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CONGEDI PARENTALI: AGEVOLAZIONI PER LE AZIENDE

Circolare INPS n. 117 del 20 giugno 2000


Con riferimento alla nostra comunicazione n. 10/142 del 5 aprile 2000, relativa alla legge 53/2000 sui congedi parentali, segnaliamo le istruzioni operative fornite dall’INPS, con la circolare n. 117 del 20 giugno 2000, in materia di sgravi contributivi.

In particolare, l’INPS detta alcune indicazioni circa l’applicazione dello sgravio contributivo previsto in favore delle aziende che assumono lavoratori a tempo determinato in sostituzione di personale in astensione obbligatoria o facoltativa.

La legge n. 53 dell’8 marzo 2000 prevede, infatti, la concessione di uno sgravio contributivo pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per il sostituto, applicabile fino al compimento di un anno d’età del figlio del lavoratore in astensione, ovvero per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Beneficiari dall’agevolazione sono le aziende, appartenenti a qualsiasi settore, con meno di venti dipendenti, nonché le aziende in cui operano lavoratrici autonome.

L’INPS ritiene che il requisito numerico delle 20 unità deve essere posseduto dall’azienda al momento dell’assunzione del lavoratore in sostituzione, mentre in merito alla consistenza numerica precisa che:

- nella determinazione del numero dei dipendenti vanno ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), nonché il lavoratore da sostituire;

- sono esclusi dal computo numerico i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e gli apprendisti;

- i lavoratori a tempo parziale si contano in proporzione all’orario svolto.

Ai fini dell’accesso al beneficio contributivo, le aziende interessate dovranno attestare, mediante autocertificazione da presentare alla competente Agenzia INPS, che:

- l’assunzione dei dipendenti interessati allo sgravio sia effettuata in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria, anche anticipata, o in astensione facoltativa nel primo anno d’età del bimbo o per malattie del bambino di età non superiore ad un anno;

- la forza occupazionale aziendale, all’atto dell’assunzione del dipendente, sia inferiore alle 20 unità.

Alle aziende che hanno diritto al beneficio, l’INPS attribuisce il codice di autorizzazione R9 che, dal 1° marzo 2000 (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il significato di "Azienda avente titolo allo sgravio ex lege 53/2000".

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM10/2, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

· determineranno i contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori in questione, senza operare alcuna riduzione, in base alla misura complessivamente dovuta secondo il settore di attività.

I dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando il codice "tipo contribuzione" "82", che assume il nuovo significato di "Lavoratori ex lege n. 53/2000 per i quali al datore compete la riduzione del 50%".

Il predetto codice dovrà essere preceduto dalle seguenti qualifiche:

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite e l’ammontare delle retribuzioni imponibili. Per il personale part-time, in luogo del numero delle giornate dovrà essere indicato il numero delle ore.

· Calcoleranno l’importo del beneficio contributivo (50% della contribuzione a carico del datore) e lo esporranno in una delle righe in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, utilizzando il codice "L222" preceduto dalla dicitura "Rid. Ex lege 53/2000".

Per il conguaglio del beneficio relativo ai periodi pregressi, a decorrere cioè dall’entrata in vigore della legge n. 53/2000 (28 marzo 2000), i datori di lavoro aventi titolo potranno utilizzare le denunce di modello DM10/2 aventi scadenza entro il 16/09/2000.

A tal fine l’importo dello sgravio pregresso dovrà essere indicato in un rigo in bianco del quadro "D" del modello DM10/2, preceduto dalla dicitura "Sgr. Arr. legge 53/2000" e dal codice "L223".

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