Dal 1999 "Il sito dei Praticanti Notai"

Notaio.orgServizi per i Praticanti Notai    Informazioni per i Cittadini

Disciplina notarile on line

Imposta Notaio.org come tua pagina iniziale

Aggiungi Notaio.org ai tuoi siti preferiti

Area Praticanti

News
Notariato
Scuole notarili
Preselezione
Concorso notarile 
Sent. Cassazione
Riviste notarili
Libri di testo
Divagando
Praticanti online

Area Forum
Notaio Community
Notaio Mail
Controlla la posta

 

Area Cittadini
 

Notaio e cittadini
Atti notarili
Tariffe notarili
Domande & quesiti
Notariato online
Sent. Cassazione
Uffici pubblici
Gazzette e leggi
Autocertificazione
Mutui online

 

Servizi online

 

Scrivi @ Notaio.org
Mappa del sito
Awards vinti
Libro degli ospiti

 

www.infoimprese.it
per nome
per prodotti

 

 

Segnala un sito


 

Sei qui > Home page > Area Praticanti > Notariato > Ordinamento (51-117)

Notariato

Notariato

Attraverso questa sezione è possibile consultare le informazioni afferenti al mondo notarile.Di seguito l'elenco delle sotto-sezioni consultabili:


Ordinamento del Notariato Come si diventa notaio
Legislazione notarile Scuole del Notariato
La professione di notaio Consigli per prepararsi al concorso
Notaio e cittadini .

 
 Ordinamento del Notariato (L.n.89/1913) - Artt. 51 - 117

ARTT. 1 - 50

ARTT. 51 -117

ARTT. 118 - 179

 

Legge 16 febbraio 1913 n. 89

Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili

Art. 51

L'atto notarile reca la intestazione:

REPUBBLICA ITALIANA
(Comma così sostituito dall'art. unico, D.Lgs.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 33).

L'atto deve contenere:

l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui é ricevuto;

il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del distretto notarile nel cui ruolo é iscritto;
(Numero così modificato dall'art. 15, L. 27 maggio 1940, n. 707).

il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.
(La L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e il relativo regolamento approvato con D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, hanno disposto che l'indicazione della paternità é sostituita dall'indicazione del luogo e della data di nascita).

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;

la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
(Numero così sostituito dall'art. 2, L. 10 maggio 1976, n. 333).

l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi;

l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

la menzione che l'atto é stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non é necessaria, se l'atto é stato scritto tutto di sua mano.

Art. 52

La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.

Art. 53

Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabiliti si reputano non avvenute.

Art. 54

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come é stabilito nell'art. 51.

Art. 55

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'inteprete, che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come é disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.

Art. 56

Se alcuna delle parti é interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal Presidente del Tribunale tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

( Modificato dall'art. 233, lett. c) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1. L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo previgente così disponeva: "pretore del mandamento".

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55, può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.

Art. 57

Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 58

L'atto notarile é nullo, salvo ciò che é disposto dall'art. 1316 del Codice civile:

se é stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;

se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione é stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale;

se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

se non furono osservate le disposizioni degli artt. 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;

se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;

se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Fuori di questi casi l'atto notarile non é nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

Art. 59

E' vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.

Art. 60

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.

CAPO II

Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.

Art. 61

Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione per i testamenti olografi.

Art. 62

Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

il numero progressivo;

la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;

la natura dell'atto ricevuto o autenticato;

i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;

le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui é iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico é ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaro non é tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato od estratto, se non a chi é autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.

Art. 63

Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal Capo dell'archivio notarile distrettuale a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.

( Comma modificato dapprima per effetto dell'art. 19, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 che aveva modificato l'art. 64 L. not. e da ultimo dall'art. 233, lett. a) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1. L. 16 giugno 1998, n. 188) .

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna "Osservazioni" del repertorio di contro ai numeri riportati e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

Art. 64

Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, é numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli é composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.

( Articolo così sostituito dall'art. 19, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 ).

Art. 65

Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

Art. 66

Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile del distretto.

(Modificato dall'art. 233, lett. a) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1. L. 16 giugno 1998, n. 188. Il testo previgente così disponeva: "pretore del mandamento".)

Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché, vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve fare menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli artt. 913, 915 e 922 del Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del testamento.

(Ora, artt. 620, 621 e 608, R.D. 16 marzo 1942, n. 262.)

Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

(Vedi gli artt. 79, 81 e 82 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326; l'art. 26, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737; L. 25 maggio 1981, n. 307; D.M. 1° febbraio 1982; art. 27, D.M. 30 novembre 1982.)

CAPO III

Delle copie degli estratti e dei certificati.

Art. 67

Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.

Art. 68

Le disposizioni dell'art. 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

Art. 69

Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

CAPO IV

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme.

Art. 70

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti, gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascerà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1, e gli atti di autenticazione di cui agli artt. 47 e 72.

Art. 71

Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma é stato spedito realmente dal notaro.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà lasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

Art. 72

L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi é stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

Art. 73

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

CAPO V

Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese.

Art. 74

Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 75

Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Art. 76

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art. 77

Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi.

Art. 78

Salvo quanto é disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessori quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o, rimborso non sia interamente eseguito.

Art. 79

E' in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese al pretore del mandamento in cui é l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

Art. 80

Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.

Art. 81

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Art. 82

Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.

TITOLO IV

Dei collegi e dei Consigli notarili

CAPO I

Dei collegi notarili.

Art. 83

I notari residenti in ciascuna distretto formano un collegio. In ogni collegio é costituito un Consiglio notarile.

La sede del Consiglio é quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

Art. 84

Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

Art. 85

L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

Art. 86

Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni é necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

CAPO II

Dei Consigli notarili.

Art. 87

Il Consiglio notarile é composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.

Art. 88

I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.

I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.

Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

Art. 89

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportato la maggioranza assoluta di voti.

Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui é indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti é preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

Art. 90

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.

Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

Art. 91

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, é ammesso il ricorso al presidente della Corte d'appello.

Art. 92

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, é necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

Art. 93

Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;

forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;

s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro

oggetto attinente all'esercizio del notariato;

riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva l'approvazione del collegio.

Per supplire alle spese é imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci né maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.

Art. 94

Il tesoriere del Consiglio discute i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Art. 95

Il Ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, o per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal Ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.

Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.

Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

TITOLO V

Degli archivi notarili

CAPO I

Degli archivi notarili distrettuali.

Art. 96

In ogni Comune sede di tribunale civile é stabilito un archivio distrettuale.

Art. 97

Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

L'amministrazione degli archivi é soggetta al Controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 98

Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale é pure tesoriere dell'archivio.

Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.

Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.

Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:

essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalità;

essere di moralità e di condotta incensurate.

Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 686, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.

Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal Ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.

Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.

Art. 99

Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.

Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto Ministeriale.

Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove é l'archivio.

Articoli 100 - 103 ( Omissis )

Art. 104

Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.

La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: "Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno".

Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 10.000 per ogni giorno di ritardo.

( Modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e, successivamente, dall'art. 113, commi 2 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 689.)

Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.

Art. 105 (Omissis).

Art. 106

Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi dieci anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;
(Aggiornato dal D.Lgt. 21 aprile 1918, n. 629 ).

i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;

le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo 65;

gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

( Modificato dall'art. 3, comma 9, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 1997, n. 30.

i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;

gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;

i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;

le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;

i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;

(Abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 )

Art. 107

La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei nn. 5, 6 e 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza.

Nei casi indicati nell'art. 39, il capo dell'archivio notarile del distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti, volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui delegato.

(Sostituito dall'art. 233, lett. d) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188).

Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui, dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna, il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali viene rimesso allo stesso notaio.

( Comma così sostituito dall'art. 233, lett. e) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 188).

Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

( L'agevolazione relativa all'imposta di bollo è venuta meno, per effetto dell'art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; l'esenzione da imposta di registro è da ritenersi invece tuttora vigente ai sensi dell'art. 1, Tab. B, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). ( V. anche gli artt. 108,109,149,150,151 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326.)

Art. 108

Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1,20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.

Art. 109

Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

Art. 110

Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.

Il conservatore é responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 111

Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'articolo 81.

Art. 112

Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.

In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.

Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.

Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura da L. 25 a L. 50.

Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'art. 64.

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile.

Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli artt. 68 e 69 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purché di grado non inferiore a sottoarchivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.

Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il Ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

E' in facoltà del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio per una durata inferiore a sei mesi.

( Comma aggiunto dall'art. 6, R.D. 12 dicembre 1926, n. 2143).

Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in formi esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.

Art. 113

Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.

Art. 114

In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaro rogante.

Art. 115

E' vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale é responsabile delle disposizioni date.

Art. 116

Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 10.000, estensibile a L. 16.000 in caso di recidiva; e se il recidivo é un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.

(Modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e, successivamente, dall'art. 113, commi 2 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 689).

Art. 117

Le penalità di cui agli artt. 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

 

Vai agli ARTT. 118-179

 

Stampa questa pagina Clicca per tornare su

Copyright © NOTAIO.ORG - All rights reserved - Avvertenze legali - Netiquette - Credits

Cerca in Notaio.org

 

Ultime notizie Ultime notizie
Le ultime novità sul concorso notarile

 

Sentenze della Cassazione
Sentenze della Cassazione
Recenti sentenze della Suprema Corte

 

I Forum di Notaio.org
I Forum di Notaio.org
L'Area dove poter discutere non solo di diritto

 

 Community, Newsletter e Mailing list di Notaio.org La Mailing List di Notaio.org
Lo strumento per dialogare con i colleghi e per ricevere la Newsletter di Notaio.org

 

Dal 30/10/1999, sei il visitatore n.