SENTENZA N. 14730 DEL 14 NOVEMBRE 2000
Contratti in genere - scioglimento del contratto - recesso unilaterale
- preliminare di vendita immobiliare - accordo risolutorio e
dichiarazione di recesso - forma scritta - necessità.
Nei contratti formali (tra cui il preliminare di compravendita di beni
immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1350 e 1351 cod.
civ.), le cause modificative o estintive del rapporto debbono
risultare da fattori prestabiliti dalle parti nello stesso contratto e
debbono essere, comunque, espresse nella forma richiesta per il
contratto al quale si riferiscono, con la conseguenza che tanto
l'accordo solutorio quanto la dichiarazione di recesso debbono
rivestire la stessa forma scritta richiesta per la stipulazione del
contratto preliminare.
SENTENZA N. 14637 DEL 10
NOVEMBRE 2000
Mandato - in genere (nozione, caratteri, distinzione e differenze tra
mandatario e nunzio) - procura - effetti negoziali diversi - identica
necessità della forma scritta, ad substantiam - condizioni - mandato
con rappresentanza - forma libera per il contratto di mandato,
vincolata e dipendente da quella necessaria perché l'attività
autorizzata produca gli effetti voluti, per la procura - fondamento.
Procura e contratto di mandato senza rappresentanza producono effetti
negoziali diversi: la prima conferisce ad un soggetto il potere di
agire nel nome e in vece del rappresentante; il secondo obbliga il
mandatario al compimento di attività giuridiche nell'interesse del
mandante, senza spendere il suo nome. Poiché però entrambi i negozi
assolvono il ruolo di manifestazione della volontà, rispettivamente
del rappresentato, o del mandante, di ottenere il compimento
dell'attività da parte del rappresentante o del mandatario, condizione
di validità dell'uno e dell'altro è che tale manifestazione abbia la
medesima forma prescritta perché l'attività - che può, o deve, esser
compiuta - possa produrre gli effetti voluti. Qualora invece il
mandante conferisca la rappresentanza al mandatario, la forma per la
validità del contratto di mandato è libera, con conseguente
costituzione dei rispettivi diritti e obblighi, mentre per la forma
necessaria alla validità della procura si applicano i principi
predetti.
SENTENZA N. 14532 DELL'8
NOVEMBRE 2000
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere il contratto - preliminare di
vendita immobiliare - vincolo successivo al contratto derivante da
pignoramento in danno del promittente alienante - violazione
dell'obbligo ex art. 1477 cod. civ. - configurabilità - conseguenze -
sentenza ex art. 2932 cod. civ. - poteri del giudice - subordinazione
del pagamento del saldo del prezzo all'estinzione del vincolo da parte
del promittente venditore - legittimità.
Qualora, dopo la conclusione di un preliminare di compravendita
immobiliare, il bene venga gravato, da parte del promittente
venditore, da garanzie reali, la situazione non rientra nella
previsione dell'art. 1482 cod. civ., integrando invece una violazione
dell'obbligo ex art. 1477 cod. civ. di consegnare la cosa promessa in
vendita nello stato in cui si trovava al momento della conclusione del
contratto. Conseguentemente, ove il promissario acquirente agisca per
l'esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., il
giudice, accolta la domanda, nello stabilire le modalità ed i termini
entro i quali l'attore deve adempiere la propria obbligazione di
pagare il residuo prezzo, può - per l'esigenza di salvaguardare
l'equilibrio sinallagmatico dei contrapposti interessi - subordinare
tale pagamento all'estinzione, da parte del promittente venditore,
della garanzia o del vincolo (nella specie derivante da pignoramento).
SENTENZA N. 14358 DEL 3 NOVEMBRE
2000
Vendita - promessa di vendita - preliminare cosiddetto "complesso" -
consegna anticipata del bene - conseguenze - posizione soggettiva del
promissario acquirente - possesso - configurabilità - limiti.
Possesso - acquisto - in genere - contratto preliminare di vendita -
consegna anticipata del bene - posizione soggettiva del promissario
acquirente - possesso - configurabilità - limiti.
Nell'ipotesi di contratto preliminare cosiddetto "complesso" a
consegna anticipata del bene la situazione del promissario acquirente
si connota - ove non risulti diversamente dalla relativa clausola
contrattuale - nei termini del "possesso".
SENTENZA N. 12563 DEL 22
SETTEMBRE 2000
Donazione - indiretta - negozio mezzo - in genere - acquisto di un
immobile con danaro del disponente ed intestazione del bene ad altro
soggetto - donazione indiretta del bene e non del denaro -
configurabilità.
Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del
disponente ed intestazione ad altro soggetto che il disponente intende
in tal modo beneficiare, l'atto integra una donazione indiretta del
bene stesso costituendo strumento formale per il trasferimento del
bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del
destinatario.
SENTENZA N. 12556 DEL 22
SETTEMBRE 2000
- I -
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - in genere
(nozione, caratteri, distinzione) - vendita d'immobile - titoli e
documenti relativi alla proprietà - obbligo di consegna - sussistenza
- edificio con destinazione residenziale - certificato d'abitabilità -
obbligo di consegna - sussistenza.
Nella promessa di vendita, il promittente venditore ha l'obbligo di
fornire la documentazione necessaria a comprovare la titolarità del
diritto e la libertà del bene oggetto d'alienazione da vincoli e pesi
pregiudizievoli, nonché trattandosi di edificio, la regolarità
amministrativa dello stesso, alla quale va aggiunto anche il
certificato d'abitabilità ove trattisi di immobile con destinazione
residenziale, che il venditore ha l'onere di procurarsi.
- II -
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere il contratto - previsione di
adempimento della controprestazione alla stipulazione del definitivo -
emissione della sentenza costitutiva - pagamento del prezzo -
condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo.
In tema di contratto preliminare, ove per accordo delle parti la
controprestazione debba essere eseguita al momento della stipula del
contratto definitivo o successivamente, la sentenza costitutiva ex
art. 2932 cod. civ. è pronunziata indipendentemente da qualsiasi
offerta ed il pagamento del prezzo o della parte residua di esso è
imposto dal giudice quale condizione dell'effetto traslativo derivante
dalla sentenza stessa.
SENTENZA N. 10789 DEL 12 AGOSTO
2000
- I -
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto - in
favore del proprietario del fondo confinante - comunicazione ex art. 8
legge n. 590 del 1965 - contenuto - effetti - esonero del retraente
dalla prova dei requisiti richiesti per l'esercizio di detto diritto -
esclusione - onere probatorio a carico del medesimo - persistenza.
In tema di prelazione agraria, la comunicazione di cui all'art. 8
della legge n. 590 del 1965 (modificato dall'art. 8 della legge n. 817
del 1971), non contenendo alcun riconoscimento implicito e costituendo
solo l'adempimento unilaterale di una formalità dovuta, proveniente
dal proprietario alienante il fondo, soggetto diverso dall'eventuale
acquirente del fondo, nei cui confronti deve essere fatto valere il
diritto di riscatto, non può esonerare il retraente dall'onere della
prova dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale
diritto (tra i quali la stessa qualità di affittuario coltivatore
diretto, mezzadro, colono e compartecipe), che resta a suo carico
secondo il principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ..
- II -
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - riscatto -
mancanza di uno dei requisiti di legge - esercizio del riscatto -
esclusione - azione ex art. 2932 - esercizio - esclusione.
La prelazione agraria presupponendo il possesso dei requisiti
oggettivi e soggettivi previsti dalla legge per il riconoscimento del
relativo diritto non può essere validamente esercitata - né
conseguentemente attribuisce il diritto di riscatto in caso di vendita
del fondo - a colui il quale, pur avendo ricevuto la denuntiatio e
dichiarato di esercitare la prelazione, sia privo dei prescritti
requisiti, senza che possa competergli l'azione a norma dell'art. 2932
cod. civ. non essendo la prelazione assimilabile ad un obbligo a
contrarre.
SENTENZA N. 9454 DEL 18 LUGLIO
2000
Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27
luglio 1978, n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti
ad uso diverso da quello di abitazione - prelazione (diritto di) -
riscatto (diritto di) - in genere - immobile adibito solo in parte
agli usi richiesti per l'applicazione degli artt. 38 e 39 legge equo
canone - diritti di prelazione e riscatto - insussistenza - limiti.
Nell'ipotesi che sia trasferito a titolo oneroso un immobile urbano
locato e che solo una parte del medesimo sia adibita ad attività
avente le caratteristiche richieste per l'applicabilità degli artt. 38
e 39 della legge 392/78, qualora detto uso non sia (oltre che de jure
ed effettivo) prevalente in relazione all'intero immobile locato, non
possono ritenersi sussistenti i diritti di prelazione e riscatto
previsti da tali norme neppure con riferimento alla sola parte
predetta.
SENTENZA N. 9235 DEL 12 LUGLIO
2000
Vendita - oggetto della vendita - determinatezza o determinabilità -
estremi - bene costituito da un lotto di terreno da staccarsi da uno
più grande - mancate specificazioni dei confini ed indicazioni
approssimative dell'estensione - insufficienza.
In tema di compravendita immobiliare, ai fini della sussistenza del
requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto
del contratto, nell'atto devono essere indicati gli elementi necessari
per la identificazione del bene venduto, i quali devono essere certi
ed oggettivi, e cioè idonei per la individuazione dell'oggetto. Detta
ipotesi, pertanto, non ricorre nella vendita di un bene - costituito
da un lotto di terreno da staccarsi da uno più grande- di cui non
siano specificati i confini e venga indicata solo per approssimazione
anche l'estensione, essendo tali elementi privi di certezza in ordine
alla oggettiva consistenza del bene.
SENTENZA N. 8880 DEL 3 LUGLIO
2000
Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - cosa
diversa dalla pattuita (aliud pro alio) - in genere - vendita di
immobile destinato ad abitazione - mancato rilascio della licenza di
abitabilità al momento della stipula del contratto - consegna di aliud
pro alio - configurabilità - limiti.
Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione, in assenza
di patti contrari, ha l'obbligo di dotare tale bene della licenza di
abitabilità senza della quale esso non acquista la normale attitudine
a realizzare la sua funzione economico - sociale, e tale requisito
giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della
commerciabilità del bene non può essere sostituito dalla definizione
della pratica di condono e da altro, in quanto chi acquista un
immobile - salvo che sia reso espressamente edotto della esistenza di
qualche problema amministrativo o urbanistico - ha diritto alla
consegna di un appartamento in tutto conforme alle leggi, ai
regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata,
quindi, rilasciata la licenza di abitabilità; conseguentemente la
mancata consegna di tale licenza implica un inadempimento che, sebbene
non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del
contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile ovvero
costituire il fondamento dell'exceptio prevista dall'art. 1460 cod.
civ., per il solo fatto che si è consegnato un bene che presenta
problemi di commerciabilità, essendo irrilevante la circostanza che
l'immobile sia stato costruito in conformità delle norme igienico-
sanitarie, della disciplina urbanistica e delle prescrizioni della
concessione ad edificare, ovvero che sia stato concretamente abitato.
SENTENZA N. 8794 DEL 28
GIUGNO 2000
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto – parziale
clausole contrattuali affette da nullità - inserzione automatica di
norme imperative ex art. 1419 comma secondo cod. civ. - condizioni e
limiti.
L’inserzione automatica di norme imperative in sostituzione di una
clausola contrattuale affetta da nullità può dirsi legittima, a norma
dell’art. 1419, comma secondo, cod. civ., soltanto se la sostituzione
stessa debba avvenire "di diritto", in forza, cioè, di un’espressa
disposizione di legge la quale, oltre a comminare la nullità di una
determinata clausola, ne imponga anche la sostituzione con una
normativa legale, mentre la predetta inserzione non è attuabile
qualora il legislatore, nello stabilire la nullità di una clausola o
di una pattuizione, non ne abbia espressamente prevista la
sostituzione con una specifica norma imperativa (fattispecie in tema
di clausola di un contratto preliminare contenente una pattuizione
contraria alla norma di cui art. 60 d.P.R. 634/1972 - previsione di
indicazione di un prezzo minore di quello realmente pattuito in sede
di rogito notarile -, ritenuta nulla dalla S.C., ma non sostituibile
dal combinato disposto degli artt. 41, 60 e 70 del citato d.P.R.,
mancando, nella specie, l’elemento rigidamente predeterminato
destinato a sostituirsi alla clausola contrattuale).
SENTENZA N. 8607
DEL 24 GIUGNO 2000
Contratti in genere - simulazione - assoluta - sentenza dichiarativa
della simulazione assoluta di un contratto ad effetti reali - imposta
di registro - assoggettamento ad imposta proporzionale - necessità -
fondamento.
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di
registro - applicazione dell’imposta - nullità ed annullabilità
dell’atto - in genere - sentenza dichiarativa della simulazione
assoluta di un contratto ad effetti reali - assoggettamento ad imposta
proporzionale - necessità - fondamento.
Nella vigenza del d.P.R. n. 634 del 1972, la sentenza dichiarativa
della simulazione assoluta di una vendita, siccome implicante "ritrasferimento"
del cespite apparentemente negoziato, al simulato alienante, deve, ai
fini dell’imposta di registro, deve essere assoggettata a tassazione
proporzionale.
SENTENZA N. 8491
DEL 22 GIUGNO 2000
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma in
genere - forma scritta ad substantiam - risoluzione del contratto per
mutuo consenso - modalità delle restituzioni - forma scritta -
necessità.
Le modalità delle restituzioni conseguenti al contratto preliminare di
vendita immobiliare redatto nella necessaria forma scritta secondo il
disposto dell’art. 1351 cod. civ., poi assuntamente risolto per mutuo
consenso, attengono pur sempre al negozio risolutorio ed esigono
pertanto la loro rappresentazione nella medesima forma prescritta a
pena di nullità per il contratto che le parti stesse hanno di comune
accordo inteso risolvere. Ne consegue che la prova di quelle modalità
non può essere fornita a mezzo di testimoni, salva l’ipotesi della
perdita incolpevole del documento che le rappresentava. Ad analoga
conclusione deve pervenirsi ove dette modalità costituiscano patti
aggiunti alla stipulazione risolutoria avuto riguardo alla preclusione
del mezzo di prova testimoniale posta dall’art.2722.
SENTENZA N. 8488
DEL 22 GIUGNO 2000
Contratti in genere - caparra - confirmatoria - contratto preliminare
unilaterale - versamento al promittente di una somma di denaro da
parte del contraente non ancora obbligato - caparra confirmatoria -
configurabilità - esclusione - funzione - acconto sul prezzo.
Nel contratto preliminare unilaterale la dazione di una somma da parte
del contraente non ancora obbligato, ancorché qualificata come dazione
a titolo di caparra confirmatoria, assolve solo la funzione di
versamento di un acconto nel prezzo.
SENTENZA N. 8390
DEL 20 GIUGNO 2000
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) – requisiti
accidentali - condizione - potestativa (causale e mista) - condizione
meramente potestativa - nozione.
La condizione meramente potestativa e la conseguente sanzione di
nullità di cui all’art. 1355 cod. civ. non sussistono quando l’impegno
che la parte si assume, non è rimesso al suo mero arbitrio ma è
collegato ad un gioco di interessi e di convenienza e si presenta come
alternativa capace di soddisfare anche il proprio interesse, mentre la
condizione potestativa invalidante il negozio è quella che dipende dal
mero arbitrio del soggetto obbligato, così da presentarsi come
effettiva negazione di ogni vincolo con la conseguenza che essa deve
escludersi quando l’evento dedotto dipenda anche dal concorso di
fattori estrinseci che possono influire sulla determinazione della
volontà pur se la relativa valutazione sia rimessa all’esclusivo
apprezzamento dell’interessato.
SENTENZA N. 8365
DEL 20 GIUGNO 2000
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - forma -
scritta - ad substantiam - in genere - dichiarazione ricognitiva
dell’altrui diritto di proprietà su bene immobile - effetti
costitutivi del diritto - condizioni - forma scritta - necessità.
La possibilità di attribuire efficacia costitutiva ad una
dichiarazione ricognitiva dell’altrui diritto dominicale su un bene
immobile presuppone che anche la causa della dichiarazione risulti
dall’atto, dato che, trattandosi di un bene immobile per il cui
trasferimento è necessaria la forma scritta ad substantiam, tutti gli
elementi essenziali del negozio debbono risultare per iscritto.
SENTENZA N. 7724
DEL 7 GIUGNO 2000
- I -
Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal falso
rappresentante (rappresentanza senza poteri) - in genere - rapporto
organico fra detto soggetto ed un ente - imputabilità dell’atto
all’ente - limiti.
Il disposto dell’art. 1388 cod. civ. che attribuisce "direttamente
effetto nei confronti del rappresentato" al contratto concluso in suo
nome dal rappresentante, ma soltanto se costui si è mantenuto nei
limiti delle facoltà conferitegli, trova applicazione anche nel caso
di rappresentanza organica, poiché è nell’essenza dell’uno come
dell’altro istituto che un soggetto debba risentire nella propria
sfera giuridica le conseguenze dell’operato altrui esclusivamente nei
limiti in cui lo abbia consentito.
- II -
Contratti in genere - rappresentanza - in genere - contratto concluso
dal rappresentante di una associazione non riconosciuta - limitazione
del potere di rappresentanza per clausola statutaria - applicazione
analogica dell’art. 19 cod. Civ. Alle associazioni di fatto -
esclusione - opponibilità al terzo contraente delle limitazioni
statutarie e dei poteri rappresentativi - ammissibilità - conoscenza
da parte del terzo di dette limitazioni - necessità - esclusione.
L’art. 19 cod. civ. - norma da considerarsi eccezionale - il quale non
consente alle persone giuridiche private di opporre le limitazioni del
potere di rappresentanza dei propri organi soltanto ove non risultino
dal prescritto registro e salvo che si provi che il terzo ne fosse a
conoscenza, non è applicabile, in via di interpretazione estensiva o
per analogia, alle associazioni non riconosciute, in quanto per esse
non è stabilita alcuna forma di pubblicità. Ne consegue che l’eccesso
di potere rappresentativo dell’organo dell’associazione che ha agito
nei confronti dei terzi, per essere l’esercizio di detto potere in
base allo statuto dell’ente subordinato alla previa delibera di altro
organo, rende il negozio inopponibile all’ente, indipendentemente
dalla conoscenza del difetto del potere rappresentativo da parte
dell’altro contraente.
SENTENZA N. 7471
DEL 5 GIUGNO 2000
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione
specifica dell’obbligo di concludere il contratto - preliminare di
vendita immobiliare - immobile gravato da vincoli reali ignoti al
promissario acquirente - mezzi di tutela del promissario acquirente -
azione ex art. 2932 cod. civ. - contestuale azione di riduzione del
prezzo - inclusione - contestuale domanda di condanna del promittente
venditore alla liberazione del bene dal vincolo o al pagamento del
relativo debito al creditore - preclusione - ragioni.
Il destinatario di una promessa di vendita immobiliare, ove la cosa
sia gravata da vincoli reali (nella specie pignoramento) della cui
esistenza egli non sia stato edotto, può esercitare, in luogo
dell’azione di risoluzione del contratto per inadempimento, quella di
esecuzione in forma specifica dell’obbligazione assunta dall’altra
parte, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., nonché contestualmente la
quanti minoris, in ragione della corrispondente diminuzione di valore
del bene. Non gli è invece consentito chiedere, poiché si tratta di un
facere infungibile, che il promittente venga condannato a liberare la
cosa dai pesi di carattere reale da cui è onerata, neppure nella forma
della condanna al pagamento del debito in vista del quale quei vincoli
sono stati imposti: condanna che non potrebbe essere pronunciata in
favore di un soggetto estraneo al giudizio e che comunque atterrebbe
ugualmente ad un facere infungibile, insuscettibile di esecuzione
forzata, appunto perché dovuto a un terzo.
SENTENZA N. 6233
DEL 15 MAGGIO 2000
Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - in genere -
nullità ex art. 17 legge n. 47/85 - estensione al trasferimento delle
accessioni degli edifici costruiti senza concessione edilizia.
La nullità degli atti di trasferimento di edifici costruiti senza
concessione edilizia ovvero senza concessione in sanatoria, ai sensi
dell'art. 17 della legge n. 47/1985, si estende al trasferimento delle
accessioni dei detti immobili.
SENTENZA N. 4977
DEL 18 APRILE 2000
Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) -
parziale - cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi -
actio quanti minoris - prescrizioni normative in tema di aree
destinate a parcheggio - conseguente limite legale alla proprietà del
bene - configurabilità come oneri non apparenti gravanti sull'immobile
ex art. 1489 cod. civ. - esclusione - conseguenze.
Il diritto reale d'uso di aree destinate a parcheggio, quale limite
legale della proprietà del bene, deriva da norme imperative assistite,
come tali, da una presunzione legale di conoscenza da parte dei
destinatari, sì che il vincolo da esse imposto non può legittimamente
qualificarsi come onere non apparente gravante sull'immobile secondo
la previsione dell'art. 1489 cod. civ. e non è, conseguentemente,
invocabile dal compratore come fonte di responsabilità del venditore
che non li abbia dichiarati nel contratto.
SENTENZA N. 4659
DEL 12 APRILE 2000
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione -
fondo destinato in parte ad utilizzazione edilizia - diritto di
prelazione - solo per la parte che ha conservato destinazione
agricola.
Tutti i requisiti della prelazione, compresa la destinazione agricola
del fondo, devono coesistere al momento del suo esercizio. Consegue
che qualora il fondo messo in vendita sia in parte destinato ad
utilizzazione edilizia, il diritto di prelazione (come di riscatto) da
parte del colono insediato può esercitarsi solo per la porzione che ha
conservato la destinazione agricola.
SENTENZA N. 3903
DEL 30 MARZO 2000
- I –
Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal
rappresentante - in genere - contratto avente ad oggetto il
trasferimento di beni immobili - stipula da parte del rappresentante
in nome e per conto del rappresentato - contemplatio domini risultante
dallo stesso atto - necessità - conoscenza del rapporto
rappresentativo da parte del terzo contraente - irrilevanza.
Nei contratti aventi ad oggetto il trasferimento di beni immobili
stipulati dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato, la
contemplatio domini, pur non richiedendo l'uso di formule
sacramentali, deve risultare ad substantiam dallo stesso documento
comprovante il contratto, restando irrilevante la conoscenza, da parte
del terzo contraente, dell'esistenza del rapporto rappresentativo.
- II –
Società - di capitali - società per azioni - organi sociali -
amministratori - rappresentanza della società - in genere - spendita
del nome della società - necessità - omissione - conseguenze.
Anche nell'ipotesi di rappresentanza sociale è necessaria la
contemplatio domini, onde, se il rappresentante di una società non ne
spende il no me, il negozio dallo stesso concluso non spiega effetti
nei confronti della società medesima.
SENTENZA N. 2050
DEL 23 FEBBRAIO 2000
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione -
diritto di prelazione "a parità di condizioni" ex art. 8 legge n. 590
del 1965 - affittuario - esercizio della prelazione - possibilità di
discriminare le clausole non favorevoli - inopponibilità di queste
ultime - esclusione.
L'art. 8 della legge n. 590 del 1965 attribuisce all'affittuario, in
caso di trasferimento del fondo a titolo oneroso, il diritto di
prelazione "a parità di condizioni". In tale ipotesi, l'affittuario è
posto nell'alternativa tra il "sostituirsi", nel contratto, al
promittente acquirente, facendo proprie tutte le obbligazioni previste
a carico di quest'ultimo nel preliminare, o "rifiutare la proposta,
senza alcuna facoltà, nel primo caso, di discriminare, tra le clausole
contrattuali stipulate dal promittente venditore e dal promissario
acquirente, quelle a lui favorevoli e quelle sfavorevoli, in quanto
eccessivamente onerose, per inferirne la opponibilità nei suoi
confronti solo delle prime. (Nella fattispecie, alla stregua di tale
principio, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito
che, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, aveva
ritenuto decaduto l'affittuario dal diritto di prelazione per non aver
corrisposto, nel termine di legge, unitamente al capitale, anche gli
interessi convenuti nel contratto preliminare di vendita del fondo).
SENTENZA N. 1964
DEL 22 FEBBRAIO 2000
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere il contratto - compravendita
immobiliare - pagamento del prezzo (o del suo residuo) da eseguire al
momento della stipulazione del contratto definitivo - accordo delle
parti in tal senso - subordinazione dell'effetto traslativo della
sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. al relativo versamento -
configurabilità.
L'effetto traslativo della sentenza di esecuzione in forma specifica
degli obblighi derivanti da un contratto preliminare di compravendita
immobiliare è subordinato alla condizione del pagamento del prezzo (o
del suo residuo), ove le parti abbiano pattuito che tale versamento
debba avvenire all'atto della stipulazione del contratto definitivo.
SENTENZA N. 1960
DEL 22 FEBBRAIO 2000
Vendita - obbligazioni del venditore - consegna della cosa - titoli e
documenti relativi alla proprietà ed all'uso - vendite successive
dello stesso bene - mancata consegna, da parte di uno dei venditori,
dei titoli e documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa
venduta - ripercussione del danno su tutta la serie dei trasferimenti
successivi - sussistenza - autonomia dei singoli contratti - rilevanza
- esclusione - diritto del contraente di buona fede al risarcimento
del danno nei confronti del primo venditore inadempiente - sussistenza
- fondamento.
In caso di vendite successive dello stesso bene, qualora uno dei
venditori venga meno al proprio obbligo primario, nascente dalla
disposizione dell'art. 1477 cod. civ., di consegnare i titoli e i
documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta, il
danno si ripercuote su tutta la serie dei trasferimenti successivi,
nonostante l'autonomia dei singoli contratti, e il contraente in buona
fede è legittimato a chiedere il risarcimento nei confronti del primo
venditore inadempiente, sulla base dei rapporti obbligatori di
garanzia che legano a catena i vari contraenti.
SENTENZA N. 1632
DEL 14 FEBBRAIO 2000
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - accordo
delle parti - responsabilità precontrattuale (trattative e formazione
del contratto) - stadio delle trattative - affidamento alla
conclusione del contratto - recesso senza giusta causa - violazione
del principio di buona fede - risarcimento del danno - determinazione.
La responsabilità precontrattuale ai sensi dell'art. 1337 cod. civ.
può conseguire tanto in relazione al processo formativo del contratto
quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa
di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti
si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del
contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di
proposta e di accettazione che integrano il vero e proprio processo
formativo. Se lo svolgimento delle trattative è, per serietà e
concludenza, tale da determinare un affidamento nella stipulazione del
contratto, la parte che ne receda senza giusta causa, violando
volontariamente l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta
al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo.
SENTENZA N. 1443
DEL 9 FEBBRAIO 2000
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione -
comunicazione in qualunque modo, anche verbale, della vendita o
promessa di vendita del fondo, stipulata da un falsus procurator -
idoneità per la decorrenza del termine per l'esercizio del diritto di
riscatto o di prelazione - fondamento - conseguenze.
Un contratto di vendita o di promessa di vendita di un terreno
agrario, stipulato da un falsus procurator, comunicato in qualunque
modo, anche verbalmente - non avendo carattere cogente ed inderogabile
il procedimento di notifica previsto dall'art. 8 legge 26 maggio 1965
n. 590, modificato ed integrato dagli artt. 7 e 8 legge 14 agosto 1971
n. 817- è idoneo per l'esercizio del diritto di riscatto o prelazione
da parte del coltivatore diretto confinante perché tale contratto non
è né nullo, né annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti del
dominus - unico legittimato a rilevarne l'inefficacia - con la
conseguenza che il mancato esercizio nei termini del predetto diritto
ne determina la decadenza, mentre dal positivo esercizio deriva al
predetto coltivatore, che abbia confidato incolpevolmente
sull'efficacia del contratto, il diritto al risarcimento del danno, se
lo pseudo rappresentato non lo ratifica.
SENTENZA N. 1423
DEL 9 FEBBRAIO 2000
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione
dello stato attivo dell'eredità immobili non divisibili in genere -
vendita agli immobili di beni indivisibili - natura di rimedio
residuale - configurabilità - domanda d'attribuzione dell'intero
proposta da un solo condividente - conseguenze.
In tema di divisione di beni comuni, l'art. 720 cod. civ. (applicabile
allo scioglimento di ogni tipo di comunione, per effetto del richiamo
contenuto nell'art. 1116 cod. civ.) configura la vendita all'incanto
degli immobili non divisibili come rimedio residuale, cui ricorrere
quando nessuno dei con dividendi possa o voglia giovarsi della facoltà
d'attribuzione dell'intero, con i conseguenti addebiti. Tale domanda
d'attribuzione, ove proposta da uno soltanto dei condividendi, vale di
per sé ad impedire che sia disposta la vendita ed in tale ipotesi non
deve essere svolta alcuna valutazione sull'entità della relativa quota
rispetto alle altre, non potendo aver luogo il giudizio comparativo
implicato dall'art. 720 cod. civ.
SENTENZA N. 1289
DEL 5 FEBBRAIO 2000
Negozi giuridici - fiduciari - oggetto del ritrasferimento -
situazioni giuridiche soggettive attive - natura - reale o personale -
diritti derivanti dal contratto preliminare - configurabilità.
Il pactum fiduciae può configurarsi in relazione a situazioni
giuridiche soggettive di natura reale o personale, assumendo rilievo
decisivo solo l'obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene o il
diritto acquistato al fiduciante o a terzi. È, pertanto, ravvisabile
nell'ipotesi in cui il ritrasferimento al fiduciante concerna i
diritti derivanti al fiduciario dal contratto preliminare di
compravendita immobiliare già stipulato con terzi.
SENTENZA N. 1133
DEL 2 FEBBRAIO 2000
Azienda - cessione - in genere - successione del cessionario nel
contratto di locazione dell'immobile ove è esercitata l'azienda -
effetto automatico di norme imperative (artt.2558 cod. Civ. E 36 legge
392/1978) - esclusione - cessione del contratto di locazione, anche
per facta concludentia e senza il consenso del locatore,
successivamente alla cessione di azienda - ammissibilità - condizioni.
L'alienazione dell'azienda esercitata in un immobile adibito ad uso
commerciale non comporta né ai sensi dell'art. 2558 cod. civ. né ai
sensi dell'art. 36 della legge 392/1978 l'automatica cessione del
contratto di locazione, in quanto le norme suddette consentono ma non
impongono rispettivamente all'acquirente dell'azienda di subentrare
nei contratti stipulati per l'esercizio di essa, sempreché non sia
pattuito diversamente, nonché al venditore dell'azienda, quale
conduttore dell'immobile in cui la stessa si esercita, di sublocare
l'immobile o di cedere il contratto di locazione senza il consenso del
locatore.
SENTENZA N. 1036
DEL 29 GENNAIO 2000
Donazione - facoltà del donante - donazione modale - in genere -
azione per l'adempimento dell'onere - legittimazione attiva - del
donante e di qualsiasi interessato - azione di risoluzione della
donazione per inadempimento dell'onere - legittimazione attiva - del
donante e degli eredi.
Ai sensi dell'art. 793 cod. civ., mentre per l'adempimento dell'onere
imposto con le donazioni modali sono legittimati ad agire sia il
donante sia qualunque altro interessato (anche durante la vita del
donante stesso), per la risoluzione della donazione per inadempimento
dell'onere possono agire unicamente il donante e, dopo la sua morte,
gli eredi, e ciò sempre che tale facoltà di agire sia espressamente
prevista nell'atto di donazione. Tale principio deve ritenersi
applicabile anche alle donazioni compiute in epoca antecedente
all'entrata in vigore del codice del 1942, (pur se il codice del 1865,
all'art. 1080, non prevedeva espressamente alcuna limitazione
soggettiva per l'azione di risoluzione "de qua") qualora la qualità di
"interessato" (e la conseguente legittimazione all'azione) risulti
acquistata per effetto di un atto compiuto sotto il vigore
dell'attuale codice civile.
SENTENZA N. 869
DEL 25 GENNAIO 2000
Divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al
notaio - in genere - attività del notaio - natura amministrativa -
avvisi - disciplina delle notificazioni e comunicazioni degli atti
giudiziari - applicabilità - esclusione.
Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato delegato, ai
sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., un notaio, l'attività da questo
svolta ha natura amministrativa, onde non trovano applicazione i
principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite ad
istanza del giudice, come confermato dal fatto che l'organo
amministrativo (cioè il notaio) si avvale per le comunicazioni di uno
strumento particolare quale l'avviso.
SENTENZA N. 673
DEL 21 GENNAIO 2000
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione -
esclusione - condizioni - natura non agricola del terreno -
destinazione edilizia in base a piano regolatore anche non approvato -
sufficienza - richiesta di variante da parte del proprietario del
fondo - persistenza della destinazione agricola.
L'art. 8, secondo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590
nell'escludere il diritto di prelazione quando i terreni siano
destinati ad utilizzazione edilizia in base a piani regolatori anche
se non ancora approvati, postula che nel momento in cui la prelazione
o il riscatto vengano esercitati sia già iniziato un procedimento
amministrativo rivolto al cambiamento di destinazione urbanistica
attraverso atti pubblici dell'amministrazione che incidano
sull'assetto territoriale con scelte certe e conoscibili da terzi,
onde non è sufficiente perché venga meno la destinazione agricola del
fondo la sola richiesta di variante da parte del proprietario del
fondo, trattandosi di un atto privato che non indica l'esistenza di
una scelta pubblica, anche se non ancora perfezionatasi.
SENTENZA N. 642
DEL 21 GENNAIO 2000
Donazione - indiretta - negozio mezzo - negotium mixtum cum donatione
- nozione - donazione indiretta attraverso compravendita -
configurabilità - conseguenze - forma - dello schema negoziale
adottato.
Il negotium mixtum cum donatione costituisce una donazione indiretta
attuata attraverso la utilizzazione della compravendita al fine di
arricchire il compratore della differenza tra il prezzo pattuito e
quello effettivo, per la quale non è necessaria la forma dell'atto
pubblico richiesta per la donazione diretta, essendo, invece,
sufficiente la forma dello schema negoziale adottato.
SENTENZA N. 534
DEL 19 GENNAIO 2000
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione -
terreni destinati ad utilizzazione edilizia, industriale e turistica
in base a piani regolatori - diritto di prelazione e riscatto -
esclusione - "piano regolatore" - nozione.
Ai fini della esclusione del diritto di prelazione o di riscatto dei
fondi rustici, prevista dall'art. 8 comma secondo della legge 26
maggio 1965, n. 590 nei casi in cui il terreno promesso in vendita, in
base al piano regolatore, anche se non ancora approvato, sia destinato
ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica, il termine "piano
regolatore" non deve essere inteso nel suo significato tecnico
giuridico proprio della legislazione urbanistica ma deve essere
piuttosto riferito ad ogni strumento urbanistico pervenuto ad un grado
di completezza e perfezione sufficiente per ritenere esistente una
volontà precettiva della pubblica amministrazione volta a regolare
l'assetto del territorio con quel carattere di stabilità, di
determinatezza ed imperatività che caratterizza i provvedimenti jure
imperii.
SENTENZA N. 14287
DEL 18 DICEMBRE 1999
Vendita - oggetto della vendita - vendita di quote di società oggetto
- partecipazione sociale - conseguenze in ordine alla risoluzione del
contratto ex art.1497 cod. civ. - mancanza di qualità inerente al
patrimonio sociale - rilevanza - esclusione - limiti.
La mancanza di qualità come causa di risoluzione del contratto di
cessione di quote sociali (art. 1497 cod. civ.) - le quali del
contratto stesso costituiscono l'oggetto in senso giuridico - può
riguardare soltanto le qualità dei diritti e degli obblighi attribuiti
dalla quota sociale e non il suo valore economico, il quale attiene
non all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni
motivazionali delle parti. Pertanto, il difetto della qualità assume
rilevanza giuridica, solo se, in relazione alla rilevanza della
partecipazione economica, siano state previste esplicite garanzie
contrattuali.
SENTENZA N. 14274
del 18 DICEMBRE 1999
Donazione - Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia
patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Condizioni e
presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis
et scientia damni") - Atti gratuiti di disposizione successivi al
sorgere del credito - "Consilium fraudis" - Portata Accertamento -
Criteri - Prova - Contenuto - Presunzioni - Ammissibilità
In tema di revocatoria ordinaria, ai fini della configurabilità del "consilium
fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal
debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria
l'intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la
consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo
beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione,
sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la
cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
SENTENZA N. 14240
DEL 17 DICEMBRE 1999
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere -
coadiuvanti i componenti della famiglia colonica - regime anteriore
alla legge n. 203/1988 legittimazione attiva all'azione di riscatto -
esclusione - neppure nel caso di impresa familiare.
I diritti di prelazione e riscatto agrario ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 590 del 1965, stante la tassativa indicazione contenuta
in detta norma, non possono essere riconosciuti, nel regime anteriore
alla legge n. 203 del 1982, a coloro che coadiuvano il soggetto
titolare del rapporto nella conduzione del fondo, quali i componenti
della sua famiglia, neppure se sia configurabile un'impresa familiare
a norma dell'articolo 230 bis cod. civ., non avendo l'articolo 48
della legge n. 203 del 1982 comportato un'automatica novazione
soggettiva dei rapporti di affitto in corso con la sostituzione, in
qualità di conduttori, delle imprese familiari coltivatrici ai singoli
contraenti del contratto preesistente; pertanto è carente di
legittimazione attiva all'azione di riscatto il soggetto che agisca
nella qualità di "coltivatore componente del nucleo familiare
colonico".
SENTENZA N. 14025
del 14 DICEMBRE 1999
Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere il contratto -Sentenza di accoglimento
relativa alla compravendita di un fabbricato - Validità del contratto
non concluso - Mancanza della attestazione di conformità del
fabbricato alla concessione edilizia - Causa ostativa all'emissione
della sentenza ex art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Esclusione
In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto di compravendita di un fabbricato, non osta all'emissione
della sentenza sostitutiva della manifestazione di volontà della parte
ex art. 2932 c.c. la mancanza di certificazione di conformità alla
concessione edilizia, in quanto l'art. 40 della legge n. 47 del 1985
commina la nullità degli atti fra vivi con i quali vengano trasferiti
diritti reali su immobili ove non contengano la dichiarazione degli
estremi della licenza o della concessione, mentre non prende in
considerazione l'ipotesi della conformità o meno della realizzazione
rispetto alle dette licenza o concessione.
SENTENZA N. 13708
del 7 DICEMBRE 1999
Responsabilià patrimoniale - Cause di prelazione - Patto commissorio -
Divieto del - Mandato irrevocabile a vendere i beni del mutuatario,
conferito da questi al mutuante - Precipuo scopo di soddisfare, con il
ricavato, le pretese dei creditori -Patto commissorio -
Configurabilità - Esclusione
Il mandato irrevocabile a vendere i propri beni, conferito da un
mutuatario al mutuante con il precipuo scopo di soddisfare con il
ricavato i creditori del primo, non configura un patto commissorio.
Rappresentanza - Contratto concluso dal rappresentante - Conflitto
d'interessi - Domanda di annullamento - Presupposti - Danno per il
rappresentato - Necessità - Fattispecie
Per ottenere l'annullamento di un contratto di vendita concluso dal
rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, è
necessario non solo che quegli persegua interessi, propri o di un
terzo, inconciliabili con il rappresentato, ma altresì che a quest'ultimo
ne sia derivato, o ne possa derivare, un danno, il che è ad esempio da
escludere se le condizioni pattuite dal rappresentante siano piu'
convenienti di quelle che - come accertato dal giudice del merito - il
rappresentato avrebbe potuto direttamente conseguire.
SENTENZA N. 12769 DEL 17 NOVEMBRE 1999
Contratti in genere - effetti del contratto - divieto di alienazione -
limiti ex art. 1379 cod. civ. - vincoli di destinazione -
applicabilità.
La disposizione dell'art. 1379 cod. civ. con riguardo alle condizioni
di validità del divieto convenzionale di alienare (limite temporale di
durata; rispondenza ad apprezzabile interesse di una parte) si
applica, essendo espressione di un principio di portata generale,
anche a pattuizioni che come quelle contenenti un vincolo di
destinazione, seppur non puntualmente riconducibili al paradigma del
divieto di alienazione, comportino comunque limitazioni altrettanto
incisive del diritto di proprietà.
SENTENZA N. 12623
DEL 15 NOVEMBRE 1999
Locazione - disciplina delle locazioni di immobili urbani (legge 27
luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - immobili adibiti ad
uso diverso da quello di abitazione - prelazione (diritto di) - in
genere - immobile destinato ad attività organizzata - qualificazione
dell'attività come commerciale e non meramente professionale - criteri
- fattispecie relativa a laboratorio di analisi cliniche.
Ove l'immobile locato sia destinato ad attività organizzata, la
qualificazione dell'attività stessa come non meramente professionale,
ma commerciale, con la conseguente spettanza del diritto di prelazione
dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, esige il riscontro di
un'organizzazione d'impresa che non s'esaurisca in sostrato
strumentale delle prestazioni personali e, correlativamente, il
riscontro di un'esorbitanza di tali prestazioni dall'opera
intellettuale in senso stretto, per trasmodare in coordinamento dei
fattori produttivi indirizzato all'offerta di un servizio
autonomamente rilevante (la S.C., sulla base dell'enunciato principio,
ha escluso che avesse diritto alla prelazione in oggetto il titolare
di un laboratorio di diagnostica ed analisi cliniche, coadiuvato da
altri professionisti).
SENTENZA N. 12327
DEL 5 NOVEMBRE 1999
Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - causa -
illiceità - frode alla legge - frode fiscale - sanzione - fonte - nel
sistema delle disposizioni fiscali - carattere esclusivo - nullità o
annullabilità del negozio - esclusione.
La frode fiscale, diretta ad eludere le norme tributarie sui
trasferimenti dei beni, trova soltanto nel sistema delle disposizioni
fiscali la sua sanzione, la quale non è sanzione di nullità o di
annullabilità del negozio.
SENTENZA N. 12295
del 5 NOVEMBRE 1999
Contratto preliminare - Clausola di trasferimento del possesso
dell'immobile alla data del rogito definitivo - Richiesta del
promissario acquirente di effettuare alcuni rilievi - Consegna delle
chiavi da parte dell'intermediario - Occupazione dell'immobile -
Spoglio clandestino - Configurabilità
Configura uno spoglio clandestino il fatto del promissario-acquirente
che, dopo aver convenuto nel contratto preliminare con il promittente
venditore il trasferimento del possesso dell'appartamento alla data
del rogito definitivo, essendo riuscito ad ottenere prima di tale data
dalla agenzia intermediaria le chiavi dell'immobile per effettuare
misurazioni e riparazioni, sostituisca la serratura e occupi
l'appartamento all'insaputa del promittente venditore, profittando
della sua lontananza o assenza.
SENTENZA N. 11924
DEL 23 OTTOBRE 1999
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - patto commissorio
- divieto del - - contratto preliminare di compravendita -
dissimulante mutuo con patto commissorio - configurabilità -
condizioni.
Il divieto di patto commissorio, sancito dall'art. 2744 cod. civ.,
s'estende a qualsiasi negozio, quale ne sia il contenuto, che venga
impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato
dall'ordinamento, dell'illecita coercizione del debitore a sottostare
alla volontà del creditore.
Anche, quindi, un contratto preliminare di compravendita può
dissimulare un mutuo con patto commissorio, ancorché non sia previsto
il passaggio immediato del possesso del bene promesso in vendita,
qualora la promessa di vendita garantisca la restituzione, entro un
certo termine, della somma precedentemente o coevamente mutuata dal
promittente compratore, sempre che risulti provato il nesso di
strumentalità tra i due negozi.
SENTENZA N. 11744
DEL 19 OTTOBRE 1999
Contratti in genere - interpretazione - in genere - compravendita
immobiliare - tipo di frazionamento o piantina catastale allegata
all'atto - strumento di interpretazione del contratto -
configurabilità
Il tipo di frazionamento o la piantina catastale, allegati all'atto e
controfirmati dalle parti, costituiscono strumenti fondamentali per
l'interpretazione del contratto di compravendita immobiliare, dal
momento che a quei documenti le parti hanno fatto espresso
riferimento.
SENTENZA N. 10761
DEL 29 SETTEMBRE 1999
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere -
violazione - conseguenze - nullità dei relativi contratti -
esclusione.
In tema di contratti agrari, il legislatore non ha sancito la nullità
dei contratti di acquisto di fondi rustici stipulati in violazione
delle norme sulla prelazione agraria, ma si è limitato a stabilire
(art. 8 della legge 590/65) che il coltivatore diretto può esercitare
il cosiddetto "retratto" sul fondo alienato, nei confronti di
qualsiasi avente causa, entro l'anno dalla trascrizione del contratto,
con la conseguenza che detti contratti sono (e restano, in via
definitiva) pienamente validi in caso di mancato, tempestivo esercizio
del retratto da parte del coltivatore diretto.
SENTENZA N.10511
DEL 24 SETTEMBRE 1999
Contratti in genere - Clausola penale - Riduzione - Istanza di parte -
Necessità - Esclusione - Potere d'ufficio - Sussistenza.
Il potere di riduzione ad equità della penale, previsto dall'articolo
1384 cod. civ. deve essere esercitato anche d'ufficio,
indipendentemente da un atto di iniziativa del debitore,
configurandosi come potere-dovere, attribuito al giudice per la
realizzazione di un interesse oggettivo dell'ordinamento.
SENTENZA N. 10493
DEL 24 SETTEMBRE 1999
Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal
rappresentante - effetti - responsabilità del rappresentante nei
confronti del terzo - configurabilità - condizioni - fattispecie.
La regola della produzione degli effetti giuridici del negozio
concluso dal rappresentante nella sfera del rappresentato non esclude
la configurabilità di una responsabilità extracontrattuale per fatto
illecito del rappresentante nei confronti del terzo ogniqualvolta il
fatto generatore della responsabilità sia riconducibile soltanto al
rappresentante medesimo (nella specie il soggetto intervenuto al
contratto di compravendita di bene immobile in qualità di mandatario
rappresentante del proprietario aveva reso, con colpa, dichiarazione
di avveramento della condizione - purgazione del bene dalle
trascrizioni pregiudizievoli - e il giudice di merito aveva ritenuto
tale dichiarazione, fonte di danno per l'acquirente, non riconducibile
al rappresentato).
SENTENZA N. 9837
DEL 15 SETTEMBRE 1999
Vendita - promessa di vendita - contratto preliminare di compravendita
- previsione della sua attuazione mediante vendita indiretta
caratterizzata da consegna del bene e rilascio di procura irrevocabile
a vendere - finalità speculativa e di sottrazione dell'affare alla
doppia imposizione del trasferimento - legittimità (dal punto di vista
civilistico) - diritto del venditore all'apposizione di un termine
alla procura e all'indicazione nella stessa del prezzo - esclusione.
È legittima (dal punto di vista civilistico) la previsione in sede di
contratto preliminare di compravendita della possibile attuazione, a
richiesta del promissario acquirente, della vendita in forma
indiretta, attraverso la consegna del bene, il pagamento del prezzo e
il rilascio di una procura irrevocabile a vendere, secondo un sistema
diffuso nella pratica degli affari e diretto a soddisfare l'interesse
dell'acquirente che abbia concluso il contratto preliminare per fini
speculativi e miri a "rivendere" il bene evitando il doppio
trasferimento e la connessa duplicazione degli oneri tributari. Né il
promittente venditore può legittimamente subordinare l'esecuzione di
tale patto alla fissazione di un termine alla procura o alla
indicazione nella stessa del prezzo del contratto da stipulare, poiché
tali elementi sarebbero incompatibili con il carattere irrevocabile e
la finalità pratica della procura, rilasciata nell'esclusivo interesse
dell'acquirente - mandatario, limitando la libertà del medesimo di
"rivendere" a terzi il bene al prezzo e nel tempo da lui ritenuto più
conveniente.
SENTENZA N. 9401
DEL 6 SETTEMBRE 1999
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - prelazione -
esercizio - effetto traslativo della proprietà - pagamento del prezzo
o deposito liberatorio della somma - necessità - dichiarazione del
prelazionante di eseguire il pagamento al momento della stipulazione
del contratto davanti al notaio - irrilevanza.
In tema di prelazione agraria, la dichiarazione del titolare di
esercitare il relativo diritto non produce l'effetto traslativo della
proprietà del fondo se non si avveri, entro il termine previsto
dall'art. 8, comma secondo, della legge 26 maggio 1965, n. 590, la
condizione sospensiva dell'effettivo versamento del prezzo mediante
l'adempimento della relativa obbligazione del prelazionante e,
nell'ipotesi di rifiuto anche pretestuoso di accettazione da parte del
creditore, il deposito liberatorio della relativa somma nelle forme di
legge (art. 1210 cod. civ.), senza che all'adempimento o al deposito
si possano equiparare i fatti che escludono la mora del debitore ma
non lo liberano dalla sua obbligazione e che non realizzano, quindi,
la condizione dell'effettivo versamento del prezzo, come
l'ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione o
l'invito del prelazionante al venditore di comparire dinanzi ad un
notaio per la stipulazione dell'atto formale di trasferimento (per
altro, non necessario) ed il contestuale pagamento del prezzo.
SENTENZA N. 9298
DEL 3 SETTEMBRE 1999
Contratti in genere - clausola penale - riduzione - criteri -
fattispecie.
Il criterio cui il giudice deve fare riferimento per esercitare il
potere di riduzione della penale è rappresentato dall'interesse che la
parte, secondo le circostanze, ha all'adempimento della prestazione
cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento
sull'equilibrio delle prestazioni e della effettiva incidenza
dell'inadempimento sulla realizzazione dell'interesse della parte,
riferita non al solo momento della conclusione del contratto, ma a
quello in cui la prestazione attesa è stata, sia pure in ritardo,
eseguita, o è rimasta definitivamente ineseguita. (Detti criteri la
S.C. ha ritenuto non esattamente applicati dai giudici di merito nella
fattispecie, in cui due dei soci di una cooperativa edilizia, che
avevano avuta assegnata una villetta, avevano stipulato con
l'amministratore della cooperativa ed altro soggetto una clausola
penale per il caso di ritardo nell'adempimento della cancellazione
dell'ipoteca di cui l'immobile era gravato entro il termine convenuto:
il Tribunale prima, e la Corte d'appello poi, avevano ritenuto che
l'ammontare della penale non fosse stato pattuito in misura
manifestamente eccessiva alla stregua del rapporto tra valore
dell'immobile ed entità del credito garantito dall'ipoteca. La S.C.
ha, invece, rilevato che essendo stata la penale pattuita non per il
caso che l'immobile andasse perduto nell'espropriazione promossa dal
creditore, ma per il caso che ne rimanesse ostacolata la libera
commerciabilità, la valutazione avrebbe dovuto essere compiuta ponendo
l'entità della penale in rapporto con il valore di assegnazione
dell'immobile, in modo da stabilire se la somma convenuta potesse
esprimere in modo equo, ragionevole e non eccessivo il pregiudizio che
le parti avrebbero potuto risentire ove avessero inteso rivendere il
bene).
SENTENZA N. 9270
DEL 3 SETTEMBRE 1999
Contratti in genere - rappresentanza - contratto concluso dal
rappresentante - contratto con se stesso - contratto stipulato in
adempimento di un preliminare - determinazione del contenuto del
contratto - idoneità ad escludere il conflitto di interessi -
sussistenza.
Quando il contratto concluso dal rappresentante con se stesso è stato
concluso in adempimento di un contratto preliminare non opera la
presunzione di conflitto di interessi che l'art. 1395 cod. civ. pone
per il caso in cui il rappresentante è tale nei confronti di due
diversi soggetti e regola i rapporti tra questi. In tal caso, infatti,
il contenuto del contratto non solo è determinato, ma è anche
obbligato, con la conseguenza che in relazione a tale contenuto non è
neppure ipotizzabile un conflitto d'interessi rilevante ai sensi della
citata disposizione.
SENTENZA N. 7681
DEL 19 LUGLIO 1999
Di immobili destinati ad abitazione - Licenza di abitabilità -
Consegna - Necessità - Condonabilità Equipollenza - Esclusione -
Mancata consegna della licenza - Conseguenze - Inadempimento
Configurabilità - Conseguenze
Il venditore di un bene immobile destinato ad abitazione ha l'obbligo
di dotare tale bene della licenza di abitabilità, senza la quale esso
non acquista la normale attitudine a realizzare la sua funzione
economico - sociale e tale requisito giuridico, essenziale ai fini del
legittimo godimento e della commerciabilità del bene, non può essere
sostituito dalla definizione della pratica di condono, in quanto chi
acquista un immobile - salvo sia reso espressamente edotto della
esistenza di qualche problema amministrativo o urbanistico ha diritto
alla consegna di un immobile in tutto conforme alle leggi, ai
regolamenti ed alla concessione edilizia e per il quale sia stata
quindi rilasciata la licenza di abitabilità; conseguentemente, la
mancata consegna della medesima implica un inadempimento che, sebbene
non sia tale da dare necessariamente luogo a risoluzione del
contratto, può comunque essere fonte di un danno risarcibile,
configurabile anche nel solo fatto di aver ricevuto un bene che
presenta problemi di commerciabilità.
SENTENZA N. 7206
DEL 9 LUGLIO 1999
Contratto preliminare - Successiva stipulazione del contratto
definitivo - Effetti - Superamento del primo rapporto
Nel caso in cui le parti dopo aver stipulato un contratto preliminare
siano addivenute alla stipulazione del contratto definitivo, quest'ultimo
costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al
negozio voluto, in quanto il contratto preliminare determinando
soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto
definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina può anche non
conformarsi a quella del preliminare. Il suddetto principio non può
peraltro trovare applicazione nell'ipotesi in cui il contratto
definitivo non esaurisca gli obblighi a contrarre previsti nel
preliminare occorrendo in tal caso accertare la volontà negoziale
delle parti valutando tra l'altro il contenuto di detto preliminare.
SENTENZA N. 6967
DEL 6 LUGLIO 1999
Promessa di vendita - Diritto del promittente venditore agli interessi
per il periodo compreso tra la data di consegna e quella della
stipulazione del contratto definitivo con relativo saldo del prezzo -
Esclusione - Diritto agli interessi per il periodo successivo a tale
data - Sussistenza - Prova della certezza e definitività del prezzo -
Necessità
Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita, il promittente
venditore non ha diritto agli interessi compensativi ex art. 1499 c.
c., per il periodo intercorrente tra la data della consegna del bene e
quello della stipulazione del contratto definitivo prevista per la
corresponsione del saldo del prezzo (quando, la consegna immediata del
bene sia avvenuta per una specifica clausola del contratto
preliminare), mentre ha diritto agli interessi per il periodo
successivo alla data prevista per detta stipulazione, sul presupposto,
comunque, che sia provata la certezza e definitività del prezzo anche
se non ancora esigibile.
SENTENZA N. 6018
DEL 17 GIUGNO 1999
Nullità ex art. 40 legge n. 47/85 - Applicabilità ai contratti con
effetti reali - Estensione ai contratti con effetti obbligatori -
Esclusione
La sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della legge 28
febbraio 1985 n. 47 con riferimento a vicende negoziali relative ad
immobili privi della necessaria concessione edificatoria e, quindi, la
connessa disposizione dell'art. 21 ivi richiamato, trovano
applicazione nei soli atti di trasferimento immobiliare, "id est" ai
contratti con effetti reali e le relative previsioni non possono
essere estese ai contratti con effetti obbligatori, quale il
preliminare di vendita.
SENTENZA N. 5451
DEL 4 GIUGNO 1999
Appalto (Contratto di) - In genere (nozione, caratteri, differenze con
la vendita, il contratto d'opera ed il contratto di lavoro
subordinato, distinzioni) - Contratto d'opera e contratto d'appalto -
Distinzione - Criterio - Dimensione e struttura organizzativa
dell'impresa - Centralità (o meno) del lavoro personale
dell'imprenditore artigiano - Rilevanza - Modestia dello specifico
lavoro commissionato - Decisività - Esclusione - Fattispecie relativa
a controversia circa il termine di prescrizione applicabile alla
garanzia per difetti dell'opera.
La distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto (nella
specie rilevante ai fini dell'applicazione, riguardo all'azione
diretta a far valere la garanzia per difetti e difformità dell'opera,
della prescrizione annuale ex art. 2226, secondo comma, cod. civ. o
della prescrizione biennale ex art. 1667, terzo comma), si basa sul
criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono
commissionate le opere, nel senso che il contratto d'opera é quello
che coinvolge la piccola impresa, e cioè quella svolgente la propria
attività con la prevalenza del lavoro personale dell'imprenditore (e
dei propri familiari) e in cui l'organizzazione non é tale da
consentire il perseguimento delle iniziative di impresa facendo a meno
dell'attività esecutiva dell'imprenditore artigiano. Né, in difetto di
questo requisito, é sufficiente ad escludere la figura contrattuale
dell'appalto la modesta entità delle opere. |