LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Le immobilizzazioni immateriali hanno la caratteristica dell'intangibilità e
dell'utilità pluriennale; esse possono essere costituite da diritti, acquisiti
a titolo oneroso e la cui utilizzazione compete all'azienda, e da costi
pluriennali la cui utilità si estende su più esercizi.
Tra le immobilizzazioni immateriali il codice civile prevede:
I costi di impianto e di ampliamento
I costi di impianto sono spese relative al periodo iniziale della vita di una
azienda in cui vengono predisposte le strutture necessarie al fine di
raggiungere gli obiettivi strategici aziendali; si tratta quindi di costi
relativi ad imprese da poco costituite, la cui attività di produzione o non ha
avuto inizio o non ha prodotto apprezzabili ricavi. Vi rientrano sia le spese
necessarie alla costituzione dell'impresa quali spese notarili, imposta di
registro, spese di stampa per azioni o quote, tassa di concessioni governative,
altre spese relative a costituzione di capitale sociale, sia le spese di
avviamento produttivo quali il costo del personale addetto, il materiale di
diretto consumo, quota di spese amministrative, consulenze esterne, costi
relativi a collaudi e permessi, costi di creazione di una rete commerciale. I
costi di ampliamento sono spese sostenute nella fase di variazione della capacità
strutturale, in rapporto a nuovi o diversi obiettivi strategici. Vi rientrano
anche quei costi relativi all'emissione di prestiti obbligazionari e alle
operazioni di aumento di capitale sociale.
I costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
I costi di ricerca sono spese sostenute in indagini programmate al fine di
ottenere nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.
I costi di sviluppo rappresentano uno stadio successivo rispetto alla ricerca,
in quanto sono spese sostenute per l'implementazione degli esiti di ricerche o
di altre conoscenze in un progetto per la produzione di nuovi dispositivi,
materiali, processi, prodotti, servizi o per il loro perfezionamento prima che
ne inizi la loro produzione commerciale o la loro utilizzazione all'interno
dell'azienda. I costi di pubblicità sono spese sostenute per diffondere la
conoscenza dell'impresa, del suo marchio e dell'insieme dei suoi prodotti o
servizi. Tra i costi di pubblicità vengono ricompresi a seconda della forma di
comunicazione adottata: la pubblicità, la promozione o propaganda, la
sponsorizzazione. Come pubblicità si può intendere pubblicità redazionale o
radiotelevisiva quando si commissiona rispettivamente la pubblicazione di
articoli su giornali o riviste oppure di spazi televisivi, al fine di richiamare
l'attenzione sull'impresa commissionaria. Come propaganda si può intendere
qualsiasi iniziativa volta ad accrescere la notorietà di una impresa, del suo
marchio, o dell'insieme dei suoi servizi o prodotti, creando una opinione
favorevole nei suoi confronti, il favore di un pubblico sempre più vasto, per
mezzo di parole, immagini o scritti. Essa favorisce l'insorgere di maggiori
motivazioni di acquisto per la vendita di prodotti (ad esempio: le offerte
speciali temporanee). Come sponsorizzazione si intende un tipo di contratto a
prestazioni corrispettive per mezzo del quale un soggetto detto sponsorizzato si
obbliga verso un altro soggetto detto sponsor ad effettuare prestazioni
pubblicitarie a fronte di un corrispettivo.
I diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di
ingegno
I diritti di brevetto industriale sono un insieme di studi ed esperienze
aventi contenuto inventivo ed applicazione industriale, che conducono
all'ottenimento di un prodotto, una macchina, uno strumento, un utensile, un
metodo o un processo di lavorazione industriale, una applicazione tecnica di un
principio scientifico purché essa dia immediati risultati industriali. (c.c.
artt. 2584 - 2594) I diritti di utilizzazione delle opere di ingegno sono
diritti a pubblicare e ad utilizzare economicamente in ogni forma o modo, per un
determinato periodo di tempo, le opere dell'ingegno di carattere creativo
appartenenti alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,
all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la
forma di espressione (c.c. artt. 2575 e segg.).
Le concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Le concessioni sono atti emessi esclusivamente dalla Pubblica Amministrazione
che permettono a privati o enti pubblici di sfruttare beni pubblici (per es.
sfruttamento di cave e miniere, occupazioni di suoli demaniali, ecc.) o di
gestire servizi pubblici in condizioni regolamentate (per es. telecomunicazioni,
trasporti pubblici, autostrade, acquedotti, parcheggi pubblici ecc.). Le licenze
sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione permette ad un soggetto la
facoltà di esercitare un attività che in assenza sarebbe illecita (licenze
amministrative) oppure diritti di sfruttare con possibili limitazioni
spazio-temporali altri beni immateriali brevetti, knowhow, software. I marchi
sono il segno distintivo del prodotto (o servizio) fabbricato da una certa
impresa o della merce commercializzata dalla medesima; il marchio è
disciplinato dal c.c. (artt. 2569-2574) e dal dlgs n. 480 del 4/12/1992.
Ricordiamo che con quest'ultimo intervento del legislatore è stato prevista la
dissociazione tra trasferimento dell'azienda e trasferimento del marchio: in
sostanza è oggi possibile trasferire un marchio senza cedere l'azienda o ramo
di essa . I diritti simili: il legislatore ha previsto la nascita di nuovi
rapporti giuridici con finalità affini ai precedenti (per es. franchising).
Avviamento
Rappresenta la differenza positiva tra il prezzo di cessione di una impresa
(o parte di essa) e il suo patrimonio netto (differenza tra attività e
passività contabili) , per la parte che non è stato possibile attribuire alle
singole attività e passività dell'impresa acquisita. L'avviamento rappresenta
il riconoscimento dell'esistenza di elementi immateriali non iscritti in
bilancio, che possono migliorare le prospettive di redditività dell'impresa.
Esso può scaturire da operazioni straordinarie di impresa come fusioni,
conferimenti, acquisto di azienda, acquisto di partecipazioni. Le
immobilizzazioni in corso rappresentano i costi relativi ai processi di
creazione interna di immobilizzazioni immateriali che a fine periodo non sono
ancora stati completati; essi, pertanto, non possono né essere iscritti in
bilancio nella relativa voce delle immobilizzazioni immateriali, né essere
assoggettati ad un processo di ammortamento in quanto non ancora utilizzabili.
La voce "acconti" accoglie gli importi versati a fornitori a fronte di
immobilizzazioni immateriali per le quali non è ancora avvenuto il passaggio di
proprietà, o non è ancora terminato il processo di fabbricazione interna.
Altre immobilizzazioni immateriali
Il legislatore ha previsto questa voce residuale che può accogliere altre
tipologie di beni immateriali non esplicitamente previsti nelle voci precedenti
e che, tuttavia, potrebbero assumere una notevole importanza nella normale
gestione aziendale. Tra questi possiamo ricordare:
il software che l'azienda ha autoprodotto;
l'usufrutto di azioni, operazione in cui il cessionario sostiene un costo per
l'acquisto del diritto di godimento, relativo a più esercizi. Il costo deve
essere ammortizzato per tutti gli esercizi in cui vengono percepiti i dividendi.
Immobilizzazioni Immateriali: Criterio di
iscrizione
Titolo I : beni al netto dei relativi fondi
La mancanza di un'esplicita previsione dei fondi rettificativi delle
immobilizzazioni (fondi ammortamento e fondi di svalutazione) nello schema di
stato patrimoniale ex art. 2424 C.C., comporta l'iscrizione delle
immobilizzazioni al valore al netto di tali fondi, lasciando alla nota
integrativa il compito di evidenziare tali informazioni. L'iscrivibilità di un
costo pluriennale o di un bene immateriale è subordinato all'accertamento
dell'utilità futura, compito che nel caso dei costi di impianto e ampliamento e
dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità è demandato, oltre che agli
amministratori, anche al controllo del collegio sindacale a causa di una
intrinseca maggiore aleatorietà rispetto ad altre voci quali marchi, brevetti,
concessioni o licenze. Ricordiamo che per i costi di impianto e ampliamento, e
per i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità il c.c. prevede all'art. 2426 n.
6 che fino a che l'ammortamento non è completato possono essere distribuiti
dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire
l'ammontare dei costi non ammortizzati. I costi di impianto e ampliamento, se
producono un'utilità che non si esaurisce nell'esercizio di sostenimento, ma si
estende anche agli esercizi successivi, devono essere capitalizzati. Per
effettuare detta iscrizione in bilancio il collegio sindacale deve
sostanzialmente valutare, secondo prudente giudizio, se i costi in oggetto
abbiano o meno una effettiva utilità pluriennale. In merito ai costi di ricerca
e sviluppo ricordiamo che in tale categoria non devono essere ricompresi costi
per ricerche finalizzate all'ottenimento di una attività iscrivibile in
bilancio (ad es. un brevetto), in quanto per essi è più corretta l'imputazione
alla voce "immobilizzazioni immateriali in corso" fino al
completamento della ricerca e, quando questa si conclude positivamente, alla
iscrizione del bene immateriale in bilancio, o alla eliminazione dei costi
sospesi se essa non sia andata a buon fine. Per i costi di ricerca e sviluppo
sostenuti per conto terzi, in quanto facenti parte del costo specifico del
servizio offerto, dovranno essere spesati nell'esercizio o compresi nella
valutazione delle rimanenze quali lavori in corso di esecuzione. Per quelli
sostenuti in conto proprio in linea generale saranno imputati a conto economico
a meno che non rivestano le caratteristiche qui sotto esposte tratte dai
principi emanati dallo IASC e dall'ASSONIME. Sulla base di questi documenti si
può sintetizzare che occorre spesare i costi di ricerca pura (ricerca protesa
al progresso scientifico senza alcuna potenzialità economica) e i costi di
ricerca per il miglioramento corrente di prodotti o processi, mentre sono
capitalizzabili i soli costi di ricerca e sviluppo sostenuti per progetti nuovi
o per sostanziali modifiche a processi già esistenti, a patto che rispettino le
seguenti condizioni:
il progetto o l'invenzione devono risultare attuabili;
devono esistere prospettive di redditività per tale progetto;
l'ammortamento deve avvenire in modo sistematico sulla base della correlazione
con i ricavi scaturenti dal progetto;
occorre verificare al termine di ogni esercizio che i costi capitalizzati non
ancora ammortizzati siano superiori alla redditività del progetto stesso
(tenendo conto anche dell'esperienza storica dell'impresa), e in caso negativo
procedere a portare a costo di esercizio i costi di ricerca che eccedono i
futuri benefici. La capitalizzazione dei costi di pubblicità è possibile per
le sole spese che hanno il carattere dell'eccezionalità e siano affrontate per
campagne relative a nuovi prodotti e a nuovi marchi sempre che esistano
prospettive di utilità futura della campagna stessa. Non possono essere
capitalizzate spese per campagne ricorrenti relative a prodotti o servizi già
in commercio o anche al fine di ottenerne un loro riposizionamento nel mercato.
Ricordiamo che sull'argomento si è espresso l'autorevole organismo americano
AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) che ha sostenuto
un'interpretazione assai rigida circa la capitalizzazione dei costi di pubblicità.
In sintesi si è sostenuto che condizione per la capitalizzazione è la
dimostrabilità di un legame diretto tra vendite specifiche alla clientela e i
costi di pubblicità, in modo che sia possibile effettivamente supporre il
recupero delle spese di pubblicità capitalizzate. Nella voce "diritti di
brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno"
rientrano tutti i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione
delle opere di ingegno autoprodotti o acquistati esternamente all'impresa. Le
modalità di acquisizione esterna sono la cessione e la licenza; nel primo caso
si acquista la titolarità del brevetto, nel secondo si assume la titolarità
dei diritti di godimento sull'invenzione con limitazioni spazio temporali. Nel
caso di acquisto a titolo di proprietà occorre capitalizzare l'intero costo; in
caso di acquisto da terzi a titolo di godimento, se il corrispettivo viene
pagato annualmente il costo di acquisto deve essere spesato a conto economico
nella voce "spese per godimento di beni di terzi" (royalty), se invece
viene pagato un una tantum, costituisce una spesa relativa a tutto il periodo
per il quale si estende la durata della licenza. Occorrerà dunque iscriverla
fra le licenze. In caso di autoproduzione il brevetto deve essere classificato
tra le immobilizzazioni in corso nel momento in cui la sua produzione si
prolunghi oltre l'anno.
In merito ai marchi occorre tenere conto delle modalità di acquisizione: se il
marchio è stato acquisito da terzi a titolo di proprietà esso dovrà essere
iscritto alla voce B I 4; in caso di acquisizione da terzi a titolo di godimento
se il pagamento viene effettuato una tantum, il costo dovrà essere
capitalizzato, mentre in caso di pagamento periodico occorrerà spesare il costo
a conto economico. Se il marchio è il risultato di una produzione interna
all'azienda quando il bene raggiunge una propria individualità e autonomia
giuridica le spese capitalizzate nel corso degli esercizi precedenti alla voce
B.I.6. (immobilizzazioni in corso e acconti) dovranno essere riclassificate alla
voce B.I.4. . L'art. 2426 c.c al n. 6 sancisce che l'avviamento può essere
iscritto nell'attivo con il consenso del collegio sindacale, solo se acquisito a
titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. La possibilità di
iscrivere nell'attivo di stato patrimoniale l'avviamento acquisito a titolo
oneroso, vieta come conseguenza la possibilità di iscrivere l'avviamento
prodotto dall'impresa stessa. La norma però non obbliga che l'azienda (o il
ramo) sia pervenuta per mezzo di una compravendita e quindi con il pagamento di
un prezzo (la norma infatti non parla di prezzo pagato), ma è sufficiente che
ci sia stato un onere indiretto; pertanto il complesso aziendale può essere
stato acquisito per mezzo di una permuta, di una fusione o anche di un
conferimento.
Immobilizzazioni Immateriali
argomento: Criterio di valutazione
titolo: La valutazione al costo di acquisto o produzione
L'art. 2426 c.c., comma 1, sub 1 prevede la valutazione delle immobilizzazioni
immateriali al costo di acquisto o di produzione. Per costo di acquisto si
intende l'intero costo sostenuto per acquistare la proprietà
dell'immobilizzazione al netto di sconti commerciali e comprensivi di oneri
accessori esclusi gli oneri finanziari. Il costo di produzione è costituito da
tutti i costi imputabili alla realizzazione dell'immobilizzazione; tra questi si
ricomprendono i costi direttamente imputabili e altri costi per la quota
ragionevolmente imputabile all'immobilizzazione fino a quando questa inizia a
produrre la sua utilità; pertanto possono essere ricompresi anche oneri
finanziari sostenuti per il finanziamento della produzione interna o esterna del
bene; non sono invece ricomprensibili i costi che comunque sarebbero stati
sostenuti dall'impresa indipendentemente dalla realizzazione
dell'immobilizzazione immateriale. Ricordiamo che l'immobilizzazione che, alla
data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al
costo di acquisto o di produzione, rettificato per gli ammortamenti e le
rettifiche di valore, deve essere iscritta a tale minor valore.
Immobilizzazioni in corso e acconti
Per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali in corso valgono tutte le
considerazioni inerenti ai criteri di valutazione delle voci a cui essi fanno
riferimento, ad eccezione dell'ammortamento che non è applicabile in quanto il
processo produttivo non è ancora ultimato. Ricordiamo inoltre che nel caso in
cui tali costi precedentemente sospesi non dovessero raggiungere una propria
autonomia patrimoniale, il costo precedentemente capitalizzato deve essere
stornato e spesato a conto economico interamente nell'esercizio in cui sono
venuti meno i presupposti. Per gli acconti a fornitori il valore da iscrivere è
evidentemente quello nominale sostenuto o più correttamente, essendo dei veri e
propri crediti verso il fornitore, quello di presunto realizzo.
gruppo Immobilizzazioni
Immateriali
argomento Informativa di bilancio
titolo La movimentazione delle immobilizzazioni
Per le classe "immobilizzazioni immateriali" le informazioni
obbligatoriamente richieste dall'art. 2427 C.C. sono la movimentazione, dalla
quale devono emergere i movimenti cumulati negli esercizi precedenti e quelli
dell'esercizio di chiusura, e la composizione delle voci "costi di impianto
ed ampliamento" e "costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità".
Il commento in nota integrativa, tuttavia, può ragionevolmente essere
organizzato in maniera articolata al fine di fornire quelle informazioni
complementari (previste dall'art. 2423, punto 3, C.C.) indispensabili per
fornire al lettore una completa informativa che evidenzi in maniera veritiera e
corretta la situazione aziendale, considerato anche che le voci previste dal
legislatore sono ampie nel senso che possono accogliere diverse tipologie di
costi al loro interno. L'approccio che riteniamo più adatto a soddisfare tali
esigenze può essere quello di prevedere un commento di tipo generale sulla
classe, nel quale si esponga anche la movimentazione, ed un commento specifico
di ciascuna voce riportata in movimentazione e purché significative nel
contesto della classe.
Le informazioni particolari che potrebbero essere segnalate sono:
il contenuto specifico delle voci (in particolare di voci quali "costi di
impianto ed ampliamento" e "costi di ricerca, sviluppo e pubblicità"),
evidenziando che non sono venuti meno i motivi all'iscrizione degli stessi;
commenti degli incrementi (acquisti e rivalutazioni), e per le voci previste nei
numeri 5 e 6 dell'art. 2426 c.c., il consenso del collegio sindacale;
il criterio di valutazione utilizzato e la composizione del costo (soprattutto
nel caso di produzione interna);
un commento ai decrementi (ammortamenti, svalutazioni e alienazioni);
indicazioni delle eventuali riclassificazioni tra le voci;
il criterio di ammortamento adottato;
la possibilità o meno di distribuire dividendi in funzione della presenza di
riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare di costi di impianto ed
ampliamento e di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità non ammortizzati.
Va infine ricordato che l'art. 45 del D.Lgs. 127/91 permettere, nel primo
esercizio di applicazione della nuova normativa, di evidenziare, nel caso in cui
il costo storico non fosse agevolmente determinabile, il più remoto valore di
iscrizione conosciuto facendone menzione in nota integrativa.
gruppo Immobilizzazioni
Immateriali
argomento Criterio di iscrizione
titolo Costi di impianto e ampliamento
Sintesi
È dubbio in dottrina se possano essere capitalizzati costi non rientranti
strettamente tra quelli di impianto e di ampliamento, ma che possiedono una
simile utilità pluriennale. Si pensi per esempio, ed è il caso più dibattuto,
alle spese straordinarie di riduzione del personale o per la chiusura di reparti
al fine di un recupero di competitività aziendale .
gruppo Immobilizzazioni Immateriali
argomento Criterio di iscrizione
titolo Capitalizzazione dei costi pluriennali
Fonti
Art. 2426 c.c. n.5 (Criteri di valutazione)
Sintesi
Problema di particolare interesse riguarda la circostanza se, una volta
soddisfatte le condizione di iscrivibilità dell'attivo, sia un obbligo o una
facoltà la conseguente iscrizione in stato patrimoniale di costi quali costi di
ricerca e sviluppo, e degli altri costi pluriennali. Il problema nasce
dall'utilizzo che fa il legislatore del verbo "potere" al n. 5
dell'art. 2426 .
Dottrina
R. Caramel - Coopers & Lybrand, Il bilancio delle imprese, Il Sole 24 Ore,
1994, sostiene che sebbene la norma prevede la sola facoltà esistono casi in
cui per la rilevanza e la caratteristica degli oneri, ma anche per il tipo di
attività svolta dall'impresa, il soddisfacimento della rappresentazione
veritiera e corretta ne rende necessaria l'obbligatorietà.
G.E. Colombo - G.B. Portale, Trattato delle società per azioni, UTET, 1994,
ritengono che tali costi devono essere iscritti nell'attivo quando ciò sia reso
possibile dalla loro utilità pluriennale e vi sia il consenso del collegio
sindacale. Il giudizio degli amministratori dovrà essere particolarmente
prudente; proprio a causa della delicatezza di tali valutazioni il legislatore
ha previsto il consenso del collegio sindacale
gruppo Immobilizzazioni Immateriali
argomento Criterio di iscrizione
titolo Software, know-how
Fonti
Principio contabile C.N.D.C.R. n. 16 (Le immobilizzazioni materiali)
Art. 2426 c.c. n.5 (Criterio di valutazione)
Tribunale di Milano, 12 giugno 1986 (È illegittima la mancata iscrizione in
apposita voce del bilancio del valore del know-how, acquistato da terzi a titolo
oneroso, determinato secondo il criterio del costo di acquisto ridotto, in ogni
esercizio, in proporzione della sua durata o della diminuzione della sua
utilizzazione)
Sintesi
Il software può essere acquisito con le seguenti modalità: acquisto in
proprietà, contratto di licenza, produzione interna. Esso può essere di due
tipi : di base o applicativo. In merito al primo, esso è parte integrante
dell'hardware, sia che sia stato acquisito insieme a quest'ultimo sia
successivamente o a parte. In merito al secondo occorre procedere ad una
distinzione: 1) Se il software è autoprodotto il suo costo può essere
capitalizzato (sempre con il consenso del collegio sindacale) nella voce B.I.6.
dell'attivo. Quando il software assume una sua individualità economica e tale
da poter essere alienato autonomamente, esso potrà essere iscritto quale bene
immateriale nella voce B.I.3. (diritti di brevetto o di utilizzazione delle
opere dell'ingegno) o nella voce B.I.7 (altre) di stato patrimoniale
girocontando i costi precedentemente sospesi tra le immobilizzazioni immateriali
in corso. Nel caso in cui il software venga normalmente prodotto per essere
rivenduto il suo costo dovrà opportunamente essere sospeso tra le rimanenze. 2)
Se è acquisito da terzi esso potrà essere iscritto quale bene immateriale
nella voce B.I.3. (diritti di brevetto o di utilizzazione delle opere
dell'ingegno) di stato patrimoniale . 3) Se l'acquisto del software viene
effettuato dall'utente finale come semplice diritto d'uso per proprio utilizzo
esso dovrà essere iscritto nella voce B.I.4 dello stato patrimoniale (sempre
che venga pagato in unica soluzione). Nel caso invece di pagamento periodico
esso dovrà essere spesato a conto economico come costo per godimento di beni di
terzi. In merito al know-how esso può essere prodotto internamente all'azienda
o acquistato all'esterno (in proprietà o in diritto di utilizzo). Per
l'iscrizione a bilancio vale quanto detto sopra per il software, ricordando che
per know-how si intende in ambito industriale il complesso di conoscenze
richieste per produrre un bene, per attuare un processo produttivo, per
impiegare correttamente la tecnologia, mentre in ambito mercantile come
l'insieme delle regole di condotta desunte da studi e da esperienze di gestione
imprenditoriale che riguardano il settore organizzativo e commerciale. Esso non
deve essere confuso con le esperienze connesse con le abilità o capacità
personali, le quali non sono economicamente trasferibili.
Dottrina
Caramel-Coopers & Lybrand, Il bilancio delle imprese, Il Sole 24 Ore, 1994
gruppo Immobilizzazioni Immateriali
argomento Criterio di iscrizione
titolo Avviamento
Fonti
Art. 2426 c.c. (Criterio di iscrizione)
Sintesi
L'art. 2426 c.c. n. 6 recita "l'avviamento può essere iscritto
(omissis)" facendo sorgere il dubbio in dottrina se il legislatore abbia
inteso con tale formulazione che la capitalizzazione delle spese di avviamento
costituisca una facoltà o piuttosto un obbligo per il redattore del bilancio.
Dottrina
R. Caramel - Coopers & Lybrand, Il bilancio delle imprese, Il Sole 24 Ore,
1994, ritiene che si tratti di una semplice facoltà; ciò si desume dalla
circostanza che il legislatore ha previsto che l'iscrizione in bilancio
dell'avviamento può avvenire nei limiti del costo per esso sostenuto (quindi
anche solo per una parte del costo stesso) "espressione dalla quale si
ricava che l'avere sostenuto un costo per avviamento non determina
automaticamente la necessità della sua iscrizione in bilancio come attività
patrimoniale".
G.E. Colombo - G.B. Portale, Trattato delle società per azioni, UTET, 1994,
sostengono che si tratta di un obbligo, sempre che ne sussistano le condizioni
di iscrizione; contrasterebbe infatti con il principio della competenza far
gravare su quell'unico esercizio in cui è stato sostenuto il costo per
l'avviamento, e dal quale si attendono profitti in esercizi futuri.