SENTENZA N. 9150 DEL 7
LUGLIO 2000
Tributi (in generale) – disciplina delle agevolazioni tributarie
(riforma tributaria del 1972) – agevolazioni varie – in genere - -
immobile in corso di costruzione - destinazione ad abitazione non di
lusso - acquisto - benefici fiscali ex art. 1 legge n.168/82 -
spettanza.
In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali, previsti
dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, per l'acquisto della
"prima casa", spettano anche all'acquirente di immobile "in corso di
costruzione", da destinare ad abitazione "non di lusso.
SENTENZA N. 8794
DEL 28 GIUGNO 2000
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di
registro - applicazione dell’imposta - in genere - contratto
preliminare di compravendita - pattuizione di dichiarare in sede di
contratto definitivo "la minor cifra indicata dal venditore" - nullità
ex art. 60 D.P.R. 634/72 - sussistenza.
La pattuizione, inserita in un preliminare, con la quale le parti
concordino di dichiarare, in sede di stipulazione del rogito notarile,
anziché il prezzo reale, "la minor cifra che verrà indicata dal
venditore" è nulla per espressa disposizione di legge (art. 60 legge
del registro), concretizzando un patto elusivo degli obblighi fiscali.
SENTENZA N. 3699
DEL 28 MARZO 2000
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di
registro - tariffa - in genere - terreni agricoli - acquisto a titolo
oneroso da parte di imprenditori agricoli - aliquota ridotta -
applicabilità - condizioni - applicabilità del termine triennale di
documentazione della qualità soggettiva, anche a soggetti già in
possesso della qualità di agricoltori – esclusione
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8% prevista
dall'art. 1 bis della tariffa all. A) al d.P.R. n. 634 del 1972
introdotto dall'art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 36,
l'acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a
titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell'atto
pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la
documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è invece
l'ipotesi in cui l'acquirente non possegga, al momento, tale
qualifica, perché, in tal caso, egli deve enunciare, nell'atto di
acquisto, l'intento di acquistarla e - quindi - nel triennio
successivo, deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge,
dell'avvenuto suo acquisto.
SENTENZA N. 1843 DEL 18
FEBBRAIO 2000
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di
registro - tariffa - in genere - denuncia di avveramento di condizione
per un aumento di capitale di una società per azioni - presentazione
nel luglio 1989 - imposta di cui all'art. 4, lettera a), n. 5, della
tariffa I allegata al D.P.R. n. 131/86 - applicabilità - contrasto di
tale regime tributario con la normativa comunitaria esclusione.
La denuncia di avveramento di condizione, presentata nel luglio 1989,
per un aumento di capitale di una società per azioni, deliberato nel
febbraio 1989 con atto notarile registrato nel marzo 89, deve essere
assoggettata all'imposta di registro di cui all'art. 4, lettera a), n.
5, della Tariffa I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, senza
che tale disciplina possa ritenersi in contrasto con il diritto
comunitario (VI direttiva del Consiglio 335/CEE del 17 luglio 1969),
non rientrando l'atto su indicato, all'epoca della registrazione, in
alcuno dei casi di aliquota ridotta di cui alla precedente normativa
comunitaria.
SENTENZA N. 9647
DEL 10 OTTOBRE 1999
Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972)
- Agevolazioni - Varie - In Genere - Benefici per l'acquisto della
cosiddetta "prima casa" - Presupposti - Impossidenza di idonea
abitazione nello stesso territorio - Portata - Titolarità di mera
quota di immobile abitativo - Ostatività - Esclusione - Limiti
Tanto più alla luce della disciplina di cui al comma 135 dell'art. 3
della legge n. 549 dei 1995, la mera titolarità di una quota di un
appartamento in comunione non preclude (a meno che non abbia a
vertersi in ipotesi di comunione fra coniugi) la fruizione della
disciplina agevolativa sull'acquisto della cosiddetta "prima casa".La
facoltà di usare il bene comune purchè non si impedisca a ciascuno
degli altri comunisti "di farne parimenti uso", assicurata dall'art.
1102 c.c., non consente infatti al singolo comunista di destinare
idoneamente la casa in comunione a sua abitazione.
SENTENZA N. 10856
DEL 1°OTTOBRE 1999
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta
sulle successioni e donazioni - imposta sulle successioni - base
imponibile - in genere - base imponibile - atti compiuti in vita dal
de cuius - sufficienza del mero intento elusivo in sé - esclusione -
dichiarazione "confessoria" del de cuius contenuta in testamento -
rilevanza - esclusione - fondamento.
Il ritenuto, eventuale intento elusivo dell'imposta successoria
realizzato dal "de cuius" con gli atti di disposizione dei suoi beni
da lui compiuti in vita, resta di per sé irrilevante ai fini della
ricomprensione di quei beni nell'asse ereditario e del loro
assoggettamento ad imposta di successione, dovendo invece guardarsi
alla natura degli effetti giuridici reali prodotti da quegli atti, ove
difformi dal loro contenuto apparente. A tal fine si rende pertanto
irrilevante anche un'eventuale ed esplicita dichiarazione del "de
cuius" contenuta in testamento la quale faccia espresso riferimento
alla natura e funzione di anticipata realizzazione satisfattoria delle
pretese ereditarie rivestita dagli atti da lui compiuti in vita; né
può - d'altronde - il testatore ritenersi dotato di un potere di
disposizione e di legittimazione alla confessione in ordine al
rapporto tributario successorio che investe i suoi eredi e rispetto al
quale in sé egli non può intendersi come loro dante causa.
SENTENZA N. 9685
DELL' 11 SETTEMBRE 1999
Imposta sulle successioni e donazioni - Disciplina del T. U. del 1990
- Entrata in vigore - Applicazione - Decorrenza - Successioni aperte
dopo il 1° gennaio 1991 - Necessità - Accordi sulla dilazione e sugli
interessi stipulati successivamente a quella data - Incidenza -
Esclusione
Alla stregua della disposizione di cui all'art. 63 del decreto
legislativo n. 346 del 1990, la quale stabilisce che le norme dei T.U.
sulle successioni e donazioni in esso contenute entrano in vigore il
1° gennaio 1991 e si applicano alle successioni aperte e alle
donazioni fatte a partire da tale data, ove una successione si sia
aperta entro il 31 dicembre 1990, non vale ad assoggettarla alla nuova
disciplina di cui al D.Lgs. n. 346 del 1990 il fatto che,
successivamente al 1° gennaio 1991, sia intervenuto un accordo fra il
contribuente e l'Amministrazione finanziaria relativo alla dilazione
del pagamento dell'imposta e degli interessi.
SENTENZA N. 9284
DEL 3 SETTEMBRE 1999
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di
registro - applicazione dell'imposta - in genere - fusione per
incorporazione - società incorporante - detenzione della totalità
delle azioni o quote della società incorporata - direttive CEE nn. 335
del 17 luglio 1969, 80 del 9 aprile 1973 e 303 del 10 giugno 1985 -
ostatività alla applicazione della imposta proporzionale di registro -
esclusione.
La direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, come modificata
dalle direttive del Consiglio 9 aprile 1973 n. 73/80 CEE e 10 giugno
1985, 85/303/CEE, non osta alla riscossione della imposta
proporzionale di registro in base alla Tariffa allegata al D.P.R. 26
aprile 1986 n. 131 in caso di incorporazione di società ad opera di
altra società che detiene la totalità delle azioni o delle quote della
società incorporata, non potendo tale operazione inquadrarsi nella
fattispecie dei conferimenti dell'intero patrimonio societario in
altra società di capitali remunerati esclusivamente mediante
attribuzione di quote sociali, disciplinata dalla direttiva, essendo
già tutte le quote od azioni appartenenti all'incorporante.
SENTENZA N. 6871
DEL 3 LUGLIO 1999
Imposta sulle successioni - Chiamato all'eredità non nel possesso dei
beni ereditari - Accettazione dell'eredità con il beneficio di
inventario - Dichiarazione di successione - Presentazione - Termine -
Decorrenza
In tema di imposta sulle successioni, anche nella ipotesi in cui i
chiamati all'eredità non siano nel possesso dei beni, dopo la formale
dichiarazione di voler accettare l'eredità con il beneficio di
inventario, devono completare l'inventario stesso nei tre mesi
successivi ( sei nel caso di proroga) alla pronuncia del provvedimento
del pretore di nomina, ai sensi dell'art. 769 c.p.c., del soggetto
(cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell'inventario. In tal
caso, il termine semestrale per la presentazione della dichiarazione
di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel
provvedimento pretorile per la formazione dell' inventario. |