La rinuncia
all’eredità è l’atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non
voler acquistare l’eredità. Deve farsi necessariamente per mezzo di una
dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del
circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si ha come non
avvenuta.
La possibilità di rinunciare
si ha fino a quando non si è perduto il diritto di accettare l’eredità. Il
chiamato all’eredità perde però la facoltà di rinunciare se sottrae i beni
ereditari o, trovandosi nel possesso effettivo dei beni, lascia passare
tre mesi dall’apertura della successione.
La rinuncia, a differenza
dell’accettazione, è sempre revocabile; il rinunziante, se non è passato
il termine di prescrizione, ha il diritto di accettare fino a che, in
seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua
volta accettato. |