SENTENZA N. 14733 DEL 14
NOVEMBRE 2000
Possesso - effetti -
usucapione - interruzione e sospensione - in genere - atti di
disposizione del diritto di proprietà da parte del titolare di esso -
idoneità ad interrompere il decorso del tempo utile ad usucapire -
esclusione - conflitto fra aggiudicatario dell'immobile in sede di
esecuzione forzata ed acquirente per usucapione.
Per il disposto dell'art. 1165 cod. civ. l'applicabilità alla
prescrizione acquisitiva delle disposizioni relative alla sospensione
ed alla interruzione della prescrizione estintiva ha come limite la
compatibilità di tali disposizioni con la peculiare natura
dell'istituto. Ne discende che ai fini dell'interruzione del decorso
del termine utile per l'usucapione sono inidonei quegli atti
dispositivi del proprietario che non siano diretti al recupero del
possesso, tanto nel caso in cui siano del tutto ignorati dal
possessore, quanto nel caso in cui gli siano a qualsiasi titoli
notificati o comunicati. Pertanto nessuna rilevanza possono assumere
ai fini della decisione sulla domanda di accertamento dell'avvenuta
usucapione gli atti di costituzione di ipoteche compiuti dal
proprietario del bene, non comportando questi alcun trasferimento
dello ius possessionis che il possessore continua ad esercitare, né
può riconoscersi effetto interruttivo al processo di esecuzione
promosso dai creditori nei confronti del proprietario del bene,
restando escluso che il decreto di aggiudicazione emesso in questa
sede possa prevalere sull'usucapione maturata in favore del
possessore.
SENTENZA N. 14731
DEL 14 NOVEMBRE 2000
- I -
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - comunione e
condominio - spazi per parcheggi - vincolo di destinazione ex art. 41
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 - natura - limitazione
legale della proprietà - diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio -
effetti - efficacia erga omnes - azionabilità nei confronti degli
acquirenti dall'originario costruttore venditore degli spazi vincolati
a parcheggio - da parte degli acquirenti delle singole unità
immobiliari dall'originario costruttore venditore che si sia riservata
rio del diritto sui medesimi spazi - ammissibilità - litisconsorzio
necessario nei confronti dell'originario costruttore venditore -
esclusione.
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato
- norme di edilizia - violazione - in genere - spazi per parcheggi -
vincolo di destinazione ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942,
n. 1150 - natura - limitazione legale della proprietà - diritto reale
d'uso sulle aree a parcheggio - effetti - efficacia erga omnes -
azionabilità nei confronti degli acquirenti dall'originario
costruttore venditore degli spazi vincolati a parcheggio - da parte
degli acquirenti delle singole unità immobiliari dall'originario
costruttore venditore che si sia riservatario del diritto sui medesimi
spazi - ammissibilità - litisconsorzio necessario nei confronti
dell'originario costruttore venditore - esclusione.
Urbanistica - in genere - spazi per parcheggi - vincolo di
destinazione ex art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 -
natura - limitazione legale della proprietà - diritto reale d'uso
sulle aree a parcheggio - effetti - efficacia erga omnes -
azionabilità nei confronti degli acquirenti dall'originario
costruttore venditore degli spazi vincolati a parcheggio - da parte
degli acquirenti delle singole unità immobiliari dall'originario
costruttore venditore che si sia riservatario del diritto sui medesimi
spazi – ammissibilità - litisconsorzio necessario nei confronti
dell'originario costruttore venditore - esclusione.
Usufrutto - uso - abitazione - uso (nozione, caratteri, distinzioni) -
spazi per parcheggi - vincolo di destinazione ex art. 41 sexies della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 - natura - limitazione legale della
proprietà - diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio - effetti -
efficacia erga omnes - azionabilità nei confronti degli acquirenti
dall'originario costruttore venditore degli spazi vincolati a
parcheggio - da parte degli acquirenti delle singole unità immobiliari
dall'originario costruttore venditore che si sia riservatario del
diritto sui medesimi spazi - ammissibilità - litisconsorzio necessario
nei confronti dell'originario costruttore venditore - esclusione.
Il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio
dall'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il
testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, norma
imperativa, non può subire deroghe mediante atti privati di
disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono perciò
sostituite di diritto dalla norma imperativa. Il suddetto vincolo si
traduce in una limitazione legale della proprietà, che può essere
fatta valere, con l'assolutezza tipica dei diritti reali, nei
confronti dei terzi che ne contestino l'esistenza e l'efficacia.
Pertanto coloro che abbiano acquistato le singole unità immobiliari
dall'originario costruttore - venditore il quale, eludendo il vincolo,
abbia riservato a sé la proprietà di detti spazi, ben possono agire
per il riconoscimento del loro diritto reale d'uso soltanto nei
confronti dei terzi ai quali l'originario costruttore abbia alienato
le medesime aree destinate a parcheggio. In tale giudizio la pronuncia
di nullità delle clausole dei contratti conclusi dall'originario
costruttore- venditore con gli attori, con la conseguente integrazione
di quei negozi col comando della norma imperativa, ben può essere
adottata incidenter tantum, in modo che essa non costituisca giudicato
nei confronti dell'originario costruttore - venditore, non convenuto
in giudizio e si ponga solo come momento del procedimento
motivazionale imposto dal meccanismo di sostituzione di diritto
richiesto dall'art. 1419 cod. civ.. La presenza in giudizio del
costruttore – venditore non s'impone nemmeno in ragione del suo
diritto personale a conseguire dagli attori l'integrazione del prezzo
di acquisto in conseguenza del richiesto riconoscimento del diritto
d'uso sugli spazi vincolati a parcheggio, in quanto tale diritto al
conguaglio non deriva direttamente dalla stessa norma imperativa
bensì, ex art. 1374 cod. civ., dai singoli contratti di acquisto.
- II -
Urbanistica - in genere - nuove costruzioni - riserva di spazi a
parcheggio ex art. 41 sexies della legge urbanistica - verifica della
conformità degli spazi alla misura stabilita dalla legge -
accertamento riservato alla P.A. in sede di rilascio della concessione
edilizia - rimozione e trasferimento del vincolo di destinazione su
altre aree idonee - ammissibilità - limiti - variante alla concessione
edilizia - necessità
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato
- norme di edilizia - in genere - nuove costruzioni - riserva di spazi
a parcheggio ex art. 41 sexies della legge urbanistica - verifica
della conformità degli spazi alla misura stabilita dalla legge -
accertamento riservato alla P.A. in sede di rilascio della concessione
edilizia - rimozione e trasferimento del vincolo di destinazione su
altre aree idonee - ammissibilità - limiti - variante alla concessione
edilizia - necessità.
In tema di vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio
dall'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il
testo introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765,il
rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la
volumetria del fabbricato, così come richiesto dalla legge, è
verificato dalla P.A., nel rilascio della concessione edilizia. La
rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree individuate in sede di
rilascio della concessione edilizia come condizione essenziale per lo
stesso rilascio, può avvenire soltanto tramite una nuova concessione
in variante, al fine di trasferirlo su altre zone riconosciute idonee.
- III -
Usufrutto - uso - abitazione - uso (nozione, caratteri, distinzioni) -
diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio ex art. 41 sexies della
legge 17 agosto 1942, n. 1150 - estinzione per non uso ventennale ex
art. 1014 cod. civ. - applicabilità.
Al diritto reale d'uso sulle aree a parcheggio di cui all'art. 41
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, secondo il testo
introdotto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n .765, è
applicabile il modo di estinzione per non uso protrattosi per venti
anni, previsto dal combinato disposto degli artt. 1014 n. 1) e 1026
cod.civ..
- IV -
Trascrizione - atti relativi a beni immobili - atti soggetti alla
trascrizione - domande giudiziali - vincolo a parcheggio ex art. 18
della legge 6 agosto 1967, n. 765 - natura - limitazione legale della
proprietà - domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante
da quel vincolo - assoggettabilità a trascrizione ex art. 2652, n. 6,
cod. civ. - esclusione.
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato
- norme di edilizia - violazione - in genere - vincolo a parcheggio ex
art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 - natura - limitazione
legale della proprietà - domanda volta all'accertamento del diritto
d'uso derivante da quel vincolo - assoggettabilità a trascrizione ex
art. 2652, n. 6, cod. civ. - esclusione.
Il vincolo a parcheggio stabilito dall'art. 18 della legge 6 agosto
1967 n. 765, costituendo un limite legale della proprietà, si
trasferisce con la proprietà senza bisogno di trascrizione, al pari di
ogni altra limitazione legale della proprietà, con la conseguenza che
la domanda volta all'accertamento del diritto d'uso derivante da quel
vincolo, ancorché fondata sulla nullità delle clausole negoziali
apposte in violazione del vincolo stesso, non è soggetta a
trascrizione ai sensi dell'art. 2652, n. 6) cod. civ..
SENTENZA N. 14528
DELL'8 NOVEMBRE 2000
Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - tra immobile e immobile
- bene accessorio in proprietà comune - vincolo pertinenziale a favore
di singoli beni principali ciascuno in proprietà esclusiva -
ammissibilità - fondamento.
È ammissibile una pertinenza in comunione al servizio di più immobili
appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza
stessa. L'asservimento reciproco del bene comune (accessorio) consente
di ritenere implicitamente sussistente la volontà dei comproprietari
di vincolare i beni accessori comuni a favore delle rispettive
proprietà esclusive (beni principali).
SENTENZA N. 14516
DELL'8 NOVEMBRE 2000
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni
intellettuali - compenso (onorario) - in genere - compensi per le
prestazioni degli spedizionieri doganali - minimi tariffari - norme
sulla inderogabilità degli stessi (art. 11 legge n. 1612 del 1960) e
sulla nullità dei patti contrari (D.M. 6 luglio 1988, art. 5 all.
Tariffa) - illegittimità per contrasto con normativa c.e.e. - richiamo
alla sentenza della corte di giustizia C.E.E. n. 93/438 - obbligo del
giudice di uniformarsi a tale decisione anche in sede di
interpretazione della normativa nazionale - sussistenza.
Con riguardo ai minimi tariffari relativi ai compensi in favore degli
spedizionieri doganali, previsti dal D.M. 6 luglio 1988, che, all'art.
5 dell'allegata tariffa, sancisce la nullità di ogni patto contrario,
va radicalmente esclusa - a prescindere dall'indagine sulla
legittimità della introduzione, per via regolamentare, della sanzione
della nullità, attesa la mera inderogabilità delle tariffe approvate
dal Consiglio nazionale dell'Ordine, disposta dall'art. 11 della legge
n. 1612 del 1960 - non solo la nullità dei patti derogatori dei minimi
stessi, ma altresì' la stessa inderogabilità di questi ultimi, di cui
al citato art. 11, per contrasto con gli artt. 5 e 85 del Trattato CEE
in tema di libera concorrenza; e ciò in armonia con il deliberato
della sentenza della Corte di giustizia CEE in causa C - 35/96, dalla
quale il giudice non può discostarsi, neppure nella semplice attività
di interpretazione della normativa nazionale.
SENTENZA N. 14350 DEL 3 NOVEMBRE 2000
Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere -
destinazione oggettiva e funzionale di una cosa al servizio dell'altra
- destinazione operata dal proprietario - esclusione del vincolo
pertinenziale ad opera dell'originario proprietario della cosa
principale ed accessoria - sussistenza dell'utilità della cosa
accessoria rispetto alla principale – irrilevanza.
La destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria
rispetto ad altra considerata principale può derivare o dalla
destinazione oggettiva e funzionale dell'una al servizio dell'altra o
dalla destinazione operata dal proprietario di quest'ultima. Per
converso la specifica esclusione del rapporto pertinenziale tra due
porzioni immobiliari ad opera dell'originario proprietario di entrambe
non consente d'affermare la sussistenza del vincolo pertinenziale pur
ove possa apparire ragionevole l'utilità di quella accessoria rispetto
alla principale.
SENTENZA N. 14337
DEL 2 NOVEMBRE 2000
Mutuo - estinzione - in genere - condizione risolutiva prevista
dall'art. 15 del D.P.R. n. 7 del 1976 - dichiarazione dell'istituto
mutuante di volersene avvalere - estinzione del mutuo - esclusione -
permanenza del rapporto - decorrenza degli interessi convenzionali.
Il rapporto di mutuo concesso in base alle disposizioni sul credito
fondiario non si estingue per effetto della dichiarazione
dell'istituto mutuante di volersi avvalere della condizione risolutiva
prevista dall'art. 15 del D.P.R. 21 gennaio 1996, n. 7 e perdura fino
al momento in cui il mutuatario adempie completamente le proprie
obbligazioni, con la conseguenza che durante tale periodo gli
interessi convenzionali, ancorché convertiti in interessi di mora,
continuano a decorrere al tasso pattuito.
SENTENZA N. 14165
DEL 27 OTTOBRE 2000
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione
dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - in genere
- disciplina ex art. 720 cod. civ. - criterio del sorteggio -
applicabilità - esclusione - frazionamento in natura del bene -
esclusione - vendita all'incanto - rimedio residuale - condizioni.
L'art. 720 cod. civ. disciplina l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di
comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere
dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, mentre
l'art. 729 cod. civ. riguarda la divisione degli immobili divisibili
con conseguente formazione di quote uguali o diseguali, procedendosi
nel primo caso all'estrazione a sorte e nel secondo all'attribuzione.
Ne consegue che nell'ipotesi dell'immobile indivisibile, deve
escludersi nella divisione il criterio del sorteggio. Del pari resta
estraneo alla disciplina dell'art. 720 cod. civ. l'eventualità di un
frazionamento in natura del bene, mentre la vendita all'incanto è
configurata come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei
condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione
dell'intero.
SENTENZA N. 12486
DEL 21 SETTEMBRE 2000
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) -
contenuto e forma - procura notarile - generica indicazione ad litem
senza riferimento alla controversia - nullità.
La procura notarile rilasciata con l'espressione ad litem (nella
specie con l'espressione in lingua tedesca gegen ananghing) senza
alcun riferimento specifico alla causa e alle generalità della
controparte è radicalmente nulla, non potendo valere né come procura
generale, in mancanza di una esplicita volontà manifestata in tal
senso, né come procura speciale, per la carenza di riferimenti ad una
specifica controversia.
SENTENZA N. 11922
DELL'11 SETTEMBRE 2000
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni
intellettuali - in genere - associazioni fra professionisti - mandato
rilasciato dal cliente al singolo professionista - presunzione di
estensione del mandato a tutti i professionisti dell'associazione,
impersonalmente e collettivamente - esclusione.
Nell'ipotesi di associazione tra professionisti il mandato rilasciato
dal cliente ad uno di essi non può presumersi, atteso il carattere
personale e fiduciario del rapporto, con esso instaurato, rilasciato
impersonalmente e collettivamente a tutti i professionisti dello
studio medesimo.
SENTENZA N. 9358
DEL 14 LUGLIO 2000
Usi civici - in genere - usi legittimamente liquidati su di un terreno
acquistato iure privatorum dal comune - reviviscenza degli usi civici
- inammissibilità.
È inammissibile la reviviscenza degli usi civici legittimamente
liquidati su di un terreno acquistato iure privatorum, in virtù di una
delibera di destinazione del Comune.
SENTENZA N. 9234
DEL 12 LUGLIO 2000
Beni - pertinenze - regime - in genere - rapporto pertinenziale -
destinazione ed uso - limitazione contrattuale - ammissibilità -
limiti.
In tema di pertinenze, è ben possibile limitare contrattualmente la
destinazione e l'uso di un bene, assegnato in modo durevole a servizio
o ornamento di un'altra cosa, purché rimanga salva la funzione e la
natura pertinenziale del bene (nella specie è stata confermata la
sentenza di merito che, in applicazione del divieto di modifica di
destinazione imposto dal regolamento condominiale contrattuale, aveva
dichiarato il condomino obbligato al rispetto della destinazione
originaria a deposito del solaio, pur se pertinenza dell'appartamento
di sua esclusiva proprietà, adibito ad abitazione).
SENTENZA N. 9027
DEL 6 LUGLIO 2000
Titoli di credito - assegno bancario - regresso - protesto - nei
confronti del titolare del conto corrente - inosservanza dei termini -
conseguenze - risarcimento del danno - esclusione.
In tema di protesto per mancato pagamento di assegno bancario (nella
specie per estinzione del conto corrente), è priva di rilievo
l'inosservanza dei termini perentori per la levata del protesto
medesimo nei confronti del titolare del conto corrente, il quale, non
avendo l'azione di regresso, non è portatore di un interesse tutelato
dalla legge al rispetto dei termini stessi, dalla cui inosservanza non
può derivare un danno meritevole di risarcimento.
SENTENZA N. 8878
DEL 3 LUGLIO 2000
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche -
disconoscimento della conformità all'originale - modalità e termini -
disciplina ex artt. 214 e 215 cod. proc. civ. - applicabilità -
conseguenze - disconoscimento per la prima volta in appello -
inammissibilità.
Le copie fotografiche o fotostatiche di un documento hanno, ai sensi
dell'art. 2719 cod. civ., la stessa efficacia probatoria degli
originali, quando la conformità a questi è attestata da un pubblico
ufficiale ovvero non è espressamente disconosciuta dalla parte contro
la quale sono prodotti. Il disconoscimento della conformità
all'originale della copia fotostatica di un documento è soggetto alle
modalità e ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.
per cui non può essere effettuato per la prima volta in appello.
SENTENZA N. 8659 DEL 26
GIUGNO 2000
Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere – soggetto
legittimato a destinare durevolmente una cosa al servizio di un’altra
- proprietario di entrambe le cose - necessità - difetto - rapporto
obbligatorio convenzionalmente stabilito tra i due proprietari -
necessità.
La destinazione durevole di una cosa al servizio di un’altra dà luogo
ad un rapporto pertinenziale ai sensi dell’art. 817 cod. civ. solo se
effettuata dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di
godimento su entrambe le cose; qualora, al contrario, le cose
appartengano a due proprietari diversi, la destinazione dell’una a
servizio dell’altra può avvenire solo in forza di un rapporto
obbligatorio convenzionalmente stabilito tra il proprietario della
cose principale e quello della cosa accessoria.
SENTENZA N. 8239
DEL 16 GIUGNO 2000
Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute -
ordinamento ed amministrazione - capacità dell’associazione -
personalità giuridica - esclusione - soggettività giuridica -
configurabilità - fondamento - effetti sul piano sostanziale e
processuale.
I cosiddetti enti non riconosciuti, quelli, cioè, sprovvisti della
personalità giuridica - che ha l’effetto di conferire, in relazione
alla disciplina della responsabilità, l’autonomia patrimoniale
perfetta -, sono comunque dotati di soggettività giuridica,
costituendo soggetti autonomi vuoi sul piano sostanziale, vuoi su
quello processuale, con conseguente legittimazione a stare in
giudizio, senza che debbano essere rappresentati dai propri associati
(o soci, nel caso di società di persone). Tale impostazione deriva da
una interpretazione sistematica del diritto civile, che tiene conto,
per un verso, dell’art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali
ove si svolge la sua personalità, per l’altro, dello stesso dato
codicistico, avuto riguardo alla nuova formulazione, risultante dalla
legge n. 52 del 1985, dell’art. 2659 cod. civ., che comprende anche le
associazioni non riconosciute - e le società semplici - tra i soggetti
intestatari di beni immobili presso le conservatorie, nonché alla
lettura estensiva, per la tutela dei componenti di qualsiasi
formazione, dell’art. 24, terzo comma, dello stesso codice, in tema di
esclusione degli associati solo per "gravi motivi".
SENTENZA N. 8171
DEL 15 GIUGNO 2000
- I -
Fonti del diritto - trattamento dello straniero - condizione di
reciprocità - sussistenza - contestazione - onere probatorio -
soggetto gravato.
L’esistenza della condizione di reciprocità prevista dall’art. 16
delle preleggi, ponendosi come fatto costitutivo del diritto azionato
dallo straniero, deve da lui essere provata in caso di contestazione.
- II –
Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) -
condizione di reciprocità ex art. 16 delle preleggi - legge straniera
assicurante la condizione di reciprocità - accertamento del giudice di
merito secondo il principio iura novit curia - esclusione -
accertamento secondo i principi in tema di onere della prova -
necessità sindacato di legittimità - esclusione - limiti.
L’accertamento della legge straniera che assicuri la condizione di
reciprocità di cui all’art. 16 delle preleggi è compito riservato al
giudice di merito, che è tenuto a procedere non già secondo il
principio iura novit curia, bensì secondo i criteri generali in tema
di onere della prova, configurandosi la legge straniera, in seno alla
controversia instauratasi dinanzi al giudice nazionale, come mero
fatto presupposto perché operi la condizione di reciprocità di cui al
citato art. 16. Detto accertamento, se motivato in assenza di vizi
logici o giuridici, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità
della S.C.
SENTENZA N. 8107
DEL 14 GIUGNO 2000
Titoli di credito - in genere rinvio a leggi speciali - "dematerializzazione"
ex D.Lgs. n. 213 del 1998 - portata - individuazione dei titoli -
necessità.
La "dematerializzazione" (o "decartolarizzazione") dei titoli di
credito, secondo il regime compiutamente attuato dalla legge n. 231
del 1998, supera la fisicità del titolo, consentendone forme di
consegna e di trasferimento virtuali (agli effetti, ad esempio, della
costituzione in pegno), senza la movimentazione o addirittura neppure
la creazione del supporto cartaceo; essa non elimina, però, anche la
necessità dell’individuazione, a norma dell’art. 1378 cod. civ.,
attraverso meccanismi sia pure alternativi di scritturazione, del
titolo stesso come bene immateriale, configurandosi, altrimenti, in
relazione a questo, un credito e non più un titolo di credito.
SENTENZA N. 6864
DEL 25 MAGGIO 2000
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - patto commissorio
- divieto del - conseguenze - nullità del patto – sussistenza nullità
dell’obbligazione restitutoria ad esso collegata - esclusione.
In tema di patto commissorio, la sanzione della nullità prevista dalla
norma di cui all’art. 2744 cod. civ. riguarda il solo patto
commissorio stipulato a latere dell’obbligazione restitutoria (con
conseguente inefficacia del trasferimento del bene oggetto della
stipulazione, ex art. 2744 cit.), e non anche detta obbligazione
restitutoria, che resta del tutto valida indipendentemente dalle sorti
del patto accessorio vietato.
SENTENZA N. 6732
DEL 23 MAGGIO 2000
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d’opera - professioni
intellettuali - compenso (onorario) - in genere - determinazione -
criteri.
In tema di compensi spettanti ai prestatori d’opera intellettuale,
l’art. 2233 cod. civ. pone una gerarchia di carattere preferenziale
riguardo ai relativi criteri di liquidazione, indicando, in primo
luogo, l’accordo delle parti, in via soltanto subordinata le tariffe
professionali ovvero gli usi, in estremo subordine, infine, la
decisione del giudice, previo parere obbligatorio (anche se non
vincolante) delle associazioni professionali. Pertanto, il ricorso a
tali criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando
esista uno specifico accordo tra le parti, le cui pattuizioni
risultano preminenti su ogni altro criterio di liquidazione.
SENTENZA N. 6350
DEL 16 MAGGIO 2000
Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute – rapporti
esterni - rappresentanza - obbligazioni assunte, in nome
dell’associazione, da associati sforniti di poteri rappresentativi -
applicabilità, a favore dei terzi, del principio dell’apparenza -
conseguenze - responsabilità dei suddetti associati nei confronti
degli altri associati e dell’associazione - configurabilità -
fattispecie.
Delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da un associato di
un’associazione non riconosciuta il quale, ancorché sfornito dei
relativi poteri rappresentativi, abbia agito in nome
dell’associazione, rispondono sia il fondo comune dell’associazione
sia, personalmente e solidalmente, le singole persone che hanno agito
in nome e per conto dell’associazione, secondo quanto stabilito
dall’art. 38 cod. civ. Infatti, in mancanza di ogni forma di
pubblicità sui poteri di rappresentanza secondo l’ordinamento interno
delle associazioni non riconosciute, per i terzi, ai quali sia
obiettivamente impossibile verificare i poteri rappresentativi della
controparte, non può che operare il principio dell’apparenza, in base
al quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di
trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare
l’associazione è sufficiente alla valida stipulazione del contratto e
al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante
sia per l’associazione non riconosciuta. Ciò non esclude, peraltro,
che il suddetto difetto di poteri rappresentativi comporti, sul piano
dei rapporti interni, una responsabilità dell’associato medesimo nei
confronti degli altri associati e dell’associazione. (Fattispecie
relativa ad un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di
un’associazione sindacale instaurato e gestito da associati privi di
poteri rappresentativi).
SENTENZA N. 6001
DEL 10 MAGGIO 2000
Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere - bene
accessorio in proprietà comune pro indiviso - vincolo pertinenziale a
favore di singoli beni principali, ciascuno in proprietà esclusiva -
vendita di quota del bene accessorio a terzi - cessazione del vincolo
pertinenziale - fondamento.
Qualora a seguito della vendita di una quota in proprietà indivisa di
un bene accessorio la qualità di proprietario pro indiviso del bene
accessorio e di proprietario esclusivo del bene principale non
coincida più nello stesso soggetto, il vincolo pertinenziale viene a
cessare per l'atto di disposizione del bene accessorio da parte del
proprietario della cosa principale non essendo ipotizzabile con
l'ingresso nel rapporto di un terzo non proprietario del bene
principale, la sussistenza della volontà di quest'ultimo di vincolare
la sua quota di proprietà del bene accessorio a favore del bene
principale di proprietà altrui.
SENTENZA N. 5651
DEL 5 MAGGIO 2000
Usi civici - accertamento - contratto di affitto di terre gravate da
usi civici - presunzione di inesistenza di uso civico sulle medesime -
esclusione.
Dalla stipulazione di contratti di affitto di un terreno non può
inferirsi l'inesistenza di usi civici sul medesimo perché il diritto
naturale degli abitanti di ritrarre i mezzi essenziali di vita dalle
terre dove dimorano, ha un contenuto definito e ristretto, che non
impedisce ai proprietari privati di tali terre di sfruttarne le
risorse residue.
SENTENZA N. 5583
DEL 4 MAGGIO 2000
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere -
clausola compromissoria contenuta in atto costitutivo di società
costituita in Italia tra cittadini italiani e cittadini stranieri -
dichiarazione di incompetenza da parte degli arbitri nominati in base
a detta clausola - possibilità per il cittadino straniero di adire il
giudice nazionale - sussistenza - condizione di reciprocità -
rilevanza - esclusione.
L'atto costitutivo di una società commerciale costituita in Italia tra
cittadini stranieri e cittadini italiani può contenere una clausola
compromissoria, e, nell'ipotesi in cui gli arbitri nominati in virtù
della suddetta clausola abbiano declinato la propria competenza, ben
può il cittadino straniero adire il giudice, senza che si imponga il
controllo della condizione di reciprocità, posto che lo straniero può
sempre convenire il cittadino italiano davanti al giudice nazionale,
senza che sia necessario accertare se quest'ultimo potrebbe proporre
le stesse domande davanti al giudice dello stato di appartenenza dello
straniero, spiegando rilievo la condizione di reciprocità solo in
relazione al fondamento nel merito della pretesa avanzata.
SENTENZA N. 4844
DEL 14 APRILE 2000
Prova civile - documentale (prova) - atto pubblico - efficacia -
verbali redatti da pubblici ufficiali ex legge n. 689 del 1981 -
efficacia probatoria - fede privilegiata - estensione alle circostanze
risolventesi in apprezzamenti personali - inammissibilità.
La fede privilegiata, che conformemente al disposto dell'art. 2700
cod. civ., deve riconoscersi ai verbali redatti da pubblici ufficiali
ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
riguarda la constatazione senza alcun margine di apprezzamento di un
fatto avvenuto in presenza del pubblico ufficiale e, pertanto, non può
estendersi a quelle circostanze che, pur contenute nel documento, si
risolvano in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso
una percezione sensoriale che non può ritenersi fornita, in capo al
pubblico ufficiale, di una indiscutibilità maggiore di quella
normalmente presenze in ciascun soggetto.
SENTENZA N. 4842 DEL 14 APRILE 2000
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere -
clausola compromissoria - autonomo contratto ad effetti processuali -
configurabilità - valutazione autonoma della sua validità - necessità
- conseguenze - nullità del contratto principale per difformità
dell'accettazione - operatività della clausola compromissoria -
ammissibilità - fattispecie relativa a proposta di acquisto
immobiliare e a domanda di restituzione dell'inerente deposito
cauzionale, cumulata a cause connesse ininfluenti sulla competenza
arbitrale ex art. 819-bis cod. proc. civ. .
La cosiddetta clausola compromissoria costituisce un contratto, ad
effetti processuali, a se stante, anche quando - come prevalentemente
accade - è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono
le controversie oggetto della clausola; né, data la loro autonoma
funzione, tra i due con tratti sussiste tecnicamente un rapporto di
accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall'art. 808, terzo
comma, cod. civ. (come novellato dalla legge n. 25 del 1994), secondo
cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in
modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. Ne
consegue che la clausola compromissoria contenuta in una proposta
contrattuale può ritenersi operante anche se l'accettazione contiene
modifiche riguardanti la sola parte sostanziale del contratto, perché
la relativa causa di nullità del contratto (mancanza di accordo delle
parti) non incide sulla validità della clausola compromissoria.
(Fattispecie relativa a clausola compromissoria contenuta in una
proposta di acquisto immobiliare formulata tramite un intermediario e
letteralmente formulata con riferimento alle controversie insorgenti
in merito alla proposta stessa; la S.C. ha ritenuto la competenza
arbitrale per la domanda di restituzione del deposito cauzionale nella
parte in cui era diretta nei confronti del virtuale venditore - che
detta clausola aveva accettato -, esclusa la rilevanza della
proposizione della stessa domanda davanti al giudice ordinario anche
contro altri soggetti, stante la non incidenza della connessione sulla
competenza arbitrale, a norma dell'art. 819-bis cod. proc. civ.).
SENTENZA N. 3997
DEL 30 APRILE 2000
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca -
volontaria - concessione - per crediti futuri - inammissibilità - per
crediti eventuali derivanti da rapporto già esistente - ammissibilità
- condizioni - indicazione degli estremi del rapporto nel titolo -
necessità.
Il titolo costitutivo dell'ipoteca, al fine di soddisfare il requisito
della specialità in riferimento al credito garantito, deve contenere,
a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della
prestazione che individuano il credito, così da assicurare la sua
originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie
ipotecaria; deve pertanto escludersi la possibilità di un'ipoteca per
crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del
rapporto, e ammettersi, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la
costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in
dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tal caso il
titolo indicare gli estremi idonei ad individuare "il rapporto già
esistente" dal quale il credito può nascere.
SENTENZA N. 2989
DEL 15 MARZO 2000
Circolazione stradale - veicoli - pubblico registro automobilistico (P.R.A.)
e statistica veicoli - consegna all'acquirente di foglio
complementare, carta di circolazione e dichiarazione autenticata di
vendita - diritto di questi di pretendere che il venditore trascriva
sul PRA l'acquisto a suo favore per godere o trasferire a terzi il
veicolo - insussistenza - sufficienza, ai predetti fini, dei documenti
ottenuti.
L'acquirente di un autoveicolo - per il cui acquisto è sufficiente
l'incontro anche verbale dei consensi - non ha diritto, per godere o
disporre del mezzo trasferendolo a terzi, di pretendere che il
venditore regolarizzi il precedente acquisto a suo favore nel PRA, se
questi gli ha consegnato carta di circolazione, foglio complementare e
dichiarazione autenticata di vendita, perché tali documenti sono
sufficienti ai predetti fini.
SENTENZA N. 2473
DEL 4 MARZO 2000
Beni - pertinenze - costituzione del vincolo - in genere - unità
immobiliari ed aree di parcheggio - vincolo pertinenziale ex lege
sussistenza.
In tema di pertinenze, tra le singole unità immobiliari di proprietà
esclusiva dei condomini e le relative aree di parcheggio esiste un
vincolo pertinenziale ex lege, previsto dalla norma di cui all'art. 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (a mente della quale "gli spazi di
cui all'art. 18 della legge 765/67 costituiscono pertinenze delle
costruzioni, ai sensi degli artt. 817, 818 ed 819 c.c.).
SENTENZA N. 2471
DEL 4 MARZO 2000
Associazioni e fondazioni - associazioni non riconosciute - rapporti
esterni - responsabilità di chi agisce per l'associazione -
assimilabilità alla fideiussione - configurabilità.
La responsabilità solidale prevista dall'art. 38 cod. civ. per colui
che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta
non concerne (neppure in parte) un debito proprio dell'associato, ma
ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla
responsabilità primaria dell'associazione stessa, con la conseguenza
che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per
essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla
fideiussione.
SENTENZA N. 1869
DEL 18 FEBBRAIO 2000
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine
delle ipoteche - estensioni degli effetti - iscrizione ipotecaria -
effetti - estensione agli interessi di cui ai commi secondo e terzo
dell'art. 2855 cod. civ. - condizioni.
Gli effetti dell'iscrizione ipotecaria si estendono agli interessi di
cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2855 cod. civ., senza che tale
estensione possa intendersi contenuta entro i limiti dell'ammontare
della somma per la quale è stata compita l'iscrizione ipotecaria,
purché la misura degli interessi sia indicata nell'iscrizione.
Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - ordine
delle ipoteche - estensioni degli effetti - interessi convenzionali
triennali - iscrizione globale - configurabilità - interessi legali -
collocazione nel grado del capitale successivamente al computo -
ammissibilità.
Il creditore può iscrivere ipoteca per una somma globale per gli
interessi convenzionali "triennali", lasciando invece che gli
interessi legali successivi al "triennio", che ugualmente godono della
collocazione nello stesso grado del capitale, vengano collocati solo
quando siano accertate le variabili del tasso degli interessi legali e
del tempo tra l'anno successivo al pignoramento e la data della
vendita.
SENTENZA N. 1705
DEL 15 FEBBRAIO 2000
Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - in
genere - scrittura privata - conseguenze - autografia della
sottoscrizione - piena prova fino a querela di falso della provenienza
delle dichiarazioni contenute nell'atto - eventuali correzioni del
testo aggiunto a macchina o manualmente - conseguente nullità -
esclusione.
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata -
sottoscrizione - in genere - autografia della sottoscrizione della
procura alle liti - piena prova fino a querela di falso della
provenienza delle dichiarazioni contenute nell'atto - eventuali
correzioni del testo aggiunto a macchina o manualmente - conseguente
nullità - esclusione.
La procura speciale apposta in calce o a margine di un atto
giudiziario integra una scrittura privata e pertanto l'autografia
della sottoscrizione di essa con la successiva certificazione del
difensore, ai sensi dell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ.,
attribuisce a detta procura, in mancanza di querela di falso da parte
del sottoscrittore, valore di piena prova della provenienza delle
dichiarazioni in essa contenute, con la conseguenza che le eventuali
correzioni del testo, redatto a macchina o manualmente (eventualmente
anche da soggetto diverso dal sottoscrittore) non costituiscono causa
di nullità dell'atto.
SENTENZA N. 1501
DELL’11 FEBBRAIO 2000
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti sugli
atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare -
acquisti del coniuge del fallito - presunzione muciana - riforma del
diritto di famiglia ex legge n. 151 del 1975 - sopravvivenza della
operatività della presunzione - nelle fattispecie sottoposte al regime
di comunione legale fra i coniugi - esclusione - nelle fattispecie
caratterizzate, invece, dal regime di separazione dei beni -
operatività della presunzione - esclusione - fondamento.
A seguito della riforma del diritto di famiglia introdotta con legge n.151
del 1975, la cosiddetta "presunzione muciana" di cui all'art. 70 della
legge fallimentare, si rende inoperante sia con riguardo alle
fattispecie governate dal regime di comunione legale fra i coniugi,
sia con riguardo a quelle caratterizzate, invece, dal regime della
separazione dei beni. Quanto alle prime, l'ostacolo alla operatività
della presunzione suddetta, è frapposto non tanto dall'irrilevanza, ai
fini della comunione, dei profili di chi, fra i due coniugi, compia
l'acquisto, o della provenienza del danaro, quanto piuttosto dalla
"rete di principi" che, a seguito della riforma, qualifica la
disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi, facendone
l'espressione di precisi valori costituzionali, quali quelli della
parità e della pari dignità dei coniugi. Questi stessi principi, in
quanto ispirano, sebbene in forme del tutto diverse, anche l'istituto
della separazione dei beni, laddove, nelle ipotesi da questo
governate, si traducono nella tutela della effettività degli acquisti
che ciascun coniuge compie, vista quale espressione della sua
autonomia e della sua capacità di lavoro, rendono del pari inoperante,
anche in questo caso, la cosiddetta "presunzione muciana".
SENTENZA N. 1314
DEL 7 FEBBRAIO 2000
Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - sottoscrizione - firma di
girata riconosciuta, o non assoggettata a querela di falso – effetti -
nel giudizio cambiario - esecutività del titolo - circostanze
attinenti al rapporto sottostante - rilevanza - esclusione.
La presenza sul retro della cambiale della firma di girata, attesa
l'astrattezza del negozio cambiario, determina l'esecutività del
titolo, che produce gli effetti cartolari che lo caratterizzano,
indipendentemente dalla sussistenza di circostanze attinenti al
rapporto sottostante, le quali possono, se del caso, assumere rilievo
solo in un eventuale giudizio causale. (Nella specie, il giudice di
primo grado aveva accolto la opposizione al decreto ingiuntivo emesso
con riferimento a cambiali protestate, in base alla circostanza,
dedotta dall'opponente, che la firma di girata sarebbe stata apposta
per errore dallo stesso; la Corte di merito aveva accolto l'appello
dell'opposto con decisione confermata dalla S.C., alla stregua del
principio di cui in massima).
SENTENZA N. 866
DEL 26 GENNAIO 2000
Possesso - effetti - usucapione - di beni immobili e diritti reali
immobiliari - decennale - titolo idoneo al trasferimento della
proprietà - assoluta identità dell'immobile posseduto e di quello
acquistato - accertamento - necessità - integrazione delle risultanze
del titolo con quelle del possesso - ammissibilità - esclusione.
L'usucapione decennale presuppone l'acquisto in buona fede di un
immobile "a non domino" e l'identità tra zona alienata e zona
posseduta, nonché la trascrizione del titolo il quale deve
specificamente riguardare l'immobile che si è inteso con esso
trasferire e del quale si sostiene l'acquisto per decorso del
decennio. Il titolo stesso è elemento autonomo ed essenziale, nel
senso che deve indicare esattamente l'immobile ed il diritto
immobiliare trasmesso, poiché la perfetta ed assoluta identità fra
l'immobile posseduto e quello acquistato in buona fede "a non domino"
va accertata in base ad una distinta valutazione del titolo d'acquisto
e del possesso, rimanendo preclusa la possibilità di integrare le
risultanze dell'uno con quelle dell'altro.
SENTENZA N. 410
DEL 15 GENNAIO 2000
Associazioni e fondazioni - in genere - costituzione - atto scritto ad
substantiam - necessità - esclusione - conseguenze.
L'esistenza di un'associazione non è condizionata ad alcuna formalità
e per la sua costituzione non è quindi necessario né l'atto pubblico,
prescritto soltanto per il conseguimento della personalità giuridica e
neppure, salvo i casi specificamente disciplinati, l'atto scritto. La
circostanza che quest'ultimo sia necessario per procedere alla
trascrizione degli acquisti di diritti reali immobiliari, non incide
sulla validità di questi ultimi ma solo sulla loro opponibilità a
terzi.
SENTENZA N. 13558
del 4 DICEMBRE 1999
Elementi costitutivi - "Corpus possessionis" (potere di fatto sulla
cosa) - In genere - Possesso in atto di un fondo - Sopravvento di un
decreto di esproprio Effetti automatici - Venir meno del possesso e
sua trasformazione in detenzione - Esclusione
Tra gli effetti automatici di un decreto di esproprio per pubblica
utilità non possono ricomprendersi né il venir meno del possesso del
bene da parte del soggetto espropriato o di un terzo, né il mutamento
in detenzione dell'eventuale protrarsi del godimento del bene da parte
di costoro, occorrendo, al riguardo, che l'espropriante ponga in
essere un atto di immissione nel possesso del bene.
SENTENZA N. 13184
del 26 NOVEMBRE 1999
Effetti - Usucapione - In genere - Accertamento - Domanda giudiziale -
Proponibilità nei confronti della curatela fallimentare - Sussistenza
- Fondamento
E' proponibile la domanda di acquisto della proprietà immobiliare per
usucapione nei confronti della curatela fallimentare, atteso il
carattere di acquìsto a titolo originario che, con essa, si intende
far verificare, ed a ciò non risultando di ostacolo gli artt. 42 e 45
della legge fallimentare. La prima delle due disposizioni, infatti,
limitandosi a porre il vincolo di indisponibilità sui beni del fallito
- con equiparazione del fallimento al pignoramento - non può essere
riferita a "fatti" acquisitivi di diritti reali tipici (che si
assumono ) già compiuti e produttivi di effetti in capo al fallito La
seconda , a sua volta, avendo riguardo espressamente - in applicazione
della stessa regola posta, per l'esecuzione individuale, dall'art.
2914 c.c. alle condizioni di opponibilità, al fallimento, di "atti",
si rivela del tutto estranea all'ipotesi in esame, non essendo
configurabile, a carico di chi agisca per conseguire l'accertamento
dell'usucapione, alcun onere di pubblicità, posto che l'art. 2651 c.c.
si limita a disporre al riguardo una forma di "trascrizione" (della
sentenza e non anche della domanda) la quale è priva di effetti
sostanziali e limitata a rendere più efficiente il sistema
pubblicitario. |