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Sentenze della Corte di Cassazione

 

 

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Raccolta di sentenze, d'interesse notarile, della Corte di Cassazione Civile, organizzate per argomenti.Le sentenze si susseguono, in ordine cronologico decrescente, a partire dalla piu' recente

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E' possibile consultare le recenti sentenze della Corte di Cassazione d'interesse notarile suddivise per materia. Le sentenze sono catalogate per argomento trattato, data e numero

 
Edilizia
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SENTENZA N. 11208 DEL 28 AGOSTO 2000

Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica – piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori – lottizzazione di aree fabbricabili - urbanizzazione primaria - su area privata, ceduta gratuitamente al comune come corrispettivo di licenza edilizia - modifica della destinazione dell'area - diritto del privato ad agire per la nullità della convenzione e la retrocessione dell'area - esclusione - fondamento.

La convenzione edilizia, ai sensi dell'art. 10 legge 6 agosto 1967, n. 765, con la quale il privato ceda, come corrispettivo della concessione edilizia, gratuitamente al Comune un'area di sua proprietà per eseguirvi opere di urbanizzazione, non gli dà diritto, se il Comune modifica tale destinazione, ad agire per la declaratoria di nullità della cessione e per la conseguente retrocessione del bene, perché una tale modificazione di destinazione rientra nei suoi poteri.

SENTENZA N. 9106 DEL 7 LUGLIO 2000

Edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione dell'alloggio - alienazione - divieto di alienazione a carico dell'assegnatario - portata - contratto preliminare di vendita con attribuzione anticipata del possesso dell'immobile - validità.

In tema di edilizia popolare ed economica, il divieto di alienazione operante a carico dell'assegnatario ai sensi del T.U. sull'edilizia popolare ed economica non osta a che costui possa validamente stipulare un preliminare di vendita, anche se accompagnato dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile.

SENTENZA N. 8933 DEL 4 LUGLIO 2000

Urbanistica - in genere - vendita separata di singole unità immobiliari di un fabbricato e delle relative aree accessorie - vincolo di destinazione a parcheggio delle aree ex art. 18 legge 756/67 - inosservanza del relativo obbligo di trasferimento - conseguenze - diritto al risarcimento danni - sussistenza - fondamento - natura di credito di valore - configurabilità.

In tema di urbanistica, l'imperatività della norma di cui all'art. 18 della legge 765/1967, per non essersi trasferito il diritto reale d'uso sull'area di parcheggio insieme con la proprietà delle unità immobiliari, non esclude l'obbligo del venditore di risarcire il danno subito dagli acquirenti per l'indisponibilità del bene, in quanto il diritto al ristoro del pregiudizio economico non è fondato, per questi ultimi, sul disposto dell'art.1338 cod. civ., bensì su quello dell'art. 872 stesso codice (applicabile, per la sua generale previsione, in ogni caso di violazione di norme urbanistiche incidenti sul regime della proprietà privata), secondo i criteri dei crediti di valore.

SENTENZA N. 8478 DEL 22 GIUGNO 2000

Edilizia popolare ed economica - cooperative edilizie - in genere - cooperativa a contributo statale - vendita o promessa di vendita di aree esuberanti o di locali non destinati ad abitazione, ai sensi dell’art. 8 R.D. 1165/1938 - mancanza dei preventivi controlli pubblici, previsti dal successivo art. 9, per adibire i locali ad uso botteghe o magazzini e per affittarli - nullità per contrasto con norma imperativa - configurabilità - eadem ratio tra le due norme.

È nullo, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., per contrarietà a norme imperative, il contratto di vendita o di promessa di vendita a terzi di aree esuberanti e locali non destinati ad abitazione, ai sensi dell’art. 8 R.D. 28 aprile 1938- XVI- n. 1165, di proprietà di una cooperativa, se manca anche una sola delle autorizzazioni - rispettivamente del Ministero dei Lavori Pubblici e della Cassa Depositi e Prestiti- espressa mente previste dal successivo articolo 9 per adibire i locali ad uso di botteghe e magazzini e per affittarli, stante l’identità di ratio tra le due norme, entrambe miranti ad evitare operazioni speculative su immobili costruiti con contributo erariale e perciò proibitive di atti dispositivi su di essi senza i preventivi controlli pubblici, costituenti peraltro quel rispetto dei "modi di legge" che lo stesso articolo 8 espressamente richiede.

SENTENZA N. 8478 DEL 22 GIUGNO 2000

Edilizia popolare ed economica - cooperative edilizie - in genere - immobili costruiti con danaro pubblico - locali non destinati ad abitazione, ovvero adibiti ad uso di botteghe o magazzini, ed aree esuberanti - cedibilità a terzi, nei modi di legge, previsti dagli artt. 8 e 9 R.D. 1165/1938 - conseguenze - proprietà della cooperativa, non del condominio tra soci - opposizione di questi agli atti dispositivi della cooperativa - irrilevanza.

I locali degli immobili costruiti dalle cooperative con danaro pubblico, non destinati ad abitazione, così come le aree esuberanti e i locali adibiti a botteghe e magazzini, restano nel patrimonio della cooperativa perché sono cedibili a terzi, sia pure nei modi prescritti dagli articoli 8 e 9 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, e pertanto non appartengono al condominio costituito tra i soci dopo la stipula del mutuo individuale, né quindi rileva che questi si oppongano agli atti dispositivi della cooperativa su tali beni.

SENTENZA N. 4197 DEL 5 APRILE 2000

- I -


Urbanistica - in genere - nuove costruzioni ed aree di pertinenza delle medesime - riserva di spazi per parcheggi a norma della legge urbanistica modificata dalla cosiddetta legge ponte - obbligatorietà - carattere imperativo ed inderogabile - operatività nel rapporto fra il costruttore o il proprietario e l'autorità competente - nei rapporti privatistici inerenti a detti spazi - estensione - portata.

La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale titolo di ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore, d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di porzioni del fabbricato, o del complesso di essi, sono egualmente conseguite sol che il vincolo di destinazione venga rispettato con il riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso sulle aree stesse.

- II -

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - effetti - risarcimento del danno - area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 - alienazione degli appartamenti di un immobile - elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio - violazione di una norma edilizia - diritto al risarcimento dei soggetti privati del godimento dell'area - configurabilità.

Di fronte alla violazione di norme pubblicistiche incidenti sul regime della proprietà privata, la posizione del privato che subisca un danno è pur sempre posizione di diritto soggettivo, onde il danno segue al mancato godimento del bene, oggetto del diritto riconosciuto. (Fattispecie in tema di alienazione degli appartamenti di un immobile, con elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 aggiunto dall'art. 18 della legge "ponte").

SENTENZA N. 3371 DEL 22 MARZO 2000

Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - comunicazione all'assegnatario da parte dell'ente proprietario o gestore dell'alloggio dell'accoglimento della domanda di riscatto e del valore del bene - comunicazione da parte dell'assegnatario della intenzione di acquistare l'immobile al valore venale - effetti - trasferimento della proprietà dell'immobile all'assegnatario - esclusione.

In tema di edilizia economica e popolare, con la comunicazione all'assegnatario da parte dell'ente proprietario o gestore (nel caso di specie I.A.C.P.) dell'accoglimento della domanda di cessione in proprietà dell'alloggio (confermata dall'assegnatario dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513) e del valore venale a questo attribuito dall'U.T.E. e la comunicazione dell'assegnatario della intenzione di acquistare lo immobile al valore venale non può ritenersi perfezionato il procedimento previsto per l'acquisizione in proprietà del bene dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, - che considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non previsto per legge - mancando l'elemento indefettibile della comunicazione del prezzo. Ciò perché valore venale e prezzo di cessione costituiscono dati differenti, essendo il primo soltanto un'entità economica che, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n. 513 del 1977, come modificato dall'art. 52 della legge n. 457 del 1978, concorre con altri parametri a determinare il prezzo di cessione senza però identificarsi con questo e senza che il prezzo così determinato possa ritenersi "previsto per legge", cioè già legalmente predeterminato in entità monetarie, riferite a superfici (mq) o ad alloggi unitariamente valutati.

SENTENZA N. 3353 DEL 22 MARZO 2000

- I –


Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - vendita di alloggio già acquistato in proprietà ai sensi della legge prov. di Bolzano n. 3 del 1963 - diritto di riscatto dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano - revocabilità della proposta dell'alienante - termini.

In tema di riscatto di alloggio popolare già ceduto in proprietà da parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia autonoma di Bolzano, cui è subentrato l'Istituto per l'Edilizia Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano (I.P.E.A.A.), si deve ritenere che solo con il completamento della fattispecie prevista dall'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20 aprile 1963, n. 3, e cioè con la comunicazione all'interessato del prezzo stabilito dall'ufficio tecnico provinciale, si determina per quest'ultimo l'impossibilità di revocare la propria proposta implicitamente contenuta nella comunicazione della sua intenzione di vendere a terzi.

- II –

Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - vendita di alloggio già acquistato in proprietà - diritto di riscatto dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano - art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20 aprile 1963 n.3 - questione di costituzionalità - violazione degli artt. 3, 42, 43 e 47 Cost. e degli artt. 4 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 - manifesta infondatezza.

In relazione alla mancata determinazione di un limite temporale per l'esercizio del diritto di riscatto, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20 aprile 1963, n.,3, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, 43 e 47 Cost. ed agli artt. 4 e 11 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Quanto alla violazione del principio di eguaglianza la questione non può porsi, rispetto a materie affidate alla autonomia legislativa delle regioni a statuto speciale, in relazione alla diversità della regolamentazione rispetto alla legislazione statale, poiché questa diversità è postulata come possibile e costituzionalmente legittima dalla stessa previsione di una potestà legislativa primaria. Quanto alla violazione dei principi costituzionali in tema di proprietà e di accesso del risparmio alla proprietà, riferita alla mancata previsione di un limite di durata del diritto di riscatto, la questione è infondata poiché il diritto di proprietà, anche quando sia manifestazione dell'accesso popolare alla proprietà dell'abitazione, può subire compressioni in presenza di un concorrente interesse generale e tale è certamente quello del mantenimento, attraverso il diritto di riscatto previsto dalla legge n. 3 del 1963 della provincia di Bolzano, della destinazione dell'immobile alle esigenze abitative dell'edilizia agevolata. Quanto, infine, al rispetto dei principi dell'ordinamento, si deve escludere che esista un principio generale di temporaneità del diritto di riscatto previsto a tutela di interessi generali. Da un lato, sotto tale profilo, è incongruo il riferimento alla disciplina statale in tema di edilizia popolare ed economica, in quanto questa, in caso di cessione degli alloggi, prevede lo strumento più rigido della inalienabilità per dieci anni (art. 35 legge 22 ottobre 1971, n. 865). D'altro canto, se è vero che in tema di prelazione convenzionale si ritiene - prevalentemente, ma non pacificamente - applicabile la disposizione dettata dall'art. 1379 cod. civ. per il divieto di alienazione e se è vero che un limite temporale è previsto per il riscatto convenzionale dall'art. n. 1501 cod. civ., è vero anche che, in presenza di un interesse generale, l'ordinamento prevede ipotesi nelle quali la prelazione spetta senza limiti di tempo. È questo il caso della prelazione, in favore dello Stato, sui beni di interesse storico o artistico (art. 31 legge n. 1089 del 1939).

SENTENZA 1565 DEL 12 FEBBRAIO 2000

Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - regolamenti edilizi comunali - in genere - successione nel tempo di norme edilizie - nuova disciplina più restrittiva - inapplicabilità alle costruzioni già sorte - immediata applicabilità della disciplina meno restrittiva - conseguenze.

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova disciplina meno restrittiva è applicabile anche alle costruzioni realizzate prima della sua entrata in vigore con l'unico limite dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla legittimità o non della costruzione, onde non può disporsi la demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa sopravvenuta.

SENTENZA N. 1320 DEL 7 FEBBRAIO 2000

Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica – piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili - in genere - atto d'obbligo del proprietario - cessione di aree - perfezionamento - esclusione - successivo atto negoziale - necessità.

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - risarcimento del danno - cessione di aree - atto d'obbligo del proprietario - perfezionamento - esclusione - occupazione - illegittimità irreversibile trasformazione - occupazione appropriativa - configurabilità.

L'atto d'obbligo, sottoscritto dai proprietari, di cessione delle aree necessarie per la costruzione delle strade, al fine di conseguire l'autorizzazione a lottizzare, non è di per sé idoneo a configurare il trasferimento del bene a favore del comune, trattandosi di atto preliminare, che al fine di produrre l'effetto traslativo, necessita di un successivo atto negoziale, restando escluso che in virtù di tale promessa di cessione, l'amministrazione possa ritenersi autorizzata all'occupazione dell'area, con la conseguenza che se ciò avvenga, l'irreversibile trasformazione del fondo rappresenta un fatto illecito, da cui scaturisce il diritto del proprietario al risarcimento del danno.

SENTENZA N. 1248 DEL 4 FEBBRAIO 2000

- I -


Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - in genere - spazi per parcheggi ex art. 18 della legge n. 765 del 1967 - diritto reale di uso dell'area da parte dei proprietari acquirenti delle unità abitative - integrazione del corrispettivo dovuto al costruttore per la cessione del diritto d'uso dell'area di parcheggio - decorrenza del termine di prescrizione del relativo diritto - dall'istanza della controparte di esecuzione della prestazione.

Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio degli appositi spazi delle nuove costruzioni in favore dei proprietari delle unità abitative site nei fabbricati, operante in forza della legge n. 765 del 1967, il diritto del costruttore - venditore ad esigere il maggior compenso per il diritto di uso dell'area di parcheggio può essere esercitato solo in presenza della domanda dell'avente diritto alla esecuzione della prestazione di cui si tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui non venga richiesta, ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine di prescrizione relativo al predetto diritto del venditore.

- II -

Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - effetti - risarcimento del danno - area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 - alienazione degli appartamenti di un immobile - elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio - violazione di norma edilizia - diritto al risarcimento del danno dei soggetti privati del godimento dell'area - configurabilità - liquidazione del relativo importo con decorrenza dalla data di perfezionamento dei singoli contratti di compravendita.

Colui che aliena gli appartamenti di un immobile eludendo il vincolo di destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 (aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967 ), viola una norma edilizia ed, ai sensi dell'art. 872 cod. civ., secondo comma, cod. civ., è tenuto perciò al risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti che sono stati privati del diritto di godimento dell'area di parcheggio loro attribuito da una norma pubblicistica incidente sul regime della proprietà privata. L'importo di tale risarcimento dovrà essere determinato con decorrenza dalla data del perfezionamento dei singoli contratti di compravendita.

- III -

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni dell'edificio - autorimessa - area condominiale da riservare a parcheggio - compravendita di appartamento con clausola escludente dalla alienazione la comproprietà o il diritto di utilizzazione di detta area - nullità della clausola - trasferimento ex lege del predetto diritto al compratore - diritto dell'alienante al corrispettivo - credito di valore - rivalutazione - limiti.

La nullità della clausola del contratto di compravendita di appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del diritto reale di utilizzazione dell'area condominiale da riservare a parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942, aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, ed il conseguente trasferimento ex lege del predetto diritto all'acquirente, comportano il diritto dell'alienante al corrispettivo di tale trasferimento, che dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile fino alla data della sentenza.

SENTENZA N. 13569 DEL 4 DICEMBRE 1999

Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione di aree fabbricabili - compravendita di terreni abusivamente lottizzati - vendita di terreno facente parte di lottizzazione abusiva - presupposti.

Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - in genere - vendita di terreno facente parte di lottizzazione abusiva - presupposti.

Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 10 della legge n. 765 del 1967 a un negozio di compravendita immobiliare deve ricorrere l'ipotesi non di mero frazionamento del terreno, sia pure in porzioni destinate ad essere sede d'edificazione, ma di lottizzazioni in senso stretto, configurabili laddove sussistano fondi destinati ad insediamenti edilizi urbani, e quindi alla realizzazione d'una pluralità d'edifici residenziali o turistici o industriali comportante la previsione, la progettazione e l'esecuzione d'opere d'urbanizzazione non solo primaria ma anche secondaria; solo in tal caso, per le finalità d'inserimento del nuovo complesso abitativo o produttivo nel territorio e di coordinamento con le realtà limitrofe, è richiesto dall'articolo 8 legge cit. il piano di lottizzazione, in assenza del quale non possono essere concesse licenze edilizie; quando invece tali esigenze non siano riscontrabili - per le caratteristiche e/o l'ubicazione del nuovo insediamento (pochi edifici in zona rurale) o per la preesistenza di adeguate bliche utenze e in zona già dotata d'infrastrutture sufficienti) - non è richiesto il piano di lottizzazione e le licenze possono essere rilasciate anche in mancanza di esso.

SENTENZA N. 10890 DEL 1° OTTOBRE 1999

Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio - in genere - trasferimento della proprietà all'assegnatario - momento determinativo

In tema di trasferimento in proprietà di alloggi costruiti in attuazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica, l'accettazione della relativa domanda da parte dell'ente assegnante non opera la costituzione ope legis del vincolo contrattuale, con conseguente trapasso del diritto dominicale in capo all'assegnatario, ma segna soltanto il momento in cui diviene definitivo ed incontestabile il diritto di quest'ultimo a conseguire la cessione del bene per effetto della stipula di (successivo ed) apposito contratto di compravendita, l'effettiva maturazione del diritto all'alienazione dell'immobile realizzandosi, pertanto, soltanto in seguito all'incontro delle volontà manifestate da entrambi i soggetti del rapporto, poiché, prima di tale momento, l'assegnatario conduttore vanta soltanto un diritto alla valutazione della sua domanda ed una mera aspettativa alla stipula del contratto di cessione in proprietà.

SENTENZA N. 8685 DEL 17 AGOSTO 1999

Urbanistica - Concessione edilizia - In genere - Regime introdotto dall'art. 15 settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione - Relativa previsione di nullità - Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni - Regime introdotto dalla legge n. 47 del 1985 - Atti traslativi di diritti reali su terreni o edifici sanzionati dall'art. 18 secondo comma e 40 secondo comma di tale legge - Relativa previsione di nullità - Carattere assoluto - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di ogni interessato - Conferma successiva prevista dal terzo comma dello stesso art. 40 - Natura.

Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - Compravendita di terreni abusivamente lottizzati - Nullità prevista dall'art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942 come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967 - Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni.

Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - In genere - Atti nulli ex art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) ed ex art. 15 settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Carattere relativo della nullità - Sussistenza - Ragioni - Atti nulli ex secondo comma dell'art. 18 ed ex secondo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 - Carattere assoluto della nullità - Sussistenza - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio e da parte di qualunque interessato.

Mentre deve riconoscersi carattere relativo alla nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella degli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, rispettivamente previste dagli artt. 31, quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) e dall'art. 15, settimo comma, della legge n. 10 del 1977, essendo quelle nullità comminate soltanto ove da detti atti non risultasse che l'acquirente era a conoscenza, rispettivamente, della mancanza di lottizzazione autorizzata e della mancanza della concessione, viceversa, nel regime emergente dagli artt. 18, secondo comma, e 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d'ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento senza l'allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, senza l'indicazione degli estremi della licenza o concessione ad "aedificandum" (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, senza l'allegazione della domanda di sanatoria corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate dell'oblazione edilizia, poiché, quel regime normativo, mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell'acquirente. Né, in senso contrario, può addursi la possibilità, prevista dal comma terzo dello stesso art. 40, di una successiva conferma degli atti viziati, mediante la redazione, anche ad opera di una sola delle parti, di altro atto avente la stessa forma, e contenente la menzione omessa o l'allegazione della dichiarazione o documentazione mancanti nel primo atto, poiché tale possibilità non integra una sanatoria in senso tecnico-giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito in dipendenza di carenze formali della precedente stipulazione e non in presenza dell'insussistenza all'epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la commerciabilita' del bene.

SENTENZA N. 9395 DEL 4 SETTEMBRE 1999

Edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione dell'alloggio - alienazione - assegnatario provvisorio - alienazione senza autorizzazioni - nullità del contratto - sussistenza.

Attraverso l'assegnazione, che costituisce uno dei passaggi del procedimento per l'attribuzione della proprietà di un alloggio al singolo socio della cooperativa che usufruisce di concorsi o contributi dello Stato, si perviene alla concreta individuazione dell'alloggio sulla scorta della prenotazione del socio, ed anche se essa sia qualificata come provvisoria, sia per la non ancora effettuata consegna, sia per il carattere unilaterale dell'attribuzione da parte della cooperativa, che non può avere carattere rigorosamente definitivo dal punto di vista sostanziale, in quanto destinata a trasformarsi e dar vita ad altra situazione (di regola al diritto di proprietà si perviene con il contratto di mutuo edilizio individuale), ciò non toglie che stabilendo la correlazione tra soggetto e oggetto del diritto di proprietà in divenire, è di per sé elemento sufficiente ad integrare la ratio della disciplina di incedibilità relativa (ovvero della cedibilità subordinata ad autorizzazioni) dello status di assegnatario (conseguire il fine della destinazione degli alloggi al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli appartenenti a determinate categorie sociali, e, in connessione al divieto temporale di alienazione, a scongiurare l'intento speculativo di chi, profittando della propria appartenenza a tali categorie, si avvalga della facoltà di prenotare l'alloggio per rivenderlo ai valori di mercato), ed a rendere operante il relativo regime, che comporta la nullità dell'alienazione in assenza delle previste autorizzazioni.

 

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