Si pubblica la traccia dell'Atto
mortis causa
dettato alle 13.30 ca. del 14 novembre 2003 nelle aule dell'Hotel Ergife.
ATTO MORTIS CAUSA
- COSTANZO è
coniugato con ROSA, non ha figli ed è titolare di un ingente
patrimonio, costituito da:
a) un villa in Fregene, adibita a residenza familiare; |
b) un vigneto in
Montalcino, avente un altissimo reddito; |
c) sette
appartamenti in Milano; |
d) nove
appartamenti in Napoli; |
e) un’ingente
somma di denaro investita in titoli a lunga scadenza; |
f) un
unico debito nei confronti di GIULIA, il cui pagamento verrà a
scadere il 31 dicembre 2020 |
-
Si reca dal notaio Romolo Romani, con studio in Roma alla Via Aurelia
n. 169, al fine di disporre di tutte le sue sostanze mediante
testamento pubblico.
- Espone al notaio di non conoscere il preciso valore degli immobili
di sua proprietà, né, ovviamente, di conoscere quello che gli stessi
potranno avere al momento della sua morte e di volere attribuire tutti
i suoi beni lasciando:
1) alla
moglie ROSA la villa in Fregene, i mobili nella stessa esistenti e
la proprietà del terreno in Montalcino, dandole facoltà di
chiedere il supplemento nell'ipotesi che il valore di quanto
attribuitole, sia inferiore a quello che la legge le riserva; |
2) al nipote
AMBROGIO, figlio della sorella VALERIA, gli appartamenti in
Milano; |
3) all’altro
nipote, GENNARO, figlio della sorella FRANCESCA, gli appartamenti
in Napoli; |
4) al nipote
della moglie LETTERIO il denaro attualmente investito in titoli,
presente nel suo patrimonio al momento della morte |
-
Egli inoltre intende:
5)
legare, in caso di bisogno, alla fedele domestica PERPETUA quanto
le necessita per la vita; |
6)
legare al medico ANTONIO, che l'ha assistito negli ultimi anni
della sua vita, la somma di € 20.000, subordinando, se possibile,
tale disposizione al consenso della moglie che ha grande stima del
medico; |
7)
legare alla sorella ASSUNTA la somma necessaria per costruire una
villetta avente una cubatura di circa 350 metri cubi, sul terreno
di proprietà della stessa sorella. Precisa che tale legato è
motivato esclusivamente dalla circostanza che in sede di
pubblicazione del testamento del comune genitore PASQUALE la
sorella aveva preteso tale obbligo in cambio della conferma delle
disposizioni affette da nullità e sanate ai sensi dell’art. 590
C.C. |
8)
porre il pagamento del suo unico debito a carico di LETTERIO, con
l’obbligo per la moglie di iscrivere ipoteca a favore di GIULIA a
garanzia del credito che la stessa vanta nei confronti di esso
testatore sul terreno in Montalcino. |
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Il candidato, assunta la veste del notaio Romolo Romani, rediga un
testamento che rispetti nei limiti imposti dalla legge la volontà del
testatore motivando le soluzioni adottate.
- Tratti, in parte teorica, dell'istitutio ex re certa, soffermandosi
sugli elementi che la differenziano dalle figure affini ed in
particolare dalla divisione del testatore, del legato di alimenti,
nonché della natura giuridica del legato con diritto al supplemento e
del legato di ipoteca.
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