22/288                      S I N D A C A L E                      06/09/2000

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CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO: Chiarimenti

Circolare Ministero Lavoro n. 5/26969 del 22.06.2000


Facciamo seguito alla ns. comunicazione n. 8/117 del 15/03/2000, per segnalare che il Ministero del Lavoro, con lettera circolare del 22.06.2000, ha diramato una ulteriore puntualizzazione in merito alla valenza della Decisione dell’Unione Europea sui contratti di formazione e lavoro.

Raffrontando la normativa nazionale con la decisione della Commissione Europea, la circolare precisa che:

  1. lo sgravio contributivo previsto per i datori di lavoro operanti nei territori e nei settori per i quali è stata stabilita la riduzione del 25%, è sempre legittimo, a prescindere, dunque, dalla ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a dire età o titolo di studio, o "oggettive", come lo stato di disoccupazione. Ad essere interessate da questa precisazione sono essenzialmente le imprese del Nord e Centro Nord, che quindi possono continuare a beneficiare dello sconto e continuare ad avere come riferimento la normativa nazionale in vigore (giovani da 16 a 32 anni).
  2. La circolare precisa anche che, i datori di lavoro ai quali la legge nazionale, invece, riconosce uno sgravio contributivo superiore al 25%, possono sempre e comunque accedere allo sconto, limitatamente però a questa percentuale.
  3. Lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25% è concesso solo ai giovani laureati fino a 29 anni compresi al momento dell’assunzione.
  4. Riguardo agli incentivi in ragione della trasformazione del contratto di formazione lavoro in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la circolare chiarisce che l’ulteriore sgravio annuale è legittimo e quindi può essere concesso, solo se la trasformazione contribuisce a creare occupazione netta nell’impresa.
  5. In tutti gli altri casi, cioè quando si stipulano contratti di formazione lavoro che non rientrano nelle tipologie sopra citate, i benefici contributivi sono riconosciuti nell’importo massimo di 100.000 Euro in tre anni per ciascuna impresa.
  • Inoltre, in merito ai soggetti assumibili con contratto di formazione lavoro viene confermato che:
    1. I giovani di età inferiore a 25 anni e i laureati di età inferiore a 30 anni sono ammessi al c.f.l. pienamente agevolato;
    1. i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un anno, sono ammessi al c.f.l. pienamente agevolato fino al limite di 32 anni non compiuti;
    2. a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b), sono ammessi al c.f.l. pienamente agevolato i soggetti, fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva trasformazione a tempo indeterminato del contratto realizzi un incremento netto d’occupazione.

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