32/426                       V A R I E                      20/12/2000

wb01511_.gif (114 byte)  Indice

APPALTI PUBBLICI

DPR 25 gennaio 2000, n. 34 - "Regolamento Bargone"

Nuovo sistema di qualificazione delle Imprese


Diamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni n. 2/35 del 25.1.2000, n. 5/76 del 14.2.2000 e n. 9/140 dell’8.3.2000, per ricordare che, a decorrere dal 1° marzo scorso, è entrato in vigore il DPR n. 34/2000 relativo al nuovo sistema di qualificazione delle Imprese che eseguono lavori pubblici - "Regolamento Bargone", comportando la definitiva scomparsa del modello selettivo fondato sull’Albo Nazionale Costruttori, che non ha più alcun valore legale.

Pertanto, le imprese che intendono eseguire lavori pubblici dovranno far attestare il possesso dei requisiti di legge, cioè l’esistenza degli elementi di ordine generale (cittadinanza, inesistenza di condanne, inesistenza di violazioni in materia di contribuzione sociale, fiscale, sicurezza, ecc.) e di ordine speciale (capacità economico-finanziaria, idoneità tecnica e organizzativa, dotazione di attrezzature, organico medio) da organismi di diritto privato denominati SOA - Società Organismo di Attestazione - società per azioni private sulle quali verterà tutto il meccanismo di qualificazione delle imprese.

La qualificazione tramite la SOA sarà necessaria non solo per le imprese che svolgono lavori tipicamente edili, ma anche per quelle che intendono partecipare ad appalti pubblici di opere che rientrano nel settore impiantistico (elettrico, sanitario, termico, telefonico), nel settore dei serramenti (in legno, metallo, vetro), della carpenteria metallica, degli impianti di depurazione e trattamento rifiuti, trasporto energia elettrica, posa e gestione di reti di gas naturale ed altri.

In attesa della piena operatività delle SOA e, per gestire in maniera graduale il passaggio verso il nuovo sistema, è stato previsto un periodo transitorio durante il quale la qualificazione delle Imprese viene verificata direttamente dalle stazioni appaltanti sulla base dei requisiti previsti dal Regolamento (cifra d’affari, idoneità tecnica, personale dipendente, dotazione di attrezzature).

Per gli appalti di valore inferiore a 150 mila euro (circa 300 milioni di lire), al di fuori del sistema unico di qualificazione, non è previsto alcun periodo di transitorietà ma l’immediata operatività a regime dell’art. 28 DPR 34/2000.

Il possesso del certificato di attestazione rilasciato da una SOA sarà obbligatorio a partire da marzo 2001 per le imprese che partecipano a lavori di importo superiore a 10 miliardi; per tutte le altre a partire dal 2002 (con l’esclusione degli appalti di valore inferiore a 150 mila euro).

Al fine di integrare il sistema transitorio con quello a regime, in ogni caso, le imprese che avranno ottenuto il certificato di attestazione da parte di una SOA già nel periodo transitorio non saranno tenute a dimostrare il possesso degli ulteriori requisiti economici e tecnici previsti dal Regolamento Bargone.

L’attestazione rilasciata dalla SOA avrà validità triennale. Il compenso per l’attività della SOA sarà determinato sulla base di una tariffa stabilita in conformità al Regolamento 34/2000, in rapporto al numero delle categorie ed all’importo delle qualificazioni richieste.

In conseguenza dell’introduzione del nuovo processo di qualificazione, la nostra Associazione Nazionale - ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili) CONFAPI – ha costituito la SOANC – Società Organismo di Attestazione Nazionale Costruttori, alla quale partecipano anche la BNL (Banca Nazionale del Lavoro), la Winterthur Assicurazioni, unitamente ad enti rappresentativi delle stazioni appaltanti.

L’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, espletati gli opportuni accertamenti, ha recentemente formalizzato l’autorizzazione delle prime Società di Attestazione per la qualificazione delle imprese operanti nel settore degli appalti pubblici.

Fra le società già abilitate alla sottoscrizione dei contratti ed al rilascio degli attestati di qualificazione figura la SOANC (Provvedimento n. 19/00 del 14.11.00).

Le imprese eventualmente interessate potranno quindi avvalersi della SOANC per l’ottenimento della qualificazione.

Gli uffici dell’Associazione rimangono a disposizione.

wb01511_.gif (114 byte)  Indice