Accordo integrativo aziendale del 6 dicembre 1983

In data odierna si sono incontratila direzione del ristorante CIAO di Milano, nelle persone dei signori: Mezzanotte, Bussi, Lucchini e le OO.SS. Filcams, Fisascat e Uiltucs, rappresentata dai signori: Sfreddo, Pedini, Rocca, presente il C.d.A. Nelle persone dei signori: Neri, Mascherpa, Scandella, Dipinto, Peri, per la definizione del Contratto integrativo aziendale nello spirito del protocollo di intesa siglato in sede governativa il 22.1.1983.

Premesso che, dopo aver esaminato in tale spirito la situazione del locale CIAO, le parti convengono che per una corretta funzionale impostazione organizzativa sia assolutamente prioritaria la drastica riduzione dell'assenteismo anche per favorire l'eliminazione di tutte le ripercussioni negative su programmazioni, gestione conduzione del locale favorendo, in tal modo, il corretto utilizzo delle prestazioni lavorative con particolare riferimento alla turnazione;
Premesso che le parti convengono che l'immagine ottimale per ristorante CIAO può essere raggiunta solamente attraverso un decisivo miglioramento dell'efficienza e della qualità del servizio, potendo inoltre favorire anche eventuali futuri investimenti finalizzati al consolidamento e/o allo sviluppo di tale tipo di ristorazione nella realtà metropolitana (tale tematica sarà ripresa, in via conoscitiva, in occasione dell'incontro programmato per la verifica di cui al punto incentivi);
Premesso che le parti concordano sulla necessità di individuare ed adottare tutte quelle misure che possono concorrere ad una positiva presenza del CIAO nel settore della neo ristorazione consistenti soprattutto nella creazione di un'immagine rivolta ad incentivare la presenza della clientela nel locale, finalizzando le loro azioni al raggiungimento di tale obiettivo;
Premesso che le parti individuano nel rispetto delle norme, nella cortesia, pulizia, igiene , cura della persona, efficienza, corretto comportamento con il pubblico, gli elementi caratterizzanti l'immagine del CIAO, concretizzantisi nell'efficienza e nella qualità del servizio sopra ricordato;
Considerato che tutto quanto premesso costituisce parte integrante delle intese raggiunte, si concorda quanto segue.

DIRITTI DI INFORMAZIONE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, C.C.N.L. dell'8.7.82. la Direzione del CIAO fornirà annualmente alle OO.SS. informazioni relative a :

  1. Ore lavorate (assenze, malattie, scioperi, ecc.).
  2. Situazione produttiva aziendale (numero di pasti, scontrino medio).
  3. Articolazione dei livelli occupazionali (composizione dell'organico al 31 dicembre di ogni anno).
  4. Modifiche degli assetti proprietari.
  5. Innovazioni tecnologiche aventi riflessi sull'occupazione e sull'organizzazione del lavoro e ristrutturazioni.
Alcuni di questi dati potranno essere forniti a scadenze più ravvicinate in particolare per quanto attiene ai punti 1 e 2 del presente paragrafo. Per quanto riguarda il punto 5 l'Azienda fornirà informazioni in via preventiva.



PERMESSI

Fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 52 del vigente CC.N.L., permessi di cui al 1° e 2° comma dell'art. citato saranno fruiti tenuto conto anche delle esigenze individuali dei lavoratori.



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Le parti si danno reciprocamente atto che tra gli obbiettivi prioritari figura l'organizzazione del lavoro al fine di poter operare una corretta ed anticipata programmazione di turni, orari di lavoro, giorni di riposo, rotazione degli stessi, pianificazione delle ferie e altri interventi tesi all'eliminazione di eventuali scompensi.
Il raggiungimento di tali obbiettivi sarà possibile solo in seguito ad una reale e consistente riduzione dell'assenteismo e con una maggior flessibilità e mobilità degli addetti richiesta dalla tipologia del servizio; il comune intendimento delle parti è di operare perché tali obbiettivi si realizzano nel breve termine.

Per quanto sopra la Direzione si dichiara disponibile a far si che, nell'arco di trenta mesi a decorrere dalla firma dal presente accordo, i lavoratori attualmente inquadrati al 7° livello accedano al livello superiore previa verifica delle mansioni effettivamente svolte e della loro aderenza a diversi contenuti professionali.
A tal scopo le parti concordano sulla necessità di un congruo periodo di tempo (stimabile in linea di massima in 6 mesi) durante il quale i lavoratori attualmente inquadrati nel 7° livello svolgano, gradualmente, mansioni di livello superiore al fine di verificare la loro adattabilità e idoneità. Resta inteso che il passaggio di livello è subordinato allo svolgimento delle mansioni previste anche dal 7° livello del vigente CCNL anche dopo il conseguimento del livello superiore.
Le parti convengono che quanto sopra non intende rivestire alcun carattere di automatismo. Nell'ambito della verifica di cui sopra verrà data priorità al personale di 7° livello adibito a mansioni di interno di cucina.

In tema di lavoro straordinariol'Azienda conferma il pieno rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL.

Per quanto concerne il problema relativo alla pulizia del locale, la Direzione del CIAO ritiene assolutamente indispensabile che tale servizio sia svolto da personale dipendente; ciò premesso e pur prendendo atto della difficoltà di giungere in tempi brevi alla realizzazione di quanto sopra, così come esposto e discusso in sede negoziale, saranno verificati i tempi ed i modi di un eventuale attuazione tenendo presente sia la linea tendenziale della Direzione sia l'opportunità di arrivare con gradualità, in tempi da concordare, alla soluzione più sopra delineata.

In materia di condizioni ambientali la Direzione del CIAO riafferma di seguire con la massima sensibilità ed attenzione questa importante tematica; fa inoltre presente che, pur dovendo operare nei limiti imposti dalla materiale impossibilità di ampliamento del locale, valuterà ed attiverà tutte quelle iniziative suscettibili di garantire un positivo contributo al miglioramento della situazione in atto anche sulla base di indicazioni, come già attualmente avviene, da parte dei lavoratori.A tal fine le parti si incontreranno entro i primi mesi del 1984 per esaminare le reciproche proposte al riguardo.



PART TIME

La Direzione del CIAO dichiara che il personale attualmente in forza e che segue un orario ridotto rispetto a quanto previsto dal vigente CCNL presta la sua attività con orario di 24 ore settimanali e che, allo stato attuale dei fatti, non prevede, per il momento, modifiche sostanziali a tale orario.

  1. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell'intento di garantire i lavoratori a tempo parziale in corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue.
    Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orari ridotto rispetto a quello stabilito dal vigente CCNL. Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi da attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.

  2. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
    • il periodo di prova per i nuovi assunti;
    • norme contributive previdenziali in atto;
    • la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.

    La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
    • nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 12 a 25 ore,
    • nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a 120 ore;
    • nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a1300 ore;
    Il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

  3. Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
    • volontarietà di entrambe le parti;
    • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
    • priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni, ferma restando la volontarietà delle parti.
    • Applicabilità delle norme del presente accordo in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso.



    VARIE

    Le parti convengono che, in armonia con quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente, l'insorgere dello stato di malattia durante le ferie, anche se regolarmente certificato, non determina interruzione del periodo di ferie stesso, che continua pertanto regolarmente a decorrere secondo il dettato dell'art. 42 8° comma CCNL di settore.
    Fermo restando quanto previsto in materia dal vigente CCNL, l'Azienda dichiara che, in via eccezionale, considererà come interruzione delle ferie il ricovero ospedaliero, regolarmente comprovato e documentato dalle strutture ospedaliere competenti per territorio, intervenuto nei confronti del lavoratore nel corso del periodo predetto.
    In tali ipotesi la Direzione stabilirà il periodo in cui il lavoratore potrà essere ammesso a fruire del periodo di ferie residuo, sentito il lavoratore.

    Relativamente al problema del trasporto nei confronti dei lavoratori inclusi nel turno notturno, si conviene che l'Azienda non possa farsi carico in maniera istituzionale e sistematica delle infrastrutture di trasporto. Le parti convengono inoltre che è obiettivo comune far sì che un più adeguato ricorso alla mobilità degli addetti, accompagnato da una miglior rispondenza alle esigenze aziendali, unitamente ad una razionale programmazione degli orari, incidano positivamente su questo fenomeno destinato ad assumere nel futuro proporzioni di non rilevante misura per i singoli lavoratori. L'Azienda fa comunque presente la propria disponibilità a considerare situazioni particolari di emergenza con la sensibilità che i singoli casi richiederanno.

    L'Azienda si dichiara infine disponibile ad aggiornare, con decorrenza 1.1.1984 la quota per la consumazione dei pasti dei dipendenti entro il massimale di L. 13.000 (inteso a valori di vendita), rivedibile annualmente sulla base degli aumenti medi di prezzi al pubblico.
    Verranno inoltre globalmente mantenute ai lavoratori del ristorante CIAO le condizioni economiche in atto.



    FERIE
    Per quanto concerne l'istituto contrattuale in oggetto, le parti convengono sull'obiettivo di giungere ad una corretta pianificazione delle ferie a cura dell'Azienda da comunicarsi in via anticipata al dipendente e di dare piena attuazione a quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti.



    INCENTIVO

    Si conviene di istituire in via sperimentale per il periodo 1.1.1984- 30.6.1984, un incentivo legato alla produttività da erogarsi con le seguenti modalità:

    1. L'incentivo è costituito da una quota in denaro suddivisibile tra tutti i dipendenti del CIAO in forza nel mese di riferimento dell'incentivo stesso.
    2. La spettanza dell'incentivo è subordinata al raggiungimento di indici di produttività prefissati.Tali indici si determinano dividendo il numero dei coperti totalizzati nell'arco del mese considerato per le ore effettivamente lavorate da tutti i dipendenti (escluso il solo Direttore).L'indice ottenuto sarà "corretto" moltiplicandolo per il rapporto tra lo scontrino medio totalizzato nel mese e lo scontrino medio fissato dalla Direzione come obiettivo.
    3. Lo scontrino medio fissato dalla Direzione come obiettivo terrà conto degli aumenti medi di prezzo al pubblico.
    4. Si elenca qui di seguito, tabella di calcolo dell'incentivo (all. A).
    5. Possono beneficiare dell'incentivo, come sopra descritto, pro-quota e proporzionalmente alle ore effettivamente lavorate, tutti i dipendenti del CIAO in forza nel mese di riferimento.
    6. Per ore effettivamente lavorate si intende il tempo, risultante dal cartellino orologio o da altri metodi alternativi di rilevazione, effettivamente dedicato alla prestazione di lavoro
    7. Non rientrano nel concetto di ore effettivamente lavorate ore comunque retribuite ma non dirette allo svolgimento della prestazione di lavoro (es. ferie, assemblee, permessi retribuiti, ecc.).Per assenze dovute esclusivamente ad infortunio, riconosciuto e certificato dagli enti competenti, e ad ore fruite per permessi sindacali retribuiti e ad assemblee si parteciperà ugualmente alla ripartizione degli incentivi.
    8. E' fatto obbligo tassativo al lavoratore che per qualsiasi motivo non si trovi nelle condizioni di presentarsi al posto di lavoro di comunicare tale sua impossibilità e di fornire idonea certificazione alla Direzione nel rispetto dei termini stabiliti dal vigente CCNL. Assenze ingiustificate verificatesi nel mese (fermo restando quanto previsto dalle norme contrattuali vigenti in materia) non faranno decorrere, per il mese in considerazione, l'incentivo in oggetto dopo l'eventuale espletamento della procedura prevista dalle attuali norme di legge vigenti in materia, nel caso in cui venga confermato il provvedimento disciplinare erogato dalla Direzione.In tali ipotesi le quote di incentivo spettanti a coloro che siano incorsi nei casi di esclusione sopra previsti saranno ripartite tra gli altri lavoratori aventi diritto.Altri fatti in contrasto con la normativa relativa agli aspetti disciplinari quali, a titolo esemplificativo, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione passata in giudicato, riammissione al lavoro determinata da visita fiscale in caso di malattia , abuso delle norme relative al trattamento di malattia, in via del tutto eccezionale dato il carattere sperimentale del sistema di incentivi non faranno per il momento escludere tutto il mese dal computo degli incentivi, ma ovviamente solo i giorni di assenza dal lavoro.Le parti concordano comunque che l'eventuale ripetersi di tali fatti determinerà, ad iniziativa dell'Azienda, apposito incontro per l'applicazione degli opportuni accorgimenti e correttivi al meccanismo su descritto al fine di eliminare penalizzazioni per corretti comportamenti contrattuali e, nello stesso tempo, costituire disincentivazione nei riguardi di questi fenomeni.
    9. La liquidazione dell'incentivo avverrà entro il mese successivo a quello di eventuale maturazione.La comunicazione degli importi maturati verrà effettuata, se tecnicamente possibile, entro il giorno 15 del mese di liquidazione dell'incentivo.
    10. L'incentivo come sopra definito e regolamentato non avrà effetti sulle mensilità supplementari (13sima e 14sima mensilità) né sugli altri istituti contrattuali.
    11. L'incentivo di cui al presente paragrafo riveste carattere sperimentale: entro il 31 luglio 1984 le parti si incontreranno allo scopo di effettuare un esame del sistema onde verificare l'andamento del meccanismo adottato e eventuali soluzioni alternative.
    12. Per quanto attiene l'attuale monte ore relativo alle assemblee retribuite, in occasione della verifica prevista al precedente punto 11 del presente titolo Incentivo, le parti esamineranno, alla luce della situazione allora esistente le eventuali reali ed ulteriori necessità di ore per lo svolgimento delle assemblee.
    13. Le parti valutano, stante l'attuale organizzazione del lavoro, che l'organico ottimale legato ad un dato commerciale che si situi tra i 1300 e i 1600 pasti giornalieri, sia da individuarsi in numero 42 lavoratori (esclusi i componenti la Direzione) a libro matricola (27 Full Time; e 15 Part Time) suddivisi, secondo le particolari esigenze, il lavoratore a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale.
    L'organico più sopra individuato si intende riferito alla data del 1 gennaio 1984.
    La Direzione del CIAO garantirà che, stante la situazione pasti sopra ipotizzata, tale organico rimarrà nei limiti su indicati fino al 30.06.1984.
    Nell'ipotesi in cui nella media dei pasti venduti dovesse stabilizzarsi sotto i 1300 pasti o sopra i 1600 pasti giornalieri, le parti si incontreranno per valutare la possibilità di procedere al riequilibro dell'organico più sopra individuato.

    Allegato A)
    INDICE DI PRODUTTIVITA' £. LORDE X ORE LAVORATE IN BUSTA PAGA
    da 6.40 a 6.45200
    da 6.46 a 6.55 300
    da 6.66 a 6.75 500
    da da 6.76 a 6.85 600
    da 6.86 a 6.95 700
    da 6.96 a 7.05 800
    da 7.06 e oltre 900



    La Direzione fissa l'indice di produttività di base a 6.67, che determina un incentivo di 500 lire per ora effettivamente lavorata.

    DIRITTO ALLO STUDIO

    Nel riaffermare la propria politica volta alla formazione interna di tutti i propri dipendenti, formazione che si ritiene assolutamente indispensabile per il corretto andamento del locale e per il miglioramento qualitativo del servizio, l'Azienda riafferma la volontà di dare piena applicazione all'articolo 117 del vigente CCNL.



    UNA TANTUM

    Verrà erogata ai lavoratori in forza alla data del 1.12. 1983, esclusi i lavoratori assunti in sostituzioni di malattia o in periodo di prova, un "Una Tantum" di L.150.000=(centocinquantamila) lorde.
    Tale somma sarà proporzionalmente ridotta per coloro che seguono un regime di orario ridotto rispetto a quello previsto dalle vigenti norme contrattuali.



    DECORRENZA E DURATA

    Il presente accordo decorre dalla data odierna e avrà durata fino al 30.06.1986.
    Per quanto non espressamente disciplinato nel presente accordo valgono le norme contenute nel vigente CCNL di settore.

    Letto, approvato e sottoscritto.

    LA DIREZIONE DEL CIAO
    LE OO.SS.
    IL C.d.A.

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