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Incompatibilità
Art. 53 D.Lgs. 165/2001
Modulo autorizzazione

Riferimenti normativi:

D.P.R. 3/57
D.P.R. 300/92
Art. 58 D.L.vo 29/93
Art. 508 D.L.vo 297/94
Art. 1 Legge 662/96
C.M. 128/97
Legge 140/97
C.P.C.M. 6/97
Art. 4 O.M. 446/97
Art. 26 D.L.vo 80/98

 

D.P.R. 3/57

Art. 60 - Casi di incompatibilità

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione dei ministro competente.

Art. 61 - Limiti dell'incompatibilità

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative fra impiegati dello Stato. L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.

Art. 62 - Partecipazione all'amministrazione di enti e società

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.

Art. 63 - Provvedimenti per casi d'incompatibilità

L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli artt. 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego. La decadenza è dichiarata con decreto del ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 64 - Denuncia dei casi d'incompatibilità

Il capo del servizio è tenuto a denunciare al ministro o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei quali sia venuto comunque a conoscenza.

Art. 65 - Divieto di cumulo di impieghi pubblici

Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a riferire al ministro competente, il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il dipendente personale. L'assunzione di altro impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.

 

 

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