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Sentenze della Corte di Cassazione

 

 

Archivio

Raccolta di sentenze, d'interesse notarile, della Corte di Cassazione Civile, organizzate per argomenti.Le sentenze si susseguono, in ordine cronologico decrescente, a partire dalla piu' recente

Contratti Diritti reali Edilizia Famiglia
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Recenti sentenze

E' possibile consultare le recenti sentenze della Corte di Cassazione d'interesse notarile suddivise per materia. Le sentenze sono catalogate per argomento trattato, data e numero

 
Tributi
Puoi cercare una sentenza inserendone il numero in "Cerca nella pagina"

SENTENZA N. 9150 DEL 7 LUGLIO 2000

Tributi (in generale) – disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) – agevolazioni varie – in genere - - immobile in corso di costruzione - destinazione ad abitazione non di lusso - acquisto - benefici fiscali ex art. 1 legge n.168/82 - spettanza.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della "prima casa", spettano anche all'acquirente di immobile "in corso di costruzione", da destinare ad abitazione "non di lusso.

SENTENZA N. 8794 DEL 28 GIUGNO 2000

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell’imposta - in genere - contratto preliminare di compravendita - pattuizione di dichiarare in sede di contratto definitivo "la minor cifra indicata dal venditore" - nullità ex art. 60 D.P.R. 634/72 - sussistenza.

La pattuizione, inserita in un preliminare, con la quale le parti concordino di dichiarare, in sede di stipulazione del rogito notarile, anziché il prezzo reale, "la minor cifra che verrà indicata dal venditore" è nulla per espressa disposizione di legge (art. 60 legge del registro), concretizzando un patto elusivo degli obblighi fiscali.

SENTENZA N. 3699 DEL 28 MARZO 2000

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - tariffa - in genere - terreni agricoli - acquisto a titolo oneroso da parte di imprenditori agricoli - aliquota ridotta - applicabilità - condizioni - applicabilità del termine triennale di documentazione della qualità soggettiva, anche a soggetti già in possesso della qualità di agricoltori – esclusione

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8% prevista dall'art. 1 bis della tariffa all. A) al d.P.R. n. 634 del 1972 introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36, l'acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell'atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è invece l'ipotesi in cui l'acquirente non possegga, al momento, tale qualifica, perché, in tal caso, egli deve enunciare, nell'atto di acquisto, l'intento di acquistarla e - quindi - nel triennio successivo, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell'avvenuto suo acquisto.

SENTENZA N. 1843 DEL 18 FEBBRAIO 2000

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - tariffa - in genere - denuncia di avveramento di condizione per un aumento di capitale di una società per azioni - presentazione nel luglio 1989 - imposta di cui all'art. 4, lettera a), n. 5, della tariffa I allegata al D.P.R. n. 131/86 - applicabilità - contrasto di tale regime tributario con la normativa comunitaria esclusione.

La denuncia di avveramento di condizione, presentata nel luglio 1989, per un aumento di capitale di una società per azioni, deliberato nel febbraio 1989 con atto notarile registrato nel marzo 89, deve essere assoggettata all'imposta di registro di cui all'art. 4, lettera a), n. 5, della Tariffa I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con il diritto comunitario (VI direttiva del Consiglio 335/CEE del 17 luglio 1969), non rientrando l'atto su indicato, all'epoca della registrazione, in alcuno dei casi di aliquota ridotta di cui alla precedente normativa comunitaria.

SENTENZA N. 9647 DEL 10 OTTOBRE 1999

Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni - Varie - In Genere - Benefici per l'acquisto della cosiddetta "prima casa" - Presupposti - Impossidenza di idonea abitazione nello stesso territorio - Portata - Titolarità di mera quota di immobile abitativo - Ostatività - Esclusione - Limiti

Tanto più alla luce della disciplina di cui al comma 135 dell'art. 3 della legge n. 549 dei 1995, la mera titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude (a meno che non abbia a vertersi in ipotesi di comunione fra coniugi) la fruizione della disciplina agevolativa sull'acquisto della cosiddetta "prima casa".La facoltà di usare il bene comune purchè non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di farne parimenti uso", assicurata dall'art. 1102 c.c., non consente infatti al singolo comunista di destinare idoneamente la casa in comunione a sua abitazione.

SENTENZA N. 10856 DEL 1°OTTOBRE 1999

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - base imponibile - in genere - base imponibile - atti compiuti in vita dal de cuius - sufficienza del mero intento elusivo in sé - esclusione - dichiarazione "confessoria" del de cuius contenuta in testamento - rilevanza - esclusione - fondamento.

Il ritenuto, eventuale intento elusivo dell'imposta successoria realizzato dal "de cuius" con gli atti di disposizione dei suoi beni da lui compiuti in vita, resta di per sé irrilevante ai fini della ricomprensione di quei beni nell'asse ereditario e del loro assoggettamento ad imposta di successione, dovendo invece guardarsi alla natura degli effetti giuridici reali prodotti da quegli atti, ove difformi dal loro contenuto apparente. A tal fine si rende pertanto irrilevante anche un'eventuale ed esplicita dichiarazione del "de cuius" contenuta in testamento la quale faccia espresso riferimento alla natura e funzione di anticipata realizzazione satisfattoria delle pretese ereditarie rivestita dagli atti da lui compiuti in vita; né può - d'altronde - il testatore ritenersi dotato di un potere di disposizione e di legittimazione alla confessione in ordine al rapporto tributario successorio che investe i suoi eredi e rispetto al quale in sé egli non può intendersi come loro dante causa.

SENTENZA N. 9685 DELL' 11 SETTEMBRE 1999

Imposta sulle successioni e donazioni - Disciplina del T. U. del 1990 - Entrata in vigore - Applicazione - Decorrenza - Successioni aperte dopo il 1° gennaio 1991 - Necessità - Accordi sulla dilazione e sugli interessi stipulati successivamente a quella data - Incidenza - Esclusione

Alla stregua della disposizione di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 346 del 1990, la quale stabilisce che le norme dei T.U. sulle successioni e donazioni in esso contenute entrano in vigore il 1° gennaio 1991 e si applicano alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire da tale data, ove una successione si sia aperta entro il 31 dicembre 1990, non vale ad assoggettarla alla nuova disciplina di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990 il fatto che, successivamente al 1° gennaio 1991, sia intervenuto un accordo fra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria relativo alla dilazione del pagamento dell'imposta e degli interessi.

SENTENZA N. 9284 DEL 3 SETTEMBRE 1999

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - fusione per incorporazione - società incorporante - detenzione della totalità delle azioni o quote della società incorporata - direttive CEE nn. 335 del 17 luglio 1969, 80 del 9 aprile 1973 e 303 del 10 giugno 1985 - ostatività alla applicazione della imposta proporzionale di registro - esclusione.

La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80 CEE e 10 giugno 1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione della imposta proporzionale di registro in base alla Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante.

SENTENZA N. 6871 DEL 3 LUGLIO 1999

Imposta sulle successioni - Chiamato all'eredità non nel possesso dei beni ereditari - Accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario - Dichiarazione di successione - Presentazione - Termine - Decorrenza

In tema di imposta sulle successioni, anche nella ipotesi in cui i chiamati all'eredità non siano nel possesso dei beni, dopo la formale dichiarazione di voler accettare l'eredità con il beneficio di inventario, devono completare l'inventario stesso nei tre mesi successivi ( sei nel caso di proroga) alla pronuncia del provvedimento del pretore di nomina, ai sensi dell'art. 769 c.p.c., del soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario. In tal caso, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel provvedimento pretorile per la formazione dell' inventario.

 

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