18/03/1988, Integrativo Autogrill Divisione Autostradale

COLLAZIONE INTEGRATIVI RETE AUTOSTRADALE

l 12 Dicembre 1988 in Roma tra

La Società Autogrill S.p.A. rappresentata dai sigg. Stefano Mauro e Nicola Muro

e
la FILCAMS CGIL rappresentata dal sig.Giuseppe Mancini;


la UILTUCS UIL rappresentata dal sig. Parmenio Stroppa

si è proceduto alla presente collazione degli accordi integrativi al 18 Marzo 1988 sottoscritti dalla Società Autogrill S.p.A. o danti causa e le OO.SS. Nazionali.
ll presente testo è stato redatto allo scopo di facilitare la gestione delle relazioni sindacali e non annulla la validità giuridica dei singoli accordi a suo tempo stipulati.

Art. 1 - POLITICA COMMERCIALE
Caratteristica fondamentale di Autogrill è la capacità di offrire riferimenti omogenei in termini di offerta sia quantitativa che qualitativa, in modo da soddisfare i bisogni specifici della clientela autostradale e comunque presenti nella stessa, lungo tutta la rete nazionale.
Ciò non impedendo, ogni qual volta possibile, una adeguata caratterizzazione regionale.
Prezzi equi, efficienza dei servizi prestati, rilevante qualità dei prodotti in funzione del miglior soddisfacimento delle esigenze di chi viaggia in autostrada, sono i cardini della politica commerciale di Autogrill.
Consapevole inoltre dell'importante ruolo svolto nell'ambito dei servizi turistici, Autogrill si propone di manifestare costante attenzione ai bisogni del turista italiano e straniero sia con riferimento alla offerta che alle strutture.
Condizione essenziale per una efficace realizzazione della propria politica commerciale è la possibilità di effettuare tempestivi ed adeguati investimenti e ,di collocare gli stessi nell'ambito di aree di servizio moderne e funzionali.
Si conviene che, per una corretta programmazione del proprio sviluppo qualitativo e quantitativo, e Iper la conseguente tutela dei livelli occupazionali. Autogrill necessita di un riferimento temporale relativo alle proprie concessioni autostradali e petrolifere, adeguato e comunque consono agli obiettivi di sicurezza e crescita che accomunano sia l'Azienda che le OO.SS. e i lavoratori.

Art. 2 - PIANI DI SVILUPPO E RISTRUTTURAZIONI
A sostegno della politica commerciale così come sopra indicata e degli obiettivi in essa presenti che tendono ad un sempre migliore soddisfacimento delle esigenze della clientela autostradale, Autogrill prevede di impegnare per il prossimo triennio rilevanti risorse economiche pari ad oltre 120 miliardi nel triennio 1988-1990.
Tale evento trova quale premessa necessaria e propedeutica la possibilità per Autogrill di mantenere almeno inalterata la propria presenza su tutta la rete autostradale e la sperabile acquisizione di nuove concessioni.
Le parti s'impegnano a far quanto in loro potere per superare tempestivamente ogni ostacolo all'ottenimento delle indispensabili autorizzazioni.
La realizzazione di quanto sopra comporterà, quale ulteriore effetto positivo, un aumento della base occupazionale aziendale di circa 160 unità.
L'Azienda si impegna a comunicare preventivamente alle OO.SS. gli eventuali piani di sviluppo e a non effettuare licenziamenti individuali e collettivi per riduzione di personale.
Nel caso di ristrutturazioni l'Azienda si impegna ad informare preventivamente ed a contrattare gli eventuali riflessi sulle condizioni d'impiego dei lavoratori garantendo comunque il posto di lavoro nonchè i livelli di professionalità e tutte le condizioni contrattuali in essere.

Art. 3 - DIRITTI DI INFORMAZIONE
Fermo restando quanto disposto dallo art. 6 del vigente testo collazionato di Contratti Integrativi Aziendali, le parti convengono di sperimentare un nuovo metodo di confronto per una più approfondita conoscenza dei dati da utilizzare per la determinazione dell'organizzazione del lavoro.
La sperimentazione riguarderà i seguenti locali:

  • CAMPAGNA EST;
  • TORRE CERRANO OVEST;
  • ARINO NORD.
A conclusione della sperimentazione le parti si incontreranno per procedere ad una valutazione della stessa e a fronte di una comune valutazione positiva esamineranno le eventuali forme attraverso le quali estendere di massima a tutta la Azienda le nuove metodologie di relazioni sindacali nel corso della vigenza del presente contratto.
SCHEDA Per quanto concerne i dati da inserire nella scheda da utilizzare nelle Unità di Vendita comprese nella sperimentazione di cui ai punti precedenti, nonchè in quelle Unità di Vendita in cui si attiverà il confronto sull'organizzazione del lavoro, le parti convengono fin d'ora che essi riguarderanno: organici, full time, part time, uomini, donne, presenze medie nei locali su base stagionale fatturato, numero pasti, numero caffè.

ART. 4 - CIRCOLI Dl QUALITA' - GRUPPI DELTA
Le OO.,SS. nazionali prendono atto delle linee generali, dei principi e dei criteri applicativi adottati dalla Società Autogrill S.p.A. che hanno contribuito a far esprimere alla stessa sia nel campo dello sviluppo della Società che in quello di una sua più corretta e coerente immagine nei confronti della propria clientela, elevati standard qualitativi e di garanzia dell'utenza, obiettivi condivisi anche dalle OO.SS. nazionali e dai lavoratori tutti.
Nell'ambito di tale politica Autogrill assegna al progetto dei Gruppi Delta un ruolo fondamentale per il continuo miglioramento della prestazione aziendale e la conseguente possibilità di sviluppo.
Le parti convengono che le caratteristiche di tale progetto, per come si è svolto e per come Autogrill dichiara che si svilupperà, debbono essere tali da garantire il più adeguato rispetto della volontarietà di partecipazione e autonomia dei singoli, nonchè del ruolo delle OO.SS. e della loro autonomia. Allo scopo di consentire la massima trasparenza di ogni singolo progetto si conviene che lo stesso sarà illustrato prima della sua applicazione alle strutture sindacali aziendali e portato a conoscenza delle OO.SS. nazionali.
Nel caso in cui il progetto incida sull'organizzazione del lavoro si svilupperà il confronto necessario per concordare le decisioni più opportune.
L'organizzazione del lavoro della singola unità sarà confrontata e concordata tra l'Azienda, le OO.SS. e gli organismi sindacali aziendali nei singoli locali e nelle aree di cui all'articolo 36 finalizzandola agli obiettivi di efficienza e produttività, d'arricchimento professionale dei lavoratori, di qualificazione del servizio.
Attraverso l'organizzazione del lavoro le parti convengono di dare risposta ai problemi specifici dell'Azienda, alle punte stagionali, alla variabilità dei flussi di clientela concordando e programmando con gli organismi sindacali la distribuzione individuale e collettiva degli orari di lavoro stagionali, anche attraverso l'adozione temporaneamente concordata di orari entro un minimo di 32 ore e di un massimo di 48 ore, nonchè attraverso l'intercambiabilità delle mansioni concordate tra Azienda e OO.SS. ferma restando l'applicazione dell'articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori.
In tal caso si provvederà sulla base di quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 306 del C.C.N.L. alla valutazione dei contenuti professionali ed alla eventuale definizione dei nuovi profili.
Il personale potrà essere adibito a mansioni diverse da quelle abituali nell'ambito dello stesso valore parametrale.

Art. 6 - ORGANICI
Il confronto è finalizzato a concordare nelle singole unità produttive e nelle aree di cui all'articolo 36 I'organico necessario al conseguimento dei seguenti obiettivi:
  • efficienza dell'unità produttiva;
  • equa ripartizione dei carichi e dei ritmi di lavoro;
  • sviluppo delle capacità dei lavoratori;
  • adeguato e funzionale servizio alla clientela.
La determinazione dell'organico dovrà consentire di attuare contestualmente la programmazione e l'effettivo godimento delle ferie, dei riposi delle festività ed il rispetto dei turni. I parametri e i criteri su cui concordare I'organico di base dovranno tener conto della prevedibile e verificata media delle assenze previste dal contratto.
Nei casi di servizio militare o civile, di maternità e lunghe malattie, il riequilibrio degli organici sarà ottenuto con assunzioni a tempo determinato.
La specificità del servizio delle varie realtà della Società Autogrill, che è direttamente influenzata dalla variabilità dei flussi di clientela, dovrà trovare risposta in prima istanza nell'ambito dell' O.d.L. e nella concordata utilizzazione delle leggi sui contratti a termine nell'utilizzo del part-time privilegiando l'occupazione giovanile.
Per quanto riguarda la mobilità territoriale le parti convengono che questa dovrà essere limitata entro aree ristrette da concordare e, compatibilmente con le condizioni familiari individuali dei lavoratori seriamente motivate, dovrà essere consensualmente concordata sulla base di una verifica preventiva e contrattazione da realizzarsi a livello territoriale finalizzandola al necessario riequilibrio degli organici del territorio sulla base di eventuali e riconosciute esuberanze/carenze di personale, salvaguardando comunque il livello di qualifica professionale dei lavoratori
Qualora l'Azienda ritenesse che esistano modificazioni delle condizioni che avevano determinato l'accordo ,precedente tali da avere incidenza sull'organico ne darà, preventivamente all'adozione di qualunque provvedimento, comunicazione alle OO.SS. e agli organismi sindacali aziendali. Sulla base della comunicazione anzidetta si svilupperà il confronto previsto dal 1° comma del presente articolo.

Art. 7 - PART - TIME
  1. Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, nell'intento di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo, concordano nel merito quanto segue:
    • Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario ridotto rispetto a quello stabilito dal C.C.N.L..
    • Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessilbilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
  2. L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
    • il periodo di prova per i nuovi assunti;
    • la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma entro le seguenti fasce:
      • nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 16 a 26 ore;
      • nel caso di orario ridotto rispetto normale orario mensile da 64 a 124 ore;
      • nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 600 a 1.352.
    Ulteriori modalità potranno essere stabilite localmente.
  3. ll trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
  4. ll rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
    • volontarietà di entrambe le parti;
    • reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
    • priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni;
    • applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.


Art. 8 - APPRENDISTATO
L'Azienda si impegna a non assumere personale con qualifica di apprendista.

Art. 9 - DISTRIBUZIONE ORARIO Dl LAVORO
L'orario settimanale di lavoro è distribuito di norma su cinque giorni. Le modalità di applicazione degli orari di lavoro e la distribuzione dei turni, verranno concordati localmente tra le Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali e i rappresentanti della Società.
Nei locali nei quali non viene effettuato il turno di chiusura settimanale potranno essere godute consecutivamente le due giornate di riposo laddove, tenendo conto delle esigenze dell'Azienda e dei lavoratori, se ne ravvisi la possibilità.

Art. 10 - RIPOSO SETTIMANALE
Ogni cinque settimane di lavoro i dipendenti che prestano servizio nei locali lungo la rete autostradale potranno godere, in domenica, uno dei giorni di riposo spettanti, in tal caso, di norma, non potrà avvenire l'abbinamento di cui al comma 2 dell'art. 9.

Art. 11 - LAVORO NOTTURNO
Si conviene che per orario notturno si intende quello effettuato tra le ore 22.00 e le ore 06.00 del mattino e pertanto la maggiorazione oraria del 25% prevista per le prestazioni effettuate in orario normale notturno decorrerà dalle ore 22.00.
ll personale femminile assunto prima dell'entrata in vigore della legge 9 Dicembre 1977 n. 903 intitolata <>, potrà essere chiamato a svolgere l'attività lavorativa notturna solo in presenza di esplicito atto di adesione volontaria.

Art. 12 - LAVORO STRAORDINARIO
Viene fissato un limite massimo per il lavoro straordinario che dovrà essere contenuto entro le 80 ore annue e le 15 ore mensili procapite.
Deroghe ai limiti mensili saranno concordate con le Organizzazioni Sindacali Aziendali e Territoriali, fermo restando il limite annuale suddetto.
Resta convenuto che il pagamento del lavoro straordinario viene riconosciuto anche al personale con funzioni direttive, con la sola esclusione della ex categoria A, attuale livello 1S.

Art. 13 - FERIE
I lavoratori con oltre 20 anni di anzianità maturati alla data del 1 Luglio 1978 hanno diritto al godimento di un periodo annuale di ferie nella misura di giorni 30, computati secondo le norme del C.C.N.L.
I lavoratori che prestano servizio nei locali lungo la rete autostradale potranno usufruire, durante il periodo da Maggio a Settembre, qualora le condizioni organizzative e commerciali lo consentano, oltre a 6 giorni di ferie. di ulteriori 3 giornate pari a 24 ore di permessi individuali retribuiti ex art. 47 del vigente C.C.N.L.
Nel caso di eventi eccezionali, che 1' Azienda rappresenterà alle OO.SS. locali, le ferie saranno attestate a 6 giorni.

Art. 14 - MALATTIA
Ferma restando la normativa del vigente C.C.N.L. I'Azienda riconosce il pagamento dei primi 3 giorni di malattia (periodo di carenza).

Art. 15 - SICUREZZA
Le parti convengono, vista la particolarità del problema, di costituire una Commissione tecnica congiunta a livello nazionale che dovrà riunirsi di norma almeno una volta all'anno.
In dette riunioni l'Azienda fornirà l'elenco completo di tutti gli episodi di piccola delinquenza e criminalità che avessero eventualmente interessato i locali in cui viene espletata l'attività della Società Autogrill.
Tale elenco, integrato da segnalazioni circostanziate che potranno essere presentate anche dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, consentirà alla Commissione l'individuazione delle zone e/o unità di maggiore criticità, nelle quali l'Azienda privilegierà gli interventi identificando le soluzioni più idonee in relazione alla tipicità ed alla ricorrenza degli eventi contrari alla sicurezza delle persone e delle cose.
Di tali soluzioni saranno informate le OO.SS. competenti per territorio e saranno eventualmente chiamate in causa per quanto di loro competenza sia le autorità amministrative locali e di pubblica sicurezza per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, sia le società petrolifere e quelle che gestiscono i tronchi auto-stradali.
La Commissione tecnica inizierà i suoi lavori entro il prossimo mese di maggio 1988. In tale occasione l'Azienda presenterà quanto fatto in termini di interventi finora effettuati per il miglioramento della sicurezza sulla base anche delle conoscenze maturate in questi ultimi anni e quanto eventualmente in programma.
Qualora il dipendente o i dipendenti del turno notturno ritenessero necessario, in presenza di reale pericolo imminente per la sicurezza personale o l'integrità della struttura, procedere a temporanea chiusura dell'esercizio, I'Azienda, verificato l'evento anche sulla scorta di una relazione dettagliata compilata dal dipendente o dai dipendenti, provvederà, qualora lo ritenga necessario, ad inoltrare esposto all'autorità competente.

Art. 16 - CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Al fine di facilitare ed incentivare l'ingresso di giovani nel mondo del lavoro le parti convengono di confermare integralmente ed inserire nel presente C.I.A.. nel rispetto delle norme di legge e di contratto vigenti, I'accordo sindacale sui contratti di formazione e lavoro valido per tutta la Società Autogrill stipulato tra le parti già il 24-3-1987.

Art. 17 - STAGIONALI
Così come previsto dalla legge 26-11 -1979 n. 598 e dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 143/78/80 e successive modificazioni, i lavoratori stagionali che abbiano prestato la loro opera alle dipendenze della Società Autogrill nelle precedenti stagioni, hanno la precedenza nelle assunzioni, sempreché il singolo lavoratore interessato ne abbia fatto esplicita richiesta all'Ufficio di Collocamento. La Società Autogrill opererà in modo da rendere concreto tale diritto di precedenza.

Art. 18 - VESTIARIO
L'azienda si impegna a fornire gratuitamente le divise di lavoro di cui all'art. 87 del C.C.N.L. dell'8-7-1982.

Art. 19 - ROTTURE DI STOVIGLIE
All'infuori dei casi di accertata negligenza nessun addebito sarà fatto ai dipendenti per rottura di stoviglie.
In casi di riscontrato andamento anormale delle rotture stesse, le parti si riuniranno per esaminare il problema.

Art. 20 - PREMIO Dl PRODUZIONE
L'importo del premio di produzione di L. 89.000 (ottantanovemila) lorde mensili, verrà elevato a decorrere dal 1° Gennaio 1991 a L. 110.000 tcentodiecimilal lorde mensili.
Tale importo, non assorbibile, viene corrisposto a tutti i dipendenti per 14 mensilità.
ll premio verrà riconosciuto soltanto per l'effettiva parteci~pazione al lavaro, considerandosi come tale, a questi effetti, anche la mancata prestazione d'opera per festività godute, per ferie godute, infortuni sul lavoro e per eventuali riposi di conguaglio goduti.
Al personale neo assunto che partecipa a corsi di istruzione professionale il premio di produzione verrà corrisposto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si com pie il terzo mese di anzianità.

Art. 21 - TERZO ELEMENTO
  1. nazionale
  2. aziendale
    Livelli dal 1-1-88 dal 1-7-89 dal 1-7-90
    1S 128.770 176.770<7td> 224.770
    1 112.137 153.937 195.737
    2 96.577 132.577 168.577
    3 85.846 117.846 149.846
    4 75.116 103.116 131.116
    5 67.068 92.068 117.068
    6 61.702 84.702 107.702
    7 53.654 73.654 93.654
    I valori sopra riportati risultano:
    • dalla riparametrazione 100-240 degli attuali importi del terzo elemento;
    • dall'aumento della base di calcolo di L. 20.000 lorde per il 7° livello, alle singole scadenze previste.
  3. Provinciale
Gli eventuali residui derivanti dalle operazioni di unificazione e di parametrazione dei terzi elementi provinciali e nazionali aziendali, di cui all'accordo 29-2-80. restano consolidati a titolo di terzo elemento provinciale.

Art. 22 - 13MA MENSILlTA'
Compatibilmente con le possibilità tecniche l' Azienda si adopererà per la corresponsione della 13ma mensilità entro il 15 Dicembre.

Art. 23 - 14MA MENSILITA'
L'erogazione della 14ma mensilità avverrà con le competenze del mese di Giugno.

Art. 24 - PREMIO Dl PRODUTTIVITA'
Il premio di produttività (voce separata dal premio di produzione, che ha un collegamento diretto con il fatturato dell'azienda e con il contributo individuale e collettivo fornito per la realizzazione dello stesso, sarà determinato e regolato dalle seguenti condizioni:
  1. nel caso in cui il fatturato delle vendite ,principali, con esclusione quindi delle sole vendite complementari tabacchi, giornali, lotterie e telefono) realizzato nell'anno di competenza, delpurato di tasso generale di inflazione riferito allo stesso anno (ISTAT), superi, a parità di unità produttive, quello realizzato nell'anno precedente di almeno il 3%, verrà corrisposto con la retribuzione di Marzo dell'anno successivo, a tutto il personale in forza a tempo indeterminato e proporzionalmente alle effettive presenze nell'anno di competenza, un premio di L. 60.000 sessantamila) lorde.
  2. nel caso in cui il fatturato delle vendite principali realizzato nell'anno di competenza, depurato del tasso generale di inflazione (ISTAT) superi quello dell' anno precedente di almeno il 5%, una ulteriore somma di L. 60.000 sessantamila) lorde verrà corrisposto con gli stessi criteri e modalità di cui al punto precedente.
Le somme erogate come premio dl produttività non avranno alcuna incidenza su tutti gli istituti contrattuali.

Art. 25 - UNA TANTUM
Viene concordata la corresponsione dei seguenti importi forfettari:
  • L. 294.000, lorde da erogarsi secondo i normali tempi tecnici, a titolo di UNA TANTUM per il 1987
  • L. 294.000, lorde da erogarsi al 1° gennaio 1989, a titolo di UNA TANTUM per il 1989
  • L. 294.000, lorde da erogarsi al 1° gennaio 1990, a titolo di UNA TANTUM per il 1990.
Detti importi verranno corrisposti esclusivamente a tutti i dipendenti in forza all'azienda con contratto a tempo indeterminato alle date di erogazione sopra indicate.
Gli importi di cui sopra verranno erogati ai dipendenti part-time a tempo indeterminato, in forza alle stesse date, in misura proporzionalmente ridotta.
Gli stessi importi verranno altresì corrisposti ai dipendenti, in forza alle date di cui sopra, assunti con contratto di formazione nonché ai dipendenti in prova alle stesse date con erogazione al superamento della prova stessa.
Gli importi Una Tantum di cui sopra non avranno alcuna incidenza su qualsiasi altro istituto contrattuale e in particolare sulle mensilità aggiuntive (13ma e 14ma), ferie, festività indennità di preavviso e T.F.R. ex art 2120 c.c.).

Art. 26 - SCATTI Dl ANZIANITA'
La Società Autogrill, a seguito delle richieste contenute nella piattaforma presentata dalle OO.SS. per il rinnovo del C.I.A., prende atto che la normativa sugli scatti di anzianità, così come ridefinita con il vigente C.C.N.L., pur riconoscendo un più adeguato trattamento normativo ed economico, ha lasciato per buona parte dei propri dipendenti, molti dei quali hanno cumulato anzianità aziendale elevata, situazioni che possono rappresentare un aspetto di non equità.
Le parti quindi convengono che nei nuovi trattamenti economici aziendali sia previsto un intervento di riequilibrio che consenta in tempi immediati il ripristino di una situazione complessivamente più corrispondente alle reali anzianità aziendali.
Pertanto a partire dal 1-1-88 ai dipendenti Autogrill che hanno terminato l'originaria serie di 4 scatti negli anni 1979 80, 81 e 82, verrà riconosciuto il raggiungimento di una somma, a titolo di scatti di anzianità, pari all'importo del valore di uno scatto, relativamente al livello di appartenenza come da C.C.N.L., moltiplicato per 4.
Tale somma è comprensiva sia dell'originario importo relativo alla vecchia serie di scatti maturati tra il 1979 ed il 1982, nonché dell'importo del valore di uno scatto contrattualmente corrisposto o da corrispondere dall' 8-87 al 7-88.

Art. 27 - INDENNITA' Dl ANZIANITA'
A partire dall' 1-1-72 I'indennità di anzianità per il personale non impiegatizio sarà pari ad una mensilità di retribuzione di fatto per ogni anno di servizio prestato, fermo restando l'indennità di anzianità (~pari a 15 giorni di retribuzione per anno) maturata a tutto il 31 Dicembre 1971. Quanto sopra fermo restando il disposto della legge 297 del 29-5-82.

Art. 28 - BARISTA AUTOBAR
Il barista Autobar fornisce stabilmente una prestazione comprensiva di attività tra loro diverse e/o promiscue proprie della struttura organizzativa in cui è chiamato ad operare, quali: preparazione e somministrazione prodotti, market, cassa, piccole pulizie.
In considerazione del complesso delle attività di cui al profilo professionale di cui sopra e delle particolari condizioni organizzative e strutturali in cui si esplica l'attività del barista che opera nell' Autobar, allo stesso viene corrisposta una specifica indennità aggiuntiva (SIA) portata dalle attuali L. 6.000, lorde mensili a L. 18.000, lorde mensili alle seguenti scadenze: L. 6.000, lorde dall' 1-1-1988 L. 6.000, lorde dall' 1-7-1989.
Tale indennità, strettamente collegata all'attività prestata, viene riconosciuta e corrisposta a tutti i baristi che operano negli autobar con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e verrà a cessare, qualora il lavoratore dovesse essere trasferito in realtà aziendali diversamente organizzate, o qualora mutino le attuali caratteristiche del servizio.
Tale indennità verrà inoltre, eccezionalmente, erogata anche ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato impiegati in sostituzione di personale fisso assente dal lavoro per maternità o per servizio militare.

Art. 29 - DISAGIATA SEDE
Ai dipendenti che prestano servizio negli esercizi autostradali non dotati di servizio aziendale di trasporto verranno corrisposte per ogni giornata di presenza dall' 1-2-1988 le seguenti indennità:
  • nel caso di distanza dell'esercizio dalla sede del municipio del più vicino centro abitato inferiore a 5 (cinque) chilometri L. 308;
  • nel caso di distanza compresa tra i 5 (cinque) ed i 10 (dieci) chilometri L. 770;
  • nel caso di distanza superiore ai 10 (dieci) chilometri di L. 1.078.
L'Azienda verificherà con le strutture sindacali locali particolari situazioni di disagio per identificare possibili soluzioni.

Art. 30 - INDENNITA' CHILOMETRICA
I rimborsi sono stabiliti nelle seguenti misure:
  1. Autovetture a benzina
    • fino a 1000 cc. L. 258
    • da 1001 a 1300 cc. L. 298
    • da 1301 a 1400 cc. L. 308
    • oltre 1400 cc. L. 338
  2. Autovetture diesel
    • fino a 1300 cc. L. 258
    • da 1301 a 1400 cc. L. 308
    • oltre 1400 cc. L. 338

Art. 31 - RIMBORSO SPESE MASSIMALI
  • Colazione L. 1.500
  • Pranzo L. 17.000
  • Cena L. 17.000
  • Pernottamento Alberghi 2.a cat (3 stelle)

Art. 32 - TRASFERTE
Al personale in trasferta fuori dalla circoscrizione del Comune ove ha sede l'esercizio presso il quale è in forza, sarà rimborsato l'importo delle spese di viaggio di vitto e alloggio, nei limiti della normalità, liquidato in base a note documentate.
Su richiesta del personale in trasferta sono possibili accordi forfettari tra le parti.
Le ore effettive di viaggio saranno compensate con la normale retribuzione fino ad un massimo di 8 ore, quelle eccedenti saranno compensate con il 50% della retribuzione normale.
Ai fini di cui sopra non sono cumulabili le ore di viaggio compiute in giorni diversi.

Art. 33 - TRASFERIMENTI
Si conviene che i trasferimenti fuori dal Comune in cui è sito il locale potranno essere attuati nell'ambito delle norme vigenti, tenendo presenti le par-ticolari situazioni che determinano la consensualità dell'interessato al trasferimento.
L'attuazione dei trasferimenti determinati da ristrutturazioni è disciplinato da quanto previsto dall'Art. 2.
Fatti salvi i casi di consensualità, i trasferimenti del personale appartenente alle ex categorie A e B saranno esaminati preliminarmente con le OO.SS. aziendali per verificare l'effettiva natura esclusivamente tecnico-organizzativa del trasferimento.
Al personale trasferito per esigenze dell' Azienda da un esercizio all'altro, sito il diversa località e sempre che il trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo, previamente concordato con l'Azienda, delle spese per mezzi di trasporto per sé e per i familiari e per il trasloco degli effetti (mobili, bagagli, ecc.). Inoltre quale indennità di trasferimento verrà corrisposta:
  1. al una somma pari a 100 ore di retribuzione di fatto se senza congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento;
  2. una somma pari ad una mensilità se capo famiglia con congiunto a carico che lo segua nel trasferimento;
  3. una somma pari a mezza mensilità in aggiunta a quanto previsto al punto b) per ogni ulteriore congiunto a carico che lo segua nel trasferimento fino al raggiungimento massimo di 3 mensilità di retribuzione, qualsiasi sia il numero dei congiunti a carico che lo seguano nel trasferimento.
Qualora in relazione al trasferimento, il personale interessato per effetto dell' anticipata risoluzione del contratto di affitto della propria abitazione, sempreché questo sia stato regolarmente registrato prima della comunicazione del trasferimento stesso, o dei singoli contratti di fornitura domestica gas, luce, ecc.) debba corrispondere indennizzi, questi restano a carico dell' Azienda.

Art. 34 - VITTO
Il personale che svolge l'attività nei locali autostradali muniti di ristorante o tavola calda può consumare, per ogni giornata di presenza, un pasto se il servizio è prestato in un turno continuato di lavoro, due pasti se in un turno spezzato dietro pagamento di L. 375 (trecentosettantacinque) per pasto, fatte salve le condizioni di miglior favore acquisite dai singoli lavoratori.
Il pasto sarà composto da una prima portata, una seconda portata, un contorno, una frutta e una bevanda.
Negli esercizi autostradali nei quali non è possibile la consumazione del pasto, oltre alla refezione prevista dal C.C.N.L., tutti indistintamente i lavoratori avranno diritto alla consumazione di n. 3 panini o generi equlivalenti più una bevanda al prezzo di L. 375 (trecentosettantacinque).
La consumazione del pasto avverrà in un tempo massimo di 20 minuti che saranno retribuiti e che faranno parte del nostro orario giornaliero.
L'interruzione del lavoro per il pasto sarà segnalato dalla timbratura del cartellino orologio e così pure la fine delI 'interruzione.
L'Azienda opererà per l'attuazione della sostituzione del lavoratore che debba usufruire dei venti minuti della consumazione del pasto, laddove tale sostituzione sia tecnicamente possibile, anche ricorrendo al Responsabile dell'esercizio.
In caso di impossibilità di sostituzione verrà presa in esame dall' Azienda la sospensione del servizio per il periodo corrispondente alla consumazione del pasto.

Art. 35 - DIRITTI SINDACALI
La Società riconosce le strutture sindacali aziendali, i delegati di reparto o settore ed il Consiglio di Esercizio.
L'Azienda estenderà la tutela prevista dalla legge 20-5-1970 n. 300 ai dipendenti dei locali con meno di 15 addetti.
Viene riconosciuto il diritto di assemblea, di cui all'arti!colo 20 della legge 300, presso una sola unità produttiva, ai dipendenti della stessa azienda in forza presso diverse unità produttive, salvaguardando la continuità del servizio nei locali di appartenenza dei partecipanti alI'assemblea interaziendale.
Le ore retribuite per penmessi alle RSA o ai componenti i CdA sono stabilite nella misura di 3 per ogni dipendente in forza a tempo indeterminato.
Su richiesta scritta delle OO.SS. territoriali, l'utilizzazione del monte ore assegnato potrà essere realizzata anche per gruppi di più locali (Autobars).
L'Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che abbiano sottoscritto la relativa delega.
L'importo di tale contributo associativo verrà versato secondo le indicazioni delle OO.SS. Nazionali interessate.

Art. 36 - CONTRATTAZIONE A LIVELLO DI UNITA' PRODUTTIVE:
AUTOGRILLS, ZONE AUTOBARS
ZONE MANUTENZI0NE

Gli istituti di carattere normativo regolati dal presente Accordo Integrativo Nazionale Aziendale, saranno disciplinati solo dalle Associazioni Nazionali stipulanti.
Le organizzazioni Territoriali e le rappresentanze aziendali hanno competenza a trattare le materie appresso elencate ad esse espressamente demandate dal presente accordo:
  • organizzazione del lavoro;
  • determinazione dei turni e distribuzione dell'orario di lavoro, fermo restando il contrattuale orario settimanale di lavoro;
  • determinazione del periodo di godimento delle ferie;
  • eventuali deroghe alla limitazione del lavoro straordinario nei limiti e secondo le modalità previste;
  • organici;
  • ambiente di lavoro;
  • attribuzione delle qualifiche.
Le zone Autobars indicate nell'allegato B) vengono prese a base al fine di consentire un utile livello di confronto sulle materie sopraindicate.
Si conviene inoltre di procedere attraverso le necessarie sperimentazioni alla loro ulteriore e più precisa definizione.

Art. 37 - FIGURE ESISTENTI NELLE UNITA' Dl VENDITA DELLA SOCIETA' AUTOGRILL
(esclusa la sede centrale)
Livello Parametro Nome delle mansioni
100 Interno fattorino
115 Commis (interno ristorazione)
125 Barista Grill
Barista Autobar
Hostess Ristorazione
Hostess Market
Addetto cassa
Addetto griglia
140 Cuoco capo partita
Addetto bottegaccia
160 Cuoco unico
Operaio manutenzione (12 Mesi)
Gastronomo addetto bottegaccia
Impiegata d'ufficio grill
180 Capo cuoco
Operaio specializzato manutenzione
Capo barista
209 Responsabile attività grill
Responsabile Autobar
Assistente manutenzione
1°S 240 Direttore grill
Capo area manutenzione


Art. 38 - QUADRI
In ottemperanza a quanto stabilito sia dall'art. 2 della legge 13.05.1985 n. 190 e successive integrazioni e modifiche che dall'articolo 7 del nuovo C.C.N.L. sono considerati nella categoria dei Quadri i lavoratori che nell'organizzazione aziendale Alutogrill rivestono la qualifica di:
  • 1a Super: Direttore Grill
  • 1a Super: Coordinatori Aree Manutenzione
  • 1° Livello: Responsabile Autobar


MANUTENZIONE
premesso che:
L' Azienda riconferma il proprio impegno a mantenere l'attività di manutenzione tramite le proprie squadre.
I lavoratori dellle squadre di manutenzione ricopriranno volontariamente a richiesta dell'Azienda le esigenze improvvise non differibili che dovessero verificarsi nelle zone di loro competenza.
I lavoratori che formano dette squadre dovranno garantire, attraverso la più completa mobilità territoriale nell'ambito delle zone, lo svolgimento di tutte le attività attinenti le loro funzioni e dovranno prestare la propria attività lavorativa, come multiruolo seguendo criteri di programmazione e prevenzione nell'ambito delle sub zone loro assegnate.
L' attività di manutenzione ha l'esigenza di essere caratterizzata in senso preventivo allo scopo di ottimizzare l'efficienza e di salvaguardare adeguatamente il patrimonio aziendale, valorizzando la professionalità dei lavoratori.
L' Azienda, attraverso adeguati corsi di addestramento professionale, provvederà al completamento e aggiornamento delle conoscenze tecniche dei lavoratori.
Si conviene quanto segue:

Art. 1 - ORARIO Dl LAVORO
Di norma l'orario di lavoro (08.00-16.00) si svolgerà in turno continuato, per cui tale soluzione prevede l'intervallo per la mensa di 20 minuti.
L'Azienda comunque accetta di fare effettuare l'orario spezzato a tutti i lavoratori che lo preferiscono.
Deroghe all'inizio dell'orario di lavoro saranno concordate tra le parti a fronte dli particolari esigenze.

Art. 2 - LAVORO STRAORDINARIO
Gli interventi di emergenza in occasione di festività o riposi, o effettuati di notte, non saranno retribuiti come ore di lavoro straordinario, ma recuperati e con in aggiunta il pagamento delle sole maggiorazionl contrattuali.
Nel computo delle ore di lavoro di cui al presente articolo saranno compresi i tempi di percorrenza dalla dimora del lavoratore al luogo dell' intervento.


Art. 3 - FERIE
Fatta salva la normativa generale l'Azienda si impegna a concordare i periodi di ferie con i lavoratori.

Art. 4 - RIMBORSO SPESE Fermo restando quanto disposto dall'accordo 1.7.1977 circa l'obbligo della consumazione del pasto presso un'ulnità di vendita della Società fornita di ristorante il rimborso in oggetto viene riconosciuto a piè di lista fino ad un massimale di L. 17.000; viene inoltre riconosciuto un rimborso forfettario pari a Km. 5 per ogni pasto consumato al di fuori dei locali di vendita della Società.
In caso di pernottamento e cena fuori sede, come da programma stabilito dietro presentazione di ricevuta fiscale, viene consentito il pernottalmento in alberghi di 2a categoria (3 stelle); viene inoltre riconosciuto, in tale caso, un rimborso forfettario pari a Km. 25.

Art. 5 - RIMBORSO CHILOMETRICO
I rimborsi sono stabiliti nelle seguenti misure:
  1. Autovetture a benzina
    • fino a 1000 cc. L. 258
    • da 1001 a 1300 cc. L. 298
    • da 1301 a 1400 cc. L. 308
    • oltre 1400 cc. L. 338
  2. Autovetture diesel
    • fino a 1300 cc. L. 258
    • da 1301 a 1400 cc. L. 308
    • oltre 1400 cc. L. 338
comprensivi della quota di trasporto materiali sin qui riconosciuta.
L'azienda rimborserà ai dipendenti quanto speso per l'ottenimento del Bollo E.
Rimangono inalterati i principi definiti in merito all' adeguamento del rimborso chilometrico e al Bollo E.

Art. 6 - POLIZZA CASCO
L'azienda rimborserà ai componenti le squadre di manutenzione che utilizzano il proprio automezzo, l'importo pagato per la stipulazione di una polizza Casco fino a L. 300.000 (trecentomila) dietro presentazione di copia della polizza.

Art. 7 - PERMESSI SINDACALI
Si riconoscono oltre alle ore previste procapite dal Contratto Integrativo Nazionale n. 120 ore per i rappresentanti sindacali delle squadre di manutenzione.



Allegato A

ACCORDO SUI CONTRATTI Dl FORMAZIONE E LAVORO PER LA SOCIETA' AUTOGRILL S.p.A.
Oggi, 24 marzo 1987, si sono incontrate in Roma una delegazione della Società Autogrill S.p.A., composta dai Signori Mauro e Muro e le delegazioni nazionali dellle OO.SS. di Settore composte dai sigg. Mancini e Degli Esposti per la Filcams/CGIL, dal sig. Michelagnoli per la Fisascat/CISL e dai sigg. Stroppa e Pellegrini per la Uiltucs/UIL.
Le parti convengono di dare concreta attuazione a quanto disposto e previsto dall'accordo Quadro sui Contratti di Formazione e Lavoro contenuto nel CCNL del settore Turismo del 17.6.1986, attraverso la seguente intesa valida per tutta l'Autogrilll S.p.A., al fine di facilitare ed incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani così come identificati dalle norme legislative vigenti.
Tale intesa, che per l'anno 1987 permetterà a livello nazionale di attivare contratti di Formazione e Lavoro per un massimo del 20% della forza lavoro aziendale, si intenderà tacitamente ninnovata anche per gli anni a venire, salvo eventuali disdette. Nell'incontro annuale, per esaminare dati e situazioni consuntive dei contratti di Formazione e Lavoro stipulati in Azienda, le parti potranno promuovere verifiche anche sulle modalità di realizzazione dell 'intero progetto.
Si convengono i sottoelencati criteri e principi che i singoli contratti di Formazione e Lavoro dovranno contenere:
  1. Soggetti interessati: lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, senza distinzione di sesso e comunque nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
  2. C.C.N.L. applicato: il C.C.N.L. relativo ai dipendenti da Aziende del Settore Turismo, parte Pubblici Esercizi.
  3. Durata del contratto: il singolo contratto Formazione e Lavoro avrà durata pari a 24 mesi. Per i giovani assunti a tempo pieno o a tempo parziale valgono i limiti di orario giornaliero o settimanali contrattualmente previsti.
  4. Retribuzione prevista: saranno applicati gli elementi salariali previsti dal vigente C.C.N.L., integrati dai trattamenti aziendali, secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa.
  5. Docenti: considerata la particolarità dell'attività svolta, la formazione e l'addestramento saranno curati direttamente e costantemente da collaboratori aziendali, titolati da specifica capacità professionale.
  6. Località: il corso d formazione e lavoro si terrà sia per la parte teorica che per quella pratica, nei locali della Società.
  7. Programma: il corso prevede una suddivisione teorica e pratica. Gli interventi teorici saranno volti all'acquisizione delle norme igienico-sanitarie, delle norme infortunistiche e delle conoscenze connesse allo svolgimento dell'attività specifica. La parte pratica avverrà in affiancamento al personale già esperto per la conoscenza, l' uso e la manutenzione delle apparecchiature e macchine utilizzate per la conoscenza e la preparazione delle ricette di tutti i prodotti confezionati, per l'apprendimento di metodologie e tecnologie avanzate, secondo un nuovo concetto di ristorazione. Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di svolgere le operazioni fondamentali previste daglli standards operativi.
  8. Periodo di prova: il periodo di prova per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro sarà di 60 giorni lavorativi quando il Contratto di Formazione e Lavoro preveda un livello di inquadramento, all'atto dell'assunzione, superiore al 4° e di 30 gg. lavorativi negli altri casi.
  9. Inquadramento: Gli inquadramenti sono determinati come dalla tabella allegata.
  10. Qualifica e mansione da conseguire: i contratti di Formazione e Lavoro potranno essere attivati per tutte le figure professionali, coerenti con l'organizzazione aziendale e con le finalità proprie della attività della Società, siano essi presenti nelle unità di vendita che nella Sede impiegatizia. Le intese raggiunte, relativamente alle figure professionali di normale utilizzo all' interno dell'organizzazione aziendale sono le seguenti:
    Qualifica e livello di inserimento livello intermedio livello finale al 24° mese
    Interno ristorazione 7° 6° dopo il periodo di prova
    Barista 6° 5° dopo il 12° mese
    Addetti Market 6°5° dopo il 12° mese5
    Addetti Ristorante 6° 5°dopo il 12° mese
    Cuoco 6°5° dopo il 12° mese
    Gastronomo 5°4° dopo il 12° mese
    Impiegato d'ordine
    (es. Dattilografa/ Archivista contabile ecc.)5°
    4° dopo il 12° mese
    Impiegato di concetto
    (es. Add. contabilità Add. pratiche legali - Add. paghe e contributi ecc.) 5°
    4° dopo il 12° mese
    Programmatore Resp. attività (grill/autobar) 3° 2° dopo il 12° mese
    Junior di Dir. Centrale 3° 2° dopo il 12° mese

    Le parti convengono che al 12° mese dei Contratti di Formazione e Lavoro si tenga a livello locale una verifica congiunta degli stessi onde consentire alla Azienda, a fronte di un positivo inserimento del singolo, di stabilire la trasformazione del rapporto di Formazione e Lavoro a tempo indeterminato alla sua naturale scadenza del 24° mese.
  11. Percorsi formativi: vengono allegate le schede relative alle qualifiiche previste dalla Tabella di cui al precedente punto 10.
  12. La Società Autogrill S.p.A., nel presentare la richiesta all'Ufficio di Collocamento Territorialmente competente, dovrà necessariamente allegare specifici accordi stipulati con le OO.SS. aziendali e/o territoriali sui seguenti punti:
    • determinazione della previsione quantitativa dei contratti di Formazione e Lavoro da stipulare nel periodo considerato;
    • la tipologia degli stessi in relazione alle esigenze individuate localmente;
    • la verifica dei percorsi formativi delle figure professionali con le esigenze specifiche del territorio considerato.
  13. Il presente accordo sarà depositato presso gli Uffici del Ministero del Lavoro e presso gli Uffici Regionali del Lavoro.
Per quanto non esplicitamente previsto da tale accordo, vale la disciplina del CCNL.
AUTOGRILL S.p.A.
CGIL - CISL - UIL

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