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Motta, Accordo integrativo aziendale dell'11 dicembre 1971
Il giorno 11 dicembre 1971 presso l'E.P.A.M. di Milano si sono incontrati i Sigg.ri Salvatore FALCONE Segretario Nazionale della F.I.S.A.S.C.A.T. - C.I.S.L., Luciano MANCINI Segretario Nazionale della F.I.L..C.A.M.- C.G.I.L. e Michele Battiato in presentanza della segreteria nazionale della U.I.L.A.M.T. _ U.I.L. ed i Sigg.ri Gianluigi SCABBIA, Renzo DURANTI E Giovanni MINGOTTI in rappresentanza della Società MOTTA raggiungendo, dopo ampia ed approfondita discussione, il seguente accordo integrativo nazionale aziendale:
- AUMENTO RETRIBUZIONE
A partire dal 1° gennaio 1972 verrà corrisposto a tutto il personale dei pubblici esercizi, un aumento di L. 5.000 assorbibili nella misura massima di L. 3.000, le rimanenti somme verranno a costituire un terzo elemento non assorbibile.
- PREMIO DI PRODUZIONE
A far tempo dal 1° marzo1972 l'attuale premio di produzione viene aumentato di L. 98.000 annue lorde ed a far tempo dal 1° marzo 1973 di ulteriori L. 126.000.= annue lorde.
Detti importi non saranno assorbibile verranno corrisposti in quattordicesimi.
- CLASSIFICAZIONE
Dal 1° maggio 1972 entrerà in vigore la classificazione e relativa scala parametrale, come da prospetto allegato.
- PARITA' NORMATIVA
A partire dal 1° gennaio 1972 l'indennità di anzianità per i salariati verrà calcolata in 26 giorni lavoratovi per anno, fermo restando l'indennità di anzianità ( pari a giorni 15 per anno) maturata a tutto il 31/12/1971.
Dal 1° gennaio 1972 le ferie spettanti saranno per tutti i dipendenti calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 31 del CCNL pubblici esercizi per il personale impiegatizio.
- LAVORO STRAORDINARIO
Viene fissato un limite massimo annuale per il lavoro straordinario che dovrà essere contenuto entro le 150 ore annue e 15 ore mensili pro capite. Deleghe ai limiti mensili saranno contrattate con le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali, fermo restando il limite annuale suddetto.
- 13.a e 14.a MENSILITA'
Fermo restando i criteri di corresponsione della 13.a mensilità sulla retribuzione di fatto, la14.a mensilità verrà corrisposta secondo quanto previsto dal CCNL Pubblici Esercizi con in aggiunta un quattordicesimo del premio di produzione.
- CONSUMAZIONE PASTI
Al Personale dei negozi di città e dei locali delle autostrade sprovvisti di mensa, che svolge il lavoro in turno continuato e che non viene sostituito è concesso di effettuare la consumazione prevista dall'accordo 27/11/1970, durante il nostro orario di lavoro in un tempo non superiore a 20 minuti.
- LAVORO NOTTURNO
Si conviene che per orario notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Resta convenuto che vengono assentati dal lavoro notturno le donne ed i fanciulli dopo le ore 22 nei locali delle autostrade e dopo le ore 23 nei negozi di città.
Le prestazioni effettuate in orario normale notturno saranno retribuite con una maggioranza oraria del 20%.
- FERIE
Anche i dipendenti dei locali siti sulle autostrade potranno usufruire di 6 giorni lavorativi di ferie nel periodo estivo con le limitazioni già concordate o da concordarsi con le strutture Sindacali Aziendali e Territoriali.
Resta confermato il diritto al godimento del riposo in domenica ogni 5 settimane.
- ABOLIZIONE DELL'APPRENDISTATO
- DIRITTI SINDACALI
- L'Azienda riconosce le nuove strutture Sindacali e più precisamente i Delegati di Reparto ed il Consiglio di Negozio.
- L'Azienda provvederà inoltre su delega del lavoratore, a trattenere il contributo di associazione sindacale nella misura dell'1% sulla retribuzione.
- L'Azienda provvederà a trattenere ai dipendenti un importo di L. 1.000 per costi del testo completo dell'Accordo Integrativo Aziendale Nazionale.
L'Azienda riconosce l'istituto dell'aspettativa e del distacco sindacale.
Il monte orario a disposizione dei lavoratori del settore Pubblici Esercizi della Società MOTTA per gli istituti di cui sopra sarà di 5.500 ( cinquemilacinquecento) ore annuali da suddivedersi secondo criteri che saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.
L'aspettativa potrà essere richiesta per un numero massimo di 13 dipendenti all'anno; dal monte orario di cui sopra si intendono destinati a permessi sindacali N. 3.500 ore.
- Al fine di favorire lo svolgimento del turno continuato il personale potrà ruotare nell'ambito dello stesso raggruppamento e valore parametrale.
- DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo entra in vigore il 1° Gennaio 1972 e scadrà il 28 Febbraio 1974 con possibilità di disdetta quattro mesi prima della scandenza.
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BASE |
100 |
INTERNI |
107 |
Comis sala - cucina (un anno) |
111 |
Allieva commessa (3 mesi) |
Allievo Pasticcere - Gastronomo - Gelatiere (1 anno) |
secondo barista |
Sfoglina - interno cucina |
2° commessa (un anno) | 118 |
Operaio di Magazzini |
Aiuto cuoco |
Aiuto pasticcere - Gastronomo - Gelatiere (1 anno) |
Addetto controllo | 121 |
Autista |
Dattilografa |
Barista (1 anno) |
Banconiere/a Rifornimento e domicili (1 anno) |
Commessa |
Cameriere | 125 |
Dispensiere |
Secondo gastronomo |
2°pasticcere |
2° gelatiere |
Barista |
Commessa |
Banconiere/a rifornimento e domicili |
Cassiera | 130 |
Cameriere chef ai vini |
Cuoco capo partita |
Cuoco unico |
Barista capo squadra |
Pasticcere - gastronomo - gelatiere |
Impiegato/a | 142 |
Capo magazziniere |
Specializzato manutenzione |
Capo commessa | 150 |
Capo barista |
Chef cucina |
Capo laboratorio |
maitre |
Vice direttore | 190 |
Direttore - Condirettore | 240 |
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