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Sentenze della Corte di Cassazione

 

 

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Raccolta di sentenze, d'interesse notarile, della Corte di Cassazione Civile, organizzate per argomenti.Le sentenze si susseguono, in ordine cronologico decrescente, a partire dalla piu' recente

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E' possibile consultare le recenti sentenze della Corte di Cassazione d'interesse notarile suddivise per materia. Le sentenze sono catalogate per argomento trattato, data e numero

 
Società
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SENTENZA N. 9471 DEL 19 LUGLIO 2000

- I -


Società - di persone fisiche - società semplice - rapporti tra soci - conferimenti - in genere - versamenti del socio alla società - natura - diritto alla restituzione - configurabilità - condizioni - interpretazione della reale intenzione dei soggetti del relativo rapporto da parte del giudice di merito - necessità - attribuzione di valore preminente alla qualificazione emergente dalla registrazione contabile della relativa operazione - ammissibilità - condizioni.

Al fine di accertare se il versamento del socio alla società possa ritenersi effettuato per un titolo che ne giustifichi la restituzione al di fuori dell'ipotesi di liquidazione, occorre accertare quale sia stata la reale intenzione dei soggetti (socio e società) tra i quali il rapporto si è instaurato, verificando, secondo le regole interpretative della volontà negoziale, se tra le parti sia intercorso un rapporto di finanziamento inquadrabile nello schema del mutuo, o se sia intervenuto un contratto atipico di conferimento di capitale (inteso come capitale di rischio, in senso economico, e non come capitale nominale, in senso giuridico); in tale attività ermeneutica il giudice di merito può attribuire valore prevalente alla classificazione contabile con cui l'operazione è stata registrata nei libri della società, giacché la considerazione di una pluralità di elementi ermeneuticamente rilevanti non esclude la selezione di essi in base alla rispettiva valenza e quindi la collocazione di uno o alcuni di essi in posizione di preminenza nell'iter formativo del convincimento del giudice, con la conseguenza che deve ritenersi corretta la prevalenza accordata al dato letterale emergente dalla classificazione contabile, ove esso sia esente da lacune o ambiguità. (Fattispecie relativa a società di persone).

- II -

Società - di persone fisiche - società semplice - rapporti tra soci - conferimenti - in genere - versamento del socio in conto capitale - acquisizione al patrimonio sociale - conseguenze - utilizzazione delle relative somme - espressione della volontà sociale determinatasi nei modi previsti dalla legge - necessità - determinazione degli amministratori - sufficienza - esclusione.

Con il versamento in conto capitale, l'entità pecuniaria che ne forma l'oggetto fuoriesce dal patrimonio del soggetto che vi provvede ed entra a far parte del patrimonio della società (dotato di alterità giuridica rispetto al patrimonio dei singoli soci) e può essere utilizzato soltanto in conformità alla volontà sociale determinatasi nei modi previsti dalla legge; ne consegue che per la distrazione di somme costituenti oggetto di tale versamento nelle società di persone, non è sufficiente una determinazione degli amministratori, giacché la volontà riferibile a tale tipo di società è governata dal principio della collegialità e, nell'ambito di questo, dal principio dell'unanimità, con le sole eccezioni previste dalla legge.

SENTENZA N. 8956 DEL 5 LUGLIO 2000

Società - di capitali - società cooperative - controlli dell'autorità governativa - gestione commissariale - poteri identici a quelli degli amministratori, ai sensi degli articoli 2384 e 2516 cod. civ. - conseguenze - limiti derivanti dallo statuto e pubblicati - irrilevanza per i terzi in buona fede.

I poteri del commissario governativo di una società cooperativa a responsabilità limitata sono disciplinati dagli articoli 2384 e 2516 cod. civ., e pertanto egli può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge o dall'atto costitutivo o dallo statuto, che però, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, a meno che vi sia la prova che questi ultimi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

SENTENZA N. 8036 DEL 13 GIUGNO 2000

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - invalide - nullità - in genere - sostituzione della delibera impugnata con altra - validità della seconda delibera - conseguenze - declaratoria di nullità della prima delibera - inammissibilità ex art. 2377 cod. civ. - condizioni e limiti.

Il principio stabilito dall’art. 2377, ultimo comma cod. civ., secondo il quale una deliberazione societaria invalida può essere sostituita con altra, adottata in conformità della legge e dell’atto costitutivo (e la cui efficacia prescinde dall’eventuale pendenza del procedimento d’impugnazione della prima), trova applicazione tanto per i casi di annullabilità quanto per quelli di nullità dell’atto, con la sola eccezione delle ipotesi di nullità per impossibilità ed illiceità dell’oggetto, autonomamente regolate dall’art. 2379 cod.civ.

SENTENZA N. 7972 DEL 12 GIUGNO 2000

Società - di persone fisiche - società in accomandita semplice - scioglimento - liquidazione - in genere - rappresentanza della società - persistenza nei liquidatori - estinzione della società - definizione dei rapporti giuridici pendenti - necessità.

Alla cancellazione della società dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti previsti dall’art. 2312 cod. civ. (cui rinvia l’art. 2315 cod. civ. per le società in accomandita semplice) non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere. Ne consegue che una società costituita in giudizio non perde la legittimazione processuale in conseguenza della sua sopravvenuta cancellazione dal registro delle imprese, e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi organi che la rappresentavano prima della formale cancellazione.

SENTENZA N. 7180 DEL 30 MAGGIO 2000

- I –


Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società - in genere - limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali - opponibilità al terzo contraente ex art. 2384 cod. civ. - dolo di quest’ultimo - necessità - portata della previsione.

Ai fini dell’opponibilità al terzo contraente delle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali, il requisito dell’avere "intenzionalmente agito a danno della società" previsto dall’art. 2384 cod. civ. non solo non esclude, ma anzi presuppone quello della conoscenza, nel terzo, del superamento, da parte dell’amministratore, dei limiti posti ai suoi poteri di rappresentanza.

- II -

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società - in genere – disciplina ex art. 2384 cod. civ. - inopponibilità ai terzi di buona fede delle limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi sociali - portata della previsione - limitazioni derivanti da difetto, inefficacia o invalidità di deliberazione di altro organo sociale - opponibilità - esclusione.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza degli organi di società di capitali risultanti dall’atto costitutivo o dallo statuto, anche se pubblicati, non sono opponibili ai terzi di buona fede, senza eccezione per quelle limitazioni derivanti da "conflitti interni", ossia dal difetto, inefficacia invalidità della pregressa deliberazione di altro organo a tanto preposto, quando il potere degli amministratori sia subordinato all’avvenuto esercizio del potere deliberativo da parte di detto organo.

SENTENZA N. 6013 DEL 10 MAGGIO 2000

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - in genere - titolarità del potere di rappresentare la società in giudizio - attribuzione, da parte dello statuto, al presidente e ai consiglieri delegati - conseguenze - delibera del consiglio di amministrazione attributiva del suddetto potere a persona diversa da quelle indicate nello statuto - invalidità.

Qualora lo statuto di una società per azioni attribuisca il potere di rappresentare la società in giudizio al presidente e ai consiglieri delegati e non anche al consiglio di amministrazione deve considerarsi invalida la delibera del consiglio di amministrazione attributiva del suddetto potere a persona diversa dal presidente o da un consigliere delegato, non essendo il consiglio titolare di tale potere.

SENTENZA N. 5190 DEL 19 APRILE 2000

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (I.R.P.E.G.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - società di capitali ed equiparati - reddito imponibile - detrazioni - altri componenti negativi - reintegrazione del capitale di una società in caso di perdite - emissione di nuove azioni - sottoscrizione delle nuove azioni - natura consensuale dell'operazione contrattuale - conseguenze in tema di momento di perfezionamento del conferimento da parte del singolo socio, e di sua rilevanza e di sua apprezzabilità ai fini della sua valutazione come componente negativa del reddito.

Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - aumento del capitale - nuove azioni - in genere - reintegrazione del capitale in caso di perdite - emissione di nuove azioni - sottoscrizione delle nuove azioni - natura consensuale dell'operazione contrattuale - conseguenze in tema di momento di perfezionamento del conferimento da parte del singolo socio, e di sua rilevanza ai fini della sua valutazione come componente negativa del reddito.

La reintegrazione del capitale di una società in caso di perdite, postula nuovi conferimenti, che possono essere effettuati dai vecchi, come da nuovi soci nel caso in cui i primi abbiano rinunciato all'esercizio del diritto d'opzione o siano stati, per altro verso, privati della possibilità di esercitare tale diritto. L'operazione - che richiede il concorso della volontà della società (manifestata attraverso la delibera di emissione delle nuove azioni) e dei soci (espressa con la sottoscrizione delle azioni emesse) - si configura come "contratto consensuale". Deve quindi ritenersi che essa si perfezioni per effetto del consenso legittimamente manifestato dalle parti, e che - conseguentemente - il versamento del prezzo di emissione rilevi quale adempimento di un impegno contrattuale già assunto, e non già quale elemento integrante della fattispecie costitutiva. Il principio di "competenza" stabilito in generale dall'art. 75 del D.P.R. n. 917/86, implica - d'altronde - che gli elementi reddituali (attivi e passivi) derivanti da una determinata operazione siano iscritti in bilancio, non già con riferimento alla data del pagamento materiale del corrispettivo, ma nel momento in cui l'operazione abbia manifestato i propri effetti (positivi o negativi) sul patrimonio dell'impresa; momento che, in difetto di una contraria indicazione legislativa, deve essere individuato, nel caso in specie, in quello in cui il contratto può ritenersi concluso. Da ciò consegue che, ai fini dell'imputazione in bilancio dei conferimenti diretti ad integrare il capitale perduto di un'altra società, così come deve prescindersi dalla data in cui essi siano stati materialmente eseguiti, non può neppure aversi riguardo al momento in cui si sia verificata la perdita, poiché quest'ultimo rappresenta il semplice presupposto dei conferimenti, e rimane quindi estraneo alla realizzazione della loro fattispecie costitutiva e al dispiegarsi dei loro effetti.

SENTENZA N. 3708 DEL 28 MARZO 2000

Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - deliberazioni - deposito ed iscrizione - omologazione, iscrizione e pubblicazione di delibere assembleari - decreto della corte d'appello sull'iscrizione della deliberazione - impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - ammissibilità - esclusione - apprezzamenti del giudice circa la validità della delibera - irrilevanza.

Avverso il decreto con il quale la Corte d'appello (in sede sia di reclamo contro il decreto del tribunale, sia di richiesta diretta) disponga in tema di iscrizione nel registro delle imprese di deliberazione di società concernente modificazioni dell'atto costitutivo (ovvero, risolva questioni di rito attinenti al relativo procedimento, quale l'ammissibilità del reclamo) non è esperibile il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di intervento di volontaria giurisdizione, avente carattere meramente ordinatorio, il quale s'esaurisce in atti di gestione di un pubblico registro previo controllo circoscritto alla natura ed alla regolarità formale della deliberazione, a tutela di interessi generali, senza statuire su diritti dei soggetti da essa coinvolti, che restano tutelabili con l'eventuale impugnazione della delibera medesima. Non vale a conferire natura contenziosa a tale procedimento neppure la circostanza che il giudice abbia espresso valutazioni ed apprezzamenti negativi circa la validità della delibera; apprezzamenti, infatti, che non possono tradursi in una pronuncia di nullità o di annullamento, ma che rimangono nell'ambito di una valutazione meramente delibativa circa la correttezza o meno della disposta iscrizione, prodromica alla ritenuta inammissibilità della revoca.

SENTENZA N. 3312 DEL 21 MARZO 2000

- I –


Società - di capitali - società a responsabilità limitata – organi sociali - amministrazione - in genere - nomina degli amministratori - termine di durata della carica - limite triennale ex art. 2383 cod. civ. sancito per le Spa - applicabilità - esclusione.

In tema di società a responsabilità limitata, il mancato richiamo, in seno all'art. 2487 cod. civ., della norma di cui all'art. 2383, secondo comma, stesso codice (che stabilisce, per le società per azioni, un limite triennale alla durata in carica degli amministratori) assume, del tutto inequivocamente, il significato che, per tale tipo di società, il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la nomina degli amministratori, sicché tale nomina può legittimamente venir compiuta per un periodo superiore al triennio, ovvero a tempo indeterminato.

- II –

Società - di capitali - società a responsabilità limitata – organi sociali - amministrazione - in genere - amministratore nominato a tempo indeterminato - revoca ex art. 1725 cod. civ. - legittimità - fondamento.

L'amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, esser revocato con preavviso, ai sensi dell'art. 1725, secondo comma cod. civ., senza che a ciò osti il disposto del terzo comma dell'art. 2383 stesso codice (richiamato, ratione materiae, dal successivo art. 2487), riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell'amministratore a tempo determinato.

- III –

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - diritto di intervento - conflitto di interessi - deliberazioni - annullamento - condizioni.

Ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi ex art. 2373 cod. civ., deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la delibere stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale. Il socio, pertanto, può legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare (anche) un fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non sacrifichi, a proprio favore, l'interesse sociale.

SENTENZA N. 3312 DEL 21 MARZO 2000

- I –


Società - di capitali - società a responsabilità limitata – organi sociali - amministrazione - in genere - nomina degli amministratori - termine di durata della carica - limite triennale ex art. 2383 cod. civ. sancito per le Spa - applicabilità - esclusione.

In tema di società a responsabilità limitata, il mancato richiamo, in seno all'art. 2487 cod. civ., della norma di cui all'art. 2383, secondo comma, stesso codice (che stabilisce, per le società per azioni, un limite triennale alla durata in carica degli amministratori) assume, del tutto inequivocamente, il significato che, per tale tipo di società, il legislatore non ha inteso imporre un termine di durata per la nomina degli amministratori, sicché tale nomina può legittimamente venir compiuta per un periodo superiore al triennio, ovvero a tempo indeterminato.

- II –

Società - di capitali - società a responsabilità limitata – organi sociali - amministrazione - in genere - amministratore nominato a tempo indeterminato - revoca ex art. 1725 cod. civ. - legittimità - fondamento.

L'amministratore di una società a responsabilità limitata nominato a tempo indeterminato può, del tutto legittimamente, esser revocato con preavviso, ai sensi dell'art. 1725, secondo comma cod. civ., senza che a ciò osti il disposto del terzo comma dell'art. 2383 stesso codice (richiamato, ratione materiae, dal successivo art. 2487), riguardando detta norma la (diversa) ipotesi di nomina dell'amministratore a tempo determinato.

- III –

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - diritto di intervento - conflitto di interessi - deliberazioni - annullamento - condizioni.

Ai fini dell'annullamento di una delibera assembleare di una società di capitali per conflitto di interessi ex art. 2373 cod. civ., deve ritenersi del tutto irrilevante la circostanza che la delibere stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale. Il socio, pertanto, può legittimamente avvalersi del proprio diritto di voto per realizzare (anche) un fine personale, qualora, attraverso il voto stesso, egli non sacrifichi, a proprio favore, l'interesse sociale.

SENTENZA N. 2059 DEL 23 FEBBRAIO 2000

Società - di persone fisiche - società in accomandita semplice - quota di partecipazione - trasferimento - oggetto - oggetto immediato - quote della società - oggetto mediato - attività commerciale esercitata - conseguenze - funzionalità dell'attività commerciale ceduta - necessità - difetto di valida autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio - mancata funzionalità dell'azienda - configurabilità - conseguenze - inosservanza dell'obbligo di adempimento secondo buona fede della prestazione da parte dell'alienante - sussistenza - risarcimento danni ex art. 1218 cod. Civ. - necessità - responsabilità del cedente ex art. 1497 cod. civ. - configurabilità - esclusione.

In tema di cessione di quote di una società di persone (nella specie, S.a.s.) il cui oggetto sociale risulti l'esercizio di un'attività commerciale (nella specie, bar tabaccheria), allorché l'acquisto delle quote sia chiaramente finalizzato, secondo correttezza e buona fede, non all'acquisto di un generico status socii, bensì al conseguimento della disponibilità dell'azienda al fine utilizzarla secondo la sua destinazione economica onde trarne adeguato reddito, deve distinguersi tra un oggetto "immediato" della compravendita, costituito dalle partecipazioni sociali alienate, ed un oggetto "mediato", costituito invece dal patrimonio sociale (e cioè dall'esercizio commerciale funzionalmente destinato alla produzione di reddito). Ne consegue che la funzionalità dell'azienda - che rappresenta il contenuto essenziale del contratto - è esclusa dalla mancanza di una valida autorizzazione amministrativa all'esercizio del commercio (requisito fondamentale del negozio di cessione), mancanza che integra senz'altro gli estremi dell'inosservanza, da parte del cedente, del principio di adempimento del contratto secondo buona fede (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha ulteriormente precisato che il titolo di responsabilità del cedente va individuato nel disposto dell'art. 1218 cod. civ., con conseguente obbligazione risarcitoria da inesatto inadempimento, e non anche in quello di cui all'art. 1497 cod. civ. - mancanza di qualità essenziali della cosa venduta -).

SENTENZA N. 27 DEL 21 FEBBRAIO 2000

Società - di capitali - società per azioni - bilancio - in genere - diritto del socio di chiedere informazioni e chiarimenti - in sede di assemblea di approvazione di bilancio - sussistenza - presupposti - risposta - caratteri - sufficienza e adeguatezza - giudizio di fatto - sindacabilità in cassazione - esclusione.

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - assemblea dei soci - deliberazioni - in genere - diritto del socio di chiedere informazioni e chiarimenti - in sede di assemblea di approvazione di bilancio - sussistenza - presupposti - risposta - caratteri - sufficienza e adeguatezza - giudizio di fatto - sindacabilità in cassazione - esclusione.

- I -

In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 2423 cod. civ. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

- II -

Società - di capitali - società per azioni - bilancio - in genere - principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio - violazione - conseguenze - nullità della delibera di approvazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, comma secondo cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991), è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

- III -

Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - In genere - Diritto del socio di chiedere informazioni e chiarimenti - In sede di assemblea di approvazione di bilancio - Sussistenza - Presupposti - Risposta - Caratteri - Sufficienza e adeguatezza - Giudizio di fatto - Sindacabilità in cassazione - Esclusione.

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Assemblea dei soci - Deliberazioni - In genere.

In sede di assemblea i soci intervenuti hanno non solo il diritto di esprimere la propria opinione sugli argomenti all'ordine del giorno ma anche di richiedere informazioni e chiarimenti tanto sulle materie oggetto di deliberazione quanto sull'andamento della gestione sociale, e ciò vale anche in sede di assemblea di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 2423 C.C. (sia nel nuovo che nel vecchio testo) dato il collegamento esistente tra principio di chiarezza e diritto all'informazione; per essere legittimo l'esercizio di tale diritto deve essere pertinente agli argomenti posti all'ordine del giorno e non trovare ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza in ordine a notizie la cui diffusione può arrecare pregiudizio alla società; quando la domanda sia pertinente e non attenga a notizie riservate deve ricevere una risposta adeguata, concreta, idonea a dissipare insufficienze e incertezze, il relativo accertamento costituendo giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da idonea motivazione.

- IV -

Società - Di capitali - Società per azioni - Bilancio - In genere - Principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio - Violazione - Conseguenze - Nullità della delibera di approvazione del bilancio.

Il bilancio d'esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'articolo 2423, secondo comma cod. civ. (anche nel testo anteriore alle modificazioni apportate dal D.L.vo n. 127 del 9 aprile 1991), é illecito, ed é quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

SENTENZA N. 1817 DEL 18 FEBBRAIO 2000

Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - rapporti con i terzi - rappresentanza della società - società esercente attività imprenditoriale edilizia - vendita di immobile - atto di disposizione o straordinaria amministrazione - configurabilità - esclusione - limiti - fattispecie relativa a statuto sociale prevedente la firma congiunta dei soci per l'acquisto e la vendita di immobili.

Il principio secondo cui per una società esercente l'attività imprenditoriale edilizia la vendita di un immobile deve considerarsi rientrante nell'oggetto sociale (escludendosi che possa configurarsi come atto di disposizione o di straordinaria amministrazione) vale solo in difetto di una specifica disposizione statutaria che espressamente esiga (come nella specie) la firma congiunta dei soci, non solo, in linea generale, per gli atti di straordinaria amministrazione, ma specificamente per l'acquisto e la vendita di immobili.

Società - di persone fisiche - società in nome collettivo - rapporti con i terzi - rappresentanza della società - potere di rappresentanza degli amministratori - limiti - derivanti dall'oggetto sociale - disciplina innovativa dettata per le società di capitali dagli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ., ispirata a maggior tutela dell'affidamento dei terzi - applicabilità in via analogica alle società di persone - esclusione - effetti riflessi della nuova disciplina sull'intero sistema - configurabilità.

In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale, l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ. - che, a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art. 2298 cod. civ., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società di persone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. È dunque necessario che il giudice di merito verifichi, caso per caso, tutti gli aspetti della vicenda, allo scopo di accertare in concreto se il comportamento tenuto da colui che agiva in nome e per conto della società potesse avere o meno ingenerato nella controparte, considerate le modalità di svolgimento del rapporto, il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri di rappresentanza (nella specie, una parte aveva stipulato con una s.n.c. esercente impresa edilizia un preliminare di compravendita, sottoscritto da uno solo dei soci della società stessa, benché lo statuto di quest'ultima prevedesse che per l'acquisto o la vendita d'immobili era necessaria la firma congiunta dei due soci. La sentenza di merito aveva affermato l'irrilevanza della trasmissione del possesso dell'immobile ai fini di configurare, in favore del promissario acquirente, l'affidamento incolpevole, attesa la possibilità di controllo dei poteri rappresentativi per il tramite degli strumenti legali di pubblicità; il giudice di merito aveva, altresì, impedito alla parte di dimostrare come tutti i contratti preliminari relativi ad altri appartamenti del medesimo edificio erano stati stipulati con identiche modalità dallo stesso socio, in nome e per conto della società, e come i medesimi contratti avevano avuto regolare esecuzione con l'intervento al rogito di trasferimento dell'altro socio, il quale non aveva sollevato alcuna eccezione. Alla stregua dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza, rilevando che tali ultime circostanze erano meritevoli di approfondimento nel quadro della verifica del ragionevole affidamento del promissario acquirente).

SENTENZA N. 1613 DEL 14 FEBBRAIO 2000

Società - di persone fisiche - società semplice - contratto sociale - forma - conferimento di un immobile in società - rispetto delle forme richieste dalla natura del bene - necessità.

Il conferimento di un immobile in società deve avvenire con il rispetto delle forme richieste dalla natura del bene conferito, anche se la legge non richiede alcuna forma per la costituzione del rapporto sociale (nella specie, è stato escluso il conferimento in società di fatto di un suolo acquistato da parte dei soci uti singuli).

SENTENZA N. 1325 DEL 7 FEBBRAIO 2000

Società - di capitali - società per azioni - organi sociali - amministratori - rappresentanza della società - in genere - disciplina ex art. 2384 cod. civ. - dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza - opponibilità ai terzi di buona fede - esclusione - fattispecie.

La regola di cui all'articolo 2384 cod. civ. - il quale (nel testo modificato dall'articolo 5 del DPR n. 1127 del 1969 introdotto in esecuzione della Direttiva CEE n. 151 del 1968 al fine di garantire ai terzi la sicurezza in ordine alla validità degli atti posti in essere dai rappresentanti delle società) prevede che le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori di società di capitali risultanti dall'atto costitutivo o dallo statuto non sono opponibili ai terzi di buona fede, anche se pubblicate trova applicazione anche in riferimento alle ipotesi di dissociazione del potere di rappresentanza dal potere di gestione (in applicazione dell'esposto principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che, in una fattispecie in cui i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competevano al consiglio di amministrazione e la rappresentanza legale al presidente, aveva ritenuto inopponibile ai terzi di buona fede la mancanza dell'autorizzazione al presidente a stipulare una transazione contenente una clausola compromissoria).

SENTENZA N. 1228 DEL 4 FEBBRAIO 2000

Società - tutela penale in materia di società e di consorzi - disposizioni generali per le società soggette a registrazione.

Garanzie prestate dalla società per debiti propri degli amministratori - conseguenze sul piano civilistico - nullità del negozio per violazione di norma imperativa - consapevolezza della violazione da parte del destinatario della garanzia - irrilevanza - rilevabilità di ufficio della nullità.

La violazione dell'art. 2624, primo comma, cod. civ. che sanziona penalmente il comportamento degli amministratori che si fanno prestare dalla società da essi stessi amministrata garanzie per debiti propri, comporta, sul piano civilistico, la nullità del negozio, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., per violazione di norme imperative. Tale nullità, che sussiste anche nel caso in cui il destinatario dell'atto sia consapevole della violazione, in quanto il divieto da essa sanzionato è posto nell'interesse generale e non in funzione di tutela di particolari soggetti, è rilevabile dal giudice ex officio a prescindere dalla circostanza che sia stata formulata una specifica domanda o, nel caso di giudizio di impugnazione, che siano stati proposti specifici motivi.

Fattispecie criminosa prevista dall'art. 2624 cod. civ. - elemento oggettivo - concreta lesività del comportamento - necessità - esclusione - fondamento - interesse formale al rispetto del dovere di correttezza amministrativa - elemento soggettivo - dolo generico - sufficienza - regime dell'atto compiuto in violazione del divieto posto dalla norma suddetta - nullità.

L'art. 2624 cod. civ. , nel sanzionare penalmente gli amministratori delegati, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società che sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, contraggono prestiti con la società che amministrano o con società controllante o controllata, ovvero si facciano prestare da una delle dette società garanzie per i debiti propri, punisce la violazione di un dovere di fedeltà attuato con abuso del potere conferito, a prescindere dalla concreta lesività di tale violazione per il capitale sociale, così dando vita ad un reato di pericolo presunto, caratterizzato per il profilo oggettivo dalla tutela dell'interesse formale al rispetto del dovere di correttezza amministrativa, onde evitare anche il sospetto sul comportamento dei soggetti investiti dei poteri sociali e sotto il profilo soggettivo dal dolo generico, con esclusione della consapevolezza del danno o del pericolo e della volontà specifica di arrecare l'uno o l'altro. L'atto posto in essere in violazione di tale divieto ricade nella previsione di nullità di cui all'art. 1418 cod. civ., senza che trovi applicazione, in ragione del carattere specifico del conflitto che la norma mira ad evitare, la più generale previsione di annullabilità dell'atto posto in essere dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato e senza alcuna possibilità di ratifica dell'atto da parte della società, secondo lo schema dell'art. 1399 cod. civ., non potendo quest'ultima disporre del bene tutelato.

SENTENZA N. 804 DEL 25 GENNAIO 2000

Società - di capitali - in genere - società per azioni – autonomia patrimoniale - effetti - patrimonio sociale - partecipazioni azionarie in altre società - appartenenza alla società, distinta dai soci - configurabilità - titolarità in capo al socio di maggioranza (nella specie, anstalt appartenente ad una persona fisica) in quanto intestatario della quasi totalità (nella specie, 95 per cento) del capitale sociale - sussistenza - esclusione.

Gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali (nella specie, società per azioni) rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio, (ivi compresi i titoli azionari di altre società), intestato alla prima, anche nella ipotesi in cui uno dei soci, possa essere considerato (eventualmente attraverso un'anstalt a lui facente capo la quale risulti intestataria della quasi totalità del capitale della società) il socio di larga maggioranza. Tali conclusioni si impongono ancora a più forte ragione quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica (configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza, e ravvisabile allorché alla forma societaria corrisponda una gestione individuale, che rende ipotizzabili la responsabilità illimitata del socio "tiranno" con il proprio patrimonio, nonché forme di responsabilità civile e penale), manifestandosi in tale ipotesi la esigenza di tutela delle partecipazioni di minoranza non fittizie o fraudolente.

SENTENZA N. 796 DEL 25 GENNAIO 2000

Società - di capitali - società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento - acquisto o pegno delle proprie quote - divieto ex art. 2483 cod. civ. di acquisto di proprie quote - portata - vendita di quote del socio - ammissibilità - fondamento.

In tema di società a responsabilità limitata, la disposizione dell'art. 2483 cod. civ. - la quale fa divieto alla società, a garanzia dell'integrità del capitale sociale, di acquistare proprie quote - non osta a che essa possa vendere le quote del socio quali beni altrui, ai sensi dell'art. 1478 cod. civ., ossia assumendo l'obbligo di procurarne l'acquisto al compratore, dato che l'automatismo e l'immediatezza del trasferimento al compratore stesso di dette quote evita, nel momento in cui siano conseguite dalla società, che questa divenga "partecipante di se stessa", con pregiudizio della consistenza del capitale.

SENTENZA N. 13954 DEL 13 DICEMBRE 1999

Società - di persone fisiche - società irregolare e di fatto - amministrazione - rappresentanza - atti posti in essere dal socio - validità - condizioni - fattispecie.

Nelle società collettive di fatto o irregolari, affinché il vincolo sociale ed i suoi effetti si proiettino nel mondo esterno, rispetto ai terzi, non è necessaria la partecipazione personale di tutti i soci ad ogni atto, presumendosi che ciascun socio abbia la rappresentanza e l'amministrazione della società; a tal fine non è necessaria la spendita del nome degli altri soci, essendo sufficiente l'indicazione di agire nella qualità di socio o comunque un comportamento che renda inequivoca la riferibilità del negozio alla società medesima (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto valida la transazione avente ad oggetto la liquidazione della quota di un socio defunto in favore degli eredi sottoscritta da un solo socio in tale qualità).

SENTENZA N. 12615 DEL 15 NOVEMBRE 1999

Società - di capitali - in genere - consistenza economica dell'ente - interesse del socio al suo potenziamento ed alla sua conservazione - modi di attuazione - esclusivamente con strumenti interni - individuazione - legittimazione ad impugnare la validità di atti esterni - anche in caso di nullità - esclusione - inapplicabilità dell'art. 1421 cod. civ.

Contratti in genere - invalidità - nullità del contratto - azione di nullità - legittimazione - contratti stipulati da una società di capitali - legittimazione del socio - configurabilità - esclusione.

Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali, mentre non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421 cod. civ.

SENTENZA N. 12347 DEL 6 NOVEMBRE 1999

Società - di capitali - società per azioni - costituzione - modi di formazione del capitale - modificazioni dell'atto costitutivo - contenuto delle modificazioni - riduzione del capitale - per perdite - in genere - riduzione del capitale e contemporaneo aumento dello stesso - pluralità di delibere ontologicamente e cronologicamente distinte - configurabilità - conseguenze - profili di nullità attinenti alla delibera di riduzione - effetti sulla delibera di ricostituzione - sussistenza - conseguenze - nullità derivata della delibera di ricostituzione - configurabilità - impugnazione congiunta del le due delibere - rappresentazione di profili di invalidità relativi a ciascuna di esse - carattere subordinato e non cumulativo - conseguenze in tema di impugnazione.

L'assemblea di una società per azioni che, in presenza di una perdita di oltre un terzo del capitale sociale, provvede, ex art. 2446 cod. civ., alla riduzione ed al contemporaneo aumento del capitale stesso, pone in essere due deliberazioni ontologicamente e cronologicamente distinte ed autonome fra loro, pur se indiscutibilmente collegate sotto il profilo della subordinazione, con la conseguente, astratta configurabilità di ragioni di nullità attinenti, rispettivamente, alla sola delibera di riduzione, ovvero alla sola delibera di ricostituzione del capitale sociale. La prima delle due eventuali dichiarazioni di nullità (quella, cioè, afferente alla riduzione del capitale) riverbera, peraltro, necessariamente i suoi effetti su quella di ricostituzione (attesone il relativo collegamento funzionale), e, conseguentemente, la travolge, sotto il profilo della nullità derivata, così che, qualora le due delibere vengano impugnate congiuntamente, le doglianze di invalidità relative a ciascuna di esse si trovano in rapporto di subordinazione e non di cumulo, e l'accoglimento di quelle relative alla delibera di riduzione non può che comportare ipso facto la declaratoria di nullità della delibera di aumento, con assorbimento delle relative ragioni all'uopo esposte. Da ciò consegue, ancora, che, ai fini dell'esame, da parte del giudice di secondo grado, delle ragioni di nullità relative alla seconda delibera (il cui esame era risultato ormai precluso per assorbimento in primo grado), non ne occorre la riproposizione nelle forme dell'appello incidentale, essendo sufficiente, all'uopo, un'istanza di riesame formulata (come nella specie) nella comparsa di costituzione da parte dell'appellato.

SENTENZA N. 12157 DEL 29 OTTOBRE 1999

Società - di capitali - società cooperative - in genere (nozione, caratteri, distinzioni, tipi: a responsabilità limitata e non limitata) - società cooperativa a responsabilità limitata - clausola statutaria di previsione di obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società spese ed oneri di funzionamento - validità - sussistenza - fondamento.

Deve ritenersi legittima la clausola statutaria di una società cooperativa a responsabilità limitata, che preveda l'obbligo dei soci di rimborsare annualmente alla società tutte le spese e gli oneri per il suo funzionamento, in modo che l'esercizio si chiuda senza utili e senza perdite, dovendosi escludere che tale clausola incida sulla tipologia societaria, trasformando la società in una società a responsabilità illimitata, in quanto detta clausola non impegna i soci per le obbligazioni sociali verso i terzi, ma riguarda i rapporti interni alla società, ed, inoltre, è pienamente compatibile con la realizzazione dell'oggetto sociale, afferendo ad una prestazione accessoria ad essa funzionale.

SENTENZA N. 10937 DEL 2 OTTOBRE 1999

Professionisti - In genere - Società di capitali aventi ad oggetto attività di progettazione e costruzione di opere civili - Disciplina ex legge n. 17/8 1, D.L. n. 20179 e legge n. 183176 - Portata - Contratti con società di capitali aventi ad oggetto attività riservate esclusivamente ai professionisti iscritti all'albo - Nullità - Sussistenza

Le disposizioni di cui agli art. 13 legge n. 183 del 1976, 1 D.L. n. 20 del 1979, convertito con modificazioni in legge n. 92 del 1979, e 11 legge n. 17 del 1981, che consentono la costituzione di società per azioni aventi ad oggetto attività di progettazione di impianti industriali esercitata in forma industriale mediante una complessa organizzazione tecnica ed amministrativa, ovvero attività di studi e di progettazioni che richiedono speciali competenze tecniche e scientifiche, hanno parzialmente abrogato solo il divieto di cui all'art. 2 legge n. 1815 del 1939, non anche le disposizioni inderogabili in materia di professioni intellettuali che sanciscono la responsabilità dei professionisti per i singoli atti che la legge ed i regolamenti professionali riservano loro in via esclusiva e che essi devono compiere personalmente o a mezzo di ausiliari da loro diretti; deve pertanto ritenersi nullo per contrasto con le suddette disposizioni inderogabili il contratto che, in materia di progettazione e costruzione di opere civili, affidi ad una società di capitali attività che, secondo il motivato accertamento del giudice di merito, rientrino interamente nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto e non in una complessa prestazione di servizi di tipo imprenditoriale i cui contenuti trascendano, sebbene possano in parte comprenderli, quelli delle libere professioni (Fattispecie relativa a contratto concluso anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 109 del 1984).

Lavoro - Lavoro autonomo - Contratto d'opera -Professioni intellettuali - Esercizio - Mancata iscrizione all'albo - Attività riservata a soggetti iscritti ad un albo o elenco - Esercizio da parte di soggetto non iscritto - Compenso - Spettanza - Esclusione - Azione generale di arricchimento Esperibilità - Esclusione - Prestazione riferibile a società di capitali - Compenso - Spettanza - Esclusione - Utilizzo da parte delle società di soggetti iscritti all'albo per l'espletamento delle relative attività - Irrilevanza

A norma dell'art. 2231 c.c., quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento del compenso, onde, in tali ipotesi, non può ritenersi esperibile neppure l'azione generale di arricchimento di cui all'art. 2041 c.c.; i suddetti principi devono ritenersi applicabili anche quando la prestazione resa sia riferibile ad una società di capitali, per essersi essa assunta contrattualmente tale impegno, a nulla rilevando che la società si sia servita, per l'espletamento di detta attività, di tecnici iscritti ai relativi albi.

SENTENZA N. 10869 DELL' 1 OTTOBRE 1999

Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Amministratori - Responsabilità - In genere - Azione sociale - Rinuncia - Deliberazione dell'assemblea dei soci - Necessità - Mancanza - Nullità rilevabile d'ufficio - Equipollenti - Inammissibilità - Fattispecie

A norma dell'articolo 2393 c.c. compete esclusivamente all'assemblea dei soci il potere di deliberare sia il promuovimento dell'azione sociale di responsabilità sia la rinuncia all'esercizio di tale azione, sia la transazione; pertanto, la rinuncia o la transazione effettuata dal nuovo amministratore (o dal legale rappresentante della società) senza la preventiva delibera assembleare è affetta non da mera inefficacia, secondo la disciplina dell'atto posto in essere dal rappresentante senza poteri, ovvero da mera annullabilità, in base alle regole sul difetto di capacità a contrattare, ma da nullità assoluta e insanabile, deducibile da chiunque vi abbia interesse e rilevabile d'ufficio; la delibera assembleare costituisce modo formale e inderogabile di espressione della volontà della società di cui non sono ammessi equipollenti (nella specie la S.C. ha annullato la decisione di merito secondo cui la sottoscrizione di un accordo da parte di tutti i soci costituiva manifestazione della volontà, equiparabile ad una delibera assembleare, di ratificare l'operato del legale rappresentante).

SENTENZA N. 10669 DEL 27 SETTEMBRE 1999

Di capitali - Società per azioni - Costituzione - Modi di formazione del capitale - Delle azioni - Acquisto delle azioni - In genere - Trasferimento di Azioni -Oggetto Immediato -Partecipazione Sociale - Conseguenze in tema di contratto avente ad oggetto l'impegno a trasferire azioni di società non ancora costituita - Applicazione della sanzione di cui all'art. 2331, terzo comma c.c. prevista per il caso di emissione e vendita di azioni prima della iscrizione della società - Esclusione - Efficacia meramente obbligatoria di tale contratto - Nullità dello stesso - Condizioni

La sanzione di nullità, prevista dall'art. 2331, terzo comma, c.c. , in relazione alla emissione ed alla vendita di azioni prima della iscrizione della società, non colpisce il contratto, avente efficacia meramente obbligatoria, con il quale una parte assume l' impegno al futuro trasferimento di azioni di società non ancora iscritta nel registro delle imprese. Ed infatti, il trasferimento di azioni ha per oggetto la partecipazione sociale, e solo come oggetto mediato l'attribuzione di valori o identità patrimoniali ovvero, nel caso di costituzione di nuova società mediante scissione da società preesistente, l'attribuzione alla società costituenda di determinati cespiti patrimoniali. Ne consegue che il difetto di determinatezza o determinabilità di tale attribuzione comporta nullità del contratto, ad efficacia meramente obbligatoria, avente ad oggetto l'impegno a trasferire azioni di una società per azioni non ancora costituita soltanto nel caso in cui le parti abbiano espressamente convenuto un preciso obbligo in tal senso, e il trasferimento delle azioni sia condizionato all'attribuzione alla costituenda società di beni determinati ovvero le due obbligazioni siano tra loro collegate.

SENTENZA N. 10602 DEL 25 SETTEMBRE 1999

Società - di capitali - società cooperative - organi sociali - assemblea - deliberazioni - cooperativa edilizia - trasferimento di alloggio cooperativo a favore di terzi - pretermissione di socio prenotatario - nullità dell'atto - fondamento.

Lo scopo mutualistico di una società cooperativa è caratteristica essenziale del suo atto costitutivo, ed anche presupposto indefettibile per il godimento della speciale disciplina "di favore", e dunque si traduce nell'indisponibilità, da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, del diritto di ciascun socio di partecipare ai programmati benefici dell'attività societaria. Detto scopo, nel caso di una cooperativa edilizia, non tollera la cessione a terzi degli alloggi edificati, ove la cessione medesima non sia mero strumento per il conseguimento dei fini istituzionali ed il miglior soddisfacimento delle posizioni costituite in capo al socio, ma esprima una scelta contrapposta al fine mutualistico, con il compimento di attività commerciale di tipo lucrativo e lesione di quelle posizioni. Da ciò consegue che, nel caso di estraneità del cessionario alla compagine sociale e dell'elusione dei diritti insorti in favore del socio per effetto dell'operazione mutualistica e del contratto di "prenotazione", la delibera di alienazione del bene sociale è affetta da radicale nullità, per illiceità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ. reso applicabile dal rinvio di cui all'art. 2516 cod. civ..

SENTENZA N. 10263 DEL 22 SETTEMBRE 1999

Società - di capitali - società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento - in genere - prima dell'iscrizione della società pur costituita nel registro delle imprese - disposizione del terzo comma dell'art. 2331 cod. civ. - applicabilità analogica - sussistenza - fondamento.

La norma del terzo comma dell'art. 2331 cod. civ., che prevede la nullità della emissione e della vendita delle azioni di società prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, è applicabile anche alla vendita di quote di società a responsabilità limitata effettuata anteriormente all'iscrizione di tale società - pur già costituita - indetto registro, senza che a tale applicabilità sia d'ostacolo il mancato richiamo del suddetto terzo comma dell'art. 2331 nell'ultimo comma dell'art. 2475 cod. civ., poiché esso si spiega solo con la circostanza che in tale forma societaria il capitale è diviso in quote e non in azioni, laddove, invece, la ragione giustificativa della nullità - costituita dall'incompatibilità logica di un trasferimento di capitale sociale prima che la società venga ad esistenza con l'iscrizione e, quindi, dalla mancanza dell'oggetto della cessione - ricorre analogamente, tenuto conto che essa è direttamente consequenziale alle disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 2331, le quali sono espressamente richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2475 e, rispettivamente prevedendo, che solo con l'iscrizione la società acquisti la personalità giuridica e che, in difetto, chi abbia agito in nome della società, assuma responsabilità illimitata, escludono che prima dell'iscrizione, possa configurarsi una forma societaria anche "irregolare". Tale interpretazione, quanto ai contratti societari stipulati dopo la sua entrata in vigore, trova, inoltre, conferma nell'ultimo comma dell'art. 2479 cod. civ. (introdotto con l'art. 1, comma secondo, legge n. 310 del 1993), il quale, imponendo l'iscrizione nel registro delle imprese dei trasferimenti di quote di S.r.l., presuppone che la società sia già venuta a giuridica esistenza con la preventiva iscrizione, in tal modo ribadendo che anteriormente quel trasferimento non è possibile.

SENTENZA N. 9691 DELL’11 SETTEMBRE 1999

Società - di capitali - in genere - procedimento di omologazione - deliberazione di trasferimento della sede - competenza per territorio - tribunale del capoluogo di provincia comprendente la sede al momento della deliberazione - sussistenza - tribunale del capoluogo di provincia comprendente la sede di trasferimento - esclusione.

Competenza civile - competenza per territorio - in genere - società - di capitali - procedimento di omologazione - deliberazione di trasferimento della sede - competenza per territorio - tribunale del capoluogo di provincia comprendente la sede al momento della deliberazione - sussistenza - tribunale del capoluogo di provincia comprendente la sede di trasferimento - esclusione.

Il tribunale al quale deve essere chiesta l'omologazione della deliberazione di trasferimento della sede sociale è quello sito nel capoluogo della provincia ove la società ha sede al momento dell'adozione della delibera di trasferimento della sede sociale e nel quale trovasi l'ufficio del registro delle imprese, e non già quello del capoluogo della provincia nel cui ambito la società trasferirà la propria sede, essendo invece esso competente, in quanto sede a sua volta dell'ufficio del registro delle imprese, per l'omologazione degli atti societari successivi al trasferimento della sede stessa.

SENTENZA N. 9210 DEL 1° SETTEMBRE 1999

Società - di capitali - in genere - procedimento di omologazione degli atti societari - competenza per territorio del tribunale del luogo dell'ufficio del registro delle imprese competente a ricevere il deposito dell'atto - sussistenza - anche a seguito della legge n. 580 del 1993.

Competenza civile - competenza per territorio - in genere - procedimento di omologazione degli atti societari - competenza per territorio del tribunale del luogo dell'ufficio del registro delle imprese competente a ricevere il deposito dell'atto - sussistenza - anche a seguito della legge n. 580 del 1993.

Anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 580 del 1993, il procedimento di omologazione delle deliberazioni assembleari delle società deve ritenersi attribuito alla competenza territoriale del Tribunale del luogo ove ha sede l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale l'atto deve essere depositato ed iscritto, anche se esso sia diverso dal Tribunale nel cui circondario è ubicata la sede sociale, giacché alla nuova disciplina introdotta con l'art. 8 della suddetta legge, laddove prevede l'istituzione di un ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio di ciascun capoluogo di provincia, deve riconoscersi - in assenza di alcuna disposizione introduttiva di una distinzione tra giudice dell'omologazione e giudice del registro - un valore meramente ricognitivo della situazione precedente, nella quale l'individuazione del giudice competente per l'omologazione non si fondava sui principi generali desumibili dagli artt. 18, 19, 24 e 25 cod. proc. civ. o su una specifica peculiarità del procedimento di omologazione, ma derivava dall'interpretazione sistematica della normativa regolante in via transitoria la materia in attesa dell'attuazione del registro delle imprese e particolarmente: a) dell'art. 101 delle disp. att. del cod. civ., nel quale la competenza territoriale del tribunale del luogo della se de sociale non era espressione di un forum domicilii (come sarebbe stato coerente con la natura di volontaria giurisdizione del procedimento), ma discendeva soltanto dalla coincidenza, nel regime transitorio, dell'ufficio del registro competente con la cancelleria del tribunale destinatario dell'istanza di omologazione, sempre sussistente per essere presente in ogni tribunale il registro delle società; b) dell'art. 108 delle disp. di att. del cod. civ., il quale, sino all'attuazione del registro delle imprese, prevedeva che l'iscrizione dei contratti di consorzio si eseguisse nel registro delle società presso la cancelleria del tribunale "nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio", così rivelando che il criterio di competenza era collegato al luogo nel quale gli atti acquisivano pubblicità.

SENTENZA N. 5915 DEL 15 GIUGNO 1999

Società di capitali - Società per azioni - Atti compiuti in nome della società costituenda prima dell'iscrizione nel registro delle imprese - Responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi di coloro che hanno agito - Condizioni

Per il disposto dell'art. 2331 c.c., nel caso di società non ancora iscritta nel registro delle imprese e quindi non ancora dotata di personalità giuridica, la illimitata e solidale responsabilità verso i terzi di coloro che hanno agito presuppone che si tratti di operazioni compiute in nome della società stessa prima della sua iscrizione, onde la norma non può trovare applicazione in caso di operazioni poste in essere senza alcun riferimento alla costituenda società.

SENTENZA N. 5533 DEL 5 GIUGNO 1999

Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Mancata iscrizione nel registro delle imprese - Deliberazione di aumento del capitale sociale e di rideterminazione delle quote sociali - Inesistenza come tale - Validità come convenzione di modifica dell'atto costitutivo - Configurabilità - Condizioni

La deliberazione assembleare di una s.r.l. con cui sia stato approvato, anteriormente all'iscrizione della società nel registro delle imprese, un aumento di capitale e una modificazione dell'attribuzione delle quote ai soci, non essendo la società al momento della sua adozione ancora venuta a giuridica esistenza (ex art. 2331, primo comma. c.c., richiamato dall'art. 2475 c.c.), deve considerarsi assolutamente inesistente come deliberazione, in quanto emanata da un'assemblea ancora priva della possibilità giuridica di deliberare. Tuttavia, qualora la manifestazione di volontà dei soci sia stata plenaria ed unanime e si sia concretata mediante la sottoscrizione dell'atto da parte di ciascuno, può essere apprezzata come espressione di un patto, volto a modificare l'importo del capitale sociale e la conseguente attribuzione delle quote ai soci e, quindi, come una convenzione modificativa dell'atto costitutivo, a condizione che risultino osservati i requisiti di sostanza e di forma prescritti per tale atto (cioè l'atto pubblico), con la conseguenza che la non ancora avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese, così come non condiziona la validità della stipulazione dell'atto costitutivo, che ad essa è necessariamente anteriore e prodromica, non condiziona la validità di detta convenzione modificativa, sia pure destinata ad assumere efficacia dopo l'omologazione ed iscrizione della società.


Società di capitali - Società a responsabilità limitata - Cessione di quota prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese - Applicabilità analogica dell'art. 2331, terzo comma, c.c. - Sussistenza - Ragioni - Effetto - Nullità della cessione

La disposizione del terzo comma dell'art. 2331 c.c. , che sancisce la nullità dell'emissione e della vendita delle azioni prima dell'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese, deve reputarsi analogicamente applicabile alla fattispecie della cessione delle quote di s.r.l., effettuata prima dell'iscrizione di tale società nel registro delle imprese, stante la non configurabilità sul piano logico del trasferimento di una partecipazione sociale prima che la società sia venuta a giuridica esistenza e considerato che il mancato richiamo all'art. 2331, terzo comma, c.c. da parte dell'art. 2475 c.c., trova spiegazione in ragioni di incompatibilità sul piano letterale, dipendenti dalla suddívisione del capitale sociale della s.r.l. in quote e non in azioni.

SENTENZA N. 4774 DEL 14 MAGGIO 1999


Società in accomandita semplice - Potere di rappresentanza degli amministratori - Limiti - Derivanti dall'oggetto sociale - Disciplina innovativa dettata per le società di capitali dagli artt. 2384 e 2384-bis c.c., ispirata a maggior tutela dell'affidamento dei terzi -Applicabilità in via analogica alle società di persone - Esclusione - Effetti riflessi della nuova disciplina sull'intero sistema - Configurabilità


In tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società derivanti dall'oggetto sociale l'introduzione, in relazione alla disciplina delle società di capitali, delle regole contenute negli artt. 2384 e 2384- bis c.c. - che a differenza di quanto dispone, per le società di persone, l'art. 2298 c.c., escludono che le predette limitazioni, pur se pubblicate, siano opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano agito intenzionalmente a danno della società, e comunque che l'estraneità all'ogggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratorì in nome della società possa essere opposta ai terzi in buona fede - non è suscettibile di applicazione analogica nei confronti delle società dipersone, regolate da specifiche norme. Tuttavia, essa svolge un indubbio effetto di "irraggiamento" sull'intero sistema, nel senso di imporre, anche in relazione alle società da ultimo citate, in ossequio al principio della tutela dell'affidamento dei terzi, una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'oggetto sociale, da intendere con molta larghezza. (Alla stregua di tale principio, la S.C, ha ritenuto immune da vizi, sotto tale profilo, la decisione con la quale la Corte di merito aveva valutato come accessorio rispetto alla normale attività di una società immobiliare, avente quale oggetto sociale tutte "le operazioni giuridiche attinenti ai beni immobili, non escluse quelle di dazione in garanzia reale degli immobili in patrimonio", l'atto di ricognizione di debito altrui e di costituzione di ipoteca, a garanzia dello stesso, su di un proprio immobile, in quanto diretto a realizzare lo scopo dell'attività commerciale per la quale la società stessa era stata costituita, non essendo stata la garanzia di cui si trattava concessa a titolo gratuito, ma per interesse comune del garante e del garantito).

 

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