Le
informazioni contenute in questa sezione non possono
in alcun modo sostituire l'intervento professionale del proprio notaio di
fiducia: devono essere sempre verificate per controllarne l'attualità e
per valutare differenti prassi degli uffici locali. Notaio.org non assume
alcuna responsabilità a riguardo.
Relativamente all'azienda (o al ramo d'azienda), occorre fornire:
visura
del registro imprese relativa al titolare dell'azienda
licenze
e autorizzazioni necessarie per l'esercizio della stessa
elenco
dei beni che compongono l'azienda (macchinari, impianti, attrezzature,
merci, ecc.) con l'indicazione dei relativi valori
l'indicazione
se i debiti e crediti
- restano a carico e a favore del cedente
- sono trasferiti al cessionario
fotocopia
della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA degli ultimi due
anni (questi documenti non sono obbligatori, ma sono graditi all'ufficio
delle entrate presso il quale questo studio effettua la registrazione che
in tal modo non deve richiederli in futuro)
Deve
essere fornito il prezzo di cessione, precisando qual'è la parte imputata
ai singoli beni dell'azienda (macchinari, impianti, attrezzature, merci,
ecc.) e qual'è la parte imputata all'avviamento. Infatti il valore
dell'azienda può subire rettifiche da parte dell'ufficio del registro,
proprio con riferimento all'avviamento, calcolato sulla base del reddito
prodotto negli anni precedenti la cessione.
Occorre indicare se il pagamento del prezzo:
è
stato effettuato prima della firma dell'atto
viene
effettuato contestualmente alla firma dell'atto
è
dilazionato. In caso di dilazione indicare l'importo e le scadenze delle
rate di dilazione, nonché le garanzie che sono pattuite a favore del
venditore e in particolare:
- se vengono rilasciate cambiali
- se è pattuita la riserva di proprietà fino
all'integrale pagamento del prezzo
è
immesso nel godimento dell'azienda alla firma dell'atto
sarà
immesso nel godimento dell'azienda in una data successiva(in tal caso
indicare la data in cui il cessionario sarà immesso nel godimento
dell'azienda)
Ai
sensi dell'art. 2557 c.c., chi aliena l'azienda deve astenersi, per il
periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa
che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la
clientela dell'azienda ceduta.
E'
possibile:
pattuire
divieti meno ampi
escludere
completamente il divieto di concorrenza
pattuire
maggiori divieti, ad esempio:
- vietare al venditore di aprire un'altra
attività analoga nello stesso Comune
- vietare al venditore di aprire un'attività
analoga in una certa distanza (ad esempio 500 metri) dall'azienda
ceduta
La
cessione d'azienda è soggetta all'imposta di registro con l'aliquota del
3% calcolato sul prezzo di cessione (con un minimo di euro 129,11).
A
questo bisogna aggiungere gli importi per bolli, diritti di iscrizione al
registro imprese, tassa archivio e l'onorario notarile.
La ritenuta d'acconto (calcolata sul 20% dell'onorario notarile) dovrà
essere versata direttamente dal cliente.