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LEGGE 53/2000 CONGEDI PARENTALI: Chiarimenti INPS


 

Con riferimento alla nostra comunicazione n. 10/142 del 5 aprile 2000, relativa alla nuova legge 8 marzo 2000 n. 53 sui congedi parentali, segnaliamo le indicazioni fornite in materia dall’INPS, tramite il messaggio 518/00 e la circolare n. 109 del 6 giugno 2000.

Con queste indicazioni, l’INPS cerca di meglio definire le linee attuative della legge di cui all’oggetto, affrontando in particolare i temi di seguito illustrati.

1. ASTENSIONE FACOLTATIVA

1.1 Genitori naturali

La nuova legge 53/2000 all’art. 3, comma 1, stabilisce che il diritto del genitore di astenersi dal lavoro ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l’altro genitore non ne ha diritto.

Tale disposizione è da intendersi riferita soprattutto ai padri lavoratori dipendenti, (esclusi quelli a domicilio e addetti ai servizi domestici) che hanno ora un proprio diritto all’astensione facoltativa, indipendentemente dall’esistenza o meno di un diritto della madre, la quale, pertanto, può anche essere non lavoratrice.

1.2 Genitori adottivi o affidatari

I genitori adottivi o affidatari hanno diritto di usufruire dell’astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali.

Resta fermo il diritto della madre adottiva o affidataria all’astensione obbligatoria (o del padre, nel caso in cui la madre rinunci a fruirne o sia deceduta) per i 3 mesi successivi all’ingresso nella famiglia del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i 6 anni d’età.

1.3 Durata

I genitori naturali hanno diritto, ciascuno, all’astensione facoltativa per 6 mesi (7 per il padre) nei primi 8 anni di vita del bambino; se entrambi chiedono l’astensione, il periodo complessivo tra i due è di 10 mesi (elevabili a 11 se il padre si assenta per un periodo non inferiore a tre mesi).

In particolare, la madre lavoratrice, trascorso il periodo previsto per l’astensione obbligatoria dopo il parto, può fruire entro l’8° anno di età del bambino (in pratica, fino al giorno, compreso, dell’8° compleanno) di un periodo d’astensione facoltativa, continuativo o frazionato, non superiore a 6 mesi ed il padre lavoratore di un’astensione facoltativa, continuativa o frazionata non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, sempre entro l’8° anno di età del bambino.

La madre e il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche contemporaneamente, e il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria post-partum della madre, e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari.

I periodi possano dunque essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità, fermo restando che:

a) la madre non può, comunque, superare i 6 mesi di astensione facoltativa;

b) l’elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non supera i 4 mesi.

Il genitore solo (per morte dell’altro genitore, abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, affidamento ad un solo genitore risultante da provvedimento formale) ha diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a dieci mesi, entro l’8° anno di età del bimbo.

Per quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari di bambini:

- fino ad 8 anni d’età, il diritto all’astensione facoltativa può essere esercitato in qualsiasi momento, rispetto alla data d’ingresso in famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età del bimbo, i genitori suddetti hanno la possibilità di richiedere l’astensione sia entro tre anni dall’ingresso in famiglia, sia in qualsiasi momento dall’ingresso stesso, essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali fino a 8 anni;

- tra i 6 e i 12 anni di età all’atto dell’adozione o dell’affidamento, l’astensione può essere fruita solo entro 3 anni dall’ingresso in famiglia, e la durata dell’astensione è di 6 mesi (7 mesi solo per il padre) se questa è individuale, oppure di 10 (o 11) mesi se è cumulata tra i due genitori, sempre che la fruizione dei periodi di astensione non vada oltre i 15 anni d’età.

1.4 Trattamento economico

Per i periodi di astensione facoltativa è riconosciuta una indennità giornaliera pari al 30 % della retribuzione:

A. Senza condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i due genitori di sei mesi:

- Per i genitori naturali, fino al 3° anno di vita del bimbo (cioè, fino al giorno, compreso, del 3° compleanno);

- Per i genitori adottivi o affidatari di bimbi fino al 6° anno d’età;

- Per i genitori adottivi o affidatari di bambini adottati tra i 6 e i 12 anni, entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia.

B. Subordinatamente a determinate condizioni di reddito, per un periodo di astensione facoltativa massimo fino a 10 (o 11) mesi:

Se i mesi fruiti sono superiori a sei o sono trascorsi i tre anni d’età del bimbo, il diritto all’indennità del 30% è subordinato al fatto che il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (per il 2000, l’importo minimo di pensione è pari a £. 9.371.700).

1.5 Documentazione per l’astensione facoltativa

In attesa della revisione della modulistica per l’indennità di astensione facoltativa, i genitori che intendano chiedere l’astensione facoltativa anche per i figli nati prima del 28.03.2000 (data di entrata in vigore della legge n. 53), dovranno presentare all’INPS e al datore di lavoro, domanda di astensione facoltativa, allegando la seguente documentazione.

Domanda della madre:

a) certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non sia stata già presentata;

b) dichiarazione non autenticata di responsabilità del padre, relativa agli eventuali periodi di astensione facoltativa dallo stesso fruiti per il figlio di cui trattasi (con indicazione del datore di lavoro per i dipendenti), ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente diritto all’astensione (libero professionista, lavoratore autonomo, a domicilio o addetto ai servizi domestici);

c) analoga dichiarazione della madre dei periodi di astensione facoltativa dalla stessa eventualmente già fruiti;

d) impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.

Domanda del padre:

a) certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione non sia stata già presentata;

b) dichiarazione non autenticata di responsabilità della madre, relativa agli eventuali periodi di astensione facoltativa dalla stessa fruiti per il figlio di cui trattasi (con indicazione del datore di lavoro se lavoratrice dipendente), ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente diritto all’astensione (libera professionista, lavoratrice a domicilio o addetta ai servizi domestici, ecc.);

c) analoga dichiarazione del padre dei periodi di astensione dallo stesso eventualmente già fruiti;

d) impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni successive.

2. RIPOSI ORARI (c.d. per allattamento)

Le ipotesi previste per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi orari e del relativo trattamento economico sussistono:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

L’ipotesi introdotta dalla lett. c) è innovativa, in quanto al padre lavoratore dipendente è riconosciuto il diritto ai riposi anche quando la madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente", vale a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc.

È da ritenere escluso un diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolga attività lavorativa (fatta salva l’ipotesi di grave infermità).

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati, e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre, durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.

I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai riposi orari fino al compimento di 1 anno d’età del bambino.

3. LAVORATRICI AUTONOME

La legge 53/2000 prevede anche il diritto, in favore delle lavoratrici autonome, di astenersi facoltativamente dal lavoro – per i bambini nati dal 01.01.2000 – per un periodo massimo di tre mesi, anche frazionabili, entro il 1° anno di vita del bambino.

Il trattamento economico per astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione convenzionale utilizzata, a seconda della categoria di appartenenza.

Il diritto è, comunque, riconoscibile solo in caso di effettiva astensione dall’attività lavorativa autonoma, astensione da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità dell’interessata, la cui veridicità potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica.

Ai fini dell’esercizio del diritto all’astensione facoltativa, la lavoratrice dovrà presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo di astensione. Pertanto potranno essere indennizzati solo periodi successivi alla data di presentazione della domanda

4. DISPOSIZIONI FINALI

Infine, l’Istituto fornisce indicazioni per l’applicazione della nuova disciplina nel periodo transitorio, ossia alle situazioni di maternità verificatesi prima dell’entrata in vigore della legge n. 53/00 e ai genitori-lavoratori che stanno avvalendosi dell’astensione in virtù della vecchia disciplina.

La nota afferma al riguardo che:

- qualora la lavoratrice madre, all’entrata in vigore della nuova legge (28 marzo 2000), abbia già interamente usufruito del periodo di astensione facoltativa previsto dalla precedente normativa (sei mesi entro il primo anno d’età del bambino), ella non ha più diritto a ulteriori periodi. Rimane il diritto all’astensione facoltativa in capo al padre (fino al massimo di ulteriori 5 mesi), stante che i genitori possono godere, nei primi otto anni d’età del bambino, di dieci mesi di astensione facoltativa;

- se alla stessa data del 28 marzo 2000, la lavoratrice non ha utilizzato, o non ha ancora esaurito il periodo di sei mesi spettante con la normativa previgente, potrà chiederne il completamento e fruire del restante periodo anche se il bambino ha più di un anno di età e fino al compimento degli otto anni. In questo caso, le assenze della madre potranno variare, in conformità con quelle usufruite dal padre, ricordando che il periodo totale di assenza non può superare i dieci mesi, elevabili a undici nel caso in cui sia il padre a esercitare il diritto ad astenersi dal lavoro per non meno di tre mesi.

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