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C.C.N.L. TESSILE – ABBIGLIAMENTO: Rinnovo


 

Come già segnalato con nostra comunicazione n. 13/177 del 5 maggio 2000, lo scorso 20 aprile a Bologna, le delegazioni di Uniontessile e di Filta, Filtea e Uilta hanno siglato il verbale di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 18/07/1995 settore tessile - abbigliamento.

Riportiamo di seguito gli articoli del CCNL 18/07/1995, così come modificati dall’accordo di rinnovo, nonchè le nuove disposizioni introdotte dal rinnovo contrattuale stesso.

LAVORO ESTERNO - ART. 12

Fermo restando al punto 1) che le aziende committenti lavorazioni a terzi dovranno inserire nel contratto di commessa apposita clausola richiedente alle imprese operanti nel territorio nazionale, l'impegno all'applicazione del CCNL di loro pertinenza e delle leggi sul lavoro, e che le aziende terziste comunicheranno alle aziende committenti il contratto collettivo di lavoro da loro applicato, viene previsto che le aziende committenti dovranno agevolare l’applicazione del CCNL di pertinenza delle aziende terziste.

Infine sono previste nell’ambito dell’Osservatorio nazionale funzioni di monitoraggio del fenomeno, riconducendo ad esso anche l’invio degli elenchi di cui al punto 3 del presente articolo, nella salvaguardia delle norme sulla riservatezza dei dati (L. 31 dicembre 1996, n. 675).

APPRENDISTATO - ART. 28

Viene in buona parte ripreso quanto prevede l’accordo siglato il 16 maggio 1998 da Uniontessile e sindacati e che definisce l’apprendistato come uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale sia operaia che impiegatizia.

Le qualifiche conseguibili sono articolate in due tipologie in funzione del loro contenuto professionale:

- la prima tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa al 2° livello contrattuale;

- la seconda tipologia comprende le professionalità definite dalla declaratoria relativa ai livelli superiori al 2°.

La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato e il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione (possono essere assunti come apprendisti giovani di età non inferiore ai 16 e non superiore ai 24 anni, ovvero 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 208/93).

La durata del tirocinio è fissata in:

- 30 mesi per la prima tipologia di professionalità (2° liv.);

- 48 mesi per la seconda tipologia di professionalità (superiori al 2° liv.).

Nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza naturale, il datore di lavoro è tenuto a rilasciare all’apprendista un’apposita certificazione che attesti il periodo di tirocinio compiuto, le ore e le modalità di formazione effettuata e la qualifica professionale e il relativo livello di professionalità oggetto dell’apprendistato; tale certificazione sarà valevole quale "credito formativo".

Per completare l’addestramento dell’apprendista sono definite, con le decorrenze previste dalle norme di legge, 120 ore medie retribuite in ragione di anno destinate ad iniziative di formazione, di cui n° 42 ore per la formazione trasversale.

L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi e le iniziative formative. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale, idonei rispetto all’attività da svolgere, la formazione sarà articolata su 40 ore, di cui 20 dedicate ai contenuti di carattere trasversale e 20 ore ai contenuti di carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico. La formazione svolta sarà attestata dall’azienda al termine del periodo, evidenziando le competenze professionali.

La retribuzione, determinata sulla base del divisore 173 (156 per i regimi di orario 6x6), è regolata come segue:

a) prima metà del periodo: 89% dell’Elemento Retributivo Nazionale (ERN) del livello corrispondente;

b) seconda metà del periodo: 91% dell’ERN del livello corrispondente;

Nelle aree di cui all’Obiettivo 1 del Regolamento 93/2081/CE del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, la retribuzione degli apprendisti è stabilita nelle seguenti misure:

- prima metà del periodo: 79% dell’Elemento Retributivo Nazionale (ERN) del livello corrispondente;

- seconda metà del periodo: 81% dell’ERN del livello corrispondente.

In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro all’apprendista sarà corrisposto un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro così determinato:

- dal 1° al 3° giorno di malattia: 50%della retribuzione normale dell’apprendista;

- dal 4° al 20° giorno di malattia: 46% della retribuzione normale dell’apprendista;

- dal 21° al 180° giorno di malattia: 29% della retribuzione normale dell’apprendista;

- per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto, nell’anno solare: 50% della retribuzione normale dell’apprendista.

LAVORO STRAORDINARIO - ART. 33

Ai casi già previsti per il ricorso al lavoro straordinario (consegne urgenti, termine di lavorazione in corso, allestimento delle collezioni ed impegni fieristici con gli adempimenti collegati, recupero di ritardi di produzione per cause tecniche), si aggiungono gli adempimenti collegati a disposizioni di legge fiscali o amministrative, la sostituzione di lavoratori in aspettativa con effetto immediato e la sostituzione di lavoratori frequentanti corsi di formazione continua correlati all’attività dell’azienda.

Infine viene aggiunto il seguente CHIARIMENTO A VERBALE:

"Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37.a e la 40.a ora settimanale nei regimi di orario basati su turni di 6 ore (6 x 6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari, determinate con il divisore orario previsto all'art. 38 - 2° comma - del presente contratto.

Ferme restando le eventuali condizioni di miglior favore esistenti alla data di stipulazione del presente contratto, diverse applicazioni e regole pattuite in sede aziendale, anche in considerazione del divisore fisso applicato, potranno essere armonizzate con quanto stabilito dal presente chiarimento a verbale".

JOB-SHARING - ART. 36 bis

Per "contratto di lavoro ripartito", introdotto in via sperimentale in questo rinnovo contrattuale, si intende che due o più lavoratori assumano in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa restando singolarmente responsabili per l’adempimento dell’intero obbligo contrattuale.

Il contratto di lavoro ripartito si stipula per iscritto e deve recare espressamente il nominativo di tutti i lavoratori interessati, nonché il consenso di ciascuno a questa particolare tipologia contrattuale.

Nel contratto di lavoro ripartito sono indicati la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da ciascuno dei lavoratori coobbligati.

Le sostituzioni o variazioni che non comportano modifiche durature all’orario concordato devono essere comunicate al datore di lavoro con un giorno di preavviso.

In ogni caso di assenza di uno dei lavoratori coobbligati, fatta eccezione per le ferie collettive, l’obbligo della prestazione si trasferisce sull’altro lavoratore coobbligato, che è pertanto tenuto a sostituire l’assente (l’avvicendamento tra i lavoratori coobbligati dovrà avvenire senza interruzioni dell’attività condivisa).

Per ciò che concerne la retribuzione, essa verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti.

La retribuzione delle ore di assenza per il godimento dei vari istituti contrattuali e di legge viene calcolata sulla base della prestazione lavorativa concordata nel contratto di lavoro ripartito.

Viene considerato lavoro supplementare o straordinario la prestazione lavorativa protrattasi oltre l’orario complessivo settimanale per il quale sono coobbligati i lavoratori.

In caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del rapporto di lavoro di uno dei lavoratori coobbligati, gli altri sono tenuti ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell’orario per il quale i lavoratori erano coobbligati (in tal caso, qualora residui un solo lavoratore, le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto di lavoro a tempo pieno).

In deroga a quanto specificamente previsto dal CCNL, la maturazione dei ratei mensili di tredicesima mensilità, di ferie, di permessi per ex festività e per riduzione di orario avverrà in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni lavoratore coobbligato in ciascun mese.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE - NORME PER CALCOLARE LA CONTRIBUZIONE

In relazione al punto "Previdenza complementare" dell’Accordo di rinnovo 19/09/1997 della parte economica biennale del CCNL del settore tessile-abbigliamento, le parti concordano che la contribuzione a carico dell’impresa e del lavoratore sia disciplinata come segue:

· il contributo mensile verrà calcolato e trattenuto sull’ERN afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità;

· per ciascuna delle tredici rate le contribuzioni saranno calcolate solo in presenza di un imponibile contributivo - al netto della trattenuta previdenziale a carico del lavoratore - che risulti pari o superiore all’importo della contribuzione mensile da versare al Fondo di previdenza complementare e da trattenere al lavoratore;

· la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 sarà effettuata sull’intero ammontare del trattamento di fine rapporto annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982;

· la contribuzione sul trattamento di fine rapporto relativa ai lavoratori di prima occupazione fino al 28/04/1993, sarà calcolata in misura pari al 2% dell’ERN annuo (13 mensilità), da detrarre dal TFR annualmente accantonato, al netto del contributo al Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297/1982.

PROTOCOLLO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA MODA E DELL'OCCUPAZIONE AL SUD

Con l’intento di un'azione congiunta per la difesa del settore e dell'insieme della filiera presente nel Paese, le Parti hanno convenuto sulla necessità che il sistema moda sviluppi ulteriormente processi di internazionalizzazione al fine di acquisire e consolidare nuovi sbocchi sul mercato globale.

Nel riconfermare l'impegno alla difesa della filiera e dell'occupazione al Nord e, nell'individuare il Sud con particolare riferimento ai distretti meridionali il luogo utile per una politica di crescita e di sviluppo per l'occupazione, si indica altresì la necessità di frenare processi di delocalizzazione o di decentramento internazionale individuando nel Mezzogiorno lo sbocco di riferimento principale anche di una parte della produzione oggi delocalizzata nei paesi a più basso costo del lavoro.

In quest'ambito le Parti assumono l'obiettivo del consolidamento e della crescita del sistema produttivo e dell'occupazione, soprattutto femminile nel Mezzogiorno.

Inoltre, si è convenuto sull'utilità di favorire gli investimenti finalizzati alla nascita di imprese del Sistema Moda, fermo restando l'esigenza di guardare al Sud come ad una filiera per la quale necessita una forte innovazione qualitativa del sistema produttivo, del prodotto e del lavoro, da realizzare attraverso la formazione, la ricerca, e l'innovazione.

Diventa necessario sviluppare: il rilancio degli investimenti, finalizzati a produrre occupazione aggiuntiva al Sud, gli sgravi previsti per le nuove assunzioni, l'emersione, la creazione ed il consolidamento dei distretti industriali, la crescita imprenditoriale, tecnica ed organizzativa del terzismo soprattutto per ciò che riguarda la qualità della produzione e del servizio, una maggiore trasparenza e migliore funzionamento delle lavorazioni per conto terzi che debbono porsi sul mercato anche attraverso fiere locali e specializzate sulla façon tessile, in particolare la diffusione di Pro-Fashion, la fiera promossa da UNIONTESSILE.

La piena attivazione di tutti gli strumenti e delle politiche conseguenti atte a far divenire l'emersione del lavoro nero e sommerso una vera e propria priorità per lo sviluppo al fine di favorire la risposta rapida di mercato, per abbattere costi di intermediazione nella garanzia della riservatezza; tra questi le parti convengono sull’opportunità di potenziare il sito internet Pro-Fanet, banca dati delle aziende terziste.

Per quanto riguarda le politiche della Formazione, la creazione dei distretti deve essere accompagnata da centri di analisi dei fabbisogni formativi in grado di coordinare i progetti, reperire le fonti di finanziamento ed organizzare i corsi.

Nei casi di aziende che decidano: a) di investire nel Sud con la realizzazione di insediamenti produttivi, oppure, b) di decentrare per congrui periodi di tempo la produzione ad aziende del Meridione, si dovranno trovare e utilizzare le misure agevolative affinché la formazione del personale avvenga con "stage" presso la società madre o la committente, con fondi erogati dalle regioni di provenienza dei formandi.

Partenariato distretti e centri di servizio Nord-Sud

La creazione ed il consolidamento di distretti industriali T.A. nel Mezzogiorno può essere facilitato incentivando forme di partenariato fra distretti produttivi operanti su comparti produttivi analoghi (confezioni, maglieria, tessitura ecc.) del Centro-Nord.

Tale partenariato può essere in particolare sviluppato promuovendo forme di gemellaggio fra Centri di servizio alle P.M.I. già operanti in corrispondenti Distretti del Centro-Nord e strutture da avviare o già in fase di avviamento nel Sud, ricercando un sostegno da parte delle istituzioni pubbliche, regionali e territoriali ed anche attivando le diverse forme di finanziamento a loro disposizione.

Emersione del lavoro nero e sommerso

Notevole in questi anni è stato l'impegno per gli Accordi di Riallineamento. Così pure comune è l'impegno contro i contratti non rappresentativi tendenti a forzare condizioni di mercato, che le parti intendono non riconoscere.

Con la definizione delle regole, avvenuta con il collegato alla finanziaria 1999 sulle questioni del pregresso contributivo e fiscale, in attuazione dell'art. 23, L.196/97, che dà certezze alle imprese che emergono sul passato, le Parti ritengono che siano determinate le condizioni minime per un rilancio capillare e diffuso del lavoro congiunto contro il sommerso ed il lavoro nero.

Per questo le Parti si impegnano anche a far attivare tempestivamente le Commissioni territoriali previste e ad operare celermente per un'ampia campagna di informazione nelle regioni del Sud e a chiedere tempestivamente al Governo italiano di contrattare con la Comunità Europea le ulteriori misure a favore dell'emersione e cioè, sgravi contributivi da utilizzare al raggiungimento del 100% del riallineamento retributivo dei lavoratori.

Politiche delle Parti per accrescere l'occupazione e la competitività

Le Parti intendono assumersi conseguenti responsabilità nel favorire lo sviluppo di nuova occupazione al Sud.

Al riguardo si specifica che per aree ad Obiettivo 1 si intendono le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia e per aree ad Obiettivo ex 1 e deroghe 87/3C le Regioni Abruzzo, Molise e la provincia di Frosinone.

Aziende site nelle aree comunque svantaggiate del Mezzogiorno (aree ad Obiettivo 1, aree ad ex Obiettivo 1 e deroghe 87/3C)

Fermo restando il vincolo dell’applicazione delle norme e della parte economica del CCNL per i settori delle PMI tessili e dell’abbigliamento, le aziende che non siano in fase di contratto di riallineamento, e che si trovino in situazioni di crisi con minaccia sui livelli occupazionali, potranno procedere ad un esame congiunto della situazione aziendale tra Direzione e R.S.U. al fine di trovare le opportune soluzioni e le misure idonee.

Applicazione delle tappe salariali per le aree ad Obiettivo 1 ed ex Obiettivo 1 per le aziende terziste come individuate dal Protocollo n. 5 "Protocollo di intesa per iniziative a sostegno delle aree del Mezzogiorno" – del CCNL 18 luglio 1995 (e con esclusione delle imprese della nobilitazione tessile)

Per tutte le imprese industriali contoterziste cui si applica il CCNL tessile-abbigliamento site nelle aree ad Obiettivo 1 ed ex Obiettivo 1, le "tranche" di applicazione degli aumenti salariali stabiliti a livello nazionale per il rinnovo economico relativo al biennio 2000-2001 saranno applicate con un ritardo temporaneo di 9 mesi per ogni tranche rispetto alle entrate in vigore ordinarie secondo le procedure previste dal protocollo n° 6 del CCNL1995.

Pertanto gli aumenti contrattuali avranno le seguenti decorrenze: 1° febbraio 2001 e 1° novembre 2001 secondo le seguenti tabelle da correlarsi alle percentuali di riallineamento in atto:

LIVELLI    PARAMETRI      01/02/2001       01/11/2001          TOTALE

    8                      229                  46000                  40000                  86000

    7                      214                  43000                  37000                  80000

    6                      203                  41000                  35000                  76000

    5                      191                  38000                  34000                  72000

    4                      180                  36000                  31000                  67000

    3                      170                  34000                  30000                  64000

    2                      155                  31000                  27000                  58000

    1                      100                  20000                  17500                  37500

L’elemento retributivo nazionale – ERN – assumerà i seguenti valori mensili alle scadenze sottoindicate:

LIVELLI                  01/02/2001                  01/11/2001

    8                              2676000                      2716000

    7                              2559000                      2596000

    6                              2372000                      2407000

    5                              2217000                      2251000

    4                              2081000                      2112000

    3                              1995000                      2025000

    2                              1908000                      1935000

    1                              1705000                      1722500

Una Tantum

L’importo dell’UNA TANTUM è pari a £. 60.000 e verrà erogatO con la retribuzione del mese di aprile 2000 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 30 aprile 2000.

Tale importo è commisurato all’anzianità di servizio maturata nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2000 con riduzione proporzionale per i casi di:

- Servizio militare;

- Aspettativa;

- Assenza facoltativa post-partum;

- Assunzione nel corso del periodo 1°gennaio-30 aprile 2000;

- Cassa Integrazione Guadagni a 0 ore.

L’importo UNA TANTUM non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale e legale e del trattamento di fine rapporto.

Le parti confermano che tra le aziende terziste, agli effetti del presente paragrafo, non sono contemplate le aziende della nobilitazione tessile.

Aziende tessili-abbigliamento che si trasformino da imprese artigiane ad imprese industriali nelle aree ad Obiettivo 1 ed ex Obiettivo 1 e deroghe 87/3C

Le aziende che applicano per la prima volta il CCNL UNIONTESSILE – FILTA, FILTEA, UILTA passando da imprese artigiane ad imprese industriali, previo esame congiunto della situazione a livello aziendale tra Direzione e R.S.U., e conseguente accordo sindacale, con intervento anche delle API territoriali e delle Organizzazioni sindacali provinciali Filta-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil, potranno applicare specifiche tappe di gradualità da individuarsi a livello provinciale con accordi-quadro che dovranno poi trovare recepimento in sede aziendale, così come previsto dal prot. n° 6 del CCNL 1995.

Il percorso di riallineamento sarà costituito dalla differenza tra minimo salariale in vigore secondo il CCNL precedentemente applicato e il minimo salariale vigente pro-tempore per il CCNL UNIONTESSILE – FILTA, FILTEA, UILTA.

Rimane ferma l’applicazione della parte normativa del CCNL per l’industria tessile-abbigliamento a decorrere dalla data di applicazione di tale contratto collettivo.

Contratti di riallineamento

Le parti confermano la validità dello strumento dei contratti di emersione che ha dato risultati soddisfacenti in termini statistici di numero di unità produttive uscite dall’emersione.

A ciò ha contribuito notevolmente l’azione di concertazione condotta tra Federtessile e Filta-Cisl, Filtea-Cgil e Uilta-Uil nei confronti del Governo che ha portato alla promulgazione di una disciplina organica in materia di riallineamento retributivo per le imprese operanti nei territori di cui alle zone di cui all’art. 92, paragrafo 3, lettera a) del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

Ciò si è realizzato con l’art. 5 del D.L. 1° ottobre 1996 n. 510 convertito, con modificazioni, in legge 28 novembre 1996 n. 608 e successivamente parzialmente modificato dall’art. 23, primo comma della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall’art. 75, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge di accompagnamento alla finanziaria per l’anno 1999); lo strumento negoziale è stato l’accordo-quadro tra Uniontessile e Filta, Filtea e Uilta sui contratti di riallineamento nelle aree ad Obiettivo 1 per le aziende che applicano il CCNL 18 luglio 1995 (parte economica e normativa) e 22 settembre 1997 (parte economica) per gli addetti all’industria tessile e dell’abbigliamento secondo quanto previsto dall’art. 23 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sottoscritto il 29 luglio 1998.

Le parti sono tuttavia concordi nel ritenere che lo scenario economico che ha reso possibile l’intesa quadro sopra citata e l’avvio di nuovi accordi provinciali, è stato successivamente notevolmente modificato.

Ciò ha in sostanza cancellato la possibilità di usufruire dell’incentivazione, equiparata a quanto accordato, in termini di benefici contributivi, al personale di nuova assunzione, per i lavoratori che, al termine del piano di riallineamento, abbiano raggiunto i livelli retributivi previsti nei corrispondenti contratti collettivi di lavoro.

Pertanto le parti, nel riaffermare che è obiettivo irrinunciabile quello della piena applicazione salariale, concordano di promuovere un’azione presso le sedi competenti (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Direzione Generale per la concorrenza dell’Unione Europea) affinché tale misura di sgravi per i lavoratori che abbiano raggiunto il pieno riallineamento sia ripristinata.

Le parti concordano un periodo di un anno e avente termine il 31/12/2000 entro il quale si auspica che trovi definitivo assetto il problema degli sgravi contributivi del personale che, al termine del periodo di riallineamento, raggiunga la piena applicazione salariale contrattuale.

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