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Sentenze della Corte di Cassazione

 

 

Archivio

Raccolta di sentenze, d'interesse notarile, della Corte di Cassazione Civile, organizzate per argomenti.Le sentenze si susseguono, in ordine cronologico decrescente, a partire dalla piu' recente

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Recenti sentenze

E' possibile consultare le recenti sentenze della Corte di Cassazione d'interesse notarile suddivise per materia. Le sentenze sono catalogate per argomento trattato, data e numero

 
Notai
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SENTENZA N. 14696 DEL 13 NOVEMBRE 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - in genere.

La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura" (legge 6 febbraio1913, n. 89 art. 146) e quindi, non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale. Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed opera ex lege e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità', ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata con preclusione, di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge.

SENTENZA N. 14629 DEL 10 NOVEMBRE 2000

Notariato - in genere - notaio esercente la propria attività professionale in modo stabile e prevalente in un comune diverso con una sola sede notarile - interesse del notaio assegnato a detta sede ad escludere altri colleghi dall'esercizio nel comune medesimo della propria attività se non in modo accessorio e secondario - rilevanza - lesione dello stesso - risarcibilità.

L'interesse di un notaio, assegnato ad un comune ove sia prevista una sola sede notarile, a che altri notai non esercitino nel comune medesimo la propria attività professionale se non in modo accessorio sotto il profilo funzionale e secondario sotto quello economico rispetto al proprio ufficio - studio, posto in altro comune, è ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento, che ad esso appresta, pertanto, tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ..

SENTENZA N. 13666 DEL 13 OTTOBRE 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - sospensione - in genere.

- I -

La sanzione della sospensione, ai sensi dell'art. 138, n. 4, legge 16 febbraio 1913, n. 89, per il notaio che riceve atti prima della vidimazione del repertorio, annotandoli successivamente su di esso, non viola il principio di ragionevolezza, nel triplice aspetto di uguaglianza, razionalità e giustizia, e quindi è manifestamente infondata la relativa eccezione di illegittimità costituzionale, rispetto alla meno grave sanzione dell'ammenda, prevista dall'art. 137 della stessa legge, per l'omessa annotazione di un atto a repertorio perché quest'ultima condotta presuppone la disponibilità di un repertorio regolarmente tenuto, mentre la prima infrazione è costituita dall'omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se poi eliminata dalla sua esecuzione, non esclude l'illecito, ormai perfezionato, potendo influire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sull'entità della sanzione.

- II -

Poiché, ai sensi dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (cosiddetta legge notarile) può essere qualificato come repertorio soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, il notaio, il quale riceva un atto senza essere munito del repertorio vidimato, sia che lo riceva senza essere munito di alcun repertorio e, quindi, senza poterlo annotare in alcun modo, sia che lo riceva annotandolo in un repertorio non ancora vidimato, commette sempre la violazione dell'art. 138, n. 4, della citata legge n. 89 del 1913, il quale parifica l'uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta del repertorio, e non invece, nella seconda ipotesi, la violazione dell'art. 137, primo comma, della stessa legge, che concerne il caso di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del ricevimento dell'atto.

- III -

Il notaio che riceve un atto in data anteriore alla numerazione e vidimazione del Repertorio da parte del capo dell'archivio notarile a norma dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, incorre nell'infrazione disciplinare di cui agli artt. 64 e 138, n. 4, legge notarile (mancata tenuta del repertorio) e non in quella più lieve prevista dall'art. 137 della legge medesima (mancata annotazione dell'atto nel repertorio), postulando quest'ultima norma che il notaio abbia nella sua disponibilità un repertorio regolare su cui annotare gli atti, senza che rilevi che dell'atto sia stata fatta annotazione su di un registro informale privo dei requisiti di cui all'art. 64 citato da considerarsi perciò tamquam non esset. Né rileva che il notaio provveda successivamente all'annotazione dell'atto sul Repertorio, dopo che egli se ne sia dotato con il compimento delle formalità previste nell'art. 64 citato, costituendo tale condotta un posterius rispetto alla consumazione dell'illecito ormai perfezionata.

SENTENZA N. 11497 DEL 1° SETTEMBRE 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - in genere - divieto di ricezione di atti di interesse del notaio stesso, della moglie o di parenti ed affini (art. 28, n. 3, legge 89/1913) - ambito di applicazione e portata interpretativa della norma - nozione di "interesse" - fattispecie in tema di compravendita effettuata da società avente quale socio e amministratore il figlio del notaio rogante.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la questione interpretativa del disposto dell'art. 28, n. 3, della legge n. 89 del 1913 (a mente del quale "il notaro non può ricevere atti se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuni dei suoi parenti od affini di cui al precedente n. 2) va risolta nel senso che la nozione di "interesse", in assenza di esplicita disposizione legislativa, va individuata in base alla "ratio" posta a fondamento del divieto di rogare atti riguardanti parenti od affini, divieto operante ogni qual volta vi sia una compromissione, sia pur soltanto potenziale, della posizione di terzietà del notaio. Ne consegue che, con riferimento ad un atto di compravendita, la posizione di socio e di amministratore della società alienante rivestita dal figlio del notaio rogante concretizza l'interesse posto a fondamento della norma citata, a nulla rilevando, in proposito, l'esistenza dello schermo societario, poiché è innegabile che gli atti di una società immancabilmente "interessano" i relativi soci e gli amministratori, a prescindere dalla distinzione tra società e persone fisiche, così che non può legittimamente predicarsi la "terzietà", rispetto alla società (tanto di persone, quanto di capitali), del notaio ovvero di un suo familiare che ne sia socio od amministratore.

SENTENZA N. 10328 DEL 5 AGOSTO 2000

- I -


Notariato - Cassa Nazionale del Notariato - funzioni di notaio temporaneo ex art. 6 legge 16 febbraio 1913, n. 89 - cessazione dalle funzioni in esecuzione della legge n. 49 del 1994 - trattamento di quiescenza - disciplina regolamentare ex D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 317 - requisito del raggiungimento del settantacinquesimo anno di età - illegittimità alla stregua della sentenza della corte costituzionale n. 179 del 1981 - conseguenze - disapplicazione della disposizione regolamentare - necessità.

In materia di trattamento di quiescenza dei professionisti chiamati alle funzioni temporanee di notaio ex art. 6 legge 16 febbraio 1913, n. 89 e poi cessati dalle funzioni in esecuzione della legge 20 gennaio 1994, n. 49, la disposizione regolamentare di cui all'art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 317, che subordina la concessione della pensione ai notai temporanei con venti anni di esercizio al compimento dei settantacinque anni di età (mentre per gli altri notai l'art. 9 dello stesso D.P.R. richiede, dopo la maturazione del ventennio di esercizio, solo i sessantacinque anni di età) deve ritenersi illegittima per contrasto con l'art. 3 Costituzione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1981 che (nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma, R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella parte in cui non prevedeva che il trattamento di quiescenza ivi contemplato spettasse anche ai notai temporanei ex art. 6 legge n. 89 del 1913) ha sancito la piena parificazione dei notai temporaneamente autorizzati e di quelli definitivamente funzionanti; la detta disposizione regolamentare, pertanto, deve essere disapplicata in via incidentale ex art. 5 legge n. 2248 del 1865, All. E).

- II -

Notariato - Cassa Nazionale del Notariato - funzioni di notaio temporaneo ex art. 6 legge 16 febbraio 1913, n. 89 - cessazione delle funzioni nel vigore del D.M. 10 novembre 1955 - indennità relativa - spettanza.

L'indennità di cessazione dalla carica spetta anche al notaio incaricato in via temporanea ai sensi dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1913 n. 89, poiché l'art. 16 del il D.M. 10 novembre 1955 (emesso ai sensi dell'art. 13 della legge 3 agosto 1949 n. 577 istitutiva del Consiglio nazionale del notariato), applicabile ratione temporis nella fattispecie, attribuisce detta indennità senza operare eccezioni né distinzioni. Sarebbe peraltro contraria agli artt. 3 e 38 Costituzione ogni interpretazione del suddetto decreto che escludesse i notai incaricati temporaneamente dal diritto all'indennità di cessazione.

SENTENZA N. 7897 DEL 9 GIUGNO 2000


Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - ammenda - oblazione - effetti - estinzione dell’illecito e arresto del procedimento - termini - chiusura del procedimento anche in cassazione - carattere finale - condizioni.

Il notaio può estinguere l’illecito disciplinare sanzionato con la sola ammenda, se non è recidivo, ed arrestare il relativo procedimento, effettuando l’oblazione, ai sensi dell’art. 151 secondo comma legge 16 febbraio 1913 n. 89, in qualsiasi fase del procedimento, non essendo fissato, prima della conclusione, alcun termine per esercitare tale diritto soggettivo pubblico, né essendo applicabili, neppure in via analogica, gli articoli 162 e 162 bis cod. pen. - secondo i quali l’oblazione è ammissibile soltanto se precede l’apertura del dibattimento o il decreto penale di condanna - perché la legge notarile disciplina specificatamente l’istituto. Tuttavia, se l’istanza è avanzata in pendenza del giudizio di Cassazione, la sentenza, ancorché dichiarativa, può esser emessa soltanto se l’assenza di recidiva risulta dagli atti di causa, essendo preclusa in tale sede qualsiasi indagine di fatto.

SENTENZA N. 6514 DEL 19 MAGGIO 2000


Notariato - responsabilità professionale - obblighi di informazione portata - vendita di appartamento in condominio - fattispecie in tema di stipula di "contratto definitivo" e di discordanza fra lo stato di appartenenza del cortile "comune" descritto nel "preliminare", e quello effettivo conseguente alla stipula di un successivo rogito.

Il notaio, in occasione della stipula del contratto "definitivo", ha l’obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 cod. civ., di informare gli acquirenti - ove questi ultimi non ne siano già a conoscenza aliunde - della eventuale circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune (nella specie il cortile dell’edificio di cui faccia parte l’appartamento oggetto della compravendita), sia mutato e la cosa - in difformità rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto "preliminare", ed in deroga rispetto all’art. 1117 cod. civ. - sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di un singolo soggetto (nella specie, la società venditrice). Sotto un tal profilo, i riflessi di responsabilità conseguenti all’inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di contratto "definitivo", gli acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.

SENTENZA N. 5232 DEL 21 APRILE 2000

Notariato - responsabilità professionale - redazione di un contratto preliminare - accertamento della libertà dell'immobile - visura ipotecaria - necessità - mancata prospettazione da parte del notaio - colpa professionale - sussistenza.

Qualora le parti si rivolgano ad un notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto preliminare da redigere a cura del professionista, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Pertanto, versa in colpa professionale il notaio che non prospetti all'acquirente l'opportunità di effettuare le visure ipotecarie al fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ovvero non prospetti la necessità di compiere nuove visure per accertare l'esistenza di altre ipoteche oltre quella dichiarata dal promittente venditore.

SENTENZA N. 4657 DEL 12 APRILE 2000

- I -


Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - difesa personale della parte - art. 153 legge notarile.

Per il disposto dell'art. 153 della legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89 nei giudizi disciplinari il notaio può costituirsi personalmente e svolgere le sue difese senza l'assistenza di un avvocato.

- II -

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - società unipersonali - mancato versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione della società - art. 2476, secondo comma cod. civ. - responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 legge notarile.

Stante l'imperatività della norma di cui all'art. 2476, secondo comma, cod. civ. che prescrive, in caso di società unipersonali, il versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione, incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 28 legge notarile, il notaio che nella redazione dell'atto costitutivo della società, contravvenga alla richiamata disposizione.

SENTENZA N. 4016 DEL 3 APRILE 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - in genere - sanzioni pecuniarie - oblazione - istanza di ammissione - proposizione per la prima volta in cassazione - inammissibilità - limiti.

L'istanza di ammissione all'oblazione, da parte del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, ove il requisito in fatto cui è condizionata (non recidività dell'istante, ai sensi dell'art. 151 secondo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89) non risulti dagli atti di causa, e richieda quindi un'apposita indagine.

SENTENZA N. 3143 DEL 17 MARZO 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - sentenza disciplinare di appello nei confronti del notaio - ricorso per cassazione - vizio di motivazione - deducibilità - limiti.

Nel procedimento disciplinare notarile il sindacato di legittimità sulla motivazione della decisione della corte di appello non è previsto dall'art. 156, primo comma, legge notarile - il quale circoscrive l'ambito del ricorso per cassazione ai casi di incompetenza, violazione o falsa applicazione di legge e, tuttavia, esso è egualmente consentito, a norma dell'art. 111 Cost., nei soli casi, peraltro, di motivazione inesistente, apparente o perplessa.

SENTENZA N. 3142 DEL 17 MARZO 2000


Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – processo disciplinare - azione disciplinare contro i notai - prescrizione - termine - interruzioni - esclusione - improcedibilità dell'azione per decorso del termine - necessità - rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - conseguenze - cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.

La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura" (legge 6 febbraio 1913, n. 89, art. 146) e quindi, non subisce interruzioni per effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale. Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione disciplinare ed opera ex lege e deve quindi essere rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la sentenza impugnata con preclusione, di ogni esame nel merito dei motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge.

SENTENZA N. 2138 DEL 25 FEBBRAIO 2000

- I -


Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - sospensione - pendenza del processo penale - sospensione dell'azione disciplinare - decorrenza e cessazione.

Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei notai, a norma dell'art. 146, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 1990, resta sospeso per la pendenza del processo penale. La sospensione del termine prescrizionale decorre dall'inizio dell'azione penale a norma dell'art. 405, primo comma cod. proc. pen. e cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

- II -

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - pubblicazione di testamento olografo - utilizzazione di un verbale di precedente testamento con aggiunta di una postilla - redazione di falso verbale - sussistenza - atto espressamente vietato dalla legge - art. 28 legge notarile - applicabilità.

Il testamento olografo o segreto, che è atto del testatore, è cosa distinta dalla pubblicazione dello stesso, che è atto del notaio, consistente non in una semplice attività materiale ma in un vero e proprio atto pubblico. Pertanto, l'apposizione da parte del notaio di una postilla dattiloscritta al verbale già redatto per pubblicare un testamento olografe successivamente utilizzato per pubblicarne un secondo dà luogo ad un'ipotesi di falso verbale e di atto espressamente vietato dalla legge con conseguente applicazione dell'art. 28 della legge n. 89 del 1913.

-III-

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – processo disciplinare - concessione delle attenuanti - valutazione discrezionale del giudice - motivazione - obbligatorietà.

Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con adeguata motivazione.

SENTENZA N. 1615 DEL 14 FEBBRAIO 2000

Notariato - atto pubblico notarile - atti notarili non negoziali - atti ricettivi (deposito di atti) - procura per la rappresentanza in giudizio in Italia rogata all'estero - deposito presso un notaio e presso l'archivio notarile - necessità - esclusione - fondamento.

Gli artt. 104, n. 4, della legge n. 89 del 1913 e 146 del relativo regolamento non prevedono quale causa di nullità della procura rogata all'estero per la rappresentanza in giudizio nello Stato italiano il mancato deposito presso un notaio o presso l'archivio distrettuale notarile. Questi adempimenti sono richiesti, infatti, soltanto quando la produzione dell'atto si renda necessaria ai fini della registrazione e della trascrizione di atti notarili diretti a farne valere gli effetti nei confronti dei terzi, non anche quando si tratta di conferimento di poteri da far valere davanti all'autorità giudiziaria, essendo il giudice, in tal caso, preposto a vagliarne la non contrarietà all'ordine pubblico italiano.

SENTENZA N. 566 DEL 19 GENNAIO 2000

Responsabilità civile - professionisti - in genere - violazione obblighi professionali - condotta negligente - conseguenze - azione di responsabilità - sussistenza del danno - necessità.

L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie) in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di effettuare l'iscrizione il più presto possibile) presuppone la produzione del danno. Ai fini dell'accertamento di tale danno è necessario valutare se i clienti avrebbero potuto con ragionevole certezza conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.


Notariato - responsabilità professionale - atti soggetti a trascrizione - termine - predeterminazione - esclusione - osservanza - accertamento - criteri - potere discrezionale del giudice di merito - sussistenza.

Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo quanto dispone l'art. 1176, secondo comma, cod. civ..

SENTENZA N. 19 DEL 4 GENNAIO 2000

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - recapito - liceità - caratteri - condizioni - realizzazione di un secondo ufficio - studio - violazione artt. 26 e 137 legge not. - realizzazione attraverso il recapito di concorrenza illecita - violazione art. 147 legge not. - fattispecie.

Il notaio può aprire, in una sede diversa da quella assegnatagli, un recapito, che presenti i caratteri - individuati anche in base ai principi di deontologia professionale approvati, a norma della legge n. 220 del 1991, dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio 1994 - dell'accessorietà funzionale e della secondarietà economica rispetto all'ufficio-studio; qualora il recapito presenti caratteristiche eccedenti e integri pertanto un secondo ufficio-studio, il notaio viola il precetto dell'art. 26 della legge n. 89 del 1913, sanzionato dall'art. 137, secondo comma legge not.; allorquando all'apertura del recapito si accompagni qualcuno dei comportamenti tipici o atipici (alla cui individuazione concorrono i principi di deontologia professionale enunciati dal Consiglio notarile) di cui all'art. 147 legge not. e 14 del R.D. n. 1666 del 1937, il notaio compie atti di illecita concorrenza (nella specie, in applicazione di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto costituisca un'ipotesi di concorrenza illecita atipica del notaio l'aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è considerata dal part. B-1 del codice di deontologia emanato dal Consiglio notarile).


Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - sentenza disciplinare di appello nei confronti del notaio - ricorso per cassazione - vizio di motivazione - deducibilità - limiti.

Poiché l'art. 156 legge 2 febbraio 1913, n. 89 prevede il ricorso in Cassazione avverso le sentenze disciplinari della Corte di Appello nei confronti del notaio soltanto per incompetenza e violazione - o falsa applicazione - di legge, il vizio di motivazione è deducibile nei limiti in cui costituisce violazione dell'art. 111 Costituzione - primo e secondo comma - (obbligo di motivazione e applicazione della legge, anche processuale), ossia se mancano, ovvero sono apparenti o contraddittorie, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e delle ragioni giuridiche della decisione (artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.) mentre è escluso il più articolato vizio di motivazione, previsto dall'art. 360, n.,5, cod. proc. civ.


Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere - illecita concorrenza tramite recapito, ex art. 147 legge not. e par. B-1 codice deontologico - natura permanente - conseguenze.

In materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, la fattispecie dell'illecita concorrenza tramite recapito, ai sensi del paragrafo B-1 del codice deontologico approvato dal Consiglio notarile il 24 febbraio 1994 a norma della legge n. 220 del 1991, non è di natura istantanea, cioè relativa al momento in cui detto recapito è stato aperto, ma di natura permanente e la consumazione dura finché permane il recapito; conseguentemente il fatto che il recapito fosse stato istituito prima dell'adozione del suddetto codice deontologico, comporta solo che fino a quella data il recapito non era illecito.


Illecito disciplinare - Istituzione di recapito i nella precedente sede di titolarità- Concorrenza illecita atipica - Sussistenza

Ricorre concorrenza illecita atipica quando il notaio cerchi di procurarsi la clientela con l'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti e pertanto incorre nella violazione della norma sub B 1) par. a 2.2. del codice di deontologia notarile, perseguibile a norma dell'art. 147 legge 89/1913, il notaio che ha mantenuto il recapito nella sede precedentemente ricoperta.

SENTENZA N. 14238 del 17 DICEMBRE 1999

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - ricorso per cassazione avverso la sentenza irrogativa di sanzione - deposito dell'originale e notifica del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza - modalità previste dal secondo comma degli articoli 156 e 157 legge 89/1913 - osservanza - deposito della copia del ricorso notificato nel termine previsto dal primo comma dell' art. 369 cod. proc. civ. - ammissibilità del ricorso.

Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza irrogativa di sanzione disciplinare nei confronti di un notaio, depositato in originale presso la cancelleria della Suprema Corte e notificato al Procuratore Generale presso la Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica della sentenza medesima , rispetta le modalità previste dal secondo comma degli articoli 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e pertanto è ammissibile, se la copia del ricorso notificato è depositata nel termine previsto dall'art. 369, primo comma c.p.c.


Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - in genere - ricezione atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio - annotazione successiva su di esso - condotta identica all'omessa tenuta del repertorio - conseguenze - costituzionalità dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 138 n. 4 legge 89/1913 - rilevanza della annotazione tardiva - cessazione dell'illecito e valutazione per la concedibilità delle attenuanti.

Non è incostituzionale l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 138 n. 4 legge 16 febbraio 1913 n. 89 al notaio, per aver ricevuto atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio, ancorché successivamente annotati su di esso, perché la condotta è identica al caso di omessa tenuta del repertorio, mentre l'annotazione tardiva determina soltanto la cessazione della condotta vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione per la concessione delle attenuanti, ai sensi dell'art. 144 della medesima legge.

SENTENZA N. 12949 DEL 22 NOVEMBRE 1999

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - legge n. 319 del 1980 - carattere di specialità - estensione al notaio delegato a operazioni divisionali - esclusione.

Il compenso spettante al notaio, a cui sia stata delegata la direzione delle operazioni divisionali a norma dell'articolo 786 cod. proc. civ., ben può essere determinato in base alla tariffa professionale, trattandosi di ausiliario del giudice per il quale non può applicarsi per analogia la disciplina dettata per i consulenti tecnici, le cui disposizioni, di carattere speciale, non possono estendersi ad ausiliari diversi da quelli ivi espressamente indicati.

SENTENZA N. 12428 DELL’8 NOVEMBRE 1999

Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni per le contravvenzioni e violazioni - in genere - invio di un esposto al consiglio dell'ordine di categoria da parte del notaio - illecito disciplinare ex art. 147 legge n. 83 del 1913 - configurabilità - condizioni - contrasto col diritto di libera manifestazione del pensiero - esclusione - fondamento.

In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, l'art. 147 legge n.89 del 1913 contempla due distinti illeciti, il primo dei quali, consistente nella compromissione della dignità e reputazione di notaio e del decoro e prestigio della classe notarile, è a forma libera e può pertanto essere consumato anche attraverso l'invio, da parte del notaio, di un esposto al consiglio dell'ordine di categoria, sempre che, per il contenuto e la forma di detto esposto nonché per le peculiarità del caso, risulti conseguito l'evento della compromissione del decoro e del prestigio della classe notarile, secondo il giudizio demandato agli organi preposti al procedimento disciplinare, senza che ciò contrasti col diritto di libera manifestazione del pensiero sancito dall'art. 21 Cost., giacché tale diritto, oltre ad incontrare i limiti posti a tutela della libertà altrui da altre norme della Costituzione, deve essere coordinato con i vari interessi di rango pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali (come l'ordinamento della professione di notaio di cui alla legge n.89 del 1913).

SENTENZA N. 10493 DEL 24 SETTEMBRE 1999

Responsabilità professionale - Stipulazione di compravendita immobiliare - Obblighi del notaio - Visure catastali e ipotecarie - Inclusione - Libertà del bene dedotta quale condizione - Irrilevanza - Dichiarazione, resa da tutte le parti, di avveramento della condizione - Rilevanza esonerativa - Esclusione

Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare lo svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti ed in particolare il compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà delle parti; tale obbligo, la cui inosservanza è fonte di responsabilità, resta fermo anche allorquando la libertà degli immobili compravenduti venga dedotta in condizione ne' viene meno qualora, tutte le parti del contratto abbiano reso dichiarazione di avveramento della condizione; con tale dichiarazione, infatti, le parti si limitano a darsi atto del ritenuto avveramento della condizione senza che sia ravvisabile una manifestazione di volontà diretta al notaio e intesa a dispensarlo dallo svolgimento delle attività necessarie per il conseguimento del risultato da esse voluto.

SENTENZA N. 6934 DEL 5 LUGLIO 1999

Sanzioni disciplinari - Repertorio non vidimato - Ricevimento di atti - Conseguenze - Irrogazione della sanzione per omessa tenuta del repertorio -Configrurabilità - Annotazione successiva -Conseguenze - Illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza rispetto all'ammenda per l'omessa annotazione a repertorio - Esclusione - Fondamento

La sanzione della sospensione, ai sensi dell'art. 138 n. 4 legge 16 febbraio 1913 n. 89, per il notaio che riceve atti prima della vidimazione del repertorio, annotandoli successivamente su di esso, non viola il principio di ragionevolezza, nel triplice aspetto diuguaglianza, razionalità e giustizia, e quindi è manifestamente infondata la relatìva eccezíone di illegittimità costituzionale, rispetto alla meno grave sanzione dell'ammenda, prevista dall'art. 137 della stessa legge, per l'omessa annotazione di un atto a repertorio perché quest'ultima condotta presuppone la disponibilità di un repertorio regolarmente tenuto, mentre la prima infrazione è costituita dalla omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se poi eliminata dalla sua esecuzione, non esclude l'illecito, ormai perfezionato, potendo ínfluire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sull' entità della sanzione.

SENTENZA N. 6018 DEL 17 GIUGNO 1999

Scrittura privata di vendita immobiliare - Autenticazione delle firme da parte del Notaio - Dichiarazione infedele della parte relativa alla concessione edilizia - Mancato accertamento della situazione reale da parte del Notaio - Assenza di uno specifico incarico di consulenza ed accertamento - Responsabilità del Notaio - Esclusione

Il notaio che abbia autenticato le sottoscrizioni delle parti in calce ad una scrittura privata di vendita di una unità immobiliare compresa in un edificio, senza avere ricevuto dalle parti un incarico specifico di assistenza e consulenza, non può essere considerato responsabile di una dichiarazione invalida resa dalla parte relativamente alla rispondenza dello stato di fatto della singola porzione immobiliare alla concessione edilizia relativa all'intero edificio, non estendendosi la fede privilegiata propria dell'atto notarile al contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, onde non è configurabile alcuna attività obbligatoria di accertamento da parte del notaio, che non ne abbia ricevuto specifico incarico, sulla veridicità delle dichiarazioni stesse e quindi alcuna sua responsabilità per invalidità dell'atto derívante da loro inidoneità.

SENTENZA N. 5946 DEL 15 GIUGNO 1999

Responsabilità professionale - Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Oggetto della prestazione - Estensione alle attività accessorie e successive funzionali ad assicurare lo scopo tipico dell'atto ed in particolare all'esecuzione di visure nei registri immobiliari - Sussistenza - Estensione alla relativa informativa - Sussistenza - Dovere di dissuasione nel caso di esistenza di iscrizioni pregiudizievoli - Sussistenza -Carattere di obbligo di tali prestazioni - Sussistenza -Mancata previsione della legge professionale - Irrilevanza - Inosservanza - Conseguenze Inadempimento e fonte di responsabilità contrattuale - Qualificazione della violazione di detti obblighi - Violazione della diligenza ex secondo comma dell'art. 1176 c.c. - Limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. - Esclusione - Relativo accertamento del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti

Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché l'informativa al cliente sul suo esito e, nell'ipotesi di constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la dissuasione del cliente dalla stipula dell'atto, costituiscono, salva l'espressa dispensa degli interessati dalla suddetta verifica, obblighi derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiché, pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una prestazione di mezzi e comportamenti e non di risultato, l'opera di cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volontà delle parti e di direzione della compilazione dell' atto, ma si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti dell'atto. Ne consegue che l'inosservanza di detti obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto privatistico. In relazione alla suddetta inosservanza il notaio non può invocare la limitazione di responsabilitá prevista per il professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad imperizia, cui trova applicazione quella limitazione ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve, essendo inapplicabile l'art. 2236 c.c. L'accertamento della violazione del dovere sancito dal secondo comma dell'art. 1176 invece che della ricorrenza di una fattispecie di responsabilità attenuata ex art. 2236 c.c. è, comunque, riservato al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.


Responsabilità professionale -Atto pubblico di vendita immobiliare - Omesso rilievo dell'esistenza della trascrizione di sentenza dichiarativa dell'inefficacia del titolo di acquisto del venditore - Successiva dichiarazione di inefficacia della vendita rogata - Azione di risarci mento danni del compratore contro il venditore ed il notaio - Obbligazione risarcitoria del venditore per l'inadempimento della compravendita e del notaio per l'inadempimento del contratto d'opera - Solidarietà tra venditore e notaio - Sussistenza - Ragioni - Sussidiarietà dell'obbligazione del notaio - Esclusione - Ragioni

Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce , un' esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi, inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale (sulla base di tali principi, con riguardo ad un caso, nel quale l'acquirente per atto pubblico notarile di un immobile, a seguito della dichiarazione di inefficacia della vendita, per l'esistenza a carico del suo venditore della pregressa trascrizione di una sentenza che dichiarava inefficace il titolo di acquisto dello stesso, aveva chiesto la condanna solidale al risarcimento del danno del venditore e del notaio rogante per non avere questi segnalato la presenza della trascrizione pregiudizievole, la Suprema Corte ha ritenuto che detti soggetti dovessero rispondere solidalmente del danno, in quanto causato dai rispettivi inadempimenti contrattuali del contratto di compravendita e del contratto d'opera professionale, ed ha anche escluso, in assenza di una previsione normativa o convenzionale di sussidiarietà della responsabilità del notaio, che questi dovesse rispondere soltanto nel caso che il danno non fosse stato risarcito dal venditore).

SENTENZA N. 5296 DEL 1° GIUGNO 1999

Mancanza del repertorio - Art. 138. 1 comma. n. 4 - Applicabilità

A differenza dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 sull'ordinamento del notariato, che prevede l'ipotesi che il notaio abbia commesso irregolarità nella tenuta del repertorio, nel caso in cui il repertorio manchi, trova applicazione la disposizione dell'art. 138, primo comma n. 4 della legge stessa, con la conseguenza che incorre in tale infrazione, per la quale non è richiesto il dolo, essendo sufficiente la semplice volontarietà del fatto in sé, il notaio che abbia ricevuto atti tra vivi per il periodo in cui era sprovvisto del relativo repertorio.

 

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