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Sentenze della Corte di Cassazione

 

Archivio

Raccolta di sentenze, d'interesse notarile, della Corte di Cassazione Civile, organizzate per argomenti.Le sentenze si susseguono, in ordine cronologico decrescente, a partire dalla piu' recente

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E' possibile consultare le recenti sentenze della Corte di Cassazione d'interesse notarile suddivise per materia. Le sentenze sono catalogate per argomento trattato, data e numero

 
Successioni
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SENTENZA N. 12575 DEL 22 SETTEMBRE 2000

- I -


Successioni mortis causa - disposizioni generali – accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione - decorso del termine - sospensione - per i chiamati ulteriori - individuazione - criterio.

L'apertura della successione fa sorgere nei destinatari della vocatio il diritto di accettare l'eredità, soggetto al termine di prescrizione di dieci anni, salvo che si tratti di "chiamati ulteriori". Sono da considerare tali soltanto coloro che subentrano in luogo dei rinunzianti, secondo il meccanismo delle devoluzioni disciplinato dagli artt. 522 e 523 cod. civ..

- II -

Successioni mortis causa - disposizioni generali – accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - prescrizione – accettazione dell'eredità da parte del chiamato ab intestato - effetti - estensione alla delazione testamentaria dovuta a successiva scoperta del testamento - autonoma prescrizione del diritto ad accettare l'eredità testamentaria - esclusione.

Il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione della eredità a secondo del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria. Pertanto, l'accettazione della eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente configurabile una autonoma prescrizione del diritto di accettazione.

SENTENZA N. 9648 DEL 24 LUGLIO 2000


Successioni mortis causa - disposizioni generali – accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario - modalità - in genere - notaio - nomina da parte del giudice - natura dell'incarico - ausiliario del giudice - eventuale designazione da parte dell'erede - rilevanza ai fini della configurabilità di un concomitante incarico professionale - esclusione.

Il notaio, nell'assolvimento dei compiti inerenti ad un'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, opera quale ausiliario del giudice che lo ha nominato, sicché la sua eventuale designazione da parte dell'erede accettante con beneficio si configura come semplice indicazione e non come vero e proprio conferimento di incarico professionale.

SENTENZA N. 9286 DEL 13 LUGLIO 2000

Successioni mortis causa - disposizioni generali – accettazione dell'eredità - diritto di accettazione - trasmissione – successione legittima - pluralità di designati a succedere in ordine successivo - delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori - conseguenze - pendenza del termine di accettazione per i primi chiamati - accettazione con efficacia subordinata dei chiamati ulteriori - configurabilità.

In tema di successioni legittime, qualora sussista una pluralità di designati a succedere in ordine successivo, si realizza una delazione simultanea a favore dei primi chiamati e dei chiamati ulteriori, con al conseguenza che questi ultimi, in pendenza del termine di accettazione dell'eredità dei primi chiamati, sono abilitati ad effettuare una accettazione, anche tacita, dell'eredità.

SENTENZA N. 8878 DEL 3 LUGLIO 2000

Successioni mortis causa - successione testamentaria - legato - in genere (nozione, distinzioni) - rinuncia - legato di beni immobili - forma scritta - necessità.

L'art.649 cod.civ. non prescrive alcuna forma particolare per la rinuncia al legato. Tuttavia la libertà di forma deve intendersi derogata in virtù del disposto dell'art. 1350 n. 5 cod. civ. qualora il legato abbia ad oggetto beni immobili, giacché in tal caso la rinuncia risolvendosi in un atto di dismissione della proprietà su beni già acquisiti al patrimonio del rinunciante per i quali non è richiesta l'accettazione, deve essere redatta espressamente per iscritto, a pena di nullità, deducibile per la prima volta anche in sede di Cassazione.

SENTENZA N. 7478 DEL 5 GIUGNO 2000

- I -


Successioni mortis causa - successione necessaria – reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - in genere - reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario - stima del bene ai fini della determinazione dell’equivalente monetario - valore venale - riferimento - al momento dell’apertura della successione - rivalutazione della somma così determinata - necessità.

In tema di reintegrazione della quota di legittima, l’accertamento della lesione va effettuato procedendo alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione; pertanto, nell’ipotesi in cui, accertata la lesione, non sia possibile la materiale acquisizione del bene necessario alla reintegrazione della quota del legittimario, è con riferimento alla data dell’apertura della successione che va determinato il valore di tale bene ai fini del soddisfacimento per equivalente del diritto del legittimario, e il credito di quest’ultimo, cristallizzato in termini monetari, va poi rivalutato, nell’ipotesi in cui la liquidazione intervenga dopo un apprezzabile lasso di tempo, al fine di conservare la corrispondenza del "tantundem pecuniario" al valore economico reale del bene non acquisito al patrimonio del creditore.

- II -

Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - in genere - reintegrazione della quota di riserva per equivalente monetario con riconoscimento degli interessi legali - diritto ai frutti - esclusione - fondamento.

Al legittimario cui venga restituito un immobile per reintegrare la quota di legittima spetta, a norma dell’art. 561 cod. civ., anche il diritto ai frutti quali accessori del bene, in relazione al suo mancato godimento, mentre, nell’ipotesi in cui il bene non possa essere restituito e la reintegrazione della quota di riserva avvenga per equivalente monetario, con l’ulteriore riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, posto che gli interessi legali attribuiti rispondono alla medesima finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (lucro cessante) e pertanto il cumulo tra frutti e interessi comporterebbe la duplicazione del riconoscimento di una medesima voce di danno.

SENTENZA N. 6691 DEL 23 MAGGIO 2000

Successioni mortis causa - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - presupposti - casa adibita a residenza familiare e relativi arredamenti in proprietà del de cuius e di soggetti estranei alla successione - diritti di uso e di abitazione - configurabilità - esclusione.

A norma dell’art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del de cuius o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell’ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.

SENTENZA N. 5870 DEL 9 MAGGIO 2000

Successioni mortis causa - disposizioni generali - delazione dell'eredità (chiamata all'eredità) - patti successori e donazioni mortis causa (divieto) - pattuizione - art. 458 cod. civ. - violazione - accertamento - criteri.

Ricorre un patto successorio istitutivo, nullo ai sensi dell'art. 458 cod. civ. nella convenzione avente ad oggetto la disposizione di beni afferenti ad una successione non ancora aperta che costituisca l'attuazione dell'intento delle parti, rispettivamente, di provvedere in tutto o in parte alla propria successione e di acquistare un diritto sui beni della futura proprietà a titolo di erede o legatario. Tale accordo deve essere inteso a far sorgere un vero e proprio vinculum iuris di cui la successiva disposizione testamentaria costituisce l'adempimento. Conseguentemente deve essere esclusa la sussistenza di un patto successorio quando tra le parti non sia intervenuta alcuna convenzione e la persona della cui eredità trattasi abbia solo manifestato verbalmente all'interessato o a terzi l'intenzione di disporre dei suoi beni in un determinato modo, atteso che tale promessa verbale non crea alcun vincolo giuridico e non è quindi idonea a limitare la piena libertà del testatore che è oggetto di tutela legislativa.

SENTENZA N. 4329 DEL 6 APRILE 2000

Successioni mortis causa - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - coniuge - diritto di abitazione e di uso sui mobili - art. 540, comma secondo, cod. civ. - interpretazione - comprensione dei diritti di uso e di abitazione nella quota di riserva - esclusione - attribuzione aggiuntiva - incremento quantitativo - configurabilità - natura dell'attribuzione - legato ex lege - acquisto ipso iure - necessità del ricorso all'azione di riduzione - esclusione - successione legittima - diversità di regime.

In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540, comma secondo, cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà(posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma primo, 542 e 543, comma primo, alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile. Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari). L'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, per cui questi può invocarne l'acquisto ipso iure, ai sensi dell'art. 649, comma primo, cod. civ., senza dover ricorrere all'azione di riduzione. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v'è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 cod. civ. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

SENTENZA N. 3235 DEL 18 MARZO 2000

- I –


Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali – formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - soggetti - in genere - donazione in conto di legittima e, per l'eccedenza, in conto disponibile - conseguenze - dispensa dalla collazione - configurabilità - esclusione - fondamento.

La clausola con cui il donante stabilisca che l'attribuzione a titolo gratuito deve ritenersi compiuta in conto di legittima e, per l'eventuale eccedenza, in conto disponibile non implica dispensa dalla collazione, se è vero che, a quest'ultima, sono sottoposti tutti i beni donati, sia quelli della disponibile che della legittima: tale imputazione del donante non interferisce, difatti, nei rapporti tra coeredi, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius.

- II –

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - collazione d'immobili - imputazione - valore venale del bene all'atto della divisione - irrilevanza - valore venale del bene all'atto dell'apertura della successione - computo - necessità.

I beni che i coeredi non donatari possono prelevare dalla massa ereditaria a seguito della collazione per imputazione effettuata dai coeredi donatari devono essere stimati per il valore che avevano all'epoca dell'apertura della successione e non già al momento della divisione, perché detti prelevamenti, pur costituendo una delle fasi in cui si attua la divisione, non si identificano con le operazioni divisionali vere e proprie, avendo, al pari della collazione, il prevalente scopo di assicurare la parità di trattamento fra coeredi donatari e coeredi non donatari.

SENTENZA N. 13704 del 7 DICEMBRE 1999

Divisione - Divisione ereditaria - Operazioni divisionali - Retratto successorio - In genere - Presupposti - Alienazione di quota dell'eredità o di parte di essa - Necessità - Portata - Limiti - Alienazione di un singolo bene - Idoneità - Condizioni

Il diritto di retratto riconosciuto ai coeredi dalla norma di cui all'art. 732, comma primo, c.c. può attuarsi soltanto nel caso di alienazione (onerosa) della quota ereditaria, o di parte di essa, e non anche quando sia stato alienato un cespite determinato. Una tale limitazione, tuttavia, non ostacola l'esercizio del diritto in questione nel caso in cui gli elementi concreti che caratterizzano la fattispecie evidenzino, comunque, l'intento dei contraenti di sostituire nella comunione ereditaria il terzo estraneo al coerede alienante, e di considerare pertanto, in vista di una tale finalità, il bene, o i beni, oggetto della traslazione, in funzione rappresentativa e come indice espressivo della quota o di parte di essa; ciò in quanto anche la traslazione di un solo bene finisce per individuare, nel caso in questione, la fattispecie presa in considerazione dall'art. 732 cit.

SENTENZA N. 8832 DEL 23 AGOSTO 1999

Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Da parte del genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità - Redazione dell'inventario - Omissione sia da parte del genitore che del minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età - Conseguenze

Qualora il genitore esercente la potestà sul figlio minore chiamato all'eredità faccia l'accettazione prescritta dall'art. 471 cod. civ. da cui deriva l'acquisto da parte dei minore della qualità di erede (artt. 470 e 459 cod. civ.), ma non compia l'inventario necessario per poter usufruire della limitazione della responsabilità e questo non sia redatto neppure dal minore entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, l'eredità resta acquisita da quest'ultimo, che però è.considerato erede puro e semplice (art. 489 cod. civ).

SENTENZA N. 8386 DEL 3 AGOSTO 1999

Testamento - Onere di mera manutenzione di cappella funeraria - Disposizione a favore dell'anima - Esclusione

Poiché la cappella funeraria non è che un sepolcro, non può ritenersi che la disposizione testamentaria con la quale si provvede alla sua manutenzione, senza alcuna modalità integrativa relativa alla celebrazione di riti di suffragio e di devozione, abbia fine di culto o di religione e possa dunque essere considerata alla stregua di una disposizione per l'anima.

SENTENZA N. 8284 DEL 30 LUGLIO 1999

Testamento - Prelegato e sublegato - Criterio distintivo

Nella successione testamentaria, il prelegato è il legato a favore di un coerede ed a carico dell'eredità, mentre il sublegato si configura quando onerato di esso è un legatario e onorato è un terzo o un erede.

SENTENZA N. 7689 DEL 19 LUGLIO 1999


Testamento - Dolo - Nozione -

In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potersi configurare il dolo non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti, sollecitazioni e simili, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti, i quali - avuto riguardo all'età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso testatore - siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata.

SENTENZA N. 7075 DEL 7 LUGLIO 1999

Comunione ereditaria - Usucapione della quota degli altri coeredi - Ammissibilità -Condizioni -

Il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus; tale volontà non può desumersi dal fatto che il coerede abbia utilizzato e amministrato il bene ereditario provvedendo al pagamento delle imposte e alla manutenzione, ricorrendo la presunzione iuris tantum che egli abbia agito nella qualità e che abbia anticipato le spese anche relativamente alla quota degli altri coeredi.

SENTENZA N. 5920 DEL 15 GIUGNO 1999

Azione di petizione dell'eredità - Finalità - Riconoscimento della qualità di erede - Portata - Conseguenza - Giudicato, fra le parti, sul punto - Ritrovamento di un successivo testamento - Operatività tra le parti - Presupposti

L'azione di petizione dell'eredità è intesa, innanzitutto, al riconoscimento della qualità di erede, che, costituendo un prius autonomo facente parte dei petitum dell'azione rispetto al diritto all'acquisto dell'universalità dei beni del de cuius o di una quota di essi, importa, come conseguenza, il formarsi, fra le parti, del giudicato sul punto, sicché la riconosciuta qualità di erede non può più essere rimessa in discussione da taluna di esse se non nei limiti in cui sia possibile la revocazione della sentenza. Riconosciuto - cioè - l'attore erede testamentario del de cuius, il ritrovamento di un successivo testamento, in tanto può operare fra le parti, in quanto il documento - evidentemente già esistente al momento del precedente giudizio - sia stato trovato dopo la sentenza e non sia stato potuto produrre per causa dì forza maggiore o per fatto dell'avversario, così come richiede l'art. 395 n. 3 cod. proc. civ.

SENTENZA N. 5920 DEL 15 GIUGNO 1999

Azione di riduzione - Prescrizione Decorrenza Dalla data di pubblicazione del testamento -

Il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie non può che decorrere dalla data di pubblicazione del testamento e non da quella di apertura della successione .

SENTENZA N. 5918 DEL 15 GIUGNO 1999

Testamento - Concorrenza tra successione testamentaria e successione legittima - Ammissibilità - Condizioni - Attribuzione di un legato ad un erede legittimo - Conseguenze - Carattere ostativo alla concorrenza della successione legittima con quella testamentaria - Esclusione -

Il principio fissato dall'art. 457 cod. civ. (secondo cui, per la parte dell'asse ereditario della quale il de cuius non abbia disposto per testamento, si apre la successione legittima) trova applicazione anche nel caso in cui ad un erede legittimo, con il testamento, sia stato attribuito un legato.

SENTENZA N. 4756 DEL 13 MAGGIO 1999

Accettazione tacita dell'eredità - Denuncia di successione e pagamento della relativa imposta Valore indiziario - Sussistenza -

La denuncia di successione ed il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale, diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, che dì per sé non denotano in modo univoco la volontà di accettare l'eredità e rientrano tra gli atti di natura conservativa e di amministrazione temporanea che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall'art. 460 cod. civ. Peraltro, non è escluso che gli atti in questione costituiscano elementi indiziari, come tali liberamente valutabili ai fini indicati dal giudice del merito.

SENTENZA N. 4703 DEL 12 MAGGIO 1999


Retratto successorio - Negozio tra coerede ed acquirente per la declaratoria di nullità o di originaria inefficacia del trasferimento della quota ereditaria - Incidenza sul giudizio di riscatto - Condizioni -

Il negozio con il quale il coerede, che abbia alienato la propria quota ereditaria, ed il terzo acquirente della quota dichiarino la nullità o l'originaria inefficacia del negozio tra loro intervenuto può essere idoneo a reintegrare ex tunc e con effetti reali detto coerede nella comunione ereditaria e, quindi, a determinare il sopravvenuto difetto della condizione dell'azione di riscatto di quella quota, che sia stata in precedenza esperita da altro coerede a norma dell'art. 732 cod. civ., solo quando risulti che il negozio medesimo abbia portata ricognitiva di una causa di nullità o di originaria inefficacia dell'indicato contratto traslativo stabilito tassativamente dalla legge, in quanto, in caso contrario, essa opera esclusivamente tra le parti contraenti e non è opponibile a soggetti diversi, quale il coerede che agisca in retratto successorio.

SENTENZA N. 4703 DEL 12 MAGGIO 1999

Retratto successorio - Effetti sulle successive alienazioni della stessa quota -

L'utile esercizio del retratto successorio, comportando la surrogazione legale del retrattante nella stessa posizione del retrattato e con efficacia ex tunc, vale a dire dalla data della conclusione del contratto, in modo che il primo sia considerato diretto acquirente rispetto al coerede alienante, fa sì che tutte le eventuali successive alienazioni della stessa quota perdono ipso iure la loro efficacia, indipendentemente dalla trascrizione del primo atto dispositivo della quota o dalla priorità dell'eventuale trascrizione dei successivi atti di trasferimento.

 

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