Accordo Nazionale Aziendale 17/7/1970

Per gli Autogrill della societą "EPEA - PAVESI"

ALLEGATO B

L'anno 1970 il giorno 17 luglio in Novara, tra la EPEA-S.p.A. e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILAMT-UIL, a integrazione e in deroga del CCNL dei Pubblici Esercizi marzo 1970 e dell'Accordo Nazionale di lavoro per i dipendenti dai posti di ristoro autostradali 30/4/69, si č convenuto quanto segue:

  1. Contrattazione degli organici - gli organici dei posti di ristoro verranno esaminati, contrattati e discussi localmente fra le organizzazioni sindacali provinciali, i membri delle commissioni interne e i rappresentanti della E.P.E.A.;

  2. Modalitą di applicazione dell'orario di lavoro - gli orari di lavoro e la distribuzione dei turni verranno esaminati, contrattati e discussi localmente fra le organizzazioni sindacali provinciali, i membri delle commissioni interne e i rappresentanti della E.P.E.A.;

  3. Vitto - a tutto il personale dei posti di ristoro muniti di ristorante o tavola calda, viene concesso il godi mento dei pasti con le seguenti midalitą:
    • un pasto ai lavoratori che prestano servizio con orario continuato dietro pagamento di un prezzo convenzionale di £.125;
    • due pasti ai lavoratori che prestano servizio con orario spezzato dietro pagamento di un prezzo convenzionale di £.125 per pasto.

    Negli altri esercizi, in sostituzione del pasto, viene concessa la refezione come previsto dal'art.80 del CCNL marzo 1970.
    Il pasto sarą composto da una prima portata, una seconda portata e una frutta o una bevanda. Verrą predisposto un menł comprendente giornalmente almeno due prime portate e due seconde portate. Un membro della Commissione interna (o il Delegato aziendale) deve comunicare con almeno un giorno di anticipo alla Direzione dell'Autogrill le portate prescelte a nome e per conto di tutti i dipendenti i quali debbono attenersi rigorosamente a uniformemente al menł prescelto senza eccezione alcuna.
    Ai singoli interessati č lasciata la sola facoltą di scelta fra la porzione di frutta e una bevanda.

  4. Rotture - si conviene che, a partire dal 1° maggio1970, nessun addebito verrą operato a questo titolo al personale, all'infuori dei casi di accertata negligenza. Qualora il fenomeno delle rotture dovesse manifestare in futuro un andamento anomalo rispetto al passato, le parti si riuniranno per esaminare il problema;

  5. Premio di produzione - a decorrere dal1° maggio 1970 viene concesso a tutti i dipendenti un premio di produzione non assorbibile nella misura di £. 11.000 mensili per 13 mensilitą annue; detto premio verrą liquidato mensilmente con la stessa modalitą della paga conglobata. Al personale neo assunto che partecipa ai corsi di istruzione professionale, il premio di produzione verrą corrisposto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il terzo mese di anzianitą.


Con quanto sopra convenuto si intende definito e globalmente risolto il complesso delle rivendicazioni contenute nelle lettere della C.G.I.L. del 14/4/70 - C.I.S.L. del 14/4/70 -U.I.L. del 15/4/70 ed ogni questione sollevata dalle organizzazioni Sindacali Provinciali.
Le Organizzazioni Sindacali danno atto con la firma del presente accordo che non saranno avanzate altre rivendicazioni, aventi contenuto economico, fino al 31 dicembre 1971.
Le parti convengono infine di incontrarsi nel terzo mese precedente la data suddetta per eventuali trattative di rinnovo.

Letto confermato e sottoscritto.


Torna alla Home Page

Torna alla pagina di presentazione