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Educazione alla legalità: alcune considerazioni generali
di Renzo Remotti |
Appendice di documenti II: La Convenzione sulletà minima, 1973 (No. 138),
Articolo
1
Ciascun
membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare
labolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente letà minima per
lassunzione allimpiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti
di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.
Articolo
2
1. Ciascun membro che ratifica la presente
Convenzione dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, unetà minima per lassunzione
allimpiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati
nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente
Convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta
allimpiego o al lavoro qualunque sia la professione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la
presente Convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dellUfficio
internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni,
che aumenta letà minima precedentemente specificata.
3. Letà minima specificata in
conformità del paragrafo 1 del presente articolo non
dovrà essere inferiore alletà in cui termina la scuola dellobbligo, né
in ogni caso inferiore ai quindici anni.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo
3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche
non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa
consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati,
se esistono, specificare, in un primo tempo, una
età minima di quattordici anni.
5. Ogni membro che avrà specificato
unetà minima di quattordici anni in virtù
del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai
sensi dellarticolo 22 della Costituzione dellOrganizzazione
internazionale del Lavoro:
(a) o che sussiste ancora il motivo della
sua decisione;
(b) o che rinuncia ad avvalersi del
precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.
Articolo
3
1. Letà minima per lassunzione
a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle
quali viene esercitato, può compromettere la
salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai
diciotto anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro previsti
al precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o
dallautorità competente, previa consultazione
delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.
3. Nonostante le disposizioni del
precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o lautorità competente potrà,
dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati,
se esistono, autorizzare limpiego o il lavoro di adolescenti dalletà di
sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano
pienamente garantite e che abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata o una
formazione professionale nel settore dattività corrispondente.
Articolo
4
1. Se sarà necessario e dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, lautorità competente potrà
non applicare la presente Convenzione a limitate
categorie di impiego o di lavoro qualora lapplicazione della presente Convenzione a
dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà desecuzione.
2. Ciascun membro che ratifica la presente
Convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi, nel
suo primo rapporto sullapplicazione di questultima, che deve presentare ai
sensi dellarticolo 22 della Costituzione dellOrganizzazione internazionale del
Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del
presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua
legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è
stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente Convenzione per quanto riguarda
dette categorie.
3. Il presente articolo non autorizza ad
escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori
previsti dallarticolo 3.
Articolo
5
1. Ciascun membro la cui economia e i cui
servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione
della presente Convenzione.
2. Ciascun membro che si avvale del
paragrafo 1 del presente articolo dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i
settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le
disposizioni della presente Convenzione.
3. Il campo di applicazione della presente
Convenzione dovrà comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie
manifatturiere; ledilizia ed i lavori pubblici; lelettricità, il gas e
lacqua; i servizi sanitari; i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e
le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le
aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non
impiegano regolarmente lavoratori salariati.
4. Ciascun membro che ha limitato il campo
di applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo:
(a) dovrà indicare, nei rapporti che deve
presentare ai sensi dellarticolo 22 della Costituzione dellOrganizzazione
internazionale del Lavoro, la situazione generale dellimpiego o del lavoro degli
adolescenti e dei bambini nei settori di attività che sono esclusi dal campo
dapplicazione della presente Convenzione, nonché i progressi realizzati in vista di
una più ampia applicazione delle disposizioni della Convenzione;
(b) potrà, in qualunque momento, estendere
il campo di applicazione della Convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore
generale dellUfficio internazionale del Lavoro.
Articolo
6
La
presente Convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti
in istituti scolastici, in scuole professionali
o tecniche o in altri istituti di formazione
professionale, né al lavoro effettuato da
ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, qualora tale lavoro venga compiuto
conformemente alle condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante:
(a) un insegnamento o di una formazione
professionale la cui responsabilità spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto
di formazione professionale;
(b) un programma di formazione professionale
approvato dallautorità competente ed eseguito principalmente e interamente in una
azienda;
(c) o
di un programmadi orientamento professionale
destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione
professionale.
Articolo
7
1. La legislazione nazionale potrà
autorizzare limpiego in lavori leggeri di
giovani di età dai tredici ai quindici anni o lesecuzione, da parte di detti
giovani, di tali lavori a condizione che:
(a) non danneggino la loro salute o il loro
sviluppo;
(b) non siano di natura tale da pregiudicare
la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di
formazione professionale approvati dallautorità competente o la loro attitudine a
beneficiare dellistruzione ricevuta.
2. La legislazione nazionale potrà
altresì, con riserva delle condizioni previste ai comma (a) e (b) del precedente
paragrafo 1, autorizzare limpiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che
non hanno ancora terminato la scuola dellobbligo.
3. Lautorità competente determinerà
le attività nelle quali limpiego o il lavoro potranno essere autorizzati in
conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore, e le
condizioni di impiego o di lavoro in questione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi
1 e 2 del presente articolo, un membro che si è avvalso delle disposizioni del paragrafo
4 dellarticolo 2 può, fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di età di
tredici e quindici anni di cui al paragrafo 1 con dodici e quattordici anni, e il limite
di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.
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