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Educazione alla legalità: alcune considerazioni generali
di Renzo Remotti

Appendice di documenti II: La Convenzione sull’età minima, 1973 (No. 138), [1]

Articolo 1

Ciascun membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare l’abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

Articolo 2

1.    Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un’età minima per l’assunzione all’impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta all’impiego o al lavoro qualunque sia la professione.

2.    Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l’età minima precedentemente specificata.

3.    L’età minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà essere inferiore all’età in cui termina la scuola dell’obbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici anni.

4.    Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo tempo, una età minima di quattordici anni.

5.    Ogni membro che avrà specificato un’età minima di quattordici anni in virtù
del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai
sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro:

(a)    o che sussiste ancora il motivo della sua decisione;

(b)    o che rinuncia ad avvalersi del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.

Articolo 3

1.    L’età minima per l’assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.

2.    I tipi di impiego o di lavoro previsti al precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall’autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.

3.    Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l’autorità competente potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l’impiego o il lavoro di adolescenti dall’età di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d’attività corrispondente.

Articolo 4

1.    Se sarà necessario e dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l’autorità competente potrà non applicare la presente Convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l’applicazione della presente Convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà d’esecuzione.

2.    Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull’applicazione di quest’ultima, che deve presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente Convenzione per quanto riguarda dette categorie.

3.    Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall’articolo 3.

Articolo 5

1.    Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente Convenzione.

2.    Ciascun membro che si avvale del paragrafo 1 del presente articolo dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente Convenzione.

3.    Il campo di applicazione della presente Convenzione dovrà comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l’edilizia ed i lavori pubblici; l’elettricità, il gas e l’acqua; i servizi sanitari; i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.

4.    Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo:

(a)    dovrà indicare, nei rapporti che deve presentare ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione generale dell’impiego o del lavoro degli adolescenti e dei bambini nei settori di attività che sono esclusi dal campo d’applicazione della presente Convenzione, nonché i progressi realizzati in vista di una più ampia applicazione delle disposizioni della Convenzione;

(b)    potrà, in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della Convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell’Ufficio internazionale del Lavoro.

 

Articolo 6

La presente Convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, né al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante:

(a)    un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale;

(b)    un programma di formazione professionale approvato dall’autorità competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda;

(c)    o di un programmadi orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

Articolo 7

1.    La legislazione nazionale potrà autorizzare l’impiego in lavori leggeri di giovani di età dai tredici ai quindici anni o l’esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che:

(a)    non danneggino la loro salute o il loro sviluppo;

(b)    non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente o la loro attitudine a beneficiare dell’istruzione ricevuta.

2.    La legislazione nazionale potrà altresì, con riserva delle condizioni previste ai comma (a) e (b) del precedente paragrafo 1, autorizzare l’impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell’obbligo.

3.    L’autorità competente determinerà le attività nelle quali l’impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione.

4.    Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dell’articolo 2 può, fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di età di tredici e quindici anni di cui al paragrafo 1 con dodici e quattordici anni, e il limite di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.

 

 

  



[1] Fonte: Child Labour: Targeting the Intolerable, Rapporto IV(1), Conferenza Internazionale del Lavoro, 86a sessione, Ginevra 1998.

 

 

 

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