Motta, Accordo integrativo aziendale dell'11 dicembre 1971




Il giorno 11 dicembre 1971 presso l'E.P.A.M. di Milano si sono incontrati i Sigg.ri Salvatore FALCONE Segretario Nazionale della F.I.S.A.S.C.A.T. - C.I.S.L., Luciano MANCINI Segretario Nazionale della F.I.L..C.A.M.- C.G.I.L. e Michele Battiato in presentanza della segreteria nazionale della U.I.L.A.M.T. _ U.I.L. ed i Sigg.ri Gianluigi SCABBIA, Renzo DURANTI E Giovanni MINGOTTI in rappresentanza della Società MOTTA raggiungendo, dopo ampia ed approfondita discussione, il seguente accordo integrativo nazionale aziendale:

  1. AUMENTO RETRIBUZIONE
    A partire dal 1° gennaio 1972 verrà corrisposto a tutto il personale dei pubblici esercizi, un aumento di L. 5.000 assorbibili nella misura massima di L. 3.000, le rimanenti somme verranno a costituire un terzo elemento non assorbibile.

  2. PREMIO DI PRODUZIONE
    A far tempo dal 1° marzo1972 l'attuale premio di produzione viene aumentato di L. 98.000 annue lorde ed a far tempo dal 1° marzo 1973 di ulteriori L. 126.000.= annue lorde.
    Detti importi non saranno assorbibile verranno corrisposti in quattordicesimi.

  3. CLASSIFICAZIONE
    Dal 1° maggio 1972 entrerà in vigore la classificazione e relativa scala parametrale, come da prospetto allegato.

  4. PARITA' NORMATIVA
    A partire dal 1° gennaio 1972 l'indennità di anzianità per i salariati verrà calcolata in 26 giorni lavoratovi per anno, fermo restando l'indennità di anzianità ( pari a giorni 15 per anno) maturata a tutto il 31/12/1971.
    Dal 1° gennaio 1972 le ferie spettanti saranno per tutti i dipendenti calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 31 del CCNL pubblici esercizi per il personale impiegatizio.

  5. LAVORO STRAORDINARIO
    Viene fissato un limite massimo annuale per il lavoro straordinario che dovrà essere contenuto entro le 150 ore annue e 15 ore mensili pro capite. Deleghe ai limiti mensili saranno contrattate con le organizzazioni sindacali aziendali e territoriali, fermo restando il limite annuale suddetto.

  6. 13.a e 14.a MENSILITA'
    Fermo restando i criteri di corresponsione della 13.a mensilità sulla retribuzione di fatto, la14.a mensilità verrà corrisposta secondo quanto previsto dal CCNL Pubblici Esercizi con in aggiunta un quattordicesimo del premio di produzione.

  7. CONSUMAZIONE PASTI
    Al Personale dei negozi di città e dei locali delle autostrade sprovvisti di mensa, che svolge il lavoro in turno continuato e che non viene sostituito è concesso di effettuare la consumazione prevista dall'accordo 27/11/1970, durante il nostro orario di lavoro in un tempo non superiore a 20 minuti.

  8. LAVORO NOTTURNO
    Si conviene che per orario notturno si intende quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
    Resta convenuto che vengono assentati dal lavoro notturno le donne ed i fanciulli dopo le ore 22 nei locali delle autostrade e dopo le ore 23 nei negozi di città.
    Le prestazioni effettuate in orario normale notturno saranno retribuite con una maggioranza oraria del 20%.

  9. FERIE
    Anche i dipendenti dei locali siti sulle autostrade potranno usufruire di 6 giorni lavorativi di ferie nel periodo estivo con le limitazioni già concordate o da concordarsi con le strutture Sindacali Aziendali e Territoriali.
    Resta confermato il diritto al godimento del riposo in domenica ogni 5 settimane.

  10. ABOLIZIONE DELL'APPRENDISTATO

  11. DIRITTI SINDACALI
    • L'Azienda riconosce le nuove strutture Sindacali e più precisamente i Delegati di Reparto ed il Consiglio di Negozio.
    • L'Azienda provvederà inoltre su delega del lavoratore, a trattenere il contributo di associazione sindacale nella misura dell'1% sulla retribuzione.
    • L'Azienda provvederà a trattenere ai dipendenti un importo di L. 1.000 per costi del testo completo dell'Accordo Integrativo Aziendale Nazionale.

    L'Azienda riconosce l'istituto dell'aspettativa e del distacco sindacale.
    Il monte orario a disposizione dei lavoratori del settore Pubblici Esercizi della Società MOTTA per gli istituti di cui sopra sarà di 5.500 ( cinquemilacinquecento) ore annuali da suddivedersi secondo criteri che saranno comunicati dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie.
    L'aspettativa potrà essere richiesta per un numero massimo di 13 dipendenti all'anno; dal monte orario di cui sopra si intendono destinati a permessi sindacali N. 3.500 ore.

  12. Al fine di favorire lo svolgimento del turno continuato il personale potrà ruotare nell'ambito dello stesso raggruppamento e valore parametrale.

  13. DECORRENZA E DURATA
    Il presente accordo entra in vigore il 1° Gennaio 1972 e scadrà il 28 Febbraio 1974 con possibilità di disdetta quattro mesi prima della scandenza.


PARAMETRI
BASE 100
INTERNI 107
Comis sala - cucina (un anno) 111
Allieva commessa (3 mesi)
Allievo Pasticcere - Gastronomo - Gelatiere (1 anno)
secondo barista
Sfoglina - interno cucina
2° commessa (un anno)118
Operaio di Magazzini
Aiuto cuoco
Aiuto pasticcere - Gastronomo - Gelatiere (1 anno)
Addetto controllo121
Autista
Dattilografa
Barista (1 anno)
Banconiere/a Rifornimento e domicili (1 anno)
Commessa
Cameriere125
Dispensiere
Secondo gastronomo
2°pasticcere
2° gelatiere
Barista
Commessa
Banconiere/a rifornimento e domicili
Cassiera130
Cameriere chef ai vini
Cuoco capo partita
Cuoco unico
Barista capo squadra
Pasticcere - gastronomo - gelatiere
Impiegato/a142
Capo magazziniere
Specializzato manutenzione
Capo commessa150
Capo barista
Chef cucina
Capo laboratorio
maitre
Vice direttore190
Direttore - Condirettore240



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