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S I
N D A C A L E
06/09/2000
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CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO: Chiarimenti
Circolare Ministero Lavoro n. 5/26969 del 22.06.2000
Facciamo seguito alla ns. comunicazione n.
8/117 del 15/03/2000, per segnalare che il Ministero del
Lavoro, con lettera circolare del 22.06.2000, ha diramato una
ulteriore puntualizzazione in merito alla valenza della Decisione
dellUnione Europea sui contratti di formazione e lavoro.
Raffrontando la normativa nazionale con la decisione della
Commissione Europea, la circolare precisa che:
- lo sgravio contributivo previsto per i datori di
lavoro operanti nei territori e nei settori per i quali
è stata stabilita la riduzione del 25%, è
sempre legittimo, a prescindere, dunque, dalla
ricorrenza di condizioni "soggettive", vale a
dire età o titolo di studio, o "oggettive",
come lo stato di disoccupazione. Ad essere interessate da
questa precisazione sono essenzialmente le imprese del
Nord e Centro Nord, che quindi possono continuare a
beneficiare dello sconto e continuare ad avere come
riferimento la normativa nazionale in vigore (giovani da
16 a 32 anni).
- La circolare precisa anche che, i datori di lavoro ai
quali la legge nazionale, invece, riconosce uno sgravio
contributivo superiore al 25%, possono sempre e
comunque accedere allo sconto, limitatamente però a
questa percentuale.
- Lo sgravio contributivo superiore alla misura del 25%
è concesso solo ai giovani laureati fino a 29 anni
compresi al momento dellassunzione.
- Riguardo agli incentivi in ragione della trasformazione
del contratto di formazione lavoro in un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, la circolare chiarisce che
lulteriore sgravio annuale è legittimo e quindi
può essere concesso, solo se la trasformazione
contribuisce a creare occupazione netta
nellimpresa.
- In tutti gli altri casi, cioè quando si stipulano
contratti di formazione lavoro che non rientrano nelle
tipologie sopra citate, i benefici contributivi sono
riconosciuti nellimporto massimo di 100.000 Euro in
tre anni per ciascuna impresa.
Inoltre, in merito ai soggetti assumibili con contratto
di formazione lavoro viene confermato che:
- I giovani di età inferiore a 25 anni e i laureati di
età inferiore a 30 anni sono ammessi al c.f.l.
pienamente agevolato;
- i disoccupati di lunga durata, vale a dire da almeno un
anno, sono ammessi al c.f.l. pienamente agevolato fino al
limite di 32 anni non compiuti;
- a prescindere dai requisiti indicati nei punti a) e b),
sono ammessi al c.f.l. pienamente agevolato i soggetti,
fino al limite di 32 anni, nel caso in cui la successiva
trasformazione a tempo indeterminato del contratto
realizzi un incremento netto doccupazione.
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