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Sei qui > Home page > Area Cittadini > Atti notarili > Cessione d'azienda

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  N.B.

Le informazioni contenute in questa sezione non possono in alcun modo sostituire l'intervento professionale del proprio notaio di fiducia: devono essere sempre verificate per controllarne l'attualità e per valutare differenti prassi degli uffici locali. Notaio.org non assume alcuna responsabilità a riguardo.

 
 Cessione d'azienda*

* I testi sono stati tratti dal sito dello Studio notarile del notaio Santarcangelo

Indice: Documenti dei cedenti - Documenti dei cessionari - Documenti dell'azienda - Prezzo di cessione - Godimento - Divieto di concorrenza - Costi


Documenti dei cedenti

Per ciascun cedente (cioè per ciascun soggetto che cede l'azienda) occorre:

la fotocopia di un documento di identità, assicurandosi che rechi l'indicazione della professione e della residenza attuali (altrimenti comunicarli)
la fotocopia del codice fiscale
l'originale della procura speciale (se qualche cedente non interviene personalmente all'atto) o copia autentica della procura generale
per gli extracomunitari, la fotocopia del permesso di soggiorno

Per le società occorrono i normali documenti che giustificano i poteri del legale rappresentante:

visura recente del registro imprese da cui risultino gli organi in carica
statuto vigente della società o patti sociali attuali
eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante a compiere l'atto
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Documenti dei cessionari

Per ciascun cessionario (cioè per ciascun soggetto che compra l'azienda) occorrono gli stessi documenti dei cedenti e cioè:

la fotocopia di un documento di identità assicurandosi che rechi l'indicazione della professione e della residenza attuali (altrimenti comunicarli)
la fotocopia del codice fiscale
l'originale della procura speciale (se qualche cessionario non interviene personalmente all'atto) o copia autentica della procura generale
per gli extracomunitari, la fotocopia del permesso di soggiorno

Per le società occorrono i normali documenti che giustificano i poteri del legale rappresentante:

visura recente del registro imprese da cui risultino gli organi in carica
statuto vigente della società o patti sociali attuali
eventuale delibera del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci che autorizzano il legale rappresentante a compiere l'atto
Clicca per tornare su

Documenti dell'azienda

Relativamente all'azienda (o al ramo d'azienda), occorre fornire:

visura del registro imprese relativa al titolare dell'azienda

licenze e autorizzazioni necessarie per l'esercizio della stessa
elenco dei beni che compongono l'azienda (macchinari, impianti, attrezzature, merci, ecc.) con l'indicazione dei relativi valori
l'indicazione se i debiti e crediti
- restano a carico e a favore del cedente
- sono trasferiti al cessionario
fotocopia della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA degli ultimi due anni (questi documenti non sono obbligatori, ma sono graditi all'ufficio delle entrate presso il quale questo studio effettua la registrazione che in tal modo non deve richiederli in futuro)
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Prezzo di cessione

Deve essere fornito il prezzo di cessione, precisando qual'è la parte imputata ai singoli beni dell'azienda (macchinari, impianti, attrezzature, merci, ecc.) e qual'è la parte imputata all'avviamento. Infatti il valore dell'azienda può subire rettifiche da parte dell'ufficio del registro, proprio con riferimento all'avviamento, calcolato sulla base del reddito prodotto negli anni precedenti la cessione.

Occorre indicare se il pagamento del prezzo:

è stato effettuato prima della firma dell'atto

viene effettuato contestualmente alla firma dell'atto
è dilazionato. In caso di dilazione indicare l'importo e le scadenze delle rate di dilazione, nonché le garanzie che sono pattuite a favore del venditore e in particolare:
- se vengono rilasciate cambiali
- se è pattuita la riserva di proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo
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Godimento

Indicare se il cessionario:

è immesso nel godimento dell'azienda alla firma dell'atto

sarà immesso nel godimento dell'azienda in una data successiva(in tal caso indicare la data in cui il cessionario sarà immesso nel godimento dell'azienda)
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Divieto di concorrenza

Ai sensi dell'art. 2557 c.c., chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

E' possibile:

pattuire divieti meno ampi

escludere completamente il divieto di concorrenza
pattuire maggiori divieti, ad esempio:
- vietare al venditore di aprire un'altra attività analoga nello stesso Comune
- vietare al venditore di aprire un'attività analoga in una certa distanza (ad esempio 500 metri) dall'azienda ceduta
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Costi

La cessione d'azienda è soggetta all'imposta di registro con l'aliquota del 3% calcolato sul prezzo di cessione (con un minimo di euro 129,11).

A questo bisogna aggiungere gli importi per bolli, diritti di iscrizione al registro imprese, tassa archivio e l'onorario notarile.
La ritenuta d'acconto (calcolata sul 20% dell'onorario notarile) dovrà essere versata direttamente dal cliente.


* Si ringrazia lo Studio notarile del notaio Santarcangelo dal cui sito sono stati tratti tutti i testi sopra riportati

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