MODENA
REGOLAMENTO
COMUNALE DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE DI VEICOLI FINO A 9 POSTI deliberazioni C.C. n. 166
del 16.10.97 e n. 220 del 22.12.97
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO
CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI
CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E
DELLE AUTORIZZAZIONI
CAPO V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
CAPO VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
CAPO VII: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE
CAPO VIII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA
CAPO IX: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI
SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CAPO X: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
CAPO XI: VIGILANZA E SANZIONI
CAPO
I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Disciplina dei servizi
1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione
in materia di servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente
con autovetture fino a nove posti, motocarrozzette e veicoli a trazione
animale sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata
del trasporto pubblico non di linea con altre forme di trasporto nel
quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il presente regolamento E' emanato ai sensi dell'art. 4, comma
3, dell'art. 5 e dell'art. 15, comma 2, della Legge 15.1.1992 n. 21.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di
taxi ed il servizio di noleggio con conducente con autovetture fino
a 9 posti, motocarrozzette e veicoli a trazione animale sono disciplinati
dalle normative vigenti in materia , tra le quali:
a) D.M. del 13.12.1951 sui servizi pubblici non di linea;
b) art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed
integrazioni;
c) artt. 8-19-85 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
d) artt. 3 e 45 della L.R. 1.12.1979 n. 45 "Normativa organica
sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - delega
delle funzioni amministrative;
e) Legge 24.11.1981 n. 689 "modifiche al sistema penale"
Capo Iø
f) Legge 15.1.1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea;
g) art. 8, comma 1, lettera g) della Legge 5.2.1992 n. 104 "Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle
persone handicappate";
h) D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada"
e successive modifiche ed integrazioni;
i) D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione ed Attuazione
del nuovo Codice della Strada";
j) D.M. Trasporti 19.11.1992 "Individuazione del colore uniforme
per tutte le autovetture adibite al servizio taxi";
k) D.M. Trasporti 15.12.1992 n. 572 "Regolamento recante norme
sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio
con conducente";
l) D.M. Trasporti 20.04.1993 "Criteri per la determinazione di
una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
m) direttive regionali per l'esercizio delle funzioni e criteri per
la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di taxi e di
noleggio di autovettura con conducente (deliberazione C.R. n. 2009
del 31.5.1994);
4. I servizi di taxi e di noleggio con conducente non sono soggetti
all'iscrizione nel registro dei mestieri ambulanti di cui all'art.
121 del T.U.L.P.S..
5. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali
modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia
oltre che al Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione
e di attuazione comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.
Articolo 2 - Definizione dei servizi
1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio
di taxi e dal servizio di noleggio con conducente effettuati con autovettura,
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale e provvedono al trasporto
collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare
e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di taxi E' rivolto ad una utenza indifferenziata ed
ha lo scopo di soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli
gruppi di persone.
Lo stazionamento dei veicoli avviene in luogo pubblico.
L'inizio del servizio o il prelevamento dell'utente avvengono con
l'accensione del tassametro all'interno del territorio comunale nell'ambito
del quale la prestazione del servizio E' obbligatoria.
L'inizio del servizio avviene con l'accensione del tassametro anche
per fuori il territorio comunale. Oltre il territorio provinciale
la prestazione E' facoltativa, ad eccezione del servizio svolto con
veicoli a trazione animale che deve svolgersi solo nel territorio
comunale.
3. Il servizio di noleggio conducente si rivolge ad una utenza specifica,
che avanza presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata
prestazione a tempo e/o viaggio senza limite territoriale. Durante
il viaggio le parti possono concordare una o pi- prestazioni diverse
ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale
per qualunque destinazione.
Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse
ubicate nel territorio comunale.
4. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta
dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo nE' periodico,
su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti,
fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi
di linea di cui al successivo comma 5.
5. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono
quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale,
ambientale, sociale, culturale che la pubblica amministrazione o il
concessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale
con uno o pi- titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.
CAPO
II: CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Articolo 3 - Titolo per l'esercizio dei servizi
1. L'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente E'
subordinato al rilascio rispettivamente di apposita licenza comunale
(in seguito denominata licenza) o autorizzazione comunale (in seguito
denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti
di cui al successivo art. 10.
2. Le licenze e le autorizzazioni sono personali e cedibili soltanto
ai sensi degli artt. 21 e 22 del presente regolamento, fatto salvo
il taxi di scorta. Le stesse sono riferite ad ogni singolo veicolo.
3. Le licenze e le autorizzazioni sono registrate separatamente in
distinti schedari attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo
di esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di
taxi e del servizio di noleggio con conducente a seguito di trasferimento,
o a seguito di rinuncia senza trasferimento, o revoca, o decadenza
di una licenza o di una autorizzazione, si provvede ad attribuire
alla nuova licenza o autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che
contraddistingueva quella del servizio cessato.
Articolo 4 - Cumulo dei titoli
1. Non E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di pi-
licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della
licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di pi- autorizzazioni
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente fino ad un
massimo di 4.
Articolo 5 - Condizioni e forme giuridiche di esercizio
1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della
licenza o della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare
o da un suo dipendente, sempre se iscritti nel ruolo di cui all'art.
6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
Per il servizio di taxi il titolare puo' essere sostituito temporaneamente
alla guida ai sensi del successivo art. 23.
2. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni possono esercitare
la propria attivita' secondo le forme giuridiche indicate dall'art.
7 della legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali.
3. Ferma restando la titolarita' in capo al conferente, E' consentito
conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi collettivi
di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 15.1.1992 n. 21 e rientrarne
in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi
suddetti.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della L. 21/92, in caso di recesso
da tali organismi, l'autorizzazione o la licenza non puo' essere ritrasferita
al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
In caso di conferimento la gestione economica dell'attivita' autorizzata
E' effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. Il conferimento E' consentito previa la presentazione all'ufficio
competente della Polizia Municipale, dei seguenti documenti:
a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si
conferisce, che deve risultare iscritto per l'attivita' di trasporto
di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
b) copia dell'atto di conferimento della licenza o dell'autorizzazione
debitamente registrato;
c) copia della iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992
n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
5. L'ufficio competente della Polizia Municipale, constatata la regolarita'
del conferimento, rilascia apposito nulla osta con annotazione mediante
appendice di licenza od autorizzazione.
Tale nulla osta E' ritenuto operativo fino a quando il titolare non
esercitera' la facolta' di richiedere il trasferimento cosi' come
previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della Legge 15.1.1992 n. 21.
6. La costituzione dell'organismo societario e le variazioni della
forma giuridica devono essere comunicate all'ufficio competente della
Polizia Municipale dal rappresentante legale dell'organismo collettivo
interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di
variazione di tale organismo collettivo.
Articolo 6 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di
linea
1. I veicoli immatricolati in servizio di taxi ed in servizio di noleggio
con conducente possono essere utilizzati per l'espletamento di servizi
sussidiari o integrativi dei servizi di linea di cui all'art. 2 comma
5, nell'ambito del territorio comunale, previo nulla osta del Comandante
della Polizia Municipale, qualora il titolare di licenza od di autorizzazione
ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato
con il concessionario della linea e/o dell'Amministrazione Comunale.
Articolo 7 - Ambiti operativi territoriali
1. I titolari di licenze di taxi o di autorizzazione di noleggio con
conducente possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano.
Il servizio di trasporto puo' concludersi anche al di fuori del territorio
italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati
con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.
E' facoltativa la prestazione del servizio di taxi per destinazioni
al di fuori del territorio provinciale ad eccezione del servizio svolto
con veicoli a trazione animale che deve svolgersi soltanto nell'ambito
del territorio comunale.
L'inizio del servizio di taxi puo' avvenire anche al di fuori del
territorio comunale mediante accensione del tassametro.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi
di stazionamento, con una semplice richiesta per l'immediata prestazione
effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.
4. La prenotazione del servizio di taxi E' vietata.
La prenotazione di chiamata E' consentita quando indirizzata al servizio
di radio-taxi di cui al successivo art. 40.
CAPO
III: COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE E ORGANICI
Articolo 8 - Commissione consultiva comunale
1. Presso il Comune E' istituita la Commissione Consultiva per l'esercizio
dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio
comunale e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione Consultiva E' nominata dal Sindaco e permane in
carica di quattro anni dalla sua costituzione.
3. Essa E' costituita da:
- il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
- un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative livello locale presenti sul territorio comunale;
- un componente designato dalle associazioni degli utenti maggiormente
rappresentativa a livello locale, o, in mancanza a livello provinciale;
- un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualita' di esperto
in materia di servizio pubblico non di linea;
- il Comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualita'
di esperto in materia di viabilita' e traffico.
4. Per ciascun componente effettivo E' nominato un supplente che partecipa
alle attivita' della Commissione in assenza del componente effettivo
stesso.
5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti per dimissioni,
per iniziativa del Comune o della associazione che li ha designati
e qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive
senza che intervengano i supplenti.
6. Il Presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno
ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della
data di ciascuna riunione.
7. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
8. La Commissione Consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei
presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.
In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
9. Funge da segretario della Commissione un dipendente del Comune
di qualifica non inferiore alla sesta appartenente al Corpo di Polizia
Municipale.
10. La Commissione esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante,sulla
variazione e stesura delle norme regolamentari in materia di autoservizi
pubblici non di linea;
La stessa oltre ad esprimersi su quanto sopra, elabora eventuali proposte
generali e particolari e compie studi di interesse locale e generale
da sottoporre al Comune, alla Provincia o alla Regione.
11. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni
dal ricevimento della richiesta si puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
Articolo 9 - Definizione degli organici
1. Gli organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea
esercitato con autovetture sono relativi a:
- servizio di taxi;
- servizio di noleggio con conducente.
Gli organici sono cosi' fissati:
- N. 75 licenze per il servizio taxi;
- N. 3 licenze per taxi di scorta;
- N. 22 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Consultiva
Comunale, puo' modificare l'organico di cui al comma
precedente in conformita' con le direttive regionali ed i parametri
stabiliti dall'Amministrazione Provinciale.
CAPO
IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE
AUTORIZZAZIONI
Articolo 10 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio
del servizio di taxi o di noleggio con conducente E' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea
ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto
di prestare attivita' per servizi analoghi;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della
Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno
Stato della Comunita' Economica Europea o di altro Stato che riconosca
ai cittadini italiani il diritto di prestare attivita' per servizi
analoghi;
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo
art. 11;
d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilita' (anche
in leasing) del veicolo per il quale sara' rilasciata la licenza o
l'autorizzazione. Tale veicolo puo' essere appositamente attrezzato
per il trasporto dei soggetti portatori di handicap;
e) avere la disponibilita' nel territorio comunale di una rimessa,
intesa come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito
al servizio di noleggio con conducente. L'idoneita' della rimessa
E' accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia,
alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio e
ad ogni altra ventuale normativa attinente;
f) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione
nei 5 (cinque) anni precedenti nell'ambito dei Comuni della Provincia;
g) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio
con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di
cumulo di pi- autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 2 del presente
regolamento;
h) essere assicurato per la responsabilita' civile nei confronti di
persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno
doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
2. Per l'esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente
E' altresi' richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso
la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera c),
sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti
di idoneita' professionale e morale gia' accertato dalla Commissione
competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.
6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.
4. La soppravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo
comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
Articolo 11 - Impedimenti soggettivi
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza
o autorizzazione:
a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio
e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti
leggi:
- 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la
delinquenza mafiosa";
- 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione
dello stato fallimentare a norma di legge;
d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi
che comportino la condanna a pene restrittive della liberta' personale
per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) anni salvi
i casi di riabilitazione;
e) l'essere incorso, nel quinquiennio precedente la domanda, nella
decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione
di esercizio anche da parte di altri Comuni;
f) l'avere trasferito ad altri, nel quinquiennio precedente la domanda,
la licenza o l'autorizzazione di esercizio anche nell'ambito di altri
Comuni;
g) svolgere altre attivita' lavorative oltre all'attivita' autorizzata.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti
di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
CAPO
V: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 12 - Concorso per l'assegnazione delle licenze e delle
autorizzazioni
1. Le licenze per l'esercizio di servizio di taxi e le autorizzazioni
per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate
in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame.
2. Il concorso deve essere indetto entro 150 giorni:
a) dall'approvazione da parte della Provincia di Modena della deliberazione
del Consiglio Comunale relativa alla adozione del presente regolamento
, qualora la pianta organica preveda un numero di licenze od autorizzazioni
superiore a quelle gia' in servizio;
b) dal momento in cui si verifichi la disponibilita' in seguito a
rinuncia, decadenza o revoca delle licenze o delle autorizzazioni
fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;
c) dalla approvazione da parte della Provincia di Modena della deliberazione
del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico
delle licenze o delle autorizzazioni.
3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, oltre che
all'Albo Pretorio, deve essere pubblicato sul bollettino della Regione
Emilia Romagna.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una
sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procede all'approvazione
di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria di cui al successivo art. 15, comma 7, ha validita'
triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora,
in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.
Articolo 13 - Contenuti del bando di concorso
1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze
o delle autorizzazioni deve prevedere:
a) il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da
rilasciare;
b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per
il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni
c) le modalita' di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame
di cui al successivo art. 17;
d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorita'
e dei criteri di valutazione indicati al successivo art. 16;
e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta
ed inoltrata secondo le modalita' e con gli allegati di cui al successivo
art. 14, a pena di nullita' della stessa;
f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne
la validita' e l'utilizzo della graduatoria;
g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneita'.
Articolo 14 - Presentazione delle domande.
1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione
della licenza o dell'autorizzazione devono essere indirizzate al Sindaco,
in carta bollata e con firma autenticata.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare:
- il cognome e nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza o il domicilio al quale devono essere inviate le comunicazioni
relative al concorso;
- la cittadinanza;
- il codice fiscale;
- il titolo di studio conseguito;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1) lett. a),
b), c), f) ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.
11 del presente regolamento;
- l'impegno a non esercitare altra attivita' lavorativa o a cessarla
alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
- la disponibilita' del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo
idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di
eventuali caratteristiche che consentano un pi- agevole trasporto
delle persone portatrici di handicap.
3. La domanda deve inoltre essere corredata dai seguenti documenti,
in conformita' alle norme sul bollo:
a) copia della patente di guida;
b) copia del certificato di abilitazione professionale;
c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di
qualsiasi Provincia cosi' come indicato all'art.10, comma 1 lettera
b);
d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformita'
a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
e) certificazione medica attestante la non affezione da malattie incompatibili
con l'esercizio del servizio.
Articolo 15 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle
licenze e autorizzazioni
1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze
o delle autorizzazioni si provvede alla nomina di una Commissione
di Concorso.
La Commissione E' composta dal Comandante della Polizia Municipale
con funzioni di presidente e da due esperti nelle discipline oggetto
d'esame di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale.
Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale con
qualifica non inferiore alla VI^.
2. In presenza di richieste per l'espletamento di ulteriore prova
d'esame relativa alla conoscenza di una o pi- lingue straniere, la
Commissione E' integrata da esperti in lingue straniere.
3. Per ciascuno dei componenti di cui sopra puo' essere nominato un
supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di
impedimento permanente del titolare.
4. La Commissione E' convocata dal Presidente.
5. Le sedute della Commissione di concorso sono valide con la presenza
di tutti i suoi componenti effettivi o, in caso di impedimento di
questi, dei loro supplenti, pena la nullita' delle operazioni e dei
giudizi espressi.
6. La Commissione fissa la data dell'esame che deve essere comunicata
agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
da inviare alla residenza o al domicilio indicato nella domanda dall'interessato,
almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento della
prova.
7. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la
graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e la
trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.
Articolo 16 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza
1. La valutazione della prova d'esame di cui all'art. 17 e dei titoli
E' espressa in trentesimi.
La eventuale prova d'esame per lingue straniere puo' essere valutata
come indicato al successivo comma 3.
La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 E' effettuata
successivamente allo svolgimento della prova orale.
2. Non E' iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per
tale prova, un punteggio di almeno 18/30.
3. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova
di cui al successivo articolo sono aggiunti gli eventuali ulteriori
punteggi relativi a:
a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 4 punti): per ogni
lingua straniera di cui sia dimostrata una conoscenza idonea allo
svolgimento dell'attivita', punti da 0,50 a 2;
b) anzianita' di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo
6 punti):
per periodi di servizio prestati in qualita' di titolare di licenza
o di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o di sostituto
alla guida di titolare di licenza, o di autista alla dipendenze di
enti pubblici o imprese private, punti 0,50 a semestre;
4. A parita' di punteggio nella collocazione in graduatoria E' titolo
di preferenza la residenza nel Comune di Modena.
Articolo 17 - Materie delle prove d'esame
1. Per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni E' espletato
un esame, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nel bando
di concorso, sulle seguenti materie d'esame:
- conoscenza delle norme vigenti in materia autoservizio pubblici
non di linea;
- conoscenza del presente regolamento;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali
luoghi o siti storici o luoghi di pubblico interesse del Comune;
- conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare
riferimento ai mezzi destinati a servizio pubblico non di linea;
- elementi di diritto tributario;
- conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento
al contratto di trasporto.
2. E' facolta' del candidato chiedere di essere sottoposto ad una
ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o pi-
lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
L'accertamento della conoscenza delle lingue straniere E' effettuato
contestualmente alle prove d'esame.
Articolo 18 - Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1. Il Comandante della Polizia Municipale entro 30 giorni dalla approvazione
della graduatoria di merito provvede all'assegnazione delle licenze
o delle autorizzazioni.
A tal fine ne da' formale comunicazione agli interessati e rilascia
nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare
le caratteristiche di cui all'art. 33, assegnando loro un termine
di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante
il possesso dei requisiti di cui all' art. 10, comma 1, 2 e 3.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti
dalla volonta' dell'interessato, il termine di 90 giorni puo' essere
formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore
a 60 giorni.
3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta
nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione
della licenza o dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla
base della graduatoria pubblicata.
4. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente
entro 30 e 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta,
qualora ne sia stata riscontrata la regolarita', ai sensi della Legge
241/90 e successive norme attuative.
Articolo 19 - Validita' delle licenze e delle autorizzazioni
1. Le licenze e le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazione
di scadenza.
2. Le licenze sono rinnovate automaticamente ogni anno previa presentazione
della dichiarazione di prosecuzione dell'attivita'.
Le autorizzazioni sono soggette al versamento della tassa di concessione
comunale da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno solare.
3. In qualsiasi momento le licenze e le autorizzazioni possono essere
sottoposte a controllo al fine di accertarne la validita', verificando
il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge
e dal presente regolamento.
Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti
requisiti, lo stesso decade dalla titolarita' dell'atto autorizzatorio.
Articolo 20 - Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o
di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra
vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente
iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, a
pena di decadenza.
Detto termine puo' essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza
di certificazione attestante l'impossibilita' ad iniziare il servizio.
CAPO
VI: MODALITA' PER IL TRASFERIMENTO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI
Articolo 21 - Trasferibilita' per atto tra vivi
1. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione E' disposto
dal Comune su richiesta del titolare a persona da questi designata
che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente
regolamento e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3 lettere
a), b), c) ed e) del precedente art. 14.
2. Il trasferimento E' disposto qualora il titolare rinunci contestualmente
alla propria licenza od alla propria autorizzazione e si trovi in
una delle seguenti condizioni:
- sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di eta';
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per
malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilita' o l'idoneita' al servizio di cui al precedente comma,
deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato
medico rilasciato dalle autorita' sanitarie territorialmente competenti.
Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato
medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati
dovranno essere riconsegnati al Comune entro 20 giorni.
Il trasferimento della titolarita' dell'atto autorizzatorio dovra'
essere richiesto entro diciotto mesi dall'accertamento dell'impedimento
a pena di decadenza.
4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque
anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non puo'
diventare titolare di altra licenza od autorizzazione rilasciata anche
da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento,
a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente
potra' continuare l'esercizio dell'attivita' fino al rilascio della
nuova licenza od autorizzazione alla persona designata, la quale potra'
ritirare il nuovo titolo autorizzatorio contestualmente o successivamente
alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio
comunale.
6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo,
entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio, il trasferente
deve dimostrare al Comune di avere provveduto all'aggiornamento della
carta di circolazione del veicolo suddetto.
In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio
Provinciale del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile.
7. Il rilascio della nuova licenza od autorizzazione e l'esercizio
del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona
designata dei requisiti di cui all'art. 10 ed alla insussistenza degli
impedimenti soggettivi di cui all'art. 11, nonchE' alla verifica che
il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 33 del presente
regolamento.
8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione
con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare
subentra in tale convenzione.
Articolo 22 - Trasferibilita' per causa di morte del titolare
1. In caso di morte del titolare la licenza di taxi o l'autorizzazione
di noleggio con conducente possono essere trasferite ad uno degli
eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei
requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario
o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea
retta (coniuge, genitori e figli) e collaterale (fratelli e sorelle),
anche se non conviventi.
3. Gli eredi devono comunicare all'ufficio competente della Polizia
Municipale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi
dell'evento.
Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
a) l'eventuale volonta' di uno degli eredi appartenenti al nucleo
familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti
prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarita'
della licenza od autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da
parte degli aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare
nell'attivita'. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve
essere autenticata.
b) la volonta' degli eredi di avvalersi della facolta' di trasferire
ad altri la licenza o l'autorizzazione ai sensi del precedente art.
21, designando entro due anni dal decesso, un soggetto non appartenente
al nucleo familiare del titolare deceduto, che risulti essere in possesso
dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
c) la volonta' degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o
dal tutore designato, di avvalersi della facolta' di farsi sostituire
alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone iscritte
nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed
in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potra' permanere
fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo
mese successivo all'eta' richiesta per il conseguimento del certificato
di abilitazione professionale;
d) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto,
qualora non si intenda trasferire tale titolo.
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto
intendano trasferire la licenza o l'autorizzazione ad un soggetto
non appartenente al nucleo familiare stesso, devono fare pervenire
all'ufficio competente della Polizia Municipale, entro 2 anni dalla
data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione
necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso
termine deve pervenire anche la domanda del subentrante redatta secondo
quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4 lettere a), b) ed e) dell'art.
14 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che
intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini
di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento
della licenza o dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del
titolo autorizzatorio.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto sino minori, ogni
determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.
CAPO
VII: SOSTITUZIONE ALLA GUIDA E COLLABORAZIONE FAMILIARE
Articolo 23 - Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono
essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte
nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n.
21
ed in possesso dei requisiti prescritti, nei seguenti casi:
- per motivi di salute, inabilita' temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni lavorativi annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino
un impegno a tempo pieno.
I motivi di salute di cui sopra devono essere certificati dal medico
di base. L'inabilita' temporanea deve essere certificata dall'autorita'
sanitaria competente.
La sostituzione per motivi di salute non puo' superare il periodo
di due anni in un quinquennio, salvo proroga di un anno per gravi
comprovate ragioni, a pena di revoca della licenza.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio
di taxi possono farsi sostituire alla guida ai sensi dell'art. 22
comma 3 lettera c) del presente regolamento.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida E' regolato con
un contratto di lavoro a tempo determinato disciplinato dalla Legge
18.4.1962 n. 230 o con un contratto di lavoro autonomo per un termine
non superiore a 6 mesi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge
15.1.1992 n. 21.
4. Il titolare della licenza per il servizio di taxi deve presentare
la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale all'uffico
competente della Polizia Municipale.
La richiesta deve indicare:
- i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1;
- la durata della sostituzione;
- il nominativo del sostituto;
- la dichiarazione, rilasciata ai sensi della Legge 15/68, concernente
il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina
dei contratti di lavoro di cui al precedente comma 3.
5. Il titolare di licenza per il servizio di taxi, prima dell'inizio
del periodo di sostituzione alla guida, quale requisito essenziale
per il rilascio del nulla osta, deve presentare:
a) in caso di assunzione a tempo determinato:
- copia dell'atto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che
dal sostituto;
b) in caso di contratto di lavoro autonomo:
- copia autentica del contratto registrato; in attesa della registrazione
potra' essere presentata la ricevuta rilasciata dall'Ufficio del Registro.
6. Nel caso di assunzione a tempo determinato, qualora sia constatata
la non apertura delle posizioni INAIL ed INPS si procede alla immediata
revoca del nulla osta di cui al precedente comma 5.
7. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per
conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilita'
del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio.
Il sostituto puo' prestare servizio nello stesso periodo per un solo
titolare di licenza.
Articolo 24 - Collaborazione familiare
1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con
conducente, nello svolgimento del servizio, possono avvalersi della
collaborazione di familiari, qualora l'impresa familiare sia costituita
ai sensi dell'art. 230bis del codice civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo
e prevalente.
3. La possibilita' di esercitare il servizio attraverso la costituzione
dell'impresa familiare, nonchE' l'effettuazione di eventuali modifiche,
devono essere richieste all'ufficio competente della Polizia Municipale,
allegando la seguente documentazione:
a) dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di
cui all'art. 10, comma 4 della Legge 15.1.1992 n. 21;
b) dichiarazione di atto sostitutivo di notorieta' del collaboratore
familiare o scrittura privata firmata autenticata e registrata relativa
al possesso dei requisiti previsti dall'art. 10, comma 1, lettere
a), b), f) ed g) e all'insussistenza degli impedimenti soggettivi
di cui all'art. 11 del presente regolamento.
c) atto registrato comprovante la costituzione dell'impresa familiare
o la sua modifica;
d) copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale
e dell'iscrizione del collaboratore nel ruolo dei conducenti ai sensi
dell'art. 6 della legge 15.1.1992 n. 21;
4. L'ufficio competente della Polizia Municipale verificata la documentazione
acquisita ed i requisiti previsti, rilascia con apposito atto, nulla
osta al collaboratore familiare e ne riporta la relativa annotazione,
in forma di appendice, sull'atto autorizzatorio del titolare.
5. La non conformita' dell'attivita' svolta alle forme previste dall'art.
230bis del codice civile nonchE' la mancanza o il venir meno di uno
dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta
rilasciato.
6. Le variazioni o lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere
comunicato al Comune entro 15 giorni e annotato come sopraindicato.
7. Nell'ambito del servizio di taxi il collaboratore familiare ha
l'obbligo di rispettare i turni e gli orari assegnati al titolare
della licenza.
CAPO
VIII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA
Articolo 25 - Obblighi dei conducenti
1. I conducenti delle autovetture di servizio di taxi e di noleggio
con conducente hanno l'obbligo di:
a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo
comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
c) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi
al veicolo stesso, la licenza o l'autorizzazione;
d) presentare il veicolo all'ufficio competente della Polizia Municipale
quando richiesto, per le opportune verifiche;
e) comunicare all'Ufficio competente della Polizia Municipale i casi
di incidente stradale che impediscono l'esercizio dell'attivita',
avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio;
f) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente
al pubblico servizio prestato;
g) depositare all'Ufficio Oggetti Rinvenuti del Comune, entro tre
giorni dal ritrovamento, salvo cause di forza maggiore, qualunque
oggetto dimenticato sul veicolo dal passeggero, del quale non si possa
procedere a restituzione immediata;
h) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente,
il percorso pi- economico per recarsi al luogo indicato;
i) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto
sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo
e non danneggi lo stesso;
j) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante
tutte le fasi del trasporto;
k) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
l) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forze dell'Ordine
per motivi contingenti di pubblico interesse;
m) comunicare, all'Ufficio competente del Comando di Polizia Municipale,
il cambio di residenza o di domicilio e della ubicazione della rimessa
entro il termine di 30 giorni ed eventuali notifiche delle Prefetture
relative a sospensioni della patente o ritiro della carta di circolazione,
entro due giorni dalla notificazione;
n) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumita'
individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.
Articolo 26 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di
taxi
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 25, l'esercente il servizio
di taxi ha l'obbligo di:
a) aderire ad ogni richiesta di trasporto nell'ambito del territorio
di competenza presentata da qualsiasi persona purch il numero
dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito
dalle caratteristiche omologative del veicolo, o il veicolo sia gia'
impegnato o si trovi in procinto di terminare il servizio;
b) effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina
telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila;
c) estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando
l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa
per pi- taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio;
d) avere l'insegna di "taxi" illuminata nelle ore notturne,
quando il veicolo si trova fuori dai posteggi;
e) essere durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento,
a disposizione del pubblico, in prossimita' del proprio veicolo e
comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
f) esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario
all'interno del veicolo;
g) azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia il
servizio ed interromperlo quando si E' concluso il trasporto;
h) richiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro
e degli eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate, dando
dei medesimi, comunicazione all'utente e fornendo eventuali chiarimenti
richiesti;
i) rispondere ad una sola chiamata per volta;
j) rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati;
k) comunicare all'ufficio competente della Polizia Municipale ogni
eventuale modifica dei pneumatici prescritti per il veicolo ai fini
della regolazione del tassametro;
l) fare stazionare il mezzo in posizione tale che non intralci la
regolarita' del servizio degli altri veicoli;
m) garantire la completa funzionalita' tecnica delle strumentazioni
di bordo obbligatorie quali: tassametro, radio ricetrasmittenti e
contachilometri;
Articolo 27 - Obblighi specifici dei conducenti del servizio di
noleggio con conducente
1. Oltre agli obblighi di cui all'art. 25, l'esercente il servizio
di noleggio con conducente ha l'obbligo di:
a) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo
ed ora convenuti) salvo causa di forza maggiore;
b) riportare il veicolo nella rimessa non appena conclusa la prestazione
relativa ad ogni singolo contratto di trasporto.
Articolo 28 - Diritti dei conducenti
1. I conducenti del servizio di taxi e del servizio di noleggio con
conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto
qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale,
possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso
risulti notoriamente insolvente;
b) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo i cani accompagnatori
di non vedenti;
c) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire
in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione
stradale;
e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato
per effettuare vendite porta a porta o assimilabili;
f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
g) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo
il risarcimento del danno;
h) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche
o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno
del veicolo sia esposto il relativo divieto;
2. In particolare il conducente del servizio di taxi ha diritto di:
a) rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato non conforme
alla decenza o al decoro, ovvero che sia in stato di evidente alterazione
o aggressivita';
b) rifiutare la corsa a colui che, in occasione di precedenti servizi,
abbia arrecato danno al veicolo, sia risultato insolvente o abbia
tenuto comportamenti gravemente scorretti;
c) esigere, qualora l'utente chieda di essere atteso, il corrispettivo
della corsa indicata dal tassametro in quel momento;
d) rifiutare l'intera corsa che comporti presumibilmente l'allungamento
del servizio di oltre 30 minuti rispetto al turno di lavoro prescelto;
e) rifiutare di aderire a richieste che determino l'inosservanza delle
norme del Codice della Strada;
f) rifiutare il servizio quando l'utente nel centro urbano e nei momenti
di forte richiesta del servizio, tiene a sua disposizione il taxi,
facendolo sostare per oltre 20 minuti, togliendo agli altri utenti
la possibilita' di usufruire dello stesso servizio (tale facolta'
non puo' essere applicata nei casi di persone con difficolta' a deambulare);
Articolo 29 - Divieti per i conducenti
1. E' fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico
non di linea di:
a) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta
dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o
comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati o pattuiti;
e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del
veicolo;
f) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o
previsti dal presente regolamento;
g) esporre messaggi pubblicitari in difformita' alle norme fissate
dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione oltre
che dal regolamento comunale vigente in materia:
h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo
e delle aree pubbliche;
i) trasportare i propri animali;
j) consentire al conduzione del veicolo per servizio a persone non
autorizzate;
k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti;
l) deviare di propria iniziativa dal percorso pi- economico che congiunge
i luoghi di partenza e di destinazione;
m) esercitare altra attivita' lavorativa;
n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei
posti indicato sulla carta di circolazione.
Articolo 30 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di
taxi
1. Oltre ai divieti di cui all'art. 29 al conducente del servizio
di taxi E' vietato:
a) ospitare sul veicolo, durante la sosta nei posteggi, persone estranee
per attivita' non inerenti il servizio;
b) provvedere al lavaggio o a riparazioni meccaniche del veicolo nei
posteggi;
c) accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma fatta salva
la prenotazione di chiamata tramite radio-telefono;
d) sollecitare l'utilizzo del proprio veicolo da parte degli utenti;
e) effettuare, durante la sosta nei posteggi, attivita' estranee al
servizio.
f) accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio
se si E' gia' impegnati con un cliente;
g) far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite
radio telefono e telefono di posteggio;
h) caricare l'utenza in prossimita' e/o vista del posteggio qualora
vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso;
i) utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per
ricevere prenotazioni del servizio.
Articolo 31 - Divieti specifici per i conducenti del servizio di
noleggio con conducente
1. E' vietata la sosta che non sia collegata ad un contratto di trasporto
in atto, tranne che per esigenze particolari e per un tempo non superiore,
comunque, a 15 minuti.
Articolo 32 - Responsabilita' del titolare
1. Ogni responsabilita' per eventuali danni a chiunque e comunque
derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa
all'esercizio dell'attivita', resta a carico del titolare, rimanendo
esclusa in ogni caso la responsabilita' del Comune.
CAPO
IX: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AI SERVIZI
DI TAXI E DI NOLEGGIO CONDUCENTE
Articolo 33 - Caratteristiche dei veicoli
1. I veicoli adibiti al servizio di taxi o al servizio di noleggio
con conducente devono:
a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme
che disciplinano la circolazione stradale;
b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa
vigente;
c) avere facile accessibilita' ed almeno tre sportelli di salita;
d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito
dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno
del veicolo;
e) essere collaudati per non pi- di 8 posti per i passeggeri;
f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti
a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto
ministeriale, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora
siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
Articolo 34 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al
servizio di taxi
1. Oltre alle caratteristiche di cui all'art. 33, il veicolo adibito
al servizio di taxi deve:
a) essere dotato di tassametro omologato, attraverso la solo lettura
del quale E' deducibile il corrispettivo del servizio;
b) portare sul tetto del veicolo apposito segnale illuminabile con
la dicitura "Taxi";
c) avere colorazione esterna stabilita dall'apposito Decreto del Ministero
dei Trasporti, se immatricolato per la prima volta in data successiva
al 31.12.1992;
d) avere a bordo il tariffario indicante il numero della licenza a
disposizione dell'utenza e collocarlo in modo ben visibile;
e) portare sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante il
numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune, la scritta di
colore nero "servizio pubblico";
f) portare, se collegato a un ponte radio, ben visibile sui paraurti
anteriori, il contrassegno di riconoscimento approvato.
Articolo 35 - Caratteristiche specifiche dei veicoli adibiti al
servizio di noleggio con conducente
1. Oltre le caratteristiche di cui all'art. 32, il veicolo adibito
al servizio di noleggio con conducente deve:
a) avere colorazione esterna bleu scuro qualora risultino di nuova
immatricolazione dall'entrata in vigore del presente regolamento;
b) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un
contrassegno con la scritta "noleggio" nonch una targa
collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile mediante
piombatura, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del
Comune ed il numero dell'autorizzazione;
c) deve essere dotato di contachilometri con numerazione parziale
azzerabile.
Articolo 36 - Tassametro per il servizio di taxi
1. Il tassametro omologato deve avere le seguenti caratteristiche
tecniche:
a) funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano
ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento
a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria
che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento d relativa
tariffa;
b) essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana
(con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe
e sia segnalato dalla accensione di una luce verde;
c) indicare l'esatto importo in lire italiane.
2. Il tassametro deve essere collocato internamente al veicolo in
modo tale che sia il conducente sia l'utente, possano leggere chiaramente
le indicazioni in esso contenute.
3. Il tassametro E' sottoposto a verifica, da parte della Polizia
Municipale per accertare il rispetto delle caratteristiche tecniche
di cui al comma 1, della collocazione di cui al comma 2 e della corretta
taratura tariffaria. A seguito della suddetta verifica il tassametro
E' sottoposto a piombatura da parte del competente ufficio della Polizia
Municipale.
4. Tutte le modifiche aventi effetto sul tassametro obbligano all'adeguamento
dello stesso e alla verifica di cui al comma 3.
5. Il tassametro deve altresi':
a) essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo E' impegnato
in servizio e bloccato non appena il veicolo sia giunto a destinazione
o sia licenziato dall'utente, dando tempo all'utente di verificare
l'importo;
b) indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa, ad
esclusione dell'eventuale richiesta di sosta in tariffa extraurbana,
il cui importo, da considerarsi supplemento e calcolato in base al
tempo di sosta effettuato, puo' essere richiesto separatamente.
6. In caso di avaria del tassametro, il conducente del taxi deve informare
immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa
richiesta. In tal caso l'importo della corsa sara' riscosso in base
all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del
servizio calcolato sulla tariffa vigente.
7. Il conducente del taxi E' tenuto a dare comunicazione al competente
ufficio della Polizia Municipale di qualsiasi intervento che abbia
richiesto la spiombatura del tassametro. In tal caso si provvedera'
nuovamente ai sensi del precedente comma 3.
8. Il conducente del taxi E' tenuto inoltre a comunicare all'Ufficio
di cui sopra ogni eventuale modificazione dei pneumatici delle ruote
motrici del veicolo con altri di misura diversa, nel qual caso si
dovra' procedere a regolare il tassametro in base alle nuove misure.
Articolo 37 - Sostituzione dei veicoli
1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione E' autorizzato
dal Comandante della Polizia Municipale alla sostituzione del veicolo
con altro dotato delle caratteristiche indicate all'art. 33 e necessarie
per lo svolgimento dell'attivita' mediante nulla osta.
2. Non E' consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo
rilascio del nulla osta suddetto ai fini dell'immatricolazione dello
stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare
sulla licenza o sull'autorizzazione la variazione intervenuta.
Articolo 38 - Controllo dei veicoli
1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale
del Ministero Trasporti e Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire
al servizio di taxi ed al servizio di noleggio con conducente sono
sottoposti prima dell'inizio del servizio, o secondo necessita', a
controllo da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale,
onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche
previste dagli artt. 32, 33 e 34 del presente regolamento.
2. I titolari di licenza o di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi
al controllo, nel luogo ed orario indicato. Qualora il titolare non
si presenti al controllo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati
ed accertabili da parte dell'ufficio competente della Polizia Municipale,
si procede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il titolare non si sia presentato al controllo o il veicolo
sottoposto a controllo sia risultato privo in tutto o in parte delle
caratteristiche previste dal presente regolamento, deve essere reso
idoneo nel termine indicato. Trascorso inutilmente tale termine, fatte
salve cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate,
il Comandante della Polizia Municipale dispone la revoca del titolo
autorizzatorio ai sensi del successivo art. 59.
Articolo 39 - Veicoli di scorta per il servizio di taxi
1. Il numero delle licenze o delle autorizzazioni da utilizzare unicamente
per le esigenze di scorta in caso di fermo tecnico del veicolo adibito
al servizio di taxi E' indicato dal precedente art. 9.
2. Le licenze per i veicoli di scorta identificabili con lettere alfabetiche
non sono cedibili a terzi e sono rilasciate esclusivamente agli organismi
economici di categoria legalmente riconosciuti ovvero agli organismi
istituiti per il conseguimento di finalita' di carattere sociale e
da questi messi a disposizione degli organismi economici suddetti
ed operanti nel territorio comunale che devono essere proprietari
o avere la disponibilita' di tali veicoli.
3. Il veicolo di scorta, da utilizzare per il solo periodo di fermo
tecnico di cui al comma 1, deve avere tutte le caratteristiche d'idoneita'
previste dal presente regolamento ed essere debitamente collaudato
per il servizio di taxi.
4. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate previa
richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilita'
in pianta organica.
5. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi del veicolo
di scorta soprarichiamato, previa autorizzazione del Comandante della
Polizia Municipale che ha rilasciato il titolo, lo stesso puo' sostituire
il veicolo fermo per riparazione, e per il solo periodo di fermo,
con altro avente tutte le caratteristiche di idoneita', di proprieta'
di altro titolare del servizio di taxi.
Articolo 40 - Radio telefono per il servizio di taxi
1. Il servizio di taxi puo' svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato
di radio telefono cui collegare i veicoli adibiti al servizio.
2. Il servizio di taxi, attivato tramite radio telefono centralizzato,
assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante
impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo
le modalita' operative del servizio stesso. Il servizio deve fornire
all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni
altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.
3. Soltanto tramite il servizio centralizzato di radio telefono puo'
esercitarsi il servizio di prenotazione di chiamata di cui al precedente
art. 7, comma 4.
CAPO
X: MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI
LINEA
Articolo 41 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di
taxi
1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di taxi avviene
in luogo pubblico, in appositi posteggi all'uopo individuati dall'Amministrazione
Comunale che ne cura l'allestimento e la manutenzione degli stessi
ai sensi del Codice della Strada.
2. E' facolta' del Comandante della Polizia Municipale l'interdizione
dall'uso di detti posteggi quando lo ritenga necessario, nonch
l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di pubblico interesse
o di forza maggiore.
3. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo
l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene
con lo stesso ordine. E' pero' facolta' dell'utente scegliere il taxi
di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine. E' altresi' possibile,
in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare
il servizio richiesto. Qualora il tassista primo della fila, tramite
cliente o radio telefono, riceve commessa per pi- taxi, deve trasmetterla
agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo.
4. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori
dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata
prestazione, ad esclusione del caso in cui tale richiesta si effettui
in prossimita' e/o in vista del posteggio quando vi siano taxi o clienti
in attesa nel posteggio stesso.
5. I veicoli adibiti al servizio di taxi possono altresi' sostare
in prossimita' di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico
divertimento, soltanto un'ora avanti la fine dello spettacolo o della
riunione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza creare
intralcio alla circolazione stradale.
Articolo 42 - Stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di
noleggio con conducente
1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con
conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse,
presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza
e presso gli ambiti ferroviari. In tali ambiti lo stazionamento avviene
in aree diverse da quelle destinate al servizio di taxi e comunque
da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.
2. Eventuali deroghe dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art.
11, comma 6, della Legge 15.1.1992 n. 21.
Articolo 43 - Turni ed orari del servizio di taxi
1. Il servizio di taxi E' regolato da turni ed orari stabiliti dall'Amministrazione
Comunale con apposita ordinanza.
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli
orari di servizio loro assegnati. I turni di servizio sono suddivisi
in gruppi ed orari. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un
turno e l'inizio di un altro. E' altresi' obbligatorio il riposo periodico.
3. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere
concessi temporanei turni speciali.
4. Particolari modalita' di servizio possono essere disposte dal Comandante
della Polizia Municipale per far fronte a situazioni di emergenza
dovuta a neve, calamita' naturali o altri venti eccezionali ed imprevedibili
di qualunque tipo.
Articolo 44 - Interruzione del servizio di taxi
1. Gli utenti del servizio di taxi hanno diritto di scendere in qualsiasi
momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro.
Il conducente puo' esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare
il servizio quando gli utenti scendano dal veicolo all'entrata di
fabbricati o luoghi, salvo che gli utenti, oltre alla quota segnata
dal tassametro, non depositino una congrua somma per trattenere a
loro disposizione il veicolo per il periodo di tempo ad essi necessario.
2. Qualora per avaria del veicolo, od altre cause di forza maggiore,
la corsa o il servizio debba essere sospeso, senza che sia possibile
organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di corrispondere
solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
3. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni
ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento
della destinazione voluta.
Articolo 45 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap
1. Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 15.1.1992 n. 21, i
servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti
i soggetti portatori di handicap. I conducenti dei veicoli adibiti
ad autoservizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di prestare il
servizio ed assicurare la necessaria assistenza per la salita e la
discesa delle persone ai veicoli.
2. Il servizio puo' essere svolto con veicoli appositamente attrezzati
per il trasporto di soggetti portatori di handicap. In tal caso i
veicoli devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso,
il simbolo di accessibilita'.
3. I titolari di licenza o di autorizzazione possono adattare il veicolo,
secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di
handicap di particolare gravita'.
4. E' consentito nell'ambito delle licenze per i veicoli di scorta
rilasciate agli organismi economici taxi, il trasporto di soggetti
portatori di handicap di particolare gravita', adattando i veicoli
per il trasporto di disabili in carrozzina.
Articolo 46 - Servizio di taxi per il trasporto di soggetti portatori
di handicap motorio grave
1. E' istituito dal Comune di Modena apposito servizio di taxi per
il trasporto di soggetti portatori di handicap motorio che fanno uso
della carrozzina.
2. La gestione del servizio, considerate le peculiarita' dello stesso,
E' affidata mediante trattativa privata, da espletarsi tra coloro
i quali sono in grado di meglio garantire il rispetto delle condizioni
di seguito indicate:
a) il veicolo attrezzato deve essere adibito esclusivamente al trasporto
di soggetti portatori di handicap motorio, nonch di loro eventuali
accompagnatori;
b) lo svolgimento del servizio deve avvenire per 24 ore al giorno,
compresi i giorni festivi e prefestivi, senza alcuna interruzione,
salvo nel caso di impedimento alla circolazione dovuto ad avaria del
veicolo o di sue parti essenziali e per il periodo strettamente necessario
alla riparazione dello stesso;
c) lo svolgimento del servizio deve essere effettuato esclusivamente
mediante autoveicolo attrezzato, omologato per il trasporto di carrozzine,
di proprieta' dell'Amministrazione Comunale e concesso in uso dalla
stessa mediante comodato gratuito;
d) l'autoveicolo E' dotato dell'apposita insegna luminosa che contraddistingue
il servizio di taxi, del simbolo di accessibilita' di cui al comma
3 del precedente articolo, nonchE' dell'apparecchio di calcolo del
corrispettivo del servizio e dell'impianto radio telefono;
e) la richiesta del servizio deve avvenire attraverso chiamata presso
il numero telefonico intestato al gestore del servizio o tramite presentazione
diretta al posteggio messo a disposizione della Societa' Ferrovie
dello Stato S.p.A. presso Piazza Dante, dove abitualmente sosta l'autoveicolo
in attesa di servizio;
f) per la determinazione della spesa a carico del trasportato si fa
riferimento al regime tariffario del servizio di taxi; la spesa suddetta
inizia ad essere conteggiata dal momento in cui l'autoveicolo attrezzato
comincia a svolgere il servizio;
g) le spese di gestione dell'autoveicolo quali: assicurazione, bollo,
carburante, manutenzione e riparazione ed ogni altro intervento atto
a mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo sono sostenute
dal gestore utilizzando gli introiti derivanti dallo svolgimento del
servizio;
h) il gestore del servizio non ha diritto ad alcun compenso da parte
dell'Amministrazione Comunale; il medesimo deve provvedere a stipulare,
a proprie spese, apposita polizza assicurativa comprendente la responsabilita'
per danni a terzi (RCA), per danni al veicolo (KASCO) ed in particolare
per danni derivanti all'operatore o agli operatori connessi alla dovuta
assistenza al trasportato in fase di salita e di discesa dal veicolo;
i) il gestore del servizio deve possedere, oltre alla patente di guida,
il certificato di abilitazione professionale necessario per l'esercizio
del servizio pubblico non di linea ed deve essere iscritto nel ruolo
dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.
3. La gestione del servizio E' disciplinata mediante apposita convenzione
con il soggetto o i soggetti che dimostrano di essere in grado di
potere effettuare le prestazioni con le necessarie competenze, serieta'
ed efficienza.
La convenzione deve prevedere la eventuale revoca nel caso in cui
il gestore non rispetti i patti e le condizioni indicate nella stessa.
4. Il servizio, per le sue peculiari caratteristiche, E' istituito
in via sperimentale, per il periodo indicato nella convenzione, al
termine della quale verra' valutata l'opportunita' di proseguire la
iniziativa o di utilizzare l'autoveicolo attrezzato per altre attivita'.
Articolo 47 - Tariffe
1. Le tariffe del servizio i taxi, a base multipla per il servizio
urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, nonch
i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della
Giunta Comunale, in riferimento all'andamento dei costi del servizio
e alla variazione del costo della vita rilevato a livello locale nonch
sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia sentite
le associazioni sindacali di categoria.
2. Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate
liberamente dalla parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti
dalla Giunta Comunale, su proposta delle associazioni di categoria,
in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M.
20.4.1993.
3. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta
Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno
del veicolo per mezzo di cartoncino plurilingue fornito dal Comune.
4. I conducenti possono altresi' attrezzarsi per accettare il pagamento
del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di
pagamento diverse dal contante.
5. Nel caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento E' dovuta
anche la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per
il prelevamento vale a dire uscita dalla rimessa per il servizio di
noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione
del servizio via radio per il servizio di taxi.
6. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non
vedenti sono gratuiti.
7. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea
effettuati con veicoli adibiti a servizio di taxi o di noleggio con
conducente ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento e nel caso
di convenzioni con soggetti terzi di cui al successivo art. 49, si
applicano le tariffe stabilite nelle apposite convenzioni.
8. Nel caso di uso collettivo del taxi di cui all'art. 50 la tariffa
E' determinata in misura pari a quella vigente, frazionata in parti
uguali per persona trasportata, maggiorata di una quota fissa stabilita
dall'Amministrazione Comunale.
I supplementi per il servizio notturno e festivo, anch'essi frazionati
in un numero di parti pari al numero dei passeggeri, uguali ed arrotondati
secondo le modalita' stabilite nell'apposita deliberazione della Giunta
Comunale.
Articolo 48 - Ferie, assenze ed interruzione dell'attivita'
1. Ogni titolare di licenza o di autorizzazione ha diritto annualmente
a 30 giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati.
Le assenze per cure termali, congedi matrimoniali, gravidanza e puerperio
non sono conteggiati come giorni di ferie.
Ove il periodo di ferie sia di durata superiore ai 15 giorni consecutivi,
l'interessato deve, almeno 5 giorni prima, darne comunicazione scritta
al competente ufficio della Polizia Municipale.
2. Per il servizio di taxi, ogni assenza, anche di un solo giorno,
sia essa a titolo di ferie o per qualsiasi altro motivo, deve essere
comunicata entro le 24 ore dal loro inizio, al proprio caposquadra,
il quale provvede a darne comunicazione mensile al competente ufficio
della Polizia Municipale entro il giorno 10 del mese successivo.
Il titolare di licenza ha facolta' di farsi sostituire ai sensi dell'art.
23 del presente regolamento.
3. Ogni cinque anni su richiesta motivata dell'interessato puo' essere
concessa un'interruzione dell'attivita' della durata massima di 12
mesi da utilizzarsi complessivamente in non pi- di due periodi. Ai
fini della cessione della licenza o dell'autorizzazione, il periodo
di interruzione dell'attivita' viene considerato come attivita' continuativa.
4. In occasione delle festivita' ricorrenti quali Natale, Pasqua,
31 dicembre e 1 gennaio i periodi di ferie non possono essere inferiori
a giorni 5.
Articolo 49 - Servizi con caratteristiche particolari
1. Gli organismi economici di categoria dei tassisti ed i noleggiatori
possono convenzionarsi con soggetti terzi (enti, societa', associazioni,
pubbliche amministrazioni, ecc..), al fine di prevedere determinate
condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. Le convenzioni, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni
di pagamento, sono sottoposte a preventivo nulla osta del Comandante
di Polizia Municipale.
Articolo 50 - Uso collettivo del taxi
1. Il servizio di taxi puo' soddisfare, oltre che le esigenze di trasporto
dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque
non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.
2. Il servizio di taxi collettivo ha un unico luogo di destinazione
per tutti i passeggeri con l'obbligo per il tassista di effettuare
il percorso pi- conveniente per gli utenti.
3. Rimane fermo l'ordine di precedenza da accordare all'utente, singolo
o collettivo, previsto in via generale dal presente regolamento e
si applicano le tariffe di cui al precedente art. 47 comma 8.
Articolo 51 - Reclami ed esposti
1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano
fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto,
possono presentare reclami od esposti al Comandante della Polizia
Municipale.
CAPO
XI: Vigilanza e sanzioni
Articolo 52 - Vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente
regolamento e pi- in generale sull'esercizio dei servizi di taxi e
di noleggio con conducente compete agli organi di polizia stradale
individuati dall'art. 12 del Codice della Strada.
2. Il Sindaco puo' emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme
di cui al presente regolamento.
Articolo 53 - Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale,
da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono
punite con:
a) sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi di quanto previsto
dalla Legge 24.11.1981 n. 689.
b) sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca
della licenza o dell'autorizzazione.
2. Nessun indennizzo E' dovuto dal Comune al titolare della licenza
o dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione,
decadenza, revoca del titolo autorizzatorio.
Articolo 54 - Sanzioni amministrative pecuniarie
1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie di cui al presente Capo, ai sensi di quanto disposto dalla
Legge 24/11/81 n. 689, la violazione alle norme contenute nel presente
Regolamento, qualora non sia sanzionata con leggi statali o regionali,
E' cosi' sanzionata:
a) con sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 300.000
per le seguenti violazioni:
- non presentare il veicolo all'Ufficio competente della Polizia Municipale
quando richiesto per eventuali verifiche (art. 25, comma 1, lett.
d);
- non avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque
confacente al pubblico servizio prestato (art. 25, comma 1, lett.
f);
- non seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente,
il percorso pi- economico nel recarsi al luogo indicato (art. 25,
comma 1, lett. h);
- non assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumita'
individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa (art.
25, comma 1, lett. n);
- non effettuare la corsa richiesta, tramite chiamata dalla colonnina
telefonica sita nel posteggio, per il taxi capofila (art. 26, comma
1, lett. b);
- non estendere il servizio agli altri colleghi che lo seguono, rispettando
l'ordine di arrivo, qualora il tassista primo della fila riceva commessa
per pi- taxi a mezzo di cliente o tramite telefono di posteggio (art.
26, comma 1, lett. c);
- non rispondere ad una sola chiamata per volta (art. 26, comma 1,
lett. i);
- stazionare nei posteggi con il veicolo in posizione tale da intralciare
la regolarita' del servizio degli altri veicoli (art. 26, comma 1,
lett. l);
- usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o
comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato (art. 29,
comma 1, lett. c);
- accettare prenotazioni del servizio in qualsiasi forma, fatta salva
la prenotazione di chiamata effettuata attraverso radio telefono (art.
30, comma 1, lett. c);
- accettare chiamate tramite radio telefono o telefono di posteggio
se si E' gia' impegnati con un cliente (art. 30, comma 1, lett. f);
- far salire un cliente dopo avere ricevuto una commessa tramite radio
telefono e telefono di posteggio (art. 30, comma 1, lett. g);
- caricare l'utenza in prossimita' e/o vista del posteggio qualora
vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso (art. 30, comma
1, lett. h);
- non mettere in azione il tassametro soltanto nel momento in cui
il veicolo E' impegnato in servizio (art. 36, comma 5, lett. a);
- non bloccare il tassametro appena il veicolo sia giunto a destinazione
o sia licenziato dall'utente (art. 36, comma 5, lett. a);
- non prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine
di arrivo (art. 41, comma 3);
- non partire per effettuare il servizio, secondo l'ordine di arrivo
nei posteggi (art. 41, comma 3);
- non trasmettere la commessa per pi- taxi, ricevuta dal tassista
primo della fila tramite cliente, telefono di posteggio o radio telefono,
agli altri colleghi che lo seguono rispettando l'ordine di arrivo
(art. 41, comma 3);
Tutte le altre violazioni a norme comportamentali o ad adempimenti
amministrativi non espressamente soprariportate sono sanzionate nella
misura indicata alla precedente lettera a).
b) con sanzione amministrativa pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000
per le seguenti violazioni:
- esercitare il servizio con personale che non risulti essere dipendente
o collaboratore familiare o sostituto alla guida del taxi, iscritto
nell'apposito ruolo (art. 5 comma, 1);
- espletare il servizio sussidiario o integrativo di linea senza avere
chiesto il nulla osta e senza avere stipulato apposita convenzione
con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale
(art. 6, comma 1);
- accettare prenotazioni del servizio di taxi (art. 7, comma 4);
- farsi sostituire alla guida per motivi di salute per un periodo
superiore ai due anni in un quinquennio senza avere ottenuto la proroga
per comprovate ragioni (art. 23, comma 1);
- farsi sostituire alla guida senza avere presentato domanda o senza
avere integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta
(art. 23, comma 4);
- non tenere nel veicolo la licenza o l'autorizzazione (art. 25, comma
1, lett. c);
- non prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le
fasi del trasporto (art. 25, comma 1, lett. j);
- non compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza
Pubblica per motivi contingenti di pubblico interesse (art. 25, comma
1, lett. l);
- non esporre in modo visibile e leggibile per l'utente il tariffario
all'interno del veicolo (art. 26, comma 1, lett. f);
- non azionare il tassametro nel momento in cui il veicolo inizia
il servizio e di interromperlo quando si E' concluso il trasporto
(art. 26, comma 1, lett. g);
- non chiedere il solo pagamento dell'importo visualizzato sul tassametro
aggiungendo soltanto gli eventuali supplementi previsti dalle tariffe
approvate (art. 26, comma 1, lett. h);
- non rispettare i turni di servizio e gli orari assegnati (art. 26,
comma 1, lett. j);
- non riportare il veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente
nella rimessa non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni
singolo contratto di trasporto (art. 27, comma 1, lett. b);
- chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti o autorizzati
(art. 29, comma 1, lett. d);
- deviare di propria iniziativa dal percorso pi- economico che congiunge
i luoghi di partenza e di destinazione (art. 29 comma 1, lett. l);
- non avere a bordo il tariffario a disposizione dell'utenza e non
collocarlo in modo ben visibile (art. 34, comma 1, lett. d);
- esercitare la prenotazione di chiamata di cui all'art. 7, comma
4 senza disporre di un servizio centralizzato di radio telefono (art.
40, comma 3);
- non effettuare il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di
un altro e non osservare il riposo periodico (art. 43, comma 2);
- non prestare il servizio e non assicurare la necessaria assistenza
per l'accesso ai veicoli delle persone portatrici di handicap (art.
45, comma 1);
- chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per i portatori
di handicap ed i cani accompagnatori dei non vedenti;
c) con sanzione amministrativa pecuniaria da L. 250.000 a L. 1.500.000
per le seguenti violazioni:
- iniziare il servizio di noleggio con conducente fuori dal territorio
comunale (art. 2, comma 3);
- stazionare con il veicolo adibito a servizio di noleggio con conducente
fuori dalla rimessa (art. 2, comma 3);
- effettuare il servizio in modo continuativo e periodico (art. 2,
comma 4);
- effettuare il servizio di taxi con veicoli a trazione animale al
di fuori del territorio comunale (art. 7 comma 2);
- consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non
autorizzate (art. 29, comma 1, lett. j);
- esercitare il servizio con orari, tariffe ed itinerari prestabiliti
(art. 29, comma 1, lett. k);
- esercitare altra attivita' lavorativa (art. 29, comma 1, lett. m);
- trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di
posti indicato sulla carta di circolazione (art. 29, comma 1, lett.
n);
- avere effettuato modifiche sul tassametro senza averlo adeguato
e non avere provveduto alla verifica di cui all'art. 36, comma 3 (art.
36, comma 4);
Articolo 55 - Procedimento disciplinare
1. Nel caso in cui le violazioni alle norme del presente regolamento
comportino l'applicazione di una sanzione accessoria il Comandante
della Polizia Municipale applica le seguenti disposizioni:
- all'interessato sono contestati gli addebiti unitamente alla comunicazione
scritta dell'inizio del procedimento per l'accertamento della eventuale
violazione, con indicazione del responsabile del procedimento;
- l'interessato ha facolta' di presentare, al competente ufficio della
Polizia Municipale, memorie scritte o documenti e chiedere di essere
sentito personalmente, entro 15 giorni dalla notificazione della contestazione
dei fatti a lui addebitati;
- l'ufficio della Polizia Municipale esaminata la documentazione e
ascoltati gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, redige apposita
relazione, proponendo l'applicazione delle relative sanzioni accessorie
o l'archiviazione del procedimento.
Articolo 56 - Sanzione accessoria della sospensione della licenza
e dell'autorizzazione
1. La licenza o autorizzazione comunale d'esercizio E' sospesa dal
Comandante della Polizia Municipale, come segue:
a) fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione
del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del
Codice della Strada, qualora il veicolo sia stato sostituito senza
darne comunicazione al competente Ufficio della Polizia Municipale
e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi o di noleggio
con conducente. La sospensione non puo' avere durata superiore a dodici
mesi;
b) fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato
privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente
regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente
Ufficio della Polizia Municipale, fatte salve le cause di forza maggiore
debitamente documentate ed accertate;
c) fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si
presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale,
fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano
trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art.
7 della Legge 15.1.1992 n.21. Nel caso di societa' sono sospesi gli
atti autorizzatori di tutti i soci;
e) fino ad un massimo di un mese, nel caso di due violazioni della
stessa norma o di tre violazioni di norme diverse del presente regolamento,
commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata
una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 54 del presente
regolamento;
f) fino alla sostituzione del tassametro nel veicolo adibito a servizio
di taxi, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato.
2. Il Comandante della Polizia Municipale, dispone sul periodo di
sospensione della licenza o dell'autorizzazione tenuto conto della
maggiore o minore gravita' della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione della licenza o dell'autorizzazione,
i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente
ufficio della Polizia Municipale.
Articolo 57 - Sospensione cautelare dal servizio
1. Qualora il titolare della licenza o dell'autorizzazione o i suoi
legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a procedimento
penale per reati di particolare gravita', il Comandante della Polizia
Municipale puo' procedere alla sospensione dal servizio.
2. In attesa che la Commissione Comunale Consultiva esprima il proprio
parere in merito alla sanzione disciplinare della revoca della licenza
o dell'autorizzazione si da' luogo alla sospensione cautelare dal
servizio.
La Commissione predetta deve esprimersi entro trenta giorni dall'inizio
della sospensione dal servizio.
Articolo 58 - Sanzione accessoria della revoca della licenza e
dell'autorizzazione
1. Il Comandante della Polizia Municipale, sentita la Commissione
di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dispone la revoca della
licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a) quando il titolare eserciti l'attivita' dopo la notificazione del
provvedimento di sospensione dal servizio;
b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del
precedente art. 56 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare
la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
c) quando sia stata intrapresa altra attivita' lavorativa.
2. La sanzione accessoria della revoca E' comunicata al competente
Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile
per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
Articolo 59 - Decadenza della licenza e dell'autorizzazione
1) Il Comandante della Polizia Municipale, dichiara la decadenza della
licenza o dell'autorizzazione provvedendo contestualmente al ritiro
del titolo autorizzatorio nei seguenti casi:
a) sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al precedente art. 10
del presente regolamento;
b) il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui all'art.
11 del presente regolamento;
c) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 20
del presente regolamento;
d) estinzione dell'impresa collettiva o comunque modificazione dell'oggetto
sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di taxi e di noleggio
con conducente;
e) morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione quando gli
eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui
all'art. 22 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere
il titolo nei termini previsti dal precitato art. 22;
f) alienazione del veicolo senza che lo stesso sia stato sostituito
entro 180 giorni;
g) esplicita dichiarazione scritta di cessazione dell'attivita' o
di rinuncia all'atto autorizzatorio da parte del titolare dello stesso;
h) mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello
stabilito dall'art. 48 del presente regolamento;
i) avere ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento,
il rilascio della licenza o dell'autorizzazione in violazione all'art.
9, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21 e cioE' prima che siano decorsi
cinque anni dalla data di trasferimento di altra licenza od autorizzazione
rilasciata anche da altro Comune;
l) sopravvenuta irreperibilita' del titolare;
2. La decadenza E' comunicata all'Ufficio Provinciale del Ministero
dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti
di competenza.
Articolo
60 - Norma di rinvio
1. Per motocarrozzette e veicoli a trazione animale qualora se ne
determino le condizioni, si provvedera':
- ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene
il rilascio del titolo autorizzatorio;
- alla integrazione del presente regolamento per quanto attiene l'organico,
le modalita' del servizio e le caratteristiche dei veicoli.
Articolo 61 - Norma transitoria
1. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo di cui all'art.
6 della Legge 15.1.1992 n. 21 e cioE' al 4 dicembre 1995, risultavano
titolari di licenza o di autorizzazione sono tenuti a produrre l'attestazione
dell'avvenuta iscrizione in tale ruolo entro sei mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento, pena la sospensione dell'attivita'
fino all'avvenuta iscrizione.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento,
nel rispetto del principio legislativo della personalita' del titolo
autorizzatorio per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea,
uno dei soci di ogni societa' intestataria atto autorizzatorio deve
presentare domanda per il rilascio a proprio nome di un nuovo titolo
autorizzatorio, previa dimostrazione dell'iscrizione nel ruolo di
cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 15.
Il Comune conseguentemente provvede al rilascio di un nuovo titolo
autorizzatorio e all'annullamento della licenza o della autorizzazione
intestata alla societa'. A tale annullamento si provvede anche per
gli atti autorizzatori per i quali nel termine suddetto non sia intervenuta
alcuna richiesta di rilascio di nuovo titolo.
Articolo 62 - Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli
organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio
del Comune e sostituisce abrogandola ogni altra regolamentazione comunale
esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si
rinvia alla normativa generale.