19/253                   ECOLOGICO                   03/07/2000

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RIFIUTI (Decreto "Ronchi" 22/97)

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471

Bonifica siti inquinati: proroga


 

Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni n. 8/123 del 15/03/2000 e n. 16/214 del 29/05/2000 per segnalare che, il Decreto Legge 16 giugno 2000, n. 160 [G.U. n. 140 del 17/06/2000] ha prorogato dal 16 giugno al 1 gennaio 2001 il termine per l’autodenuncia degli interventi, ad iniziativa degli interessati, di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.

Pertanto, le Aziende al cui interno sono presenti "siti contaminati" avranno più tempo per decidere se avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 9, comma 3 del D.M. n. 471, di autodenunciare gli interventi di messa in sicurezza adottati di propria iniziativa, allo scopo di evitare l’attivazione delle procedure di "risanamento" entro le 48 ore dall’avvenuta constatazione dell’inquinamento.

In caso di autodenuncia, sarà infatti la Regione a fissare il termine a partire dal quale decorrerà l’obbligo di bonifica, senza il rispetto delle norme più stringenti previste dall’art. 17 del D.Lgs. 22/97 (Decreto "Ronchi").

Infine, segnaliamo che è allo studio del Ministero dell’Ambiente un disegno di legge per la deducibilità fiscale delle spese sostenute per la bonifica del sito, ma esclusivamente a ripristino ambientale effettuato.

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