Indice: Sedi e
Distretti Notarili - Collegi Notarili - Consigli Notarili - Consiglio
nazionale del notariato - Cassa Nazionale del notariato - Archivi
notarili (cenni) - Congresso Nazionale del notariato, Scuole,
Associazioni sindacali, Unione Internazionale del Notariato Latino
Sedi e Distretti
Notarili
Come rilevato in precedenza, la L.N. sancisce il principio
della territorialità della competenza notarile. Il notariato appare
pertanto organizzato su base strettamente territoriale, e
caratterizzato dalla suddivisione in sedi e Distretti notarili.
La sede notarile rappresenta il luogo di residenza assegnato
al notaio, ed appare territorialmente estesa quanto il Comune di
appartenenza. Il Distretto notarile invece rappresenta il complesso
delle sedi esistenti in una circoscrizione territoriale di Tribunale.
L'art. 3 L.N., come modificato dal r.d.l. 28.12.1924, n. 2124,
disciplina l'ipotesi di riunione di più Distretti in uno solo,
obbligatori nel caso in cui al Distretto siano assegnati meno di
quindici notai, facoltativa quando le circostanze lo consigliano.
L'art. 4 L.N. afferma inoltre il principio del numero chiuso
dei posti notarili, prevedendo che con decreto del Presidente della
Repubblica venga emanata la c.d. Tabella notarile, con cui si
determina il numero e la residenza dei notai per ciascun Distretto.
Tale Tabella è soggetta a revisione ogni dieci anni.
Collegi Notarili
La
caratterizzazione territoriale della competenza notarile viene
completata dalla L.N. con la previsione di organi di categoria fondati
sulla medesima base.
Stabilisce l'art. 83
L.N. che i notai residenti in ciascun Distretto compongono un Collegio
notarile. Il Collegio rappresenta l'organo di governo di ciascun
Distretto notarile, ed esercita le proprie attribuzioni attraverso le
adunanze, ordinarie e straordinarie, convocate dal Presidente del
Consiglio.
Le
prime vengono convocate con scadenza annuale, ed hanno per oggetto la
nomina dei membri del Consiglio, la discussione del conto consuntivo
ed il conto preventivo, e la approvazione della tabella di
classificazione della tassa annua dovuta da ciascun notaio per
supplire alle spese collegiali. Le seconde invece sono convocate ogni
volta che il Consiglio lo ritenga conveniente, o ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei notai appartenenti al Collegio.
Consigli Notarili
Il
Consiglio notarile, costituito in ciascun Collegio ed eletto dai notai
in esso residenti, è l'organo cui è attribuita una funzione di
vigilanza ed indirizzo del Collegio stesso.
I
membri del Consiglio, eletti a schede segrete tra i notai esercenti
nel Distretto in un numero variante tra cinque ed undici a seconda del
numero dei notai appartenenti al Collegio, durano in carica tre anni e
sono rinnovati ciascun anno per un terzo.
A
sua volta il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, cui
spetta la convocazione e la direzione delle adunanze del Consiglio
(art. 91, comma 1°, L.N.), il Segretario, cui spetta la redazione dei
verbali delle adunanze stesse (art. 91, comma 2°, L.N.), ed il
Tesoriere, cui spetta la custodia dei fondi e la gestione della cassa
(art. 94 L.N.). L'art. 91, comma 1°, L.N. non esaurisce peraltro le
funzioni del Presidente.
A
questi spetta infatti la rappresentanza del Consiglio, l'esecuzione
delle ispezioni ordinarie, la nomina del notaio delegato e del
coadiutore per un periodo annuale, il controllo circa l'assistenza del
notaio alla sede e la concessione del permesso di assenza sino ad un
anno, l'iniziativa per l'irrogazione delle sanzioni di avvertimento e
censura, che spettano come detto al Consiglio notarile.
Estremamente rilevanti sono le funzioni che l'art. 93 L.N. attribuisce
al Consiglio notarile: vigilare sulla condotta dei notai e dei
praticanti, emettere pareri su materie attinenti il notariato, formare
annualmente il ruolo dei notai e dei praticanti, interporre i propri
uffici per comporre le contestazioni tra notai, formare il conto
preventivo da sottoporre all'approvazione del Collegio.
Consiglio nazionale del notariato
L'organo in oggetto è
stato istituito con la l. 3.8.1949, n. 577, successivamente
modificata, e, ai sensi dell'art. 15 della l. 27.6.1991, n. 220, esso
rappresenta l'ordine professionale della Categoria notarile.
Il Consiglio nazionale
del notariato ha sede in Roma ed è composto da quindici membri, eletti
tra i notai in esercizio e con durata triennale. Ai fini della
elezione il territorio nazionale è stato suddiviso in diverse zone, in
gran parte corrispondenti ai distretti delle Corti d'appello, ciascuna
delle quali elegge il notaio che ha ricevuto la maggioranza dei voti.
Varie sono le
attribuzioni che la normativa in esame attribuisce al Consiglio
nazionale. Esso ha innanzitutto una funzione consultiva, potendo
presentare proposte di interesse notarile al Ministro o alle altre
autorità competenti, e raccogliere e coordinare le proposte dei vari
Consigli notarili.
Il Consiglio ha poi una
funzione di iniziativa per lo studio di argomenti notarili, di tutela
degli interessi di categoria, ed ad esso spetta altresì la elezione
tra i propri componenti alcuni dei membri della commissione
amministratrice della Cassa Nazionale del notariato.
Tali funzioni sono state
poi ampliate dalla citata l. 27.6.1991, n. 220, che ha attribuito al
Consiglio nazionale un potere impositivo autonomo rispetto al
previgente meccanismo di contribuzione attuata mediante versamenti
effettuati dai notai alla Cassa nazionale del notariato, ed il potere
di elaborare princìpi di deontologia professionale.
Cassa
Nazionale del notariato
La Cassa Nazionale del
notariato, istituita con il r.d.l. 9.11.1919, n. 2239, ed ordinata da
ultimo con la sopracitata l. 27.6.1991, n. 220, costituisce l'organo
previdenziale del notariato ed ad esso sono iscritti obbligatoriamente
tutti i notai.
Alla Cassa spetta la
corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in
esercizio; la corresponsione del trattamento di quiescenza a favore
dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie; la concessione
di assegni scolastici a favore dei figli dei notai cessati o in
esercizio; il soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico; la
facoltà di concedere assegni assistenziali a favore dei notai cessati
e delle famiglie meritevoli di soccorso, e, qualora ricorrano gravi ed
eccezionali motivi, anche a favore dei notai in esercizio.
La Cassa è amministrata
da una apposita Commissione nominata come sopra indicato, e, in quanto
ente pubblico, è assoggettata alla vigilanza ed al controllo da parte
dello Stato.
Archivi notarili (cenni)
Gli Archivi notarili, disciplinati dagli artt. da 96 a 126 L.N. sono
chiamati a svolgere una complessa funzione.
Nei confronti dei notai essi hanno il còmpito di custodire e
conservare i documenti ivi depositati ai sensi dell'art. 106 L.N., di
proseguire l'opera dei notai cessati rilasciando copie, certificati ed
estratti degli atti di questi, di effettuare le ispezioni notarili, di
riscuotere le tasse dovute da ciascun notaio, di numerare e vidimare
prima dell'uso i repertori ed i registri notarili.
Congresso Nazionale del notariato, Scuole, Associazioni sindacali,
Unione Internazionale del Notariato Latino
Può essere considerato facente parte dell'organizzazione del notariato
anche il Congresso Nazionale del notariato, disciplinato da ultimo col
Regolamento approvato dall'assemblea del XXXII Congresso tenutosi a
Palermo dal 15 al 19.10.1991.
A
tale Congresso, tenuto di regola con scadenza annuale, è affidata la
funzione di attuare l'approfondimento di materie di interesse notarile
e la raccolta dei pareri dei singoli notai in merito ad esse.
All'organizzazione notarile possono poi essere ricondotte anche le
varie Scuole notarili e le Associazioni sindacali. Le prime hanno il
còmpito di preparare e formare i laureati che vogliano avviarsi verso
la professione notarile e prepararli per sostenere l'esame di
concorso.
Le
seconde, al pari di ogni altra organizzazione sindacale professionale,
perseguono la tutela degli interessi degli iscritti.
L'Unione Internazionale del Notariato Latino infine, costituita a
Buenos Aires nel 1948, rappresenta un organismo internazionale che
opera per realizzare la collaborazione ed il coordinamento del
notariato nei vari ordinamenti di diritto latino, anche mediante
l'individuazione di una normativa comune cui uniformare l'atto
notarile.