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Preselezione

                     Preselezione per il concorso notarile

 

Che cosa è la preselezione ? Legge n.328 del 26/7/1995
La preselezione nel concorso notarile D.M. n.74 del 24/2/1997
Regolamento di attuazione L.328/'95 D.M. n.290 del 8/8/1997

 
 La preselezione nel concorso notarile*
* Il testo è stato tratto da "Test di Diritto Privato" di Pietro Zanelli, Giuffrè, Milano - 2000

Sul piano dell’accesso professionale, il Notariato (1) è stata la prima professione legale a sentire l’esigenza di introdurre dei correttivi all’indiscriminata ammissione al concorso. Lo si è fatto dapprima intensificando il controllo sulla genuinità della pratica professionale effettuata presso gli studi notarili, successivamente sperimentando, già in periodi ormai risalenti, forme di preselezione informatizzata. Tali sperimentazioni, cui io stesso ho preso parte in qualità di membro della prima “Commissione Preselezione Informatica Concorso Notarile”, riunitasi per la prima volta a Roma il 13 dicembre 1985, hanno preparato il terreno per l’attuale sistema preselettivo, sia facendo capire il significato e lo scopo della preselezione nell’ambiente notarile (2) , sia dando le linee guida per la formulazione dei quesiti (3), sia allestendo una prima banca dati di quiz.

Peraltro il periodo di gestazione del sistema preselettivo è stato particolarmente lungo e farraginoso, necessitando di più di due lustri per giungere a conclusione (1985-97), nonostante le buone intenzioni iniziali che erano quelle di elaborare 1000/2000 quesiti nel giro di 3 o 4 mesi dalle prime convocazioni. Inevitabile che, con il passare del tempo, il meccanismo abbia un perso di smalto, costituendo il precipitato di una successiva stratificazione di persone ed idee non sempre concordanti.

Tuttavia l’esperienza della Commissione notarile ha prodotto un risultato di rilievo: ha  fatto prendere coscienza del fatto che "la preselezione del concorso su base informatica può costituire un rimedio serio ed efficace alle disfunzioni degli attuali meccanismi di accesso alla professione e che per questo merita quanto meno di essere considerato con serenità e senza quei pregiudizi che si intuiscono alla base di alcune prese di posizione di persone che con grande sicurezza esprimono giudizi su cose di cui nulla conoscono" (4). D’altronde altri espedienti che consentano di diminuire il numero degli aspiranti che si presentano al concorso, migliorando lo standard qualitativo degli elaborati presentati, sono stati individuati solo molto di recente, attraverso l’istituzione della Scuola forense con indirizzo notarile.

Per la verità, come visto, questo non è ancora un espediente alternativo dal momento che sostituirebbe solo la pratica professionale, lasciando inalterate le regole della preselezione cui tutti i candidati dovrebbero sottoporsi. Mentre altri sistemi, come l’apposizione di un limite massimo di età (5) o di un numero massimo di prove sostenute con esito negativo, sono da subito apparsi dotati di scarsa appetibilità, in quanto scontavano un’esperienza non proprio brillante, almeno rispetto allo scopo preselettivo, nell’ambito del concorso in magistratura.

Si è da subito optato per una prova preselettiva il più possibile “oggettiva”, e quindi strettamente ancorata al dato normativo, e nel contempo sprovvista di qualsivoglia valenza sostitutiva o integrativa rispetto al concorso tradizionale. In tal senso il punteggio riportato nei quiz funge unicamente da criterio di ammissione alla prova scritta, non si cumula o si associa nella valutazione delle prove scritte, nemmeno ai fini della graduatoria finale di merito. D’altro canto il ragionamento assume valore puramente simbolico alla luce dell’esperienza pratica, visto che nella prima tornata concorsuale sono stati ammessi solo candidati che non avevano commesso alcun errore nella prova preselettiva.

Ma il difetto di un tale esito (6) risiede, come detto, nella preventiva pubblicizzazione dei test, che ha portato ad una esasperata preparazione mnemonica senza alcun riscontro circa le effettiva capacità logico-giuridiche (7). D’altronde i limiti dell’attuale sistema fondato sulla pubblicazione anticipata dei quesiti vengono aggravati dalla carenza di un archivio sufficientemente ampio (almeno 15.000/ 20.000 domande), in grado trasformare il tipo di preparazione in senso casistico-valutativo, data l’impossibilità di una memorizzazione così estesa; nonché dalla mancata previsione di domande di logica giuridica, di ricostruzione sistematica, di conoscenza dell’interpretazione giurisprudenziale o dottrinale, di corretta soluzione di casi pratici, che isterilisce la preparazione del candidato sul piano della lettera delle norme.

Che cosa si può fare per superare l’attuale impasse?

Di sicuro anacronistica appare la proposta di raddoppio dei Commissari del concorso, senza incidere sui numeri dei candidati ammessi alle prove (8), sia perché non risolve il prioritario problema dello svolgimento delle prove concorsuali in un clima accettabile ed ordinato in cui il candidato abbia la serenità necessaria per esprimersi al meglio, sia perché aumenta ulteriormente la già intollerabile opinabilità valutativa, creando un numero di sottocommissioni per la correzione del tutto ingestibile.

La soluzione va allora ricercata nel modello della Scuola Forense, purché essa decolli come strumento effettivamente sostitutivo della pratica professionale e costituisca un valido filtro preselettivo in grado di scongiurare la necessità di ulteriori prove preliminari. Perché questo accada, oltre ad essere necessario un completamento dell’attuale quadro normativo(9), è indispensabile che la Scuola Forense sappia guardare con umiltà alle realtà didattiche già esistenti che hanno dato, in questi ultimi anni, ottima prova di sé, formando numerosi giovani vincitori di concorso.

In particolare alle Scuole del Notariato istituite presso diversi Distretti notarili, da cui le future Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali devono saper attingere il relativo modello culturale, aperto e pluralista, di interesse non solo professionale, con preparazione larga e a tutto campo quanto alla condivisione delle esperienze e delle formazioni qualificanti ma orientata al concorso sui contenuti e sulle modalità di interazione con i docenti (10).

Quindi, coinvolgimento attivo degli studenti, inserimento in gruppi di studio, prove simulate di preselezione informatica e di elaborazione scritta dei temi, correzioni collegiali, coordinamento dei programmi da parte di un docente supervisore per ciascuna macro-area di riferimento, con rinuncia ad un taglio squisitamente accademico per acquisire un approccio casistico, costantemente orientato alle prove concorsuali.

Si deve insegnare agli studenti ad esercitarsi a “sistemare” la materia, dando preferenza alla intima comprensione delle cose rispetto alla provenienza delle stesse e accentuando l’apporto creativo individuale rispetto alla semplice giustapposizione di massime giurisprudenziali o di opinioni dottrinali (11).  Questi sono gli ingredienti per un efficiente e funzionale avvio della Scuola professionalizzante. In questa prospettiva i quiz potrebbero rimanere solo nel momento di accesso alla Scuola Forense, mentre sarebbero superflui per l’ammissione al concorso nel Notariato perché gli studenti sarebbero già stati sottoposti ad un idoneo filtro preliminare costituito dall’ammissione alla Scuola, dalla positiva frequenza della stessa e dal superamento degli esami intermedi e dell’esame finale di conseguimento del titolo di specializzazione. Sarebbe peraltro auspicabile che non si formassero più canali alternativi di accesso al concorso.

Electa una via (ossia quella della Scuola Forense), recursus ad alteram non datur (ossia biennio di pratica professionale più preselezione informatica), salvo consentire agli studenti ammessi all’indirizzo notarile della Scuola di frequentare, nell’ambito del proprio tirocinio professionale e tramite convenzione, le eventuali Scuole del Notariato che non siano già confluite all’interno della Scuola Forense.


[1] Sulla letteratura in tema di concorso notarile e preselezione informatica cfr., fra gli altri, M.C. ANDRINI, Il concorso notarile. Guida sistematica, Giappichelli, Torino, 1995; U. BECHINI, M. CANNIZZO, Guida al concorso notarile, Giuffrè, Milano, 1998; R.L. LICINI, La preselezione  informatica nei concorsi per notaio sta per divenire operativa, in Studium Juris, 1997, II, 681 ss.; A. ZACCARIA, Note sui quesiti della preselezione informatica al concorso per notaio, ivi, 1998, fasc. 2, 1280 ss.                                                       TORNA SU

[2] “Il fine ultimo dello studio sarà quello di realizzare una più equa selezione dei candidati al concorso notarile ammettendo a sostenere quest’ultimo solo coloro che abbiano acquisito un’idonea preparazione di base; solo un minor numero di candidati e di elaborati da correggere consentirà alla commissione d’esame quella tanto auspicata omogeneità e coerenza nella valutazione che è condizione essenziale di un concorso veramente selettivo e capace di scegliere i migliori”, in Brevi note sullo stato dei lavori della Commissione, p. 10 datt. In tal senso è stata data una risposta forte all’estesa diffidenza verso il sistema dei quiz e verso sistemi informatici di correzione automatizzata.                                                                                                TORNA SU

[3] Fra cui il fondamentale principio per cui le domande devono essere graduate nella difficoltà per assicurare un corretto “assortimento” del test in modo che non si possano determinare sperequazioni casuali ai danni dei candidati che abbiano ricevuto domande più complesse; nonché consentire una articolazione del punteggio finale della prova che tenga conto della gravità dell’errore commesso (ovviamente maggiore se riguarda una domanda di livello di difficoltà inferiore).                                                TORNA SU

[4] In questi termini M. IEVA, op. cit., 1117. Nello stesso senso, in relazione all’accesso in magistratura, v. G. LUCCIOLI, La formazione preconcorsuale e l’accesso alla magistratura: un sistema inadeguato, in Questione Giustizia, 1996, 584.                                                                                                        TORNA SU

[5] D’altra parte questa politica è stata completamente abbandonata nell’attuale fase caratterizzata dalla liberalizzazione dell’età di accesso alla pubblica amministrazione, con la progressiva caduta di tutti i limiti massimi di età.                                                                                                                    TORNA SU

[6] Che rischia di portare ad una moltiplicazione del numero di candidati ammessi, ben oltre il limite normativo delle 5 volte il numero dei posti messi a concorso. Come si farà ad escludere candidati che non abbiano commesso alcun errore? La cennata prospettiva è lungi dal costituire un caso ipotetico, e si sta puntualmente verificando. Infatti più passa il tempo è maggiore è la conoscenza mnemonica dei quesiti da parte degli aspiranti, che avranno periodi più lunghi a disposizione per allenarsi “allo spasmo”, nella consapevolezza che non possono commettere alcun errore. Nella prima esperienza preselettiva sono stati ammessi a sostenere le prove scritte del concorso notarile 1562 candidati per soli 230 posti vacanti, mentre per il concorso da uditore giudiziario sono stati ammessi addirittura 3.024 candidati per 350 posti (dati tratti dalle pagine del sito del Ministero di Grazia e Giustizia all’indirizzo http://www.giustizia.it/concorsi). In entrambi i casi gli ammessi non avevano fatto alcun errore. La maggior percentuale degli ammessi alla preselezione in magistratura, anche in relazione al numero superiore di partecipanti, deve senza dubbio attribuirsi al maggior tempo (circa 5 mesi – maggio 1999 anziché dicembre 1998) avuto a disposizione dagli aspiranti per imparare a memoria le risposte dei 5000 e rotti quiz che costituivano la banca dati del Consiglio Nazionale Notarile.                                                       TORNA SU

[7] Sicuramente oltre le previsioni di chi, a favore della pubblicizzazione dei test, aveva difeso la necessità di “salvare” il candidato incorso accidentalmente in un errore materiale “fosse anche del livello minimo di difficoltà come potrebbe essere una domanda riguardante la forma della donazione” M. IEVA, op. cit., 1120.                                                         TORNA SU

[8] In tal senso G. COTTO, Sul progetto di riforma dell’accesso al Notariato, in Vita notarile, 1991, 725.                                                                             TORNA SU

[9] V. supra par. 2.                                                                                       TORNA SU

[10] Naturalmente il ragionamento viene qui svolto con riguardo all’indirizzo notarile della Scuola Forense, ma potrebbe essere esteso all’indirizzo giudiziario-forense ed in quel caso le esperienze da cui poter attingere metodologie, contenuti e modalità didattiche sono estremamente ampie e qualificate sia sul versante pubblico (scuole di preparazione e di formazione gestite dagli Ordini Professionali o dalle Facoltà di Giurisprudenza delle Università magari tramite Istituti di Applicazione Forense) sia su quello privato (singoli docenti, ex magistrati o avvocati, che organizzano in proprio scuole, seminari, cicli di lezioni tematici).                                             TORNA SU

[11] Come ho già detto in occasione dell’apertura della Scuola di Notariato di Bologna, che attualmente dirigo, per l’anno 1997/98, pubblicate con il titolo Note sulla didattica nelle Scuole notarili in Vita notarile, 1998, fasc. 2-3, CCLXVIII ss.                                                                                                  TORNA SU


 

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