Accordo integrativo aziendale del 01/06/1988

Addì 01/06/1988, in Roma,si sono incontrate

la Società Sirea, assistita dalla associazione sindacale Intersind, con la partecipazione dell'AS.CA.R.D

e

la Filcams-Cgil,
la Fisascat-Cisl,
la Uiltucs-Uil,

per esaminare le problematiche connesse alla fusione per incorporazione, intervenuta con decorrenza 1 gennaio 1988, della Società Es.Co nella Società Sirea e definire l'armonizzazione dei trattamenti economici e normativi dei dipendenti della nuova realtà aziendale che comprende, dalla data suddetta, anche i lavoratori già in forza alla Es.Co che conservano, a tutti gli effetti contrattuali, le singole effettive anzianità.

Premesso che:

  • la Società ha già fornito alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, l'informativa di cui all'art.4 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro inviando altresì, nel mese di novembre 1987, apposita nota sui programmi aziendali,
  • l'obbiettivo aziendale è volto a creare sinergie tra le strutture aziendali preesistenti e a costituire una importante e competitiva presenza per l'ambito del comparto della ristorazione urbana, anche attraverso una previsione di investimenti, da attuare negli anni 1988-1991, pari a L. 66 miliardi, finalizzati a nuove aperture e a ristrutturazioni;
  • qualora si verifichino tutte le condizioni necessarie per permettere il processo di sviluppo, in termini sia interni che esterni all'Azienda, nonché di corretto andamento delle relazioni industriali, si potrà pervenire, alla fine del 1991, ad un sostanziale raddoppio del fatturato e degli organici;
  • sullo stato di attuazione di detti programmi potranno essere effettuate verifiche in successivi incontri anche a livello territoriale,

le parti, datesi atto della validità degli obbiettivi aziendali, per il cui raggiungimento assume rilevanza essenziale la concretizzazione di condizioni di efficienza e produttività, sia attraverso interventi organizzativi che con l'ottimizzazione dell'utilizzo del fattore lavoro, hanno convenuto quanto segue, a totale superamento, per gli aspetti specificatamente regolamentati dal presente accordo, delle precedenti normative, riguardanti le stesse materie, da valere, in forza di accordi o di usi aziendali, per i dipendenti della ex Es.Co. e della Sirea, la cui validità viene pertanto a cessare a decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo o dalle diverse date indicate relativamente agli specifici istituti.

Le previsioni del presente accordo, che sono tra di loro correlate ed inscindibili, costituiscono nel loro complesso condizioni migliorative rispetto a quelle precedentemente in vigore presso le Società Es.Co. e Sirea per le stesse materie.

DISTRIBUZIONE ORARIO SETTIMANALE

La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 249 - parte speciale PP.EE del c.c.n.l 16.2.1987 resta fissata in 5 giornate e mezza per tutti i punti vendita, ad eccezione di quelli di cui al comma seguente.
Per i punti vendita monoservizio di esclusiva ristorazione, in cui vi sia una presenza di personale assunto con contratto a tempo parziale pari almeno al 70% della forza complessiva, l'orario settimanale sarà distribuito, per il personale a tempo pieno, su 5 giorni.
L'esigenza, più volte esposta, di conferire alle strutture aziendale una dimensione, flessibilità, qualità ed immagine idonee ad una effettiva ed efficace concorrenzialità negli specifici segmenti di mercato, appare, nell'attuale congiuntura, ancor più da perseguirsi.

In tale ottica, la Sirea conferma la disponibilità a proseguire nella pratica degli incontri con le strutture sindacali aziendali e/o territoriali allo scopo di individuare gli interventi organizzativi che consentono una più efficiente gestione del servizio non escludendo, nel contesto, la ripartizione dell'orario settimanale di lavoro su 5 giornate ove le condizioni tecnico-organizzative lo consentano.
A tale scopo saranno predisposti i dati oggettivi e quantitativi utili per una corretta valutazione degli specifici argomenti in esame.

LAVORO NEL GIORNO PREVISTO DI CHIUSURA SETTIMANALE

Qualora, nell'ambito delle facoltà derivanti da disposizioni di legge o da regolamenti degli Enti locali competenti, l'Azienda disponga l'apertura dell'esercizio nel giorno previsto di chiusura settimanale, al personale interessato verrà riconosciuta, per le ore di lavoro effettuate, una maggiorazione del 30% di cui all'art.72 del c.c.n.l. 16.2.1987, ragguagliata ad ore, non cumulabile con altre eventuali maggiorazioni, a qualsiasi titolo spettanti per cui la maggiore assorbe la minore, nonché, per ogni prestazione nelle predette giornate, un importo pari a L.10.000 lorde ( L. 5.000 per prestazioni non superiori alle 4 ore giornaliere); tale importo non è utile ai fini degli istituti contrattuali né del trattamento di fine rapporto.

LAVORO A TEMPO PARZIALE

In attuazione delle previsioni di cui agli art. 111 e 112 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 1987, si conferma l'applicabilità di quanto previsto in materia dall'accordo Es.Co. 28 giugno 1984 nonché dalla lettera ad esso allegata

TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA

In deroga a quanto previsto dall'art. 257 - parte speciale PP.EE del c.c..n.l. 16 febbraio 1987, a decorrere dalla data di stipula del presente accordo verrà riconosciuta la normale retribuzione per i primi tre giorni (carenza assicurativa), anche nel caso di malattia di durata non superiore ai sette giorni

TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO

L'azienda anticiperà il trattamento previsto a carico dell'istituto assicuratore nei casi di infortunio sul lavoro, effettuando successivamente il correlativo recupero.

PREMIO DI PRODUTTIVITA'

A far data dal 1.1.1988, per tutti i lavoratori viene istituito un premio di produttività, direttamente collegato con le vendite dell'Azienda, che terrà conto del contributo individuale e collettivo fornito per la realizzazione dei risultati aziendali, che si articola come segue:

  1. Verrà corrisposto un premio nella misura annua lordo di L. 550.000 uguale per tutti i lavoratori, elevate a L. 600.000 dal 1.7.1989 e a L. 720.000 dal 1.7.1990, cui si aggiungerà a fronte del raggiungimento di un incremento di produttività pro-capite, depurato dall'indice di inflazione ISTAT, fino al 2,50% rispetto alla produttività pro-capite conseguita l'anno precedente, la somma di L. 194.000 annue lorde per i lavoratori inquadrati al 7° livello (param. 100) - da riparametrare secondo i valori previsti per ogni livello della scala parametrale del c.c.n.l. 16 febbraio 1987 -, elevato a L. 278.800 dal 1.7.1989 e a L. 358.000 dal 1.7.1990.
  2. Per gli ulteriori incrementi di produttività pro-capite, sempre depurata dall'indice di inflazione ISTAT intercorrenti dal 2,51% fino al 3,50% rispetto all'anno precedente, il premio aumenterà di ulteriori L. 100.000 annue lorde, (parametrato secondo i criteri di cui al punto 1). Analogo importo verrà corrisposto a fronte di incrementi di produttività intercorrenti dal 3,51% al 4,50%.
  3. In ordine ai criteri di determinazione e di corresponsione del premio si conviene quanto segue:
    • la produttività presa a riferimento è quella risultante dal rapporto tra vendite nette annue (depurate dell'indice di inflazione ISTAT) e organico medio annuo nel definire l'organico medio annuo si computerà il personale assunto con contratto a tempo indeterminato più quello con contratto a tempo determinato e a tempo parziale, rapportando proporzionalmente la durata del rapporto nell'anno di riferimento a 12 mesi,
    • l'intero premio di produttività (sia nella quota uguale per tutti che in quella parametrata) di cui al presente articolo verrà riconosciuto con criteri di proporzionalità, con riferimento al personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, nonché assunto o cessato dal servizio nel corso dell'anno; non avrà alcuna incidenza sugli istituti contrattuali né sul trattamento di fine rapporto e, limitatamente agli importi parametrati, sarà proporzionale all'effettiva presenza sul lavoro, considerando utili a tal fine anche le ferie e le assenze per infortunio sul lavoro;
    • gli importi uguali per tutti di cui al punto 1 saranno corrisposti in quote mensili. La restante parte del premio sarà erogata con le competenze di febbraio di ciascun anno, previa verifica dei risultati conseguiti.
  4. Il premio di produttività di cui ai precedenti punti sostituisce integralmente, dal 1 gennaio 1988, sia il "premio di produttività" di cui all'accordo Es.Co. 28 giugno 1984 e successive modificazioni, che il "premio di produzione" già in atto per la Es.Co; in tale contesto, per tutti i lavoratori che attualmente ne fruiscono l'importo di L. 70.000 lordo mensili già riconosciuto per 14 mensilità a titolo di premio di produzione viene utilizzato, limitatamente a L. 550.000 annue lorde, per costituire l'importo uguale per tutti di cui al precedente punto 1, e rimane utile, nei limiti di tale quota, ai fini degli istituti contrattuali negli stessi termini del precedente premio di produzione; la quota residua del suddetto "premio di produzione", abolito, pari a L. 430.000 annue lorde, viene conservata ad personam a titolo di elemento retributivo separato, da erogarsi su base mensile, utile, altresì, ai fini degli istituti contrattuali negli stessi termini del precedente premio di produzione. Per il 1988 gli importi di cui sopra verranno corrisposti pro-quota relativamente al periodo 1 aprile-31 dicembre. L'incentivo di cui agli accordi Sirea 6 dicembre 1983 e 14 giugno 1984, che rimane in essere limitatamente alle attuali unità monoservizio di sola ristorazione operanti con marchio CIAO, comprensivo della quota di accesso all'incentivo stesso, assorbe fino a concorrenza gli importi previsti ai punti che precedono.


UNA TANTUM

Al personale con contratto a tempo indeterminato e con contratto di formazione e lavoro in forza alla data di stipulazione del presente accordo, verrà corrisposto, con le competenze del mese di giugno, un importo "una tantum" di L. 150.000 lorde uguali per tutti.L'erogazione suddetta sarà corrisposta pro-quota in relazione al servizio prestato nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 1987 sulla base delle effettive presenze, considerando utili, a tal fine, anche le ferie e le assenze per infortunio sul lavoro.

Per coloro che seguono un regime di orario ridotto, la somma stessa sarà proporzionalmente ridotta.

DURATA

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 1990

FORMAZIONE LAVORO

Le parti convengono di incontrarsi entro luglio 1988 per definire un accordo nazionale per le Società Sirea sui "Contratti di Formazione Lavoro" avendo a riferimento gli accordi sottoscritti dalle OO.SS con la ex Società Esco-Sirea e la SPA "Autogrill".

Spett.li
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL

La società Sirea conviene sull'opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, interventi tesi a favorire parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.

Spett.li
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL

La società Sirea, in relazione ai criteri corresponsione dell'importo "una tantum" di cui all'accordo 1° giugno 1988, considera utili anche i periodi di malattia eventualmente intervenuti.

Spett.liFILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL

In relazione alla Vostra richiesta, confermiamo la nostra disponibilità ad un incontro da effettuarsi prima della scadenza del vigente c.c.n.l. per un esame di eventuali problematiche inerenti l'applicazione del c.c.n.l. stesso in materia di inquadramento.

1 giugno 1988

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