TITOLO
VII
DISPOSIZIONI
FINALI E TRANSITORIE
Art.
225 (Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali)
Art.
226 (Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali)
Art.
227 (Servizio e dispositivi di monitoraggio)
Art.
228 (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione
delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice)
Art.
229 (Attuazione di direttive comunitarie)
Art.
230 (Educazione stradale)
Art.
231 (Abrogazione di norme precedentemente in vigore)
Art.
232 (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione)
Art.
233 (Norme transitorie relative al titolo I)
Art.
234 (Norme transitorie relative al titolo II)
Art.
235 (Norme transitorie relative al titolo III)
Art.
236 (Norme transitorie relative al titolo IV)
Art.
237 (Norme transitorie relative al titolo V)
Art.
238 (Norme transitorie relative al titolo VI)
Art.
239 (Norme transitorie relative al titolo VII)
Art.
240 (Entrata in vigore delle norme del presente codice)
Capo I
- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 225
(Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali)
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione
dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti
e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle
strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale
dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
Art. 226
(Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionali)
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici é istituito l'archivio
nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie,
come indicato nell'articolo 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati
i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico
veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilità anche
da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo
54, comma 1, lettera n),che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo
62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 10, comma
8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari
della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato Generale
per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo
stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilità
da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'articolo
54, comma 1, lettera n), nonché i dati risultanti dal censimento
del traffico veicolare, e attraverso la Direzione generale della M.C.T.C.,
che é tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i
dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma
10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade,
la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti
nell'articolo 62 potrà avvenire solo sulle strade o tratti di
strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero dei lavori pubblici
nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societö
concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per
le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilità.
Il regolamento determina i criteri e le modalità per la formazione,
la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.
5. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. é istituito
l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli
di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m)
e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati
i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione,
all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà,
a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli
incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto.
7. L'archivio é completamente informatizzato; é popolato
ed aggiornato con i dati raccolti dalla Direzione generale della M.C.T.C.,
dal P.R.A.,dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'articolo 12, dalle compagnie di assicurazione, che
sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalitö e nei tempi di cui
al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale della M.C.T.C..
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio
nazionale dei veicoli.
9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel
regolamento.
10. Presso la Direzione generale della M.C.T.C. é istituita
l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza
stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente,
i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché
a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione,
di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni
commesse alla guida di un determinato veicolo, agli incidenti che si
siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale é completamente informatizzata;
é popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Direzione
generale della M.C.T.C.,dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento
dei servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dalle compagnie
di assicurazione,che sono tenuti a trasmettere i dati,con le modalità
e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. della Direzione generale
della M.C.T.C.. 13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità
di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe
di cui al presente articolo.
Art. 227
(Servizio e dispositivi di monitoraggio)
1. Nell'ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i
cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio
nazionale delle strade di cui all'articolo 226, comma 1, e per la individuazione
dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i
dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario,
quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico,
in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal
Ministero dell'ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati,
su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere
entro un termine assegnato, trascorso il quale il Mini stero provvede
alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
Art. 228
(Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione
delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice)
1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti
nella tabella 3 allegata alla legge 1Á dicembre 1986, n.870, relativi
alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza
degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C.
2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge
1Á dicembre 1986, n. 870, é integrata dalla seguente lettera:
d) fino al 10 per cento , per le spese relative al procedimento centralizzato
di conferma di validità della patente di guida di cui all'art.
126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art.
19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno
essere, altresì, aggiornati I limiti di destinazione degli importi
medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e
19.
3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e
tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici
sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per I servizi
del Ministero dei lavopri pubblici, nonché per il funzionamento
e la manutenzione delle attrezzature stesse;
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o
di specializzazione post-laurea del personale del suindicato dicastero,
in merito all'applicazione del presente codice, nonché per la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;
c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni,
sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati veri necessari
per l'espletamento di tutti I servizi di competenza del Ministero dei
lavori pubblici, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali
e stampati suddetti.
d) Per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale
delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art.226.
4. Il Ministero del tesoro é autorizzato ad adottare, con
propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli
importi versati nei capitoli del Ministero dei lavori pubblici.
5. Con il regolamento sono stabilite le tabvelle degli importi relativi
ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative, nonché
per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti
agli enti prorpietari delle strade, salvo quanto stabilito per I concessionari
di strade nelle convenzioni di concessione.
6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:
a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per I servizi,
nonché per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature
stesse.
b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del
personale o di specializzazione post-laurea, in lerito all'applicazione
del presente codice, nonché per la partecipazione del personale
stesso ai corsi anzidetti;
c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale
delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.
Art. 229
(Attuazione di direttive comunitarie)
1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai
sensi dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989 (*), n.86, le direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite
con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro
attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque,
non oltre dodici mesi dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Comunità europea.
____________
(*) Il testo
dell'art. 4 della legge n. 86/1989 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari) é il seguente: "Art. 4 (Attuazione
in via regolamentare).
1. Nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate
alla legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento
se cosÒ dispone la legge comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge
comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali
chiede l'autorizzazione di cui all'art. 3, lettera c).
3. Se le direttive consentono scelte in ordine alle modalità
della loro attuazione o se si rende necessario introdurre sanzioni penali
o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare
le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina,
la legge comunitaria detta le relative disposizioni.
4. Fuori dei casi preveduti dal comma 3, prima dell'emanazione del regolamento,
lo schema di decreto é sottoposto al parere delle commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta
giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
in mancanza di detto parere.
5. Il regolamento di attuazione é adottato secondo le procedure
di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi
il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta
giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento é
emanato anche in mancanza di detto parere.
6. La legge comunitaria provvede in ogni caso a norma dell'art. 3, lettera
b), ove l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di nuovi
organi o strutture amministrative; b) la previsione di nuove spese o
di minori entrate.
7. Restano salve le disposizioni di legge che consentono, per materie
particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi.
8. Al disegno di legge comunitaria é allegato l'elenco delle
direttive attuate o da attuare in via amministrativa."
Art. 230
(Educazione stradale)
1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia
di comportamento stradale e della sicurezza del traffico e della circolazione,
i Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, di intesa
con i Ministri dell'interno e dei trasporti, avvalendosi della collaborazione
dell'Automobile club d'Italia, nonché di enti e associazioni
di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza
stradale individuati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, predispongono,
entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, appositi programmi,
corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attività
obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti
di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza
dei principi della sicurezza stradale, nonché delle strade, della
relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli
e delle regole di comportamento degli utenti.
2. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza
disciplina le modalità di svolgimento dei predetti programmi
nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartenenti ai Corpi di polizia
municipale, nonché di personale esperto appartenente alle predette
istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza può prevedere l'istituzione
di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazionedei
programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.
Art. 231
(Abrogazione di norme precedentemente in vigore)
1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice,
salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del
presente titolo, le seguenti disposizioni:
- regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740 nella parte rimasta in vigore
ai sensi dell'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393;
- regio decreto legge 16 dicembre 1935, n.2771, modificato dalla legge
24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;
-legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell;articolo 14;
- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
- legge 7 febbraio 1961, n. 59, articolo 25, lettera n);
- legge 24 luglio 1961, n. 729, articolo 9, sesto comma;
- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;
- legge 3 febbraio 1963, n. 74;
- legge 11 febbraio 1963, n. 142;
- legge 26 giugno 1964, n. 434;
- legge 15 febbraio 1965, n. 106;
- legge 14 maggio 1965, n. 576;
- legge 4 maggio 1966, n. 263;
- legge 1 giugno 1966, n. 416;
- legge 20 giugno 1966, n. 599;
- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al capo VI;
- decreto-legge 21 dicembre 1966, n.1090, convertito dalla legge 16
febbraio 1967, n. 14;
- legge 9 luglio 1967, n. 572;
- legge 4 gennaio 1968, n. 14;
- legge 13 agosto 1969, n. 613;
- legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 32, limitatamente ai veicoli;
- legge 10 luglio 1970, n. 579;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;
- legge 31 marzo 1971, n. 201;
- legge 3 giugno 1971, n. 437;
- legge 22 febbraio 1973, n. 59;
- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito dalla legge 22
dicembre 1973, n. 842;
- legge 27 dicembre 1973, n. 942;
- legge 14 febbraio 1974, n. 62;
- legge 15 febbraio 1974, n. 38;
- legge 14 agosto 1974, n. 394;
- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito dalla legge 10 ottobre
1975, n. 486;
- legge 10 ottobre 1975, n. 486;
- legge 25 novembre 1975, n. 707;
- legge 7 aprile 1976, n. 125;
- legge 5 maggio 1976, n. 313;
- legge 8 agosto 1977, n. 631;
- legge 18 ottobre 1978, n. 625, articolo 4, terzo comma;
- legge 24 marzo 1980, n. 85;
- legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 16, secondo comma, per la
parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393;
- legge 10 febbraio 1982, n. 38;
- legge 16 ottobre 1984, n. 719;
- legge 11 gennaio 1986, n. 3;
- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito dalla legge 30 marzo
1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15 e 16;
- legge 14 febbraio 1987, n. 37;
- legge 18 marzo 1988, n. 111;
- legge 24 marzo 1988, n. 112;
- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;
- legge 22 aprile 1989, n. 143;
- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito dalla legge 4 agosto
1989, n. 284;
- legge 23 marzo 1990, n. 67;
- legge 2 agosto 1990, n. 229;
- legge 15 dicembre 1990, n. 399;
- legge 8 agosto 1991, n. 264, articolo 7, comma 3;
- legge 14 ottobre 1991, n.336;
- legge 8 novembre 1991, n.376;
- legge 5 febbraio 1992, n.122, articolo 12.
2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie
o incompatibili con le norme del presente codice.
3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al libro quarto, titolo I, capo
VI, del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale,
di bancoposta e di telecomunicazioni,approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (1). Restano, comunque, in vigore
le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27 (2).
____________
(1) Il D.P.R.
n. 156/1973 approva il testo unico delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
(2) La legge n. 27/1978 reca: "Modifiche al sistema sanzionatorio in
materia di tasse automobilistiche".
Capo I
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 232
(Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione)
1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice,
é demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari
di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le
relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini
fissati dal medesimo.
2.
I decreti di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo
3, comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190 (*), entrano in
vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione. 3. Fino alla scadenza
del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie
le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente
stabilito dagli articoli da 233 a 239.
____________
(*) Il testo
dell'art. 3 della citata legge n. 190/1991 é il seguente: "Art.
3 - 1. Entro il termine di cui all'articolo 1 il Governo, ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari
per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della
strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e delle altre
norme regolamentari incompatibili, a adeguando le disposizioni regolamentari
concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive
comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì
i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti
cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque
conto di quanto già disposto in attuazione dell'articolo 19-bis
del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 giugno 1959, n. 393, introdotto dall'articolo 18 della legge 18 marzo
1988, n. 111. 2. Entro lo stesso termine di cui all'articolo 1 i Ministri
competenti per materia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.400, adottano, con proprio decreto, norme regolamentari
per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della
strada che investano la loro esclusiva competenza, nonché norme
regolamentari per la riorganizzazione di uffici od organi, compresi
quelli delle aziende od amministrazioni autonome, dei rispettivi dicasteri,
in funzione delle nuove o diverse competenze ad essi affidate. Potrà
all'occorrenza essere prevista l'istituzione di organismi consultivi
e di studio necessari per l'attuazione del codice della strada. 3. I
regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dovranno ispirarsi ai criteri della
efficienza e produttività dell'amministrazione e della semplificazione
e snellimento delle procedure, riducendo al massimo, anche in funzione
della prevalente natura degli istituti e dei provvedimenti, l'intervento
di più uffici nel procedimento ed eliminando in ogni caso duplicazioni
di competenze e di controlli.
Art. 233
(Norme transitorie relative al titolo I)
1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'articolo 7 deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del
presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella
data si applicano le disposizioni previgenti.
3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma
2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.
____________
(*) Decreto-legge
28 dicembre 1993, n. 542. "Disposizioni urgenti in materia di differimento
di termini previsti da disposizioni legislative". "Art. 59 - Differimento
dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7
del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere
dal 1 luglio 1994. E' comunque l'approvazione e l'omologazione dei mezzi
d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso
articolo 10.
Art. 234
(Norme transitorie relative al titolo II)
1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni degli articoli
20, 22 e 23 é fissato il termine di tre anni a decorrere dall'entrata
in vigore delle presenti norme. Fino a tale data sono consen tite le
occupazioni, le installazioni e gli accessi attualmente esistenti.
2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni
previste dal titolo II ed alle relative formalità di cui agli
articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del
presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni
e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine, devono essere
iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione
o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti
nei rispettivi disciplinari di autorizzazione o di concessione.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere emanate le direttive di cui all'articolo 36, comma 6; entro un
anno dall'emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani
di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare
nell'anno successivo.
4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica
di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme
del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve
essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali
devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento.
Fino a tale data é consentito il permanere della segnaletica
attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate
le opere necessarie per l'adeguamento dei passaggi a livello di cui
all'articolo 44.
5. Le norme di cui agli articoli 16,17 e 18 si applicano successivamente
alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla
classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino
all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni
in materia.
Art. 235
(Norme transitorie relative al titolo III)
1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli
e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I
del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano invigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata
a richiesta dei soggetti interessati.
2. Le disposizioni del capo II del titolo III relative ai veicoli
a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal
1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l'emanazione
di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere
dal 1 aprile 1995 non possono più essere immessi in circolazione
veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III
si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993,salvo che, per l'attuazione,
sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono
emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla
pubblicazione, restando salva la facoltà di applicazione immediata,
a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995
non possono più essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti
alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.
4. Il Ministro dei trasporti può, con propri decreti, disporre
che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano
applicati in tempi più brevi di quelli stabiliti nel presente
articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche
sulla sicurezza stradale.
5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre
1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie
di veicoli sono disciplinate dalle norme giö in vigore.
6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione,
alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalità
relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli e al
rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli
93, 94 e 95, nonché a tutti gli adempimenti conseguenziali di
cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire, dal
1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione
di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo
1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione. Le procedure
per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme già
vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse
conserva piena validità. Parimenti conservano piena validità
le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione
che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti
decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del
presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprietà.
7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e
102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe,
il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme già
in vigore.
8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV del titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e
delle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche
che alla loro costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione
ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti
disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione
senza necessità di successivi adeguamenti, con la classificazione
prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale
dell'omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre
il 31 marzo 1996. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi
comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi
in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice,
si applicano le disposizioni per essi previgenti.
Art. 236
(Norme transitorie relative al titolo IV)
1. Le di sposizioni del presente codice sulle patenti di guida si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che
siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993; le disposizioni
dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di
esame superato successivamente al 30 settembre 1993. Le procedure in
corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo
le norme giö vigenti conservano la loro validità. Parimenti conservano
validità le patenti già rilasciate alla predetta data.
Tale validità dura fino alla prima conferma di validità
o revisione che si effettua, ai sensi dell'articolo 126 o 128, dopo
la detta scadenza; in tal caso si procederà, all'atto della conferma
o della revisione a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti
salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore,
rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.
2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate
alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore.
Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.
Art. 237
(Norme transitorie relative al titolo V)
1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore.
Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione
sulla responsabilità civile di cui all'articolo 193 decorre dal
1 ottobre 1993. Dalla stessa data é abrogato l'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine
agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione
delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non inferiori
ad un bimestre.
2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1
continuano ad applicarsi le sanzioni amministrative principali ed accessorie
e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento
e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.
____________
(*) Assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti.
Art. 238
(Norme transitorie relative al titolo VI)
1. Le disposizioni del titolo VI, capo I, si applicano dal 1 gennaio
1993.
2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore.
3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore
della legge 21 novembre 1991, n.374 (*), anche se attribuite dal presente
codice alla competenza del giudice di pace.
____________
(*) Per il
titolo della legge n. 374/1991 si veda in nota all'articolo 205.
Art. 239
(Norme transitorie relative al titolo VII)
1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225
e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data inizierà
l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.
L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovrà essere completato
nell'anno successivo.
2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'articolo
227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati
nel triennio successivo.
Art. 240
(Entrata in vigore delle norme del presente codice)
1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.
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