Accordo integrativo aziendale del 3 luglio 1997

Integrativo 3 luglio 1997, accordo sulle fasce orarie del part - time

VERBALE DI ACCORDO


In data odierna tra la Societā AUTOGRILL S.p.A. rappresentata dai Sigg.ri Frigeri e Cristiano ed il C.d.A. del punto di vendita di MAGLIANA Sud, si č giunti al seguente accordo in materia di lavoro a tempo paziale.


Premesso che:

In data 1 ottobre 1996 la societā AUTOGRILL S.p.A. e le Associazioni Sindacali Nazionali di settore, con accordo integrativo hanno inteso disciplinare la materia in questione tenendo conto:
  • dell'art.51 del vigente C.C.N.L. Turismo- Pubblici Esercizi
  • della sentenza della Corte Costituzionale n°210 del 11.05.1992
  • dell'art. 5 della legge 863/1984

considerato che il lavoro a tempo parziale:

si č dimostrato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche in funzione della salvaguardia delle risorse occupazionali che le Parti considerano prioritarie
ha risposto in termini di adeguatezza alla necessitā di flessibilitā delle strutture organizzative, in rapporto alla variabilitā dei flussi di clientela
ha consentito di dare risposte valide alle esigenze dei lavoratori

considerato altresi che:
nel punto di vendita di MAGLIANA l'attivitā si articola in un settore unico le cui necessitā variano in relazione ai diversi flussi di clientela ed alle esigenze commerciali

TUTTO CIO' PREMESSO


Le Parti concordano che nel punto di vendita di MAGLIANA sud si individuano le seguenti fasce orarie per turni di lavoro:
Settore Turni Fasce orarie
Bar - Snack Turno: 06/14 06/10 07/11 10/14 10.30/14.30
Spizzico turno 14/22 12/016 13/17
Cassa - Market turno 22/06 20/24 22/02


In tal modo le Parti intendono il lavoratore Part-Time parte integrante dell'organizzazione del lavoro la quale prevede un sistema di turni avvicendati.
Le fasce orarie sopra individuate saranno riportate anche nella lettera di assunzione dei lavoratori da inserire in futuro.
Per i lavoratori giā in forza, assunti con contratto individuale a tempo parziale orizzontale, le fasce orarie sopra riportate formeranno oggetto di lettera di integrazione del loro originario contratto di lavoro, limitatamente alla parte concernente la distribuzione dell'orario di lavoro.

Si precisa altresi che:

  1. Diverse ed altre fasce orarie potranno comunque essere effettuate dai dipendenti, in via eccezianale, dietro loro consenso esplicito.
  2. Il lavoratore Part-time assunto con contratto di lavoro orizzontale, compatibilmente con le esigenze aziendali, potrā comunque effettuare la prestazione lavorativa in verticale dietro richiesta.

L'orario di lavoro di tutti i lavoratori Part-time verrā comunicato, dopo la stipula del presente accordo, a cura della Direzione del locale, con cadenza quindicinale.

Letto confermato e sottoscritto.

AUTOGRILL S.p.A.

C.d.A.

I lavoratori P.T.


Tale accordo sulle fasce orarie del part -time č stato siglato relativamente al locale di Magliana Sud (Roma), ed č rappresentativo degli accordi analoghi relativi alla rete autostradale dell'Italia Centrale.

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