Accordo integrativo aziendale del 28 Giugno 1984

VERBALE DI ACCORDO

Addì 28 giugno 1984

tra

  • la Società ES.CO assistita dall'Associazione Sindacale Intersind,

    e

  • le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori del Commercio, settore Pubblici Esercizi (Filcams, Fisascat, Uiltucs),

    si è convenuto di rinnovare il preesistente accordo integrativo aziendale da valere per i dipendenti della ES.CO medesima.



    PREMESSA

    Le parti concordano sulla necessità di individuare ed adottare tutte quelle misure che possono concorrere ad una positiva presenza dell'Azienda nel settore del turismo, indicato e riconosciuto come settore di rilevante importanza per l'economia nazionale.
    Le parti si danno inoltre reciprocamente atto d'aver già da tempo finalizzato le loro azioni al raggiungimento dell'obiettivo di cui sopra.
    In siffatto contesto, si dà atto che la ES.CO ha disposto notevoli investimenti pur in presenza di un quadro commerciale con tendenza negativa.
    Tale quadro, nonché le disarmonie presenti in determinate strutture di vendita, possono trovare soluzioni sia attraverso l'adozione di strumenti gestionali volti ad un utilizzo della forza lavoro più coerente alle esigenze di flessibilità e di efficienza delle singole strutture aziendali, che con l'adozione di investimenti tesi alla razionalizzazione dei processi produttivi.
    Nel raggiungimento di tale obiettivo, primaria importanza riveste il ruolo della formazione professionale in merito alla quale l'Azienda conferma di voler proseguire una politica finalizzata ad una sempre maggiore qualificazione del servizio, quale indispensabile presupposto per il conseguimento di una migliore efficienza e produttività delle varie unità commerciali e di una economicità di gestione.



    INVESTIMENTI - OCCUPAZIONE - PROSPETTIVE COMMERCIALI

    La Società ha già fornito alle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria, inviando altresì apposita nota sui programmi aziendali, l'informativa di cui all'art. 4 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.Sullo stato di attuazione di detti programmi potranno essere effettuate verifiche in successivi incontri anche a livello territoriale.

    ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

    L'Azienda conferma la disponibilità a proseguire nella pratica degli incontri con il Consiglio d'Azienda o le R.S.A. e le Organizzazioni sindacali territoriali a livello di singole unità aziendali allo scopo di individuare l'organizzazione del lavoro con criteri che conseguono la più equa distribuzione dei carichi e degli orari di lavoro, la migliore valorizzazione della professionalità ed una più efficiente gestione del servizio, non escludendo aprioristicamente la ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giorni ove le condizioni tecnico-organizzative lo consentano.A tale scopo potranno attuarsi forme di lavoro di gruppo e di intercambiabilità nelle mansioni. Tale intercambiabilità dovrà comunque tenere conto delle specifiche professionalità ed essere quindi connessa alle necessarie riqualificazioni.Nell'ambito di tale confronto saranno risolti i problemi dei turni, dell'ambiente, della distribuzione del periodo di godimento delle ferie annuali, della distribuzione delle pause per la consumazione dei pasti, ecc. e verranno eventualmente esaminate le modalità applicative conseguenti alla obbligatorietà delle prestazioni lavorative nei giorni di deroga alla chiusura settimanale fissata dalle competenti Autorità comunali.

    PART-TIME

    Le parti ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzi idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue:
    per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di settore.Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire:

    • flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese, dell'anno;
    • risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
    L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
    1. il periodo di prova per i nuovi assunti;
    2. la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità di attuazione. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
      • nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale, da 12 a 25 ore;
      • nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile, da 48 a 120 ore;
      • nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale, da 600 a 1.500 ore;

    3. il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.

      Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:

      • volontarietà di entrambe le parti;
      • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
      • priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni.


    PREMIO DI PRODUTTIVITA'

    Per tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato (per questi ultimi da corrispondersi in rapporto al servizio prestato) viene istituito un premio di produttività (voce separata dal premio di produzione, il cui importo resta confermato in L. 70.000 lorde mensili per 14 mensilità) direttamente collegato con le vendite dell'Azienda, che avrà le seguenti caratteristiche:

    1. il premio ammonterà a L. 175.000 annue lorde per i lavoratori inquadrati al 7° livello (param. 100) - da riparametrare secondo i valori previsti per ogni livello della scala parametrica del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - a fronte di un incremento di produttività pro-capite, depurato dall'indice di inflazione ISTAT, del 2,50% rispetto alla produttività pro-capite del 1983;
    2. il premio aumenterà di ulteriori L. 70.000 annue lorde parametrate - da corrispondere secondo i criteri previsti al punto 1) - per ogni punto di produttività pro-capite, sempre depurata dell'indice di inflazione ISTAT, superiore al 2,50% rispetto al 1983;
    3. il premio terrà conto del contributo individuale e collettivo fornito per la realizzazione del risultato e sarà corrisposto secondo i seguenti criteri:
      la produttività presa a riferimento e quella risultante dal vendite dirette annue fratto l'organico medio annuo (depurate dell'indice inflazione ISTAT).Nel definire l'organico medio annuo si computerà il personale assunto con contratto a tempo indeterminato più quello con contratto a tempo determinato e a tempo parziale, rapportando proporzionalmente la durata del rapporto nell'anno di riferimento a 12 mesi;
    4. l'attribuzione dei relativi importi sarà proporzionale all'effettiva presenza sul lavoro, considerando utili a tal fine anche le ferie e le assenze per infortunio sul lavoro;
    5. il premio sarà erogato con le competenze del mese di febbraio 1985 e non avrà alcuna incidenza su tutti gli istituti contrattuali.
Nota a verbale

Le parti inoltre convengono che la produttività pro-capite 1983 sia presa a base come indice di riferimento non solo agli effetti della prima erogazione del premio (febbraio 1985), ma anche per gli anni successivi sino al rinnovo del presente accordo. Di conseguenza il premio di produttività sarà erogato anche per quegli anni nella misura e secondo le modalità di cui ai paragrafi precedenti qualora gli incrementi di produttività pro-capite (intesa come rapporto tra le vendite nette IVA depurate dai tassi di inflazione ISTAT di ciascun anno sul 1983 e l'organico medio annuo degli specifici anni di riferimento) realizzati rispetto alla produttività pro-capite 1983, siano pari o superiori al 2,50%.
Il premio verrà corrisposto con le competenze del mese di febbraio di ciascun anno, previa verifica dei risultati conseguiti.



UNA TANTUM

Al personale con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 31 maggio 1984 verrà corrisposto, con le competenze erogate nel mese di luglio, un importo "una tantum" di lire 150.000 lorde uguale per tutti.L'erogazione suddetta sarà corrisposta in dodicesimi per il servizio prestato nel periodo 1° giugno 1983 - 31 maggio 1984 sulla base della effettive presenze, considerando utili, a tal fine, anche le ferie e le assenze per infortunio sul lavoro.
Per coloro che seguono un regime di orario ridotto rispetto a quello previsto dalle vigenti norme contrattuali, la somma stessa sarà proporzionalmente ridotta.

DURATA

Fermo quanto previsto con la nota a verbale in calce al premio di produttività, il presente accordo scadrà il 31.12.1986.

Torna alla Home Page

Torna alla pagina di presentazione