SENTENZA N. 14696 DEL 13
NOVEMBRE 2000
Notariato - disciplina
(sanzioni disciplinari) dei notai - processo disciplinare - in genere.
La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per
effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è
stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura" (legge 6
febbraio1913, n. 89 art. 146) e quindi, non subisce interruzioni per
effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle
infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale.
Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione
disciplinare ed opera ex lege e deve quindi essere rilevata anche
d'ufficio in sede di legittimità', ove deve cassarsi senza rinvio la
sentenza impugnata con preclusione, di ogni esame nel merito dei
motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge.
SENTENZA N. 14629
DEL 10 NOVEMBRE 2000
Notariato - in genere -
notaio esercente la propria attività professionale in modo stabile e
prevalente in un comune diverso con una sola sede notarile - interesse
del notaio assegnato a detta sede ad escludere altri colleghi
dall'esercizio nel comune medesimo della propria attività se non in
modo accessorio e secondario - rilevanza - lesione dello stesso -
risarcibilità.
L'interesse di un notaio, assegnato ad un comune ove sia prevista una
sola sede notarile, a che altri notai non esercitino nel comune
medesimo la propria attività professionale se non in modo accessorio
sotto il profilo funzionale e secondario sotto quello economico
rispetto al proprio ufficio - studio, posto in altro comune, è
ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento, che ad esso appresta,
pertanto, tutela risarcitoria ex art. 2043 cod. civ..
SENTENZA N. 13666
DEL 13 OTTOBRE 2000
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni
per le contravvenzioni e violazioni - sospensione - in genere.
- I -
La sanzione della sospensione, ai sensi dell'art. 138, n. 4, legge 16
febbraio 1913, n. 89, per il notaio che riceve atti prima della
vidimazione del repertorio, annotandoli successivamente su di esso,
non viola il principio di ragionevolezza, nel triplice aspetto di
uguaglianza, razionalità e giustizia, e quindi è manifestamente
infondata la relativa eccezione di illegittimità costituzionale,
rispetto alla meno grave sanzione dell'ammenda, prevista dall'art. 137
della stessa legge, per l'omessa annotazione di un atto a repertorio
perché quest'ultima condotta presuppone la disponibilità di un
repertorio regolarmente tenuto, mentre la prima infrazione è
costituita dall'omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata
tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se poi eliminata dalla
sua esecuzione, non esclude l'illecito, ormai perfezionato, potendo
influire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e
sull'entità della sanzione.
- II -
Poiché, ai sensi dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
(cosiddetta legge notarile) può essere qualificato come repertorio
soltanto il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e
vidimato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile, il notaio,
il quale riceva un atto senza essere munito del repertorio vidimato,
sia che lo riceva senza essere munito di alcun repertorio e, quindi,
senza poterlo annotare in alcun modo, sia che lo riceva annotandolo in
un repertorio non ancora vidimato, commette sempre la violazione
dell'art. 138, n. 4, della citata legge n. 89 del 1913, il quale
parifica l'uso di un repertorio non vidimato alla mancata tenuta del
repertorio, e non invece, nella seconda ipotesi, la violazione
dell'art. 137, primo comma, della stessa legge, che concerne il caso
di annotazioni tardive su repertori già vidimati al momento del
ricevimento dell'atto.
- III -
Il notaio che riceve un atto in data anteriore alla numerazione e
vidimazione del Repertorio da parte del capo dell'archivio notarile a
norma dell'art. 64 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, incorre
nell'infrazione disciplinare di cui agli artt. 64 e 138, n. 4, legge
notarile (mancata tenuta del repertorio) e non in quella più lieve
prevista dall'art. 137 della legge medesima (mancata annotazione
dell'atto nel repertorio), postulando quest'ultima norma che il notaio
abbia nella sua disponibilità un repertorio regolare su cui annotare
gli atti, senza che rilevi che dell'atto sia stata fatta annotazione
su di un registro informale privo dei requisiti di cui all'art. 64
citato da considerarsi perciò tamquam non esset. Né rileva che il
notaio provveda successivamente all'annotazione dell'atto sul
Repertorio, dopo che egli se ne sia dotato con il compimento delle
formalità previste nell'art. 64 citato, costituendo tale condotta un
posterius rispetto alla consumazione dell'illecito ormai perfezionata.
SENTENZA N. 11497
DEL 1° SETTEMBRE 2000
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – sanzioni
per le contravvenzioni e violazioni - in genere - divieto di ricezione
di atti di interesse del notaio stesso, della moglie o di parenti ed
affini (art. 28, n. 3, legge 89/1913) - ambito di applicazione e
portata interpretativa della norma - nozione di "interesse" -
fattispecie in tema di compravendita effettuata da società avente
quale socio e amministratore il figlio del notaio rogante.
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la questione
interpretativa del disposto dell'art. 28, n. 3, della legge n. 89 del
1913 (a mente del quale "il notaro non può ricevere atti se contengano
disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuni dei
suoi parenti od affini di cui al precedente n. 2) va risolta nel senso
che la nozione di "interesse", in assenza di esplicita disposizione
legislativa, va individuata in base alla "ratio" posta a fondamento
del divieto di rogare atti riguardanti parenti od affini, divieto
operante ogni qual volta vi sia una compromissione, sia pur soltanto
potenziale, della posizione di terzietà del notaio. Ne consegue che,
con riferimento ad un atto di compravendita, la posizione di socio e
di amministratore della società alienante rivestita dal figlio del
notaio rogante concretizza l'interesse posto a fondamento della norma
citata, a nulla rilevando, in proposito, l'esistenza dello schermo
societario, poiché è innegabile che gli atti di una società
immancabilmente "interessano" i relativi soci e gli amministratori, a
prescindere dalla distinzione tra società e persone fisiche, così che
non può legittimamente predicarsi la "terzietà", rispetto alla società
(tanto di persone, quanto di capitali), del notaio ovvero di un suo
familiare che ne sia socio od amministratore.
SENTENZA N. 10328
DEL 5 AGOSTO 2000
- I -
Notariato - Cassa Nazionale del Notariato - funzioni di notaio
temporaneo ex art. 6 legge 16 febbraio 1913, n. 89 - cessazione dalle
funzioni in esecuzione della legge n. 49 del 1994 - trattamento di
quiescenza - disciplina regolamentare ex D.P.R. 12 ottobre 1990, n.
317 - requisito del raggiungimento del settantacinquesimo anno di età
- illegittimità alla stregua della sentenza della corte costituzionale
n. 179 del 1981 - conseguenze - disapplicazione della disposizione
regolamentare - necessità.
In materia di trattamento di quiescenza dei professionisti chiamati
alle funzioni temporanee di notaio ex art. 6 legge 16 febbraio 1913,
n. 89 e poi cessati dalle funzioni in esecuzione della legge 20
gennaio 1994, n. 49, la disposizione regolamentare di cui all'art. 17
del D.P.R. 12 ottobre 1990, n. 317, che subordina la concessione della
pensione ai notai temporanei con venti anni di esercizio al compimento
dei settantacinque anni di età (mentre per gli altri notai l'art. 9
dello stesso D.P.R. richiede, dopo la maturazione del ventennio di
esercizio, solo i sessantacinque anni di età) deve ritenersi
illegittima per contrasto con l'art. 3 Costituzione, alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1981 che (nel
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo comma,
R.D.L. 27 maggio 1923, n. 1324, convertito in legge 17 aprile 1925, n.
473, nella parte in cui non prevedeva che il trattamento di quiescenza
ivi contemplato spettasse anche ai notai temporanei ex art. 6 legge n.
89 del 1913) ha sancito la piena parificazione dei notai
temporaneamente autorizzati e di quelli definitivamente funzionanti;
la detta disposizione regolamentare, pertanto, deve essere
disapplicata in via incidentale ex art. 5 legge n. 2248 del 1865, All.
E).
- II -
Notariato - Cassa Nazionale del Notariato - funzioni di notaio
temporaneo ex art. 6 legge 16 febbraio 1913, n. 89 - cessazione delle
funzioni nel vigore del D.M. 10 novembre 1955 - indennità relativa -
spettanza.
L'indennità di cessazione dalla carica spetta anche al notaio
incaricato in via temporanea ai sensi dell'art. 6 della legge 16
febbraio 1913 n. 89, poiché l'art. 16 del il D.M. 10 novembre 1955
(emesso ai sensi dell'art. 13 della legge 3 agosto 1949 n. 577
istitutiva del Consiglio nazionale del notariato), applicabile ratione
temporis nella fattispecie, attribuisce detta indennità senza operare
eccezioni né distinzioni. Sarebbe peraltro contraria agli artt. 3 e 38
Costituzione ogni interpretazione del suddetto decreto che escludesse
i notai incaricati temporaneamente dal diritto all'indennità di
cessazione.
SENTENZA N. 7897 DEL 9 GIUGNO 2000
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – sanzioni
per le contravvenzioni e violazioni - ammenda - oblazione - effetti -
estinzione dell’illecito e arresto del procedimento - termini -
chiusura del procedimento anche in cassazione - carattere finale -
condizioni.
Il notaio può estinguere l’illecito disciplinare sanzionato con la
sola ammenda, se non è recidivo, ed arrestare il relativo
procedimento, effettuando l’oblazione, ai sensi dell’art. 151 secondo
comma legge 16 febbraio 1913 n. 89, in qualsiasi fase del
procedimento, non essendo fissato, prima della conclusione, alcun
termine per esercitare tale diritto soggettivo pubblico, né essendo
applicabili, neppure in via analogica, gli articoli 162 e 162 bis cod.
pen. - secondo i quali l’oblazione è ammissibile soltanto se precede
l’apertura del dibattimento o il decreto penale di condanna - perché
la legge notarile disciplina specificatamente l’istituto. Tuttavia, se
l’istanza è avanzata in pendenza del giudizio di Cassazione, la
sentenza, ancorché dichiarativa, può esser emessa soltanto se
l’assenza di recidiva risulta dagli atti di causa, essendo preclusa in
tale sede qualsiasi indagine di fatto.
SENTENZA N. 6514 DEL 19 MAGGIO 2000
Notariato - responsabilità professionale - obblighi di informazione
portata - vendita di appartamento in condominio - fattispecie in tema
di stipula di "contratto definitivo" e di discordanza fra lo stato di
appartenenza del cortile "comune" descritto nel "preliminare", e
quello effettivo conseguente alla stipula di un successivo rogito.
Il notaio, in occasione della stipula del contratto "definitivo", ha
l’obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 cod. civ., di informare
gli acquirenti - ove questi ultimi non ne siano già a conoscenza
aliunde - della eventuale circostanza per cui, trattandosi di
compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una
cosa comune (nella specie il cortile dell’edificio di cui faccia parte
l’appartamento oggetto della compravendita), sia mutato e la cosa - in
difformità rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto
"preliminare", ed in deroga rispetto all’art. 1117 cod. civ. - sia
divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietà esclusiva di
un singolo soggetto (nella specie, la società venditrice). Sotto un
tal profilo, i riflessi di responsabilità conseguenti
all’inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla
semplice circostanza per cui, in sede di contratto "definitivo", gli
acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al
predetto altro rogito in questione.
SENTENZA N. 5232 DEL 21
APRILE 2000
Notariato - responsabilità professionale - redazione di un contratto
preliminare - accertamento della libertà dell'immobile - visura
ipotecaria - necessità - mancata prospettazione da parte del notaio -
colpa professionale - sussistenza.
Qualora le parti si rivolgano ad un notaio per ottenere la sua
consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto
preliminare da redigere a cura del professionista, mirano ad
assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto,
ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Pertanto,
versa in colpa professionale il notaio che non prospetti
all'acquirente l'opportunità di effettuare le visure ipotecarie al
fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della promessa di
trasferimento da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ovvero non
prospetti la necessità di compiere nuove visure per accertare
l'esistenza di altre ipoteche oltre quella dichiarata dal promittente
venditore.
SENTENZA N. 4657
DEL 12 APRILE 2000
- I -
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo
disciplinare - difesa personale della parte - art. 153 legge notarile.
Per il disposto dell'art. 153 della legge notarile 16 febbraio 1913,
n. 89 nei giudizi disciplinari il notaio può costituirsi personalmente
e svolgere le sue difese senza l'assistenza di un avvocato.
- II -
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere -
società unipersonali - mancato versamento dell'intero capitale sociale
all'atto della costituzione della società - art. 2476, secondo comma
cod. civ. - responsabilità disciplinare del notaio ex art. 28 legge
notarile.
Stante l'imperatività della norma di cui all'art. 2476, secondo comma,
cod. civ. che prescrive, in caso di società unipersonali, il
versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione,
incorre in responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 28 legge
notarile, il notaio che nella redazione dell'atto costitutivo della
società, contravvenga alla richiamata disposizione.
SENTENZA N. 4016
DEL 3 APRILE 2000
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni
per le contravvenzioni e violazioni - in genere - sanzioni pecuniarie
- oblazione - istanza di ammissione - proposizione per la prima volta
in cassazione - inammissibilità - limiti.
L'istanza di ammissione all'oblazione, da parte del notaio sottoposto
a procedimento disciplinare, non può essere avanzata per la prima
volta in sede di legittimità, ove il requisito in fatto cui è
condizionata (non recidività dell'istante, ai sensi dell'art. 151
secondo comma della legge 16 febbraio 1913 n. 89) non risulti dagli
atti di causa, e richieda quindi un'apposita indagine.
SENTENZA N. 3143
DEL 17 MARZO 2000
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere -
sentenza disciplinare di appello nei confronti del notaio - ricorso
per cassazione - vizio di motivazione - deducibilità - limiti.
Nel procedimento disciplinare notarile il sindacato di legittimità
sulla motivazione della decisione della corte di appello non è
previsto dall'art. 156, primo comma, legge notarile - il quale
circoscrive l'ambito del ricorso per cassazione ai casi di
incompetenza, violazione o falsa applicazione di legge e, tuttavia,
esso è egualmente consentito, a norma dell'art. 111 Cost., nei soli
casi, peraltro, di motivazione inesistente, apparente o perplessa.
SENTENZA N. 3142 DEL 17 MARZO 2000
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – processo
disciplinare - azione disciplinare contro i notai - prescrizione -
termine - interruzioni - esclusione - improcedibilità dell'azione per
decorso del termine - necessità - rilevabilità d'ufficio anche in sede
di legittimità - conseguenze - cassazione senza rinvio della sentenza
impugnata.
La prescrizione dell'azione disciplinare contro i notai si compie per
effetto del decorso di quattro anni dal giorno in cui l'infrazione è
stata commessa "ancorché vi siano stati atti di procedura" (legge 6
febbraio 1913, n. 89, art. 146) e quindi, non subisce interruzioni per
effetto del procedimento disciplinare, della contestazione delle
infrazioni e delle pronunce del Consiglio notarile o del Tribunale.
Detta prescrizione determina l'improcedibilità dell'azione
disciplinare ed opera ex lege e deve quindi essere rilevata anche
d'ufficio in sede di legittimità, ove deve cassarsi senza rinvio la
sentenza impugnata con preclusione, di ogni esame nel merito dei
motivi di ricorso, pur sotto il profilo della violazione di legge.
SENTENZA N. 2138
DEL 25 FEBBRAIO 2000
- I -
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – sanzioni
per le contravvenzioni e violazioni - sospensione - pendenza del
processo penale - sospensione dell'azione disciplinare - decorrenza e
cessazione.
Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei
notai, a norma dell'art. 146, primo comma, della legge 16 febbraio
1913, n. 89, quale risulta a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 40 del 1990, resta sospeso per la pendenza del
processo penale. La sospensione del termine prescrizionale decorre
dall'inizio dell'azione penale a norma dell'art. 405, primo comma cod.
proc. pen. e cessa solo con il passaggio in giudicato della sentenza.
- II -
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere -
pubblicazione di testamento olografo - utilizzazione di un verbale di
precedente testamento con aggiunta di una postilla - redazione di
falso verbale - sussistenza - atto espressamente vietato dalla legge -
art. 28 legge notarile - applicabilità.
Il testamento olografo o segreto, che è atto del testatore, è cosa
distinta dalla pubblicazione dello stesso, che è atto del notaio,
consistente non in una semplice attività materiale ma in un vero e
proprio atto pubblico. Pertanto, l'apposizione da parte del notaio di
una postilla dattiloscritta al verbale già redatto per pubblicare un
testamento olografe successivamente utilizzato per pubblicarne un
secondo dà luogo ad un'ipotesi di falso verbale e di atto
espressamente vietato dalla legge con conseguente applicazione
dell'art. 28 della legge n. 89 del 1913.
-III-
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – processo
disciplinare - concessione delle attenuanti - valutazione
discrezionale del giudice - motivazione - obbligatorietà.
Nel procedimento disciplinare a carico del notaio, la concessione
delle attenuanti è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice,
che può concederle o negarle, dando conto della sua scelta con
adeguata motivazione.
SENTENZA N. 1615
DEL 14 FEBBRAIO 2000
Notariato - atto pubblico notarile - atti notarili non negoziali -
atti ricettivi (deposito di atti) - procura per la rappresentanza in
giudizio in Italia rogata all'estero - deposito presso un notaio e
presso l'archivio notarile - necessità - esclusione - fondamento.
Gli artt. 104, n. 4, della legge n. 89 del 1913 e 146 del relativo
regolamento non prevedono quale causa di nullità della procura rogata
all'estero per la rappresentanza in giudizio nello Stato italiano il
mancato deposito presso un notaio o presso l'archivio distrettuale
notarile. Questi adempimenti sono richiesti, infatti, soltanto quando
la produzione dell'atto si renda necessaria ai fini della
registrazione e della trascrizione di atti notarili diretti a farne
valere gli effetti nei confronti dei terzi, non anche quando si tratta
di conferimento di poteri da far valere davanti all'autorità
giudiziaria, essendo il giudice, in tal caso, preposto a vagliarne la
non contrarietà all'ordine pubblico italiano.
SENTENZA N. 566
DEL 19 GENNAIO 2000
Responsabilità civile - professionisti - in genere - violazione
obblighi professionali - condotta negligente - conseguenze - azione di
responsabilità - sussistenza del danno - necessità.
L'azione di responsabilità contrattuale nei confronti del notaio che
abbia violato i propri obblighi professionali ovvero tenuto una
condotta negligente (eseguendo con ritardo le iscrizioni ipotecarie)
in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti (di
effettuare l'iscrizione il più presto possibile) presuppone la
produzione del danno. Ai fini dell'accertamento di tale danno è
necessario valutare se i clienti avrebbero potuto con ragionevole
certezza conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa
qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria
prestazione.
Notariato - responsabilità professionale - atti soggetti a
trascrizione - termine - predeterminazione - esclusione - osservanza -
accertamento - criteri - potere discrezionale del giudice di merito -
sussistenza.
Qualora per esplicita richiesta delle parti ovvero per legge, il
notaio che ha ricevuto un atto soggetto ad iscrizione o a trascrizione
debba procurare che questa venga eseguita nel più breve tempo
possibile ovvero immediatamente, spetta al prudente apprezzamento del
giudice del merito e alla sua libera valutazione, tenendo conto delle
determinanti del caso concreto attinenti sia ai tempi e ai mezzi di
normale impiego per l'esecuzione dell'iscrizione, sia alle evenienze
non imputabili al notaio, individuare di volta in volta il termine nel
quale quell'adempimento deve essere eseguito e stabilire se l'indugio
frapposto dal professionista giustifichi l'affermazione della sua
responsabilità verso il cliente, tenendo presente che tale
responsabilità ha natura contrattuale e che il notaio è tenuto ad
espletare l'incarico che le parti gli affidano con la diligenza media
di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, secondo
quanto dispone l'art. 1176, secondo comma, cod. civ..
SENTENZA N. 19
DEL 4 GENNAIO 2000
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere -
recapito - liceità - caratteri - condizioni - realizzazione di un
secondo ufficio - studio - violazione artt. 26 e 137 legge not. -
realizzazione attraverso il recapito di concorrenza illecita -
violazione art. 147 legge not. - fattispecie.
Il notaio può aprire, in una sede diversa da quella assegnatagli, un
recapito, che presenti i caratteri - individuati anche in base ai
principi di deontologia professionale approvati, a norma della legge
n. 220 del 1991, dal Consiglio nazionale del notariato il 24 febbraio
1994 - dell'accessorietà funzionale e della secondarietà economica
rispetto all'ufficio-studio; qualora il recapito presenti
caratteristiche eccedenti e integri pertanto un secondo
ufficio-studio, il notaio viola il precetto dell'art. 26 della legge
n. 89 del 1913, sanzionato dall'art. 137, secondo comma legge not.;
allorquando all'apertura del recapito si accompagni qualcuno dei
comportamenti tipici o atipici (alla cui individuazione concorrono i
principi di deontologia professionale enunciati dal Consiglio
notarile) di cui all'art. 147 legge not. e 14 del R.D. n. 1666 del
1937, il notaio compie atti di illecita concorrenza (nella specie, in
applicazione di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di
merito che ha ritenuto costituisca un'ipotesi di concorrenza illecita
atipica del notaio l'aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa
sede di titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è
considerata dal part. B-1 del codice di deontologia emanato dal
Consiglio notarile).
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere -
sentenza disciplinare di appello nei confronti del notaio - ricorso
per cassazione - vizio di motivazione - deducibilità - limiti.
Poiché l'art. 156 legge 2 febbraio 1913, n. 89 prevede il ricorso in
Cassazione avverso le sentenze disciplinari della Corte di Appello nei
confronti del notaio soltanto per incompetenza e violazione - o falsa
applicazione - di legge, il vizio di motivazione è deducibile nei
limiti in cui costituisce violazione dell'art. 111 Costituzione -
primo e secondo comma - (obbligo di motivazione e applicazione della
legge, anche processuale), ossia se mancano, ovvero sono apparenti o
contraddittorie, l'esposizione concisa dei motivi in fatto e delle
ragioni giuridiche della decisione (artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e
118 disp. att. cod. proc. civ.) mentre è escluso il più articolato
vizio di motivazione, previsto dall'art. 360, n.,5, cod. proc. civ.
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - in genere -
illecita concorrenza tramite recapito, ex art. 147 legge not. e par.
B-1 codice deontologico - natura permanente - conseguenze.
In materia di sanzioni disciplinari a carico di notai, la fattispecie
dell'illecita concorrenza tramite recapito, ai sensi del paragrafo B-1
del codice deontologico approvato dal Consiglio notarile il 24
febbraio 1994 a norma della legge n. 220 del 1991, non è di natura
istantanea, cioè relativa al momento in cui detto recapito è stato
aperto, ma di natura permanente e la consumazione dura finché permane
il recapito; conseguentemente il fatto che il recapito fosse stato
istituito prima dell'adozione del suddetto codice deontologico,
comporta solo che fino a quella data il recapito non era illecito.
Illecito disciplinare - Istituzione di recapito i nella precedente
sede di titolarità- Concorrenza illecita atipica - Sussistenza
Ricorre concorrenza illecita atipica quando il notaio cerchi di
procurarsi la clientela con l'utilizzo di mezzi illeciti o scorretti e
pertanto incorre nella violazione della norma sub B 1) par. a 2.2. del
codice di deontologia notarile, perseguibile a norma dell'art. 147
legge 89/1913, il notaio che ha mantenuto il recapito nella sede
precedentemente ricoperta.
SENTENZA N. 14238
del 17 DICEMBRE 1999
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - processo
disciplinare - ricorso per cassazione avverso la sentenza irrogativa
di sanzione - deposito dell'originale e notifica del ricorso entro
trenta giorni dalla notifica della sentenza - modalità previste dal
secondo comma degli articoli 156 e 157 legge 89/1913 - osservanza -
deposito della copia del ricorso notificato nel termine previsto dal
primo comma dell' art. 369 cod. proc. civ. - ammissibilità del
ricorso.
Il ricorso per Cassazione avverso la sentenza irrogativa di sanzione
disciplinare nei confronti di un notaio, depositato in originale
presso la cancelleria della Suprema Corte e notificato al Procuratore
Generale presso la Corte d'appello entro trenta giorni dalla notifica
della sentenza medesima , rispetta le modalità previste dal secondo
comma degli articoli 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913 n. 89
sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e pertanto è
ammissibile, se la copia del ricorso notificato è depositata nel
termine previsto dall'art. 369, primo comma c.p.c.
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni
per le contravvenzioni e violazioni - in genere - ricezione atti
anteriormente alla numerazione e vidimazione del repertorio -
annotazione successiva su di esso - condotta identica all'omessa
tenuta del repertorio - conseguenze - costituzionalità
dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 138 n. 4 legge
89/1913 - rilevanza della annotazione tardiva - cessazione
dell'illecito e valutazione per la concedibilità delle attenuanti.
Non è incostituzionale l'applicazione della sanzione prevista
dall'art. 138 n. 4 legge 16 febbraio 1913 n. 89 al notaio, per aver
ricevuto atti anteriormente alla numerazione e vidimazione del
repertorio, ancorché successivamente annotati su di esso, perché la
condotta è identica al caso di omessa tenuta del repertorio, mentre
l'annotazione tardiva determina soltanto la cessazione della condotta
vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione per la
concessione delle attenuanti, ai sensi dell'art. 144 della medesima
legge.
SENTENZA N. 12949
DEL 22 NOVEMBRE 1999
Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del
compenso - legge n. 319 del 1980 - carattere di specialità -
estensione al notaio delegato a operazioni divisionali - esclusione.
Il compenso spettante al notaio, a cui sia stata delegata la direzione
delle operazioni divisionali a norma dell'articolo 786 cod. proc. civ.,
ben può essere determinato in base alla tariffa professionale,
trattandosi di ausiliario del giudice per il quale non può applicarsi
per analogia la disciplina dettata per i consulenti tecnici, le cui
disposizioni, di carattere speciale, non possono estendersi ad
ausiliari diversi da quelli ivi espressamente indicati.
SENTENZA N. 12428
DELL’8 NOVEMBRE 1999
Notariato - disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - sanzioni
per le contravvenzioni e violazioni - in genere - invio di un esposto
al consiglio dell'ordine di categoria da parte del notaio - illecito
disciplinare ex art. 147 legge n. 83 del 1913 - configurabilità -
condizioni - contrasto col diritto di libera manifestazione del
pensiero - esclusione - fondamento.
In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, l'art. 147
legge n.89 del 1913 contempla due distinti illeciti, il primo dei
quali, consistente nella compromissione della dignità e reputazione di
notaio e del decoro e prestigio della classe notarile, è a forma
libera e può pertanto essere consumato anche attraverso l'invio, da
parte del notaio, di un esposto al consiglio dell'ordine di categoria,
sempre che, per il contenuto e la forma di detto esposto nonché per le
peculiarità del caso, risulti conseguito l'evento della compromissione
del decoro e del prestigio della classe notarile, secondo il giudizio
demandato agli organi preposti al procedimento disciplinare, senza che
ciò contrasti col diritto di libera manifestazione del pensiero
sancito dall'art. 21 Cost., giacché tale diritto, oltre ad incontrare
i limiti posti a tutela della libertà altrui da altre norme della
Costituzione, deve essere coordinato con i vari interessi di rango
pubblicistico e costituzionale tutelati da leggi speciali (come
l'ordinamento della professione di notaio di cui alla legge n.89 del
1913).
SENTENZA N. 10493
DEL 24 SETTEMBRE 1999
Responsabilità professionale - Stipulazione di compravendita
immobiliare - Obblighi del notaio - Visure catastali e ipotecarie -
Inclusione - Libertà del bene dedotta quale condizione - Irrilevanza -
Dichiarazione, resa da tutte le parti, di avveramento della condizione
- Rilevanza esonerativa - Esclusione
Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della
stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare lo
svolgimento delle attività accessorie e successive necessarie per il
conseguimento del risultato voluto dalle parti ed in particolare il
compimento delle cosiddette "visure" catastali e ipotecarie allo scopo
di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà, salvo
espresso esonero del notaio da tale attività per concorde volontà
delle parti; tale obbligo, la cui inosservanza è fonte di
responsabilità, resta fermo anche allorquando la libertà degli
immobili compravenduti venga dedotta in condizione ne' viene meno
qualora, tutte le parti del contratto abbiano reso dichiarazione di
avveramento della condizione; con tale dichiarazione, infatti, le
parti si limitano a darsi atto del ritenuto avveramento della
condizione senza che sia ravvisabile una manifestazione di volontà
diretta al notaio e intesa a dispensarlo dallo svolgimento delle
attività necessarie per il conseguimento del risultato da esse voluto.
SENTENZA N. 6934
DEL 5 LUGLIO 1999
Sanzioni disciplinari - Repertorio non vidimato - Ricevimento di atti
- Conseguenze - Irrogazione della sanzione per omessa tenuta del
repertorio -Configrurabilità - Annotazione successiva -Conseguenze -
Illegittimità costituzionale della norma per irragionevolezza rispetto
all'ammenda per l'omessa annotazione a repertorio - Esclusione -
Fondamento
La sanzione della sospensione, ai sensi dell'art. 138 n. 4 legge 16
febbraio 1913 n. 89, per il notaio che riceve atti prima della
vidimazione del repertorio, annotandoli successivamente su di esso,
non viola il principio di ragionevolezza, nel triplice aspetto
diuguaglianza, razionalità e giustizia, e quindi è manifestamente
infondata la relatìva eccezíone di illegittimità costituzionale,
rispetto alla meno grave sanzione dell'ammenda, prevista dall'art. 137
della stessa legge, per l'omessa annotazione di un atto a repertorio
perché quest'ultima condotta presuppone la disponibilità di un
repertorio regolarmente tenuto, mentre la prima infrazione è
costituita dalla omessa tenuta del repertorio, di cui la mancata
tempestiva annotazione è una conseguenza, che, se poi eliminata dalla
sua esecuzione, non esclude l'illecito, ormai perfezionato, potendo
ínfluire soltanto sulla concessione delle attenuanti generiche e sull'
entità della sanzione.
SENTENZA N. 6018
DEL 17 GIUGNO 1999
Scrittura privata di vendita immobiliare - Autenticazione delle firme
da parte del Notaio - Dichiarazione infedele della parte relativa alla
concessione edilizia - Mancato accertamento della situazione reale da
parte del Notaio - Assenza di uno specifico incarico di consulenza ed
accertamento - Responsabilità del Notaio - Esclusione
Il notaio che abbia autenticato le sottoscrizioni delle parti in calce
ad una scrittura privata di vendita di una unità immobiliare compresa
in un edificio, senza avere ricevuto dalle parti un incarico specifico
di assistenza e consulenza, non può essere considerato responsabile di
una dichiarazione invalida resa dalla parte relativamente alla
rispondenza dello stato di fatto della singola porzione immobiliare
alla concessione edilizia relativa all'intero edificio, non
estendendosi la fede privilegiata propria dell'atto notarile al
contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti, onde non è
configurabile alcuna attività obbligatoria di accertamento da parte
del notaio, che non ne abbia ricevuto specifico incarico, sulla
veridicità delle dichiarazioni stesse e quindi alcuna sua
responsabilità per invalidità dell'atto derívante da loro inidoneità.
SENTENZA N. 5946
DEL 15 GIUGNO 1999
Responsabilità professionale - Atto pubblico di trasferimento
immobiliare - Oggetto della prestazione - Estensione alle attività
accessorie e successive funzionali ad assicurare lo scopo tipico
dell'atto ed in particolare all'esecuzione di visure nei registri
immobiliari - Sussistenza - Estensione alla relativa informativa -
Sussistenza - Dovere di dissuasione nel caso di esistenza di
iscrizioni pregiudizievoli - Sussistenza -Carattere di obbligo di tali
prestazioni - Sussistenza -Mancata previsione della legge
professionale - Irrilevanza - Inosservanza - Conseguenze Inadempimento
e fonte di responsabilità contrattuale - Qualificazione della
violazione di detti obblighi - Violazione della diligenza ex secondo
comma dell'art. 1176 c.c. - Limitazione di responsabilità ex art. 2236
c.c. - Esclusione - Relativo accertamento del giudice di merito -
Sindacabilità in cassazione - Limiti
Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto
pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della
libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze
dei registri immobiliari attraverso la loro visura, nonché
l'informativa al cliente sul suo esito e, nell'ipotesi di
constatazione di presenza di iscrizioni pregiudizievoli, la
dissuasione del cliente dalla stipula dell'atto, costituiscono, salva
l'espressa dispensa degli interessati dalla suddetta verifica,
obblighi derivanti dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi,
fanno parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale,
poiché, pur essendo il notaio tenuto, quale professionista, ad una
prestazione di mezzi e comportamenti e non di risultato, l'opera di
cui è richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della
volontà delle parti e di direzione della compilazione dell' atto, ma
si estende a quelle attività preparatorie e successive, necessarie
perché sia assicurata la serietà e certezza dell'atto giuridico da
rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il
conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico
voluto dalle parti dell'atto. Ne consegue che l'inosservanza di detti
obblighi dà luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento del
contratto di prestazione d'opera professionale, a nulla rilevando che
la legge professionale non faccia riferimento a tale responsabilità,
posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d'opera
professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto
privatistico. In relazione alla suddetta inosservanza il notaio non
può invocare la limitazione di responsabilitá prevista per il
professionista dall'art. 2236 c.c. con riferimento al caso di
prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, in quanto tale inosservanza non è riconducibile ad
imperizia, cui trova applicazione quella limitazione ma a negligenza o
imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza
professionale media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art.
1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve, essendo
inapplicabile l'art. 2236 c.c. L'accertamento della violazione del
dovere sancito dal secondo comma dell'art. 1176 invece che della
ricorrenza di una fattispecie di responsabilità attenuata ex art. 2236
c.c. è, comunque, riservato al giudice di merito e non è censurabile
in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.
Responsabilità professionale -Atto pubblico di vendita immobiliare -
Omesso rilievo dell'esistenza della trascrizione di sentenza
dichiarativa dell'inefficacia del titolo di acquisto del venditore -
Successiva dichiarazione di inefficacia della vendita rogata - Azione
di risarci mento danni del compratore contro il venditore ed il notaio
- Obbligazione risarcitoria del venditore per l'inadempimento della
compravendita e del notaio per l'inadempimento del contratto d'opera -
Solidarietà tra venditore e notaio - Sussistenza - Ragioni -
Sussidiarietà dell'obbligazione del notaio - Esclusione - Ragioni
Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per
inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra
ciascuno di essi ed il danneggiato, tali soggetti debbono essere
considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base
dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art.
2055 c.c., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto
perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di
responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è
imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di
tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi
stessi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause
efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art.
2055 costituisce , un' esplicitazione), che le azioni od omissioni di
ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, dovendosi,
inoltre, escludere che una delle persone responsabili possa rispondere
in via soltanto sussidiaria rispetto alle altre, in difetto in tale
senso di una norma di legge o di una volontà convenzionale (sulla base
di tali principi, con riguardo ad un caso, nel quale l'acquirente per
atto pubblico notarile di un immobile, a seguito della dichiarazione
di inefficacia della vendita, per l'esistenza a carico del suo
venditore della pregressa trascrizione di una sentenza che dichiarava
inefficace il titolo di acquisto dello stesso, aveva chiesto la
condanna solidale al risarcimento del danno del venditore e del notaio
rogante per non avere questi segnalato la presenza della trascrizione
pregiudizievole, la Suprema Corte ha ritenuto che detti soggetti
dovessero rispondere solidalmente del danno, in quanto causato dai
rispettivi inadempimenti contrattuali del contratto di compravendita e
del contratto d'opera professionale, ed ha anche escluso, in assenza
di una previsione normativa o convenzionale di sussidiarietà della
responsabilità del notaio, che questi dovesse rispondere soltanto nel
caso che il danno non fosse stato risarcito dal venditore).
SENTENZA N. 5296
DEL 1° GIUGNO 1999
Mancanza del repertorio - Art. 138. 1 comma. n. 4 - Applicabilità
A differenza dell'art. 137 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
sull'ordinamento del notariato, che prevede l'ipotesi che il notaio
abbia commesso irregolarità nella tenuta del repertorio, nel caso in
cui il repertorio manchi, trova applicazione la disposizione dell'art.
138, primo comma n. 4 della legge stessa, con la conseguenza che
incorre in tale infrazione, per la quale non è richiesto il dolo,
essendo sufficiente la semplice volontarietà del fatto in sé, il
notaio che abbia ricevuto atti tra vivi per il periodo in cui era
sprovvisto del relativo repertorio. |