SENTENZA N. 14337 DEL 2
NOVEMBRE 2000
Responsabilità
patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - estinzione - nuova
iscrizione - titolo giustificativo dell'ipoteca non estinto - nuova
iscrizione - possibilità.
A norma dell'art. 2881 cod. civ., l'ipoteca che è venuta meno a
seguito della cancellazione, può essere nuovamente iscritta con un
nuovo grado nella prelazione se il titolo giustificativo di essa - nel
caso di specie il contratto di mutuo - non è estinto.
SENTENZA N. 12536
DEL 22 SETTEMBRE 2000
Responsabilità
patrimoniale - cause di prelazione - ipoteca - riduzione - in genere -
"presa d'atto" dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale - rinunzia
tacita al diritto alla riduzione - esclusione.
Il negozio di rinunzia in generale, quando non sia prevista una forma
vincolata, può perfezionarsi anche attraverso un comportamento
concludente, purché si tratti di un fatto incompatibile con la volontà
di avvalersi del diritto che si assume rinunziato. La sola "presa
d'atto" dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale non consiste in una
rinunzia al diritto alla riduzione della stessa, non costituendo una
circostanza assolutamente incompatibile con il diritto ad avvalersi
della riduzione.
SENTENZA N. 11674
DEL 5 SETTEMBRE 2000
Servitù - prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione
negoziale - in genere - atto costitutivo - contenuto - requisiti
necessari - clausola di stile di generico riferimento allo stato di
fatto preesistente - inefficacia.
Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale se è
vero che non è richiesto l'uso di formule sacramentali, è pur vero che
occorre che dalla clausola contrattuale siano determinabili con
certezza, oltre che il fondo servente ed il fondo dominante, l'oggetto
in cui consiste l'assoggettamento di quello all'utilità dell'altro;
sono a tal fine inefficaci quelle clausole che facciano generico
riferimento a stati di fatto preesistenti.
SENTENZA N. 10822
DEL 16 AGOSTO 2000
Servitù - prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione
negoziale - da uno dei comproprietari – fondo indiviso - efficacia -
limiti.
Ai fini della costituzione volontaria della servitù, un atto
proveniente da uno solo dei comproprietari di un fondo indiviso, pur
non essendo privo di effetti giuridici, non è idoneo a costituire una
servitù passiva.
SENTENZA N. 9872
DEL 27 LUGLIO 2000
Proprietà - acquisto - a
titolo originario - accessione - opere del terzo con materiali propri
- indennità al costruttore - rinuncia o prescrizione del diritto
all'indennità per sopravvenienza dell’animus donandi - donazione
indiretta - configurabilità.
La sopravvenienza dell'animus donandi alla realizzazione di un'opera
su suolo altrui, può configurare una donazione indiretta a favore del
proprietario del suolo lasciando prescrivere il diritto all'indennità
ex art. 936, comma secondo, cod. civ. ovvero rinunciando
all'indennità.
SENTENZA N. 8885 DEL 3
LUGLIO 2000
- I –
Servitù - prediali -
requisiti - utilità - vantaggio futuro - servitù per vantaggio futuro
o a favore di un edificio da costruire - distinzione.
Le limitazioni edilizie attinenti alla collocazione e all'estensione
di una costruzione futura si risolvono in una disposizione pattizia
concernente le distanze comportante l'applicazione dell'art. 1029
secondo comma cod. civ.. Se, invece, il vantaggio ed il corrispondente
onere sono indipendenti dalla prevista costruzione degli edifici in
guisa da inerire direttamente ai suoli non ancora edificati con
carattere di realità, come si verifica normalmente nella pattuizione
che vietando di costruire ad una certa distanza dal confine, limita,
da un lato l'edificabilità del suolo servente, restringendo i poteri
di godimento e di utilizzazione inerenti al relativo diritto di
proprietà e attribuiscono dall'altro, i corrispondenti vantaggi al
contiguo fondo dominante, ancor prima ed indipendentemente dalla sua
avvenuta edificazione, si verte nell'ipotesi di cui al primo comma
dell'art.1029 cod. civ., di servitù immediatamente costituita con
caratteri ed effetti reali, la quale è, come tale, opponibile anche
agli acquirenti del suolo passivamente gravato, purché sia
tempestivamente adempiuto l'onere della trascrizione.
- II –
Servitù - prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione
negoziale - in genere - formule sacramentali - necessità - esclusione.
Per la costituzione di una servitù convenzionale non è richiesto l'uso
di formule sacramentali, ma è sufficiente che dal contratto siano
determinabili con chiarezza il fondo dominante, quello servente e
l'oggetto in cui consiste l'assoggettamento di questo all'utilità
dell'altro.
SENTENZA N. 8802
DEL 28 GIUGNO 2000
Servitù - prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione
negoziale - in genere - atto costitutivo - indicazione specifica di
tutti gli elementi di essa - necessità - indicazione e descrizione dei
fondi dominante e servente - esclusione.
L’esigenza che nell’atto costitutivo di una servitù siano
specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la
necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del
fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i
predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell’atto.
SENTENZA N. 6656
DEL 22 MAGGIO 2000
Superficie - in genere
(nozione, caratteri, distinzioni) - valutabilità sotto il profilo
economico - ammissibilità.
Il diritto di superficie ha un suo specifico contenuto economico
incidente per un verso, positivamente, sul patrimonio di chi ne è
titolare, per altro verso, negativamente, su quello di coloro che per
effetto di esso subiscono una limitazione al loro diritto dominicale,
senza che rilevi che l’esercizio dello ius aedificandi è rimesso alla
volontà del superficiario, poiché il carattere futuro ed eventuale di
tale esercizio connaturato alla stessa struttura del diritto di
superficie, nulla toglie alla sua valutabilità in termini economici.
SENTENZA N. 6450
DEL 18 MAGGIO 2000
Servitù - prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione
negoziale - da uno dei comproprietari - pluralità di proprietari del
fondo dominante o di quello servente - mancata partecipazione al
negozio costitutivo di taluno dei comproprietari - conseguenze.
La mancata partecipazione al negozio costitutivo di una servitù di
taluno dei comproprietari di un fondo indiviso non priva l’atto di
effetti giuridici. Se, infatti, trattasi di servitù attiva, la
stipulazione effettuata dagli altri condomini, è valida ed efficace
nei confronti dell’assente, in quanto, con il contratto a favore di
terzo, può essere attribuito a quest’ultimo anche uno ius in re
aliena. Se, invece, si tratta di servitù passiva, la concessione
vincola il proprietario concedente, ai sensi dell’art. 1059 cod. civ.,
e la servitù resta definitivamente costituita quando si verifichi
l’adesione degli altri condomini, o maturi - nei casi consentiti -
l’usucapione, ovvero vengano acquisite dal condomino concedente anche
le quote degli altri condomini.
SENTENZA N. 6030
DELL’11 MAGGIO 2000
Servitù - prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione
negoziale - in genere - partecipazione al contratto del solo
proprietario del fondo servente - contratto a favore di terzo -
configurabilità - condizioni.
Il titolo costitutivo di una servitù prediale può rinvenirsi in un
contratto cui abbia partecipato soltanto il proprietario del fondo
servente, rispetto al quale il proprietario del fondo dominante abbia
assunto la posizione di terzo favorito, non sussistendo nel contratto
a favore di terzo limiti in ordine alla qualità ed al contenuto della
prestazione a favore del terzo, la quale può consistere in un "dare,
in un facere o in un non facere" presente o futuro ed anche nella
costituzione di un diritto reale, purché tale costituzione corrisponda
ad un interesse anche non patrimoniale dello stipulante.
SENTENZA N. 4346
DEL 7 APRILE 2000
Servitù - prediali -
requisiti - utilità - vantaggio futuro - servitù a vantaggio futuro di
un fondo esistente ovvero a favore o a carico di un edificio da
costruire o di un fondo da acquistare - differenza - conseguenze -
natura reale o obbligatoria del vincolo - contratto costitutivo -
interpretazione - criteri di individuazione delle due fattispecie.
In tema di servitù per vantaggio futuro, la differenza fra le due
fattispecie previste nei commi primo e secondo dell'art. 1029 cod. civ.,
sta in ciò, che nel primo caso (servitù per un vantaggio futuro del
fondo dominante) esistono tutti gli elementi necessari per la
costituzione della servitù, e cioè sia il fondo servente che quello
dominante e la sola particolarità della fattispecie va ravvisata nel
fatto che l'utilità per il fondo dominante non è attuale, ma verrà ad
essere in futuro; nella seconda ipotesi (servitù a favore o a carico
di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare) all'atto del
negozio costitutivo manca uno dei presupposti della servitù,
l'edificio da costruirsi in seguito, a cui favore opererà la servitù.
Da tanto consegue che nella prima ipotesi la servitù viene ad
esistenza immediatamente; nella seconda si ha la costituzione di un
rapporto obbligatorio, suscettibile di trasformarsi in un rapporto di
natura reale soltanto nel momento in cui l'edificio viene costruito.
Per stabilire in quale fattispecie si versi, occorre fare riferimento
al criterio dell'attualità o meno dell'utilitas in cui si concreta il
contenuto della servitù; qualora si controverta sull'identificazione
del fondo dominante in servitù convenzionale - se cioè esso sia
costituito dal terreno ovvero dall'edificio costruendo - occorre
interpretare la comune volontà delle parti, come risultante dal
contratto a suo tempo concluso per individuare a vantaggio di quale
immobile venne costituito il diritto reale, tenendo presente che
l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 1029 cod. civ. ha
carattere eccezionale e presuppone la sicura individuazione del fondo
dominante nell'edificio erigendo.
SENTENZA N. 2092
DEL 24 FEBBRAIO 2000
Demanio - demanio
comunale - prova della proprietà del bene in capo al comune -
certificazione del comune stesso - sufficienza - esclusione.
In tema di demanio comunale, al fine di provare la proprietà in capo
al Comune di un terreno non è sufficiente una certificazione
proveniente dallo stesso Comune.
SENTENZA N. 1720
DEL 16 FEBBRAIO 2000
Servitù - prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione non
negoziale - per destinazione del padre di famiglia - impedimento -
condizioni - manifestazione contraria di volontà del proprietario,
contenuta in un atto anteriore al fraziona mento del fondo originario
- idoneità di tale manifestazione di volontà ove compiuta dal curatore
fallimentare nell'esercizio dei diritti del proprietario fallito in
occasione della vendita per parti divise dell'immobile unitariamente
acquisito all'attivo fallimentare - sussistenza - manifestazione di
volontà contraria alla nascita della servitù compiuta dai futuri
acquirenti dei singoli lotti - idoneità ad impedire l'acquisto di
detto diritto per destinazione del padre di famiglia - esclusione -
fondamento.
La disposizione idonea ad impedire, ai sensi dell'art. 1062, secondo
comma, cod. civ., l'acquisto della servitù per destinazione del padre
di famiglia deve provenire dal proprietario del fondo diviso, anche se
non è richiesta la contestualità con la divisione del fondo stesso,
potendo detta disposizione essere utilmente posta in essere anche in
un momento anteriore. La manifestazione di volontà contraria alla
nascita del detto diritto reale può essere legittimamente effettuata,
altresì, dal curatore fallimentare nell'esercizio dei diritti del
proprietario fallito, in occasione della vendita per parti divise
dell'immobile unitariamente acquisito all'attivo fallimentare, ma non
dai futuri acquirenti dei singoli lotti, i quali non hanno alcun
titolo per impedire il sorgere della servitù corrispondente alla
situazione di fatto esistente tra i due fondi.
SENTENZA N. 1516
DELL’11 FEBBRAIO 2000
Servitù - prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione
negoziale - in genere - atto costitutivo - indicazione specifica di
tutti gli elementi di essa - necessità - indicazione e descrizione dei
fondi dominante e servente - esclusione - individuazione del fondo
dominante e di quello servente - accertamento del giudice di merito -
carattere esclusivo.
L'esigenza che nell'atto costitutivo di una servitù siano
specificamente indicati tutti gli elementi di questa non implica la
necessità della espressa indicazione ed analitica descrizione del
fondo servente e di quello dominante essendo sufficiente che i
predetti elementi siano comunque desumibili dal contenuto dell'atto e
siano quindi determinabili attraverso i consueti strumenti ermeneutici,
il fondo dominante, quello servente, ed il contenuto
dell'assoggettamento di quest'ultimo all'utilità del primo. Tale
attività interpretativa, concretandosi in un'indagine sull'effettiva
volontà dei contraenti in ordine all'eventuale costituzione di una
servitù prediale, costituisce accertamento di fatto sindacabile in
sede di legittimità solo per motivazione incongrua o affetta da errori
logici o per inosservanza delle regole di ermeneutica.
SENTENZA N. 982
DEL 28 GENNAIO 2000
Comunione dei diritti
reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - in
genere - aree per parcheggi ex art. 18 legge n. 765/1967 - diritto dei
condomini sugli spazi - comproprietà o diritto reale d'uso -
condizioni - aree in comproprietà - nuovo condomino.- Diritto sulle
aree di parcheggio - sussistenza - fattispecie.
Urbanistica - in genere - aree per parcheggi ex art. 18 legge n.
765/1967 - diritto dei condomini sugli spazi - comproprietà o diritto
reale d'uso - condizioni - aree in comproprietà - nuovo condomino -
diritto sulle aree di parcheggio - sussistenza - insufficienza
dell'area - irrilevanza - conseguenze - fattispecie.
Gli spazi destinati a parcheggio, previsti per le nuove costruzioni
dall'articolo 18 della legge n. 765 del 1967, sono, in forza di un
vincolo di destinazione di natura pubblicistica, riservati all'uso
diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità
immobiliari e costituiscono parti comuni dell'edificio ai sensi
dell'articolo 1117 cod. civ., quando appartengono in comunione ai
singoli condomini, ovvero oggetto di un diritto reale d'uso spettante
a ciascun condomino, quando proprietari siano terzi o alcuni soltanto
dei condomini; qualora l'originario proprietario costruttore abbia
ceduto a ciascun acquirente la comproprietà in comune con gli altri
delle aree destinate a parcheggio, il successivo acquisto di un'unità
immobiliare e della quota di comproprietà delle parti comuni,
attribuisce all'acquirente la qualità di condomino su tutte le stesse
e quindi anche il paritetico diritto d'usufruire dell'area di
parcheggio, a nulla rilevando l'eventuale insufficienza di questa
rispetto alle complessive esigenze del condominio, la quale può dar
luogo a un diritto al risarcimento del danno nei confronti del
costruttore ed è regolata dalle norme sull'uso della cosa comune nei
rapporti tra condomini (nella specie, il costruttore venditore aveva
realizzato un superattico da un volume tecnico, destinato nel progetto
a parte comune ma poi non venduto, e l'aveva quindi ceduto come unità
immobiliare coi diritti sulle parti comuni dell'edificio; la S.C. in
applicazione degli esposti principi ha affermato il diritto all'uso
delle aree di parcheggio anche da parte della nuova condomina).
SENTENZA N. 27
DEL 5 GENNAIO 2000
Proprietà - acquisto -
in genere - a titolo originario e a titolo derivativo - acquisto da
parte dell'aggiudicatario in sede di esecuzione forzata - natura
derivativa - configurabilità.
L'acquisto di un bene da parte dell'aggiudicatario in sede di
esecuzione forzata, pur essendo indipendente dalla volontà del
precedente proprietario ricollegandosi ad un provvedimento del giudice
dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo e non
originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso
diritto del debitore esecutato.
SENTENZA N. 10159
DEL 20 SETTEMBRE 1999
Servitù prediali -
costituzione del diritto - delle servitù volontarie - costituzione
negoziale - in genere - accertamento della volontà delle parti -
indicazioni nel titolo - necessità.
Per la costituzione di una servitù convenzionale - nella specie di
passaggio, a carico di un fondo in comproprietà e a vantaggio di altro
di proprietà esclusiva - pur non essendo necessarie formule
sacramentali, non è sufficiente il mero riconoscimento dell'uso a cui
è convenzionalmente adibita la parte comune di un fondo, ma è invece
necessario che il titolo specifichi i fondi interessati, le modalità
di esercizio, l'estensione della servitù e le caratteristiche di essa,
al fine di dimostrare la volontà delle parti di costituire un diritto
reale, non personale.
SENTENZA N. 7890
DEL 22 LUGLIO 1999
Comunione dei diritti
reali - Condominio negli edifici - Contributi e spese condominiali -
Spese di manutenzione (ripartizione) - In genere - Danni causati da un
singolo condomino - Per guasti verificatisi nella sua proprietà
esclusiva - Spesa necessaria per ovviare ai danni - Riconoscimento
stragiudiziale della responsabilità da parte del condomino ovvero
accertamento giudiziale della stessa - Deliberazione dell'assemblea di
attribuzione della spesa al condomino - Possibilità - Sussistenza -
Mancanza del riconoscimento stragiudiziale o dell'accertamento -
Ripartizione della spesa fra tutti i condomini secondo i criteri di
ripartizione ordinaria - Necessità - Successivo regresso verso il
condomino responsabile - Ammissibilità - Sussistenza - Deliberazione
impositiva della spesa al condomino - Nullità - Sussistenza -
Cassazione senza rinvio della sentenza impugnata - Decisione nel
merito con declaratoria della nullità - Ammissibilità.
Il singolo condomino risponde verso gli altri condomini dei danni
causati da guasti verificatisi nella sua proprietà esclusiva, e deve,
perciò, sostenere la relativa spesa, ove abbia riconosciuto la propria
responsabilità o essa sia stata accertata in sede giudiziale.
Tuttavia, fino a quando l'obbligo risarcitorio del condomino non
risulti in uno di tali modi accertato, l'assemblea non può porre a suo
carico detto obbligo, né imputargli a tale titolo alcuna spesa, non
potendo l'assemblea disattendere l'ordinario criterio di ripartizione,
né la tabella millesimale e dovendo, invece, applicare la regola
generale stabilita dall' art. 1123 c.c., secondo cui ogni addebito di
spesa deve essere effettuato in base alla quota di partecipazione di
ciascun condomino alla proprietà comune, cioè in base ai millesimi.
Pertanto, in difetto di accertamento dell'obbligo risarcitorio in uno
dei due modi indicati, la suddetta spesa dev'essere dall'assemblea
provvisoriamente ripartita, secondo gli ordinari criteri di
ripartizione, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di
costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell'amministratore,
contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di
quanto anticipato (nella specie, in applicazione di tali principi, la
Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza di merito e,
decidendo nel merito, ha dichiarato nulla la deliberazione
condominiale impugnata, la quale, senza che vi fosse stato
riconoscimento di responsabilità ed essendo riservato, quindi, al
giudice il relativo accertamento, aveva attribuito all'assemblea
condominiale il potere di deliberare sulla responsabilità di un
singolo condomino ed aveva addebitato al medesimo la spesa occorsa in
conseguenza del fatto dannoso imputatogli.
SENTENZA N. 8486
DEL 6 AGOSTO 1999
Condominio negli edifici
- Acquirente di un'unità immobiliare facente parte di un fabbricato -
Impegno contrattuale a rispettare un regolamento condominiale da
predisporsi da parte del costruttore - Vincolatività - Esclusione
L'obbligo dell'acquirente, previsto nel contratto di compravendita di
un'unità immobiliare dì un fabbricato, di rispettare il regolamento di
condominio da predisporsi in futuro a cura del costruttore non può
valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente,
poiché è solo il concreto richiamo nel singolo atto d'acquisto ad un
regolamento che consente di considerare quest'ultimo come facente
parte, "per relationem", di quest'atto.
SENTENZA N. 8279
DEL 30 LUGLIO 1999
Condominio negli edifici
- Espresso richiamo del regolamento di condominio nel contratto di
compravendita delle singole unità immobiliari - Inserimento delle
relative clausole per relatìonem nel contenuto del contratto -
Efficacia vincolante nei confronti dell'acquirente - Sussistenza
Il regolamento contrattuale di condominio, anche se non materialmente
inserito nel testo del contratto di compravendita delle singole unità
immobiliari, fa corpo con esso allorché sia espressamente richiamato
ed approvato, così che le sue clausole rientrano "per relationem" nel
contenuto dei singoli contratti di acquisto e vincolano i relativi
acquirentì.
SENTENZA N. 7678
DEL 19 LUGLIO 1999
Condominio negli edifici
- Terrazza a livello - Equiparazione al lastrico solare - Diritto di
sopraelevazione - Regolamento di condominio - Limitazione - Condizioni
La terrazza a livello, anche se di proprietà esclusiva, è equiparata
(in relazione alla sua funzione di copertura dell' edificio) al
lastrico solare in senso stretto e tale è considerata anche nel regime
della sopraelevazione: ne consegue che il regolamento condominiale può
limitare il diritto di sopraelevazione spettante al proprietario
dell'appartamento a cui la terrazza afferisce soltanto se esso ha
natura contrattuale. |