Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili
Art. 51
L'atto notarile reca la intestazione:
REPUBBLICA ITALIANA
(Comma così sostituito dall'art. unico, D.Lgs.C.P.S. 24 gennaio 1947, n.
33).
L'atto deve contenere:
l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del
Comune e del luogo in cui é ricevuto;
il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaio e del
distretto notarile nel cui ruolo é iscritto;
(Numero così modificato dall'art. 15, L. 27 maggio 1940, n. 707).
il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la
residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.
(La L. 31 ottobre 1955, n. 1064 e il relativo regolamento approvato con
D.P.R. 2 maggio 1957, n. 432, hanno disposto che l'indicazione della
paternità é sostituita dall'indicazione del luogo e della data di
nascita).
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di
rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo
rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura
deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno
che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;
la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o la
dichiarazione dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;
(Numero così sostituito dall'art. 2, L. 10 maggio 1976, n. 333).
l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle
date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto
dell'atto;
la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo
da non potersi scambiare con altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto
sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si
trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei
loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi;
l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;
la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel
medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua
fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano
intervenuti.
Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia
stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai
testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per
espressa volontà delle parti, purché sappiano leggere e scrivere. Di tale
volontà si farà menzione nell'atto;
la menzione che l'atto é stato scritto dal notaro o da persona di sua
fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;
la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti,
dell'interprete, dei testimoni e del notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n.
4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella
dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse
sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro
deve far menzione di questa dichiarazione;
per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la
sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando
le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri
atti;
negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun
foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei
testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni
finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio
delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di
documenti autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il
numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in
margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate
dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non é necessaria, se
l'atto é stato scritto tutto di sua mano.
Art. 52
La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita
dell'impronta del suo sigillo.
Art. 53
Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e
distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano
interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel
corpo dell'atto e senza raschiature.
Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della
sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei
testimoni, il notaro deve:
cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si
possano sempre leggere;
portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima
delle dette sottoscrizioni;
fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del
numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonché della
lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura
dell'atto.
Nel caso che i fidefacienti si siano allontanati prima della fine
dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può
essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità
delle persone da essi accertata.
Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le
sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia
sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura
dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova
sottoscrizione.
Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi
sopra stabiliti si reputano non avvenute.
Art. 54
Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.
Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana,
l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia
conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve porsi di fronte
all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e
l'uno e l'altra saranno sottoscritti come é stabilito nell'art. 51.
Art. 55
Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia
essere ricevuto con l'intervento dell'inteprete, che sarà scelto dalle
parti.
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non
può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare
giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di
ciò sarà fatta menzione nell'atto.
Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni
presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o
possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre
l'interprete, conosca la lingua straniera.
L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in
calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da
farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come é
disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e
nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.
Art. 56
Se alcuna delle parti é interamente priva dell'udito, essa deve leggere
l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.
Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete,
che sarà nominato dal Presidente del Tribunale tra le persone abituate a
trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e
gesti.
( Modificato dall'art. 233, lett. c) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che
diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247,
comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1. L. 16 giugno
1998, n. 188. Il testo previgente così disponeva: "pretore del
mandamento".
L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e
prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55, può essere
scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un
tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere
l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.
Art. 57
Se alcuna delle parti sia un muto o un sordomuto, oltre l'intervento
dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le
seguenti norme:
il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso
leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle
sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;
se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il
linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o
che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme
stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.
Art. 58
L'atto notarile é nullo, salvo ciò che é disposto dall'art. 1316 del
Codice civile:
se é stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui
nel ruolo a norma dell'art. 24;
se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle
cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione é stata pubblicata
nella Gazzetta ufficiale;
se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29; la
contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole
disposizioni accennate nello stesso numero;
se non furono osservate le disposizioni degli artt. 27, 47, 48, 50, 54,
55, 56, 57 e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;
se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu
ricevuto;
se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni
quando questi siano intervenuti.
Fuori di questi casi l'atto notarile non é nullo, ma il notaro che
contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla
medesima sancite.
Art. 59
E' vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli
atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate
le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o
d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge,
le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di
nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione
espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca
dell'autorizzazione maritale.
Art. 60
Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli
altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice
civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del
Regno, ma le completino.
CAPO II
Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori.
Art. 61
Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi
allegati:
gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali
delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite
dalla legge;
gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta
delle parti.
A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo
sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati
avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che
lo controdistingue.
I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti
segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro
apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.
I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di
chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o
pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale
degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili.
L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato
nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di
richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti
e di pubblicazione per i testamenti olografi.
Art. 62
Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due
repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche
agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti
di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in
bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti
rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli
rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i
protesti cambiari.
Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:
il numero progressivo;
la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui
l'atto fu ricevuto;
la natura dell'atto ricevuto o autenticato;
i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;
l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il
relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che abbiano per oggetto
la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili,
anche la situazione dei medesimi;
l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli
atti registrati;
l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;
le eventuali osservazioni.
Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le
indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.
La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertori, prescritta da
questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui
il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in
cui é iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro
dovrà cominciare una nuova numerazione.
Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di
ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il
numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il
numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.
Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertori, e corredare
ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti
desunti dallo stesso.
Se il testamento per atto pubblico é ricevuto da due notari, sono tenuti
ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si
conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di
dichiarazione, dal più anziano di ufficio.
Il notaro non é tenuto a dar visione del repertorio, né copia, certificato
od estratto, se non a chi é autorizzato a chiederli dalla legge,
dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli
altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.
Art. 63
Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia
presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve
servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati
e firmati dal Capo dell'archivio notarile distrettuale a mente dell'art.
64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel
frattempo salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.
( Comma modificato dapprima per effetto dell'art. 19, R.D.L. 23 ottobre
1924, n. 1737 che aveva modificato l'art. 64 L. not. e da ultimo dall'art.
233, lett. a) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che diventerà efficace a
decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247, comma 1 del medesimo
D.Lgs. come modificato dall'art. 1. L. 16 giugno 1998, n. 188) .
Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna "Osservazioni"
del repertorio di contro ai numeri riportati e i fogli a parte debbono
rimanere allegati al repertorio stesso.
Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo
indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della
presentazione e quello della restituzione.
Art. 64
Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, é numerato e firmato in
ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale
nella prima pagina attesta di quanti fogli é composto il repertorio
apponendovi la data in tutte le lettere.
( Articolo così sostituito dall'art. 19, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737
).
Art. 65
Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale,
ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli
atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute
all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di
che all'art. 24 dell'annessa tariffa.
Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita
dell'impronta del suo sigillo.
Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà,
sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.
Art. 66
Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei
casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o
depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.
Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di
deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia
esatta, che sarà verificata sull'originale dal capo dell'archivio notarile
del distretto.
(Modificato dall'art. 233, lett. a) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che
diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247,
comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1. L. 16 giugno
1998, n. 188. Il testo previgente così disponeva: "pretore del
mandamento".)
Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto
di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà
nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del
relativo atto.
Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinché, vi
resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie,
deve fare menzione in esse del detto processo verbale.
Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento
segreto od olografo, le formalità stabilite negli artt. 913, 915 e 922 del
Codice civile saranno eseguite nell'ufficio del depositario del
testamento.
(Ora, artt. 620, 621 e 608, R.D. 16 marzo 1942, n. 262.)
Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico
da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile
distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.
(Vedi gli artt. 79, 81 e 82 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326; l'art. 26,
R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737; L. 25 maggio 1981, n. 307; D.M. 1°
febbraio 1982; art. 27, D.M. 30 novembre 1982.)
CAPO III
Delle copie degli estratti e dei certificati.
Art. 67
Il notaro, finché risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e
continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di
permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti
e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.
Egli non può permettere l'ispezione né la lettura, né dar copia degli atti
di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita
del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di
speciale mandato in forma autentica.
Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'art. 777 del Codice
civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia
appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.
Art. 68
Le disposizioni dell'art. 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli
originali e fatte le variazioni aggiunte o cancellature, sono anche
applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.
Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite
nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non
per postilla.
Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi
meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.
Art. 69
Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a
tutti gli altri allegati all'originale, salvoché, riguardo a questi
ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato, in questo caso il
notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e
la natura degli allegati non copiati.
Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le
disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.
Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data
del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col
sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in
conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato
consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal
notaro.
Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che
rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.
CAPO IV
Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della
legalizzazione delle firme.
Art. 70
Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in
originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o
procure o consensi od autorizzazioni riguardanti, gli atti necessari alla
esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di
elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.
Rilascerà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e
gli atti, i certificati di vita di cui ai nn. 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1, e
gli atti di autenticazione di cui agli artt. 47 e 72.
Art. 71
Il notaro può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per
telegrafo o per telefono.
Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto
verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza
della parte o delle parti.
Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli
per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere
del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita
dell'impronta del sigillo.
L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il
telegramma é stato spedito realmente dal notaro.
Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali
dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo
un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.
Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e
ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno
far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici
telefonici.
Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne
curerà la collazione col notaro trasmittente.
Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di
esso potrà lasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il
notaro trasmittente.
Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si
presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.
Art. 72
L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in
margine dei loro fogli intermedi é stesa di seguito alle firme medesime e
deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza
del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data
e l'indicazione del luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito
alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.
Le scritture private autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario
desiderio delle parti restituite alle medesime. In ogni caso però debbono
essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle
tasse di registro.
Art. 73
Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far
uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal
presidente del tribunale o dal pretore.
CAPO V
Degli onorari e degli altri diritti del notaro e delle spese.
Art. 74
Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per
ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad
essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle
spese ed ai diritti accessori.
Gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaro
sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.
Art. 75
Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorari
quante sono le convenzioni.
Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e
derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato
come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più
favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle
altre.
Art. 76
Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione
della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere
irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.
Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il
notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
Art. 77
Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie,
degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese,
dei diritti e degli onorari relativi.
Art. 78
Salvo quanto é disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone
ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in
solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti
accessori quanto al rimborso delle spese.
Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli
estratti e dei certificati, finché l'accennato pagamento o, rimborso non
sia interamente eseguito.
Art. 79
E' in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento
stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli
deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessori e delle spese
al pretore del mandamento in cui é l'ufficio, o al presidente del
tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme
di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente
liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile o da una
Commissione delegata dal Consiglio stesso.
Art. 80
Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli
onorari, per i diritti accessori e per le spese una somma maggiore di
quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più,
salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione
dell'indebito pagato.
Art. 81
Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro,
per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti,
potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283.
Art. 82
Sono permesse associazioni di notari, purché appartenenti allo stesso
distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle
loro funzioni e ripartirli poi in tutto o in parte, per quote uguali o
disuguali.
TITOLO IV
Dei collegi e dei Consigli notarili
CAPO I
Dei collegi notarili.
Art. 83
I notari residenti in ciascuna distretto formano un collegio. In ogni
collegio é costituito un Consiglio notarile.
La sede del Consiglio é quella medesima del tribunale, e, nel caso di più
distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.
Art. 84
Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate
per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi
per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti
da trattare.
Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le
adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.
Nelle adunanze non si potrà discutere né deliberare se non su oggetti che
interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel
rispettivo avviso di convocazione.
Art. 85
L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del
mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del
Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo
presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui
all'art. 93 ultimo capoverso.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo
reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari
appartenenti al collegio.
Art. 86
Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente,
il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi
ne fa le veci.
Per la validità delle deliberazioni é necessario l'intervento almeno della
metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non
interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in
questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero
dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari
presenti.
CAPO II
Dei Consigli notarili.
Art. 87
Il Consiglio notarile é composto di cinque, sette, nove o undici membri
per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo
assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i
cinquanta o i settanta.
I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere
simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di
simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio
di notaro.
Art. 88
I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.
I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser
rieletti.
I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta
l'ordine di anzianità di nomina.
Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà
estratto a sorte.
Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per
morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale
sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.
Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di
parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che
doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.
Art. 89
Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.
Nella prima votazione s'intendono eletti coloro che hanno riportato la
maggioranza assoluta di voti.
Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il
numero di membri per cui é indetta l'elezione, si procederà nella stessa
adunanza ad una seconda votazione, nella quale s'intenderanno eletti
quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti é preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente
anziani, il maggiore di età.
Art. 90
Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario
ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.
Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se
conservano la qualità di membri del Consiglio.
Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i
notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti
sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più
giovane d'età.
In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le
veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del
Consiglio.
Art. 91
Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.
Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte
le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente,
rilascia le copie.
I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla
tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni
di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, é ammesso il
ricorso al presidente della Corte d'appello.
Art. 92
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, é necessario
l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso
di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza.
I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive,
senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento sono dichiarati
dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di
numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con
decreto dal presidente del tribunale.
Art. 93
Il Consiglio, oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla
legge:
vigila alla conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e
nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta
osservanza dei loro doveri;
vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i
loro doveri, e rilascia i relativi certificati;
emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle
materie attinenti al notariato;
forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;
s'interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra
notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per
questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro
oggetto attinente all'esercizio del notariato;
riceve dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese
dell'anno decorso e forma quello preventivo dell'anno seguente, salva
l'approvazione del collegio.
Per supplire alle spese é imposta ai notari, in proporzione dei proventi
riscossi da ciascuno di essi nell'anno precedente, quali si desumono dalla
tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci
né maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta
dal Consiglio ed approvata dal collegio.
Art. 94
Il tesoriere del Consiglio discute i diritti e le tasse dovute al
Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonché le ammende, avvalendosi
della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e
pene pecuniarie di registro.
Art. 95
Il Ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello
in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando
questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla
legge, persista a violarli o a non adempierli, o per altri gravi motivi.
In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni
del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un
giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo
termine potrà essere prorogato dal Ministro di altri tre mesi, in caso di
riconosciuto bisogno.
Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi
membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.
Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da
lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.
TITOLO V
Degli archivi notarili
CAPO I
Degli archivi notarili distrettuali.
Art. 96
In ogni Comune sede di tribunale civile é stabilito un archivio
distrettuale.
Art. 97
Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi
proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente
dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.
L'amministrazione degli archivi é soggetta al Controllo della Corte dei
conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio
come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.
Art. 98
Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale é pure tesoriere
dell'archivio.
Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono
richiesti dai bisogni del servizio.
Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive
funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti,
sottoarchivisti e assistenti.
Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre
il possesso dei requisiti appresso indicati:
essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi
la naturalità;
essere di moralità e di condotta incensurate.
Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti
disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di
ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le
agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per
terra e per mare, nonché le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n.
686, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la
disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal
servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.
Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui
all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli
archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno
dal Ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale
del Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del
notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un
ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte
di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.
Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno
stabilite nel regolamento.
Art. 99
Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e
con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie
giuridiche ed archivistiche.
Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo
speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto
Ministeriale.
Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed
assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove é
l'archivio.
Articoli 100 - 103 ( Omissis )
Art. 104
Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti
dalla cassa dell'archivio stesso.
La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento
degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci
giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed
accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di
grazia e giustizia col titolo: "Fondo dei sopravanzi degli archivi
notarili del Regno".
Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in
questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 10.000
per ogni giorno di ritardo.
( Modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e,
successivamente, dall'art. 113, commi 2 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 689.)
Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle
modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza gli
aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.
Art. 105 (Omissis).
Art. 106
Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:
le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del
registro devono trasmettere al medesimo decorsi dieci anni dalla
registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi
mandamentali a norma degli articoli seguenti;
(Aggiornato dal D.Lgt. 21 aprile 1918, n. 629 ).
i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola
nell'art. 71;
le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo 65;
gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture
private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio
dello Stato italiano, sempre che non siano già depositati presso un notaio
esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti
previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi
della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della
trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito
fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il
giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione
dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;
( Modificato dall'art. 3, comma 9, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 1997, n. 30.
i repertori, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno
cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro
residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;
gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di
notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;
i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;
le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle
scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono
trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885,
n. 3186;
i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali,
secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;
(Abrogato dall'art. 61, R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737 )
Art. 107
La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei nn. 5, 6 e 7
dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della
cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza.
Nei casi indicati nell'art. 39, il capo dell'archivio notarile del
distretto procede alla rimozione dei sigilli ed al ritiro degli atti,
volumi e sigilli nella sede dell'ufficio del notaio, con l'intervento del
presidente del consiglio notarile del distretto o di un membro da lui
delegato.
(Sostituito dall'art. 233, lett. d) D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 che
diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi dell'art. 247,
comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1, L. 16 giugno
1998, n. 188).
Il capo dell'archivio notarile compila il processo verbale contenente
l'inventario delle cose consegnate o ritirate che, sottoscritto da lui,
dal presidente del consiglio notarile o dal membro da lui delegato, dal
notaio o dal suo procuratore, viene conservato nell'archivio notarile. Nel
caso in cui sia il notaio o un suo procuratore ad effettuare la consegna,
il processo verbale viene compilato in duplice originale, uno dei quali
viene rimesso allo stesso notaio.
( Comma così sostituito dall'art. 233, lett. e) D.Lgs. 19 febbraio 1998,
n. 51 che diventerà efficace a decorrere dal 2 giugno 1999 ai sensi
dell'art. 247, comma 1 del medesimo D.Lgs. come modificato dall'art. 1, L.
16 giugno 1998, n. 188).
Le spese occorrenti per la apposizione e rimozione dei sigilli, per
l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese
accessorie sono a carico dell'archivio stesso.
L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.
( L'agevolazione relativa all'imposta di bollo è venuta meno, per effetto
dell'art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601; l'esenzione da imposta di
registro è da ritenersi invece tuttora vigente ai sensi dell'art. 1, Tab.
B, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). ( V. anche gli artt.
108,109,149,150,151 R.D. 10 settembre 1914, n. 1326.)
Art. 108
Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertori e dei
registri, si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di
tutti i detti atti, repertori e registri, in presenza del conservatore
dell'archivio, e se ne farà constare con apposito verbale da redigersi dal
conservatore in carta libera.
Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo
precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1,20 al
notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.
Art. 109
Gli atti originali ed i repertori debbono essere custoditi nell'archivio,
in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.
Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli
originali di ciascun notaro.
Art. 110
Il conservatore dell'archivio rappresenta l'archivio, nel cui interesse
può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli
atti conservatori e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in
giudizio sia come attore che come convenuto.
Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia
avvocatura erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti
delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso
conservatore d'archivio.
Il conservatore é responsabile della custodia e conservazione di tutti i
documenti, repertori e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al
regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi
imposti ai notari verso l'archivio, e denunzia alla competente autorità le
contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per
inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.
Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e
quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al
Ministero di grazia e giustizia.
Art. 111
Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con
la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti
all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede
alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da
stabilirsi nel regolamento.
Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed
annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il
conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'articolo 81.
Art. 112
Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in
archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonché gli
estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art.
67.
In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il
conservatore od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte
le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito,
a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.
Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione
dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero
progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.
Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà
passibile di una penale nella misura da L. 25 a L. 50.
Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'art. 64.
Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura,
pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati
in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913, 915 e
922 del Codice civile.
Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno
essere osservate le disposizioni degli artt. 68 e 69 della presente legge,
e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.
Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può
delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio,
purché di grado non inferiore a sottoarchivista, o ad un notaro del luogo,
e la delegazione deve essere approvata dal presidente del tribunale
civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà
di ufficio il presidente del tribunale.
Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino
oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del
conservatore, provvederà il Ministro di grazia e giustizia alla nomina di
un reggente.
E' in facoltà del Ministro per la giustizia provvedere alla nomina di un
reggente anche nel caso di assenza o di impedimento del capo dell'archivio
per una durata inferiore a sei mesi.
( Comma aggiunto dall'art. 6, R.D. 12 dicembre 1926, n. 2143).
Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari
per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del
tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie
in formi esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura,
pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.
Art. 113
Il notaro, finché vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere
visione degli atti originali e dei repertori da lui depositati.
Art. 114
In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine
alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i
cui atti sono depositati, e la data del primo e dell'ultimo atto da
ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle
parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali
ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata
la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaro rogante.
Art. 115
E' vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di
portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare
nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il
quale é responsabile delle disposizioni date.
Art. 116
Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori
all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 10.000,
estensibile a L. 16.000 in caso di recidiva; e se il recidivo é un
impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e
con la destituzione dall'impiego.
(Modificato dall'art. 24, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 528 e,
successivamente, dall'art. 113, commi 2 e 5, L. 24 novembre 1981, n. 689).
Art. 117
Le penalità di cui agli artt. 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal
tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute
a beneficio dell'archivio notarile.