SENTENZA N. 8964 DEL 5
LUGLIO 2000
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della
trascrizione - in genere - opponibilità ai terzi di un determinato
atto o domanda giudiziaria trascritta - riferimento esclusivo alla
nota di trascrizione - nuovo sistema informatico di trascrizione
introdotto dalla legge n. 52 del 1985 - rilevanza - esclusione -
fondamento.
Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda
giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre aver riguardo
esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le
indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare
senza possibilità di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali
del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei
cui confronti la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi
dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, ed a nulla
rilevando in contrario la circostanza della introduzione del nuovo
sistema informatico di trascrizione ad opera della legge 27 febbraio
1985, n. 52, che, all'art. 17, si limita a stabilire che le note di
trascrizione o iscrizione di cui agli artt. 2659, 1660 e 2839 cod.
civ. debbono essere redatte su modelli a stampa, conformi a quelli
approvati con decreto ministeriale; che ( secondo comma) apposita
nota, in doppio esemplare, deve essere parimenti presentata, con le
modalità di cui al precedente comma, per ogni formalità di
annotazione; che (terzo comma) ciascuna nota non può riguardare più di
un negozio giuridico o convenzione oggetto dell'atto di cui si chiede
la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione. Da tali previsioni si
evince che non sono venuti meno, a seguito della entrata in vigore
della citata legge, né la funzione di fonte della pubblicità
immobiliare, che l'ordinamento attribuisce alla nota di trascrizione,
né il cosiddetto "principio di autoresponsabilità", secondo il quale,
essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi
alla formalità della trascrizione si producono in conformità ed in
stretta relazione al contenuto della nota stessa.
SENTENZA N. 4819
DEL 14 APRILE 2000
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - effetti della
trascrizione - domande giudiziarie - in genere - domanda di esecuzione
in forma specifica dell'obbligo di trasferire un bene immobile -
trascrizione della relativa domanda giudiziaria - rilevanza - effetti
- nel caso di successiva alienazione del bene, da parte del promesso
venditore, ad un terzo.
Contratti in genere - contratto preliminare (compromesso) - esecuzione
specifica dell'obbligo di concludere il contratto - obbligo di
concludere un contratto di trasferimento di un bene immobile -
trascrizione della relativa domanda giudiziaria - rilevanza - effetti
- nel caso di successiva alienazione del bene, da parte del promesso
venditore, ad un terzo.
La trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di trasferire la proprietà di un bene immobile,
rendendo inopponibili al promissario acquirente le alienazioni a terzi
effettuate dal promittente venditore in epoca successiva, rende anche
"possibile" il trasferimento del bene in favore dell'attore, che,
altrimenti, nel suddetto caso di successiva alienazione dell'immobile,
secondo i principi generali non potrebbe più avere luogo.
SENTENZA N. 4352
DEL 7 APRILE 2000
Trascrizione - in genere - ordinanza di affrancazione - opponibilità
ai terzi.
Nel sistema degli artt. 4 e 5 della legge 22 luglio 1966 n. 607 l'opponibilità
ai terzi dell'ordinanza di affrancazione del fondo va decisa
esclusivamente in base alla trascrizione di tale provvedimento, non
essendo prevista nel vigente sistema la trascrizione degli atti di
impugnazione delle sentenze che abbiano rigettato le domande soggette
a trascrizione.
SENTENZA N. 1135 DEL 2
FEBBRAIO 2000
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - procedimento - in
genere - pubblicità informata al criterio nominale - trascrizione
effettuata erroneamente a carico di persona diversa dall'effettivo
alienante - conseguenze - opponibilità della trascrizione ai terzi in
buona fede - esclusione - correzione dell'errore - effetto sanante in
pregiudizio dei creditori pignoranti in buona fede - inammissibilità.
Poiché la trascrizione sui registri immobiliari è informata al
criterio della ricerca per nome del soggetto cui si riferisce,
qualora, per errore della Conservatoria, la trascrizione, ancorché la
nota sia stata correttamente redatta, venga repertoriata a carico di
persona diversa dall'alienante dell'immobile, può conseguentemente
derivarne - secondo un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di
legittimità - l'invalidità della trascrizione e la sua inopponibilità
ai terzi in buona fede (che non hanno l'onere di esaminare altri atti
o documenti ovvero il registro generale d'ordine); né la correzione
dell'errore, operata in epoca successiva alla trascrizione di
pignoramenti effettuati da creditori in buona fede, può avere effetti
ex tunc e sanare l'irregolarità originaria in pregiudizio di tali
creditori. |