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Sentenze della Corte di Cassazione

 

 

Archivio

Raccolta di sentenze, d'interesse notarile, della Corte di Cassazione Civile, organizzate per argomenti.Le sentenze si susseguono, in ordine cronologico decrescente, a partire dalla piu' recente

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E' possibile consultare le recenti sentenze della Corte di Cassazione d'interesse notarile suddivise per materia. Le sentenze sono catalogate per argomento trattato, data e numero

 
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SENTENZA N. 14733 DEL 14 NOVEMBRE 2000

Possesso - effetti - usucapione - interruzione e sospensione - in genere - atti di disposizione del diritto di proprietà da parte del titolare di esso - idoneità ad interrompere il decorso del tempo utile ad usucapire - esclusione - conflitto fra aggiudicatario dell'immobile in sede di esecuzione forzata ed acquirente per usucapione.

Per il disposto dell'art. 1165 cod. civ. l'applicabilità alla prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura dell'istituto. Ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli notificati o comunicati. Pertanto nessuna rilevanza possono assumere ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento dello ius possessionis che il possessore continua ad esercitare, né può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene, restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del possessore.

SENTENZA N. 14731 DEL 14 NOVEMBRE 2000

- I -

Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e condominio - spazi per parcheggi - vincolo di destinazione ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - natura - limitazione legale della proprietà - diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio - effetti - efficacia erga omnes - azionabilità nei confronti degli acquirenti dall'originario costruttore venditore degli spazi vincolati a parcheggio - da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dall'originario costruttore venditore che si sia riservata rio del diritto sui medesimi spazi - ammissibilità - litisconsorzio necessario nei confronti dell'originario costruttore venditore - esclusione.

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - in genere - spazi per parcheggi - vincolo di destinazione ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - natura - limitazione legale della proprietà - diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio - effetti - efficacia erga omnes - azionabilità nei confronti degli acquirenti dall'originario costruttore venditore degli spazi vincolati a parcheggio - da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dall'originario costruttore venditore che si sia riservatario del diritto sui medesimi spazi - ammissibilità - litisconsorzio necessario nei confronti dell'originario costruttore venditore - esclusione.

Urbanistica - in genere - spazi per parcheggi - vincolo di destinazione ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - natura - limitazione legale della proprietà - diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio - effetti - efficacia erga omnes - azionabilità nei confronti degli acquirenti dall'originario costruttore venditore degli spazi vincolati a parcheggio - da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dall'originario costruttore venditore che si sia riservatario del diritto sui medesimi spazi – ammissibilità - litisconsorzio necessario nei confronti dell'originario costruttore venditore - esclusione.

Usufrutto - uso - abitazione - uso (nozione, caratteri, distinzioni) - spazi per parcheggi - vincolo di destinazione ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - natura - limitazione legale della proprietà - diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio - effetti - efficacia erga omnes - azionabilità nei confronti degli acquirenti dall'originario costruttore venditore degli spazi vincolati a parcheggio - da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari dall'originario costruttore venditore che si sia riservatario del diritto sui medesimi spazi - ammissibilità - litisconsorzio necessario nei confronti dell'originario costruttore venditore - esclusione.

Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, norma imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò sostituite di diritto dalla norma imperativa. Il suddetto vincolo si traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e l'efficacia. Pertanto coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari dall'originario costruttore - venditore il quale, eludendo il vincolo, abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso soltanto nei confronti dei terzi ai quali l'originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio. In tale giudizio la pronuncia di nullità delle clausole dei contratti conclusi dall'originario costruttore- venditore con gli attori, con la conseguente integrazione di quei negozi col comando della norma imperativa, ben può essere adottata incidenter tantum, in modo che essa non costituisca giudicato nei confronti dell'originario costruttore - venditore, non convenuto in giudizio e si ponga solo come momento del procedimento motivazionale imposto dal meccanismo di sostituzione di diritto richiesto dall'art. 1419 cod. civ.. La presenza in giudizio del costruttore – venditore non s'impone nemmeno in ragione del suo diritto personale a conseguire dagli attori l'integrazione del prezzo di acquisto in conseguenza del richiesto riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati a parcheggio, in quanto tale diritto al conguaglio non deriva direttamente dalla stessa norma imperativa bensì, ex art. 1374 cod. civ., dai singoli contratti di acquisto.

- II -

Urbanistica - in genere - nuove costruzioni - riserva di spazi a parcheggio ex art. 41 sexies della legge urbanistica - verifica della conformità degli spazi alla misura stabilita dalla legge - accertamento riservato alla P.A. in sede di rilascio della concessione edilizia - rimozione e trasferimento del vincolo di destinazione su altre aree idonee - ammissibilità - limiti - variante alla concessione edilizia - necessità

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - in genere - nuove costruzioni - riserva di spazi a parcheggio ex art. 41 sexies della legge urbanistica - verifica della conformità degli spazi alla misura stabilita dalla legge - accertamento riservato alla P.A. in sede di rilascio della concessione edilizia - rimozione e trasferimento del vincolo di destinazione su altre aree idonee - ammissibilità - limiti - variante alla concessione edilizia - necessità.

In tema di vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765,il rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria del fabbricato, così come richiesto dalla legge, è verificato dalla P.A., nel rilascio della concessione edilizia. La rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree individuate in sede di rilascio della concessione edilizia come condizione essenziale per lo stesso rilascio, può avvenire soltanto tramite una nuova concessione in variante, al fine di trasferirlo su altre zone riconosciute idonee.

- III -

Usufrutto - uso - abitazione - uso (nozione, caratteri, distinzioni) - diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - estinzione per non uso ventennale ex art. 1014 cod. civ. - applicabilità.

Al diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio di cui all'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n .765, è applicabile il modo di estinzione per non uso protrattosi per venti anni, previsto dal combinato disposto degli artt. 1014 n. 1) e 1026 cod.civ..

- IV -

Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla trascrizione - domande giudiziali - vincolo a parcheggio ex art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - natura - limitazione legale della proprietà - domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel vincolo - assoggettabilità a trascrizione ex art. 2652, n. 6, cod. civ. - esclusione.

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - in genere - vincolo a parcheggio ex art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - natura - limitazione legale della proprietà - domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel vincolo - assoggettabilità a trascrizione ex art. 2652, n. 6, cod. civ. - esclusione.

Il vincolo a parcheggio stabilito dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, costituendo un limite legale della proprietà, si trasferisce con la proprietà senza bisogno di trascrizione, al pari di ogni altra limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che la domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel vincolo, ancorché fondata sulla nullità delle clausole negoziali apposte in violazione del vincolo stesso, non è soggetta a trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 6) cod. civ..

SENTENZA N. 14528 DELL'8 NOVEMBRE 2000

Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - tra immobile e immobile - bene accessorio in proprietà comune - vincolo pertinenziale a favore di singoli beni principali ciascuno in proprietà esclusiva - ammissibilità - fondamento.

È ammissibile una pertinenza in comunione al servizio di più immobili appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza stessa. L'asservimento reciproco del bene comune (accessorio) consente di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari di vincolare i beni accessori comuni a favore delle rispettive proprietà esclusive (beni principali).

SENTENZA N. 14516 DELL'8 NOVEMBRE 2000

Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - compensi per le prestazioni degli spedizionieri doganali - minimi tariffari - norme sulla inderogabilità degli stessi (art. 11 legge n. 1612 del 1960) e sulla nullità dei patti contrari (D.M. 6 luglio 1988, art. 5 all. Tariffa) - illegittimità per contrasto con normativa c.e.e. - richiamo alla sentenza della corte di giustizia C.E.E. n. 93/438 - obbligo del giudice di uniformarsi a tale decisione anche in sede di interpretazione della normativa nazionale - sussistenza.

Con riguardo ai minimi tariffari relativi ai compensi in favore degli spedizionieri doganali, previsti dal D.M. 6 luglio 1988, che, all'art. 5 dell'allegata tariffa, sancisce la nullità di ogni patto contrario, va radicalmente esclusa - a prescindere dall'indagine sulla legittimità della introduzione, per via regolamentare, della sanzione della nullità, attesa la mera inderogabilità delle tariffe approvate dal Consiglio nazionale dell'Ordine, disposta dall'art. 11 della legge n. 1612 del 1960 - non solo la nullità dei patti derogatori dei minimi stessi, ma altresì' la stessa inderogabilità di questi ultimi, di cui al citato art. 11, per contrasto con gli artt. 5 e 85 del Trattato CEE in tema di libera concorrenza; e ciò in armonia con il deliberato della sentenza della Corte di giustizia CEE in causa C - 35/96, dalla quale il giudice non può discostarsi, neppure nella semplice attività di interpretazione della normativa nazionale.

SENTENZA N. 14350 DEL 3 NOVEMBRE 2000


Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere - destinazione oggettiva e funzionale di una cosa al servizio dell'altra - destinazione operata dal proprietario - esclusione del vincolo pertinenziale ad opera dell'originario proprietario della cosa principale ed accessoria - sussistenza dell'utilità della cosa accessoria rispetto alla principale – irrilevanza.

La destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale dell'una al servizio dell'altra o dalla destinazione operata dal proprietario di quest'ultima. Per converso la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due porzioni immobiliari ad opera dell'originario proprietario di entrambe non consente d'affermare la sussistenza del vincolo pertinenziale pur ove possa apparire ragionevole l'utilità di quella accessoria rispetto alla principale.

SENTENZA N. 14337 DEL 2 NOVEMBRE 2000

Mutuo - estinzione - in genere - condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del D.P.R. n. 7 del 1976 - dichiarazione dell'istituto mutuante di volersene avvalere - estinzione del mutuo - esclusione - permanenza del rapporto - decorrenza degli interessi convenzionali.

Il rapporto di mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito fondiario non si estingue per effetto della dichiarazione dell'istituto mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva prevista dall'art. 15 del D.P.R. 21 gennaio 1996, n. 7 e perdura fino al momento in cui il mutuatario adempie completamente le proprie obbligazioni, con la conseguenza che durante tale periodo gli interessi convenzionali, ancorché convertiti in interessi di mora, continuano a decorrere al tasso pattuito.

SENTENZA N. 14165 DEL 27 OTTOBRE 2000

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere - disciplina ex art. 720 cod. civ. - criterio del sorteggio - applicabilità - esclusione - frazionamento in natura del bene - esclusione - vendita all'incanto - rimedio residuale - condizioni.

L'art. 720 cod. civ. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre l'art. 729 cod. civ. riguarda la divisione degli immobili divisibili con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi nel primo caso all'estrazione a sorte e nel secondo all'attribuzione. Ne consegue che nell'ipotesi dell'immobile indivisibile, deve escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta estraneo alla disciplina dell'art. 720 cod. civ. l'eventualità di un frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all'incanto è configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero.

SENTENZA N. 12486 DEL 21 SETTEMBRE 2000

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - procura notarile - generica indicazione ad litem senza riferimento alla controversia - nullità.

La procura notarile rilasciata con l'espressione ad litem (nella specie con l'espressione in lingua tedesca gegen ananghing) senza alcun riferimento specifico alla causa e alle generalità della controparte è radicalmente nulla, non potendo valere né come procura generale, in mancanza di una esplicita volontà manifestata in tal senso, né come procura speciale, per la carenza di riferimenti ad una specifica controversia.

SENTENZA N. 11922 DELL'11 SETTEMBRE 2000

Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - in genere - associazioni fra professionisti - mandato rilasciato dal cliente al singolo professionista - presunzione di estensione del mandato a tutti i professionisti dell'associazione, impersonalmente e collettivamente - esclusione.

Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello studio medesimo.

SENTENZA N. 9358 DEL 14 LUGLIO 2000

Usi civici - in genere - usi legittimamente liquidati su di un terreno acquistato iure privatorum dal comune - reviviscenza degli usi civici - inammissibilità.

È inammissibile la reviviscenza degli usi civici legittimamente liquidati su di un terreno acquistato iure privatorum, in virtù di una delibera di destinazione del Comune.

SENTENZA N. 9234 DEL 12 LUGLIO 2000

Beni - pertinenze - regime - in genere - rapporto pertinenziale - destinazione ed uso - limitazione contrattuale - ammissibilità - limiti.

In tema di pertinenze, è ben possibile limitare contrattualmente la destinazione e l'uso di un bene, assegnato in modo durevole a servizio o ornamento di un'altra cosa, purché rimanga salva la funzione e la natura pertinenziale del bene (nella specie è stata confermata la sentenza di merito che, in applicazione del divieto di modifica di destinazione imposto dal regolamento condominiale contrattuale, aveva dichiarato il condomino obbligato al rispetto della destinazione originaria a deposito del solaio, pur se pertinenza dell'appartamento di sua esclusiva proprietà, adibito ad abitazione).

SENTENZA N. 9027 DEL 6 LUGLIO 2000

Titoli di credito - assegno bancario - regresso - protesto - nei confronti del titolare del conto corrente - inosservanza dei termini - conseguenze - risarcimento del danno - esclusione.

In tema di protesto per mancato pagamento di assegno bancario (nella specie per estinzione del conto corrente), è priva di rilievo l'inosservanza dei termini perentori per la levata del protesto medesimo nei confronti del titolare del conto corrente, il quale, non avendo l'azione di regresso, non è portatore di un interesse tutelato dalla legge al rispetto dei termini stessi, dalla cui inosservanza non può derivare un danno meritevole di risarcimento.

SENTENZA N. 8878 DEL 3 LUGLIO 2000

Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche - disconoscimento della conformità all'originale - modalità e termini - disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - applicabilità - conseguenze - disconoscimento per la prima volta in appello - inammissibilità.

Le copie fotografiche o fotostatiche di un documento hanno, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., la stessa efficacia probatoria degli originali, quando la conformità a questi è attestata da un pubblico ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro la quale sono prodotti. Il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento è soggetto alle modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. per cui non può essere effettuato per la prima volta in appello.

SENTENZA N. 8659 DEL 26 GIUGNO 2000

Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere – soggetto legittimato a destinare durevolmente una cosa al servizio di un’altra - proprietario di entrambe le cose - necessità - difetto - rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra i due proprietari - necessità.

La destinazione durevole di una cosa al servizio di un’altra dà luogo ad un rapporto pertinenziale ai sensi dell’art. 817 cod. civ. solo se effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento su entrambe le cose; qualora, al contrario, le cose appartengano a due proprietari diversi, la destinazione dell’una a servizio dell’altra può avvenire solo in forza di un rapporto obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cose principale e quello della cosa accessoria.

SENTENZA N. 8239 DEL 16 GIUGNO 2000

Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - ordinamento ed amministrazione - capacità dell’associazione - personalità giuridica - esclusione - soggettività giuridica - configurabilità - fondamento - effetti sul piano sostanziale e processuale.

I cosiddetti enti non riconosciuti, quelli, cioè, sprovvisti della personalità giuridica - che ha l’effetto di conferire, in relazione alla disciplina della responsabilità, l’autonomia patrimoniale perfetta -, sono comunque dotati di soggettività giuridica, costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati (o soci, nel caso di società di persone). Tale impostazione deriva da una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto, per un verso, dell’art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, per l’altro, dello stesso dato codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla legge n. 52 del 1985, dell’art. 2659 cod. civ., che comprende anche le associazioni non riconosciute - e le società semplici - tra i soggetti intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi formazione, dell’art. 24, terzo comma, dello stesso codice, in tema di esclusione degli associati solo per "gravi motivi".

SENTENZA N. 8171 DEL 15 GIUGNO 2000

- I -


Fonti del diritto - trattamento dello straniero - condizione di reciprocità - sussistenza - contestazione - onere probatorio - soggetto gravato.

L’esistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione.

- II –

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - condizione di reciprocità ex art. 16 delle preleggi - legge straniera assicurante la condizione di reciprocità - accertamento del giudice di merito secondo il principio iura novit curia - esclusione - accertamento secondo i principi in tema di onere della prova - necessità sindacato di legittimità - esclusione - limiti.

L’accertamento della legge straniera che assicuri la condizione di reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi è compito riservato al giudice di merito, che è tenuto a procedere non già secondo il principio iura novit curia, bensì secondo i criteri generali in tema di onere della prova, configurandosi la legge straniera, in seno alla controversia instauratasi dinanzi al giudice nazionale, come mero fatto presupposto perché operi la condizione di reciprocità di cui al citato art. 16. Detto accertamento, se motivato in assenza di vizi logici o giuridici, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità della S.C.

SENTENZA N. 8107 DEL 14 GIUGNO 2000

Titoli di credito - in genere rinvio a leggi speciali - "dematerializzazione" ex D.Lgs. n. 213 del 1998 - portata - individuazione dei titoli - necessità.

La "dematerializzazione" (o "decartolarizzazione") dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231 del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la necessità dell’individuazione, a norma dell’art. 1378 cod. civ., attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito.

SENTENZA N. 6864 DEL 25 MAGGIO 2000

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - patto commissorio - divieto del - conseguenze - nullità del patto – sussistenza nullità dell’obbligazione restitutoria ad esso collegata - esclusione.

In tema di patto commissorio, la sanzione della nullità prevista dalla norma di cui all’art. 2744 cod. civ. riguarda il solo patto commissorio stipulato a latere dell’obbligazione restitutoria (con conseguente inefficacia del trasferimento del bene oggetto della stipulazione, ex art. 2744 cit.), e non anche detta obbligazione restitutoria, che resta del tutto valida indipendentemente dalle sorti del patto accessorio vietato.

SENTENZA N. 6732 DEL 23 MAGGIO 2000

Lavoro - lavoro autonomo - contratto d’opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere - determinazione - criteri.

In tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale, l’art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo luogo, l’accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non vincolante) delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso a tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.

SENTENZA N. 6350 DEL 16 MAGGIO 2000

Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute – rapporti esterni - rappresentanza - obbligazioni assunte, in nome dell’associazione, da associati sforniti di poteri rappresentativi - applicabilità, a favore dei terzi, del principio dell’apparenza - conseguenze - responsabilità dei suddetti associati nei confronti degli altri associati e dell’associazione - configurabilità - fattispecie.

Delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da un associato di un’associazione non riconosciuta il quale, ancorché sfornito dei relativi poteri rappresentativi, abbia agito in nome dell’associazione, rispondono sia il fondo comune dell’associazione sia, personalmente e solidalmente, le singole persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, secondo quanto stabilito dall’art. 38 cod. civ. Infatti, in mancanza di ogni forma di pubblicità sui poteri di rappresentanza secondo l’ordinamento interno delle associazioni non riconosciute, per i terzi, ai quali sia obiettivamente impossibile verificare i poteri rappresentativi della controparte, non può che operare il principio dell’apparenza, in base al quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l’associazione è sufficiente alla valida stipulazione del contratto e al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante sia per l’associazione non riconosciuta. Ciò non esclude, peraltro, che il suddetto difetto di poteri rappresentativi comporti, sul piano dei rapporti interni, una responsabilità dell’associato medesimo nei confronti degli altri associati e dell’associazione. (Fattispecie relativa ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’associazione sindacale instaurato e gestito da associati privi di poteri rappresentativi).

SENTENZA N. 6001 DEL 10 MAGGIO 2000

Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere - bene accessorio in proprietà comune pro indiviso - vincolo pertinenziale a favore di singoli beni principali, ciascuno in proprietà esclusiva - vendita di quota del bene accessorio a terzi - cessazione del vincolo pertinenziale - fondamento.

Qualora a seguito della vendita di una quota in proprietà indivisa di un bene accessorio la qualità di proprietario pro indiviso del bene accessorio e di proprietario esclusivo del bene principale non coincida più nello stesso soggetto, il vincolo pertinenziale viene a cessare per l'atto di disposizione del bene accessorio da parte del proprietario della cosa principale non essendo ipotizzabile con l'ingresso nel rapporto di un terzo non proprietario del bene principale, la sussistenza della volontà di quest'ultimo di vincolare la sua quota di proprietà del bene accessorio a favore del bene principale di proprietà altrui.

SENTENZA N. 5651 DEL 5 MAGGIO 2000

Usi civici - accertamento - contratto di affitto di terre gravate da usi civici - presunzione di inesistenza di uso civico sulle medesime - esclusione.

Dalla stipulazione di contratti di affitto di un terreno non può inferirsi l'inesistenza di usi civici sul medesimo perché il diritto naturale degli abitanti di ritrarre i mezzi essenziali di vita dalle terre dove dimorano, ha un contenuto definito e ristretto, che non impedisce ai proprietari privati di tali terre di sfruttarne le risorse residue.

SENTENZA N. 5583 DEL 4 MAGGIO 2000

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - clausola compromissoria contenuta in atto costitutivo di società costituita in Italia tra cittadini italiani e cittadini stranieri - dichiarazione di incompetenza da parte degli arbitri nominati in base a detta clausola - possibilità per il cittadino straniero di adire il giudice nazionale - sussistenza - condizione di reciprocità - rilevanza - esclusione.

L'atto costitutivo di una società commerciale costituita in Italia tra cittadini stranieri e cittadini italiani può contenere una clausola compromissoria, e, nell'ipotesi in cui gli arbitri nominati in virtù della suddetta clausola abbiano declinato la propria competenza, ben può il cittadino straniero adire il giudice, senza che si imponga il controllo della condizione di reciprocità, posto che lo straniero può sempre convenire il cittadino italiano davanti al giudice nazionale, senza che sia necessario accertare se quest'ultimo potrebbe proporre le stesse domande davanti al giudice dello stato di appartenenza dello straniero, spiegando rilievo la condizione di reciprocità solo in relazione al fondamento nel merito della pretesa avanzata.

SENTENZA N. 4844 DEL 14 APRILE 2000

Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia - verbali redatti da pubblici ufficiali ex legge n. 689 del 1981 - efficacia probatoria - fede privilegiata - estensione alle circostanze risolventesi in apprezzamenti personali - inammissibilità.

La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell'art. 2700 cod. civ., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella normalmente presenze in ciascun soggetto.

SENTENZA N. 4842 DEL 14 APRILE 2000


Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - clausola compromissoria - autonomo contratto ad effetti processuali - configurabilità - valutazione autonoma della sua validità - necessità - conseguenze - nullità del contratto principale per difformità dell'accettazione - operatività della clausola compromissoria - ammissibilità - fattispecie relativa a proposta di acquisto immobiliare e a domanda di restituzione dell'inerente deposito cauzionale, cumulata a cause connesse ininfluenti sulla competenza arbitrale ex art. 819-bis cod. proc. civ. .

La cosiddetta clausola compromissoria costituisce un contratto, ad effetti processuali, a se stante, anche quando - come prevalentemente accade - è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; né, data la loro autonoma funzione, tra i due con tratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall'art. 808, terzo comma, cod. civ. (come novellato dalla legge n. 25 del 1994), secondo cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. Ne consegue che la clausola compromissoria contenuta in una proposta contrattuale può ritenersi operante anche se l'accettazione contiene modifiche riguardanti la sola parte sostanziale del contratto, perché la relativa causa di nullità del contratto (mancanza di accordo delle parti) non incide sulla validità della clausola compromissoria. (Fattispecie relativa a clausola compromissoria contenuta in una proposta di acquisto immobiliare formulata tramite un intermediario e letteralmente formulata con riferimento alle controversie insorgenti in merito alla proposta stessa; la S.C. ha ritenuto la competenza arbitrale per la domanda di restituzione del deposito cauzionale nella parte in cui era diretta nei confronti del virtuale venditore - che detta clausola aveva accettato -, esclusa la rilevanza della proposizione della stessa domanda davanti al giudice ordinario anche contro altri soggetti, stante la non incidenza della connessione sulla competenza arbitrale, a norma dell'art. 819-bis cod. proc. civ.).

SENTENZA N. 3997 DEL 30 APRILE 2000

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - volontaria - concessione - per crediti futuri - inammissibilità - per crediti eventuali derivanti da rapporto già esistente - ammissibilità - condizioni - indicazione degli estremi del rapporto nel titolo - necessità.

Il titolo costitutivo dell'ipoteca, al fine di soddisfare il requisito della specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, e ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tal caso il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare "il rapporto già esistente" dal quale il credito può nascere.

SENTENZA N. 2989 DEL 15 MARZO 2000

Circolazione stradale - veicoli - pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e statistica veicoli - consegna all'acquirente di foglio complementare, carta di circolazione e dichiarazione autenticata di vendita - diritto di questi di pretendere che il venditore trascriva sul PRA l'acquisto a suo favore per godere o trasferire a terzi il veicolo - insussistenza - sufficienza, ai predetti fini, dei documenti ottenuti.

L'acquirente di un autoveicolo - per il cui acquisto è sufficiente l'incontro anche verbale dei consensi - non ha diritto, per godere o disporre del mezzo trasferendolo a terzi, di pretendere che il venditore regolarizzi il precedente acquisto a suo favore nel PRA, se questi gli ha consegnato carta di circolazione, foglio complementare e dichiarazione autenticata di vendita, perché tali documenti sono sufficienti ai predetti fini.

SENTENZA N. 2473 DEL 4 MARZO 2000

Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere - unità immobiliari ed aree di parcheggio - vincolo pertinenziale ex lege sussistenza.

In tema di pertinenze, tra le singole unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini e le relative aree di parcheggio esiste un vincolo pertinenziale ex lege, previsto dalla norma di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a mente della quale "gli spazi di cui all'art. 18 della legge 765/67 costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi degli artt. 817, 818 ed 819 c.c.).

SENTENZA N. 2471 DEL 4 MARZO 2000

Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - rapporti esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione - assimilabilità alla fideiussione - configurabilità.

La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne (neppure in parte) un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione.

SENTENZA N. 1869 DEL 18 FEBBRAIO 2000

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine delle ipoteche - estensioni degli effetti - iscrizione ipotecaria - effetti - estensione agli interessi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2855 cod. civ. - condizioni.

Gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2855 cod. civ., senza che tale estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare della somma per la quale è stata compita l'iscrizione ipotecaria, purché la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione.

Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine delle ipoteche - estensioni degli effetti - interessi convenzionali triennali - iscrizione globale - configurabilità - interessi legali - collocazione nel grado del capitale successivamente al computo - ammissibilità.

Il creditore può iscrivere ipoteca per una somma globale per gli interessi convenzionali "triennali", lasciando invece che gli interessi legali successivi al "triennio", che ugualmente godono della collocazione nello stesso grado del capitale, vengano collocati solo quando siano accertate le variabili del tasso degli interessi legali e del tempo tra l'anno successivo al pignoramento e la data della vendita.

SENTENZA N. 1705 DEL 15 FEBBRAIO 2000

Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in genere - scrittura privata - conseguenze - autografia della sottoscrizione - piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni contenute nell'atto - eventuali correzioni del testo aggiunto a macchina o manualmente - conseguente nullità - esclusione.

Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - in genere - autografia della sottoscrizione della procura alle liti - piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni contenute nell'atto - eventuali correzioni del testo aggiunto a macchina o manualmente - conseguente nullità - esclusione.

La procura speciale apposta in calce o a margine di un atto giudiziario integra una scrittura privata e pertanto l'autografia della sottoscrizione di essa con la successiva certificazione del difensore, ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., attribuisce a detta procura, in mancanza di querela di falso da parte del sottoscrittore, valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute, con la conseguenza che le eventuali correzioni del testo, redatto a macchina o manualmente (eventualmente anche da soggetto diverso dal sottoscrittore) non costituiscono causa di nullità dell'atto.

SENTENZA N. 1501 DELL’11 FEBBRAIO 2000

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - acquisti del coniuge del fallito - presunzione muciana - riforma del diritto di famiglia ex legge n. 151 del 1975 - sopravvivenza della operatività della presunzione - nelle fattispecie sottoposte al regime di comunione legale fra i coniugi - esclusione - nelle fattispecie caratterizzate, invece, dal regime di separazione dei beni - operatività della presunzione - esclusione - fondamento.

A seguito della riforma del diritto di famiglia introdotta con legge n.151 del 1975, la cosiddetta "presunzione muciana" di cui all'art. 70 della legge fallimentare, si rende inoperante sia con riguardo alle fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi, sia con riguardo a quelle caratterizzate, invece, dal regime della separazione dei beni. Quanto alle prime, l'ostacolo alla operatività della presunzione suddetta, è frapposto non tanto dall'irrilevanza, ai fini della comunione, dei profili di chi, fra i due coniugi, compia l'acquisto, o della provenienza del danaro, quanto piuttosto dalla "rete di principi" che, a seguito della riforma, qualifica la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, facendone l'espressione di precisi valori costituzionali, quali quelli della parità e della pari dignità dei coniugi. Questi stessi principi, in quanto ispirano, sebbene in forme del tutto diverse, anche l'istituto della separazione dei beni, laddove, nelle ipotesi da questo governate, si traducono nella tutela della effettività degli acquisti che ciascun coniuge compie, vista quale espressione della sua autonomia e della sua capacità di lavoro, rendono del pari inoperante, anche in questo caso, la cosiddetta "presunzione muciana".

SENTENZA N. 1314 DEL 7 FEBBRAIO 2000

Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - sottoscrizione - firma di girata riconosciuta, o non assoggettata a querela di falso – effetti - nel giudizio cambiario - esecutività del titolo - circostanze attinenti al rapporto sottostante - rilevanza - esclusione.

La presenza sul retro della cambiale della firma di girata, attesa l'astrattezza del negozio cambiario, determina l'esecutività del titolo, che produce gli effetti cartolari che lo caratterizzano, indipendentemente dalla sussistenza di circostanze attinenti al rapporto sottostante, le quali possono, se del caso, assumere rilievo solo in un eventuale giudizio causale. (Nella specie, il giudice di primo grado aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso con riferimento a cambiali protestate, in base alla circostanza, dedotta dall'opponente, che la firma di girata sarebbe stata apposta per errore dallo stesso; la Corte di merito aveva accolto l'appello dell'opposto con decisione confermata dalla S.C., alla stregua del principio di cui in massima).

SENTENZA N. 866 DEL 26 GENNAIO 2000

Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali immobiliari - decennale - titolo idoneo al trasferimento della proprietà - assoluta identità dell'immobile posseduto e di quello acquistato - accertamento - necessità - integrazione delle risultanze del titolo con quelle del possesso - ammissibilità - esclusione.

L'usucapione decennale presuppone l'acquisto in buona fede di un immobile "a non domino" e l'identità tra zona alienata e zona posseduta, nonché la trascrizione del titolo il quale deve specificamente riguardare l'immobile che si è inteso con esso trasferire e del quale si sostiene l'acquisto per decorso del decennio. Il titolo stesso è elemento autonomo ed essenziale, nel senso che deve indicare esattamente l'immobile ed il diritto immobiliare trasmesso, poiché la perfetta ed assoluta identità fra l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino" va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo d'acquisto e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le risultanze dell'uno con quelle dell'altro.

SENTENZA N. 410 DEL 15 GENNAIO 2000

Associazioni e fondazioni - in genere - costituzione - atto scritto ad substantiam - necessità - esclusione - conseguenze.

L'esistenza di un'associazione non è condizionata ad alcuna formalità e per la sua costituzione non è quindi necessario né l'atto pubblico, prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica e neppure, salvo i casi specificamente disciplinati, l'atto scritto. La circostanza che quest'ultimo sia necessario per procedere alla trascrizione degli acquisti di diritti reali immobiliari, non incide sulla validità di questi ultimi ma solo sulla loro opponibilità a terzi.

SENTENZA N. 13558 del 4 DICEMBRE 1999

Elementi costitutivi - "Corpus possessionis" (potere di fatto sulla cosa) - In genere - Possesso in atto di un fondo - Sopravvento di un decreto di esproprio Effetti automatici - Venir meno del possesso e sua trasformazione in detenzione - Esclusione

Tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio per pubblica utilità non possono ricomprendersi né il venir meno del possesso del bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo, né il mutamento in detenzione dell'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in essere un atto di immissione nel possesso del bene.

SENTENZA N. 13184 del 26 NOVEMBRE 1999

Effetti - Usucapione - In genere - Accertamento - Domanda giudiziale - Proponibilità nei confronti della curatela fallimentare - Sussistenza - Fondamento

E' proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il carattere di acquìsto a titolo originario che, con essa, si intende far verificare, ed a ciò non risultando di ostacolo gli artt. 42 e 45 della legge fallimentare. La prima delle due disposizioni, infatti, limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito - con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere riferita a "fatti" acquisitivi di diritti reali tipici (che si assumono ) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito La seconda , a sua volta, avendo riguardo espressamente - in applicazione della stessa regola posta, per l'esecuzione individuale, dall'art. 2914 c.c. alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di "atti", si rivela del tutto estranea all'ipotesi in esame, non essendo configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l'accertamento dell'usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l'art. 2651 c.c. si limita a disporre al riguardo una forma di "trascrizione" (della sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema pubblicitario.

 

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