SENTENZA N. 14575 DEL 9
NOVEMBRE 2000
Famiglia - matrimonio -
rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto -
acquisti - autoveicolo - appartenenza ad entrambi (art. 177 cod. civ.)
- dichiarazione di un solo coniuge per l'iscrizione o trascrizione nel
P.R.A. (artt. 13 e 16 R.D. 1814 del 1927) - irrilevanza - bene
personale (art. 179 cod. civ.) - accertamento di fatto.
Per la vendita di un veicolo non è necessario il consenso dell'altro
coniuge in regime di comunione legale dei beni (art. 159 cod. civ.)
essendo sufficiente la dichiarazione autenticata del trasferimento
verbale del venditore per l'iscrizione o la trascrizione nel P.R.A. (artt.
13 e 16 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814). Tale bene tuttavia, in
occasione dell'acquisto da parte di un coniuge, entra automaticamente
nel patrimonio di entrambi, pur essendo consumabile e oneroso, salvo
che il giudice del merito, con valutazione insindacabile in sede di
legittimità, ne accerti la natura personale.
SENTENZA N. 14347
DEL 3 NOVEMBRE 2000
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi – comunione
legale - oggetto - acquisti - domanda di usucapione proposta da uno
dei coniugi relativamente ad un bene immobile composseduto da entrambi
- giudicato - effetti - opponibilità nei confronti dell'altro coniuge.
In regime di comunione legale, se uno dei coniugi, deducendo una
situazione di compossesso con l'altro, propone in via autonoma domanda
di usucapione di un bene immobile, il giudicato favorevole produce, in
virtù del disposto dell'art. 177 cod. civ., direttamente effetti nella
sfera giuridico - patrimoniale dell'altro coniuge rimasto estraneo al
giudizio, facendo sì che egli acquisti la comproprietà di detto
immobile. Per converso, in caso di esito negativo di quella azione, il
giudicato sfavorevole sarebbe opponibile al coniuge che non sia stato
parte del relativo giudizio, se successivamente pretendesse di
sentirsi dichiarare proprietario dello stesso bene, in base ad una
situazione fattuale identica a quella fatta valere nel precedente
giudizio dall'altro coniuge.
SENTENZA N. 8952
DEL 5 LUGLIO 2000
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - dote -
divieto di costituzione - nullità ex art. 166 bis cod. civ. -
operatività - ex nunc - doti costituite in epoca anteriore alla
vigenza della legge di riforma del diritto di famiglia - applicabilità
- esclusione.
In tema di dote, la nullità di ogni convenzione che comunque tenda
alla costituzione di beni in dote, sancita dall'art. 166 bis cod. civ,
introdotto dall'art. 47 della legge 19 maggio 1975, n. 151 (sulla
riforma del diritto di famiglia), opera ex nunc, non ex tunc, come è
dato desumere dall'art. 227 della stessa legge di riforma, per il
quale le doti (e i patrimoni familiari)costituiti prima della entrata
in vigore della legge (21 settembre 1975) continuano ad essere
disciplinati dalle norme anteriori (artt. 187 e ss. nella originaria
formulazione).
SENTENZA N. 5113
DEL 19 APRILE 2000
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione
legale - oggetto - acquisti - fondo agricolo acquistato dal coniuge
per riscatto ex lege 379/67 - acquisto alla comunione -
configurabilità.
Anche i fondi agricoli riscattati ex lege 379/67 rientrano nella
comunione legale dei beni ex art. 177 cod. civ., dovendosi tale norma,
per la sua generale portata, ritenersi prevalente su tutte le
particolari disposizioni ad essa anteriori che, nell'attribuire al
solo acquirente la proprietà del bene, contengono previsioni quoad
effectum diverse.
SENTENZA N. 3520
DEL 24 MARZO 2000
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - impresa
familiare - in genere - (costituzione - natura - oggetto) – impresa
familiare strutturata all'esterno come un rapporto societario –
connotati - società di fatto - configurabilità - conseguenze - in tema
di assoggettamento a fallimento dei singoli partecipanti.
A prescindere dal problema più generale relativo alla natura in sé
societaria o meno dell'impresa familiare, in ogni caso, quando il
rapporto fra i componenti della stessa si strutturi all'esterno, come
un rapporto societario, nell'ambito del quale i soci partecipino agli
utili ed alle perdite, intrattengano rapporti con i terzi assumendo le
conseguenti obbligazioni, spendano il nome della società, manifestando
palesemente, nei rapporti esterni, l'affectio societatis, si
costituisce fra i componenti stessi una società di fatto che si
sovrappone al rapporto regolato dall'art. 230 bis cod. civ., di talché
tale rapporto perde di rilevanza esterna, con conseguente applicazione
- ad esempio - in relazione alle procedure concorsuali, dei principi
generali che regolamentano le società di fatto, tra i quali l'assoggettabilità
al fallimento di tutti i soggetti che partecipano al rapporto
societario.
SENTENZA N. 1917
DEL 19 FEBBRAIO 2000
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione
legale - oggetto - esclusioni - beni personali - acquisto di beni
immobili, o mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio -
esclusione dalla comunione legale ex art. 179, secondo comma, cod.
civ. - condizioni - sussistenza di uno dei requisiti oggettivi
previsti dall'art.179, primo comma, lettere c), d), f), cod. civ., e
sua risultanza dall'atto di acquisto, ove ad esso abbia partecipato
anche l'altro coniuge - dichiarazione, da parte di quest'ultimo, di
conferma e di adesione alla propria esclusione dalla comunione -
necessità - esclusione - manifestazione della sua volontà di non
opporsi o mancata contestazione della veridicità della dichiarazione
resa dal coniuge acquirente - sufficienza - portata - valore negoziale
- esclusione - valore meramente ricognitivo - valenza di testimonianza
privilegiata - sussistenza - effetti - presunzione iuris et de iure di
esclusione della contitolarità dell'acquisto - limiti.
In caso di acquisto di bene immobile, o mobile registrato, effettuato
da uno dei coniugi dopo il matrimonio, il secondo comma dell'art. 179
cod. civ., al fine di escludere la comunione legale, richiede, oltre
alla sussistenza di uno dei requisiti oggettivi previsti dalle lettere
c), d), e f), del primo comma dello stesso articolo, anche che detta
esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, purché a detto
atto partecipi l'altro coniuge. La mancata contestazione, da parte di
quest'ultimo, in detta sede ovvero la esplicita conferma, attraverso
una propria dichiarazione, di quella dell'acquirente in ordine alla
natura personale del bene di cui si tratta -, ha carattere ricognitivo,
e non negoziale, e, tuttavia, costituisce pur sempre un atto giuridico
volontario e consapevole, cui il legislatore attribuisce la valenza di
testimonianza privilegiata, ricollegandovi l'effetto di una
presunzione iuris et de iure di esclusione della contitolarità
dell'acquisto. Il vincolo derivante da detta presunzione, peraltro,
non è assoluto, potendo essere rimosso per errore di fatto o per
violenza, nei limiti in cui ciò è consentito per la confessione, cui
può equipararsi il riconoscimento di una situazione giuridica.
SENTENZA N. 1810 DEL 18
FEBBRAIO 2000
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi – verso
l'altro coniuge - assegno - in genere - accordi in sede di separazione
sul futuro regime giuridico del divorzio - invalidità per illiceità
della causa - configurabilità - fattispecie.
Gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il
regime giuridico - patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale
divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in
violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei
diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 cod. civ.
Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando
limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente
più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le
esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette
esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione specie se
allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio (nella
specie era stabilito che se la moglie si fosse opposta alla domanda di
divorzio sarebbe stata obbligata al rilascio dell'immobile entro 10
giorni dalla richiesta) - potrebbe determinare il consenso alla
dichiarazione degli effetti civili del matrimonio.
SENTENZA N. 1505
DELL’11 FEBBRAIO 2000
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - in genere
- coniugi di nazionalità degli Stati Uniti d'America, residenti in
Italia - accertamento del diritto all'assegno di mantenimento -
normativa - del paese d'origine - applicabilità - fattispecie relativa
ai parametri della N.Y.D.R.L..
In ipotesi di separazione di coniugi aventi la cittadinanza
statunitense e residenti in Italia, ai fini dell'accertamento del
diritto all'assegno di mantenimento deve essere applicata la norma
vigente nel loro paese d'origine e, nella specie, l'art. 13, sez. 236,
parte B, n. 6, della New York Domestic Regulations Law, la quale
sancisce i seguenti parametri: il patrimonio di entrambe le parti; la
durata del matrimonio, l'età e lo stato di salute dei coniugi; la
capacità presente e futura di guadagno delle parti; la capacità della
parte richiedente di diventare economicamente autonoma; le opportunità
di carriera perse dalla parte richiedente a causa del matrimonio;
l'incidenza fiscale dell'assegno di mantenimento nei confronti di
entrambe le parti; il contributo ed i servizi resi dal richiedente in
qualità di coniuge, genitore, lavoratore e conduttore domestico,
nonché alla carriera (anche potenziale) dell'altro coniuge.
SENTENZA N. 1332
DEL 7 FEBBRAIO 2000
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso
l'altro coniuge - Assegno - In genere.
É manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità relativa
alla mancata previsione, in relazione al ricorso introduttivo del
procedimento di divorzio, della necessità dell'avvertimento alla
controparte convenuta previsto, per il rito ordinario, dall' art. 163
n. 7 c.p.c. così come rinovellato, e pertanto si rende tardiva
l'eventuale domanda riconvenzionale di assegno divorzile formulata dal
convenuto solo in sede di sua costituzione avvenuta alla udienza di
prima trattazione e non a quella di prima comparizione innanzi
all'istruttore.
SENTENZA N. 11036
DEL 5 OTTOBRE 1999
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione
legale - Scioglimento - In genere - Passaggio in giudicato della
sentenza di separazione o omologa degli accordi di separazione
consensuale - Necessità - Provvedimenti presidenziali ex art. 708
c.p.c. - Rilevanza - Esclusione
Lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi si
verifica "ex nunc", solo con il passaggio in giudicato della sentenza
di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione
consensuale, ai sensi dell'art. 191 c.c., mentre non spiega alcun
effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c.,
che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il
limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del
provvedimento medesimo.
SENTENZA N. 11029 DEL 5 OTTOBRE 1999
Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Procedimento -
Provvedimenti - Provvisori - Assegno di mantenimento - Natura
cautelare - Conseguenze - Nel caso di esclusione o riduzione
dell'assegno con la sentenza dì separazione - Ripetibilità delle somme
versate - Esclusione - Possibilità di agire in via esecutiva per la
parte ancora non pagata - Esclusione
Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il
provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di
mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell'art. 708 c.p.c.
ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento
del coniuge fino all'eventuale esclusione o al suo affievolimento in
un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato:
conseguentemente, gli effetti della decisione che esclude il diritto
del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono
comportare la ripetibilità delle somme -o maggiori somme - a quel
titolo corrispostegli, sino al formarsi del giudicato, anche in
relazione alla norma dell'art. 189 disp. att. c.p.c. la quale, nel
disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti
pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce
che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di
carattere sostanziale e definitivo.Tuttavia, l'esclusione o la
diminuzione dell'assegno per effetto del giudicato, se determina
l'irripetibilità delle somme già versate, non comporta l'ultrattività
del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l'esecuzione coattiva
per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire "in executivis"
sulla base di un presupposto divenuto insussistente.
SENTENZA N. 10863
DELL' 1 OTTOBRE 1999
Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale -
Oggetto - In genere - Atto di assegnazione di alloggio cooperativo,
antecedente al passaggio di proprietà - Esclusione -
Incostituzionalità dell'art. 177 lett. a) c.c. - Configurabilità -
Esclusione
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 177 lett. a) c.c., nella parte in cui non prevede che
l'assegnazione in godimento di alloggio di cooperativa in favore di
uno dei coniugi prima del passaggio di proprietà ricada in comunione,
con riferimento agli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione; infatti,
da un lato l'omessa previsione non incide su diritti fondamentali o
sulla libertà e l'uguaglianza dei coniugi mentre dall'altro rientra
nella discrezionalita' del legislatore disciplinare i contenuti della
comunione legale tra coniugi in relazione alle ritenute esigenze
sociali.
SENTENZA N. 5487
DEL 4 GIUGNO 1999
Rapporti patrimoniali tra coniugi - Necessità familiari - Obbligazioni
assunte separatamente da uno dei coniugi nell'interesse della famiglia
- Conseguenze - Qualità di debitore solidale dell'altro coniuge nei
confronti del terzo creditore - Esclusione - Rilevanza nei rapporti
interni tra coniugi - Configurabilità
Il principio secondo il quale l'obbligazione assunta separatamente da
uno dei coniugi in regime di comunione legale non pone l'altro coniuge
nella situazione di coobbligato solidale non spiega alcuna influenza
nei rapporti interni tra i coniiugi stessi, rilevando soltanto sotto
il (diverso) profilo dell'invocabilità, da parte del terzo creditore,
della garanzia dei beni della comunione ovvero del coniuge non
stipulante. Ne consegue che, adempiuta "in toto" l' obbligazione nei
confronti del terzo creditore, il coniuge personalmente obbligatosi ha
diritto alla restituzione da parte dell'altro coniuge della metà della
somma versata ( nell'affermare il principio di diritto che precede, la
S.C. ha ,poi, escluso che, nella specie, si vertesse in tema di
obbligazioni separatamente contratte da uno dei coniugi, risultando
"ex actis" la evidente compartecipazione dell'altro coniuge
all'assunzione di un'obbligazione cambiaria funzionale all'ottenimento
di un mutuo di scopo). |