18/233 S I N D A C A L E 22/06/2000
LEGGE 53/2000 CONGEDI PARENTALI: Chiarimenti INPS
Con riferimento alla nostra comunicazione n. 10/142 del 5 aprile 2000, relativa alla nuova legge 8 marzo 2000 n. 53 sui congedi parentali, segnaliamo le indicazioni fornite in materia dallINPS, tramite il messaggio 518/00 e la circolare n. 109 del 6 giugno 2000.
Con queste indicazioni, lINPS cerca di meglio definire le linee attuative della legge di cui alloggetto, affrontando in particolare i temi di seguito illustrati.
1. ASTENSIONE FACOLTATIVA
1.1 Genitori naturali
La nuova legge 53/2000 allart. 3, comma 1, stabilisce che il diritto del genitore di astenersi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se laltro genitore non ne ha diritto.
Tale disposizione è da intendersi riferita soprattutto ai padri lavoratori dipendenti, (esclusi quelli a domicilio e addetti ai servizi domestici) che hanno ora un proprio diritto allastensione facoltativa, indipendentemente dallesistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può anche essere non lavoratrice.
1.2 Genitori adottivi o affidatari
I genitori adottivi o affidatari hanno diritto di usufruire dellastensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.
Resta fermo il diritto della madre adottiva o affidataria allastensione obbligatoria (o del padre, nel caso in cui la madre rinunci a fruirne o sia deceduta) per i 3 mesi successivi allingresso nella famiglia del bambino che, al momento delladozione o dellaffidamento, non abbia superato i 6 anni detà.
1.3 Durata
I genitori naturali hanno diritto, ciascuno, allastensione facoltativa per 6 mesi (7 per il padre) nei primi 8 anni di vita del bambino; se entrambi chiedono lastensione, il periodo complessivo tra i due è di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre si assenta per un periodo non inferiore a tre mesi).
In particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per lastensione obbligatoria dopo il parto, può fruire entro l8° anno di età del bambino (in pratica, fino al giorno, compreso, dell8° compleanno) di un periodo dastensione facoltativa, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di unastensione facoltativa, continuativa o frazionata non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre entro l8° anno di età del bambino.
La madre e il padre possono utilizzare lastensione facoltativa anche contemporaneamente, e il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre, e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari.
I periodi possano dunque essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità, fermo restando che:
a) la madre non può, comunque, superare i 6 mesi di astensione facoltativa;
b) lelevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4 mesi.
Il genitore solo (per morte dellaltro genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento ad un solo genitore risultante da provvedimento formale) ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a dieci mesi, entro l8° anno di età del bimbo.
Per quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari di bambini:
- fino ad 8 anni detà, il diritto allastensione facoltativa può essere esercitato in qualsiasi momento, rispetto alla data dingresso in famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età del bimbo, i genitori suddetti hanno la possibilità di richiedere lastensione sia entro tre anni dallingresso in famiglia, sia in qualsiasi momento dallingresso stesso, essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali fino a 8 anni;
- tra i 6 e i 12 anni di età allatto delladozione o dellaffidamento, lastensione può essere fruita solo entro 3 anni dallingresso in famiglia, e la durata dellastensione è di 6 mesi (7 mesi solo per il padre) se questa è individuale, oppure di 10 (o 11) mesi se è cumulata tra i due genitori, sempre che la fruizione dei periodi di astensione non vada oltre i 15 anni detà.
1.4 Trattamento economico
Per i periodi di astensione facoltativa è riconosciuta una indennità giornaliera pari al 30 % della retribuzione:
A. Senza condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi:
- Per i genitori naturali, fino al 3° anno di vita del bimbo (cioè, fino al giorno, compreso, del 3° compleanno);
- Per i genitori adottivi o affidatari di bimbi fino al 6° anno detà;
- Per i genitori adottivi o affidatari di bambini adottati tra i 6 e i 12 anni, entro i tre anni successivi allingresso in famiglia.
B. Subordinatamente a determinate condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo fino a 10 (o 11) mesi:
Se i mesi fruiti sono superiori a sei o sono trascorsi i tre anni detà del bimbo, il diritto allindennità del 30% è subordinato al fatto che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dellassicurazione generale obbligatoria (per il 2000, limporto minimo di pensione è pari a £. 9.371.700).
1.5 Documentazione per lastensione facoltativa
In attesa della revisione della modulistica per lindennità di astensione facoltativa, i genitori che intendano chiedere lastensione facoltativa anche per i figli nati prima del 28.03.2000 (data di entrata in vigore della legge n. 53), dovranno presentare allINPS e al datore di lavoro, domanda di astensione facoltativa, allegando la seguente documentazione.
Domanda della madre:
a) certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non sia stata già presentata;
b) dichiarazione non autenticata di responsabilità del padre, relativa agli eventuali periodi di astensione facoltativa dallo stesso fruiti per il figlio di cui trattasi (con indicazione del datore di lavoro per i dipendenti), ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente diritto allastensione (libero professionista, lavoratore autonomo, a domicilio o addetto ai servizi domestici);
c) analoga dichiarazione della madre dei periodi di astensione facoltativa dalla stessa eventualmente già fruiti;
d) impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.
Domanda del padre:
a) certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non sia stata già presentata;
b) dichiarazione non autenticata di responsabilità della madre, relativa agli eventuali periodi di astensione facoltativa dalla stessa fruiti per il figlio di cui trattasi (con indicazione del datore di lavoro se lavoratrice dipendente), ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente diritto allastensione (libera professionista, lavoratrice a domicilio o addetta ai servizi domestici, ecc.);
c) analoga dichiarazione del padre dei periodi di astensione dallo stesso eventualmente già fruiti;
d) impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.
2. RIPOSI ORARI (c.d. per allattamento)
Le ipotesi previste per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi orari e del relativo trattamento economico sussistono:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Lipotesi introdotta dalla lett. c) è innovativa, in quanto al padre lavoratore dipendente è riconosciuto il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente", vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.
È da ritenere escluso un diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolga attività lavorativa (fatta salva lipotesi di grave infermità).
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati, e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre, durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.
I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai riposi orari fino al compimento di 1 anno detà del bambino.
3. LAVORATRICI AUTONOME
La legge 53/2000 prevede anche il diritto, in favore delle lavoratrici autonome, di astenersi facoltativamente dal lavoro per i bambini nati dal 01.01.2000 per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabili, entro il 1° anno di vita del bambino.
Il trattamento economico per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione convenzionale utilizzata, a seconda della categoria di appartenenza.
Il diritto è, comunque, riconoscibile solo in caso di effettiva astensione dallattività lavorativa autonoma, astensione da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità dellinteressata, la cui veridicità potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica.
Ai fini dellesercizio del diritto allastensione facoltativa, la lavoratrice dovrà presentare domanda allINPS prima dellinizio del periodo di astensione. Pertanto potranno essere indennizzati solo periodi successivi alla data di presentazione della domanda
4. DISPOSIZIONI FINALI
Infine, lIstituto fornisce indicazioni per lapplicazione della nuova disciplina nel periodo transitorio, ossia alle situazioni di maternità verificatesi prima dellentrata in vigore della legge n. 53/00 e ai genitori-lavoratori che stanno avvalendosi dellastensione in virtù della vecchia disciplina.
La nota afferma al riguardo che:
- qualora la lavoratrice madre, allentrata in vigore della nuova legge (28 marzo 2000), abbia già interamente usufruito del periodo di astensione facoltativa previsto dalla precedente normativa (sei mesi entro il primo anno detà del bambino), ella non ha più diritto a ulteriori periodi. Rimane il diritto allastensione facoltativa in capo al padre (fino al massimo di ulteriori 5 mesi), stante che i genitori possono godere, nei primi otto anni detà del bambino, di dieci mesi di astensione facoltativa;
- se alla stessa data del 28 marzo 2000, la lavoratrice non ha utilizzato, o non ha ancora esaurito il periodo di sei mesi spettante con la normativa previgente, potrà chiederne il completamento e fruire del restante periodo anche se il bambino ha più di un anno di età e fino al compimento degli otto anni. In questo caso, le assenze della madre potranno variare, in conformità con quelle usufruite dal padre, ricordando che il periodo totale di assenza non può superare i dieci mesi, elevabili a undici nel caso in cui sia il padre a esercitare il diritto ad astenersi dal lavoro per non meno di tre mesi.