MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
DECRETO 23 luglio 2003
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2003 )
Programmazione dell'accesso alle scuole di specializzazione per le
professioni legali per l'anno accademico 2003-2004 ai sensi dell'art.
3, comma 1, del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n.
537.
Il Ministro dell'Istruzione dell'Universitą e della ricerca
di concerto con
Il Ministro della Giustizia
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
commi 113 e 114 e le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo17 novembre 1997, n. 398 e, in
particolare, l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso
per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per
le professioni legali e le successive modificazioni;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
Vista la legge 13 febbraio 2001, n. 48;
Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537,
concernente l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di
specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art.
3, comma 1, che prescrive che il numero complessivo dei laureati in
giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le
professioni legali é determinato annualmente con decreto ai sensi
dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997;
Vista la nota in data 10 luglio 2003 del Ministero dell'istruzione,
dell'universitą e della ricerca, servizio centrale affari generali e
sistema informativo e statistico, ufficio V;
Vista la nota in data 26 giugno 2003 del Ministero della giustizia,
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei
servizi - Direzione generale del personale e della formazione, ufficio
V;
Vista la nota in data 1° luglio 2003 dello stesso Ministero della
giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione
generale della giustizia civile, ufficio III notariato;
Vista la nota in data 8 luglio 2003 del predetto Ministero,
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile, ufficio III;
Considerata la necessitą di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma
5, del decreto legislativo n. 398 del 1997 il numero dei laureati in
giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le
professioni legali nell'anno accademico 2003-2004;
Decreta:
Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere
nell'anno accademico 2003-2004 alle scuole di specializzazione per le
professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, é pari a 4980 unitą.
Con il decreto di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento adottato
con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, sarą determinata la ripartizione
dei posti disponibili tra le universitą sedi delle predette scuole di
specializzazione. |