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SOMMARIO: a) Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare); c) Manutenzione; d) Ponte radio; f) Sul balcone di un appartamento.
a)
Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare). In materia di installazione di
stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione,
consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra
manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e
l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato
prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse
giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il
quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti
l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione
radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno
stabile condominiale). * Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc.
Omnitel c. Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e
Codacons. L’installazione di un ripetitore
per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio
condominiale non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c., in quanto: a)
non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto
per la salute dei condomini; b) la concessionaria del servizio di telefonia
presenti all’autorità competente un progetto che attesti come l’impianto
suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio. * Trib. civ.
Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in
Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella. [99800841] In materia di installazione di
stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione,
consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni
morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli
impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse
primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente
protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono
dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e
l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per
telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile
condominiale). * Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806,
Codacons e Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma c.
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel. Il diritto all’installazione di
antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo
autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e
diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) - limitato soltanto dal
pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal
divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui
che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Pertanto,
qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà
della maggioranza dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un
condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un’antenna
autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione
solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri
condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e
rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una
delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la
conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto
all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini
previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea,
senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato
espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. * Cass. civ.,
sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond. via Colli. L’art. 1 della L. 6 maggio 1940,
n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un
appartamento non possono op-porsi all’installazione nella loro proprietà di
aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici
appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone
una servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto, a favore degli
abitanti dello stabile e degli appartamenti, all’installazione, e quindi
anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri
abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il
titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo
indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare
nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente,
quando il locatario di un appartamento, nell’installare un’antenna
televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato
all’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio é il solo
locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento. * Cass.
civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol. c. Parodi. Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940
n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per
audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne
televisive e l’art. 231 del d.p.r. 29marzo 1973 n. 156, stabilendo che i
proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di
antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di
apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il
diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma
restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua
destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento
dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne
deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori
comportanti la rimozione dell’antenna non può essere condannato al ripristino
nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa
e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna. * Cass.
civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862. Il diritto riconosciuto dall’art.
232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante,
proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne
televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un
diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua
fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione
e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione
pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra
quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza
per valore del tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c. *
Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro A. In tema di compossesso, ricorre
l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto dal compossessore (preteso
spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo
più gravoso l’uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia
comportato l’apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell’originario
compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo
all’utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori
mediante l’installazione di un’antenna ricetrasmittente, la configurabilità
di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri
compossessori postula, necessariamente, l’accertamento di un impedimento ad
un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo
specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore. * Cass.
civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c. Esposito. Il diritto di installare l’antenna
televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per
la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente
attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di
proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto
di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque
vi abiti a qualunque titolo. * Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990. Il diritto di installazione di
antenna non ha natura reale, ov-vero non si configura come una speciale
limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un’ipotesi di servitù
coattiva, ma perso-nale, poiché la norma che lo contempla prescinde,
nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro
diritto reale sull’appartamento ed ha la propria origine in un rapporto
obbliga-torio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario
o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice
ordinario. * Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990. E' tutelabile ex art. 700 cod.
proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso
l’appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un’antenna
televisiva sul tetto dell’edificio, purché non ne risulti menomato, in modo
apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo. * Pret. civ. Roma,
ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata. Il diritto di installare
un’antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all’inquilino dello
stabile interessato all’installazione, ma non all’utente che non abita in
tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione
dell’art. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche
sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l’utente ove
questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l’antenna
installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest’ultimo
tra edifici più alti. * Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994. L’installazione su di un lastrico
solare di proprietà di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare,
con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell’ancoraggio
dell’impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione
dell’art. 1102 cc. *Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51,
Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia
e Cella. L’inquilino di un immobile
condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del
D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di
antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia
comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le
attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale
diritto — tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c.
—compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore
qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio. * Trib. civ.
Palermo, 13 maggio 1991. L’art. 1 della L. 6 maggio 1940 n.
554 — che sancisce il diritto del condomino ad installare un’antenna sul
terrazzo comune o di proprietà altrui — si applica anche all’esercizio di
attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio
condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non
solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì
strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione
non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi. * Trib.
civ. Latina, 16 novembre 1992. Il diritto all’installazione di
una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al
parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà
compresa nell’amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del
pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall’art. 700 cod.
proc. civ. * Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica
c. Condominio Palazzo di Largo San Francesco nn. 21/42 di Manfredonia Il difetto di manutenzione
dell’antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica
dell’antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto
all’informazione televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via
d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito
alla manutenzione predetta dal conduttore. * Pret. civ. Roma, sez. I,
decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c. Gay e altro. La ristrutturazione dell’antenna
centralizzata televisiva già esistente, comportante lo smantellamento delle
strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da
ricevere, non costituisce innovazione. * Trib. civ. Genova, 18 giugno
1988, n. 1850. Il passaggio di un radioamatore e
del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un
condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di
riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata
sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della libertà di
domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29marzo
1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli
interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso. *
Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995. In materia di radiodiffusione, il
reato di cui all’art. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che si
riferisce soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un
impianto, non è configurabile in relazione all’installazione di un semplice
"ponte radio", che non può certamente considerarsi autonomo
impianto di radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di
telecomunicazione" per migliorare il segnale in un determinato bacino di
utenza. * Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile
1997), Calcante. Il dovere dei comproprietari o
coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o
coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione
amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà
altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un’apprezzabile
menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga
installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa
regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6
maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito
delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere,
anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto
dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà
compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero
e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione,
e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche
nell’analogo caso delle antenne da radioamatore. *Cass. civ., sez. II, 16
dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina. Il titolare del diritto di
installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate
modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta
rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione
della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da
espressioni incontrovertibii rivelatrici di un intento chiaro in tal senso.
(Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di locazione,
relative alle modalità di uso di un’antenna radioamatoriale installata sul
tetto dell’immobile locato). * Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997,
Sfreddo e. Campeotto. [99800621] L’impedimento all’esercizio del
diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo
condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini
di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare l’antenna,
nonché attraverso il rifiuto dell’amministratore di consegnare le chiavi
della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l’azione di
reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma
personale, spettando a chiunque abiti nel condominio. * Pret. civ. Roma,
ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c. Condominio Via De Saint
Bon, 49 di Roma. Con riguardo ad un edificio in
condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea
dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare
l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte
dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di
uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun
condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà
dello stesso. * Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c.
Cond. Malbor. Ud. Ai sensi dell’art. 1 lett. g), L.
28 dicembre 1993, n. 561, l’esercizio senza autorizzazione di impianto
radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una
sanzione amministrativa. *Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969
(ud. 16 maggio 1994), Cazzola. SOMMARIO: g)
Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare); i)
Manutenzione; j)
Ponte radio; l)
Sul balcone di un appartamento. a)
Inquinamento elettromagnetico (telefonia cellulare). In materia di installazione di
stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione,
consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra
manifestazioni morbose subite da una persona residente nello stabile e
l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere considerato
prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse
giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il
quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti
l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione
radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno
stabile condominiale). * Cons. Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997, Soc.
Omnitel c. Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma e
Codacons. L’installazione di un ripetitore
per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un edificio
condominiale non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c., in quanto: a)
non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale impianto
per la salute dei condomini; b) la concessionaria del servizio di telefonia
presenti all’autorità competente un progetto che attesti come l’impianto
suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio. * Trib. civ.
Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51, Condominio di Via S. Francesco n. 8 in
Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia e Cella. [99800841] In materia di installazione di
stazioni radio base per telefonia cellulare, in presenza di documentazione,
consistente in una relazione clinica, attestante possibili relazioni tra manifestazioni
morbose subite da una persona residente nello stabile e l’attivazione degli
impianti, deve cautelarmente essere considerato prevalente l’interesse
primario alla salute rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente
protetto, con conseguente sospensione del provvedimento con il quale vengono
dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti l’installazione e
l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una stazione radio base per
telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di uno stabile
condominiale). * Tar Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806,
Codacons e Condominio di Corso Vittorio Emanuele II n. 184 in Roma c.
Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Soc. Omnitel. b)
Installazione. Il diritto all’installazione di
antenne ed accessori - sia esso configurabile come diritto soggettivo
autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario all’informazione e
diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) - limitato soltanto dal
pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante nello stabile, e dal
divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di proprietà di colui
che deve consentire l’installazione su parte del proprio immobile. Pertanto,
qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia installata (per volontà
della maggioranza dei condomini) un’antenna televisiva centralizzata e un
condomino (o un abitante dello stabile) intenda invece installare un’antenna
autonoma, l’assemblea dei condomini può vietare tale seconda installazione
solo se la stessa pregiudichi l’uso del terrazzo da parte degli altri
condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro pregiudizio apprezzabile e
rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di tali ipotesi, una
delibera che vieti l’installazione deve essere considerata nulla, con la
conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio diritto
all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i termini
previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente all’assemblea,
senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia manifestato
espressamente la propria opposizione alla delibera stessa. * Cass. civ.,
sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399, Acinapura c. Cond. via Colli. L’art. 1 della L. 6 maggio 1940,
n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno stabile o di un
appartamento non possono op-porsi all’installazione nella loro proprietà di
aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici
appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone
una servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto, a favore degli
abitanti dello stabile e degli appartamenti, all’installazione, e quindi
anche alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri
abitanti. Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il
titolare di esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo
indipendentemente dalla qualità di condomino, per il solo fatto di abitare
nello stabile e di essere o diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente,
quando il locatario di un appartamento, nell’installare un’antenna
televisiva, arrechi danno al tetto comune dell’edificio, legittimato
all’azione di risarcimento del danno proposta dal condominio é il solo
locatario e non anche il locatore-proprietario dell’appartamento. * Cass.
civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176, Cond. Pollaiuol. c. Parodi. Gli artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940
n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli aerei esterni per
audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle antenne
televisive e l’art. 231 del d.p.r. 29marzo 1973 n. 156, stabilendo che i
proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di
antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di
apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il
diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma
restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua
destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento
dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne
deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori
comportanti la rimozione dell’antenna non può essere condannato al ripristino
nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa
e spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna. * Cass.
civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862. Il diritto riconosciuto dall’art.
232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 ad ogni occupante,
proprietario od inquilino, di unità immobiliari di appoggiare antenne
televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si configura come un
diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale, avente la sua
fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita, all’informazione
e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di valutazione
pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative rientrano fra
quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla competenza
per valore del tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma, c.p.c. *
Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139, Carro L. c. Carro A. In tema di compossesso, ricorre
l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto dal compossessore (preteso
spoliatore) abbia travalicato i limiti del compossesso (impedendo o rendendo
più gravoso l’uso paritario della res agli altri compossessori), ovvero abbia
comportato l’apprensione esclusiva del bene, con mutamento dell’originario
compossesso in possesso esclusivo, ne consegue che, con riguardo
all’utilizzazione del tetto di un immobile da parte di uno dei compossessori
mediante l’installazione di un’antenna ricetrasmittente, la configurabilità
di uno spoglio o di una turbativa del possesso nei confronti degli altri
compossessori postula, necessariamente, l’accertamento di un impedimento ad
un analogo uso del bene comune da parte di costoro, conseguente allo
specifico comportamento in concreto tenuto dal primo utilizzatore. * Cass.
civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517, Obbialero c. Esposito. Il diritto di installare l’antenna
televisiva comprende la facoltà di compiere tutte le attività necessarie per
la messa in opera, ivi compreso il diritto di accedere temporaneamente
attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del limite al diritto di
proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è titolare di un diritto
di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile, ma anche di chiunque
vi abiti a qualunque titolo. * Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990. Il diritto di installazione di
antenna non ha natura reale, ov-vero non si configura come una speciale
limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile in un’ipotesi di servitù
coattiva, ma perso-nale, poiché la norma che lo contempla prescinde,
nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di proprietà o di un altro
diritto reale sull’appartamento ed ha la propria origine in un rapporto
obbliga-torio ex lege, onde lo stesso ha diretta rilevanza nei confronti del proprietario
o del condominio e, come tale, è da ritenersi azionabile dinanzi al giudice
ordinario. * Pret. civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990. E' tutelabile ex art. 700 cod.
proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio di passare attraverso
l’appartamento di un altro condomino al fine di poter installare un’antenna
televisiva sul tetto dell’edificio, purché non ne risulti menomato, in modo
apprezzabile, il diritto di proprietà di quest’ultimo. * Pret. civ. Roma,
ord. 16 dicembre 1989, Marras e altri c. Salata. Il diritto di installare
un’antenna TV spetta esclusivamente al condomino e all’inquilino dello
stabile interessato all’installazione, ma non all’utente che non abita in
tale stabile. Appare quindi manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione
dell’art. 21 Cost., non prevede la possibilità di installare antenne TV anche
sui terrazzi degli stabili adiacenti a quello in cui abita l’utente ove
questi non capti sufficientemente i segnali televisivi con l’antenna
installata sul proprio stabile a causa della interclusione di quest’ultimo
tra edifici più alti. * Corte app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994. L’installazione su di un lastrico
solare di proprietà di un condomino di un ripetitore per telefonia cellulare,
con utilizzo delle cose comuni che consista esclusivamente nell’ancoraggio
dell’impianto suddetto ai muri esterni, non configura alcuna violazione
dell’art. 1102 cc. *Trib civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51,
Condominio di Via S. Francesco n. 8 in Piacenza c. Soc. Omnitel Pronto Italia
e Cella. L’inquilino di un immobile
condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi dell’art. 1 del
D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere qualsiasi tipo di
antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura dello stabile (sia
comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di compiere tutte le
attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo funzionamento: tale
diritto — tutelabile in via cautelare col ricorso ex art. 700 c.p.c.
—compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al detentore
qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio. * Trib. civ.
Palermo, 13 maggio 1991. L’art. 1 della L. 6 maggio 1940 n.
554 — che sancisce il diritto del condomino ad installare un’antenna sul
terrazzo comune o di proprietà altrui — si applica anche all’esercizio di
attività radiofonica in una unità immobiliare sita in un edificio
condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta da privati, non
solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è altresì
strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la installazione
non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà secondo la sua
destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a terzi. * Trib.
civ. Latina, 16 novembre 1992. Il diritto all’installazione di
una antenna parabolica sul lastrico solare condominiale non va riferito al
parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma costituisce una facoltà
compresa nell’amplissimo diritto primario alla libera manifestazione del
pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista dall’art. 700 cod.
proc. civ. * Pret. civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16, Agenzia Ippica
c. Condominio Palazzo di Largo San Francesco nn. 21/42 di Manfredonia c)
Manutenzione. Il difetto di manutenzione
dell’antenna televisiva è suscettibile di creare pericolo nella statica
dell’antenna medesima, pregiudicando la ricezione e compromettendo il diritto
all’informazione televisiva per cui è legittima la richiesta di tutela in via
d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del locatore che sia impedito
alla manutenzione predetta dal conduttore. * Pret. civ. Roma, sez. I,
decr. 13 giugno 1983, Durante ed altri c. Gay e altro. La ristrutturazione dell’antenna
centralizzata televisiva già esistente, comportante lo smantellamento delle
strutture preesistenti allo scopo di ampliare la gamma dei programmi da
ricevere, non costituisce innovazione. * Trib. civ. Genova, 18 giugno
1988, n. 1850. Il passaggio di un radioamatore e
del personale tecnico da questi incaricato attraverso l’abitazione di un
condomino, al fine di eseguire dalle finestre di esso interventi di
riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una antenna installata
sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della libertà di
domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del D.P.R. 29marzo
1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione, quando gli
interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più costoso. *
Corte app. civ. Milano, 30 giugno 1995. d) Ponte
radio. In materia di radiodiffusione, il
reato di cui all’art. 195, secondo comma, D.P.R. n. 156/1973, che si
riferisce soltanto all’installazione o all’esercizio senza concessione di un
impianto, non è configurabile in relazione all’installazione di un semplice
"ponte radio", che non può certamente considerarsi autonomo
impianto di radiodiffusione, essendo un semplice "collegamento di
telecomunicazione" per migliorare il segnale in un determinato bacino di
utenza. * Cass. pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653 (cc. 10 aprile
1997), Calcante. e)
Ricetrasmittenti. Il dovere dei comproprietari o
coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che altro comproprietario o
coabitante, in qualità di radioamatore munito della prescritta autorizzazione
amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente su porzione di proprietà
altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si traduca in un’apprezzabile
menomazione dei loro diritti o della loro possibilità di procedere ad analoga
installazione, deve essere riconosciuto, anche in difetto di un’espressa
regolamentazione delle antenne da radioamatore nella disciplina della legge 6
maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, dettata a proposito
delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto conto che tale dovere,
anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad un diritto
dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua facoltà
compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio pensiero
e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della Costituzione,
e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno riconosciuti anche
nell’analogo caso delle antenne da radioamatore. *Cass. civ., sez. II, 16
dicembre 1983, n. 7418, Rudelli c. Cerina. Il titolare del diritto di
installazione di un’antenna ricetrasmittente può legittimamente rinunciare a determinate
modalità di esercizio di tale diritto. Per essere valida, la suddetta
rinuncia deve essere manifestazione di una libera e cosciente determinazione
della volontà di disporre del proprio diritto, nonché risultare da
espressioni incontrovertibii rivelatrici di un intento chiaro in tal senso.
(Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di locazione,
relative alle modalità di uso di un’antenna radioamatoriale installata sul
tetto dell’immobile locato). * Trib. civ. Milano, 15 dicembre 1997,
Sfreddo e. Campeotto. [99800621] L’impedimento all’esercizio del
diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul terrazzo
condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni condomini
di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare l’antenna,
nonché attraverso il rifiuto dell’amministratore di consegnare le chiavi
della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l’azione di
reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma
personale, spettando a chiunque abiti nel condominio. * Pret. civ. Roma,
ord. 13 luglio 1987, Ciocca e Soc. Road Runner c. Condominio Via De Saint
Bon, 49 di Roma. Con riguardo ad un edificio in
condominio ancorché dotato di antenna televisiva centralizzata, né l’assemblea
dei condomini, né il regolamento da questa approvato possono vietare
l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti sul tetto comune da parte
dei condomini, in quanto in tal modo non vengono disciplinate le modalità di
uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun
condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul diritto di proprietà
dello stesso. * Cass. civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825, Del Degan c.
Cond. Malbor. Ud. Ai sensi dell’art. 1 lett. g), L.
28 dicembre 1993, n. 561, l’esercizio senza autorizzazione di impianto
radioelettrico ricetrasmittente, previsto dall’art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156, non costituisce più reato ed è soggetto soltanto al pagamento di una
sanzione amministrativa. *Cass. pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969
(ud. 16 maggio 1994), Cazzola. f) Sul
balcone di un appartamento. E' da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un appartamento
condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni
antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di
maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o
modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso. *
Trib. civ. Roma, 27 ottobre 1980, Cond. via Govoni 1 c. Aladino S.p.a. e
altro. |