D.P.R. 3/57
Art. 60 - Casi di incompatibilità
L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria,
né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati
o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne
che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina
è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione
dei ministro competente.
Art. 61 - Limiti dell'incompatibilità
Il divieto di cui all'articolo
precedente non si applica nei casi di società cooperative fra impiegati
dello Stato.
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione
del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.
Art. 62 - Partecipazione all'amministrazione
di enti e società
Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia
autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato
può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali
in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca,
in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato
fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa.
Art. 63 - Provvedimenti per casi d'incompatibilità
L'impiegato che contravvenga ai divieti posti dagli
artt. 60 e 62 viene diffidato dal ministro o dal direttore generale
competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità. La circostanza
che l'impiegato abbia obbedito alla diffida non preclude l'eventuale
azione disciplinare. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza
che la incompatibilità sia cessata, l'impiegato decade dall'impiego.
La decadenza è dichiarata con decreto del ministro competente, sentito
il Consiglio di amministrazione.
Art. 64 - Denuncia dei casi d'incompatibilità
Il capo del servizio è tenuto a denunciare al ministro
o all'impiegato da questi delegato i casi di incompatibilità dei
quali sia venuto comunque a conoscenza.
Art. 65 - Divieto di cumulo di impieghi
pubblici
Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo
le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di ufficio, di
istituti o di aziende e stabilimenti pubblici sono tenuti, sotto
la loro personale responsabilità, a riferire al ministro competente,
il quale ne dà notizia alla Corte dei conti, i casi di cumulo di
impieghi riguardanti il dipendente personale. L'assunzione di altro
impiego nei casi in cui la legge non consente il cumulo importa
di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva la concessione
del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, ai sensi
dell'art. 125, alla data di assunzione del nuovo impiego.
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