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Sentenze della Corte di Cassazione

 

 

Archivio

Raccolta di sentenze, d'interesse notarile, della Corte di Cassazione Civile, organizzate per argomenti.Le sentenze si susseguono, in ordine cronologico decrescente, a partire dalla piu' recente

Contratti Diritti reali Edilizia Famiglia
Notai Obbligazioni Pers.fisiche Società
Successioni Trascrizione Tributi Varia

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Recenti sentenze

E' possibile consultare le recenti sentenze della Corte di Cassazione d'interesse notarile suddivise per materia. Le sentenze sono catalogate per argomento trattato, data e numero

 
Obbligazioni
Puoi cercare una sentenza inserendone il numero in "Cerca nella pagina"

SENTENZA N. 10431 DELL’8 AGOSTO 2000

Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - responsabilità - in genere - responsabilità del professionista - presupposti - obbligazione verso il cliente - di risultato - esclusione - adempimento - valutazione - criteri - diligenza professionale - diligenza ex art. 1176, secondo comma, cod. civ. - nozione - soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà - criteri ex art. 2236 cod. civ. - applicabilità.

Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuta configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave.

SENTENZA N. 9465 DEL 19 LUGLIO 2000

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - in genere - ultralegali - determinazione convenzionale per relationem - ammissibilità - limiti - fattispecie relativa a contratto bancario facente riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza.

La validità della determinazione convenzionale solo per relationem del saggio degli interessi ultralegali postula che le parti facciano riferimento, espresso in forma scritta, a criteri prestabiliti e ad elementi, anche estrinseci al documento negoziale purché oggettivamente individuabili, che consentano la concerta determinazione del tasso convenzionale. Pertanto, il rinvio, contenuto in un contratto bancario alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito su piazza, può essere considerato sufficiente ove esistano fonti vincolanti disciplinatrici del saggio in ambito nazionale, ma non anche quando in tali accordi siano contemplate diverse tipologie di tassi o, addirittura, essi non costituiscano più un parametro centralizzato e vincolante: in quest'ultimo caso assume rilevanza concreta il grado di unicità della fonte richiamata al fine della verifica dell'idoneità di essa all'individuazione della previsione alla quale le parti abbiano potuto effettivamente riferirsi e, quindi, ad un'oggettiva determinazione del tasso di interesse o quanto meno a una sicura determinabilità controllabile pur nell'ambito di una variabilità dei tassi nel tempo.

SENTENZA N. 12507 DELL’11 NOVEMBRE 1999

Obbligazioni in genere - obbligazioni pecuniarie - interessi - anatocismo - previsione convenzionale - condizioni di validità - esistenza di uso normativo legittimante la previsione - necessità - conseguenze - uso negoziale - sufficienza - esclusione - contratti bancari - clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi - nullità - sussistenza - anche se prevista in base alle norme bancarie uniformi - fondamento - carattere di uso negoziale delle stesse.

Contratti bancari - in genere - anatocismo - clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi - nullità - sussistenza - anche se prevista in base alle norme bancarie uniformi - fondamento - carattere di uso negoziale delle stesse e non di uso normativo - come richiesto dall'art. 1283 cod. Civ..

La clausola di un contratto bancario, che preveda la capitalizzazione degli interessi trimestrali dovuti dal cliente, deve reputarsi nulla, in quanto si basa su un uso negoziale (ex art. 1340 cod. civ.) e non su un uso normativo (ex artt. 1 ed 8 delle preleggi al cod. civ.), come esige l'art. 1283 cod. civ., laddove prevede che l'anatocismo (salve le ipotesi della domanda giudiziale e della convenzione successiva alla scadenza degli interessi) non possa ammettersi, "in mancanza di usi contrari". L'inserimento della clausola nel contratto, in conformità alle cosiddette norme bancarie uniformi, predisposte dall'A.B.I., non esclude la suddetta nullità, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali non quello di usi normativi.


SENTENZA N. 11629 DEL 15 OTTOBRE 1999

Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno - Danno risarcibile - Individuazione - Criteri - Nesso di causalità - Limiti.

Risarcimento del danno - Causalità.

In tema di risarcimento del danno, il rapporto tra comportamento ed evento e tra questo e il danno muta a seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto e deve conseguentemente distinguersi il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento affinché possa configurarsi a monte una responsabilità - come avviene in materia di illecito extracontrattuale - e il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità - come avviene in tema di responsabilità contrattuale, ove il soggetto responsabile é di norma il contraente inadempiente e la sua individuazione non pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso - così mentre l'accertamento della responsabilità é improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello dell'estensione della responsabilità si fonda su un giudizio in termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur accertata la sussistenza di un inadempimento colpevole del debitore, aveva negato il risarcimento sull'inesistenza del nesso eziologico tra comportamento antigiuridico del debitore - nella specie tardiva esecuzione di bonifico bancario su banca USA - e ripercussioni patrimoniali negative - abbandono e perdita di un master e rientro in Italia del beneficiario del bonifico).


SENTENZA N. 11629 DEL 15 OTTOBRE 1999


Obbligazioni in genere - Inadempimento - Responsabilità - Risarcimento del danno - Danno risarcibile - Individuazione - Criteri - Nesso di causalità - Limiti.

Risarcimento del danno - Causalità.

In tema di risarcimento del danno, il rapporto tra comportamento ed evento e tra questo e il danno muta a seconda che il danno sia un elemento della fattispecie o un suo effetto e deve conseguentemente distinguersi il nesso che deve sussistere tra comportamento ed evento affinché possa configurarsi a monte una responsabilità - come avviene in materia di illecito extracontrattuale - e il nesso che, collegando l'evento al danno, consente l'imputazione delle singole conseguenze dannose ed ha la funzione di delimitare a valle i confini della responsabilità - come avviene in tema di responsabilità contrattuale, ove il soggetto responsabile é di norma il contraente inadempiente e la sua individuazione non pone un problema di nesso di causalità tra comportamento ed evento dannoso - così mentre l'accertamento della responsabilità é improntato alla ricerca del nesso di causalità, quello dell'estensione della responsabilità si fonda su un giudizio in termini ipotetici, coincidendo il danno risarcibile con la perdita e il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, delimitati in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra situazione dannosa e situazione quale sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato (sulla base di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, pur accertata la sussistenza di un inadempimento colpevole del debitore, aveva negato il risarcimento sull'inesistenza del nesso eziologico tra comportamento antigiuridico del debitore - nella specie tardiva esecuzione di bonifico bancario su banca USA - e ripercussioni patrimoniali negative - abbandono e perdita di un master e rientro in Italia del beneficiario del bonifico).


SENTENZA N. 10893 DEL 1° OTTOBRE 1999

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - liberazione dei beni delle ipoteche (purgazione) - pagamento del debito - obblighi gravanti sul creditore soddisfatto - prestazione del consenso alla cancellazione dell'iscrizione - sussistenza - trasmissione del consenso così prestato al debitore - sussistenza -richiesta di cancellazione a sua iniziativa - esclusione

A seguito del pagamento del debito a garanzia del quale sia stata in precedenza iscritta ipoteca, il creditore soddisfatto è tenuto, ai sensi dell'art. 1200 cod. civ., a prestare il proprio consenso, nelle forme prescritte dalla legge (artt. 2882, comma secondo, 2821 e 2835 cod. civ.), alla cancellazione dell'iscrizione (dovendo, in caso contrario, rispondere dei danni subiti dal proprietario del bene), e deve altresì attivarsi, nei modi più adeguati alle circostanze, affinché il consenso così prestato pervenga al debitore (onde questi possa allegarlo all'istanza di cancellazione da rivolgere al conservatore), ma non è anche obbligato a chiedere, di sua iniziativa, detta cancellazione (gravando, per converso, tale onere su chiunque vi abbia interesse e pertanto, in primo luogo, sul proprietario dell'immobile assoggettato al vincolo reale).


SENTENZA N. 6893 DEL 3 LUGLIO 1999

Novazione - Configurabilità - Sostituzione dell'oggetto dell'obbligazione originaria, ma persistenza di altri obblighi precedentemente assunti -Conseguenze - Esclusione animus novandi - Fattispecie

E' escluso "l'animus novandi", necessario per la configurabilità della novazione, se le parti, nel sostituire l'oggetto dell'obbligo precedente, richiamano tutti gli altri patti già stipulati, in tal modo consentendo la coesistenza tra la nuova e l'originaria obbligazione, come nel caso in cui un preliminare di cessione di azienda tra una società in accomandita semplíce ed un terzo, stipulato dal socio accomandatario nella qualità e in proprio, quale garante degli obblighi della società, sia sostituito da un preliminare di cessione di quote sociali dello stesso accomandatario al medesimo promissario acquirente, perché il trasferimento di quote sociali non implica il trasferimento del patrimonio sociale, di cui anche le società di persone conservano l'autonomia, con conseguente separazione dei rapporti sociali da quelli dei soci sia tra loro, sia con i terzi.

 

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