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AUTOCERTIFICAZIONE

In questo periodo di grandi riforme legislative finalizzate alla semplificazione delle procedure burocratiche ed allo snellimento e riduzione del numero di certificati (cosiddetta riforma "Bassanini") ho voluto fornire uno strumento di facile lettura delle nuove norme. Con il presente documento voglio offrire una guida per conoscere e utilizzare al meglio l'autocertificazione.

Infatti, una indagine sul campo ha accertato la scarsa conoscenza delle nuove leggi sia da parte degli utenti che da parte degli altri uffici pubblici che continuano a chiedere vecchie documentazioni.

La redazione del presente documento è stata completata in data 26.11.1999 ed aggiornata secondo il Regolamento per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24.11.1998 n°275 , la cui entrata in vigore è fissata al 22.02.1999

 

ISTRUZIONI PER L'USO

 

L'autocertificazione non è un rimedio che risolve tutti i problemi causati dalla burocrazia ma è un diritto dei cittadini per semplificare il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Le norme che lo disciplinano sono contenute nelle seguenti leggi:

- Legge 4/1/1968 n. 15, Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

- Legge 15/3/97 n. 59, Delega al Governo per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (c.d. "Bassanini");

- Legge 15/5/97 n.127, Misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo (c.d. "Bassanini 2");

- Legge 16/06/1998 n. 191, Modifiche ed integrazioni alle leggi n. 59/1997 e n. 127/1997 (c.d. "Bassanini ter");

- Regolamento per la semplificazione delle Norme sulla documentazione amministrativa, dpr 20.10.1998 n°403.

Il Comune di Maierato, con il presente documento, ritiene fare cosa gradita ed utile mettendo a disposizione dei cittadini queste "Istruzioni per l'uso" con le quali vengono fornite alcune risposte a domande che sorgono spontanee quali:

1) Di che diritto si tratta?- Dove può essere utilizzata l'autocertificazione?

2) Quali sono le autocertificazioni che si possono effettuare? (con modelli da scaricare)

3) Quali cittadini possono usufruire dell'autocertificazione?

4) In quali casi l'autocertificazione non è utilizzabile?

5) Cosa fare se l'impiegato rifiuta l'autocertificazione?

6) Quali sono le sanzioni per le autocertificazioni false?

7) E se un cittadino non sa o non può firmare?

 

  1. Di che diritto si tratta? - Dove può essere utilizzata l'autocertificazione?

    E' consentito al cittadino di autocertificare, presso gli uffici della P.A. e dei gestori di Servizi Pubblici, fatti, stati e qualità personali, a diretta conoscenza del dichiarante, eliminando la necessità di procurarsi formale documentazione presso gli Enti che rilasciano quelle certificazioni.

    Ci si può avvalere dell'autocertificazione nel rapporto con le Amministrazioni dello Stato (siano esse centrali che periferiche), compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Istituzioni Universitarie, le Aziende, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, l'ATERP, le Camere di Commercio e qualsiasi altro Ente pubblico ( compresi gli Enti pubblici economici) e le imprese che gestiscono servizi pubblici .

    Dovendo stipulare un contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas o di servizi telefonici, non sarà più necessario "passare" dal Comune per avere il certificato di residenza ma sarà sufficiente recarsi direttamente agli sportelli del gestore del servizio di cui si vuole usufruire.

    Questi gestori, secondo proprie disposizioni ed organizzazione di ufficio, saranno tenuti ad accettare le autodichiarazioni indispensabili per l'attivazione dei servizi richiesti.

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  2. Quali sono le autocertificazioni che si possono effettuare?

Le autocertificazioni che il cittadino può effettuare sono:

  1. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

  2. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

 

A) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15, modificata dall'art. 3 comma 10 della legge 15/05/1997 n. 127 e dal successivo Regolamento, è permesso, in sostituzione delle normali certificazioni, che il cittadino dichiari e quindi certifichi sotto la propria responsabilità:

1) il luogo e la data di nascita;

2) la residenza;

3) la cittadinanza;

4) il godimento dei diritti politici;

5) lo stato civile (celibe, coniugato, vedovo);

6) lo stato di famiglia;

7) l'esistenza in vita;

8) la nascita del figlio;

9) il decesso del coniuge o di un discendente o di un ascendente;

10) la posizione agli effetti degli obblighi militari;

11) l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;

12) titolo di studio o qualifica professionale posseduta, esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

13) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;

14) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;

15) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

16) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

17) tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del Dpr 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

18) di non aver riportato condanne penali;

19) qualità di vivenza a carico;

20) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile.

Al fine di favorire l'accesso a questo diritto l'Amministrazione Comunale di Maierato rende disponibile una serie di modelli per l'autocertificazione di alcune delle dichiarazioni sostitutive consentite dalla legge. Qui di seguito i modelli (in formato .doc winword 2.0) di dichiarazione che, compilati, potranno essere presentati agli Uffici, in sostituzione dei certificati relativi a: (all. 1 )

 

Tali certificazioni possono essere prodotte anche in modo cumulativo con una unica dichiarazione sostitutiva di più certificazioni. (all. 1.2)

Si ricorda che tali dichiarazioni non sono più soggette ad autenticazione della firma anche se inviate per posta, ma in tal caso è indispensabile allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

 

B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

L'art. 4 della legge 4/01/1968 n. 15 permette, inoltre, all'interessato di dichiarare, al Funzionario competente, situazioni, fatti e qualità personali di sua diretta conoscenza. In questo caso è prevista la sottoscrizione del funzionario incaricato secondo le modalità previste. Modello del Certificato. (all. 1.3)

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  1. Quali cittadini possono usufruire dell'autocertificazione?

    Tutti i cittadini italiani possono, senza alcun limite o riserva, usufruire dell'autocertificazione. Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 siano presentate da cittadini della Comunità europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini extracomunitari residenti in Italia (secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

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  1.  

  2. In quali casi l'autocertificazione non è consentita o non è utilizzabile?

    L'autocertificazione non è consentita nei rapporti con e tra privati.

    Non sono ammesse per gli stati di servizio ed i fogli matricolari nonché per gli estratti di nascita e di stato civile nei casi in cui, secondo precise norme, occorra accertare l'esistenza di eventuali annotazioni.

    I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

    Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

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  3. Cosa fare se l'impiegato rifiuta l'autocertificazione?

    Dopo aver chiesto ed ottenuto le generalità e la qualifica dell'impiegato, il cittadino può chiedere allo stesso e per iscritto il motivo del rifiuto. Contestualmente segnalerà quanto accaduto al dirigente dell'Ente.

    L'addetto allo sportello va incontro alle sanzioni (reclusione o multa) previste dall'art. 328 del Codice penale per "omissioni" o "rifiuto d'atti d'ufficio", nel caso in cui il rifiuto non sia motivato e la motivazione non venga fornita entro 30 giorni dalla richiesta.

    Oltre a quanto previsto nell'articolo 3, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione della dichiarazione sostitutiva nei casi in cui le norme di legge o di regolamento ne consentono la presentazione in luogo della produzione di atti di notorietà.

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  4. Quali sono le sanzioni per le autocertificazioni false?

    Severe sanzioni sono previste anche per chi dichiara il falso.

    Si richiama l'attenzione dei cittadini sul contenuto delle dichiarazioni rese perché le Pubbliche Amministrazioni che accettano tali dichiarazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l'Amministrazione procedente richiede direttamente all'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi.

    Il Legislatore ha dato fiducia al cittadino permettendogli di sostituire le certificazioni con delle autodichiarazioni; il cittadino ricambi tale fiducia dichiarando il vero anche perchè le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, con la reclusione o la multa. Si ricorda che anche l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.

    Inoltre, ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice nei casi più gravi può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.

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  5. E se un cittadino non sa o non può firmare?

Nel caso in cui il dichiarante non sa o non può firmare, la dichiarazione è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato facendo menzione, di seguito alla medesima, della causa dell'impedimento a sottoscrivere. (abrogato l'art. 20-bis della legge 4.1.68 n°15)

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QUALCHE ALTRA NOTIZIA UTILE

Fin qui abbiamo illustrato le norme relative all'autocertificazione, ma le ultime leggi hanno introdotto nuove disposizioni di semplificazione amministrativa delle attività di competenza dei servizi demografici delle quali, di seguito, si riportano le più importanti.

 

DENUNCE DI NASCITA

Non è più necessario avere testimoni per denunciare la nascita del figlio. La denuncia può essere presentata entro tre giorni presso l'Ospedale o la Casa di cura in cui è avvenuta la nascita oppure entro dieci giorni presso il Comune di nascita o in quello di residenza dei genitori.

 

VALIDITA' DEI CERTIFICATI

Tutti i certificati anagrafici e/o stato civile che attestano uno stato permanente (nascita, morte, titolo di studio) hanno validità illimitata.

Tutti gli altri certificati di stato civile (matrimonio e stato libero), i certificati anagrafici (cittadinanza, residenza, stato di famiglia, storico anagrafico, godimento dei diritti politici, plurimo e contestuale), gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile, hanno validità 6 mesi. Se allo scadere dei 6 mesi le informazioni

contenute nei certificati non sono variate, il cittadino può semplicemente dichiararlo in fondo al certificato stesso, prolungando così la validità.

I certificati così "autorinnovati" sono accettati dagli Uffici Pubblici e anche dai gestori di pubblici servizi .

Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di servizi pubblici non possono più richiedere certificati che attestino fatti o qualità personali dei quali essi siano già in possesso o che siano già contenuti nel documento di identità.

 

RILASCIO CARTA DI IDENTITA' E PASSAPORTO

La carta di identità può essere rinnovata sei mesi prima della scadenza.

Nei documenti di riconoscimento non è più necessaria l'indicazione dello stato civile tranne il caso in cui sia il diretto interessato a richiederlo.

Non è più richiesto il nulla-osta del Distretto Militare per il rilascio del passaporto e/o della carta di identità per i giovani soggetti all'obbligo di leva.

 

FOTO AUTENTICATE

Le fotografie per il rilascio dei documenti personali sono legalizzate dagli impiegati addetti agli uffici riceventi, se il cittadino le presenta personalmente.

 

ISTANZE

La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza del dipendente addetto o se presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate anche per via telematica.

 

COPIE AUTENTICHE

Nei casi in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

 

ANCORA QUALCHE ALTRA INFORMAZIONE

Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di servirsi dell'autocertificazione, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una Pubblica Amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall' Amministrazione procedente, su semplice

indicazione da parte dell'interessato della specifica Amministrazione che conserva l'albo o il registro.

In tutti i casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce direttamente certificazioni relative a stati, fatti e qualità personali presso l'Amministrazione competente per la loro certificazione, il certificato può essere sostituito da qualsiasi

documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza.

I documenti trasmessi a una Pubblica Amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale attraverso il sistema postale. Nei casi in cui l'Amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, fatti e qualità personali attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorché non autenticata.

Il rifiuto del dipendente addetto di accettare l'indicazione di stati, fatti e qualità personali mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità costituisce violazione dei doveri di ufficio.

 

Certamente non ho risposto a tutte le domande sull'autocertificazione ma spero che queste "istruzioni per l'uso" possano essere utili nel Vostro rapporto con la Pubblica Amministrazione ed i Gestori di Servizi Pubblici.

BUONA AUTOCERTIFICAZIONE !

 

Informazioni:

E-mail comune.maierato@tiscalinet.it

 

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