Rimanenze : Concetto di costo storico e di oneri accessori

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gruppo Rimanenze
argomento Criterio di valutazione
titolo Concetto di costo storico e di oneri accessori
Fonti
Art. 2426 c.c. (Criteri di valutazione)
Principio contabile C.N.D.C.R. n. 13 (Rimanenze di magazzino)
Tribunale di Milano, 19 maggio 1983 (È ammessa la valutazione all'ultimo prezzo di acquisto quando è accertato che l'impresa detiene il deposito di tali beni esclusivamente per il tempo necessario alla realizzazione del prodotto ordinato)

Sintesi
L'articolo 2426 c.c., punto n. 9), prescrive che le rimanenze siano iscritte al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il punto n. 1), ovvero al valore desumibile dall'andamento di mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. Non vanno computati nel costo di produzione i costi di distribuzione. Al punto n. 10), lo stesso articolo prevede, per calcolare il costo dei beni fungibili, la possibilità di applicare il metodo della media ponderata o quello del (FIFO) "primo entrato, primo uscito" o del (LIFO) "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così calcolato differisce in maniera apprezzabile dai costi correnti, tale differenza deve essere indicata nella nota integrativa. Il criterio di base è quindi quello del costo storico che i principi contabili definiscono "il complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione". Al punto n. 1), richiamato al punto n. 9), viene precisato che ai costi di acquisto vanno sommati i costi accessori. Questi ultimi sono costituiti dai costi direttamente riferibili al contratto di acquisto nonché quelli sostenuti per trasformare i beni acquistati nel luogo e nello stato in cui si trovano. Dai costi di acquisto bisogna sottrarre i resi, gli abbuoni, gli sconti e i premi ottenuti. Per quanto riguarda i costi di produzione il citato punto n. 1) dell'art. 2426 c.c. prescrive che il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, di competenza del periodo di fabbricazione (che dura fino al momento in cui il bene prodotto è oggettivamente utilizzabile), nonché gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi; in sintesi i costi diretti, i costi indiretti e gli oneri finanziari.

I costi diretti comprendono:
il costo dei materiali utilizzati comprensivi dei costi di trasporto degli acquisti di tali beni;
il costo della manodopera impiegata direttamente nel processo produttivo;
il costo di acquisto dei semilavorati;
gli imballaggi;
i costi relativi a licenze di produzione.
La norma afferma che il costo di produzione "può comprendere anche altri costi". Tale locuzione non va interpretata come una facoltà concessa ai redattori del bilancio di scelta arbitraria, ma va interpretata in conformità ai principi di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. Per cui nel comprendere o meno nei costi di produzione i costi indiretti, bisogna riferirsi alle tecniche e principi contabili.

I costi indiretti da computare nel costo di produzione sono:
i costi relativi al personale indiretto ed al personale tecnico dello stabilimento;
gli ammortamenti economico - tecnici relativi ai cespiti utilizzati nella produzione, senza considerare quegli ammortamenti effettuati solo in considerazione di eventuali benefici fiscali;
i materiali di consumo;
le manutenzioni e le riparazioni;
le altre spese riferibili alla produzione, quali acqua, riscaldamento, manutenzione esterna, servizi di vigilanza, ecc.

Non vanno compresi i costi anomali o di carattere eccezionale, quali ad esempio quelli relativi a riparazioni straordinarie dovute ad incendi od altre calamità. La distribuzione dei costi indiretti sui prodotti in rimanenza viene generalmente attuata utilizzando dei parametri tra cui i più utilizzati sono le ore dirette di mano d'opera o il costo della mano d'opera diretta; altri parametri possono essere le ore macchina o il costo primo.
Le spese generali di produzione o costi indiretti, vanno ripartite sui prodotti normalmente ottenibili. In pratica la produzione da considerare non è quella effettiva, bensì quella normale ottenibile dagli impianti dello stabilimento, e ciò allo scopo di caricare a spese di periodo il costo della capacità produttiva non utilizzata. La normale capacità produttiva è rappresentata dalle potenzialità di un impianto operante in regime di normale efficienza ed è, quindi, normalmente inferiore alla capacità massima dalla quale vanno dedotte le varie cause di interruzione della produzione quali fermi per riparazioni, indisponibilità di materie prime ecc.. Qualora si verifichi, per varie ragioni (es. scioperi), il caso in cui non venga sfruttata la normale capacità produttiva degli impianti i costi derivanti da tale mancato utilizzo sono da considerarsi quali componenti negativi del reddito dell'esercizio e non sono, quindi, differibili all'esercizio successivo mediante capitalizzazione nelle rimanenze. Non vanno infine comprese, nei costi indiretti, le spese generali ed amministrative, i costi di distribuzione e le spese di ricerca e sviluppo.

Dottrina
R. Caramel - Coopers & Lybrand, Il bilancio delle imprese, Il Sole 24 Ore, 1994