REGOLAMENTI COMUNALI PER IL SERVIZIO TAXI

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MODENA

 

REGOLAMENTO COMUNALE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A 9 POSTI deliberazioni C.C. n. 166 del 16.10.97 e n. 220 del 22.12.97


CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO


CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI


CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI


CAPO VII: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

CAPO VIII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA


CAPO IX: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO X: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO XI: VIGILANZA E SANZIONI



CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Disciplina dei servizi
1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il presente regolamento E' emanato ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'art. 5 e dell'art. 15, comma 2, della Legge 15.1.1992 n. 21.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di taxi ed il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale sono disciplinati dalle normative vigenti in materia , tra le quali:
a) D.M. del 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
b) art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
c) artt. 8-19-85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
d) artt. 3 e 45 della L.R. 1.12.1979 n. 45 "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - delega delle funzioni amministrative;
e) Legge 24.11.1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo Iø
f) Legge 15.1.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
g) art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5.2.1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
h) D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
i) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada";
j) D.M. Trasporti 19.11.1992 "Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio taxi";
k) D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
l) D.M. Trasporti 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
m) direttive regionali per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio di autovettura con conducente (deliberazione C.R. n. 2009 del 31.5.1994);
4. I servizi di taxi e di noleggio con conducente non sono soggetti all'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S..
5. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 2 - Definizione dei servizi
1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale e provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di taxi E' rivolto ad una utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.
Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico.
L'inizio del servizio o il prelevamento dell'utente avvengono con l'accensione del tassametro all'interno del territorio comunale nell'ambito del quale la prestazione del servizio E' obbligatoria.
L'inizio del servizio avviene con l'accensione del tassametro anche per fuori il territorio comunale. Oltre il territorio provinciale la prestazione E' facoltativa, ad eccezione del servizio svolto con veicoli a trazione animale che deve svolgersi solo nel territorio comunale.
3. Il servizio di noleggio conducente si rivolge ad una utenza specifica, che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante il viaggio le parti possono concordare una o pi- prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale.
4. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo nE' periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 5.
5. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o pi- titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi
1. L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente E' subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza) o autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 10.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente regolamento, fatto salvo il taxi di scorta. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente in distinti schedari attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento, o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella del servizio cessato.

Articolo 4 - Cumulo dei titoli
1. Non E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di pi- licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di pi- autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un massimo di 4.

Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio
1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
Per il servizio di taxi il titolare puo' essere sostituito temporaneamente alla guida ai sensi del successivo art. 23.
2. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare la propria attivita' secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarita' in capo al conferente, E' consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non puo' essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica dell'attivita' autorizzata E' effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. Il conferimento E' consentito previa la presentazione all'ufficio competente della Polizia Municipale, dei seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attivita' di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione debitamente registrato;
c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. L'ufficio competente della Polizia Municipale, constatata la regolarita' del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante appendice di licenza od autorizzazione.
Tale nulla osta E' ritenuto operativo fino a quando il titolare non esercitera' la facolta' di richiedere il trasferimento cosi' come previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente della Polizia Municipale dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. I veicoli immatricolati in servizio di taxi ed in servizio di noleggio con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui all'art. 2 comma 5, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Comandante della Polizia Municipale, qualora il titolare di licenza od di autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali
1. I titolari di licenze di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano. Il servizio di trasporto puo' concludersi anche al di fuori del territorio italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.
E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni al di fuori del territorio provinciale ad eccezione del servizio svolto con veicoli a trazione animale che deve svolgersi soltanto nell'ambito del territorio comunale.
L'inizio del servizio di taxi puo' avvenire anche al di fuori del territorio comunale mediante accensione del tassametro.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.
4. La prenotazione del servizio di taxi E' vietata.
La prenotazione di chiamata E' consentita quando indirizzata al servizio di radio-taxi di cui al successivo art. 40.

CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI

Articolo 8 - Commissione consultiva comunale
1. Presso il Comune E' istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione Consultiva E' nominata dal Sindaco e permane in carica di quattro anni dalla sua costituzione.
3. Essa E' costituita da:
- il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative livello locale presenti sul territorio comunale;
- un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale, o, in mancanza a livello provinciale;
- un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualita' di esperto in materia di servizio pubblico non di linea;
- il Comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualita' di esperto in materia di viabilita' e traffico.
4. Per ciascun componente effettivo E' nominato un supplente che partecipa alle attivita' della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni, per iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.
6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.
7. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
8. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
9. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune di qualifica non inferiore alla sesta appartenente al Corpo di Polizia Municipale.
10. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante,sulla
variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi pubblici non di linea;
La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.
11. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta si puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Articolo 9 - Definizione degli organici
1. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono relativi a:
- servizio di taxi;
- servizio di noleggio con conducente.
Gli organici sono cosi' fissati:
- N. 75 licenze per il servizio taxi;
- N. 3 licenze per taxi di scorta;
- N. 22 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva Comunale, puo' modificare l'organico di cui al comma precedente in conformita' con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione Provinciale.

CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente E' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attivita' per servizi analoghi;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunita' Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attivita' per servizi analoghi;
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 11;
d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilita' (anche in leasing) del veicolo per il quale sara' rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo puo' essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
e) avere la disponibilita' nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneita' della rimessa E' accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra ventuale normativa attinente;
f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
g) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di pi- autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento;
h) essere assicurato per la responsabilita' civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente E' altresi' richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneita' professionale e morale gia' accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.
4. La soppravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 11 - Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:
a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
- 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa";
- 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della liberta' personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi i casi di riabilitazione;
e) l'essere incorso, nel quinquiennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
f) l'avere trasferito ad altri, nel quinquiennio precedente la domanda, la licenza o l'autorizzazione di esercizio anche nell'ambito di altri Comuni;
g) svolgere altre attivita' lavorative oltre all'attivita' autorizzata.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame.
2. Il concorso deve essere indetto entro 150 giorni:
a) dall'approvazione da parte della Provincia di Modena della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento , qualora la pianta organica preveda un numero di licenze od autorizzazioni superiore a quelle gia' in servizio;
b) dal momento in cui si verifichi la disponibilita' in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze o delle autorizzazioni fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
c) dalla approvazione da parte della Provincia di Modena della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle licenze o delle autorizzazioni.
3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, oltre che all'Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione Emilia Romagna.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria di cui al successivo art. 15, comma 7, ha validita' triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Articolo 13 - Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
a) il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni
c) le modalita' di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame di cui al successivo art. 17;
d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorita' e dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 16;
e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalita' e con gli allegati di cui al successivo art. 14, a pena di nullita' della stessa;
f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validita' e l'utilizzo della graduatoria;
g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneita'.

Articolo 14 - Presentazione delle domande.
1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e con firma autenticata.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
- il cognome e nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- la cittadinanza;
- il codice fiscale;
- il titolo di studio conseguito;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1) lett. a), b), c), f) ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
- l'impegno a non esercitare altra attivita' lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
- la disponibilita' del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un pi- agevole trasporto delle persone portatrici di handicap.
3. La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti, in conformita' alle norme sul bollo:
a) copia della patente di guida;
b) copia del certificato di abilitazione professionale;
c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia cosi' come indicato all'art.10, comma 1 lettera b);
d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
e) certificazione medica attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Articolo 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni
1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione di Concorso.
La Commissione E' composta dal Comandante della Polizia Municipale con funzioni di presidente e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla VI^.
2. In presenza di richieste per l'espletamento di ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o pi- lingue straniere, la Commissione E' integrata da esperti in lingue straniere.
3. Per ciascuno dei componenti di cui sopra puo' essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
4. La Commissione E' convocata dal Presidente.
5. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullita' delle operazioni e dei giudizi espressi.
6. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova.
7. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
1. La valutazione della prova d'esame di cui all'art. 17 e dei titoli E' espressa in trentesimi.
La eventuale prova d'esame per lingue straniere puo' essere valutata come indicato al successivo comma 3.
La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 E' effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale.
2. Non E' iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.
3. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova di cui al successivo articolo sono aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:
a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 4 punti): per ogni lingua straniera di cui sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell'attivita', punti da 0,50 a 2;
b) anzianita' di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti):
per periodi di servizio prestati in qualita' di titolare di licenza o di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza, o di autista alla dipendenze di enti pubblici o imprese private, punti 0,50 a semestre;
4. A parita' di punteggio nella collocazione in graduatoria E' titolo di preferenza la residenza nel Comune di Modena.

Articolo 17 - Materie delle prove d'esame
1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni E' espletato un esame, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nel bando di concorso, sulle seguenti materie d'esame:
- conoscenza delle norme vigenti in materia autoservizio pubblici non di linea;
- conoscenza del presente regolamento;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune;
- conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;
- elementi di diritto tributario;
- conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto.
2. E' facolta' del candidato chiedere di essere sottoposto ad una ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o pi- lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere E' effettuato contestualmente alle prove d'esame.

Articolo 18 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Il Comandante della Polizia Municipale entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni.
A tal fine ne da' formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 33, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 10, comma 1, 2 e 3.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volonta' dell'interessato, il termine di 90 giorni puo' essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarita', ai sensi della Legge 241/90 e successive norme attuative.

Articolo 19 - Validita' delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione di scadenza.
2. Le licenze sono rinnovate automaticamente ogni anno previa presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attivita'.
Le autorizzazioni sono soggette al versamento della tassa di concessione comunale da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno solare.
3. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validita', verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarita' dell'atto autorizzatorio.

Articolo 20 - Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a pena di decadenza.
Detto termine puo' essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilita' ad iniziare il servizio.

CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 21 - Trasferibilita' per atto tra vivi
1. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione E' disposto dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere a), b), c) ed e) del precedente art. 14.
2. Il trasferimento E' disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria licenza od alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
- sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilita' o l'idoneita' al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorita' sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
Il trasferimento della titolarita' dell'atto autorizzatorio dovra' essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non puo' diventare titolare di altra licenza od autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente potra' continuare l'esercizio dell'attivita' fino al rilascio della nuova licenza od autorizzazione alla persona designata, la quale potra' ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova licenza od autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11, nonchE' alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 33 del presente regolamento.
8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Articolo 22 - Trasferibilita' per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle), anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
a) l'eventuale volonta' di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarita' della licenza od autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attivita'. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata.
b) la volonta' degli eredi di avvalersi della facolta' di trasferire ad altri la licenza o l'autorizzazione ai sensi del precedente art. 21, designando entro due anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
c) la volonta' degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facolta' di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potra' permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'eta' richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire la licenza o l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono fare pervenire all'ufficio competente della Polizia Municipale, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 lettere a), b) ed e) dell'art. 14 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

CAPO VII: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE

Articolo 23 - Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21
ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
- per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico di base. L'inabilita' temporanea deve essere certificata dall'autorita' sanitaria competente.
La sostituzione per motivi di salute non puo' superare il periodo di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 22 comma 3 lettera c) del presente regolamento.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida E' regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato disciplinato dalla Legge 18.4.1962 n. 230 o con un contratto di lavoro autonomo per un termine non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.
4. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale all'uffico competente della Polizia Municipale.
La richiesta deve indicare:
- i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1;
- la durata della sostituzione;
- il nominativo del sostituto;
- la dichiarazione, rilasciata ai sensi della Legge 15/68, concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro di cui al precedente comma 3.
5. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale per il rilascio del nulla osta, deve presentare:
a) in caso di assunzione a tempo determinato:
- copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto;
b) in caso di contratto di lavoro autonomo:
- copia autentica del contratto registrato; in attesa della registrazione potra' essere presentata la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Registro.
6. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia constatata la non apertura delle posizioni INAIL ed INPS si procede alla immediata revoca del nulla osta di cui al precedente comma 5.
7. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilita' del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.
Il sostituto puo' prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Articolo 24 - Collaborazione familiare
1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita ai sensi dell'art. 230bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente.
3. La possibilita' di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonchE' l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere richieste all'ufficio competente della Polizia Municipale, allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorieta' del collaboratore familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa al possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 1, lettere a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11 del presente regolamento.
c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
4. L'ufficio competente della Polizia Municipale verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione, in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformita' dell'attivita' svolta alle forme previste dall'art. 230bis del codice civile nonchE' la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.
7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare della licenza.

CAPO VIII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 25 - Obblighi dei conducenti
1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
e) comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale i casi di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attivita', avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
f) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
g) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa procedere a restituzione immediata;
h) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso pi- economico per recarsi al luogo indicato;
i) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
l) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
m) comunicare, all'Ufficio competente del Comando di Polizia Municipale, il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione, entro due giorni dalla notificazione;
n) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumita' individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 26 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di taxi
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 25, l'esercente il servizio di taxi ha l'obbligo di:
a) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio di competenza presentata da qualsiasi persona purch‚ il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative del veicolo, o il veicolo sia gia' impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
b) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
c) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per pi- taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
d) avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne, quando il veicolo si trova fuori dai posteggi;
e) essere durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimita' del proprio veicolo e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
f) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario all'interno del veicolo;
g) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio ed interromperlo quando si E' concluso il trasporto;
h) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti richiesti;
i) rispondere ad una sola chiamata per volta;
j) rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
k) comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale ogni eventuale modifica dei pneumatici prescritti per il veicolo ai fini della regolazione del tassametro;
l) fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la regolarita' del servizio degli altri veicoli;
m) garantire la completa funzionalita' tecnica delle strumentazioni di bordo obbligatorie quali: tassametro, radio ricetrasmittenti e contachilometri;

Articolo 27 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di noleggio con conducente
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 25, l'esercente il servizio di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.

Articolo 28 - Diritti dei conducenti
1. I conducenti del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
g) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
h) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
2. In particolare il conducente del servizio di taxi ha diritto di:
a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione o aggressivita';
b) rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi, abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
d) rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
e) rifiutare di aderire a richieste che determino l'inosservanza delle norme del Codice della Strada;
f) rifiutare il servizio quando l'utente nel centro urbano e nei momenti di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi, facendolo sostare per oltre 20 minuti, togliendo agli altri utenti la possibilita' di usufruire dello stesso servizio (tale facolta' non puo' essere applicata nei casi di persone con difficolta' a deambulare);

Articolo 29 - Divieti per i conducenti
1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:
a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
g) esporre messaggi pubblicitari in difformita' alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre che dal regolamento comunale vigente in materia:
h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
i) trasportare i propri animali;
j) consentire al conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti;
l) deviare di propria iniziativa dal percorso pi- economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
m) esercitare altra attivita' lavorativa;
n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione.

Articolo 30 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di taxi
1. Oltre ai divieti di cui all'art. 29 al conducente del servizio di taxi E' vietato:
a) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee per attivita' non inerenti il servizio;
b) provvedere al lavaggio o a riparazioni meccaniche del veicolo nei posteggi;
c) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma fatta salva la prenotazione di chiamata tramite radio-telefono;
d) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
e) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attivita' estranee al servizio.
f) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si E' gia' impegnati con un cliente;
g) far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite radio telefono e telefono di posteggio;
h) caricare l'utenza in prossimita' e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
i) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni del servizio.

Articolo 31 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di noleggio con conducente
1. E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore, comunque, a 15 minuti.

Articolo 32 - Responsabilita' del titolare
1. Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attivita', resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilita' del Comune.

CAPO IX: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CONDUCENTE

Articolo 33 - Caratteristiche dei veicoli
1. I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio con conducente devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
c) avere facile accessibilita' ed almeno tre sportelli di salita;
d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
e) essere collaudati per non pi- di 8 posti per i passeggeri;
f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Articolo 34 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di taxi
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, il veicolo adibito al servizio di taxi deve:
a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la solo lettura del quale E' deducibile il corrispettivo del servizio;
b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con la dicitura "Taxi";
c) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato per la prima volta in data successiva al 31.12.1992;
d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
e) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di colore nero "servizio pubblico";
f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui paraurti anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato.

Articolo 35 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 32, il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve:
a) avere colorazione esterna bleu scuro qualora risultino di nuova immatricolazione dall'entrata in vigore del presente regolamento;
b) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonch‚ una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione;
c) deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile.

Articolo 36 - Tassametro per il servizio di taxi
1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento d relativa tariffa;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe e sia segnalato dalla accensione di una luce verde;
c) indicare l'esatto importo in lire italiane.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in modo tale che sia il conducente sia l'utente, possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro E' sottoposto a verifica, da parte della Polizia Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta taratura tariffaria. A seguito della suddetta verifica il tassametro E' sottoposto a piombatura da parte del competente ufficio della Polizia Municipale.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresi':
a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo E' impegnato in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare l'importo;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana, il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al tempo di sosta effettuato, puo' essere richiesto separatamente.
6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sara' riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il conducente del taxi E' tenuto a dare comunicazione al competente ufficio della Polizia Municipale di qualsiasi intervento che abbia richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvedera' nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
8. Il conducente del taxi E' tenuto inoltre a comunicare all'Ufficio di cui sopra ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote motrici del veicolo con altri di misura diversa, nel qual caso si dovra' procedere a regolare il tassametro in base alle nuove misure.

Articolo 37 - Sostituzione dei veicoli
1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione E' autorizzato dal Comandante della Polizia Municipale alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 33 e necessarie per lo svolgimento dell'attivita' mediante nulla osta.
2. Non E' consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Articolo 38 - Controllo dei veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessita', a controllo da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 32, 33 e 34 del presente regolamento.
2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale, si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il titolare non si sia presentato al controllo o il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Comandante della Polizia Municipale dispone la revoca del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art. 59.

Articolo 39 - Veicoli di scorta per il servizio di taxi
1. Il numero delle licenze o delle autorizzazioni da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito al servizio di taxi E' indicato dal precedente art. 9.
2. Le licenze per i veicoli di scorta identificabili con lettere alfabetiche non sono cedibili a terzi e sono rilasciate esclusivamente agli organismi economici di categoria legalmente riconosciuti ovvero agli organismi istituiti per il conseguimento di finalita' di carattere sociale e da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti ed operanti nel territorio comunale che devono essere proprietari o avere la disponibilita' di tali veicoli.
3. Il veicolo di scorta, da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1, deve avere tutte le caratteristiche d'idoneita' previste dal presente regolamento ed essere debitamente collaudato per il servizio di taxi.
4. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate previa richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilita' in pianta organica.
5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo di scorta soprarichiamato, previa autorizzazione del Comandante della Polizia Municipale che ha rilasciato il titolo, lo stesso puo' sostituire il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo, con altro avente tutte le caratteristiche di idoneita', di proprieta' di altro titolare del servizio di taxi.

Articolo 40 - Radio telefono per il servizio di taxi
1. Il servizio di taxi puo' svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalita' operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. Soltanto tramite il servizio centralizzato di radio telefono puo' esercitarsi il servizio di prenotazione di chiamata di cui al precedente art. 7, comma 4.

CAPO X: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Articolo 41 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi
1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati dall'Amministrazione Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione degli stessi ai sensi del Codice della Strada.
2. E' facolta' del Comandante della Polizia Municipale l'interdizione dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonch‚ l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse o di forza maggiore.
3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine. E' pero' facolta' dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine. E' altresi' possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite cliente o radio telefono, riceve commessa per pi- taxi, deve trasmetterla agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui in prossimita' e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.
5. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresi' sostare in prossimita' di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza creare intralcio alla circolazione stradale.

Articolo 42 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente
1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza e presso gli ambiti ferroviari. In tali ambiti lo stazionamento avviene in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, della Legge 15.1.1992 n. 21.

Articolo 43 - Turni ed orari del servizio di taxi
1. Il servizio di taxi E' regolato da turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresi' obbligatorio il riposo periodico.
3. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere concessi temporanei turni speciali.
4. Particolari modalita' di servizio possono essere disposte dal Comandante della Polizia Municipale per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamita' naturali o altri venti eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo.

Articolo 44 - Interruzione del servizio di taxi
1. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
Il conducente puo' esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando gli utenti scendano dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che gli utenti, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositino una congrua somma per trattenere a loro disposizione il veicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.
2. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
3. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

Articolo 45 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio puo' essere svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilita'.
3. I titolari di licenza o di autorizzazione possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita'.
4. E' consentito nell'ambito delle licenze per i veicoli di scorta rilasciate agli organismi economici taxi, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravita', adattando i veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.

Articolo 46 - Servizio di taxi per il trasporto di soggetti portatori di handicap motorio grave
1. E' istituito dal Comune di Modena apposito servizio di taxi per il trasporto di soggetti portatori di handicap motorio che fanno uso della carrozzina.
2. La gestione del servizio, considerate le peculiarita' dello stesso, E' affidata mediante trattativa privata, da espletarsi tra coloro i quali sono in grado di meglio garantire il rispetto delle condizioni di seguito indicate:
a) il veicolo attrezzato deve essere adibito esclusivamente al trasporto di soggetti portatori di handicap motorio, nonch‚ di loro eventuali accompagnatori;
b) lo svolgimento del servizio deve avvenire per 24 ore al giorno, compresi i giorni festivi e prefestivi, senza alcuna interruzione, salvo nel caso di impedimento alla circolazione dovuto ad avaria del veicolo o di sue parti essenziali e per il periodo strettamente necessario alla riparazione dello stesso;
c) lo svolgimento del servizio deve essere effettuato esclusivamente mediante autoveicolo attrezzato, omologato per il trasporto di carrozzine, di proprieta' dell'Amministrazione Comunale e concesso in uso dalla stessa mediante comodato gratuito;
d) l'autoveicolo E' dotato dell'apposita insegna luminosa che contraddistingue il servizio di taxi, del simbolo di accessibilita' di cui al comma 3 del precedente articolo, nonchE' dell'apparecchio di calcolo del corrispettivo del servizio e dell'impianto radio telefono;
e) la richiesta del servizio deve avvenire attraverso chiamata presso il numero telefonico intestato al gestore del servizio o tramite presentazione diretta al posteggio messo a disposizione della Societa' Ferrovie dello Stato S.p.A. presso Piazza Dante, dove abitualmente sosta l'autoveicolo in attesa di servizio;
f) per la determinazione della spesa a carico del trasportato si fa riferimento al regime tariffario del servizio di taxi; la spesa suddetta inizia ad essere conteggiata dal momento in cui l'autoveicolo attrezzato comincia a svolgere il servizio;
g) le spese di gestione dell'autoveicolo quali: assicurazione, bollo, carburante, manutenzione e riparazione ed ogni altro intervento atto a mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo sono sostenute dal gestore utilizzando gli introiti derivanti dallo svolgimento del servizio;
h) il gestore del servizio non ha diritto ad alcun compenso da parte dell'Amministrazione Comunale; il medesimo deve provvedere a stipulare, a proprie spese, apposita polizza assicurativa comprendente la responsabilita' per danni a terzi (RCA), per danni al veicolo (KASCO) ed in particolare per danni derivanti all'operatore o agli operatori connessi alla dovuta assistenza al trasportato in fase di salita e di discesa dal veicolo;
i) il gestore del servizio deve possedere, oltre alla patente di guida, il certificato di abilitazione professionale necessario per l'esercizio del servizio pubblico non di linea ed deve essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
3. La gestione del servizio E' disciplinata mediante apposita convenzione con il soggetto o i soggetti che dimostrano di essere in grado di potere effettuare le prestazioni con le necessarie competenze, serieta' ed efficienza.
La convenzione deve prevedere la eventuale revoca nel caso in cui il gestore non rispetti i patti e le condizioni indicate nella stessa.
4. Il servizio, per le sue peculiari caratteristiche, E' istituito in via sperimentale, per il periodo indicato nella convenzione, al termine della quale verra' valutata l'opportunita' di proseguire la iniziativa o di utilizzare l'autoveicolo attrezzato per altre attivita'.

Articolo 47 - Tariffe
1. Le tariffe del servizio i taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonch‚ i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in riferimento all'andamento dei costi del servizio e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonch‚ sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia sentite le associazioni sindacali di categoria.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.4.1993.
3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno del veicolo per mezzo di cartoncino plurilingue fornito dal Comune.
4. I conducenti possono altresi' attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
5. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento E' dovuta anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento vale a dire uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio per il servizio di taxi.
6. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti sono gratuiti.
7. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con veicoli adibiti a servizio di taxi o di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui al successivo art. 49, si applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
8. Nel caso di uso collettivo del taxi di cui all'art. 50 la tariffa E' determinata in misura pari a quella vigente, frazionata in parti uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa stabilita dall'Amministrazione Comunale.
I supplementi per il servizio notturno e festivo, anch'essi frazionati in un numero di parti pari al numero dei passeggeri, uguali ed arrotondati secondo le modalita' stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 48 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attivita'
1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come giorni di ferie.
Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi, l'interessato deve, almeno 5 giorni prima, darne comunicazione scritta al competente ufficio della Polizia Municipale.
2. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno, sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere comunicata entro le 24 ore dal loro inizio, al proprio caposquadra, il quale provvede a darne comunicazione mensile al competente ufficio della Polizia Municipale entro il giorno 10 del mese successivo.
Il titolare di licenza ha facolta' di farsi sostituire ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.
3. Ogni cinque anni su richiesta motivata dell'interessato puo' essere concessa un'interruzione dell'attivita' della durata massima di 12 mesi da utilizzarsi complessivamente in non pi- di due periodi. Ai fini della cessione della licenza o dell'autorizzazione, il periodo di interruzione dell'attivita' viene considerato come attivita' continuativa.
4. In occasione delle festivita' ricorrenti quali Natale, Pasqua, 31 dicembre e 1 gennaio i periodi di ferie non possono essere inferiori a giorni 5.

Articolo 49 - Servizi con caratteristiche particolari
1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti ed i noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, societa', associazioni, pubbliche amministrazioni, ecc..), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. Le convenzioni, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento, sono sottoposte a preventivo nulla osta del Comandante di Polizia Municipale.

Articolo 50 - Uso collettivo del taxi
1. Il servizio di taxi puo' soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri con l'obbligo per il tassista di effettuare il percorso pi- conveniente per gli utenti.
3. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento e si applicano le tariffe di cui al precedente art. 47 comma 8.

Articolo 51 - Reclami ed esposti
1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Comandante della Polizia Municipale.

CAPO XI: Vigilanza e sanzioni

Articolo 52 - Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e pi- in generale sull'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.
2. Il Sindaco puo' emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

Articolo 53 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
a) sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo E' dovuto dal Comune al titolare della licenza o dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.

Articolo 54 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali, E' cosi' sanzionata:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 300.000 per le seguenti violazioni:
- non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale quando richiesto per eventuali verifiche (art. 25, comma 1, lett. d);
- non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato (art. 25, comma 1, lett. f);
- non seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso pi- economico nel recarsi al luogo indicato (art. 25, comma 1, lett. h);
- non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumita' individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art. 25, comma 1, lett. n);
- non effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila (art. 26, comma 1, lett. b);
- non estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa per pi- taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio (art. 26, comma 1, lett. c);
- non rispondere ad una sola chiamata per volta (art. 26, comma 1, lett. i);
- stazionare nei posteggi con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarita' del servizio degli altri veicoli (art. 26, comma 1, lett. l);
- usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato (art. 29, comma 1, lett. c);
- accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma, fatta salva la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono (art. 30, comma 1, lett. c);
- accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio se si E' gia' impegnati con un cliente (art. 30, comma 1, lett. f);
- far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite radio telefono e telefono di posteggio (art. 30, comma 1, lett. g);
- caricare l'utenza in prossimita' e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso (art. 30, comma 1, lett. h);
- non mettere in azione il tassametro soltanto nel momento in cui il veicolo E' impegnato in servizio (art. 36, comma 5, lett. a);
- non bloccare il tassametro appena il veicolo sia giunto a destinazione o sia licenziato dall'utente (art. 36, comma 5, lett. a);
- non prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo (art. 41, comma 3);
- non partire per effettuare il servizio, secondo l'ordine di arrivo nei posteggi (art. 41, comma 3);
- non trasmettere la commessa per pi- taxi, ricevuta dal tassista primo della fila tramite cliente, telefono di posteggio o radio telefono, agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo (art. 41, comma 3);
Tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate nella misura indicata alla precedente lettera a).
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000 per le seguenti violazioni:
- esercitare il servizio con personale che non risulti essere dipendente o collaboratore familiare o sostituto alla guida del taxi, iscritto nell'apposito ruolo (art. 5 comma, 1);
- espletare il servizio sussidiario o integrativo di linea senza avere chiesto il nulla osta e senza avere stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale (art. 6, comma 1);
- accettare prenotazioni del servizio di taxi (art. 7, comma 4);
- farsi sostituire alla guida per motivi di salute per un periodo superiore ai due anni in un quinquennio senza avere ottenuto la proroga per comprovate ragioni (art. 23, comma 1);
- farsi sostituire alla guida senza avere presentato domanda o senza avere integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta (art. 23, comma 4);
- non tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione (art. 25, comma 1, lett. c);
- non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto (art. 25, comma 1, lett. j);
- non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 25, comma 1, lett. l);
- non esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario all'interno del veicolo (art. 26, comma 1, lett. f);
- non azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il servizio e di interromperlo quando si E' concluso il trasporto (art. 26, comma 1, lett. g);
- non chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro aggiungendo soltanto gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate (art. 26, comma 1, lett. h);
- non rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati (art. 26, comma 1, lett. j);
- non riportare il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto (art. 27, comma 1, lett. b);
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati (art. 29, comma 1, lett. d);
- deviare di propria iniziativa dal percorso pi- economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione (art. 29 comma 1, lett. l);
- non avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza e non collocarlo in modo ben visibile (art. 34, comma 1, lett. d);
- esercitare la prenotazione di chiamata di cui all'art. 7, comma 4 senza disporre di un servizio centralizzato di radio telefono (art. 40, comma 3);
- non effettuare il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro e non osservare il riposo periodico (art. 43, comma 2);
- non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art. 45, comma 1);
- chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000 per le seguenti violazioni:
- iniziare il servizio di noleggio con conducente fuori dal territorio comunale (art. 2, comma 3);
- stazionare con il veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente fuori dalla rimessa (art. 2, comma 3);
- effettuare il servizio in modo continuativo e periodico (art. 2, comma 4);
- effettuare il servizio di taxi con veicoli a trazione animale al di fuori del territorio comunale (art. 7 comma 2);
- consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate (art. 29, comma 1, lett. j);
- esercitare il servizio con orari, tariffe ed itinerari prestabiliti (art. 29, comma 1, lett. k);
- esercitare altra attivita' lavorativa (art. 29, comma 1, lett. m);
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione (art. 29, comma 1, lett. n);
- avere effettuato modifiche sul tassametro senza averlo adeguato e non avere provveduto alla verifica di cui all'art. 36, comma 3 (art. 36, comma 4);

Articolo 55 - Procedimento disciplinare
1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento comportino l'applicazione di una sanzione accessoria il Comandante della Polizia Municipale applica le seguenti disposizioni:
- all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale violazione, con indicazione del responsabile del procedimento;
- l'interessato ha facolta' di presentare, al competente ufficio della Polizia Municipale, memorie scritte o documenti e chiedere di essere sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notificazione della contestazione dei fatti a lui addebitati;
- l'ufficio della Polizia Municipale esaminata la documentazione e ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposita relazione, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni accessorie o l'archiviazione del procedimento.

Articolo 56 - Sanzione accessoria della sospensione della licenza e dell'autorizzazione
1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio E' sospesa dal Comandante della Polizia Municipale, come segue:
a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio con conducente. La sospensione non puo' avere durata superiore a dodici mesi;
b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di societa' sono sospesi gli atti autorizzatori di tutti i soci;
e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 54 del presente regolamento;
f) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
2. Il Comandante della Polizia Municipale, dispone sul periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravita' della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio della Polizia Municipale.

Articolo 57 - Sospensione cautelare dal servizio
1. Qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravita', il Comandante della Polizia Municipale puo' procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca della licenza o dell'autorizzazione si da' luogo alla sospensione cautelare dal servizio.
La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio della sospensione dal servizio.

Articolo 58 - Sanzione accessoria della revoca della licenza e dell'autorizzazione
1. Il Comandante della Polizia Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando il titolare eserciti l'attivita' dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 56 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
c) quando sia stata intrapresa altra attivita' lavorativa.
2. La sanzione accessoria della revoca E' comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 59 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
1) Il Comandante della Polizia Municipale, dichiara la decadenza della licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 10 del presente regolamento;
b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20 del presente regolamento;
d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente;
e) morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 22 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dal precitato art. 22;
f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attivita' o di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
h) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 48 del presente regolamento;
i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio della licenza o dell'autorizzazione in violazione all'art. 9, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21 e cioE' prima che siano decorsi cinque anni dalla data di trasferimento di altra licenza od autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
l) sopravvenuta irreperibilita' del titolare;
2. La decadenza E' comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 60 - Norma di rinvio
1. Per motocarrozzette e veicoli a trazione animale qualora se ne determino le condizioni, si provvedera':
- ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio del titolo autorizzatorio;
- alla integrazione del presente regolamento per quanto attiene l'organico, le modalita' del servizio e le caratteristiche dei veicoli.

Articolo 61 - Norma transitoria
1. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 e cioE' al 4 dicembre 1995, risultavano titolari di licenza o di autorizzazione sono tenuti a produrre l'attestazione dell'avvenuta iscrizione in tale ruolo entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena la sospensione dell'attivita' fino all'avvenuta iscrizione.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto del principio legislativo della personalita' del titolo autorizzatorio per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea, uno dei soci di ogni societa' intestataria atto autorizzatorio deve presentare domanda per il rilascio a proprio nome di un nuovo titolo autorizzatorio, previa dimostrazione dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 15.
Il Comune conseguentemente provvede al rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio e all'annullamento della licenza o della autorizzazione intestata alla societa'. A tale annullamento si provvede anche per gli atti autorizzatori per i quali nel termine suddetto non sia intervenuta alcuna richiesta di rilascio di nuovo titolo.

Articolo 62 - Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.