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Sentenze della Corte di Cassazione

 

 

Archivio

Raccolta di sentenze, d'interesse notarile, della Corte di Cassazione Civile, organizzate per argomenti.Le sentenze si susseguono, in ordine cronologico decrescente, a partire dalla piu' recente

Contratti Diritti reali Edilizia Famiglia
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Recenti sentenze

E' possibile consultare le recenti sentenze della Corte di Cassazione d'interesse notarile suddivise per materia. Le sentenze sono catalogate per argomento trattato, data e numero

 
Famiglia
Puoi cercare una sentenza inserendone il numero in "Cerca nella pagina"

SENTENZA N. 14575 DEL 9 NOVEMBRE 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - autoveicolo - appartenenza ad entrambi (art. 177 cod. civ.) - dichiarazione di un solo coniuge per l'iscrizione o trascrizione nel P.R.A. (artt. 13 e 16 R.D. 1814 del 1927) - irrilevanza - bene personale (art. 179 cod. civ.) - accertamento di fatto.

Per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell'altro coniuge in regime di comunione legale dei beni (art. 159 cod. civ.) essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento verbale del venditore per l'iscrizione o la trascrizione nel P.R.A. (artt. 13 e 16 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814). Tale bene tuttavia, in occasione dell'acquisto da parte di un coniuge, entra automaticamente nel patrimonio di entrambi, pur essendo consumabile e oneroso, salvo che il giudice del merito, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ne accerti la natura personale.

SENTENZA N. 14347 DEL 3 NOVEMBRE 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi – comunione legale - oggetto - acquisti - domanda di usucapione proposta da uno dei coniugi relativamente ad un bene immobile composseduto da entrambi - giudicato - effetti - opponibilità nei confronti dell'altro coniuge.

In regime di comunione legale, se uno dei coniugi, deducendo una situazione di compossesso con l'altro, propone in via autonoma domanda di usucapione di un bene immobile, il giudicato favorevole produce, in virtù del disposto dell'art. 177 cod. civ., direttamente effetti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'altro coniuge rimasto estraneo al giudizio, facendo sì che egli acquisti la comproprietà di detto immobile. Per converso, in caso di esito negativo di quella azione, il giudicato sfavorevole sarebbe opponibile al coniuge che non sia stato parte del relativo giudizio, se successivamente pretendesse di sentirsi dichiarare proprietario dello stesso bene, in base ad una situazione fattuale identica a quella fatta valere nel precedente giudizio dall'altro coniuge.

SENTENZA N. 8952 DEL 5 LUGLIO 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - dote - divieto di costituzione - nullità ex art. 166 bis cod. civ. - operatività - ex nunc - doti costituite in epoca anteriore alla vigenza della legge di riforma del diritto di famiglia - applicabilità - esclusione.

In tema di dote, la nullità di ogni convenzione che comunque tenda alla costituzione di beni in dote, sancita dall'art. 166 bis cod. civ, introdotto dall'art. 47 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (sulla riforma del diritto di famiglia), opera ex nunc, non ex tunc, come è dato desumere dall'art. 227 della stessa legge di riforma, per il quale le doti (e i patrimoni familiari)costituiti prima della entrata in vigore della legge (21 settembre 1975) continuano ad essere disciplinati dalle norme anteriori (artt. 187 e ss. nella originaria formulazione).

SENTENZA N. 5113 DEL 19 APRILE 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - fondo agricolo acquistato dal coniuge per riscatto ex lege 379/67 - acquisto alla comunione - configurabilità.

Anche i fondi agricoli riscattati ex lege 379/67 rientrano nella comunione legale dei beni ex art. 177 cod. civ., dovendosi tale norma, per la sua generale portata, ritenersi prevalente su tutte le particolari disposizioni ad essa anteriori che, nell'attribuire al solo acquirente la proprietà del bene, contengono previsioni quoad effectum diverse.

SENTENZA N. 3520 DEL 24 MARZO 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - impresa familiare - in genere - (costituzione - natura - oggetto) – impresa familiare strutturata all'esterno come un rapporto societario – connotati - società di fatto - configurabilità - conseguenze - in tema di assoggettamento a fallimento dei singoli partecipanti.

A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sé societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando palesemente, nei rapporti esterni, l'affectio societatis, si costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis cod. civ., di talché tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione - ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto societario.

SENTENZA N. 1917 DEL 19 FEBBRAIO 2000

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - esclusioni - beni personali - acquisto di beni immobili, o mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio - esclusione dalla comunione legale ex art. 179, secondo comma, cod. civ. - condizioni - sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dall'art.179, primo comma, lettere c), d), f), cod. civ., e sua risultanza dall'atto di acquisto, ove ad esso abbia partecipato anche l'altro coniuge - dichiarazione, da parte di quest'ultimo, di conferma e di adesione alla propria esclusione dalla comunione - necessità - esclusione - manifestazione della sua volontà di non opporsi o mancata contestazione della veridicità della dichiarazione resa dal coniuge acquirente - sufficienza - portata - valore negoziale - esclusione - valore meramente ricognitivo - valenza di testimonianza privilegiata - sussistenza - effetti - presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto - limiti.

In caso di acquisto di bene immobile, o mobile registrato, effettuato da uno dei coniugi dopo il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179 cod. civ., al fine di escludere la comunione legale, richiede, oltre alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere c), d), e f), del primo comma dello stesso articolo, anche che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, purché a detto atto partecipi l'altro coniuge. La mancata contestazione, da parte di quest'ultimo, in detta sede ovvero la esplicita conferma, attraverso una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla natura personale del bene di cui si tratta -, ha carattere ricognitivo, e non negoziale, e, tuttavia, costituisce pur sempre un atto giuridico volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto. Il vincolo derivante da detta presunzione, peraltro, non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per violenza, nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione, cui può equipararsi il riconoscimento di una situazione giuridica.

SENTENZA N. 1810 DEL 18 FEBBRAIO 2000

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi – verso l'altro coniuge - assegno - in genere - accordi in sede di separazione sul futuro regime giuridico del divorzio - invalidità per illiceità della causa - configurabilità - fattispecie.

Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico - patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 cod. civ. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio (nella specie era stabilito che se la moglie si fosse opposta alla domanda di divorzio sarebbe stata obbligata al rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla richiesta) - potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.


SENTENZA N. 1505 DELL’11 FEBBRAIO 2000

Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - in genere - coniugi di nazionalità degli Stati Uniti d'America, residenti in Italia - accertamento del diritto all'assegno di mantenimento - normativa - del paese d'origine - applicabilità - fattispecie relativa ai parametri della N.Y.D.R.L..

In ipotesi di separazione di coniugi aventi la cittadinanza statunitense e residenti in Italia, ai fini dell'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento deve essere applicata la norma vigente nel loro paese d'origine e, nella specie, l'art. 13, sez. 236, parte B, n. 6, della New York Domestic Regulations Law, la quale sancisce i seguenti parametri: il patrimonio di entrambe le parti; la durata del matrimonio, l'età e lo stato di salute dei coniugi; la capacità presente e futura di guadagno delle parti; la capacità della parte richiedente di diventare economicamente autonoma; le opportunità di carriera perse dalla parte richiedente a causa del matrimonio; l'incidenza fiscale dell'assegno di mantenimento nei confronti di entrambe le parti; il contributo ed i servizi resi dal richiedente in qualità di coniuge, genitore, lavoratore e conduttore domestico, nonché alla carriera (anche potenziale) dell'altro coniuge.


SENTENZA N. 1332 DEL 7 FEBBRAIO 2000

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere.

É manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità relativa alla mancata previsione, in relazione al ricorso introduttivo del procedimento di divorzio, della necessità dell'avvertimento alla controparte convenuta previsto, per il rito ordinario, dall' art. 163 n. 7 c.p.c. così come rinovellato, e pertanto si rende tardiva l'eventuale domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dal convenuto solo in sede di sua costituzione avvenuta alla udienza di prima trattazione e non a quella di prima comparizione innanzi all'istruttore.


SENTENZA N. 11036 DEL 5 OTTOBRE 1999

Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Scioglimento - In genere - Passaggio in giudicato della sentenza di separazione o omologa degli accordi di separazione consensuale - Necessità - Provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. - Rilevanza - Esclusione

Lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi si verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell'art. 191 c.c., mentre non spiega alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo.


SENTENZA N. 11029 DEL 5 OTTOBRE 1999


Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento - Provvedimenti - Provvisori - Assegno di mantenimento - Natura cautelare - Conseguenze - Nel caso di esclusione o riduzione dell'assegno con la sentenza dì separazione - Ripetibilità delle somme versate - Esclusione - Possibilità di agire in via esecutiva per la parte ancora non pagata - Esclusione

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c. ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato: conseguentemente, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle somme -o maggiori somme - a quel titolo corrispostegli, sino al formarsi del giudicato, anche in relazione alla norma dell'art. 189 disp. att. c.p.c. la quale, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo.Tuttavia, l'esclusione o la diminuzione dell'assegno per effetto del giudicato, se determina l'irripetibilità delle somme già versate, non comporta l'ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire "in executivis" sulla base di un presupposto divenuto insussistente.


SENTENZA N. 10863 DELL' 1 OTTOBRE 1999

Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Oggetto - In genere - Atto di assegnazione di alloggio cooperativo, antecedente al passaggio di proprietà - Esclusione - Incostituzionalità dell'art. 177 lett. a) c.c. - Configurabilità - Esclusione

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 177 lett. a) c.c., nella parte in cui non prevede che l'assegnazione in godimento di alloggio di cooperativa in favore di uno dei coniugi prima del passaggio di proprietà ricada in comunione, con riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione; infatti, da un lato l'omessa previsione non incide su diritti fondamentali o sulla libertà e l'uguaglianza dei coniugi mentre dall'altro rientra nella discrezionalita' del legislatore disciplinare i contenuti della comunione legale tra coniugi in relazione alle ritenute esigenze sociali.


SENTENZA N. 5487 DEL 4 GIUGNO 1999

Rapporti patrimoniali tra coniugi - Necessità familiari - Obbligazioni assunte separatamente da uno dei coniugi nell'interesse della famiglia - Conseguenze - Qualità di debitore solidale dell'altro coniuge nei confronti del terzo creditore - Esclusione - Rilevanza nei rapporti interni tra coniugi - Configurabilità

Il principio secondo il quale l'obbligazione assunta separatamente da uno dei coniugi in regime di comunione legale non pone l'altro coniuge nella situazione di coobbligato solidale non spiega alcuna influenza nei rapporti interni tra i coniiugi stessi, rilevando soltanto sotto il (diverso) profilo dell'invocabilità, da parte del terzo creditore, della garanzia dei beni della comunione ovvero del coniuge non stipulante. Ne consegue che, adempiuta "in toto" l' obbligazione nei confronti del terzo creditore, il coniuge personalmente obbligatosi ha diritto alla restituzione da parte dell'altro coniuge della metà della somma versata ( nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha ,poi, escluso che, nella specie, si vertesse in tema di obbligazioni separatamente contratte da uno dei coniugi, risultando "ex actis" la evidente compartecipazione dell'altro coniuge all'assunzione di un'obbligazione cambiaria funzionale all'ottenimento di un mutuo di scopo).

 

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