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PART-TIME: SCONTI CONTRIBUTIVI

Decreto interministeriale 12 aprile 2000


Facciamo seguito alla nostra comunicazione n. 11/153 dell’11 Aprile 2000, per segnalare la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000, del decreto interministeriale 12/04/200 di incentivazione al part-time.

Il decreto prevede che, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale stipulati a decorrere dal 3 giugno ed entro il 30 giugno 2000, è riconosciuta, per la durata di un triennio, una riduzione dell’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

I benefici incentivanti possono essere riconosciuti anche per i contratti stipulati dopo il 30 giugno ed entro il 31 dicembre 2000 ma sono, in questo caso, subordinati all’autorizzazione da parte della Commissione delle Comunità europee.

Per usufruire dello sconto contributivo, l’assunzione deve:

- riguardare soggetti privi di occupazione;

- essere effettuata ad incremento dell’organico aziendale esistente, calcolato con riferimento alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti la stipula dei contratti medesimi.

Il nuovo provvedimento suddivide la riduzione delle aliquote contributive in tre fasce, pari a:

· 7 punti percentuali, se l’orario di lavoro settimanale del contratto in questione è compreso tra le 20 e le 24 ore settimanali;

· 10 punti percentuali se l’orario settimanale è superiore alle 24 ore ma non alle 28 ore;

· 13 punti percentuali se il contratto prevede che l’orario di lavoro settimanale sia superiore a 28 ore ma non alle 32 ore.

Per l’individuazione delle predette fasce si fa riferimento alla media delle prestazioni su base annua.

Per ogni datore di lavoro, i benefici di cui al presente decreto possono essere concessi per un numero massimo di contratti di lavoro part-time, entro le misure percentuali di seguito indicate:

· non superiori al 20 % nelle imprese fino a 250 addetti, con la possibilità di instaurare, in ogni caso, almeno un contratto agevolato ai sensi del presente decreto;

· non superiori al 10 % relativamente alle aziende tra i 251 e i 1000 addetti;

· non superiori al 2 % nelle aziende con oltre 1000 addetti.

Per ottenere gli incentivi il datore deve presentare alla sede provinciale INPS competente per territorio un’apposita domanda, indicando:

a) il numero dei contratti che si intendono stipulare, nel rispetto dei limiti numerici sopra menzionati;

b) tutte le informazioni utili ai fini dell’eventuale applicazione dei criteri di priorità previsti per l’erogazione dell’agevolazione.

Infatti, in caso di insufficienza delle risorse assegnate a livello provinciale (distribuite dal Ministero del Lavoro sulla base del tasso medio di disoccupazione a livello provinciale), le domande seguiranno i seguenti criteri di priorità:

1. data di presentazione o invio della domanda;

2. contratti stipulati in favore di soggetti di età fino a 25 anni;

3. contratti stipulati in favore delle donne con uno o più figli minori o con soggetti disabili conviventi (di cui alla legge 05/02/1992, n. 104).

L’INPS nei limiti delle risorse appositamente predisposte, ammette i datori di lavoro entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Entro i successivi 15 giorni, il datore di lavoro è tenuto a presentare alla sede provinciale dell’INPS i contratti a tempo parziale stipulati, per la verifica dei requisiti.

Sull’argomento sono, comunque, attese circolari da parte dell’INPS sulle modalità di presentazione delle domande, e da parte del Ministero del Lavoro sulla ripartizione delle risorse a livello provinciale.

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