuttavia, può ragionevolmente essere organizzato in maniera articolata al fine di fornire quelle informazioni complementari (previste dall'art. 2423, punto 3, C.C.) indispensabili per fornire al lettore una completa informativa che evidenzi in maniera veritiera e corretta la situazione aziendale, considerato anche che le voci previste dal legislatore sono ampie nel senso che possono accogliere diverse tipologie di costi al loro interno. L'approccio che riteniamo più adatto a soddisfare tali esigenze può essere quello di prevedere un commento di tipo generale sulla classe, nel quale si esponga anche la movimentazione, ed un commento specifico di ciascuna voce riportata in movimentazione e purché significative nel contesto della classe.

Le informazioni particolari che potrebbero essere segnalate sono:
il contenuto specifico delle voci (in particolare di voci quali "costi di impianto ed ampliamento" e "costi di ricerca, sviluppo e pubblicità"), evidenziando che non sono venuti meno i motivi all'iscrizione degli stessi;
commenti degli incrementi (acquisti e rivalutazioni), e per le voci previste nei numeri 5 e 6 dell'art. 2426 c.c., il consenso del collegio sindacale;
il criterio di valutazione utilizzato e la composizione del costo (soprattutto nel caso di produzione interna);

un commento ai decrementi (ammortamenti, svalutazioni e alienazioni);
indicazioni delle eventuali riclassificazioni tra le voci;
il criterio di ammortamento adottato;
la possibilità o meno di distribuire dividendi in funzione della presenza di riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare di costi di impianto ed ampliamento e di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità non ammortizzati.
Va infine ricordato che l'art. 45 del D.Lgs. 127/91 permettere, nel primo esercizio di applicazione della nuova normativa, di evidenziare, nel caso in cui il costo storico non fosse agevolmente determinabile, il più remoto valore di iscrizione conosciuto facendone menzione in nota integrativa.

 

 

 

 

gruppo Immobilizzazioni Immateriali
argomento Criterio di iscrizione
titolo Costi di impianto e ampliamento
Sintesi
È dubbio in dottrina se possano essere capitalizzati costi non rientranti strettamente tra quelli di impianto e di ampliamento, ma che possiedono una simile utilità pluriennale. Si pensi per esempio, ed è il caso più dibattuto, alle spese straordinarie di riduzione del personale o per la chiusura di reparti al fine di un recupero di competitività aziendale .

 

gruppo Immobilizzazioni Immateriali
argomento Criterio di iscrizione
titolo Capitalizzazione dei costi pluriennali
Fonti
Art. 2426 c.c. n.5 (Criteri di valutazione)
Sintesi
Problema di particolare interesse riguarda la circostanza se, una volta soddisfatte le condizione di iscrivibilità dell'attivo, sia un obbligo o una facoltà la conseguente iscrizione in stato patrimoniale di costi quali costi di ricerca e sviluppo, e degli altri costi pluriennali. Il problema nasce dall'utilizzo che fa il legislatore del verbo "potere" al n. 5 dell'art. 2426 .

Dottrina
R. Caramel - Coopers & Lybrand, Il bilancio delle imprese, Il Sole 24 Ore, 1994, sostiene che sebbene la norma prevede la sola facoltà esistono casi in cui per la rilevanza e la caratteristica degli oneri, ma anche per il tipo di attività svolta dall'impresa, il soddisfacimento della rappresentazione veritiera e corretta ne rende necessaria l'obbligatorietà.
G.E. Colombo - G.B. Portale, Trattato delle società per azioni, UTET, 1994, ritengono che tali costi devono essere iscritti nell'attivo quando ciò sia reso possibile dalla loro utilità pluriennale e vi sia il consenso del collegio sindacale. Il giudizio degli amministratori dovrà essere particolarmente prudente; proprio a causa della delicatezza di tali valutazioni il legislatore ha previsto il consenso del collegio sindacale

 

 

 

 

gruppo Immobilizzazioni Immateriali
argomento Criterio di iscrizione
titolo Software, know-how
Fonti
Principio contabile C.N.D.C.R. n. 16 (Le immobilizzazioni materiali)
Art. 2426 c.c. n.5 (Criterio di valutazione)
Tribunale di Milano, 12 giugno 1986 (È illegittima la mancata iscrizione in apposita voce del bilancio del valore del know-how, acquistato da terzi a titolo oneroso, determinato secondo il criterio del costo di acquisto ridotto, in ogni esercizio, in proporzione della sua durata o della diminuzione della sua utilizzazione)

Sintesi
Il software può essere acquisito con le seguenti modalità: acquisto in proprietà, contratto di licenza, produzione interna. Esso può essere di due tipi : di base o applicativo. In merito al primo, esso è parte integrante dell'hardware, sia che sia stato acquisito insieme a quest'ultimo sia successivamente o a parte. In merito al secondo occorre procedere ad una distinzione: 1) Se il software è autoprodotto il suo costo può essere capitalizzato (sempre con il consenso del collegio sindacale) nella voce B.I.6. dell'attivo. Quando il software assume una sua individualità economica e tale da poter essere alienato autonomamente, esso potrà essere iscritto quale bene immateriale nella voce B.I.3. (diritti di brevetto o di utilizzazione delle opere dell'ingegno) o nella voce B.I.7 (altre) di stato patrimoniale girocontando i costi precedentemente sospesi tra le immobilizzazioni immateriali in corso. Nel caso in cui il software venga normalmente prodotto per essere rivenduto il suo costo dovrà opportunamente essere sospeso tra le rimanenze. 2) Se è acquisito da terzi esso potrà essere iscritto quale bene immateriale nella voce B.I.3. (diritti di brevetto o di utilizzazione delle opere dell'ingegno) di stato patrimoniale . 3) Se l'acquisto del software viene effettuato dall'utente finale come semplice diritto d'uso per proprio utilizzo esso dovrà essere iscritto nella voce B.I.4 dello stato patrimoniale (sempre che venga pagato in unica soluzione). Nel caso invece di pagamento periodico esso dovrà essere spesato a conto economico come costo per godimento di beni di terzi. In merito al know-how esso può essere prodotto internamente all'azienda o acquistato all'esterno (in proprietà o in diritto di utilizzo). Per l'iscrizione a bilancio vale quanto detto sopra per il software, ricordando che per know-how si intende in ambito industriale il complesso di conoscenze richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo, per impiegare correttamente la tecnologia, mentre in ambito mercantile come l'insieme delle regole di condotta desunte da studi e da esperienze di gestione imprenditoriale che riguardano il settore organizzativo e commerciale. Esso non deve essere confuso con le esperienze connesse con le abilità o capacità personali, le quali non sono economicamente trasferibili.

Dottrina
Caramel-Coopers & Lybrand, Il bilancio delle imprese, Il Sole 24 Ore, 1994

 

 

 

 

 

 

 

gruppo Immobilizzazioni Immateriali
argomento Criterio di iscrizione
titolo Avviamento
Fonti
Art. 2426 c.c. (Criterio di iscrizione)
Sintesi
L'art. 2426 c.c. n. 6 recita "l'avviamento può essere iscritto (omissis)" facendo sorgere il dubbio in dottrina se il legislatore abbia inteso con tale formulazione che la capitalizzazione delle spese di avviamento costituisca una facoltà o piuttosto un obbligo per il redattore del bilancio.

Dottrina
R. Caramel - Coopers & Lybrand, Il bilancio delle imprese, Il Sole 24 Ore, 1994, ritiene che si tratti di una semplice facoltà; ciò si desume dalla circostanza che il legislatore ha previsto che l'iscrizione in bilancio dell'avviamento può avvenire nei limiti del costo per esso sostenuto (quindi anche solo per una parte del costo stesso) "espressione dalla quale si ricava che l'avere sostenuto un costo per avviamento non determina automaticamente la necessità della sua iscrizione in bilancio come attività patrimoniale".

G.E. Colombo - G.B. Portale, Trattato delle società per azioni, UTET, 1994, sostengono che si tratta di un obbligo, sempre che ne sussistano le condizioni di iscrizione; contrasterebbe infatti con il principio della competenza far gravare su quell'unico esercizio in cui è stato sostenuto il costo per l'avviamento, e dal quale si attendono profitti in esercizi futuri.