SENTENZA N. 11208 DEL 28
AGOSTO 2000
Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica – piani
regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori – lottizzazione
di aree fabbricabili - urbanizzazione primaria - su area privata,
ceduta gratuitamente al comune come corrispettivo di licenza edilizia
- modifica della destinazione dell'area - diritto del privato ad agire
per la nullità della convenzione e la retrocessione dell'area -
esclusione - fondamento.
La convenzione edilizia, ai sensi dell'art. 10 legge 6 agosto 1967, n.
765, con la quale il privato ceda, come corrispettivo della
concessione edilizia, gratuitamente al Comune un'area di sua proprietà
per eseguirvi opere di urbanizzazione, non gli dà diritto, se il
Comune modifica tale destinazione, ad agire per la declaratoria di
nullità della cessione e per la conseguente retrocessione del bene,
perché una tale modificazione di destinazione rientra nei suoi poteri.
SENTENZA N. 9106 DEL 7
LUGLIO 2000
Edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione
dell'alloggio - alienazione - divieto di alienazione a carico
dell'assegnatario - portata - contratto preliminare di vendita con
attribuzione anticipata del possesso dell'immobile - validità.
In tema di edilizia popolare ed economica, il divieto di alienazione
operante a carico dell'assegnatario ai sensi del T.U. sull'edilizia
popolare ed economica non osta a che costui possa validamente
stipulare un preliminare di vendita, anche se accompagnato
dall'anticipata attribuzione del possesso dell'immobile.
SENTENZA N. 8933
DEL 4 LUGLIO 2000
Urbanistica - in genere - vendita separata di singole unità
immobiliari di un fabbricato e delle relative aree accessorie -
vincolo di destinazione a parcheggio delle aree ex art. 18 legge
756/67 - inosservanza del relativo obbligo di trasferimento -
conseguenze - diritto al risarcimento danni - sussistenza - fondamento
- natura di credito di valore - configurabilità.
In tema di urbanistica, l'imperatività della norma di cui all'art. 18
della legge 765/1967, per non essersi trasferito il diritto reale
d'uso sull'area di parcheggio insieme con la proprietà delle unità
immobiliari, non esclude l'obbligo del venditore di risarcire il danno
subito dagli acquirenti per l'indisponibilità del bene, in quanto il
diritto al ristoro del pregiudizio economico non è fondato, per questi
ultimi, sul disposto dell'art.1338 cod. civ., bensì su quello
dell'art. 872 stesso codice (applicabile, per la sua generale
previsione, in ogni caso di violazione di norme urbanistiche incidenti
sul regime della proprietà privata), secondo i criteri dei crediti di
valore.
SENTENZA N. 8478
DEL 22 GIUGNO 2000
Edilizia popolare ed economica - cooperative edilizie - in genere -
cooperativa a contributo statale - vendita o promessa di vendita di
aree esuberanti o di locali non destinati ad abitazione, ai sensi
dell’art. 8 R.D. 1165/1938 - mancanza dei preventivi controlli
pubblici, previsti dal successivo art. 9, per adibire i locali ad uso
botteghe o magazzini e per affittarli - nullità per contrasto con
norma imperativa - configurabilità - eadem ratio tra le due norme.
È nullo, ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ., per
contrarietà a norme imperative, il contratto di vendita o di promessa
di vendita a terzi di aree esuberanti e locali non destinati ad
abitazione, ai sensi dell’art. 8 R.D. 28 aprile 1938- XVI- n. 1165, di
proprietà di una cooperativa, se manca anche una sola delle
autorizzazioni - rispettivamente del Ministero dei Lavori Pubblici e
della Cassa Depositi e Prestiti- espressa mente previste dal
successivo articolo 9 per adibire i locali ad uso di botteghe e
magazzini e per affittarli, stante l’identità di ratio tra le due
norme, entrambe miranti ad evitare operazioni speculative su immobili
costruiti con contributo erariale e perciò proibitive di atti
dispositivi su di essi senza i preventivi controlli pubblici,
costituenti peraltro quel rispetto dei "modi di legge" che lo stesso
articolo 8 espressamente richiede.
SENTENZA N. 8478
DEL 22 GIUGNO 2000
Edilizia popolare ed economica - cooperative edilizie - in genere -
immobili costruiti con danaro pubblico - locali non destinati ad
abitazione, ovvero adibiti ad uso di botteghe o magazzini, ed aree
esuberanti - cedibilità a terzi, nei modi di legge, previsti dagli
artt. 8 e 9 R.D. 1165/1938 - conseguenze - proprietà della
cooperativa, non del condominio tra soci - opposizione di questi agli
atti dispositivi della cooperativa - irrilevanza.
I locali degli immobili costruiti dalle cooperative con danaro
pubblico, non destinati ad abitazione, così come le aree esuberanti e
i locali adibiti a botteghe e magazzini, restano nel patrimonio della
cooperativa perché sono cedibili a terzi, sia pure nei modi prescritti
dagli articoli 8 e 9 del R.D. 28 aprile 1938 n. 1165, e pertanto non
appartengono al condominio costituito tra i soci dopo la stipula del
mutuo individuale, né quindi rileva che questi si oppongano agli atti
dispositivi della cooperativa su tali beni.
SENTENZA N. 4197
DEL 5 APRILE 2000
- I -
Urbanistica - in genere - nuove costruzioni ed aree di pertinenza
delle medesime - riserva di spazi per parcheggi a norma della legge
urbanistica modificata dalla cosiddetta legge ponte - obbligatorietà -
carattere imperativo ed inderogabile - operatività nel rapporto fra il
costruttore o il proprietario e l'autorità competente - nei rapporti
privatistici inerenti a detti spazi - estensione - portata.
La disciplina legale delle aree destinate a parcheggio, interne o
circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, impone un vincolo di
destinazione, di natura pubblicistica, per il quale gli spazi in
questione sono riservati all'uso diretto delle persone che stabilmente
occupano le singole unità immobiliari delle quali si compone il
fabbricato o che ad esse abitualmente accedono; non impone, per
contro, all'originario proprietario dell'intero immobile la cessione
in proprietà delle dette aree in una alla cessione a tale titolo di
ciascuna unità, in quanto le finalità perseguite dal legislatore,
d'interesse collettivo e non individuale dei singoli acquirenti di
porzioni del fabbricato, o del complesso di essi, sono egualmente
conseguite sol che il vincolo di destinazione venga rispettato con il
riconoscere e garantire a costoro uno specifico diritto reale d'uso
sulle aree stesse.
- II -
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato
- norme di edilizia - violazione - effetti - risarcimento del danno -
area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge
n. 1150 del 1942 - alienazione degli appartamenti di un immobile -
elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio -
violazione di una norma edilizia - diritto al risarcimento dei
soggetti privati del godimento dell'area - configurabilità.
Di fronte alla violazione di norme pubblicistiche incidenti sul regime
della proprietà privata, la posizione del privato che subisca un danno
è pur sempre posizione di diritto soggettivo, onde il danno segue al
mancato godimento del bene, oggetto del diritto riconosciuto.
(Fattispecie in tema di alienazione degli appartamenti di un immobile,
con elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio
edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n.
1150 aggiunto dall'art. 18 della legge "ponte").
SENTENZA N. 3371
DEL 22 MARZO 2000
Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio -
in genere - comunicazione all'assegnatario da parte dell'ente
proprietario o gestore dell'alloggio dell'accoglimento della domanda
di riscatto e del valore del bene - comunicazione da parte
dell'assegnatario della intenzione di acquistare l'immobile al valore
venale - effetti - trasferimento della proprietà dell'immobile
all'assegnatario - esclusione.
In tema di edilizia economica e popolare, con la comunicazione
all'assegnatario da parte dell'ente proprietario o gestore (nel caso
di specie I.A.C.P.) dell'accoglimento della domanda di cessione in
proprietà dell'alloggio (confermata dall'assegnatario dopo l'entrata
in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 513) e del valore venale a
questo attribuito dall'U.T.E. e la comunicazione dell'assegnatario
della intenzione di acquistare lo immobile al valore venale non può
ritenersi perfezionato il procedimento previsto per l'acquisizione in
proprietà del bene dall'art. 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513,
come modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457, - che
considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora
l'ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda di riscatto e
comunicato all'assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora non
previsto per legge - mancando l'elemento indefettibile della
comunicazione del prezzo. Ciò perché valore venale e prezzo di
cessione costituiscono dati differenti, essendo il primo soltanto
un'entità economica che, ai sensi dell'art. 28 della citata legge n.
513 del 1977, come modificato dall'art. 52 della legge n. 457 del
1978, concorre con altri parametri a determinare il prezzo di cessione
senza però identificarsi con questo e senza che il prezzo così
determinato possa ritenersi "previsto per legge", cioè già legalmente
predeterminato in entità monetarie, riferite a superfici (mq) o ad
alloggi unitariamente valutati.
SENTENZA N. 3353
DEL 22 MARZO 2000
- I –
Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio -
in genere - vendita di alloggio già acquistato in proprietà ai sensi
della legge prov. di Bolzano n. 3 del 1963 - diritto di riscatto
dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della provincia di
Bolzano - revocabilità della proposta dell'alienante - termini.
In tema di riscatto di alloggio popolare già ceduto in proprietà da
parte dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della provincia
autonoma di Bolzano, cui è subentrato l'Istituto per l'Edilizia
Abitativa Agevolata della Provincia di Bolzano (I.P.E.A.A.), si deve
ritenere che solo con il completamento della fattispecie prevista
dall'art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20 aprile 1963, n. 3,
e cioè con la comunicazione all'interessato del prezzo stabilito
dall'ufficio tecnico provinciale, si determina per quest'ultimo
l'impossibilità di revocare la propria proposta implicitamente
contenuta nella comunicazione della sua intenzione di vendere a terzi.
- II –
Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio -
in genere - vendita di alloggio già acquistato in proprietà - diritto
di riscatto dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata della
provincia di Bolzano - art. 13 della legge provinciale di Bolzano 20
aprile 1963 n.3 - questione di costituzionalità - violazione degli
artt. 3, 42, 43 e 47 Cost. e degli artt. 4 e 11 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948 n. 5 - manifesta infondatezza.
In relazione alla mancata determinazione di un limite temporale per
l'esercizio del diritto di riscatto, è manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge
provinciale di Bolzano 20 aprile 1963, n.,3, sollevata in riferimento
agli artt. 3, 42, 43 e 47 Cost. ed agli artt. 4 e 11 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5. Quanto alla violazione del
principio di eguaglianza la questione non può porsi, rispetto a
materie affidate alla autonomia legislativa delle regioni a statuto
speciale, in relazione alla diversità della regolamentazione rispetto
alla legislazione statale, poiché questa diversità è postulata come
possibile e costituzionalmente legittima dalla stessa previsione di
una potestà legislativa primaria. Quanto alla violazione dei principi
costituzionali in tema di proprietà e di accesso del risparmio alla
proprietà, riferita alla mancata previsione di un limite di durata del
diritto di riscatto, la questione è infondata poiché il diritto di
proprietà, anche quando sia manifestazione dell'accesso popolare alla
proprietà dell'abitazione, può subire compressioni in presenza di un
concorrente interesse generale e tale è certamente quello del
mantenimento, attraverso il diritto di riscatto previsto dalla legge
n. 3 del 1963 della provincia di Bolzano, della destinazione
dell'immobile alle esigenze abitative dell'edilizia agevolata. Quanto,
infine, al rispetto dei principi dell'ordinamento, si deve escludere
che esista un principio generale di temporaneità del diritto di
riscatto previsto a tutela di interessi generali. Da un lato, sotto
tale profilo, è incongruo il riferimento alla disciplina statale in
tema di edilizia popolare ed economica, in quanto questa, in caso di
cessione degli alloggi, prevede lo strumento più rigido della
inalienabilità per dieci anni (art. 35 legge 22 ottobre 1971, n. 865).
D'altro canto, se è vero che in tema di prelazione convenzionale si
ritiene - prevalentemente, ma non pacificamente - applicabile la
disposizione dettata dall'art. 1379 cod. civ. per il divieto di
alienazione e se è vero che un limite temporale è previsto per il
riscatto convenzionale dall'art. n. 1501 cod. civ., è vero anche che,
in presenza di un interesse generale, l'ordinamento prevede ipotesi
nelle quali la prelazione spetta senza limiti di tempo. È questo il
caso della prelazione, in favore dello Stato, sui beni di interesse
storico o artistico (art. 31 legge n. 1089 del 1939).
SENTENZA 1565 DEL
12 FEBBRAIO 2000
Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica -
regolamenti edilizi comunali - in genere - successione nel tempo di
norme edilizie - nuova disciplina più restrittiva - inapplicabilità
alle costruzioni già sorte - immediata applicabilità della disciplina
meno restrittiva - conseguenze.
In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la nuova
disciplina meno restrittiva è applicabile anche alle costruzioni
realizzate prima della sua entrata in vigore con l'unico limite
dell'eventuale giudicato formatosi nella controversia sulla
legittimità o non della costruzione, onde non può disporsi la
demolizione degli edifici originariamente illeciti alla stregua delle
precedenti norme, nei limiti in cui siano consentiti dalla normativa
sopravvenuta.
SENTENZA N. 1320
DEL 7 FEBBRAIO 2000
Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica – piani
regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione
di aree fabbricabili - in genere - atto d'obbligo del proprietario -
cessione di aree - perfezionamento - esclusione - successivo atto
negoziale - necessità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione
temporanea e d'urgenza - risarcimento del danno - cessione di aree -
atto d'obbligo del proprietario - perfezionamento - esclusione -
occupazione - illegittimità irreversibile trasformazione - occupazione
appropriativa - configurabilità.
L'atto d'obbligo, sottoscritto dai proprietari, di cessione delle aree
necessarie per la costruzione delle strade, al fine di conseguire
l'autorizzazione a lottizzare, non è di per sé idoneo a configurare il
trasferimento del bene a favore del comune, trattandosi di atto
preliminare, che al fine di produrre l'effetto traslativo, necessita
di un successivo atto negoziale, restando escluso che in virtù di tale
promessa di cessione, l'amministrazione possa ritenersi autorizzata
all'occupazione dell'area, con la conseguenza che se ciò avvenga,
l'irreversibile trasformazione del fondo rappresenta un fatto
illecito, da cui scaturisce il diritto del proprietario al
risarcimento del danno.
SENTENZA N. 1248
DEL 4 FEBBRAIO 2000
- I -
Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani
regolatori comunali - in genere - spazi per parcheggi ex art. 18 della
legge n. 765 del 1967 - diritto reale di uso dell'area da parte dei
proprietari acquirenti delle unità abitative - integrazione del
corrispettivo dovuto al costruttore per la cessione del diritto d'uso
dell'area di parcheggio - decorrenza del termine di prescrizione del
relativo diritto - dall'istanza della controparte di esecuzione della
prestazione.
Con riguardo all'attuazione del vincolo di destinazione a parcheggio
degli appositi spazi delle nuove costruzioni in favore dei proprietari
delle unità abitative site nei fabbricati, operante in forza della
legge n. 765 del 1967, il diritto del costruttore - venditore ad
esigere il maggior compenso per il diritto di uso dell'area di
parcheggio può essere esercitato solo in presenza della domanda
dell'avente diritto alla esecuzione della prestazione di cui si
tratta. Ne consegue che, sino al momento in cui non venga richiesta,
ad opera dell'acquirente del singolo appartamento, l'attribuzione
dell'uso dell'area di parcheggio, non decorre il termine di
prescrizione relativo al predetto diritto del venditore.
- II -
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato
- norme di edilizia - violazione - effetti - risarcimento del danno -
area di parcheggio edificata ai sensi dell'art. 41 sexies della legge
n. 1150 del 1942 - alienazione degli appartamenti di un immobile -
elusione del vincolo di destinazione dell'area di parcheggio -
violazione di norma edilizia - diritto al risarcimento del danno dei
soggetti privati del godimento dell'area - configurabilità -
liquidazione del relativo importo con decorrenza dalla data di
perfezionamento dei singoli contratti di compravendita.
Colui che aliena gli appartamenti di un immobile eludendo il vincolo
di destinazione dell'area di parcheggio edificata ai sensi dell'art.
41 sexies della legge n. 1150 del 1942 (aggiunto dall'art. 18 della
legge n. 765 del 1967 ), viola una norma edilizia ed, ai sensi
dell'art. 872 cod. civ., secondo comma, cod. civ., è tenuto perciò al
risarcimento dei danni nei confronti dei soggetti che sono stati
privati del diritto di godimento dell'area di parcheggio loro
attribuito da una norma pubblicistica incidente sul regime della
proprietà privata. L'importo di tale risarcimento dovrà essere
determinato con decorrenza dalla data del perfezionamento dei singoli
contratti di compravendita.
- III -
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici - parti comuni
dell'edificio - autorimessa - area condominiale da riservare a
parcheggio - compravendita di appartamento con clausola escludente
dalla alienazione la comproprietà o il diritto di utilizzazione di
detta area - nullità della clausola - trasferimento ex lege del
predetto diritto al compratore - diritto dell'alienante al
corrispettivo - credito di valore - rivalutazione - limiti.
La nullità della clausola del contratto di compravendita di
appartamento che esclude il trasferimento della proprietà o del
diritto reale di utilizzazione dell'area condominiale da riservare a
parcheggio, ai sensi dell'art. 41 sexies della legge n. 1150 del 1942,
aggiunto dall'art. 18 della legge n. 765 del 1967, ed il conseguente
trasferimento ex lege del predetto diritto all'acquirente, comportano
il diritto dell'alienante al corrispettivo di tale trasferimento, che
dà luogo ad un debito di valore, rivalutabile fino alla data della
sentenza.
SENTENZA N. 13569
DEL 4 DICEMBRE 1999
Urbanistica - modi di attuazione della disciplina urbanistica - piani
regolatori comunali - attuazione dei piani regolatori - lottizzazione
di aree fabbricabili - compravendita di terreni abusivamente
lottizzati - vendita di terreno facente parte di lottizzazione abusiva
- presupposti.
Vendita - singole specie di vendita - di cose immobili - in genere -
vendita di terreno facente parte di lottizzazione abusiva -
presupposti.
Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 10 della legge n. 765 del
1967 a un negozio di compravendita immobiliare deve ricorrere
l'ipotesi non di mero frazionamento del terreno, sia pure in porzioni
destinate ad essere sede d'edificazione, ma di lottizzazioni in senso
stretto, configurabili laddove sussistano fondi destinati ad
insediamenti edilizi urbani, e quindi alla realizzazione d'una
pluralità d'edifici residenziali o turistici o industriali comportante
la previsione, la progettazione e l'esecuzione d'opere
d'urbanizzazione non solo primaria ma anche secondaria; solo in tal
caso, per le finalità d'inserimento del nuovo complesso abitativo o
produttivo nel territorio e di coordinamento con le realtà limitrofe,
è richiesto dall'articolo 8 legge cit. il piano di lottizzazione, in
assenza del quale non possono essere concesse licenze edilizie; quando
invece tali esigenze non siano riscontrabili - per le caratteristiche
e/o l'ubicazione del nuovo insediamento (pochi edifici in zona rurale)
o per la preesistenza di adeguate bliche utenze e in zona già dotata
d'infrastrutture sufficienti) - non è richiesto il piano di
lottizzazione e le licenze possono essere rilasciate anche in mancanza
di esso.
SENTENZA N. 10890
DEL 1° OTTOBRE 1999
Edilizia popolare ed economica - cessione in proprietà dell'alloggio -
in genere - trasferimento della proprietà all'assegnatario - momento
determinativo
In tema di trasferimento in proprietà di alloggi costruiti in
attuazione delle norme sull'edilizia residenziale pubblica,
l'accettazione della relativa domanda da parte dell'ente assegnante
non opera la costituzione ope legis del vincolo contrattuale, con
conseguente trapasso del diritto dominicale in capo all'assegnatario,
ma segna soltanto il momento in cui diviene definitivo ed
incontestabile il diritto di quest'ultimo a conseguire la cessione del
bene per effetto della stipula di (successivo ed) apposito contratto
di compravendita, l'effettiva maturazione del diritto all'alienazione
dell'immobile realizzandosi, pertanto, soltanto in seguito
all'incontro delle volontà manifestate da entrambi i soggetti del
rapporto, poiché, prima di tale momento, l'assegnatario conduttore
vanta soltanto un diritto alla valutazione della sua domanda ed una
mera aspettativa alla stipula del contratto di cessione in proprietà.
SENTENZA N. 8685
DEL 17 AGOSTO 1999
Urbanistica - Concessione edilizia - In genere - Regime introdotto
dall'art. 15 settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Atti aventi ad
oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione - Relativa
previsione di nullità - Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni -
Regime introdotto dalla legge n. 47 del 1985 - Atti traslativi di
diritti reali su terreni o edifici sanzionati dall'art. 18 secondo
comma e 40 secondo comma di tale legge - Relativa previsione di
nullità - Carattere assoluto - Sussistenza - Ragioni - Conseguenze -
Rilevabilità d'ufficio e da parte di ogni interessato - Conferma
successiva prevista dal terzo comma dello stesso art. 40 - Natura.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica - Piani
regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione
di aree fabbricabili - Compravendita di terreni abusivamente
lottizzati - Nullità prevista dall'art. 31 quarto comma della legge n.
1150 del 1942 come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967
- Carattere relativo - Sussistenza - Ragioni.
Vendita - Singole specie di vendita - Di cose immobili - In genere -
Atti nulli ex art. 31 quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come
modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) ed ex art. 15
settimo comma della legge n. 10 del 1977 - Carattere relativo della
nullità - Sussistenza - Ragioni - Atti nulli ex secondo comma
dell'art. 18 ed ex secondo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del
1985 - Carattere assoluto della nullità - Sussistenza - Conseguenze -
Rilevabilità d'ufficio e da parte di qualunque interessato.
Mentre deve riconoscersi carattere relativo alla nullità degli atti
giuridici aventi ad oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo
residenziale e a quella degli atti aventi ad oggetto unità edilizie
costruite in assenza di concessione, rispettivamente previste dagli
artt. 31, quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato
dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967) e dall'art. 15, settimo
comma, della legge n. 10 del 1977, essendo quelle nullità comminate
soltanto ove da detti atti non risultasse che l'acquirente era a
conoscenza, rispettivamente, della mancanza di lottizzazione
autorizzata e della mancanza della concessione, viceversa, nel regime
emergente dagli artt. 18, secondo comma, e 40, secondo comma, della
legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi,
rilevabilità d'ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse),
alla nullità di ogni atto di trasferimento senza l'allegazione, per i
terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli
edifici, senza l'indicazione degli estremi della licenza o concessione
ad "aedificandum" (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in
mancanza, senza l'allegazione della domanda di sanatoria corredata
dalla prova dell'avvenuto pagamento delle prime due rate
dell'oblazione edilizia, poiché, quel regime normativo, mirando a
reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun rilievo
allo stato di buona o mala fede dell'acquirente. Né, in senso
contrario, può addursi la possibilità, prevista dal comma terzo dello
stesso art. 40, di una successiva conferma degli atti viziati,
mediante la redazione, anche ad opera di una sola delle parti, di
altro atto avente la stessa forma, e contenente la menzione omessa o
l'allegazione della dichiarazione o documentazione mancanti nel primo
atto, poiché tale possibilità non integra una sanatoria in senso
tecnico-giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito in
dipendenza di carenze formali della precedente stipulazione e non in
presenza dell'insussistenza all'epoca di essa, dei requisiti
sostanziali per la commerciabilita' del bene.
SENTENZA N. 9395
DEL 4 SETTEMBRE 1999
Edilizia popolare ed economica - assegnazione - disposizione
dell'alloggio - alienazione - assegnatario provvisorio - alienazione
senza autorizzazioni - nullità del contratto - sussistenza.
Attraverso l'assegnazione, che costituisce uno dei passaggi del
procedimento per l'attribuzione della proprietà di un alloggio al
singolo socio della cooperativa che usufruisce di concorsi o
contributi dello Stato, si perviene alla concreta individuazione
dell'alloggio sulla scorta della prenotazione del socio, ed anche se
essa sia qualificata come provvisoria, sia per la non ancora
effettuata consegna, sia per il carattere unilaterale
dell'attribuzione da parte della cooperativa, che non può avere
carattere rigorosamente definitivo dal punto di vista sostanziale, in
quanto destinata a trasformarsi e dar vita ad altra situazione (di
regola al diritto di proprietà si perviene con il contratto di mutuo
edilizio individuale), ciò non toglie che stabilendo la correlazione
tra soggetto e oggetto del diritto di proprietà in divenire, è di per
sé elemento sufficiente ad integrare la ratio della disciplina di
incedibilità relativa (ovvero della cedibilità subordinata ad
autorizzazioni) dello status di assegnatario (conseguire il fine della
destinazione degli alloggi al soddisfacimento dell'interesse
all'abitazione degli appartenenti a determinate categorie sociali, e,
in connessione al divieto temporale di alienazione, a scongiurare
l'intento speculativo di chi, profittando della propria appartenenza a
tali categorie, si avvalga della facoltà di prenotare l'alloggio per
rivenderlo ai valori di mercato), ed a rendere operante il relativo
regime, che comporta la nullità dell'alienazione in assenza delle
previste autorizzazioni. |