11/159                      PREVIDENZIALE                      11/04/2000

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I.N.A.I.L.: Denuncia contestuale del codice fiscale dei lavoratori


 

Facciamo seguito alle ns. comunicazioni n. 9/131 del 28.03.2000 e n. 10/144 del 05.04.2000, per segnalare ulteriori precisazioni fornite dall’Inail in materia di denuncia nominativa degli assicurati.

Tramite lettera circolare l’Inail ha chiarito che:

· per tutte le figure di lavoratori subordinati gestite dall’Inps, tra le quali rientrano anche gli apprendisti, i datori di lavoro al momento dell’assunzione o della cessazione del rapporto di lavoro, sono tenuti ad indicare nel campo relativo al numero di posizione assicurativa Inail della ditta, predisposto sul modello Dna, il codice "99999999" (otto volte il numero 9) e conseguentemente il numero di accesso riservato "1205";

· per i soci (compresi quelli di cooperativa) si deve effettuare la denuncia nominativa istantanea sia per le assunzioni sia per le cessazioni dal servizio avvenute a decorrere dal 16 marzo 2000;

· per le trasformazioni del tipo di rapporto (es. da contratto di formazione lavoro a contratto a tempo indeterminato) il datore effettuerà la comunicazione nell’ambito della dichiarazione annuale, tramite il modello 770 o Unico;

· ai fini della Dna, per l’Inail rileva la data di effettivo inizio dell’attività lavorativa, a prescindere dalla data di assunzione presente sul contratto di lavoro, che può coincidere o meno con la concreta realizzazione dell’attività stessa;

· i termini temporali - cinque giorni dalla data di assunzione – previsti per il collocamento ordinario, non sono fruibili per la Dna;

· per data di fine rapporto si intende l’ultimo giorno di effettivo lavoro;

· in caso di oggettivo impedimento a effettuare istantaneamente la Dna (per es.: conoscenza del licenziamento del lavoratore dopo il weekend) la comunicazione dovrà essere fatta nel momento in cui il datore viene a conoscenza dell’evento. I motivi del ritardo verranno valutati qualora venga comminata la sanzione;

· per le categorie di lavoratori previste dagli art. 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 38/2000 – dirigenti, parasubordinati, ecc. – l’obbligo assicurativo antinfortunistico decorre dal 16 marzo 2000. Per assolvere tale obbligo (presentazione della denuncia ex art. 12 T.U.) i datori hanno 30 giorni di tempo a partire dal 16 marzo 2000 (scadenza 15/04/2000);

· nell’ipotesi di variazione del rischio lavorativo, il datore effettuerà la comunicazione nell’ambito della dichiarazione annuale tramite il modello 770 o Unico;

· nel caso di un periodo di aspettativa a seguito del quale seguirà il licenziamento, la Dna va fatta all’atto del licenziamento.

Si precisa che la contestualità della Dna, non esclude che la stessa possa essere fatta anticipatamente. Ciò vale, in particolare, per i casi di assunzioni o licenziamenti cadenti nelle giornate di sabato, domenica o, comunque, festivi.

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