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Il diritto alla privacy e ricerca scientifica
di Renzo Remotti |
2. Qual' è il bene giuridico tutelato dalla privacy?
Spesso
si scrive che il diritto alla privacy è nato in seguito allo sviluppo della tecnologia,
ma tale affermazione è vera solo in parte. In realtà, specie in questultimo
decennio, specialmente nella pubblica amministrazione, si sta assistendo a un graduale
avvicinamento dei sistemi di civil law (ovvero dei sistemi giuridici fondati sul
diritto romano) a quelli di common law di derivazione consuetudinaria, come
lordinamento anglosassone e, almeno parzialmente, americano .
Lemergere del concetto di privacy è riconducibile a questo fenomeno, mentre il
diffondersi di banche dati elettroniche, e facilmente accessibili da chiunque, contenenti
dati personali ha solo accelerato questo processo. Non a caso la prima idea di privacy
nasce molto prima che si diffondessero le reti di computer e INTERNET e fin dagli anni
50 la dottrina e giurisprudenza civilistica e penalistica europea si è occupata del
diritto alla riservatezza. La prima elaborazione di un diritto alla privacy nasce in
Germania ad opera del Kholer in una famosa opera intitolata Das Autorecht (1880),
ma soltanto dieci anni dopo sullautorevole rivista americana Harvard Law Review
appare larticolo, scritto da Warren & Brandeis The Right to privacy, dove
viene sostenuto che ogni persona ha il diritto di essere lasciato solo o, riportando una
famosa espressione, the right to be let alone. Il saggio nacque per una
vicenda personale in cui cadde vittima Warren stesso. Lautore discendente di una
famiglia molto ricca fu oggetto di una serie di articoli apparsi su giornali locali, in
cui veniva messa in discussione la sua vita privata. Questorigine ha influenzato la
prima concezione individualistica di privacy. Da questo punto di vista il bene tutelato
dalla privacy è semplicemente la vita intima.
Privacy,
nellaccessione della l. 675\96, al contrario, è un concetto relativamente nuovo per
il nostro ordinamento, in quanto non è equiparabile al più ristretto di riservatezza.
Luciano
Carta in occasione del IV salone sulla comunicazione pubblica e dei servizi al
cittadino, tenutosi a Bologna il 18 settembre 1997, si espresse in
questi termini: Del resto, prova evidente del mutamento di concezione della privacy
è l'estensione ad ambiti che prescindono dalla mera sfera della salute e da quella
sessuale, ma che ineriscono le opinioni politiche, il credo religioso, l'appartenenza a
gruppi o associazioni, tutte situazioni che possono costituire fonte di discriminazione
sui posti di lavoro e in tutti i rapporti sociali. E su questo il legislatore è sembrato
attento, delineando questo sviluppo nell'art. 22 della predetta legge.
Larticolo
10 del nostro codice civile vigente tutela limmagine della persona e
lidentità personale, nel caso venga esposta o pubblicata in violazione della legge
o ledendo il decoro e la reputazione della persona stessa . Larticolo in parola
non tutela tanto la sfera privata, quanto la rappresentazione pubblica di aspetti privati
avvenuti o senza il consenso degli interessati o tale da recare pregiudizio al decoro
degli stessi. Così si espresse, per esempio, nel 1975 la Suprema Corte di Cassazione:
Lesposizione o pubblicazione dellimmagine altrui è abusiva [
] non
soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle
circostanze espressamente previste come idonee a escludere la tutela del diritto alla
riservatezza, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso, o quelle circostanze, sia
tale da arrecare pregiudizio allonore, alla reputazione, al decoro della persona
medesima [
] . Lart. 97 della legge
22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto dautore) permette sì la
diffusione dellimmagine altrui senza il consenso degli interessati, ma
esclusivamente nellipotesi che ricorra un prevalente interesse pubblico
all'informazione. Tale deroga alla disciplina generale prevista dal citato articolo del
codice civile richiede una stretta interpretazione, con la conseguenza che solo in
circostanze limitate tale diffusione è legittima .
In
un caso emblematico venne ritenuta legittima la riproduzione televisiva di un tifoso
durante la diretta di una partita di calcio, ma non linserimento di quelle medesime
immagini in una sigla di una trasmissione televisiva . Nel primo caso, infatti,
linteresse pubblico alla diffusione della notizia concernente la gara agonistica
prevale sullinteresse particolare della tutela dellimmagine del tifoso.
Diverso il caso in cui quellimmagine viene sfruttata per fini meramente commerciali
come nellipotesi, in cui venga inserita nella sigla di una trasmissione televisiva.
Nella presente fattispecie non si ravvede alcun interesse pubblico alla diffusione di
quella particolare immagine, ben potendo il cast televisivo creare una sigla altrettanto
efficace senza quellimmagine. Di qui lobbligo di chiedere il consenso agli
interessati.
Queste
conclusioni derivano dal concetto che nel tempo la giurisprudenza di legittimità ha
elaborato. Il diritto alla riservatezza conclude la Cassazione
consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali, le quali,
anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse
socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure con mezzi leciti, per scopi
non esclusivamente speculativi e senza offesa per lonore, la reputazione o il
decoro, non siano tuttavia giustificate da interessi pubblici prevalenti.
Daltra parte linteresse diventa pubblico solo se riguarda aspetti importanti
della vita sociale e non fatti che, pur essendo per il senso comune interessanti, sono di
fatto di scarso rilievo . Un esempio tipico è il
pettegolezzo. I fatti che ricadono in tale frequente costume sociale possono anche essere
di interesse per molte persone, ma è indubbio che sul piano giuridico non rientrano nella
nozione di prevalente interesse pubblico.
Da
questi cenni è chiaro che tutte queste norme non prevedono una tutela diretta alla vita
privata né a ben considerare un vero e proprio diritto alla riservatezza. Oggetto
specifico dellart. 10 del codice civile è, invece, limmagine personale o
sociale e la sua diffusione. Perciò la dottrina e la giurisprudenza hanno dovuto desumere
un diritto alla riservatezza per via analogica, ma senza riuscire a elaborare un diritto
ben chiaro e definito. Anzi tra gli anni 60 e 70 nacque uninteressante
diatriba tra due illustri giuristi, diatriba nata proprio dallimpossibilità di
trovare norme a tutela della riservatezza . Secondo il Pugliese
lordinamento italiano non prevede tale diritto e quindi esortò il legislatore a
colmare la lacuna con un provvedimento legislativo. Al contrario Giorgianni riteneva che i
diritti della personalità siano inerenti allessere persona e che dunque
uneventuale legge può semmai solo stabilire i casi, in cui lautorità
pubblica può legittimamente limitare il libero esercizio di tali diritti. Secondo il
secondo autore che esista un diritto alla vita intima è presupposto necessario
allessere persona e mai una legge può attribuire un simile diritto. Se,
approfondendo il ragionamento del Giorgianni, si concedesse allo Stato di concedere il
diritto alla riservatezza con una semplice legge, gli si attribuirebbe anche il diritto di
eliminarlo con un atto (la legge) che richiede in fondo solo il consenso tra le parti
politiche. Si esporrebbe in tal modo lindividuo agli arbitrii che via via potrebbero
emergere nella vita di ogni ordinamento giuridico. Senza contare, poi, la forte tendenza
che lEsecutivo avrebbe di limitare il più possibile un diritto tanto importante per
il rispetto effettivo di tanti diritti costituzionali, a partire dal principio di
uguaglianza sancito dallart. 3 della Costituzione repubblicana. Secondo
lautorevole dottrina, che tra laltro è in perfetta armonia con quella
concernente i diritti umani, lo Stato deve riconoscere il diritto alla riservatezza e,
qualora sia indispensabile porvi dei limiti, potrà farlo esclusivamente attraverso un
ampio previo dibattito politico e democratico. Anche lidentità personale, intesa
come identità sociale costituita da un insieme di valori (intellettuali, politici etc.)
attraverso cui un determinato individuo viene riconosciuto in un certo ambito sociale come
diverso da altri individui della medesima cerchia sociale.
Non
solo ma per la Suprema Corte ritiene che la tutela dellidentità personale rientra
nellambito dellart. 2 della Costituzione. Linteresse della
persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di
immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi,
professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di
relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che
menomino tale immagine, pur senza offendere lonore o la reputazione, ovvero ledere
il nome o limmagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto
soggettivo, alla stregua dei principi fissati dallart. 2 della Costituzione
[
]
Lidentità sociale è, pertanto, strettamente connessa al diritto alle relazioni
sociali e ad associarsi liberamente. Ledere limmagine significa mettere in pericolo
il delicato equilibrio psico-sociale di un individuo, quella struttura psichica che
permette di riconoscer-ci e di essere riconosciuti dagli altri membri di una determinata
comunità sociale.
Non
a caso Rolla in un suo recente articolo sostiene che la nozione di privacy da una
posizione patrimoniale (il diritto di essere lasciato solo) è transitata verso un
concetto spontaneistico. Lautore citato scrive: Il diritto muta,
quindi, il suo oggetto e la sua struttura. Non intende proteggere una condizione di
isolamento, di solitudine, non codifica la possibilità di recidere il legame con la
società, ma rappresenta la precondizione perché la identità sociale della persona sia
costruita liberamente e spontaneamente. Ne è, indirettamente, conferma il
divieto, introdotto dal legislatore italiano, alla creazione di banche date in materie che
attengono a profili associativi , relative alla conoscenza di opinioni politiche,
alladesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale. Ovvero la prescrizione dellart. 16
della Costituzione spagnola che vieta che si possa imporre ad una persona di dichiarare le
proprie convinzioni ideologiche e religiose . In altre parole il bene
giuridico tutelato dalla privacy è anche il diritto ad avere una vita intima, la libertà
di aderire ad associazioni o seguire un certo credo religioso, il diritto, salvo eccezioni
previste espressamente dalla legge, di impedire interferenze nella propria sfera privata
da parte di poteri pubblici, ma soprattutto garantisce uno spazio di libertà individuale,
in seno a cui ciascuna persona, pur continuando a far parte di una determinata società od
organizzazione lavorativa, potrà liberamente auto - determinarsi e costruirsi di
conseguenza una sfera dazione propria ed inviolabile.
Continua,
perciò, Rolla Conseguentemente, si deve ritenere che diversi profili della vita
individuale quelli più direttamente incidenti sulla formazione della identità
personale debbano essere lasciati alla spontaneità sociale e non possano, pertanto
essere oggetto di regolamentazione e di prescrizioni neppure da parte dei pubblici poteri.
In altri termini, il diritto ad una vita privata risponde allesigenza che ogni
persona possa costruire autonomamente la propria personalità, senza che provenga
dallesterno lindividuazione di ruoli o funzioni che il singolo dovrebbe
esplicare. Ciò perché la tutela della vita privata è strumentale alla costruzione di
liberi legami sociali, al libero stabilirsi di relazioni sociali.
Conseguentemente,
si deve ritenere che diversi profili della vita individuale quelli più
direttamente incidenti sulla formazione della identità personale debbano essere
lasciati alla spontaneità sociale e non possano, pertanto, essere oggetto di
regolamentazione e di prescrizioni neppure da parte dei pubblici poteri. In altri termini,
il diritto ad una vita privata risponde allesigenza che ogni persona possa costruire
autonomamente la propria personalità, senza che provenga dallesterno
lindividuazione di ruoli o funzioni che il singolo dovrebbe esplicare.
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