31/412                       E C O L O G I C O                      19/12/2000

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SCADENZE IN MATERIA DI AMBIENTE E ECOLOGIA

MESE DI DICEMBRE


20 DICEMBRE

Soggetti

interessati: Aziende produttrici di imballaggi.

Aziende importatrici di imballaggi vuoti e/o pieni.

Oggetto: Denuncia contributo CONAI per le Aziende produttrici e/o utilizzatrici di imballaggi

Ente: CONAI

Obblighi: Termine entro il quale i produttori e gli utilizzatori/importatori di imballaggi, che hanno calcolato nel corso del 1999 [1 gennaio - 31 dicembre] un contributo ambientale superiore a Lit. 60.000.000 per singolo materiale [o complessivo in caso di procedura semplificata import] e quindi hanno assunto, per l’anno 2000, la classe di dichiarazione "MENSILE", devono presentare la denuncia [Mod. 6.1/produttori - Mod. 6.2/importatori] del contributo dovuto relativamente al mese di novembre.

Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere versati al CONAI solo dopo il ricevimento della fattura da parte del CONAI stesso.

31 DICEMBRE

Soggetti

interessati: Aziende produttrici di etichette in carta e/o plastica, stampate e non stampate.

Ente: CONAI

Obblighi: Termine fino al quale le Aziende produttrici di etichette in carta e/o plastica, stampate e non stampate, potranno utilizzare la procedura semplificata di forfetizzazione del Contributo Ambientale, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del CONAI in data 29/4/99.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alla specifica comunicazione n. 17/191 del 1/6/99.

31 DICEMBRE

Soggetti interessati: Aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi in alluminio

Aziende importatrici di imballaggi vuoti e pieni in alluminio

Oggetto: Riduzione del Contributo Ambientale CONAI "Alluminio" da Lit. 100/Kg. a Lit. 50/Kg in base alla delibera del Consiglio di Amministrazione del CONAI del 26/9/00 [Ns. comunicazione n. 26/343 del 20/10/00].

Ente: CONAI

Obblighi: Termine dell’applicazione del Contributo Ambientale sugli imballaggi in alluminio nella misura di Lit. 100/Kg : a partire dal 1 gennaio 2001 il citato contributo è ridotto a Lit. 50/Kg.

Pertanto sia i produttori che gli importatori di imballaggi vuoti e pieni in alluminio dovranno considerare tale nuovo importo nelle denunce previste dal CONAI.

31 DICEMBRE

Soggetti interessati : Aziende detentrici di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3 .

Oggetto : Denuncia di detenzione in base al disposto dell’art. 3 del Decreto 209/99.

Ente : Sezioni Regionali del Catasto Rifiuti, localizzate presso le corrispondenti Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

Obblighi : I detentori di apparecchi contenenti:

  1. Fluidi con una percentuale di PCB complessiva tra lo 0,05% [500 p.p.m.] e lo 0,005% [50 p.p.m.] in peso, dovranno segnalare:

b) In tutti gli altri casi (Apparecchi contenenti fluidi con una percentuale di PCB superiore allo 0,05% [500 p.p.m.] in peso):

nome ed indirizzo

collocazione e descrizione degli apparecchi

quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi

date e tipi di trattamento, sostituzione effettuata o prevista

data della denuncia di detenzione (o cessazione di uso) ex art. 5 del D.P.R. 216/88

Nota importante

Confermiamo che la modulistica da utilizzare per la denuncia, al momento, non è stata ancora predisposta, ma considerata la gravità delle sanzioni previste, consigliamo alle Aziende interessate di trasmettere comunque la denuncia, utilizzando la traccia riprodotta nella nostra specifica comunicazione n. 30/402 del 7/12/00.

Per ogni ulteriore chiarimento sulla materia si rimanda alle ns. comunicazioni n. 24/288 del 7/9/99; n. 33/389 del 17/12/99; n.1/14 del 19/01/00 e la già citata 30/402 del 7/12/00.

31 DICEMBRE

Soggetti

interessati : Aziende detentrici di trasformatori contaminati da PCB.

Oggetto : Denuncia resa in base al disposto dell’art. 5 Decreto 209/99.

Ente : Amministrazione Provinciale

Obblighi : I detentori di trasformatori contaminati da PCB possono utilizzarli, in attesa di decontaminarli o smaltirli, a condizione che venga inoltrata apposita comunicazione attestante il rispetto delle condizioni fissate dal Decreto 209/99.

Nota importante

Come già precisato nelle ns. specifiche comunicazioni, ricordiamo che il Decreto 209 non fissa alcun termine per l’invio della comunicazione, pertanto, consigliamo alle Aziende interessate di inviare tale documento entro il 31 dicembre. La traccia della comunicazione è riprodotta nella nostra specifica circolare n. 30/402 del 7/12/00.

Per ogni ulteriore chiarimento sulla materia si rimanda alle ns. comunicazioni n. 24/288 del 7/9/99; n. 33/389 del 17/12/99; n.1/14 del 19/01/00 e la già citata 30/402 del 7/12/00.

31 DICEMBRE

Soggetti

Interessati: Aziende aventi, al proprio interno, impianti "esistenti" ai sensi del D.P.R. 203/88.

Oggetto: Esecuzione delle analisi alle emissioni, secondo le modalità previste dalle linee guida statali [Art. 4 del D.M. 12 luglio 1990], ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione definitiva di carattere generale alla continuazione dello scarico in atmosfera, così come disposto dalla Delibera della Regione Lombardia n. 6/41406 del 12 febbraio 1999.

L’autorizzazione definitiva decorre dal momento in cui l’esito delle analisi certifica il rispetto dei limiti di emissione.

Ente: I referti analitici non devono essere trasmessi ad alcun Ente, ma devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Per ogni ulteriore chiarimento, si rimanda alle specifiche comunicazioni n. 14/162 del 10/05/99, n. 5/71 del 14 febbraio 2000, n. 12/170 del 19/04/00 e n. 28/373 del 16/11/00 .

31 DICEMBRE

Soggetti

interessati: Consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose di cui al Decreto Legislativo 40/2000.

Oggetto: Relazione annuale di sicurezza resa ai sensi dell’ art. 4, comma 1.

Ente: La relazione non dovrà essere inviata a nessun ente, ma consegnata al "Capo dell’impresa" (Titolare o Legale Rappresentante)

Obblighi: Termine entro il quale il Consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose deve presentare al titolare o al legale rappresentante la relazione annuale nella quale, per ciascuna operazione relativa all’attività dell’impresa, indica le eventuali modifiche procedurali ovvero strutturali necessarie per l’osservanza delle norme in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose, nonché per lo svolgimento dell’attività dell’impresa in condizioni ottimali di sicurezza.

Per ogni ulteriore chiarimento, si rimanda alla specifica comunicazione n.13/186 del 5/5/00.

31 DICEMBRE

Soggetti

interessati: Soggetti coinvolti nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale.

Oggetto: Decreto Legislativo n. 68 del 25 febbraio 2000, con il quale viene modificata l’esistente normativa (in particolare il Decreto Legislativo 109/92) in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari destinati al consumatore finale [Vedasi ns. specifica comunicazione n. 15/197 del 18 maggio 2000].

Obblighi: Termine entro il quale è consentito utilizzare etichette ed imballaggi di prodotti alimentari destinati al consumatore finale anche non conformi alle disposizioni previste dal Decreto n. 68, purchè gli stessi soddisfino i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 109/92; i prodotti così etichettati potranno essere venduti fino al completo smaltimento delle scorte.

31 DICEMBRE

Soggetti

interessati: Soggetti che effettuano prelievi di acqua pubblica senza preventiva autorizzazione.

Oggetto: Domande in sanatoria per derivazioni o utilizzazioni abusivamente in atto, così come previsto dal Decreto Legislativo n. 258 del 18 agosto 2000 [Decreto correttivo ed integrativo del D.Lgs. 152/99 che costituisce, dallo scorso anno, la nuova legge-quadro in materia di tutela delle risorse idriche e regolamentazione degli scarichi di acque reflue].

Ente: STAPUffici del Genio Civile territorialmente competenti

Obblighi: Termine entro il quale, presentando la domanda in sanatoria per derivazioni o utilizzazioni abusivamente in atto, si avrà la riduzione ad un quinto della sanzione amministrativa prevista dal Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Non sono soggetti né all’adempimento né alla sanzione coloro che abbiano presentato domanda prima dell’entrata in vigore del Decreto [Cioè prima del 13/06/99] e siano in attesa del relativo atto di concessione.

31 DICEMBRE

Soggetti

interessati: Soggetti che effettuano prelievi di acqua pubblica già autorizzati.

Oggetto: Domanda di rinnovo della concessione a derivare l’acqua

Ente: STAPUffici del Genio Civile territorialmente competenti

Obblighi: Termine entro il quale i soggetti che avevano ottenuto concessioni di derivazione aventi durata superiore a 30 anni, qualora tali concessioni siano giunte a scadenza per effetto del Decreto Legislativo n. 258 [Siano cioè in essere da oltre 30 anni], devono presentare apposita domanda, al fine di poter ottenere il rinnovo della concessione.

31 DICEMBRE

Soggetti

interessati: Soggetti proprietari di pozzi privati.

Oggetto: Denuncia dei pozzi esistenti

Ente: La presentazione delle autodenunce deve essere effettuata, per i soli usi domestici ed agricoli, esclusivamente presso l’Amministrazione Provinciale competente per territorio, mentre per tutti gli altri usi (quindi anche per gli usi industriali) dovrà essere effettuata sia presso la predetta Amministrazione Provinciale sia presso gli STAP - Uffici del Genio Civile - competenti per territorio.

Obblighi: Termine entro il quale i proprietari di pozzi dovranno inviare apposita denuncia per segnalare l’utilizzo di pozzi privati.

La presentazione della denuncia esclude l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 275 del 1993 ed estingue ogni illecito amministrativo eventualmente commesso.

Non dovrà presentare autodenuncia chi l’ha già presentata, a suo tempo, ai sensi del D.L.gs. 275/93 e chi, successivamente al termine di scadenza, ha presentato domanda di autorizzazione allo scavo di pozzi agli uffici istruttori del Genio Civile.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda alle specifiche comunicazioni n. 23/267 del 26/7/99, n. 20/265 del 12/7/00 e n. 27/358 del 3/11/00.

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