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fiducia: devono essere sempre verificate per controllarne l'attualità e
per valutare differenti prassi degli uffici locali. Notaio.org non assume
alcuna responsabilità a riguardo.
L’accettazione è il
negozio per mezzo del quale l’erede acquista il diritto all’eredità con
effetto dal giorno dell’apertura della successione. Per accettare è
necessaria la capacità di agire, gli incapaci devono quindi essere
assistiti o rappresentati.
Può essere:
Espressa:
In un atto pubblico o in una scrittura privata la persona interessata
assume il titolo di erede o dichiara di accettare l'eredità (ad es. in una
dichiarazione notarile).
Tacita:
Il chiamato all'eredità compie atti che presuppongono la sua volontà di
accettare e che solo un erede avrebbe il diritto di compiere, ad es.
alienazione di cose di pertinenza dell’eredità o sottrazione di beni
ereditari.
In entrambe le ipotesi si produce al momento dell’accettazione la
confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede; l’erede
risponde così dei debiti e dei legati ereditari anche se superano l’asse
ereditario.
L'accettazione dell'eredità non può essere legata a condizioni o termini,
ed essa è irrevocabile. Un'accettazione parziale dell'eredità non è
possibile.
Con beneficio
d'inventario:
Avviene mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del
tribunale . Con questo tipo di accettazione l’erede impedisce la
confusione tra il suo patrimonio e quello del de cuius, eredità e
patrimonio dell'erede restano separati, cosicché i debiti ereditari devono
essere pagati solo entro il limite del valore dei beni patrimoniali
ereditati. Rappresenta la soluzione migliore nel caso in cui non si
conosca con esattezza l’ammontare dei debiti ereditari.
E’ la forma di accettazione obbligatoria per gli incapaci, i minorenni e
le persone giuridiche.
Termine per
l'accettazione di un'eredità:
L'accettazione dell'eredità deve avvenire entro 10 anni dalla data del
decesso del testatore.
Ogni persona che vi abbia un interesse di natura economica può tuttavia
chiedere al tribunale che per le persone chiamate all'eredità venga
fissato un termine più breve per l'accettazione, trascorso il quale il
diritto di accettazione si estingue.
Un'eccezione è costituita dall'accettazione col beneficio di inventario,
qualora il chiamato all'eredità sia in possesso di beni ereditari. In
questo caso l'inventario (cioè la separazione dei beni derivanti dal
testatore da quelli già di proprietà dell'erede) deve essere fatto entro 3
mesi dalla morte del testatore, e l'accettazione deve avvenire entro i 40
giorni successivi.
Accettazione espressa:
Il notaio, alla presenza dell’accettante,riceve la dichiarazione
dell’accettante e ne redige verbale, indicando le generalità
dell’accettante e dell’eredità che si accetta.
Accettazione con
beneficio d’inventario:
Il notaio riceve la dichiarazione dell’accettante alla presenza di due
testimoni. Successivamente provvede ad eseguire l’inventario dei beni,
a cui possono assistere gli eredi del defunto ed i suoi creditori.
All’inventario procede
mediante una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e
mobili, i documenti e le carte del defunto.Se necessario, provvede a
conservare documenti, preziosi od altro al fine di evitare che
rimangano incustoditi. Inoltre tiene in consegna le chiavi delle
serrature sulle quali siano stati apposti sigilli, finché l’inventario
non sia ultimato. Al termine di queste operazioni provvede ad inserire
la dichiarazione dell’accettante e l’inventario nel registro delle
successioni.